INC.2008.59903
Istanza di libertà provvisoria
24 luglio 2009Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2008.59903
Data decisione, Autorità:
24.07.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 cpv. 1 CPP-TI
art. 108 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.59903
Lugano
24 luglio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 14/15 luglio 2009 da
__________
e qui trasmessa con preavviso negativo 20/21 luglio 2009
dal
Procuratore pubblico Mario Branda, Bellinzona
preso atto delle osservazioni 21
luglio 2009 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
10 luglio 2009 su ordine d’arresto del PP Mario Branda e l’11 luglio 2009 è
stata richiesta la conferma dell’arresto con contestuale promozione dell’accusa
per titolo di aggressione (art. 134 CP) – “per avere, il 14 giugno 2009, a __________, in correità con __________, e terzo non (ancora) identificato, colpendo
insieme con pugni al volto e al corpo __________ mentre questi già si trovava a
terra, procurandogli vistoso ematoma orbitale sinistro, ematoma a livello della
piramide nasale, numerose escoriazioni a livello della fronte, delle tempie,
delle guance nonché del dorso della mano e della schiena, tumefazione
dell’orecchio sinistro, frattura dell’osso nasale con piccolo distacco osseo (e
meglio come al certificato medico 14.6.09 dell’__________) preso parte ad
un’aggressione a danno di una persona che ha per conseguenza la lesione di un
aggredito” – e lesioni semplici, “per avere nelle circostanze di cui
sopra intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di una persona”
(cfr. inc. GIAR 2008.599.2, doc. 1).
L'arresto di __________ è stato
confermato da questo giudice l’11 luglio 2009, ritenuti presenti gravi indizi
di colpevolezza, bisogni dell’istruzione (al fine di individuare e rintracciare
il terzo partecipante all’aggressione e procedere al suo interrogatorio),
pericolo di collusione (con il coaccusato e con il terzo da ricercare) e
pericolo di recidiva “almeno per il momento e fino a miglior accertamento
dei fatti, visto il procedimento tuttora pendente per mancato omicidio, sub.
rissa” (Inc. GIAR 2008.599.2, doc. 4).
Giova rilevare che nell’ambito
della medesima inchiesta è stato arrestato anche il fratello minore
dell’accusato, __________, scarcerato il 20 luglio scorso dal PP.
Non va inoltre sottaciuto che __________
già era stato arrestato il 22 novembre 2008, in quanto accusato dei reati di
mancato omicidio intenzionale, sub. rissa, reato commesso al __________ il 22
novembre 2008 presso il __________, per avere partecipato ad una rissa nell’ambito
della quale ha sferrato un colpo con arma da taglio all’addome di __________.
B.
Il 14 luglio 2009 __________, con
l’istanza in discussione giunta al Ministero pubblico il giorno successivo, e
per il tramite del suo difensore, chiede di essere immediatamente posto in
libertà provvisoria.
La difesa, con riferimento alla
decisione 11 luglio 2009 di conferma dell’arresto di questo giudice
(interpretata nel senso che l’arresto dell’accusato si sarebbe giustificato
sino all’accertamento dei fatti oggetto del procedimento penale), chiede che
l’accusato sia posto in libertà provvisoria, se del caso dopo conferma davanti
al PP dei verbali di Polizia.
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 20/21 luglio 2009, ritiene assolutamente presenti i seri
indizi di colpevolezza, alla luce delle deposizioni testimoniali agli atti e
delle ammissioni nel frattempo rese dall’accusato.
Egli sottolinea la presenza di un
grave pericolo di recidiva essendo già aperto contro l’istante un procedimento
penale per tentato omicidio e rissa per i fatti del 22 dicembre 2008, avvenuti
presso la __________, quando aveva colpito con una coltellata all’addome __________.
Arrestato il giorno stesso era stato rimesso in libertà il 15 dicembre 2008.
Egli, benché consapevole della propria situazione giudiziaria e benché avesse
già trascorso un periodo di carcerazione preventiva e cosciente della gravità
delle accuse (tanto che sarebbe stato informato che gli atti da lui commessi
avrebbero comportato la richiesta in sede di giudizio di una pena da espiare),
non ha esitato a reiterare, partecipando ad un’aggressione in danno di __________
e procurandogli ferite di una certa gravità.
A mente del PP __________
costituirebbe quindi un pericolo per l’ordine pubblico e per la sicurezza delle
altre persone (basterebbe una festa e un po’ di alcol per fargli perdere la
ragione). Inoltre egli, in nessun momento, avrebbe mostrato pentimento per
quanto commesso.
Rispettato il principio di
proporzionalità considerata la gravità dei fatti e la possibile pena che
potrebbe essere inflitta all’accusato in caso di condanna nell’ambito dei due
procedimenti che vanno congiunti.
D.
Con osservazioni 21 luglio 2009,
la difesa si riconferma nella primitiva istanza.
Contestato il pericolo di
recidiva, escluso per atti concludenti dallo stesso PP che non ha ordinato
l’immediato arresto dell’accusato, il quale è stato regolarmente citato dalla
Polizia per iscritto a comparire il 10 luglio, lasciando trascorrere quasi 4
settimane dai fatti, avvenuti il 14 giugno 2009, prima che l’accusato fosse
interrogato dalla Polizia. Se il PP non ha ritenuto di procedere immediatamente
al fermo dell’accusato (almeno al momento dell’invio della citazione di
Polizia, datata 30 giugno 2009) significa che egli non riteneva che esistesse
un pericolo di recidiva a carico dell’accusato.
Questo giudice, in occasione
della decisione di conferma dell’arresto, ha ritenuto dati i bisogni
dell’istruzione, il pericolo di collusione ed il pericolo di recidiva (“almeno
per il momento e fino a miglior accertamento dei fatti”).
Non sussistono più bisogni
istruttori e pericolo di collusione essendo state interrogate le parti ed anche
il terzo che si trovava con i fratelli __________ ed i fatti sono stati
accertati.
Per quanto riguarda il pericolo
di recidiva, oltre alle osservazioni menzionate sopra, la difesa afferma che a
seguito dell’accertamento dei fatti, con contestuale assunzione di
responsabilità dei coaccusati, non si giustifica più il carcere preventivo a
fronte di quanto indicato da questo giudice nella propria decisione.
Il pericolo di recidiva,
contestato in ogni caso a seguito dell’atteggiamento del PP, che ha atteso
prima di fermare l’accusato, sarebbe comunque stato superato dall’avvenuto
accertamento dei fatti.
Per di più il qui istante, ad
eccezione del suo primo verbale di Polizia del 10 luglio scorso, ha reso ampia
confessione quo alla dinamica dei fatti assumendosi le proprie responsabilità,
prima davanti al GIAR e poi davanti alla Polizia. Il suo comportamento è quindi
stato “corretto ed improntato ad una collaborazione con l’Autorità
inquirente, oltre che all’assunzione delle proprie responsabilità”
(osservazioni, p. 5).
La difesa osserva poi che
l’accusato avrebbe avuto un’infanzia travagliata che l’ha portato ad un forte
attaccamento nei confronti del fratello __________. All’origine dei fatti
oggetto d’inchiesta vi sarebbe proprio il tentativo di difesa del fratello
minore, che era stato a sua volta provocato dalla vittima.
L’istante porterebbe poi ancora
le conseguenze psicologiche di un’aggressione subita dal fratello minore a __________,
circa un anno e mezzo fa (con conseguente trauma cranico e numerosi ematomi).
Benché deprecabile, l’atteggiamento di __________ era volto a proteggere il
fratello __________.
__________, dal momento della sua
scarcerazione avvenuta il 15 dicembre 2008 non ha più interessato la giustizia
sino ai fatti del presente procedimento. Egli ha inoltre un lavoro che rischia
di perdere in caso di mantenimento del carcere preventivo, con conseguente
violazione del principio di proporzionalità.
Vi sarebbe poi una disparità di
trattamento con il fratello __________, scarcerato dal PP il 20 luglio scorso,
senza considerare nei suoi confronti pericolo di recidiva.
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, con lettera 14/15 luglio 2009 è
ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il
preavviso è stato inviato per posta lunedì 20 luglio 2009 (essendo il 18 luglio
un sabato e quindi il termine viene riportato al giorno feriale successivo ex
art. 20 cpv. 1 e 3 CPP) e l'incarto è stato recapitato "brevi manu"
nella mattina del 21 luglio 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del
preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza
11.10.2005
in re C.B., nonché GIAR 31.08.2007 inc. 2007.29303).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade per questo giudice venerdì 24 luglio, ex art. 20 cpv. 1 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a
futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento
(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo
2000.
in
re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che
l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è
esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del
CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della
tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, come peraltro
neppure contestato dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza
a carico di __________ sono senz’altro dati per i reati ipotizzati in relazione
ai fatti che hanno condotto al suo arresto.
L’accusato ha in particolare
ammesso di essere intervenuto in una disputa tra il fratello e la vittima e di
avere sferrato dei pugni a quest’ultimo (cfr. verb. GIAR 11 luglio 2009, verb.
PG 14 luglio 2009, p. 3, nonché i verbali dei teste __________ del 20 luglio
2009).
__________ ha quindi
sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, seppure su alcuni punti le
sue dichiarazioni non concordano con quelle del teste __________ (l’accusato ha
dichiarato che, appena finito di colpire la vittima a terra si sarebbe reso
conto di cosa stava facendo, si sarebbe alzato e si sarebbe allontanato dai
luoghi spontaneamente avvisando il fratello __________; il teste __________ ha
invece dichiarato di avere visto, dopo essere riuscito a separare il coaccusato
__________ dalla vittima, il qui istante intervenire picchiando a sua volta la
vittima e di essere stato lui stesso, successivamente, a dare uno spintone a __________
per allontanarlo dalla vittima).
La prima (e cumulativa)
condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è
pertanto presente.
4.
Per quanto riguarda l’esistenza
di un concreto pericolo di recidiva, come noto consiste nel rischio che
l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di
quelli per cui è stato arrestato. Come per gli altri motivi di arresto, anche
il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle
circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto
d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui
assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da
sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
A questo giudice non è noto se __________
abbia dei precedenti penali, dal momento che nella documentazione prodotta a
questo ufficio (sia in quella dell’arresto del 22 novembre 2008 che quella
dell’arresto del 10 luglio 2009, sia nell’incarto penale prodotto con il
preavviso negativo) non figura il casellario giudiziale.
Occorre comunque ricordare che __________
è stato arrestato il 22 novembre 2002 per avere partecipato ad una rissa e
accoltellato all’addome __________ ed è rimasto in carcere preventivo sino al
15.
dicembre 2008, quando è stato posto in libertà provvisoria dal PP. Ciò che
comunque non ha avuto un effetto deterrente, avendo egli reiterato con la
stessa tipologia di reato il giugno successivo e, per di più, senza essere
stato provocato e senza particolare motivo apparente (o dichiarato).
A sette mesi dai fatti, e a sei
mesi dalla scarcerazione di dicembre 2008, __________ è infatti ricaduto nella
stessa tipologia di reato (seppure in questa occasione non vi è stato un
utilizzo di arma da taglio), egli è infatti accusato di aggressione,
subordinatamente di lesioni semplici, per avere colpito con pugni al volto e al
corpo __________ unitamente (o meglio successivamente) al fratello __________ e
ad una terza persona.
Di rilevo le similitudini tra i
due fatti. Simili le ambientazioni in cui sono avvenuti i fatti (locale
notturno __________ in novembre 2008, esterno della __________ in giugno 2009).
Ricorrente l’inconsistenza, o meglio la mancanza, di un motivo per il ricorso
alla violenza contro terze persone, se non per affermare che l’intervento era a
difesa del fratello __________ che però, sia nel primo che nel secondo caso,
non appariva neppure oggettivamente in pericolo (cfr. verb. GIAR 23.11.2008,
p. 2 e verb. GIAR 11 luglio 2009, p. 2). L’accusato, infatti, così si è
espresso davanti a questo giudice l’11 luglio scorso: ”ADR che io sono
intervenuto per difendere mio fratello. La giudice mi chiede se qualcuno stava
picchiando mio fratello. Rispondo di no, ma che conosco mio fratello e come
reagisce, per di più quando è ubriaco (quel giorno aveva iniziato a bere presto
durante una grigliata”).
Gli elementi in comune sono
quindi la frequentazione di locali notturni, il fatto di avere bevuto bevande
alcoliche, il non sapersi trattenere (e quindi di intervenire con violenza)
quando il fratello inizia a questionare per un motivo o per l’altro con terzi e
non con l’intento di allontanare il fratello da possibili situazioni di
conflitto.
Non può poi essere dimenticata la
facilità con la quale l’accusato passa all’atto (senza particolare
provocazione), egli ha tranquillamente dichiarato a questo giudice di non
sapere il motivo della discussione tra il fratello e le altre persone (“il
motivo del litigio non lo so. Mio fratello mi ha detto che neppure lui l’aveva
capito”, cfr. verbale di conferma dell’arresto, p. 2).
Per di più l’accusato non sembra
essersi pentito di quanto commesso (non ha espresso un particolare ravvedimento
né davanti a questo giudice né davanti alla Polizia cantonale).
In siffatte circostanze esiste il
rischio che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa ricadere nella
commissione di reati di aggressione e lesioni appare comunque sufficientemente
concreto. Egli non esprime neppure buoni intenti per il futuro che comunque,
alla luce dei suoi trascorsi, non appaiono tali da sovvertire tale conclusione.
La difesa osserva che questo
giudice ha ritenuto presente il pericolo di recidiva (“almeno per il momento
e fino a miglior accertamento dei fatti visto il procedimento tuttora pendente
per mancato omicidio, sub. rissa”), ciò non significa che tale pericolo può
essere escluso automaticamente una volta concluse le necessità istruttorie (e
come sarebbe possibile?), ma che solo l’approfondimento di quanto avvenuto
tramite l’inchiesta avrebbe potuto confermare o permettere di riconsiderare
(eventualmente diminuire o persino escludere) la presenza di tale pericolo (ad
esempio se l’inchiesta avesse permesso di concludere, o perlomeno dubitare, che
l’accusato poteva essere stato aggredito da terzi, senza motivo e senza
preavviso alcuno e che quindi si fosse, in qualche modo, difeso).
La difesa afferma che lo stesso
PP non ha ritenuto presente il pericolo di recidiva, in caso contrario avrebbe
ordinato l’immediato fermo dell’accusato dopo i fatti e non avrebbe atteso
l’esito della citazione della Polizia. A torto.
Da un esame del rapporto
d’arresto si constata che gli inquirenti sono riusciti ad interrogare il teste __________
(che a dire di __________ avrebbe detto il falso) il 16 giugno, la vittima il
17.
giugno ed il teste __________ il 19 giugno.
Il 30 giugno la Polizia cantonale ha provveduto alla citazione, per il 10 luglio 2009, dell’accusato che
abita nel __________.
A parte quanto già espresso a
questo riguardo per la decisione di conferma dell’arresto di questo giudice, né
la Polizia né il PP potevano conoscere, al momento della citazione
dell’accusato, la dinamica dei fatti (perlomeno nelle sue fasi iniziali) avendo
il teste __________ raccontato il falso (ed in sostanza che non sapeva nulla),
la vittima riconosciuto l’accusato unicamente come presente sul posto
(dichiarando di essere solo sicuro che si trovava sul piazzale della discoteca
al momento in cui erano cominciati i fatti) e il teste __________ essendo
intervenuto ad aggressione quasi terminata (non potendo quindi nulla riferire
sull’inizio dei fatti e sull’eventuale presenza, o assenza, di una, per così
dire, valida giustificazione).
Ne consegue che l’agire degli
inquirenti, che hanno proceduto a citazione del qui istante, appare essere
stato dettato da prudenza. Solo dopo avere potuto ricostruire i fatti la
consistenza del pericolo di recidiva ha infatti preso corpo.
Quo all’asserita disparità di
trattamento con altro coaccusato, il fratello __________, nel frattempo
scarcerato, giova rilevare che la situazione personale e processuale di quest’ultimo
(specialmente per i fatti di novembre 2008) è comunque differente da quella di __________.
5.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il carcere
preventivo sin qui sofferto (ad oggi 14 giorni) appare rispettoso del principio
di proporzionalità, ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla
presumibile pena in caso di conferma delle stesse, rischio di pena che può
certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui
sofferto. Inoltre l’inchiesta, in questo lasso di tempo, è proseguita nel
rispetto del principio di celerità - tenuto anche conto del numero delle
persone coinvolte a vari livelli e delle testimonianze non propriamente
univoche - non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e
neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).
Richiamato comunque l'obbligo per
il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in
detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). In proposito va rilevato che nel
preavviso negativo il Procuratore pubblico non fa valere, a sostegno del
mantenimento della carcerazione preventiva, l’esistenza di bisogni
dell’inchiesta.
6.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, e meglio gli art. 19a LStup, 19 LStup, 95ss e 280 ss CPP;
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali
entro dieci giorni dall’intimazione.
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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