INC.2008.60803
Libertà provvisoria
30 dicembre 2008Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.60803
Data decisione, Autorità:
30.12.2008, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
INQUINAMENTO DELLE PROVE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95ss CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280ss CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.60803
Lugano
2 gennaio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 23/24 dicembre 2008 da
__________, attualmente c/o __________, __________
patr. d’ufficio dall’avv. __________, __________
e qui trasmessa con preavviso negativo 29 dicembre 2008
dal
Procuratore pubblico Nicola Respini
preso atto delle osservazioni 29
dicembre 2008 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato ad __________
il 24 novembre 2008 su ordine di arresto 18 novembre 2008 e nei suoi confronti
il Procuratore pubblico ha promosso l'accusa per titolo di rapina ripetuta,
lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, furto ed aggressione, e
meglio, “per avere, a __________ presso la Stazione FFS e in via Stazione, nel periodo 18-25 ottobre 2008, in due occasioni, agendo sia singolarmente che in correità con __________ e __________,
commesso due furti usando violenza contro __________, sottraendogli il telefono
cellulare, rispettivamente contro __________, sottraendogli due giacche del
valore di fr. 300.--; rispettivamente per avere aggredito __________
procurandogli alcune lesioni” (cfr. ordine di arresto 18.11.2008).
L'arresto è stato confermato il
giorno successivo dal GIAR, considerata la presenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza, bisogni dell'istruzione, pericolo di collusione e pericolo di
recidiva (Inc. GIAR 608.2008.1, doc. 3).
Successivamente, il 23 dicembre
2008, l’accusa è stata estesa anche per titolo di danneggiamento, abuso di un
impianto di elaborazione dati, ingiuria, abuso di impianti di telecomunicazione,
coazione, violazione di domicilio, infrazione e contravvenzione alla LStup e
contravvenzione alla LTP.
B.
Con l'istanza qui in esame e per
il tramite del proprio difensore, __________ chiede di essere immediatamente
posto in libertà provvisoria ,se del caso con l’adozione di misure sostitutive.
La difesa, dopo aver evidenziato le ammissioni dell’istante quo ai reati
addebitatigli (ad eccezione dell’aggressione ad __________, episodio in
relazione al quale esistono quattro differenti versioni), rileva che non
sussisterebbe più pericolo di collusione – ritenuto inoltre che da novembre
2008 non sarebbero più stati effettuati particolari accertamenti – e, comunque,
potrebbe essere evitato mediante l’adozione di misure sostitutive, quali il
divieto di avere contatti con i correi e le vittime, rispettivamente quello di
frequentare “gli ambienti che era solito bazzicare prima del suo arresto”. Pure
il pericolo di recidiva, secondo la difesa, sarebbe venuto meno: evidenziato il
chiaro pentimento e l’atteggiamento collaborativo nel corso dell’inchiesta, la
difesa sostiene che ”il crescendo delinquenziale dell’ottobre 2008” sarebbe da ricondurre ad una lite avvenuta con la fidanzata il 3 ottobre 2008, ma
che nel corso di novembre i due si sono riappacificati e l’accusato aveva
ripreso il lavoro ed inoltre va considerato l’effetto deterrente della
carcerazione sin qui sofferta.
C.
Il magistrato inquirente con
preavviso negativo 29 dicembre 2008 si oppone alla scarcerazione di __________.
Dopo aver riassunto gli indizi di colpevolezza a carico dell’accusato istante
per i reati addebitatigli, rileva che sussistono tuttora importanti necessità
istruttorie (in relazione al furto ai danni di __________ e a quello ai danni
di __________), nonché pericolo di collusione ed inquinamento delle prove con i
correi __________ e __________ e la teste __________ e pericolo di recidiva.
Inoltre, “a mente del sottoscritto”, sarebbe pure dato pericolo di fuga,
ritenuto che l’accusato non avrebbe più legami con la Svizzera e neppure si
interesserebbe più del figlio Joshua, come dichiarato dalla madre di
quest’ultimo.
Infine il magistrato inquirente
evidenzia che il mantenimento del carcere preventivo sarebbe comunque
rispettoso del principio di proporzionalità, vista la gravità degli addebiti.
D.
In sede di osservazioni (29
dicembre 2008) la difesa si riconferma integralmente nell'istanza 23/24
dicembre 2008, ribadendo che in concreto non sarebbero più dati motivi di
interesse pubblico, segnatamente pericolo di collusione (in particolare con i
correi) e pericolo di recidiva, atti a giustificare il mantenimento della
detenzione preventiva cui è astretto __________.
Considerandi
1.
L’istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP in particolare, il
preavviso e l'incarto sono stati consegnati “brevi manu” a questo ufficio la
mattina del 29 dicembre 2008.
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP viene a scadere venerdì 2 gennaio 2009.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33.
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -
dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola
in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga
del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico
dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o
un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con
particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove
che, sia detto qui a futura memoria – può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento
al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95
cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente
la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
In concreto sono senz’altro dati
seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ per i reati
ascrittigli. Lo stesso accusato ha infatti ammesso le proprie responsabilità in
relazione ai furti ai danni del negozio __________ e di __________,
all’aggressione e furto ai danni di __________. Per quanto concerne invece __________,
l’accusato ha ammesso di avergli sottratto, agendo in correità con __________ e
__________, un sacco contenente due giacche, negando però di averlo poi
aggredito e picchiato, come invece sostenuto dalla vittima e dai correi. Pure
ammessi sono i reati oggetto della promozione dell’accusa 23 dicembre 2008 e
cioè danneggiamento, abuso di un impianto di elaborazione dati, ingiuria, abuso
di impianti di telecomunicazione, coazione, violazione di domicilio, infrazione
e contravvenzione alla LStup e contravvenzione alla LF sul trasporto pubblico.
In proposito si rinvia alle dichiarazioni rese nel corso del verbale PP 10
dicembre 2008 alla presenza del difensore (AI 13). Occorre precisare che, se è
vero che in relazione ai fatti del 3 ottobre 2008 (inc. MP ), nel corso del
verb. Pol. 28.11.2008 __________ ha dichiarato non essere sua intenzione
denunciare __________ e neppure costituirsi parte civile, è altrettanto vero
che tale procedimento si riferisce anche al reato di coazione, perseguibile
d’ufficio.
Sulla base di
quanto esposto occorre concludere, senza pregiudizio per il seguito delle
indagini ed il giudizio di merito, per la presenza di gravi e sufficienti
indizi di reato in capo a __________ a fondamento della detenzione preventiva.
4.
In merito ai bisogni istruttori
atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é
consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti
a giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che
questa possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di
collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del
mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato
nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una
possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della
deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice
atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal
senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS
1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria.
Da un lato si tratta generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato
e i testimoni - già sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non
arrestati, messi in atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di
impedire interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non
ancora in possesso della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a
suo vantaggio. la possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità
giudiziaria da parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi
concreti, la realtà di questo rischio non potendo essere ammessa
aprioristicamente ed in maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000
in re A. e rif.; R. Hauser/E. Schweri, op. cit. § 68 n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
Riassumendo,
per il mantenimento della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che
vi siano ancora atti istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura
rimessa in libertà dell'accusato possa essere di nocumento proprio nell'ottica
dell'assunzione delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di
pericolo di collusione, quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato
su terze persone (siano essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo
di inquinamento delle prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti
suscettibili di falsare l'assetto probatorio, come la soppressione o
l'alterazione di mezzi di prova, ecc..
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) è in corso da un certo tempo.
Nel preavviso il Procuratore
pubblico evidenzia che sussistono tuttora bisogni dell’inchiesta, in
particolare l’audizione del teste __________ (teste il cui nominativo sarebbe
stato fornito unicamente con l’istanza qui in discussione) in relazione al
furto ai danni di __________ ed ulteriori interrogatori/confronti con i correi
e la teste __________ per chiarire la dinamica dei fatti in relazione al furto
e successiva aggressione ai danni di __________, in relazioni a tali atti
istruttori sarebbe tuttora dato concreto pericolo di collusione ed inquinamento
delle prove.
E' vero che __________ ha
sostanzialmente ammesso i fatti addebitatigli (fatta eccezione per
l’aggressione ai danni di __________, egli ammette unicamente di avergli
sottratto un sacco contenente due giacche, ma nega di averlo picchiato).
Tuttavia non può essere
trascurato che egli ha cercato di sminuire le proprie responsabilità
attribuendo ad altri la colpa del suo comportamento ad esempio a __________
(che avrebbe molestato sessualmente una ragazza seduta al suo tavolo,
circostanza però negata da __________) e ad __________, rispettivamente
adducendo quale causa del suo agire l’abuso di sostanze alcoliche.
Così stando le cose, appare
concreta la possibilità che l’accusato, se messo in libertà provvisoria, possa
in qualche modo adoperarsi per influenzare a proprio beneficio, i testi e le
vittime, onde convincerle a modificare le proprie dichiarazioni, ciò che
potrebbe avere evidenti e negative conseguenze sull’accertamento della verità.
Pericolo di collusione, perlomeno fino a che non si sarà proceduto ai verbali
di confronto, ciò che dovrà avvenire quanto prima, sussiste anche con i correi.
In siffatte circostanze,
l’impegno espresso dall’accusato di non prendere contatto in alcun modo con le
altre persone coinvolte, rispettivamente di non frequentare determinati
“ambienti” non appare sufficiente a scongiurare il timore che detto rischio si
concretizzi, a maggior ragione se si considerano le minacce, nonché le
ingiurie, già messe in atto nei confronti di __________ (cfr. verb. pol. __________
14.11
). Per il medesimo motivo non può entrare in considerazione
l’adozione di misure sostitutive quali quelle proposte dalla difesa, peraltro
inidonee anche a scongiurare il pericolo di recidiva, pure dato, come si vedrà,
nella fattispecie.
L'autorità inquirente è comunque
invitata a procedere celermente agli accertamenti mancanti (nel rispetto
dell'art. 102 cpv. 1 CPP), caso contrario non potranno essere ulteriormente
fatti valere per giustificare il carcere preventivo di __________.
5.
Il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme
delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è
nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da
sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto
che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di
cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF
21.1
,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto
dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
__________ è stato arrestato il 7
aprile 2006 (dopo aver avuto una colluttazione con la compagna __________, le
aveva sottratto la borsa ed aveva utilizzato la postcard per prelevare); in
seguito è stato oggetto di ulteriori esposti per vari titoli di reato,
segnatamente quelli di cui agli incarti MP __________, __________, __________
(fatti avvenuti ai danni della compagna __________ il 3 ottobre 2008) e __________.
In relazione ai suddetti fatti il 23 dicembre 2008, come detto sopra, il
Procuratore pubblico ha esteso l’accusa per vari titoli di reato.
Tali procedimenti (soprattutto i
vari interrogatori di Polizia) non sono quindi serviti quali deterrente per impedirgli
di tornare a delinquere. __________, infatti, malgrado ripetutamente
interrogato ed ammonito dalla Polizia (da ultimo verb. Pol. 3.10.2008), non
soltanto ha continuato a delinquere, agendo peraltro per futili e banali
motivi, talvolta sotto l’effetto di alcool e/o di sostanze stupefacenti, ma ha
commesso reati più gravi, da ultimo quelli che hanno condotto al suo arresto,
reati che denotano un comportamento violento e pericoloso nei confronti di
terzi. Non va inoltre trascurato che egli non ha un lavoro fisso ed attualmente
pure la compagna è senza attività lavorativa: l’istante soltanto poco prima
dell’arresto aveva ripreso a lavorare, peraltro in modo temporaneo, mentre che
precedentemente risultava essere senza alcuna attività lucrativa.
Così stando le cose esiste il
rischio concreto che, se posto in libertà provvisoria, egli possa facilmente
ricadere nella commissione di furti/rapine e reati contro la persona, vista la
sua precaria situazione finanziaria e tenuto anche conto dell’estrema futilità dei
motivi a monte del suo agire (soprattutto per quanto concerne i reati contro la
persona). Le buone intenzioni espresse dall’accusato per il futuro nel corso
del verb. PP 10 dicembre 2008, alla luce della situazione concreta, non
permettono di sovvertire siffatta conclusione. Del resto, non va dimenticato
che il rischio di recidiva costituisce motivo di arresto non solo per impedire
nuovi delitti, ma anche, seppure solo indirettamente, perché commettendo sempre
nuovi reati l’accusato potrebbe procrastinare a oltranza il processo (cfr.
Rusca/Salmina/Verda, Commento del CPP, ad art. 95, n. 29, nonché G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, ad 2357).
6.
Essendo dati due dei motivi di
ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo non occorre qui
esaminare l’esistenza di concreto pericolo di fuga.
7.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, della verosimile pena in caso di
condanna e della complessità dell'inchiesta, è sicuramente data. Gli inquirenti
hanno proceduto con celerità e non si sono limitati ad interrogare l’accusato,
ma hanno provveduto alla ricerca di riscontri oggettivi al fine di acclarare i
fatti, viste le rispettive versioni non proprio concordanti, in particolare con
riferimento all’episodio __________.
L’accusato è stato arrestato il
24.
novembre 2008 ed i reati in discussione sono di sicura gravità. In questo
lasso di tempo l’inchiesta, che riguarda più procedimenti e resa complessa
anche dal numero di persone coinvolte a vario titolo e delle versioni in parte
contrastanti, è proceduta nel rispetto del principio di celerità, né sono
ravvisabili tempi morti di durata eccessiva tali da mettere in discussione la
legalità della detenzione (in proposito va infatti ricordato che secondo il
Tribunale federale il rispetto di tale principio deve essere valutato
globalmente, tenendo conto delle particolarità dell’inchiesta, dell’ampiezza
del lavoro svolto dagli inquirenti, non potendosi pretendere che un magistrato
si occupi costantemente di un unico incarto, e di quella degli inevitabili
tempi morti, cfr. DTF 124 I 139, DTF 128 I 149, STF 7.2.2005 in re C.,
1S.3/2005).
Resta in ogni caso sottinteso
l’obbligo, per il magistrato inquirente, di trattare con priorità i casi in cui
l’accusato è in detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
8.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve
essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie
(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera
dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli articoli 123, 126,
134, 139, 140, 144, 147, 177, 179septies, 180 e 181 CP, 19 cifra 1 e 19a LStup,
51 LTP, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 dicembre 2008 da __________
è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (raccomandata
anticipata via fax):
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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