INC.2008.61301
Reclamo contro misura sostitutiva dell'arresto. Reclamo accolto per nullità
17 dicembre 2008Italiano5 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.61301
Data decisione, Autorità:
Fatti
17.12.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro misura sostitutiva dell'arresto. Reclamo accolto per nullità
MISURE SOSTITUTIVE
art. 96 CPP-TI
art. 98 CPP-TI
art. 178 CPP-TI
art. 188 CPP-TI
art. 250 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.61301
Lugano
17 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/26
novembre 2008 da
__________patr. dall'avv. __________
contro
la decisione di trattenere il
passaporto, rispettivamente di depositare l’importo di fr. 200.-- a titolo
cauzionale, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________/DA __________;
potendosi prescindere, visto l’esito,
dall’intimazione del gravame al Procuratore pubblico per osservazioni;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
il 19 novembre 2008 __________ è stata sentita dalla Polizia quale
indiziata per infrazione alla LF sugli stranieri, nonché per esercizio illecito
della prostituzione;
-
dal suddetto verbale risulta: “Come a disposizione per Procuratore
Pubblico di picchetto, come misura sostitutiva dell’arresto, mi viene
trattenuto il mio passaporto __________ (…). Mi viene consegnata copia del
passaporto e vengo informata della possibilità di fare ricorso contro questa
decisione al GIAR entro 10 giorni. Prendo inoltre atto che mi vengono
sequestrati fr. 200.-- (deposito cauzionale)”;
-
il giorno dopo __________ si è presentata in Polizia dove le è stato
notificato il DA __________ - con il quale il Procuratore pubblico ha proposto
una condanna ad una pena pecuniaria sospesa ed una multa, oltre al pagamento di
tasse e spese di giudizio per infrazione alla LF sugli stranieri ed esercizio
Considerandi
illecito della prostituzione - con contestuale restituzione del passaporto; __________
ha presentato opposizione ex art. 210 CPP;
-
ha fatto seguito il reclamo 25 novembre 2008 con il quale __________,
pur evidenziando di avere nel frattempo riottenuto il proprio documento di
legittimazione, ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione
19.
novembre 2008 con la quale è stato trattenuto il suo passaporto ex art. 96
CPP, rispettivamente la somma di fr. 200.-- a titolo di deposito cauzionale,
subordinatamente la nullità, nonché la restituzione dell’importo di fr. 200.--:
in particolare, la reclamante si chiede come possa validamente essere imposta
una misura sostitutiva dell’arresto in assenza di un ordine d’arresto scritto,
rispettivamente dei suoi presupposti; nulla escluderebbe il ripresentarsi di
analoga situazione in futuro;
-
con scritto 26 novembre 2008, questo giudice, preso atto del reclamo, ha
chiesto al Procuratore pubblico la trasmissione dell’eventuale ordine scritto
emanato con riferimento alle misure contestate;
-
con lettera 12 dicembre 2008, il Procuratore pubblico ha comunicato a
questo ufficio di non avere emanato alcun ordine scritto “relativo al
sequestro del passaporto della signora __________”;
-
il fatto che il passaporto sia stato nel frattempo restituito alla
reclamante ha di per sé reso il reclamo su questo punto privo di oggetto;
-
di principio, "nell'ambito della carcerazione preventiva,
secondo costante giurisprudenza, il requisito dell'interesse pratico e attuale
non è di massima adempiuto quando, come è qui il caso, l'accusato sia stato nel
frattempo posto in libertà provvisoria" (DTF 30 maggio 2001 in re A.,1P.239/2001; si veda anche 125 I 394 e sempre in materia di libertà personale anche se
non in ambito penale DTF 109 II 350 e 109 Ia 169), tuttavia interesse pubblico
sufficiente e rischio che i quesiti sollevati si ripetano con impossibilità di
sottoporli ad un tempestivo esame permettono di, eccezionalmente, prescindere
dalla presenza del requisito dell’interesse pratico ed attuale;
-
in concreto, vertendo le contestazioni su un problema suscettibile di
ripresentarsi in futuro, si può prescindere dall’attualità dell’interesse;
-
ai sensi del CPP, la promozione dell’accusa (art. 188 CPP), l’arresto
(art. 98 CPP) e l’eventuale adozione di misure sostitutive devono essere
ordinate per iscritto dal Procuratore pubblico, cui compete la conduzione
dell’inchiesta (art. 178 CPP), ricordato inoltre che costituisce un diritto
elementare dell’accusato conoscere le ragioni e le accuse nei suoi confronti
che hanno determinato l’adozione di una misura restrittiva nei suoi confronti
(art. 5 CEDU), caso contrario si incorre in una violazione dei diritti
dell’accusato stesso;
-
nel caso in esame non esiste alcun ordine scritto del Procuratore pubblico,
né di promozione dell’accusa, né di arresto e neppure di adozione di misure
sostitutive ex art. 96 CPP (che comunque si applica unicamente nei confronti
delle persone nei cui confronti è stata promossa l’accusa e non degli indagati,
come invece avvenuto nel caso in esame);
-
così stando le cose la “decisione” contenuta nel verbale di polizia 19
novembre 2008, peraltro priva di qualsivoglia motivazione, deve essere
dichiarata nulla e l’importo di fr. 200.-- restituito alla reclamante (già si è
detto che il passaporto è stato nel frattempo già reso a __________);
-
trattandosi di questione che riguarda la libertà personale la presente
decisione è esente da tasse e spese di giudizio, né si assegnano ripetibili;
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 95ss, 178,
188, 280, 284 CPP, nonché ogni altra norma applicabile,
decide
1.
Il reclamo presentato il 25 novembre 2008 da __________ è accolto.
§ E’
accertata la nullità della “decisione” contenuta nel verbale di polizia 19
novembre 2008.
§ A __________
dovrà essere restituito l’importo di fr. 200.--.
2.
Non si prelevano nè tassa di giustizia, né spese; non si assegnano
ripetibili.
3.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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