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Decisione

INC.2008.61301

Reclamo contro misura sostitutiva dell'arresto. Reclamo accolto per nullità

17 dicembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

17.12.2008, GIAR

Titolo:

Reclamo contro misura sostitutiva dell'arresto. Reclamo accolto per nullità

MISURE SOSTITUTIVE

art. 96 CPP-TI

art. 98 CPP-TI

art. 178 CPP-TI

art. 188 CPP-TI

art. 250 CPP-TI

Incarto n.

INC.2008.61301

Lugano

17 dicembre 2008

In nome

della Repubblica e Cantone

del Ticino

Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto

Ursula Züblin

sedente per statuire sul reclamo presentato il 25/26

novembre 2008 da

__________patr. dall'avv. __________

contro

la decisione di trattenere il

passaporto, rispettivamente di depositare l’importo di fr. 200.-- a titolo

cauzionale, nell’ambito del procedimento di cui all’inc. MP __________/DA __________;

potendosi prescindere, visto l’esito,

dall’intimazione del gravame al Procuratore pubblico per osservazioni;

ritenuto e considerato,

in fatto ed in

diritto

che:

-

il 19 novembre 2008 __________ è stata sentita dalla Polizia quale

indiziata per infrazione alla LF sugli stranieri, nonché per esercizio illecito

della prostituzione;

-

dal suddetto verbale risulta: “Come a disposizione per Procuratore

Pubblico di picchetto, come misura sostitutiva dell’arresto, mi viene

trattenuto il mio passaporto __________ (…). Mi viene consegnata copia del

passaporto e vengo informata della possibilità di fare ricorso contro questa

decisione al GIAR entro 10 giorni. Prendo inoltre atto che mi vengono

sequestrati fr. 200.-- (deposito cauzionale)”;

-

il giorno dopo __________ si è presentata in Polizia dove le è stato

notificato il DA __________ - con il quale il Procuratore pubblico ha proposto

una condanna ad una pena pecuniaria sospesa ed una multa, oltre al pagamento di

tasse e spese di giudizio per infrazione alla LF sugli stranieri ed esercizio

Considerandi

illecito della prostituzione - con contestuale restituzione del passaporto; __________

ha presentato opposizione ex art. 210 CPP;

-

ha fatto seguito il reclamo 25 novembre 2008 con il quale __________,

pur evidenziando di avere nel frattempo riottenuto il proprio documento di

legittimazione, ha postulato, in via principale, l’annullamento della decisione

19.

novembre 2008 con la quale è stato trattenuto il suo passaporto ex art. 96

CPP, rispettivamente la somma di fr. 200.-- a titolo di deposito cauzionale,

subordinatamente la nullità, nonché la restituzione dell’importo di fr. 200.--:

in particolare, la reclamante si chiede come possa validamente essere imposta

una misura sostitutiva dell’arresto in assenza di un ordine d’arresto scritto,

rispettivamente dei suoi presupposti; nulla escluderebbe il ripresentarsi di

analoga situazione in futuro;

-

con scritto 26 novembre 2008, questo giudice, preso atto del reclamo, ha

chiesto al Procuratore pubblico la trasmissione dell’eventuale ordine scritto

emanato con riferimento alle misure contestate;

-

con lettera 12 dicembre 2008, il Procuratore pubblico ha comunicato a

questo ufficio di non avere emanato alcun ordine scritto “relativo al

sequestro del passaporto della signora __________”;

-

il fatto che il passaporto sia stato nel frattempo restituito alla

reclamante ha di per sé reso il reclamo su questo punto privo di oggetto;

-

di principio, "nell'ambito della carcerazione preventiva,

secondo costante giurisprudenza, il requisito dell'interesse pratico e attuale

non è di massima adempiuto quando, come è qui il caso, l'accusato sia stato nel

frattempo posto in libertà provvisoria" (DTF 30 maggio 2001 in re A.,1P.239/2001; si veda anche 125 I 394 e sempre in materia di libertà personale anche se

non in ambito penale DTF 109 II 350 e 109 Ia 169), tuttavia interesse pubblico

sufficiente e rischio che i quesiti sollevati si ripetano con impossibilità di

sottoporli ad un tempestivo esame permettono di, eccezionalmente, prescindere

dalla presenza del requisito dell’interesse pratico ed attuale;

-

in concreto, vertendo le contestazioni su un problema suscettibile di

ripresentarsi in futuro, si può prescindere dall’attualità dell’interesse;

-

ai sensi del CPP, la promozione dell’accusa (art. 188 CPP), l’arresto

(art. 98 CPP) e l’eventuale adozione di misure sostitutive devono essere

ordinate per iscritto dal Procuratore pubblico, cui compete la conduzione

dell’inchiesta (art. 178 CPP), ricordato inoltre che costituisce un diritto

elementare dell’accusato conoscere le ragioni e le accuse nei suoi confronti

che hanno determinato l’adozione di una misura restrittiva nei suoi confronti

(art. 5 CEDU), caso contrario si incorre in una violazione dei diritti

dell’accusato stesso;

-

nel caso in esame non esiste alcun ordine scritto del Procuratore pubblico,

né di promozione dell’accusa, né di arresto e neppure di adozione di misure

sostitutive ex art. 96 CPP (che comunque si applica unicamente nei confronti

delle persone nei cui confronti è stata promossa l’accusa e non degli indagati,

come invece avvenuto nel caso in esame);

-

così stando le cose la “decisione” contenuta nel verbale di polizia 19

novembre 2008, peraltro priva di qualsivoglia motivazione, deve essere

dichiarata nulla e l’importo di fr. 200.-- restituito alla reclamante (già si è

detto che il passaporto è stato nel frattempo già reso a __________);

-

trattandosi di questione che riguarda la libertà personale la presente

decisione è esente da tasse e spese di giudizio, né si assegnano ripetibili;

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 95ss, 178,

188, 280, 284 CPP, nonché ogni altra norma applicabile,

decide

1.

Il reclamo presentato il 25 novembre 2008 da __________ è accolto.

§ E’

accertata la nullità della “decisione” contenuta nel verbale di polizia 19

novembre 2008.

§ A __________

dovrà essere restituito l’importo di fr. 200.--.

2.

Non si prelevano nè tassa di giustizia, né spese; non si assegnano

ripetibili.

3.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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