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Decisione

INC.2008.62502

Libertà provvisoria

29 dicembre 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

i correi in quanto gli stessi avrebbero già reso le loro versioni ed un accordo

appare difficilmente immaginabile. Quanto ad altre possibilità/rischi collusivi

(coprire qualcuno) cui l’inquirente fa riferimento nel preavviso, si chiede da

dove questi li desuma (Osservazioni, punto 4) per poi contestarne comunque

l’esistenza.

Pure ribadita l’affermazione secondo

cui il principio di proporzionalità non sarebbe più rispettato.

7.

Delle (eventuali) altre

indicazioni, argomentazioni e osservazioni presentate dalle parti, si dirà, se

necessario, nei considerandi che seguono.

8.

La persona accusata e detenuta è

certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore

pubblico, consegnato a mano il 24 dicembre 2008, è rispettoso del termine di

cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza il 23 dicembre

2008), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.

Il termine per la decisione di

questo giudice (visti gli artt. 19 e 20 CPP) scade il 29 dicembre 2008

(compreso).

9.

I principi che reggono la

materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere

così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

10.

Preliminarmente e sulla questione

della conoscenza degli atti d'inchiesta (cui l'istante e la sua difesa

affermano di non aver ancora avuto accesso), è opportuno ricordare i principi

applicabili in materia di accesso agli atti:

"… l'istruttoria non può essere

condotta segretamente nei confronti dell'accusato, che il diritto d'accesso

agli atti è considerato importante (quando non fondamentale) per un'efficace

difesa (G: PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 774ss., 1208ss.; RUSCA/SALMINA/VERDA,

commento al CPP, nota 11 ad art. 60), che la sua limitazione deve essere

motivata in stretta connessione con specifiche esigenze d'inchiesta

(salvaguardia della raccolta di prove esenti da possibili inquinamenti - REP

1998 n. 100), che deve essere limitata nel tempo ed i motivi a giustificazione

della limitazione debbono essere sempre più "concreti"/importanti man

mano che l'inchiesta prosegue (REP 1994 n. 114) e che spetta al magistrato

inquirente (che intende limitare un diritto) motivare correttamente e

sufficientemente la limitazione, non all'accusato (o alla sua difesa) motivare

la richiesta;"

(GIAR 9 dicembre 2005, 192.2005.5)

inoltre:

"Lo stesso Tribunale federale ha

avuto modo, ancora recentemente, di ribadire l'importanza di tale diritto in

particolare nei confronti di persone detenute (se si preferisce, allorquando vi

è in gioco una misura restrittiva della libertà personale), sottolineando come

tale diritto riguardi la conoscenza dell'intero incarto e precisando che

l'autorità inquirente, qualora intenda fondare il mantenimento della detenzione

su atti che vuole mantenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve

illustrarne il contenuto essenziale all'interessato offrendogli la possibilità

di esprimersi al riguardo e aggiungendo che non può essere il solo

comportamento "omertoso e reticente" a fondare limitazioni

particolari di tale diritto (cfr. DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 14.1.2004,

1S.15/2004)."

(GIAR 29 dicembre 2006, inc. 542.2006.3)

Detto questo, occorre anche

precisare che se una parte rinuncia (esplicitamente o tacitamente) a far valere

questi diritti, o ad esercitarli pienamente, è malvenuto a lamentarsene (anche

solo a titolo abbondanziale) in sede di decisione sulla libertà provvisoria

(GIAR 10 luglio 2006, inc. 222.2006.2; si veda anche DTF 14.1.2005,

1S.15/2004).

Nel caso in esame, l’analisi

dell’elenco atti non evidenzia decisioni negative ai sensi degli artt. 58 o 60

cpv. 2 CPP. Risulta, invero, che la difesa ha chiesto di poter prendere visione

del fascicolo il 5 dicembre 2008 (cfr. Classificatore AI, separazione 6), ma

non è dato sapere per quale motivo non vi sia stato accesso effettivo

successivamente a tale data; di certo non sono stati presentati reclami contro

eventuali rifiuti materiali di concessione dell’accesso, ovvero contro la

persistenza di una limitazione di fatto (cfr. inc. GIAR 466.2008).

Non da ultimo, va pure constatato

che neppure a questo ufficio (a seguito del preavviso negativo e ai fini della

formulazione di osservazioni) è stato chiesto di poter visionare l’incarto (DTF

9 luglio 2004, 1S 1/2004); e ciò nonostante tale eventualità/possibilità sia

stata esplicitamente menzionata nella comunicazione del termine per le

osservazioni (con comunicazione del numero di picchetto attuale in considerazione

della chiusura degli uffici per il periodo festivo; cfr. doc. 3, inc. GIAR

625.2008.2).

Ne consegue che il diritto di

essere sentito non risulta essere stato violato (cfr. per analogia DTF 14

gennaio 2005,1S.15/2004) ed eventuali carenze nelle motivazioni dell’istanza

non sono giustificabili con tale argomento.

11.

a)

Considerandi

L'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza deve essere verificata (d’ufficio ed anche in assenza di

contestazioni in merito da parte dell’istante) nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo

2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, non occorrono

grandi disquisizioni per confermare la presenza di sufficienti indizi, in capo

a __________, per i reati imputati. Detto che lo stesso accusato e la sua

difesa non ne contestano la presenza (né per rapporto alla qualifica giuridica,

né per rapporto anche solo a entità e durata degli stessi), le sue

dichiarazioni a verbale (Verbali GIAR 4.12.2008 e PG 10.12.2008, 15.12.2008,

23.12

), le dichiarazioni di alcuni correi (Verbali PG __________

15.11.2008

pag. 3/4, 23.12.2008 pag. 2, __________ 12.12.2008 pagg. 4 ss.) e,

perlomeno in parte ed a parziale conferma di quanto emerge dai verbali, l’esito

delle perquisizioni (Allegato 20 Rapporto PG 3.12.2008, Verbale __________

19.12

) sono elementi concreti sufficienti a confermare l’esistenza del

primo (e cumulativo) elemento a giustificazione della detenzione cautelare.

12.

a)

I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria.

Si tratta da un lato di evitare e prevenire accordi (messi in atto per

nascondere o modificare la “verità”) tra l’accusato e testimoni,

rispettivamente tra l’accusato e i correi (o complici), dall’altro di impedire

interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova (tra i quali

va annoverata pure l’eventuale “refurtiva”: GIAR 20.6.2003, 237.2003.2 e

relative citazioni) non ancora (o non ancora definitivamente) in possesso

dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a proprio

vantaggio (CRP 16.9.20045, 60.2004.297). Tale rischio deve avere un certo grado

di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non

è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997,

n. 701a).

Occorre anche tener conto sia della

tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005,1S.3/2005), sia

dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così

come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi, tra questi e

i terzi “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone”

(CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15).

b)

È

bene ricordare che spetta alle parti, nell’ambito dell’obbligo di motivazione

di istanze, gravami e decisioni, indicare gli elementi sui quali fondano le

loro affermazioni (di esistenza o inesistenza, sufficiente o insufficiente

concretezza). Questo giudice (così come la CRP) ha unicamente la

competenza di esaminare la legittimità della misura e non anche quella di

sostituirsi alle parti nell’individuare, tra gli atti del procedimento, gli

elementi a favore della tesi esposta o quella di ipotizzare quanto stia

eventualmente dietro scarne affermazioni. Ciò, oltre che per il rispetto delle

competenze altrui e dei gradi di giurisdizione, anche in ragione delle

difficoltà concrete per un vaglio approfondito dell’incarto nei tre giorni a

disposizione per la decisione. In materia di libertà provvisoria eccezioni sono

state poste in essere (in particolare laddove i termini impediscono diversa

soluzione) allorquando gli elementi di giudizio emergevano in modo manifesto

dall’incarto (si veda, su tutte le questioni esposte: CRP 20.8.2007,

60.2007

; GIAR 26 ottobre 2001, 592.2001.2; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6;

GIAR 9 maggio 1994, 336.1994; GIAR 4.4.2002, 76.2002.4).

c)

È innegabile che, nel caso in

esame, l’inchiesta non può essere considerata ancora conclusa (cfr. tra

l’altro, Verbale PG __________ 22.12.2008 e tabelle riassuntive episodi e

sequestri in Classificatore AI, separazione 2) e la ricostruzione dei fatti

(pleonastico ricordare l’importanza di una corretta e completa ricostruzione

per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità: per tutte,

GIAR 2.6.2006, 149.2006.3 e citazioni) sia relativamente complessa in

considerazione del numero di persone coinvolte, delle loro relazioni

interpersonali, e della durata dell’attività soggetta ad indagine.

Le versioni sin qui fornite dai

vari accusati non sono (al momento) propriamente convergenti, come segnalato

dal magistrato inquirente (cfr. Verbali PG __________ 19.12.2008, pag. 2, e __________

19.12

, a proposito degli orologi __________).

Le stesse versioni fornite dal

qui istante circa il suo coinvolgimento sono maturate nel tempo, anche grazie

alle varie prospettazioni, e si sono modificate sia per quanto concerne il

periodo durante il quale ha operato (Verbali GIAR 4.12.2008 pag. 2 e PG

15.12.2008

pag. 1), che per quanto concerne gli specifici atti commessi (Verbali

PG 3.12.2008 pag. 2, 10.12.2008 pag. 15.12.2008 pag. 2, per quanto concerne i

televisori), così come per le altre persone eventualmente coinvolte (Verbali PG

15.12.2008

pag. 2 e 23.12.2008 pag. 3)

Quanto sopra evidenzia come __________

non abbia reso da subito dichiarazioni spontanee circa il suo coinvolgimento,

rispettivamente il suo agire in relazione ai fatti oggetto d’inchiesta, bensì

abbia proceduto ad ammissioni (laddove tali sono) parziali, probabilmente man

mano che si rendeva conto degli elementi in possesso degli inquirenti,

rispettivamente di quanto dichiarato dai correi o complici. Ciò suscita

l’impressione che le sue dichiarazioni siano volte a limitare al massimo le sue

proprie responsabilità.

Se a ciò si aggiunge la

circostanza, anch’essa evidenziata dal Procuratore pubblico (e desunta dai

verbali indicati nel preavviso), che su punti non secondari relativi ad alcuni

episodi le sue dichiarazioni sarebbero state, per sua stessa ammissione, non

veritiere e fornite perché “pensavo di cavarmela” (Verbale PG

23.12

, pag. 3) e sono rimaste nel vago per quanto concerne i correi ed il

destino della merce sottratta (idem) occorre concludere che pericolo di

collusione (in particolare) e di inquinamento delle prove sono ancora presenti

e concreti, non da ultimo in ragione della presenza (tra i presunti correi) di

un famigliare.

d)

Va, da ultimo, rilevato che alle

indicazioni fornite dal Procuratore pubblico, l’istante e la sua difesa hanno

contrapposto considerazioni del tutto generiche (parlando di ampia confessione,

di ricostruzione ultimata, ecc.), senza alcun riferimento concreto agli atti

d’inchiesta, quindi di poca utilità per la verifica di concretezza (quando non

carente nella motivazione).

13.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve

essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione

la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie

e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di

pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui

sofferto (meno di un mese) e a quello eventualmente ancora da soffrire: i reati

imputati (e indiziati) comprendono anche un crimine che prevede una pena

edittale minima corrispondente a 6 (sei) mesi di giorni-pena (art. 139 cifra 2

CP). Si ricorda, inoltre, che (di principio) l’eventualità di una sospensione

condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di

proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora

proceduto con celerità e senza tempi morti (DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 128 I

149), tenuto conto delle esigenze derivanti dalla tipologia dell’inchiesta e

dal coinvolgimento di numerose persone. Ricordato che chi delinque con terzi

deve sopportare anche le esigenze d’inchiesta che concernono anche le altre

persone coinvolte (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9), va pure detto che se le recenti

ammissioni dell’istante risulteranno effettivamente corrette e complete (come

egli pretende), le stesse avranno comunque un effetto accelerante sul seguito

dell’inchiesta e, di conseguenza, anche sulla durata della misura cautelare.

14.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione

della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora

presente, e concreto, il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.

Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, in particolare gli artt. 139 e 160 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ il 22/23

dicembre 2008, è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice Edy

Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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