INC.2008.62502
Libertà provvisoria
29 dicembre 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.62502
Data decisione, Autorità:
29.12.2008, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 6 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.62502
Lugano
29 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 22/23 dicembre 2008 da
__________, citt. ______________, dom. a __________,
attualmente c/o __________, __________
(patrocinato dalla lic. iur. __________, __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 23/24 dicembre
2008 dal
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero
pubblico
viste le osservazioni della
difesa (25 dicembre 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 3
dicembre 2008, con contestuale promozione dell’accusa per titolo di ripetuto
furto (doc. 2, inc. GIAR 625.2008.1, in particolare allegato 37). Con la
richiesta di conferma dell’arresto l’accusa è stata estesa alle ipotesi di cui
al cpv. 2 cifra 3 dell’art. 139 CP e a quella di cui all’art. 160 CP (doc. 1,
inc. GIAR 625.2008.2).
L’arresto è stato confermato il 4
dicembre 2008 da questo giudice, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato,
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in relazione ai correi
nonché alla refurtiva (doc. 5, inc. GIAR 625.2008.1).
2.
In sintesi, __________ è accusato
di aver sottratto merce di proprietà di terzi dai magazzini della ditta di
trasporti __________ di cui era dipendente, ovvero di aver concorso (a seconda
del momento e delle circostanze) con terzi a tali sottrazioni, rispettivamente
di aver ricevuto o aiutato ad alienare/occultare merce di analoga provenienza.
Va precisato che il 3 dicembre
sono stati arrestati, sostanzialmente con le stesse accuse, altri quattro
dipendenti della __________, tra i quali anche il fratello del qui istante.
3.
L’inchiesta risulta abbastanza
laboriosa per la necessità di ricostruire le sparizioni di merce dai magazzini
della ditta __________ (dal 2006) mediante dati e indicazioni provenienti sia
dalla ditta stessa, sia dai sequestri presso gli accusati che dalle loro
dichiarazioni (a seconda dell’episodio, dell’uno o dell’altro di questi).
Questi dati e indicazioni, che non possono essere considerati, se presi
singolarmente, indiscutibili ed inoppugnabili (per quelli forniti dalla ditta __________
si veda il Verbale __________ del 22.12.2008, pag. 2 in particolare), debbono essere incrociati e verificati al fine di poter determinare sia la
corretta entità dei reati ipotizzati, sia le specifiche responsabilità dei
singoli accusati, nonché la (eventuale) qualifica giuridica precisa. Ciò sta
avvenendo mediante interrogatori (di accusati e di testi) e la prospettazione
delle varie risultanze dell’inchiesta (cfr., in Classificatore AI sezione 2,
Verbali di Polizia Giudiziaria, elenco merce sequestrata e tabella di
ricostruzione dei fatti censiti sino al 19.12.2008).
4.
Con l’istanza qui in discussione
(doc. 2, inc. GIAR 625.2008.2) __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
Dopo breve richiamo ai principi
di legge applicabili, afferma che la (sua) difesa non ha ancora avuto accesso
agli atti, che l’inchiesta è in corso da due settimane, la sua abitazione già
perquisita e sia lui che i presunti correi ripetutamente interrogati (Istanza,
punto 2). Egli avrebbe, inoltre, reso ampia confessione indicando nel dettaglio
quanto sottratto, la ripartizione con i correi e la destinazione della merce
(Istanza, punto 3).
In questa situazione, sempre
secondo l’istante, non vi sarebbe più alcuna necessità istruttoria (collusione
o inquinamento delle prove) suscettibile di giustificare il perdurare della
detenzione preventiva, a maggior ragione per il fatto che i correi si trovano
anch’essi in detenzione (Istanza, punto 4).
Da ultimo, assevera che anche
proporzionalità e sussidiarietà si oppongono al mantenimento della
carcerazione.
5.
Il magistrato inquirente ha
preavvisato negativamente l’istanza (doc. 1,inc. GIAR 625.2008.2). A suo dire,
la confessione deve essere verificata (elementi oggettivi e dichiarazioni dei
correi) anche perché la stessa non è avvenuta senza soluzione di continuità e
nei primi verbali: alcuni episodi sono emersi solo recentemente (Preavviso,
pag. 1). Inoltre, sempre secondo l’inquirente, chiarezza sull’intera vicenda
non è ancora stata fatta; non tutti gli episodi sono censiti, non tutte le
sottrazioni sono state chiarite con attribuzione di responsabilità all’uno o
all’altro dei correi e, in parte di conseguenza, la destinazione della merce
sottratta non ha ancora potuto essere interamente ricostruita (quindi, neppure
recuperata). Questi elementi di attuale incertezza concernono anche il qui
istante e le sue dichiarazioni (Preavviso, pag. 2).
Per il magistrato inquirente, in
simile situazione il pericolo di collusione e inquinamento delle prove è ancora
presente. Da ultimo, egli ritiene ancora pienamente rispettati sia il principio
di proporzionalità che quello di celerità.
6.
Con osservazioni del 25 dicembre
2008 (doc. 4, inc. GIAR 265.2008.2) la difesa ribadisce contenuto e conclusioni
dell’istanza.
Afferma che l’unico ostacolo alla
completa ricostruzione da parte dell’accusato sta nella sua memoria e che se la
pubblica accusa, avendone i mezzi, non ha verificato la correttezza della
confessione nelle tre settimane trascorse, ciò non può andare a scapito
dell’accusato (che non può essere trattenuto ai fini della confessione:
Osservazioni, punto 3). Ribadisce inesistenza di un pericolo di collusione con
Fatti
i correi in quanto gli stessi avrebbero già reso le loro versioni ed un accordo
appare difficilmente immaginabile. Quanto ad altre possibilità/rischi collusivi
(coprire qualcuno) cui l’inquirente fa riferimento nel preavviso, si chiede da
dove questi li desuma (Osservazioni, punto 4) per poi contestarne comunque
l’esistenza.
Pure ribadita l’affermazione secondo
cui il principio di proporzionalità non sarebbe più rispettato.
7.
Delle (eventuali) altre
indicazioni, argomentazioni e osservazioni presentate dalle parti, si dirà, se
necessario, nei considerandi che seguono.
8.
La persona accusata e detenuta è
certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, consegnato a mano il 24 dicembre 2008, è rispettoso del termine di
cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza il 23 dicembre
2008), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.
Il termine per la decisione di
questo giudice (visti gli artt. 19 e 20 CPP) scade il 29 dicembre 2008
(compreso).
9.
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
10.
Preliminarmente e sulla questione
della conoscenza degli atti d'inchiesta (cui l'istante e la sua difesa
affermano di non aver ancora avuto accesso), è opportuno ricordare i principi
applicabili in materia di accesso agli atti:
"… l'istruttoria non può essere
condotta segretamente nei confronti dell'accusato, che il diritto d'accesso
agli atti è considerato importante (quando non fondamentale) per un'efficace
difesa (G: PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, 2000, nos. 774ss., 1208ss.; RUSCA/SALMINA/VERDA,
commento al CPP, nota 11 ad art. 60), che la sua limitazione deve essere
motivata in stretta connessione con specifiche esigenze d'inchiesta
(salvaguardia della raccolta di prove esenti da possibili inquinamenti - REP
1998 n. 100), che deve essere limitata nel tempo ed i motivi a giustificazione
della limitazione debbono essere sempre più "concreti"/importanti man
mano che l'inchiesta prosegue (REP 1994 n. 114) e che spetta al magistrato
inquirente (che intende limitare un diritto) motivare correttamente e
sufficientemente la limitazione, non all'accusato (o alla sua difesa) motivare
la richiesta;"
(GIAR 9 dicembre 2005, 192.2005.5)
inoltre:
"Lo stesso Tribunale federale ha
avuto modo, ancora recentemente, di ribadire l'importanza di tale diritto in
particolare nei confronti di persone detenute (se si preferisce, allorquando vi
è in gioco una misura restrittiva della libertà personale), sottolineando come
tale diritto riguardi la conoscenza dell'intero incarto e precisando che
l'autorità inquirente, qualora intenda fondare il mantenimento della detenzione
su atti che vuole mantenere segreti per non compromettere l'inchiesta, deve
illustrarne il contenuto essenziale all'interessato offrendogli la possibilità
di esprimersi al riguardo e aggiungendo che non può essere il solo
comportamento "omertoso e reticente" a fondare limitazioni
particolari di tale diritto (cfr. DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 14.1.2004,
1S.15/2004)."
(GIAR 29 dicembre 2006, inc. 542.2006.3)
Detto questo, occorre anche
precisare che se una parte rinuncia (esplicitamente o tacitamente) a far valere
questi diritti, o ad esercitarli pienamente, è malvenuto a lamentarsene (anche
solo a titolo abbondanziale) in sede di decisione sulla libertà provvisoria
(GIAR 10 luglio 2006, inc. 222.2006.2; si veda anche DTF 14.1.2005,
1S.15/2004).
Nel caso in esame, l’analisi
dell’elenco atti non evidenzia decisioni negative ai sensi degli artt. 58 o 60
cpv. 2 CPP. Risulta, invero, che la difesa ha chiesto di poter prendere visione
del fascicolo il 5 dicembre 2008 (cfr. Classificatore AI, separazione 6), ma
non è dato sapere per quale motivo non vi sia stato accesso effettivo
successivamente a tale data; di certo non sono stati presentati reclami contro
eventuali rifiuti materiali di concessione dell’accesso, ovvero contro la
persistenza di una limitazione di fatto (cfr. inc. GIAR 466.2008).
Non da ultimo, va pure constatato
che neppure a questo ufficio (a seguito del preavviso negativo e ai fini della
formulazione di osservazioni) è stato chiesto di poter visionare l’incarto (DTF
9 luglio 2004, 1S 1/2004); e ciò nonostante tale eventualità/possibilità sia
stata esplicitamente menzionata nella comunicazione del termine per le
osservazioni (con comunicazione del numero di picchetto attuale in considerazione
della chiusura degli uffici per il periodo festivo; cfr. doc. 3, inc. GIAR
625.2008.2).
Ne consegue che il diritto di
essere sentito non risulta essere stato violato (cfr. per analogia DTF 14
gennaio 2005,1S.15/2004) ed eventuali carenze nelle motivazioni dell’istanza
non sono giustificabili con tale argomento.
11.
a)
Considerandi
L'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza deve essere verificata (d’ufficio ed anche in assenza di
contestazioni in merito da parte dell’istante) nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo
2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in esame, non occorrono
grandi disquisizioni per confermare la presenza di sufficienti indizi, in capo
a __________, per i reati imputati. Detto che lo stesso accusato e la sua
difesa non ne contestano la presenza (né per rapporto alla qualifica giuridica,
né per rapporto anche solo a entità e durata degli stessi), le sue
dichiarazioni a verbale (Verbali GIAR 4.12.2008 e PG 10.12.2008, 15.12.2008,
23.12
), le dichiarazioni di alcuni correi (Verbali PG __________
15.11.2008
pag. 3/4, 23.12.2008 pag. 2, __________ 12.12.2008 pagg. 4 ss.) e,
perlomeno in parte ed a parziale conferma di quanto emerge dai verbali, l’esito
delle perquisizioni (Allegato 20 Rapporto PG 3.12.2008, Verbale __________
19.12
) sono elementi concreti sufficienti a confermare l’esistenza del
primo (e cumulativo) elemento a giustificazione della detenzione cautelare.
12.
a)
I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria.
Si tratta da un lato di evitare e prevenire accordi (messi in atto per
nascondere o modificare la “verità”) tra l’accusato e testimoni,
rispettivamente tra l’accusato e i correi (o complici), dall’altro di impedire
interventi fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova (tra i quali
va annoverata pure l’eventuale “refurtiva”: GIAR 20.6.2003, 237.2003.2 e
relative citazioni) non ancora (o non ancora definitivamente) in possesso
dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a proprio
vantaggio (CRP 16.9.20045, 60.2004.297). Tale rischio deve avere un certo grado
di concretezza e non è dato dal semplice fatto che la raccolta delle prove non
è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997,
n. 701a).
Occorre anche tener conto sia della
tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005,1S.3/2005), sia
dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così
come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi, tra questi e
i terzi “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone”
(CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15).
b)
È
bene ricordare che spetta alle parti, nell’ambito dell’obbligo di motivazione
di istanze, gravami e decisioni, indicare gli elementi sui quali fondano le
loro affermazioni (di esistenza o inesistenza, sufficiente o insufficiente
concretezza). Questo giudice (così come la CRP) ha unicamente la
competenza di esaminare la legittimità della misura e non anche quella di
sostituirsi alle parti nell’individuare, tra gli atti del procedimento, gli
elementi a favore della tesi esposta o quella di ipotizzare quanto stia
eventualmente dietro scarne affermazioni. Ciò, oltre che per il rispetto delle
competenze altrui e dei gradi di giurisdizione, anche in ragione delle
difficoltà concrete per un vaglio approfondito dell’incarto nei tre giorni a
disposizione per la decisione. In materia di libertà provvisoria eccezioni sono
state poste in essere (in particolare laddove i termini impediscono diversa
soluzione) allorquando gli elementi di giudizio emergevano in modo manifesto
dall’incarto (si veda, su tutte le questioni esposte: CRP 20.8.2007,
60.2007
; GIAR 26 ottobre 2001, 592.2001.2; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6;
GIAR 9 maggio 1994, 336.1994; GIAR 4.4.2002, 76.2002.4).
c)
È innegabile che, nel caso in
esame, l’inchiesta non può essere considerata ancora conclusa (cfr. tra
l’altro, Verbale PG __________ 22.12.2008 e tabelle riassuntive episodi e
sequestri in Classificatore AI, separazione 2) e la ricostruzione dei fatti
(pleonastico ricordare l’importanza di una corretta e completa ricostruzione
per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità: per tutte,
GIAR 2.6.2006, 149.2006.3 e citazioni) sia relativamente complessa in
considerazione del numero di persone coinvolte, delle loro relazioni
interpersonali, e della durata dell’attività soggetta ad indagine.
Le versioni sin qui fornite dai
vari accusati non sono (al momento) propriamente convergenti, come segnalato
dal magistrato inquirente (cfr. Verbali PG __________ 19.12.2008, pag. 2, e __________
19.12
, a proposito degli orologi __________).
Le stesse versioni fornite dal
qui istante circa il suo coinvolgimento sono maturate nel tempo, anche grazie
alle varie prospettazioni, e si sono modificate sia per quanto concerne il
periodo durante il quale ha operato (Verbali GIAR 4.12.2008 pag. 2 e PG
15.12.2008
pag. 1), che per quanto concerne gli specifici atti commessi (Verbali
PG 3.12.2008 pag. 2, 10.12.2008 pag. 15.12.2008 pag. 2, per quanto concerne i
televisori), così come per le altre persone eventualmente coinvolte (Verbali PG
15.12.2008
pag. 2 e 23.12.2008 pag. 3)
Quanto sopra evidenzia come __________
non abbia reso da subito dichiarazioni spontanee circa il suo coinvolgimento,
rispettivamente il suo agire in relazione ai fatti oggetto d’inchiesta, bensì
abbia proceduto ad ammissioni (laddove tali sono) parziali, probabilmente man
mano che si rendeva conto degli elementi in possesso degli inquirenti,
rispettivamente di quanto dichiarato dai correi o complici. Ciò suscita
l’impressione che le sue dichiarazioni siano volte a limitare al massimo le sue
proprie responsabilità.
Se a ciò si aggiunge la
circostanza, anch’essa evidenziata dal Procuratore pubblico (e desunta dai
verbali indicati nel preavviso), che su punti non secondari relativi ad alcuni
episodi le sue dichiarazioni sarebbero state, per sua stessa ammissione, non
veritiere e fornite perché “pensavo di cavarmela” (Verbale PG
23.12
, pag. 3) e sono rimaste nel vago per quanto concerne i correi ed il
destino della merce sottratta (idem) occorre concludere che pericolo di
collusione (in particolare) e di inquinamento delle prove sono ancora presenti
e concreti, non da ultimo in ragione della presenza (tra i presunti correi) di
un famigliare.
d)
Va, da ultimo, rilevato che alle
indicazioni fornite dal Procuratore pubblico, l’istante e la sua difesa hanno
contrapposto considerazioni del tutto generiche (parlando di ampia confessione,
di ricostruzione ultimata, ecc.), senza alcun riferimento concreto agli atti
d’inchiesta, quindi di poca utilità per la verifica di concretezza (quando non
carente nella motivazione).
13.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve
essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione
la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie
e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di
pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui
sofferto (meno di un mese) e a quello eventualmente ancora da soffrire: i reati
imputati (e indiziati) comprendono anche un crimine che prevede una pena
edittale minima corrispondente a 6 (sei) mesi di giorni-pena (art. 139 cifra 2
CP). Si ricorda, inoltre, che (di principio) l’eventualità di una sospensione
condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di
proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora
proceduto con celerità e senza tempi morti (DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 128 I
149), tenuto conto delle esigenze derivanti dalla tipologia dell’inchiesta e
dal coinvolgimento di numerose persone. Ricordato che chi delinque con terzi
deve sopportare anche le esigenze d’inchiesta che concernono anche le altre
persone coinvolte (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9), va pure detto che se le recenti
ammissioni dell’istante risulteranno effettivamente corrette e complete (come
egli pretende), le stesse avranno comunque un effetto accelerante sul seguito
dell’inchiesta e, di conseguenza, anche sulla durata della misura cautelare.
14.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora
presente, e concreto, il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.
Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, in particolare gli artt. 139 e 160 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ il 22/23
dicembre 2008, è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice Edy
Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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