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Decisione

INC.2008.62703

Istanza di libertà provvisoria

5 marzo 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I

fatti oggetto delle imputazioni si sono svolti nel periodo che va dall’estate

del 2006 all’autunno del 2008.

3.

Le

risultanze dell’inchiesta, che si trova nella sua fase conclusiva, sono

riassunte nei verbali che gli accusati hanno reso davanti al Procuratore

pubblico tra la fine del mese di gennaio e la fine del mese di febbraio 2009 (cfr.

AI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6).

Nei

citati verbali sono indicate (e prospettate agli accusati: per il qui istante

si veda l’AI 3.4) le risultanze delle indagini: gli episodi emersi (se si

preferisce, accertati), le partecipazioni dei vari accusati, la tipologia e

l’entità della merce presunta sottratta e la sua destinazione (perlomeno quella

dichiarata, visto che gran parte della merce non è stata recuperata).

Per

quanto qui interessa, si rileva che gli episodi prospettati a __________ sono

circa una sessantina, solo in minima parte contestati (cfr. AI 3.4, pag. 12 e

13).

4.

Con

l’istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 627.2008.3), __________

chiede di essere posto in libertà provvisoria.

Dopo

aver richiamato il principio di cui all’art. 95 CPP, l’accusato afferma che

allo stadio attuale dell’inchiesta (allo svolgimento della quale egli avrebbe

collaborato fin dalle prime battute) l’esistenza di bisogni istruttori (posta a

fondamento della conferma dell’arresto) non è più ragionevolmente sostenibile e

che i correi sono già stati rilasciati (Istanza, punti da 3 a 6).

Dopo

aver sottolineato che al momento della conferma dell’arresto il pericolo di

fuga non era stato indicato quale motivo a fondamento della detenzione

preventiva, egli ne afferma l’inesistenza (in ragione di residenza prossima al

confine, di forti legami con la __________ dove è cresciuto e risiedono

famigliari stretti, nonché della possibilità di iniziare a lavorare quale cuoco

in un esercizio pubblico di __________). Nell’ipotesi (come detto contestata)

che il pericolo di fuga possa essere ritenuto presente, l’accusato propone il

versamento (da parte di familiari) di un importo di FRS 5'000.- a titolo di

cauzione (Istanza, punti 7 e 10).

Da

ultimo, __________ afferma che il principio di proporzionalità risulterebbe

violato dalla prosecuzione della detenzione preventiva se si considera quella

già patita, l’assenza di precedenti, la collaborazione, la non “particolare

gravità” dei reati imputati ed il rischio di pena contenuto nei limiti

della condizionale (Istanza, punti 7 pag. 7, 8 e 9).

5.

Di

diverso avviso il magistrato inquirente (cfr. doc. 2, inc. GIAR 627.2008.3) che

ritiene il pericolo di fuga presente in modo concreto, in ragione del rischio

di pena (a suo dire ben altro che quello indicato dall’istante, vista l’entità

dell’attività) e della scelta fatta qualche anno fa di trasferirsi in __________

(nonostante i legami famigliari in __________).

Il

Procuratore pubblico, a ulteriore sostegno della presenza del rischio indicato,

sottolinea anche la particolare situazione debitoria in __________ (oltre

560'000.- FRS) e l’assenza di certezze circa la possibilità di effettivamente

occupare, a breve, il posto di lavoro a __________ (con particolare riferimento

alla concessione del relativo permesso).

Da

ultimo, ritiene ampiamente rispettato il principio di proporzionalità in quanto

l’inchiesta (intricata per il numero di episodi considerati e le persone di

volta in volta coinvolte) è in fase conclusiva e il deposito degli atti è

previsto a giorni.

6.

In

sede di osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 627.2008.3), la difesa si concentra

sulla questione del pericolo di fuga. Sostanzialmente ripropone quanto detto in

proposito nell’istanza del 23 febbraio 2009, al punto 7, e ritiene

incomprensibili e/o non aderenti alla realtà alcune considerazioni effettuate

dal magistrato inquirente (Osservazioni punto 2.b.). Ribadisce che se l’unico

motivo a giustificazione dell’arresto è il rischio di fuga, la cauzione, quale

misura sostitutiva, deve essere accettata. L’importo proposto (messo a

disposizione dai famigliari) è indicato come adeguato: uno maggiore

risulterebbe proibitivo per l’accusato privo di mezzi.

7.

Delle

altre indicazioni, considerazioni o argomentazioni delle parti si dirà, se

necessario, nei considerandi che seguono.

8.

La persona accusata e detenuta è certamente

legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da

questo ufficio il 2 marzo 2009 dopo che è stato consegnato alla posta il 27

febbraio 2009, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP

(ritenuta la ricezione dell’istanza il 24 febbraio 2008), quindi tempestivo e

ricevibile in ordine.

9.

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla

difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

10.

L'esistenza

di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di

contestazioni da parte dell’accusato, come nel caso specifico) nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo

2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

Nel

caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertare l’esistenza, in

capo a __________, di sufficienti indizi per le ipotesi di reato oggetto di

promozione dell’accusa. Basta far riferimento alle (sue) dichiarazioni contenute

nei verbali di polizia e ribadite, rispettivamente precisate, davanti al

Procuratore pubblico nel verbale del 13 febbraio 2009 (AI 3.4).

11.

a)

Constatata

la presenza della prima (e cumulativa) condizione per il mantenimento della

detenzione cautelare, occorre determinare se sia pure presente almeno una di

quelle (tra loro) alternative.

Nel

caso in esame, il magistrato inquirente indica unicamente il pericolo di fuga a

giustificazione/fondamento del mantenimento della misura. Quindi, solo

l’esistenza di tale condizione deve essere analizzata.

Con

riferimento all’osservazione dell’istante circa l’assenza di riferimenti al

pericolo di fuga nella decisione di conferma dell’arresto, a scanso di equivoci

e/o fraintendimenti, si ricorda (e ribadisce) che:

"Per quanto concerne l'analisi

delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente

sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa

alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato

perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto

(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati

motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al

momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons.

Considerandi

9.

a.)

b)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;

SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 2004, no. 701)).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

27.

maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,

…" (Schmid, ibidem).

Come detto più sopra, la gravità della pena

presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga. Nondimeno,

si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato

attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la

prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una

comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di

eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini,

I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32;

DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

c)

Nel

caso in esame si ha che i reati imputati a __________ sono oggettivamente gravi

(trattasi di crimini, contestatigli in una delle forme aggravate -art. 139

cifra 3 CP- che prevede minimo edittale) e commessi nell’ambito di un rapporto

di (presunta) fiducia qual’è il contratto di lavoro. Egli, inoltre, avrebbe

agito ripetutamente (almeno una cinquantina di volte), sull’arco di un lungo

periodo (dal 2006 fino all’arresto), con ruolo di “iniziatore” e

“coordinatore/organizzatore” nei confronti dei colleghi coaccusati (AI 3.4.,

pagg. 17 e 18), anche per poter continuare nell’attività delittuosa (Verbale

Polizia, pag. 8 e 9).

La

sua collaborazione con gli inquirenti (che ha comunque permesso di contenere i

tempi d’inchiesta con effetto anche sulla durata della carcerazione preventiva)

non ha consentito particolari recuperi di refurtiva (o del suo surrogato), con

le conseguenze che ne possono derivare (sempre in caso di eventuale condanna) a

livello di risarcimento, in aggiunta ai debiti di oltre mezzo milione di

franchi pendenti. Va pure sottolineato, ancora in relazione all’atteggiamento

processuale dell’accusato, che le sue dichiarazioni circa la destinazione della

refurtiva (che egli asserisce regalata nella misura dell’80% indicando quali

destinatari semplicemente “persone”: Verbale Polizia 30.1.2009, pag. 8,

nonché AI 3.4), così come quelle relative ai motivi a delinquere (rancore verso

il datore di lavoro per una “degradazione” di funzione: AI 3.4., pag. 17), non

appaiono di indiscutibile credibilità (cfr. Verbale Polizia __________ 30.1.2009,

pagg. 5 e 6; Verbale __________, AI 3.6., pag. 2) e, comunque, non hanno

permesso particolari recuperi di quanto eventualmente sottratto (o

corrispettivo ai sensi degli artt. 70 e 71 CP).

Tutto

quanto sopra indicato concorre a determinare la gravità della colpa e,

conseguentemente, la pena (DTF 116 IV 288; CCRP 11.3.1993 in re M.B., cons.

4.

); trattasi, ovviamente, di elementi la cui valenza definitiva compete al

merito ma che, a questo stadio (e nelle competenze di questo ufficio) impongono

di concludere che il rischio di pena non può dirsi indiscutibilmente contenuto

nei due anni, rispettivamente come certamente al beneficio della condizionale

(totale, ritenuto che quella eventualmente parziale presuppone l’espiazione di

almeno sei mesi).

d)

__________

é __________ e in __________ ora risiede con la moglie e uno di figli, in

un’abitazione di proprietà (cfr. AI 3.4., pag. 18), e in Italia deve essere

collocato il centro dei suoi interessi personali/famigliari/affettivi.

È

vero che egli ha vissuto a lungo in __________ dove risiedono ancora (nella __________,

per la precisione) la gran parte della famiglia d’origine, compreso uno dei

figli. Tuttavia, da questi famigliari egli stesso si è, materialmente e spazialmente,

staccato trasferendosi prima in __________ (nel 1998) e poi in __________ (nel

2005), in quanto si voleva “creare una vita nuova, nel senso che volevo

partire da zero” (Verbale Polizia 30.1 2009, pag. 3), per motivi di tipo

economico. Queste circostanze non permettono certo di ricollocare in __________

il centro dei suoi interessi affettivi, così come non lo permette l’eventuale

volontà di mantenere i contatti con i famigliari residenti oltralpe, le

distanze rimangono identiche e anche oggi i contatti presuppongono una

trasferta che non è detto che solo l’accusato (che non è l’unico maggiorenne)

debba sobbarcarsi. In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di affermare

che:

“Non appaiono

sufficienti a scongiurare tale rischio i legami con i figli, …omissis….

Non si vuole qui certamente negare importanza e valenza di tali legami;

tuttavia, da un lato il naturale e progressivo "distacco" dovuto

all'età per l'una (ormai maggiorenne), …omissis…, così come la

circostanza che in caso di pena da espiare (come detto qui non esclusa) i

contatti sarebbero limitati e fondamentalmente non diversi da quelli possibili

in caso di latitanza, impongono di ritenere prioritari i motivi di ordine

pubblico indicati più sopra (sentenza 17 dicembre 1999 in re F., GIAR 88.1999.10).”

(GIAR 15 dicembre 2003, 237.2003.8)

Quanto

al lavoro quale cuoco presso un esercizio pubblico di __________, il documento

prodotto é una semplice dichiarazione priva delle indicazioni minime relative

ad un simile rapporto (per esempio: stipendio, grado di occupazione, durata del

contratto) e non accompagnata dalla documentazione relativa al “permesso” (se

si preferisce, la carta speciale per frontaliere, in merito alla quale

l’autorità competente deve potersi esprimere: artt. 5 e 7 Allegato I

all’accordo del 21 giugno 1999, RS 0.142.112.681); quindi, non può ancora

essere seriamente considerata in questa sede come valida e concreta

possibilità.

e)

Vista la situazione descritta nei punti precedenti,

non è certamente azzardato ritenere che per l’accusato sottrarsi al seguito del

procedimento (rimanendo in __________) possa apparirgli quale male minore per

rapporto a quello derivante da una ulteriore carcerazione. Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è

presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ

1980.

585; CRP 2.4.2008, 60.2008.97).

12.

a)

In

sede di istanza l’accusato propone una cauzione di FRS 5'000.- a (eventuale)

limitazione del pericolo di fuga.

Il

magistrato inquirente la ritiene irrisoria nella cifra e non chiara nella

provenienza.

b)

La

cauzione deve essere atta (in base alle circostanze del caso concreto) a

garantire presenza al seguito della procedura, all’eventuale dibattimento e,

ancor più eventuale, all’esecuzione della pena:

"… la sua entità deve essere determinata soprattutto

in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga.

Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica

dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF

105.

Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad

intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione

della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a

disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività

di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che

avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia

(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali MACRÌ PS 7.06.2005, pag. 2, PP

9.06

, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per

determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche

dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare

di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non

sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali

titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.

3.

CPP).

Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità

dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione,

nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato

recuperato."

(GIAR 11 agosto 2005, 306.2005.4)

c)

Questo giudice condivide l’opinione del magistrato

inquirente secondo cui la somma proposta non é congrua e, quindi, insufficiente

a dissuadere l’accusato dal sottrarsi al seguito del procedimento. In un caso

come quello che qui ci occupa, considerata la gravità del reato e la

concretezza del pericolo di fuga, la somma (minima) adeguata si aggira attorno

ai FRS 15'000.-/20'000.-.

La somma indicata non può essere considerata

proibitiva per il fatto che l’accusato è nullatenente (affermare il contrario

corrisponderebbe ad affermare che il criterio principale, per non dire unico,

per la determinazione è la capacità economica dell’accusato). Nel caso in

esame, inoltre, le indicazioni sulla provenienza effettiva della somma proposta

sono vaghe (raccolta da un nipote tra familiari e amici, laddove al doc. 3

dell’istanza vengono indicate, quali famigliari, una quindicina di persone) e non

permettono di valutare la situazione economica di chi è disposto a prestarla;

comunque, appare difficile anche solo ipotizzare che la somma possa essere

fuori dalla portata del folto gruppo indicato.

13.

Resta da determinare se il

mantenimento della detenzione preventiva, nel caso in esame, sia ancora

rispettoso di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)

deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della

fattispecie e con la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco

più di tre mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente

conclusa): i reati imputati sono crimini e prevedono (per le forme aggravate

oggetto di promozione dell’accusa) pene minime (nel caso della cifra 2

dell’art. 139 tre mesi, nel caso della cifra 3 sei mesi). Si ricorda, da ultimo,

che l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata

per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione

preventiva (DTF 125 I 60).

È indubbio che gli inquirenti abbiano sinora proceduto

con celerità: non si rilevano “tempi morti”.

14.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come

anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella

situazione personale e processuale di __________ a legittimare il perdurare

della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai

gravi indizi del reato è ancora presente un concreto pericolo di fuga, non

limitabile adeguatamente dall’importo cauzionale proposto.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in

discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e

spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci

giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let.

a CPP).

P.Q.M.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, in particolare

gli artt. 139 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide

1.

L’istanza di libertà provvisoria è

respinta.

2. Non si percepiscono né tasse né spese

giudiziarie.

3. Contro la presente decisione è dato ricorso

alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4. Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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