INC.2008.62703
Istanza di libertà provvisoria
5 marzo 2009Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.62703
Data decisione, Autorità:
05.03.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.62703
Lugano
5 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/24 febbraio 2009 da
__________
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 27 febbraio 2009 dal
Procuratore pubblico
Antonio Perugini, Ministero
pubblico
viste
le osservazioni della difesa (4 marzo 2009);
visto
l’inc. MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato il 3 dicembre 2008 con l’accusa di ripetuto furto aggravato (cfr.
doc. 1 e 2, inc. GIAR 627.2008.1).
L’arresto
è stato confermato il giorno successivo, da questo giudice, ritenuti presenti
gravi indizi di reato nonché pericolo di collusione/inquinamento delle prove
(doc. 3, inc. GIAR citato).
Per
completezza si precisa che lo stesso giorno sono state arrestate, con le stesse
accuse e in relazione allo stesso complesso di fatti, altre quattro persone (cfr.
doc. 2, inc. GIAR citato).
2.
In
buona sostanza, __________ è accusato di aver messo in atto (con i quattro coaccusati,
rispettivamente con l’uno o l’altro di questi a seconda del momento e delle
circostanze) tutta una serie di sottrazioni di merce dai magazzini della __________
presso la quale egli lavorava (così come i coaccusati).
Fatti
I
fatti oggetto delle imputazioni si sono svolti nel periodo che va dall’estate
del 2006 all’autunno del 2008.
3.
Le
risultanze dell’inchiesta, che si trova nella sua fase conclusiva, sono
riassunte nei verbali che gli accusati hanno reso davanti al Procuratore
pubblico tra la fine del mese di gennaio e la fine del mese di febbraio 2009 (cfr.
AI 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6).
Nei
citati verbali sono indicate (e prospettate agli accusati: per il qui istante
si veda l’AI 3.4) le risultanze delle indagini: gli episodi emersi (se si
preferisce, accertati), le partecipazioni dei vari accusati, la tipologia e
l’entità della merce presunta sottratta e la sua destinazione (perlomeno quella
dichiarata, visto che gran parte della merce non è stata recuperata).
Per
quanto qui interessa, si rileva che gli episodi prospettati a __________ sono
circa una sessantina, solo in minima parte contestati (cfr. AI 3.4, pag. 12 e
13).
4.
Con
l’istanza menzionata in entrata della presente (doc. 1, inc. GIAR 627.2008.3), __________
chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Dopo
aver richiamato il principio di cui all’art. 95 CPP, l’accusato afferma che
allo stadio attuale dell’inchiesta (allo svolgimento della quale egli avrebbe
collaborato fin dalle prime battute) l’esistenza di bisogni istruttori (posta a
fondamento della conferma dell’arresto) non è più ragionevolmente sostenibile e
che i correi sono già stati rilasciati (Istanza, punti da 3 a 6).
Dopo
aver sottolineato che al momento della conferma dell’arresto il pericolo di
fuga non era stato indicato quale motivo a fondamento della detenzione
preventiva, egli ne afferma l’inesistenza (in ragione di residenza prossima al
confine, di forti legami con la __________ dove è cresciuto e risiedono
famigliari stretti, nonché della possibilità di iniziare a lavorare quale cuoco
in un esercizio pubblico di __________). Nell’ipotesi (come detto contestata)
che il pericolo di fuga possa essere ritenuto presente, l’accusato propone il
versamento (da parte di familiari) di un importo di FRS 5'000.- a titolo di
cauzione (Istanza, punti 7 e 10).
Da
ultimo, __________ afferma che il principio di proporzionalità risulterebbe
violato dalla prosecuzione della detenzione preventiva se si considera quella
già patita, l’assenza di precedenti, la collaborazione, la non “particolare
gravità” dei reati imputati ed il rischio di pena contenuto nei limiti
della condizionale (Istanza, punti 7 pag. 7, 8 e 9).
5.
Di
diverso avviso il magistrato inquirente (cfr. doc. 2, inc. GIAR 627.2008.3) che
ritiene il pericolo di fuga presente in modo concreto, in ragione del rischio
di pena (a suo dire ben altro che quello indicato dall’istante, vista l’entità
dell’attività) e della scelta fatta qualche anno fa di trasferirsi in __________
(nonostante i legami famigliari in __________).
Il
Procuratore pubblico, a ulteriore sostegno della presenza del rischio indicato,
sottolinea anche la particolare situazione debitoria in __________ (oltre
560'000.- FRS) e l’assenza di certezze circa la possibilità di effettivamente
occupare, a breve, il posto di lavoro a __________ (con particolare riferimento
alla concessione del relativo permesso).
Da
ultimo, ritiene ampiamente rispettato il principio di proporzionalità in quanto
l’inchiesta (intricata per il numero di episodi considerati e le persone di
volta in volta coinvolte) è in fase conclusiva e il deposito degli atti è
previsto a giorni.
6.
In
sede di osservazioni (doc. 4, inc. GIAR 627.2008.3), la difesa si concentra
sulla questione del pericolo di fuga. Sostanzialmente ripropone quanto detto in
proposito nell’istanza del 23 febbraio 2009, al punto 7, e ritiene
incomprensibili e/o non aderenti alla realtà alcune considerazioni effettuate
dal magistrato inquirente (Osservazioni punto 2.b.). Ribadisce che se l’unico
motivo a giustificazione dell’arresto è il rischio di fuga, la cauzione, quale
misura sostitutiva, deve essere accettata. L’importo proposto (messo a
disposizione dai famigliari) è indicato come adeguato: uno maggiore
risulterebbe proibitivo per l’accusato privo di mezzi.
7.
Delle
altre indicazioni, considerazioni o argomentazioni delle parti si dirà, se
necessario, nei considerandi che seguono.
8.
La persona accusata e detenuta è certamente
legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da
questo ufficio il 2 marzo 2009 dopo che è stato consegnato alla posta il 27
febbraio 2009, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP
(ritenuta la ricezione dell’istanza il 24 febbraio 2008), quindi tempestivo e
ricevibile in ordine.
9.
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla
difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
10.
L'esistenza
di gravi indizi di colpevolezza deve essere verificata (anche in assenza di
contestazioni da parte dell’accusato, come nel caso specifico) nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto appena detto - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo
2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
Nel
caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni per accertare l’esistenza, in
capo a __________, di sufficienti indizi per le ipotesi di reato oggetto di
promozione dell’accusa. Basta far riferimento alle (sue) dichiarazioni contenute
nei verbali di polizia e ribadite, rispettivamente precisate, davanti al
Procuratore pubblico nel verbale del 13 febbraio 2009 (AI 3.4).
11.
a)
Constatata
la presenza della prima (e cumulativa) condizione per il mantenimento della
detenzione cautelare, occorre determinare se sia pure presente almeno una di
quelle (tra loro) alternative.
Nel
caso in esame, il magistrato inquirente indica unicamente il pericolo di fuga a
giustificazione/fondamento del mantenimento della misura. Quindi, solo
l’esistenza di tale condizione deve essere analizzata.
Con
riferimento all’osservazione dell’istante circa l’assenza di riferimenti al
pericolo di fuga nella decisione di conferma dell’arresto, a scanso di equivoci
e/o fraintendimenti, si ricorda (e ribadisce) che:
"Per quanto concerne l'analisi
delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente
sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa
alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato
perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto
(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati
motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al
momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons.
Considerandi
9.
a.)
b)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;
SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 2004, no. 701)).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR
27.
maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può
essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind,
…" (Schmid, ibidem).
Come detto più sopra, la gravità della pena
presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga. Nondimeno,
si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato
attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la
prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una
comminatoria di pena detentiva e/o in assenza (ovviamente e sempre in caso di
eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M. Luvini,
I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32;
DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
c)
Nel
caso in esame si ha che i reati imputati a __________ sono oggettivamente gravi
(trattasi di crimini, contestatigli in una delle forme aggravate -art. 139
cifra 3 CP- che prevede minimo edittale) e commessi nell’ambito di un rapporto
di (presunta) fiducia qual’è il contratto di lavoro. Egli, inoltre, avrebbe
agito ripetutamente (almeno una cinquantina di volte), sull’arco di un lungo
periodo (dal 2006 fino all’arresto), con ruolo di “iniziatore” e
“coordinatore/organizzatore” nei confronti dei colleghi coaccusati (AI 3.4.,
pagg. 17 e 18), anche per poter continuare nell’attività delittuosa (Verbale
Polizia, pag. 8 e 9).
La
sua collaborazione con gli inquirenti (che ha comunque permesso di contenere i
tempi d’inchiesta con effetto anche sulla durata della carcerazione preventiva)
non ha consentito particolari recuperi di refurtiva (o del suo surrogato), con
le conseguenze che ne possono derivare (sempre in caso di eventuale condanna) a
livello di risarcimento, in aggiunta ai debiti di oltre mezzo milione di
franchi pendenti. Va pure sottolineato, ancora in relazione all’atteggiamento
processuale dell’accusato, che le sue dichiarazioni circa la destinazione della
refurtiva (che egli asserisce regalata nella misura dell’80% indicando quali
destinatari semplicemente “persone”: Verbale Polizia 30.1.2009, pag. 8,
nonché AI 3.4), così come quelle relative ai motivi a delinquere (rancore verso
il datore di lavoro per una “degradazione” di funzione: AI 3.4., pag. 17), non
appaiono di indiscutibile credibilità (cfr. Verbale Polizia __________ 30.1.2009,
pagg. 5 e 6; Verbale __________, AI 3.6., pag. 2) e, comunque, non hanno
permesso particolari recuperi di quanto eventualmente sottratto (o
corrispettivo ai sensi degli artt. 70 e 71 CP).
Tutto
quanto sopra indicato concorre a determinare la gravità della colpa e,
conseguentemente, la pena (DTF 116 IV 288; CCRP 11.3.1993 in re M.B., cons.
4.
); trattasi, ovviamente, di elementi la cui valenza definitiva compete al
merito ma che, a questo stadio (e nelle competenze di questo ufficio) impongono
di concludere che il rischio di pena non può dirsi indiscutibilmente contenuto
nei due anni, rispettivamente come certamente al beneficio della condizionale
(totale, ritenuto che quella eventualmente parziale presuppone l’espiazione di
almeno sei mesi).
d)
__________
é __________ e in __________ ora risiede con la moglie e uno di figli, in
un’abitazione di proprietà (cfr. AI 3.4., pag. 18), e in Italia deve essere
collocato il centro dei suoi interessi personali/famigliari/affettivi.
È
vero che egli ha vissuto a lungo in __________ dove risiedono ancora (nella __________,
per la precisione) la gran parte della famiglia d’origine, compreso uno dei
figli. Tuttavia, da questi famigliari egli stesso si è, materialmente e spazialmente,
staccato trasferendosi prima in __________ (nel 1998) e poi in __________ (nel
2005), in quanto si voleva “creare una vita nuova, nel senso che volevo
partire da zero” (Verbale Polizia 30.1 2009, pag. 3), per motivi di tipo
economico. Queste circostanze non permettono certo di ricollocare in __________
il centro dei suoi interessi affettivi, così come non lo permette l’eventuale
volontà di mantenere i contatti con i famigliari residenti oltralpe, le
distanze rimangono identiche e anche oggi i contatti presuppongono una
trasferta che non è detto che solo l’accusato (che non è l’unico maggiorenne)
debba sobbarcarsi. In proposito, questo ufficio ha già avuto modo di affermare
che:
“Non appaiono
sufficienti a scongiurare tale rischio i legami con i figli, …omissis….
Non si vuole qui certamente negare importanza e valenza di tali legami;
tuttavia, da un lato il naturale e progressivo "distacco" dovuto
all'età per l'una (ormai maggiorenne), …omissis…, così come la
circostanza che in caso di pena da espiare (come detto qui non esclusa) i
contatti sarebbero limitati e fondamentalmente non diversi da quelli possibili
in caso di latitanza, impongono di ritenere prioritari i motivi di ordine
pubblico indicati più sopra (sentenza 17 dicembre 1999 in re F., GIAR 88.1999.10).”
(GIAR 15 dicembre 2003, 237.2003.8)
Quanto
al lavoro quale cuoco presso un esercizio pubblico di __________, il documento
prodotto é una semplice dichiarazione priva delle indicazioni minime relative
ad un simile rapporto (per esempio: stipendio, grado di occupazione, durata del
contratto) e non accompagnata dalla documentazione relativa al “permesso” (se
si preferisce, la carta speciale per frontaliere, in merito alla quale
l’autorità competente deve potersi esprimere: artt. 5 e 7 Allegato I
all’accordo del 21 giugno 1999, RS 0.142.112.681); quindi, non può ancora
essere seriamente considerata in questa sede come valida e concreta
possibilità.
e)
Vista la situazione descritta nei punti precedenti,
non è certamente azzardato ritenere che per l’accusato sottrarsi al seguito del
procedimento (rimanendo in __________) possa apparirgli quale male minore per
rapporto a quello derivante da una ulteriore carcerazione. Alla luce di questi elementi, il pericolo di fuga è
presente in modo concreto (DTF 102 Ia 382; DTF 106 Ia 407; DTF 117 Ia 69; SJ
1980.
585; CRP 2.4.2008, 60.2008.97).
12.
a)
In
sede di istanza l’accusato propone una cauzione di FRS 5'000.- a (eventuale)
limitazione del pericolo di fuga.
Il
magistrato inquirente la ritiene irrisoria nella cifra e non chiara nella
provenienza.
b)
La
cauzione deve essere atta (in base alle circostanze del caso concreto) a
garantire presenza al seguito della procedura, all’eventuale dibattimento e,
ancor più eventuale, all’esecuzione della pena:
"… la sua entità deve essere determinata soprattutto
in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga.
Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica
dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF
105.
Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad
intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione
della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a
disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività
di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che
avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia
(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali MACRÌ PS 7.06.2005, pag. 2, PP
9.06
, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per
determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche
dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare
di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non
sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali
titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.
3.
CPP).
Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità
dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione,
nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato
recuperato."
(GIAR 11 agosto 2005, 306.2005.4)
c)
Questo giudice condivide l’opinione del magistrato
inquirente secondo cui la somma proposta non é congrua e, quindi, insufficiente
a dissuadere l’accusato dal sottrarsi al seguito del procedimento. In un caso
come quello che qui ci occupa, considerata la gravità del reato e la
concretezza del pericolo di fuga, la somma (minima) adeguata si aggira attorno
ai FRS 15'000.-/20'000.-.
La somma indicata non può essere considerata
proibitiva per il fatto che l’accusato è nullatenente (affermare il contrario
corrisponderebbe ad affermare che il criterio principale, per non dire unico,
per la determinazione è la capacità economica dell’accusato). Nel caso in
esame, inoltre, le indicazioni sulla provenienza effettiva della somma proposta
sono vaghe (raccolta da un nipote tra familiari e amici, laddove al doc. 3
dell’istanza vengono indicate, quali famigliari, una quindicina di persone) e non
permettono di valutare la situazione economica di chi è disposto a prestarla;
comunque, appare difficile anche solo ipotizzare che la somma possa essere
fuori dalla portata del folto gruppo indicato.
13.
Resta da determinare se il
mantenimento della detenzione preventiva, nel caso in esame, sia ancora
rispettoso di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)
deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di
condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco
più di tre mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente
conclusa): i reati imputati sono crimini e prevedono (per le forme aggravate
oggetto di promozione dell’accusa) pene minime (nel caso della cifra 2
dell’art. 139 tre mesi, nel caso della cifra 3 sei mesi). Si ricorda, da ultimo,
che l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere analizzata
per l’applicazione del criterio di proporzionalità della carcerazione
preventiva (DTF 125 I 60).
È indubbio che gli inquirenti abbiano sinora proceduto
con celerità: non si rilevano “tempi morti”.
14.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come
anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella
situazione personale e processuale di __________ a legittimare il perdurare
della misura cautelare di privazione della libertà. In particolare, oltre ai
gravi indizi del reato è ancora presente un concreto pericolo di fuga, non
limitabile adeguatamente dall’importo cauzionale proposto.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in
discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e
spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci
giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let.
a CPP).
P.Q.M.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge, in particolare
gli artt. 139 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria è
respinta.
2. Non si percepiscono né tasse né spese
giudiziarie.
3. Contro la presente decisione è dato ricorso
alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4. Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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