INC.2008.62802
Libertà provvisoria
29 dicembre 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.62802
Data decisione, Autorità:
29.12.2008, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
DETENZIONE PREVENTIVA
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 6 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.62802
Lugano
29 dicembre 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 23/24 dicembre 2008 da
__________, citt.______________ e, dom. a __________,
attualmente c/o __________, __________
(patrocinato dalla lic. iur. __________, __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 24 dicembre
2008 da
Procuratore pubblico Antonio Perugini, Ministero
pubblico
viste le osservazioni della
difesa (26 dicembre 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 3
dicembre 2008, con contestuale promozione dell’accusa per titolo di ripetuto
furto (doc. 2, inc. GIAR 628.2008.1, in particolare allegato 35). Con la
richiesta di conferma dell’arresto l’accusa è stata estesa alle ipotesi di cui
al cpv. 2 cifra 3 dell’art. 139 CP e a quella di cui all’art. 160 CP (doc. 1,
inc. GIAR 628.2008.2).
L’arresto è stato confermato il 4
dicembre 2008 da questo giudice, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato,
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove in relazione ai correi
nonché alla refurtiva (doc. 5, inc. GIAR 628.2008.1).
2.
In sintesi, __________ è accusato
di aver sottratto merce di proprietà di terzi dai magazzini della ditta di
trasporti __________ di cui era dipendente, ovvero di aver concorso (a seconda
del momento e delle circostanze) con terzi a tali sottrazioni, rispettivamente
di aver ricevuto o aiutato ad alienare/occultare merce di analoga provenienza.
Va precisato che il 3 dicembre 2008
sono stati arrestati, sostanzialmente con le stesse accuse, altri quattro
dipendenti della __________, tra i quali anche il fratello del qui istante.
3.
L’inchiesta risulta abbastanza
laboriosa per la necessità di ricostruire le sparizioni di merce dai magazzini
della ditta __________ (perlomeno dal 2006) mediante dati e indicazioni
provenienti sia dalla ditta stessa, sia dai sequestri presso gli accusati che
dalle loro dichiarazioni (a seconda dell’episodio, dell’uno o dell’altro di
questi). Questi dati e indicazioni, che non possono essere considerati, se
presi singolarmente, indiscutibili ed inoppugnabili (per quelli forniti dalla
ditta __________ si veda il Verbale __________ del 22.12.2008, pag. 2 in particolare), debbono essere incrociati e verificati al fine di poter determinare sia la
corretta entità dei reati ipotizzati, sia le specifiche responsabilità dei
singoli accusati, nonché la (eventuale) qualifica giuridica precisa. Ciò sta
avvenendo mediante interrogatori (degli accusati e di testi) e la
prospettazione delle varie risultanze dell’inchiesta (cfr., in Classificatore
AI sezione 2, Verbali di Polizia giudiziaria, elenco merce sequestrata e
tabella di ricostruzione dei fatti censiti sino al 19.12.2008).
4.
Con l’istanza qui in discussione
(doc. 5, inc. GIAR 628.2008.2) __________ chiede di essere posto in libertà
provvisoria.
A suo dire, egli è reo confesso
ed ha offerto massima collaborazione agli inquirenti. La recente redazione di
un memoriale nel quale racconta con la massima precisione i fatti farebbe sì
che i motivi che hanno giustificato l’arresto non siano più riuniti (istanza,
punto 2).
Sempre secondo l’istante,
l’inchiesta “dovrebbe” aver raggiunto uno stadio avanzato; non essendo
dati, nel suo caso, pericolo di fuga e/o di recidiva, la privazione della
libertà deve cessare nel rispetto di proporzionalità e sussidiarietà (Istanza,
punti 3 e 4).
5.
Il magistrato inquirente ha
preavvisato negativamente l’istanza (doc. 5, inc. GIAR 628.2008.2). A suo dire,
l’inchiesta è tutt’altro che conclusa ed il contenuto del memoriale messo a
disposizione degli inquirenti il 23 dicembre 2008 deve essere verificato
(elementi oggettivi e dichiarazioni dei correi) anche in ragione delle novità
che contiene per rapporto alle dichiarazioni precedenti (Preavviso, pag. 1).
Inoltre, sempre secondo l’inquirente, chiarezza sull’intera vicenda non è
ancora stata fatta; non tutti gli episodi sono censiti, non tutte le
sottrazioni sono state chiarite con attribuzione di responsabilità all’uno o
all’altro dei correi e, in parte di conseguenza, la destinazione della merce
sottratta non ha ancora potuto essere interamente ricostruita (quindi, neppure
recuperata). Questi elementi di attuale incertezza concernono anche il qui
istante e le sue dichiarazioni (Preavviso, pag. 2).
Per il magistrato inquirente, in
simile situazione il pericolo di collusione e inquinamento delle prove è ancora
presente. Da ultimo, egli ritiene ancora pienamente rispettati sia il principio
di proporzionalità che quello di celerità.
6.
Con osservazioni del 26 dicembre
2008 (doc. 8, inc. GIAR 268.2008.2, trasmesse via e-mail causa problemi con altra
modalità di trasmissione) la difesa si limita a ribadire, invero genericamente
e senza alcun riferimento agli atti d’inchiesta, la completa disponibilità
dimostrata dall’accusato (il memoriale sarebbe “abbastanza” completo)
che, in uno con la consapevolezza della gravità di quanto commesso, sarebbe
garanzia di analogo atteggiamento anche in libertà provvisoria.
7.
Delle (eventuali) altre
indicazioni, argomentazioni e osservazioni presentate dalle parti, si dirà, se
necessario, nei considerandi che seguono.
8.
La persona accusata é detenuta e
certamente legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore
pubblico, consegnato a mano il 24 dicembre 2008, è rispettoso del termine di
cui all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza in originale lo
stesso 24 dicembre 2008), quindi tempestivo e ricevibile in ordine.
Il termine per la decisione di
questo giudice (visti gli artt. 19 e 20 CPP) scade il 29 dicembre 2008
(compreso).
9.
Fatti
I principi che reggono la
materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere
così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta
la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
10.
a)
L'esistenza di gravi indizi di
colpevolezza deve essere verificata (d’ufficio ed anche in assenza di
contestazioni in merito da parte dell’istante) nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Nel caso in esame, non occorrono
grandi disquisizioni per confermare la presenza di sufficienti indizi, in capo
a __________, per i reati imputati. Detto che lo stesso accusato e la sua
difesa non ne contestano la presenza (né per rapporto alla qualifica giuridica,
né per rapporto anche solo a entità e durata degli stessi), le sue
dichiarazioni a verbale e il contenuto del memoriale prodotto il 23 dicembre
2008 (Verbali GIAR 4.12.2008 e PG 10.12.2008, 15.12.2008, 23.12.2008,
indipendentemente dalla completezza delle singole dichiarazioni per rapporto al
quadro accusatorio), le dichiarazioni di alcuni correi (Verbali PG __________
16.12.2008 pag. 2, __________ 19.12.2008 pag. 4, __________ 11.12.2008 pagg. 5
ss.) e, perlomeno in parte ed a parziale conferma di quanto emerge dai verbali,
l’esito delle perquisizioni (Allegati 16 e 17 Rapporto PG 3.12.2008) sono
elementi concreti sufficienti a confermare l’esistenza del primo (e cumulativo)
elemento a giustificazione della detenzione cautelare.
11.
a)
I rischi di collusione e di
inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di
evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la
“verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi
(o complici), dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in
libertà sui mezzi di prova (tra i quali va annoverata pure l’eventuale
“refurtiva”: GIAR 20.6.2003, 237.2003.2 e relative citazioni) non ancora (o non
ancora definitivamente) in possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di
distruggerli o alterarli a proprio vantaggio (CRP 16.9.20045, 60.2004.297).
Tale rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice
fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257;
N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).
Occorre tener conto, sia della
tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005,1S.3/2005), sia
dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così
come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi, tra questi e
i terzi “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone”
(CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15).
b)
È
bene ricordare che spetta alle parti, nell’ambito dell’obbligo di motivazione
Considerandi
di istanze, gravami e decisioni, indicare gli elementi sui quali fondano le
loro affermazioni (di esistenza o inesistenza, sufficiente o insufficiente
concretezza). Questo giudice (così come la CRP) ha unicamente la
competenza di esaminare la legittimità della misura e non anche quella di
sostituirsi alle parti nell’individuare, tra gli atti del procedimento, gli
elementi a favore delle tesi esposte o quella di ipotizzare quanto stia
eventualmente dietro scarne affermazioni. Ciò, oltre che per il rispetto delle
competenze altrui e dei gradi di giurisdizione, anche in ragione delle
difficoltà concrete per un vaglio approfondito dell’incarto nei tre giorni a
disposizione per la decisione. In materia di libertà provvisoria eccezioni sono
state poste in essere (in particolare laddove i termini impediscono diversa
soluzione) allorquando gli elementi di giudizio emergevano in modo manifesto
dall’incarto (si veda, su tutte le questioni esposte: CRP 20.8.2007, 60.2007.174;
GIAR 26 ottobre 2001, 592.2001.2; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6; GIAR 9 maggio
1994, 336.1994; GIAR 4.4.2002, 76.2002.4).
Nel caso in esame, non si può non
rilevare che l’istanza (presentata dall’accusato per il tramite del
patrocinatore) contiene considerazioni assolutamente generiche (si parla di
ampia collaborazione e di istruttoria che avrebbe raggiunto uno stadio
avanzato, ecc.) e prive di riferimenti specifici agli atti esperiti e/o alle
emergenze istruttorie. Ciò vale anche per le osservazioni al preavviso negativo:
alle indicazioni fornite dal Procuratore pubblico l’istante e la sua difesa
hanno contrapposto le stesse considerazioni generiche contenute nell’istanza.
Il tutto risulta di poca (o nulla) utilità per la verifica delle contestazioni
proposte (quando non indice di una motivazione carente, al limite della
ricevibilità).
c)
Sia come sia, é innegabile che,
nel caso in esame, l’inchiesta non può essere considerata ancora conclusa (cfr.
tra l’altro, Verbale PG __________ 22.12.2008 e tabelle riassuntive episodi e
sequestri in Classificatore AI, separazione 2). La ricostruzione dei fatti
(pleonastico ricordare l’importanza di una corretta e completa ricostruzione
per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità: per tutte,
GIAR 2.6.2006, 149.2006.3 e citazioni) è resa complessa dal numero di persone
coinvolte, dalle loro relazioni interpersonali e della durata dell’attività
soggetta ad indagine.
Le versioni sin qui fornite dai
vari accusati non sono (al momento) propriamente convergenti, come segnalato
dal magistrato inquirente (cfr. Verbali PG __________ 19.12.2008 e __________
19.12
, pag. 2, a proposito degli orologi __________).
Le stesse versioni fornite dal
qui istante circa il suo coinvolgimento sono maturate nel tempo, anche grazie
alle varie prospettazioni, e si sono modificate sia per quanto concerne il
periodo durante il quale avrebbe operato (Verbali GIAR 4.12.2008 pag. 2 e PG
15.12.2008
pag. 1), sia per quanto concerne gli atti specifici commessi (Verbali
PG 10.12.2008 pag. 2, 10.12.2008 pag. 15.12.2008 pag. 2, per il televisore
sequestrato al domicilio della convivente), così come per le altre persone
eventualmente coinvolte (Verbali PG 15.12.2008 pag. 4 e 23.12.2008, circa
l’esistenza di due gruppi distinti ed i rapporti in relazione ad atti illeciti
con il coaccusato __________).
Quanto sopra evidenzia che __________
non ha reso da subito dichiarazioni spontanee circa il suo coinvolgimento, il
suo agire in relazione ai fatti oggetto d’inchiesta e le persone con le quali
ha operato, bensì ha proceduto ad ammissioni parziali, con aggiunte successive
man mano che si rendeva conto degli elementi in possesso degli inquirenti,
rispettivamente di quanto dichiarato da correi o complici. Ciò suscita
l’impressione che le sue dichiarazioni siano state (perlomeno sin qui) volte a
limitare le sue proprie responsabilità e le conseguenze sulle altre persone
coinvolte (quali correi o quali destinatari della merce sottratta).
Questa situazione impone, per una
corretta ricostruzione, che la verifica della pretesa completa confessione
contenuta nel memoriale avvenga al riparo dal rischio di collusione e/o di
inquinamento delle prove (anche il recupero della eventuale refurtiva è atto
d’inchiesta rilevante e soggetto a inquinamento: cfr. GIAR 20.6.2003 citata
sub. 11.a.), pericolo attualmente ancora presente e concreto, non da ultimo in
ragione della presenza, sia tra i presunti correi che tra i destinatari o
possessori della merce asportata, di famigliari e conviventi.
12.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve
essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di
pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui
sofferto (meno di un mese) e a quello eventualmente ancora da soffrire: i reati
imputati (e indiziati) comprendono anche un crimine che prevede una pena
edittale minima corrispondente a 6 (sei) mesi di giorni-pena (art. 139 cifra 2
CP). Si ricorda, inoltre, che (di principio) l’eventualità di una sospensione
condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di
proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora
proceduto con celerità e senza tempi morti (DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 128 I
149), tenuto conto delle esigenze derivanti dalla tipologia dell’inchiesta e
dal coinvolgimento di numerose persone che, comunque non hanno reso sempre e
sin dall’inizio dichiarazioni complete e veritiere. Ricordato che chi delinque
con terzi deve sopportare anche le esigenze d’inchiesta che concernono le altre
persone coinvolte (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9), le recenti dichiarazioni dell’accusato
(vedi memoriale), se risulteranno effettivamente corrette e complete, avranno
comunque un effetto accelerante sul seguito dell’inchiesta e, di conseguenza,
anche sulla durata della misura cautelare.
13.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione
della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora
presente, e concreto, il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.
Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, in particolare gli artt. 139 e 160 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ il 23/24
dicembre 2008, è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice Edy
Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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