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Decisione

INC.2008.62802

Libertà provvisoria

29 dicembre 2008Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la

materia, sebbene noti alla difesa ed al magistrato inquirente, possono essere

così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta

la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

10.

a)

L'esistenza di gravi indizi di

colpevolezza deve essere verificata (d’ufficio ed anche in assenza di

contestazioni in merito da parte dell’istante) nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,

nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, non occorrono

grandi disquisizioni per confermare la presenza di sufficienti indizi, in capo

a __________, per i reati imputati. Detto che lo stesso accusato e la sua

difesa non ne contestano la presenza (né per rapporto alla qualifica giuridica,

né per rapporto anche solo a entità e durata degli stessi), le sue

dichiarazioni a verbale e il contenuto del memoriale prodotto il 23 dicembre

2008 (Verbali GIAR 4.12.2008 e PG 10.12.2008, 15.12.2008, 23.12.2008,

indipendentemente dalla completezza delle singole dichiarazioni per rapporto al

quadro accusatorio), le dichiarazioni di alcuni correi (Verbali PG __________

16.12.2008 pag. 2, __________ 19.12.2008 pag. 4, __________ 11.12.2008 pagg. 5

ss.) e, perlomeno in parte ed a parziale conferma di quanto emerge dai verbali,

l’esito delle perquisizioni (Allegati 16 e 17 Rapporto PG 3.12.2008) sono

elementi concreti sufficienti a confermare l’esistenza del primo (e cumulativo)

elemento a giustificazione della detenzione cautelare.

11.

a)

I rischi di collusione e di

inquinamento delle prove sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di

evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la

“verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi

(o complici), dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in

libertà sui mezzi di prova (tra i quali va annoverata pure l’eventuale

“refurtiva”: GIAR 20.6.2003, 237.2003.2 e relative citazioni) non ancora (o non

ancora definitivamente) in possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di

distruggerli o alterarli a proprio vantaggio (CRP 16.9.20045, 60.2004.297).

Tale rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice

fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257;

N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).

Occorre tener conto, sia della

tipologia dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005,1S.3/2005), sia

dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così

come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi, tra questi e

i terzi “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone”

(CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15).

b)

È

bene ricordare che spetta alle parti, nell’ambito dell’obbligo di motivazione

Considerandi

di istanze, gravami e decisioni, indicare gli elementi sui quali fondano le

loro affermazioni (di esistenza o inesistenza, sufficiente o insufficiente

concretezza). Questo giudice (così come la CRP) ha unicamente la

competenza di esaminare la legittimità della misura e non anche quella di

sostituirsi alle parti nell’individuare, tra gli atti del procedimento, gli

elementi a favore delle tesi esposte o quella di ipotizzare quanto stia

eventualmente dietro scarne affermazioni. Ciò, oltre che per il rispetto delle

competenze altrui e dei gradi di giurisdizione, anche in ragione delle

difficoltà concrete per un vaglio approfondito dell’incarto nei tre giorni a

disposizione per la decisione. In materia di libertà provvisoria eccezioni sono

state poste in essere (in particolare laddove i termini impediscono diversa

soluzione) allorquando gli elementi di giudizio emergevano in modo manifesto

dall’incarto (si veda, su tutte le questioni esposte: CRP 20.8.2007, 60.2007.174;

GIAR 26 ottobre 2001, 592.2001.2; GIAR 13 marzo 2001, 463.2000.6; GIAR 9 maggio

1994, 336.1994; GIAR 4.4.2002, 76.2002.4).

Nel caso in esame, non si può non

rilevare che l’istanza (presentata dall’accusato per il tramite del

patrocinatore) contiene considerazioni assolutamente generiche (si parla di

ampia collaborazione e di istruttoria che avrebbe raggiunto uno stadio

avanzato, ecc.) e prive di riferimenti specifici agli atti esperiti e/o alle

emergenze istruttorie. Ciò vale anche per le osservazioni al preavviso negativo:

alle indicazioni fornite dal Procuratore pubblico l’istante e la sua difesa

hanno contrapposto le stesse considerazioni generiche contenute nell’istanza.

Il tutto risulta di poca (o nulla) utilità per la verifica delle contestazioni

proposte (quando non indice di una motivazione carente, al limite della

ricevibilità).

c)

Sia come sia, é innegabile che,

nel caso in esame, l’inchiesta non può essere considerata ancora conclusa (cfr.

tra l’altro, Verbale PG __________ 22.12.2008 e tabelle riassuntive episodi e

sequestri in Classificatore AI, separazione 2). La ricostruzione dei fatti

(pleonastico ricordare l’importanza di una corretta e completa ricostruzione

per la determinazione dei ruoli e delle effettive responsabilità: per tutte,

GIAR 2.6.2006, 149.2006.3 e citazioni) è resa complessa dal numero di persone

coinvolte, dalle loro relazioni interpersonali e della durata dell’attività

soggetta ad indagine.

Le versioni sin qui fornite dai

vari accusati non sono (al momento) propriamente convergenti, come segnalato

dal magistrato inquirente (cfr. Verbali PG __________ 19.12.2008 e __________

19.12

, pag. 2, a proposito degli orologi __________).

Le stesse versioni fornite dal

qui istante circa il suo coinvolgimento sono maturate nel tempo, anche grazie

alle varie prospettazioni, e si sono modificate sia per quanto concerne il

periodo durante il quale avrebbe operato (Verbali GIAR 4.12.2008 pag. 2 e PG

15.12.2008

pag. 1), sia per quanto concerne gli atti specifici commessi (Verbali

PG 10.12.2008 pag. 2, 10.12.2008 pag. 15.12.2008 pag. 2, per il televisore

sequestrato al domicilio della convivente), così come per le altre persone

eventualmente coinvolte (Verbali PG 15.12.2008 pag. 4 e 23.12.2008, circa

l’esistenza di due gruppi distinti ed i rapporti in relazione ad atti illeciti

con il coaccusato __________).

Quanto sopra evidenzia che __________

non ha reso da subito dichiarazioni spontanee circa il suo coinvolgimento, il

suo agire in relazione ai fatti oggetto d’inchiesta e le persone con le quali

ha operato, bensì ha proceduto ad ammissioni parziali, con aggiunte successive

man mano che si rendeva conto degli elementi in possesso degli inquirenti,

rispettivamente di quanto dichiarato da correi o complici. Ciò suscita

l’impressione che le sue dichiarazioni siano state (perlomeno sin qui) volte a

limitare le sue proprie responsabilità e le conseguenze sulle altre persone

coinvolte (quali correi o quali destinatari della merce sottratta).

Questa situazione impone, per una

corretta ricostruzione, che la verifica della pretesa completa confessione

contenuta nel memoriale avvenga al riparo dal rischio di collusione e/o di

inquinamento delle prove (anche il recupero della eventuale refurtiva è atto

d’inchiesta rilevante e soggetto a inquinamento: cfr. GIAR 20.6.2003 citata

sub. 11.a.), pericolo attualmente ancora presente e concreto, non da ultimo in

ragione della presenza, sia tra i presunti correi che tra i destinatari o

possessori della merce asportata, di famigliari e conviventi.

12.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve

essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della

fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di

pena in caso di condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui

sofferto (meno di un mese) e a quello eventualmente ancora da soffrire: i reati

imputati (e indiziati) comprendono anche un crimine che prevede una pena

edittale minima corrispondente a 6 (sei) mesi di giorni-pena (art. 139 cifra 2

CP). Si ricorda, inoltre, che (di principio) l’eventualità di una sospensione

condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di

proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora

proceduto con celerità e senza tempi morti (DTF 7.2.2005,1S.3/2005; DTF 128 I

149), tenuto conto delle esigenze derivanti dalla tipologia dell’inchiesta e

dal coinvolgimento di numerose persone che, comunque non hanno reso sempre e

sin dall’inizio dichiarazioni complete e veritiere. Ricordato che chi delinque

con terzi deve sopportare anche le esigenze d’inchiesta che concernono le altre

persone coinvolte (GIAR 19.8.1999, 386.1999.9), le recenti dichiarazioni dell’accusato

(vedi memoriale), se risulteranno effettivamente corrette e complete, avranno

comunque un effetto accelerante sul seguito dell’inchiesta e, di conseguenza,

anche sulla durata della misura cautelare.

13.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione

della libertà. In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, è ancora

presente, e concreto, il pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove.

Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, in particolare gli artt. 139 e 160 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria, presentata da __________ il 23/24

dicembre 2008, è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice Edy

Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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