INC.2008.63801
Sequestro
16 marzo 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.63801
Data decisione, Autorità:
16.03.2009, GIAR
Titolo:
Sequestro
SEQUESTRO
art. 57 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.63801
Lugano
16 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 4.12.2008 e
completato il 23.2.2009 da
__________
contro
I’ordine di sequestro emanato il 30 settembre 2008 dal
Procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi nell’ambito della procedura di
cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (9.3.2009);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- il 30 settembre 2008, a seguito di denuncia/querela presentata
dalla __________, il Procuratore pubblico ha aperto un incarto penale nei
confronti di __________ (cfr. mappetta rosa inc. MP __________) ed ha emanato:
un ordine perquisizione e sequestro di due orologi momentaneamente presso la __________
(AI 2 e 5), un ordine di perquisizione domiciliare nei confronti di __________
(AI 3) e un ordine di traduzione forzata nei confronti dello stesso __________
(AI 4);
- con scritto del 4.12.2008 (doc. 1, inc. GIAR 638.2008.1) __________
ha reclamato contro l’ordine di sequestro in questione, asserendo di esserne
venuto a conoscenza per caso in quanto non gli sarebbe stato notificato;
- contattato via e-mail per miglior comprensione (se del caso
completazione, non essendo egli assistito da un legale) del suo reclamo, __________
ha comunicato di essere assente all’estero fino al 9 febbraio 2009, ragione per
la quale la procedura di reclamo è stata sospesa (il 12.2.2009) e
successivamente il reclamante è stato formalmente invitato a integrare il suo
reclamo (doc. 2, 3, 4, inc. GIAR 638.2008.1);
- con scritto del 12 febbraio 2009, __________ precisa di non
vedere “nessun motivo in base alla legge” per il sequestro dei due
orologi asserendo, sostanzialmente, di aver effettuato gli acquisti in buona
fede (doc. 5, inc. GIAR 638.2008.1);
- le osservazioni del magistrato inquirente (doc. 7, inc. GIAR
638.2008.1) rinviano, per il fondamento del sequestro, a quanto evidenziato in
denuncia, precisando che (con riferimento agli elementi soggettivi dei reati
prospettati) il denunciato/querelato non ha ancora potuto essere sentito causa
assenza all’estero e pendenza della procedura di reclamo;
- richiesto di spiegazioni circa la non intimazione dell’ordine di
sequestro all’interessato (indagato), l’assenza di rapporti d’esecuzione
relativi agli ordini di perquisizione domiciliare e di traduzione forzata, il
magistrato inquirente ha risposto asserendo da un lato che la non intimazione
dell’ordine al reclamante non ne “dovrebbe inficiare la validità”,
dall’altro che la polizia “non ha provveduto ancora alla perquisizione e
all’interrogatorio”; aggiunge che nuovi ordini (analoghi) sono stati emessi
il 12 marzo 2009, da eseguirsi il 17 marzo 2009 (doc. 9, inc. GIAR 638.2008.1);
- il reclamo non è stato intimato alla __________ il 24.2.2009,
per osservazioni, perché della costituzione di parte civile si è avuta
conoscenza solo a ricezione dell’incarto (annesso alle osservazioni PP); una
notifica successiva (come postulato dal PP nello scritto 12.3.2009) è apparsa
priva di utilità sia per quanto si dirà in seguito circa l’esito del reclamo,
sia perché (alla luce del contenuto dell’incarto) non si vede cosa potrebbero
aggiungere le osservazioni a quanto detto in sede di denuncia/querela; la
presente verrà comunque intimata;
- l’indagato nell’inchiesta, nonché proprietario/possessore degli
oggetti sequestrati, è certamente legittimato al reclamo contro il sequestro (o
contro il mancato dissequestro);
- in merito alla problematica della notifica, questo ufficio ha
già avuto modo di precisare che:
“Gli artt. 57 ss. prevedono possibilità per l’accusato
di partecipare a tutti gli atti procedurali ed in particolare all’assunzione di
prove, salvo contrarie esigenze d’inchiesta.
In linea più generale la notifica delle decisioni (con
facoltà di ricorso) concerne pure il diritto di essere sentito, perlomeno
laddove non è opportuno permettere alla persona in causa di esprimersi
anticipatamente (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, no. 770; N.
Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 254).
Nella sentenza citata dal ricorrente (n.d.r.:
30.7.1997,705.1996.2) il GIAR, dopo aver accertato che un ordine di
perquisizione e sequestro documentale (indirizzato ad una banca) non era stato
notificato agli indagati, aveva affermato che
“Pro futuro ed in generale sarebbe e sarà buona cosa
procedere regolarmente all’intimazione di tutte le decisioni formali del
Procuratore pubblico, salvo contraria necessità d’inchiesta, …omissis… . Ciò
vale quale corollario della conoscenza degli atti e dell’esercizio dei diritti
di parte.”
La constatazione dell’omissione (con parziale
accoglimento del reclamo) non aveva però condotto all’annullamento dell’ordine,
anche perché gli interessati ne avevano avuto conoscenza ed avevano potuto
interporre reclamo.
La mancata notifica alle parti deve essere valutata in
virtù degli artt. 57 ss. CPP (accusato e sua difesa) e non degli artt. 157ss.
CPP. L’assenza di notifica non comporta nullità automatica (de lege)
dell’ordine.”
(GIAR 23
maggio 2001, 165.2001.1)
quindi, effettivamente la notifica all’indagato/proprietario non
è condizione di validità del sequestro (art. 161 CPP), tuttavia l’omissione
della notifica (se non dettata da validi motivi d’inchiesta: cfr. ad esempio
art. 161 cpv. 7 CPP) potrebbe essere lesiva di altri diritti procedurali
(diritto di essere sentito, artt. 57 cpv. 1 CPP, 58 CPP) e, comunque, permette
l’inoltro del reclamo al momento in cui si è avuta conoscenza della decisione
(art. 281 CPP);
- il sequestro é misura che intacca eccezionalmente i diritti
individuali (protetti costituzionalmente) legittima unicamente in presenza
concorrente di sufficienti indizi di reato e di connessione tra questo e
l’oggetto che occorre(rebbe) salvaguardare agli incombenti processuali e di
giudizio, tenuto conto anche del principio di proporzionalità e dell’esigenza
(connessa) di costante verifica di fondatezza dei presupposti con sempre
accresciuta esigenza probatoria approssimantesi alla verità materiale (CRP 1
ottobre 1991, 184/91);
- da quanto sopra discende che il reclamo contro un sequestro
presentato settimane, quando non mesi, dopo la messa in opera del sequestro
deve essere trattato (sostanzialmente) come una istanza di dissequestro la cui
decisione deve dar conto di quanto accertato (e/o accertabile) nel periodo
d’indagine trascorso (e dell’accresciuta esigenza probatoria che ne deriva),
gli elementi presenti al momento del sequestro non essendo più (da soli)
necessariamente sufficienti (CRP 7 dicembre 1993, 225/93; CRP 20 febbraio 2009,
60.2008.406, cons. 15 e 16; GIAR 16 marzo 2001, 528.2000.1, cons. 1; GIAR 14
maggio 2001, 378.2000.4, pagg. 10/11);
- nel caso in esame è evidente dall’incarto (e dalle stesse
osservazioni del magistrato inquirente che rinviano per gli elementi a
fondamento della misura alla denuncia/querela del 30 settembre 2008) che nessun
ulteriore accertamento/approfondimento è stato effettuato, in particolare per
quanto concerne gli elementi soggettivi (cfr. Osservazioni secondo paragrafo),
ma non solo (cfr. quanto letteralmente indicato dagli artt. 155 CP, 61 e 62 LPM
-Raccolta Sistematica 232.11 e 41 LDes -Raccolta Sistematica 232.12);
- i motivi indicati dal magistrato inquirente a giustificazione di
tale situazione (di stallo dal 30.9.2008) non possono essere ritenuti
sufficienti;
- da un lato sono estremamente pochi i casi in cui la procedura di
reclamo (che, nel caso specifico ha visto trasmissione dell’incarto il 9.3.2009)
ha quale effetto concreto quello di non permettere la prosecuzione
dell’inchiesta (cfr. 196 e 197 CPP); dall’altro, nel caso specifico il
reclamante ha sì comunicato una assenza dal __________ ma, per quanto noto a
questo ufficio, da inizio dicembre 2008 e fino ad inizio febbraio 2009: non
prima, né dopo;
- quanto al fatto che la polizia non abbia “provveduto ancora
alla perquisizione e all’interrogatorio”, quindi all’esecuzione degli
ordini emanati il 30 settembre 2008, non si vuole negare che si tratti di un
problema serio (infatti l’impossibilità, se tale è, durante cinque mesi -o
durante tre, deducendo i ca. due di assenza dell’indiziato- di dar seguito agli
ordini, può avere conseguenze pesanti sul buon andamento dell’inchiesta, sulle
relative decisioni di competenza del magistrato inquirente e, di riflesso,
anche per quelle delle autorità di seconda istanza) che merita attenzione (e,
per questo motivo, verrà segnalata al Procuratore generale per quanto di sua
competenza ex artt. 68 cpv. 1 lett. a. e f., art. 69 LOG, ovviamente previa verifica
se si tratti di una situazione casuale, dovuta a fattori contingenti, ovvero
strutturali), tuttavia deve essere comunque sottolineato che, quale che sia il
motivo dell’impedimento/ritardo, le conseguenze non possono essere sopportate
dal reclamante (DTF 130 IV 54);
- quindi, e quale prima conclusione, sei mesi dalla sua messa in
esecuzione (senza notifica all’interessato), il mantenimento del sequestro non
può (più) giustificarsi con il solo riferimento agli elementi presenti il 30
settembre 2008 (e non ulteriormente approfonditi);
- in considerazione della concomitanza di questa decisione con la
data d’esecuzione degli ordini emanati il 30 settembre 2008 (e all’uopo
rinnovati) segnalata dal magistrato inquirente (17 marzo 2009), considerato
pure il periodo di assenza dal __________ del reclamante (che ha contribuito,
almeno per un certo periodo, a rallentare gli accertamenti) e ritenuto che il
tempo trascorso non è ancora tale da far ritenere insostenibilità assoluta del
sequestro, la sua levata (o annullamento se si preferisce) può essere
subordinata all’emanazione, subito dopo gli accertamenti previsti, di nuova
decisione (con debita e aggiornata motivazione) da parte del magistrato
inquirente che confermi il sequestro, o rifiuti il dissequestro;
- alla luce di tutto quanto sopra esposto, si può pertanto
concludere che il sequestro posto in essere il 30 settembre 2008 nei confronti
di __________ decadrà qualora entro il 20 marzo 2009, il magistrato inquirente
non provvederà ad emanare ed intimare alle parti una nuova decisione
debitamente motivata;
- visto l’esito della
presente, tasse e spese rimangono a carico dello Stato.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 155, 160 CP, 61, 62 LPM, 41 LDes, 1 ss.,
58 ss, 161, 178 ss., 280 ss., 284 CPP,
decide
1. Il reclamo é
evaso ai sensi dei considerandi.
Fatti
Di
conseguenza:
§. In
assenza di nuova decisione debitamente motivata alla luce degli accertamenti ora
in corso, da emanarsi entro il 20 marzo 2009 (compreso), il sequestro ordinato
il 30 settembre 2008 contro __________ sarà considerato decaduto.
§§. In
assenza di nuova decisione, la presente diventerà esecutiva trascorso il termine
di ricorso.
2. La tassa di
Considerandi
giustizia di FRS 300.- e le spese di FRS 80.-, sono a carico dello Stato del Cantone
Ticino.
3.
Contro la
presente è dato ricorso alla CRP, Lugano, entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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