INC.2008.63802
Sequestro
7 maggio 2009Italiano12 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2008.63802
Data decisione, Autorità:
07.05.2009, GIAR
Titolo:
Sequestro
GRAVI INDIZI DI REATO
art. 157 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.63802
Lugano
7 maggio 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sul reclamo presentato il 14/15 aprile 2009 e emandato (nella
lingua ufficiale del cantone) il 20 aprile 2009 da
__________, __________
contro
I’ordine
di sequestro emanato il 20 marzo 2009 dal Procuratore pubblico Manuela
Minotti Perucchi nell’ambito della procedura di cui all’incarto MP __________;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (4
maggio 2009) e della parte civile __________ (29/30 aprile 2009);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
Come già detto in precedente sentenza “il 30
settembre 2008, a seguito di denuncia/querela presentata dalla __________, il
Procuratore pubblico ha aperto un incarto penale nei confronti di __________
(cfr. mappetta rosa inc. MP __________) ed ha emanato: un ordine perquisizione
e sequestro di due orologi momentaneamente presso la __________ (AI 2 e 5), un
ordine di perquisizione domiciliare nei confronti di __________ (AI 3) e un
ordine di traduzione forzata nei confronti dello stesso __________ (AI 4);”
(GIAR 16 marzo 2009, 638.2008.1).
La sentenza menzionata
concludeva, per tutta una serie di motivi noti alle parti cui è stata
notificata, che “il sequestro posto in essere il 30 settembre 2008 nei
confronti di __________ decadrà qualora entro il 20 marzo 2009, il magistrato
inquirente non provvederà ad emanare ed intimare alle parti una nuova decisione
debitamente motivata”.
2.
Con decisione del 20 marzo 2009, il Procuratore
pubblico ha ribadito il sequestro affermando l’esistenza di sufficienti indizi
di violazione delle norme di cui agli artt. 155 e 160 CP, 61 e 62 LPM, 41 LDes.
Dopo aver indicato (in termini generali) gli elementi costitutivi delle ipotesi
di reato formulate (punto 5), il magistrato inquirente ha elencato gli elementi
di fatto (emersi sino a quel momento) che ne indizierebbero la realizzazione
nel caso concreto (punto 6).
Nella decisione si segnala pure che perquisizione
domiciliare e interrogatorio non hanno ancora potuto aver luogo, causa le
frequenti (e prolungate) assenze all’estero del sequestratario indagato.
3.
Mediante il presente reclamo (in lingua tedesca, poi
assortito da traduzione in italiano: doc. 1 e 4, inc. GIAR 638.2008.2), __________
ha impugnato la decisione menzionata.
Indicate le sue assenze all’estero, nonché l’esistenza
di un ordine di posta a trattenere, a giustificazione della presa di conoscenza
delle decisioni intimategli solo il 6 aprile 2009, il reclamante presenta la
sua versione dei fatti in relazione all’acquisto degli orologi sequestrati
(Reclamo, pagg.. 2, 3 e 4).
Precisa, innanzitutto, di non contestare le risultanze
del rapporto del 17 giugno 2008 che li considera falsi (“…si deve dare
credibilità a questo rapporto”: pag. 4), ma ritiene congetture, prive di
fondamento (e di prove), quelle formulate dal magistrato inquirente quo
all’acquisto consapevole, alla negoziazione, al commercio, alla produzione,
all’importazione/esportazione di orologi falsi (pag. 6). In particolare, in
relazione alle sue (o delle società per le quali egli opera) attività
commerciali, e alle modalità di trasporto degli orologi, invita il magistrato inquirente
ad una indagine più approfondita (pag. 7 e 8).
Afferma anche che egli non si intende di orologi e
quelli sequestrati sono stati acquistati come di seconda mano (ciò che
giustificherebbe il prezzo relativamente basso per rapporto a degli originali
nuovi: pag.9).
Conclude protestando contro le modalità d’esecuzione
della perquisizione domiciliare del 2 aprile 2009 (lesione dei principi di
presunzione di innocenza e di proporzionalità) e chiedendo (sostanzialmente)
che l’ordine di sequestro venga annullato e gli venga assegnato un risarcimento
Fatti
di FRS 8000.- a vario titolo (pag. 15).
4.
In sede di osservazioni (doc. 7, inc. GIAR 638.2008.2)
il magistrato inquirente afferma, innanzitutto, che la perquisizione
domiciliare è avvenuta conformemente alle norme applicabili (presenza di
Municipale e polizia comunale) ed era giustificata ai fini dell’avanzamento
delle indagini, anche in ragioni delle frequenti assenze dell’indagato
(Osservazioni, punto 1). Ribadisce (in parte con riferimento al verbale di interrogatorio
del 6 aprile 2009) l’esistenza di sufficienti indizi di reato quo
all’importazione di merce contraffatta in mala fede (viste le modalità
d’acquisto ed il prezzo dichiarato), anche per uso privato, con conseguente
obbligo di confisca sia ai sensi della LPM che ai sensi della LDes (punti 2.2 e
3). Precisa che dalla perquisizione non sono emersi elementi a sostegno
dell’ipotesi di commercializzazione (punto 2.1).
Concludendo, chiede il respingimento del reclamo.
5.
La parte civile, e querelante, nelle sue osservazioni
(doc. 6, inc. GIAR 638.2008.2), afferma che la versione (relativa all’acquisto)
proposta in ambito penale dal reclamante non è supportata da alcuna indicazione
probatoria ed é contraddittoria (o diversa) da quella fornita precedentemente
all’amministrazione delle dogane (Osservazioni, punti 2. e 3). Inoltre, vengono
evidenziate alcune affermazioni dell’indagato (acquisto regolare di orologi,
contrattazioni con chi vende - anche - merce contraffatta, prezzo basso anche
per merce di seconda mano) che, sempre a dire della querelante, sarebbero
indiziante di consapevolezza della falsità degli orologi in questione (punti,
4, ss).
La querelante, con riferimento all’art. 7 CPP, mette
pure in dubbio tempestività (quindi ricevibilità del reclamo; punto 2 in ordine).
6.
Delle eventuali ulteriori
considerazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei
considerandi che seguono.
7.
Il reclamo è presentato dall’indagato e
sequestratario, quindi da persona legittimata.
Quanto alla tempestività o tardività del reclamo,
spedito per raccomandata il 14 aprile 2009, va detto che quanto esposto dalla
querelante nelle sue osservazioni è corretto: l’ordine di posta a trattenere
non permette di interrompere i termini (al di là degli usuali sette giorni di
giacenza delle raccomandate) e ciò vale a maggior ragione per chi sa
dell’esistenza di una procedura che lo concerne. Tuttavia, non è possibile, in
base agli atti trasmessi, determinare con certezza a quale data la
raccomandata, o il relativo avviso, sia giunto nella sfera di competenza del
destinatario. Il 20 marzo era venerdì e il 14 aprile il primo giorno utile dopo
tre festivi, quindi il reclamo potrebbe essere tempestivo se la decisione
impugnata fosse giunta nella posta del destinatario anche solo il mercoledì 25,
invece del lunedì 23 aprile. Nel contempo, va ricordato che la giurisprudenza cantonale
(cfr. CRP 7.12.1993, 225/93; GIAR 16.3.2001, 528.2000.1) ha già avuto modo di
affermare che un reclamo contro un sequestro presentato tardivamente può essere
trattato come istanza di dissequestro (proponibile in ogni tempo),
rispettivamente come reclamo contro un rifiuto di dissequestro, e il GIAR, per
economia di giudizio, può entrare nel merito (con riserva delle situazioni che
potrebbero violare il diritto di essere sentito e/o quello ad un doppio grado
di giurisdizione, ciò che non è qui il caso).
Di conseguenza, nel caso in esame, ulteriori
approfondimenti circa la tempestività del reclamo appaiono di poca utilità,
potendosi comunque trattare il merito.
8.
a)
E’ opportuno rilevare preliminarmente che la lettura
del reclamo (impostazione e terminologia usata) induce a pensare che il signor __________
non abbia compreso le caratteristiche della decisione che gli è stata
notificata. Sembra che egli la ritenga una decisione definitiva e di merito
(cioè una decisione di confisca) e non, come è qui il caso, una decisione
incidentale cautelare (sequestro conservativo) volta a mantenere gli oggetti a
disposizione dell’autorità inquirente ai fini del seguito del procedimento e,
se del caso, della decisione di merito che porrà fine alla procedura (e dovrà
esprimersi sulla restituzione, confisca e/o devoluzione allo Stato; cfr. art.
165 CPP).
È allora opportuno precisare due
questioni, in diritto, tra loro connesse.
b)
Si è qui (e per il momento, ancora) in
presenza di una misura istruttoria cautelare che intende salvaguardare la
presenza degli orologi per il seguito del procedimento. E’ vero che tale misura
intacca, foss’anche solo temporaneamente, i diritti costituzionali, ma ciò può
essere legittimo (vista la presenza di una base legale - art. 161 CPP) ai sensi
dell’art. 37 della Costituzione federale) e giustificato qualora siano presenti
sufficienti indizi di reato (non necessariamente prove, a questo stadio) e di
connessione tra questo e l’oggetto che l’autorità vuole salvaguardare per gli
incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, rispettando, inoltre, il
principio di proporzionalità. Solo l’assenza o il venir meno di questi presupposti
toglierebbe legittimità al sequestro (cautelare) e ne imporrebbe la revoca (DTF
TF 1P.391/2003; decisioni GIAR pubblicate in REP 1999 n. 131, REP 1998 n. 117,
REP 1966 n. 107; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd.
Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). Va inoltre aggiunto che
la verifica della fondatezza di questi presupposti deve essere costante negli
incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta
esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire
dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente
approfondito con gli accertamenti probatori del caso (CRP 1 ottobre 1991,
184/91; CRP 17 marzo 1992, 38/92).
c)
Compito di questo giudice, nell’ambito di un reclamo
contro il sequestro cautelare o contro il suo mantenimento per il seguito della
procedura, è quello di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per
l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato o effettuare considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (CRP 5
agosto 1991 in re I.).
9.
E allora, nell’ottica appena descritta, in base agli
atti del procedimento occorre concludere per l’esistenza di sufficienti indizi
di acquisto, possesso e importazione di orologi ”contraffatti” mediante
imitazione e abuso del marchio della marca __________ (Rapporto della
federazione orologera svizzera - doc. 7 in AI 1 - e Rapporto dogane - doc. 5 in AI 1). Pure presenti, sufficienti indizi di un acquisto consapevole della
contraffazione, visto quanto dichiarato dall’indagato nel verbale del 6 aprile
2008 circa il motivo degli acquisti ( “ …Se vuoi dimostrare un certo livello
devi avere un __________ …”, “…Per questo motivo io avevo acquistato due
orologi falsi marca __________”…), il prezzo pagato (uno “…circa CHF
500.- (facendo il cambio)…” e l’altro “…circa CHF 400.-…”
allorquando, pur affermando di non avere idea precisa del costo di un __________
autentico, si riconosce che tale costo può essere di “…2'000.-, 3'000.- o
4'000.- franchi”). Non da ultimo, vanno pure considerate le varie, e
diverse, indicazioni fornite circa il luogo d’acquisto ( “Uhrengeschäft”
nello scritto 20.7.2008 alle dogane - doc. 9 in AI 1 -, “in un mercato” nel verbale 6.4.2008, in negozi che “figurano come monte dei pegni, come anche
da noi in Svizzera” nella versione italiana del reclamo - “Pfandhäuser”
nella versione in lingua tedesca: cfr. doc. 1 e 4 dell’inc. GIAR 638.2008.2).
Gli elementi indizianti le ipotesi di reato ascritte
(LPM e LDes in particolare, dato che quella ex art. 155 CP sembra non essere
più oggetto di accertamenti: cfr. Osservazioni PP punto 2.1) appaiono, allo
stadio attuale delle indagini, sufficienti a giustificare il mantenimento del
sequestro, mantenimento che non è ancora lesivo del principio di
proporzionalità dato che si tratta di merce molto verosimilmente (per non dire
di più) contraffatta e i tempi dell’inchiesta, perlomeno a partire dall’inizio
di dicembre 2008, sono conseguenti alle assenze all’estero dell’indagato.
A beneficio del reclamante si segnala che questa
decisione non mette fine né al procedimento né alla questione del destino
definitivo dei due orologi. Spetta, ora, al magistrato inquirente proseguire
negli accertamenti per poi determinarsi su quanto di sua competenza (promozione
d’accusa, rinvio a giudizio, non luogo a procedere) e, se del caso
successivamente al giudice del merito pronunciarsi sulla sufficienza degli
elementi a carico per il giudizio di merito e l’eventuale confisca.
10.
Le richieste di risarcimento presentate dal reclamante
sono in parte premature, oltre che indirizzate ad autorità incompetente (per
materia), e per altra parte esulano semplicemente dalle competenze di questo
ufficio.
Ribadito che quella del Procuratore pubblico è una
decisione incidentale e non una requisitoria ai fini del giudizio di merito
(come sembra ritenere il reclamante: cfr. Reclamo pag. 15), va ricordato che le
spese generiche causate dal procedimento, così come quelle per consulenza
legale e quelle per danni morali presuppongono la conclusione della procedura
con una decisione di non luogo, abbandono o assoluzione (ciò che, come detto,
non è ancora il caso) e, se del caso, debbono essere oggetto di istanza alla
Camera dei Ricorsi Penali, Lugano (cfr. art. 317 CPP e art. 9 CPP); quanto alla
richiesta di risarcimento danni per le modalità della perquisizione
(formalmente avvenuta conformemente ai disposti degli artt. 157 ss. CPP: cfr.
AI 17 e 18), la stessa deve essere indirizzata all’autorità che l’ha eseguita,
rispettivamente al Dipartimento competente.
11.
In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, il
reclamo è respinto.
Tasse e spese seguono la soccombenza, tenendo comunque
conto delle particolarità del caso (persona non rappresentata, non avvezza alla
procedura rispettivamente alla distinzione tra quella amministrativa/doganale e
quella penale, nonché priva di una buona conoscenza della lingua italiana).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
155 CP, 61 e 62 LPM, 41 LDes, 70 e seguenti CP, 9, 157 ss. 161, 280, 284, 317
CPP,
decide
1. Il reclamo, laddove ricevibile, è respinto.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.-, e le
spese di FRS 50.-, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano
ripetibili.
3.
Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti)
a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster