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Decisione

INC.2008.63802

Sequestro

7 maggio 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

di FRS 8000.- a vario titolo (pag. 15).

4.

In sede di osservazioni (doc. 7, inc. GIAR 638.2008.2)

il magistrato inquirente afferma, innanzitutto, che la perquisizione

domiciliare è avvenuta conformemente alle norme applicabili (presenza di

Municipale e polizia comunale) ed era giustificata ai fini dell’avanzamento

delle indagini, anche in ragioni delle frequenti assenze dell’indagato

(Osservazioni, punto 1). Ribadisce (in parte con riferimento al verbale di interrogatorio

del 6 aprile 2009) l’esistenza di sufficienti indizi di reato quo

all’importazione di merce contraffatta in mala fede (viste le modalità

d’acquisto ed il prezzo dichiarato), anche per uso privato, con conseguente

obbligo di confisca sia ai sensi della LPM che ai sensi della LDes (punti 2.2 e

3). Precisa che dalla perquisizione non sono emersi elementi a sostegno

dell’ipotesi di commercializzazione (punto 2.1).

Concludendo, chiede il respingimento del reclamo.

5.

La parte civile, e querelante, nelle sue osservazioni

(doc. 6, inc. GIAR 638.2008.2), afferma che la versione (relativa all’acquisto)

proposta in ambito penale dal reclamante non è supportata da alcuna indicazione

probatoria ed é contraddittoria (o diversa) da quella fornita precedentemente

all’amministrazione delle dogane (Osservazioni, punti 2. e 3). Inoltre, vengono

evidenziate alcune affermazioni dell’indagato (acquisto regolare di orologi,

contrattazioni con chi vende - anche - merce contraffatta, prezzo basso anche

per merce di seconda mano) che, sempre a dire della querelante, sarebbero

indiziante di consapevolezza della falsità degli orologi in questione (punti,

4, ss).

La querelante, con riferimento all’art. 7 CPP, mette

pure in dubbio tempestività (quindi ricevibilità del reclamo; punto 2 in ordine).

6.

Delle eventuali ulteriori

considerazioni/argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei

considerandi che seguono.

7.

Il reclamo è presentato dall’indagato e

sequestratario, quindi da persona legittimata.

Quanto alla tempestività o tardività del reclamo,

spedito per raccomandata il 14 aprile 2009, va detto che quanto esposto dalla

querelante nelle sue osservazioni è corretto: l’ordine di posta a trattenere

non permette di interrompere i termini (al di là degli usuali sette giorni di

giacenza delle raccomandate) e ciò vale a maggior ragione per chi sa

dell’esistenza di una procedura che lo concerne. Tuttavia, non è possibile, in

base agli atti trasmessi, determinare con certezza a quale data la

raccomandata, o il relativo avviso, sia giunto nella sfera di competenza del

destinatario. Il 20 marzo era venerdì e il 14 aprile il primo giorno utile dopo

tre festivi, quindi il reclamo potrebbe essere tempestivo se la decisione

impugnata fosse giunta nella posta del destinatario anche solo il mercoledì 25,

invece del lunedì 23 aprile. Nel contempo, va ricordato che la giurisprudenza cantonale

(cfr. CRP 7.12.1993, 225/93; GIAR 16.3.2001, 528.2000.1) ha già avuto modo di

affermare che un reclamo contro un sequestro presentato tardivamente può essere

trattato come istanza di dissequestro (proponibile in ogni tempo),

rispettivamente come reclamo contro un rifiuto di dissequestro, e il GIAR, per

economia di giudizio, può entrare nel merito (con riserva delle situazioni che

potrebbero violare il diritto di essere sentito e/o quello ad un doppio grado

di giurisdizione, ciò che non è qui il caso).

Di conseguenza, nel caso in esame, ulteriori

approfondimenti circa la tempestività del reclamo appaiono di poca utilità,

potendosi comunque trattare il merito.

8.

a)

E’ opportuno rilevare preliminarmente che la lettura

del reclamo (impostazione e terminologia usata) induce a pensare che il signor __________

non abbia compreso le caratteristiche della decisione che gli è stata

notificata. Sembra che egli la ritenga una decisione definitiva e di merito

(cioè una decisione di confisca) e non, come è qui il caso, una decisione

incidentale cautelare (sequestro conservativo) volta a mantenere gli oggetti a

disposizione dell’autorità inquirente ai fini del seguito del procedimento e,

se del caso, della decisione di merito che porrà fine alla procedura (e dovrà

esprimersi sulla restituzione, confisca e/o devoluzione allo Stato; cfr. art.

165 CPP).

È allora opportuno precisare due

questioni, in diritto, tra loro connesse.

b)

Si è qui (e per il momento, ancora) in

presenza di una misura istruttoria cautelare che intende salvaguardare la

presenza degli orologi per il seguito del procedimento. E’ vero che tale misura

intacca, foss’anche solo temporaneamente, i diritti costituzionali, ma ciò può

essere legittimo (vista la presenza di una base legale - art. 161 CPP) ai sensi

dell’art. 37 della Costituzione federale) e giustificato qualora siano presenti

sufficienti indizi di reato (non necessariamente prove, a questo stadio) e di

connessione tra questo e l’oggetto che l’autorità vuole salvaguardare per gli

incombenti processuali di istruttoria e di giudizio, rispettando, inoltre, il

principio di proporzionalità. Solo l’assenza o il venir meno di questi presupposti

toglierebbe legittimità al sequestro (cautelare) e ne imporrebbe la revoca (DTF

TF 1P.391/2003; decisioni GIAR pubblicate in REP 1999 n. 131, REP 1998 n. 117,

REP 1966 n. 107; Gérard Piquerez, Précis de procédure pénale suisse, 2. éd.

Lausanne 1994, margin. 1441, 1454 e 1469, con rinvii). Va inoltre aggiunto che

la verifica della fondatezza di questi presupposti deve essere costante negli

incombenti dell’autorità inquirente e requirente, con sempre accresciuta

esigenza probatoria indiziante approssimantesi alla verità materiale, a partire

dal sospetto all’apertura del procedimento, che va in seguito ed indilatamente

approfondito con gli accertamenti probatori del caso (CRP 1 ottobre 1991,

184/91; CRP 17 marzo 1992, 38/92).

c)

Compito di questo giudice, nell’ambito di un reclamo

contro il sequestro cautelare o contro il suo mantenimento per il seguito della

procedura, è quello di esaminare l’esistenza dei presupposti formali per

l’emanazione (rispettivamente il mantenimento) dell’ordine contestato, non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato o effettuare considerazioni di

merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (CRP 5

agosto 1991 in re I.).

9.

E allora, nell’ottica appena descritta, in base agli

atti del procedimento occorre concludere per l’esistenza di sufficienti indizi

di acquisto, possesso e importazione di orologi ”contraffatti” mediante

imitazione e abuso del marchio della marca __________ (Rapporto della

federazione orologera svizzera - doc. 7 in AI 1 - e Rapporto dogane - doc. 5 in AI 1). Pure presenti, sufficienti indizi di un acquisto consapevole della

contraffazione, visto quanto dichiarato dall’indagato nel verbale del 6 aprile

2008 circa il motivo degli acquisti ( “ …Se vuoi dimostrare un certo livello

devi avere un __________ …”, “…Per questo motivo io avevo acquistato due

orologi falsi marca __________”…), il prezzo pagato (uno “…circa CHF

500.- (facendo il cambio)…” e l’altro “…circa CHF 400.-…”

allorquando, pur affermando di non avere idea precisa del costo di un __________

autentico, si riconosce che tale costo può essere di “…2'000.-, 3'000.- o

4'000.- franchi”). Non da ultimo, vanno pure considerate le varie, e

diverse, indicazioni fornite circa il luogo d’acquisto ( “Uhrengeschäft”

nello scritto 20.7.2008 alle dogane - doc. 9 in AI 1 -, “in un mercato” nel verbale 6.4.2008, in negozi che “figurano come monte dei pegni, come anche

da noi in Svizzera” nella versione italiana del reclamo - “Pfandhäuser”

nella versione in lingua tedesca: cfr. doc. 1 e 4 dell’inc. GIAR 638.2008.2).

Gli elementi indizianti le ipotesi di reato ascritte

(LPM e LDes in particolare, dato che quella ex art. 155 CP sembra non essere

più oggetto di accertamenti: cfr. Osservazioni PP punto 2.1) appaiono, allo

stadio attuale delle indagini, sufficienti a giustificare il mantenimento del

sequestro, mantenimento che non è ancora lesivo del principio di

proporzionalità dato che si tratta di merce molto verosimilmente (per non dire

di più) contraffatta e i tempi dell’inchiesta, perlomeno a partire dall’inizio

di dicembre 2008, sono conseguenti alle assenze all’estero dell’indagato.

A beneficio del reclamante si segnala che questa

decisione non mette fine né al procedimento né alla questione del destino

definitivo dei due orologi. Spetta, ora, al magistrato inquirente proseguire

negli accertamenti per poi determinarsi su quanto di sua competenza (promozione

d’accusa, rinvio a giudizio, non luogo a procedere) e, se del caso

successivamente al giudice del merito pronunciarsi sulla sufficienza degli

elementi a carico per il giudizio di merito e l’eventuale confisca.

10.

Le richieste di risarcimento presentate dal reclamante

sono in parte premature, oltre che indirizzate ad autorità incompetente (per

materia), e per altra parte esulano semplicemente dalle competenze di questo

ufficio.

Ribadito che quella del Procuratore pubblico è una

decisione incidentale e non una requisitoria ai fini del giudizio di merito

(come sembra ritenere il reclamante: cfr. Reclamo pag. 15), va ricordato che le

spese generiche causate dal procedimento, così come quelle per consulenza

legale e quelle per danni morali presuppongono la conclusione della procedura

con una decisione di non luogo, abbandono o assoluzione (ciò che, come detto,

non è ancora il caso) e, se del caso, debbono essere oggetto di istanza alla

Camera dei Ricorsi Penali, Lugano (cfr. art. 317 CPP e art. 9 CPP); quanto alla

richiesta di risarcimento danni per le modalità della perquisizione

(formalmente avvenuta conformemente ai disposti degli artt. 157 ss. CPP: cfr.

AI 17 e 18), la stessa deve essere indirizzata all’autorità che l’ha eseguita,

rispettivamente al Dipartimento competente.

11.

In conclusione, nella misura in cui è ricevibile, il

reclamo è respinto.

Tasse e spese seguono la soccombenza, tenendo comunque

conto delle particolarità del caso (persona non rappresentata, non avvezza alla

procedura rispettivamente alla distinzione tra quella amministrativa/doganale e

quella penale, nonché priva di una buona conoscenza della lingua italiana).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

155 CP, 61 e 62 LPM, 41 LDes, 70 e seguenti CP, 9, 157 ss. 161, 280, 284, 317

CPP,

decide

1. Il reclamo, laddove ricevibile, è respinto.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in FRS 150.-, e le

spese di FRS 50.-, sono poste a carico del reclamante. Non si assegnano

ripetibili.

3.

Contro la presente è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall’intimazione.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti)

a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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