INC.2008.6902
Reclamo contro rifiuto PP di concedere colloqui liberi con i famigliari. Ricorso accolto
17 giugno 2008Italiano11 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2008.6902
Data decisione, Autorità:
17.06.2008, GIAR
Titolo:
Reclamo contro rifiuto PP di concedere colloqui liberi con i famigliari. Ricorso accolto
COLLOQUI LIBERI CON TERZI
DIRITTI DELLA DIFESA
art. 105 CPP-TI
art. 176 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.6902
Lugano
17 giugno 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 3/5 giugno 2008 da
__________ attualmente
detenuto
(patrocinato dall’avv. __________)
contro
la decisione 2 giugno 2008 del
Procuratore pubblico Rosa Item,
che rifiuta i colloqui liberi
con i famigliari;
viste le osservazioni del
magistrato inquirente (11 giugno 2008), quelle dei coaccusati __________ (10/11
giugno 2008) e __________ (11/12 giugno 008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in
diritto
1.
__________ è detenuto dal 2
febbraio 2008, in quanto accusato di omicidio intenzionale, lesioni gravi e
aggressione (inc. GIAR 69.2008.1), in relazione a fatti avvenuti a Locarno e
che hanno visto il decesso di __________. Per gli stessi fatti, e con analoghe
imputazioni, sono tutt’ora detenuti anche __________ e __________ (un ulteriore
procedimento materialmente connesso è pure in corso presso la magistratura dei
minorenni).
Con la decisione qui impugnata,
Fatti
il magistrato inquirente nega a __________ i colloqui liberi con i famigliari,
segnalando di voler “mantenere l’attuale sistema dei colloqui sorvegliati”.
2.
Mediante il reclamo oggetto della
presente (doc. 1, inc. GIAR 69.2008.2), la difesa di __________ si aggrava
contro tale decisione ritenendola lesiva del principio di proporzionalità.
Il reclamante segnala che
l’inchiesta (definita intensa) è in corso da quattro mesi e per un lungo
periodo egli ha rinunciato a postulare colloqui liberi con il difensore,
rispettivamente con i familiari, proprio per fugare “ogni dubbio possibile
di inquinamento”; tale esigenza/interesse non sarebbe più attuale nella
misura in cui “le audizioni si sono svolte, i confronti sono stati fatti e
gli atti sono da tempo disponibili”; l’istruttoria proseguirebbe unicamente
sul fronte peritale (Reclamo, punti 3 e 4).
Sempre secondo il reclamante, la
decisione del 2 giugno 2008 del magistrato inquirente, che nega i colloqui
liberi con i famigliari (e, nel contempo, concede colloqui liberi con il
difensore e accesso ai media), non é giustificata da concrete necessità
d’inchiesta e, di conseguenza viola il principio di proporzionalità (anche in
considerazione dell’ineccepibile comportamento dei famigliari in questi quattro
mesi).
Va altresì rilevato che nel suo
reclamo, __________, afferma di aver riconosciuto le proprie responsabilità,
riservando diversa qualifica giuridica dei fatti a lui ascrivibili, e precisa
che questo tema non è da trattarsi nel presente reclamo (Reclamo, punto 2).
3.
In sede di osservazioni (doc. 5,
inc. GIAR 69.2008.2), il magistrato inquirente motiva la laconica comunicazione
di mantenimento della “situazione attuale” indicando che il genitore del
coaccusato __________ avrebbe contattato telefonicamente il padre del qui
reclamante per sapere cosa abbia riferito l’avvocato dopo i confronti (!) e
comunicargli sia l’intenzione di offrire pubblicamente una ricompensa (FRS
50'000.-) a chi possa fornire informazioni circa pregressi rapporti (per
questioni di droga) tra il giovane deceduto e __________, sia che quanto
asserito, in sede di confronto, da __________ sul conto di __________, non
corrisponderebbe al vero; il magistrato inquirente, correttamente, precisa
anche che di questi contatti gli inquirenti hanno avuto notizia tramite,
appunto, il sig. __________ (Osservazioni PP, pag. 1).
Sempre in sede di osservazioni,
il magistrato inquirente segnala pure un’iniziativa della madre di un altro
coaccusato (__________) che avrebbe, nell’ambito di un colloquio sorvegliato,
chiesto al figlio di sottoscrivere una procura che l’autorizza a procurarsi
tutte le informazioni necessarie e a consultare tutti i documenti nell’ambito
della “causa relativa al decesso di __________”, chiedendosi a cosa mira
la madre di __________ “che tra l’altro ha confermato all’ispettore __________
di aver avuto anch’essa contatti con il padre di __________” (Osservazioni
PP, pag. 2).
Dalle circostanze appena indicate
(nonché riferendosi al clima che “avvolge” l’inchiesta; Osservazioni PP,
pag. 3), il magistrato inquirente desume l’esistenza di un pericolo di
collusione concreto ed attuale, con necessità di preservare l’inchiesta da
inquinamenti, perlomeno fintanto che sarà conclusa la fase istruttoria.
4.
Nelle rispettive osservazioni, i
coaccusati __________ (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.2) e __________ (doc. 6, inc.
GIAR 69.2008.2) postulano che il reclamo sia accolto e che la concessione di
colloqui liberi con i famigliari sia estesa anche a loro (dal magistrato
inquirente - __________ - o direttamente da questo giudice - __________).
Entrambi gli osservanti
sottolineano la durata della detenzione cautelare in stato di sostanziale
isolamento, il fatto che la raccolta delle prove sia conclusa, salvo quelle
peritali, e la giovane età degli accusati, circostanza (quest’ultima) che
renderebbe ancor più rilevante il mantenimento e l’alimentazione dei legami
famigliari.
5.
Delle altre osservazioni, indicazioni
o argomentazioni delle parti, si dirà se del caso, nei considerandi che
seguono.
6.
Nel procedimento d’istruzione,
ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di
proporzionalità (art. 176 cpv. 2 CPP). I colloqui della persona detenuta con
terzi sono accordati e disciplinati dal magistrato inquirente e la
proporzionalità delle eventuali restrizioni (sia per quanto concerne la
concessione che per quanto attiene alle modalità d’esercizio) deve essere
valutata in relazione allo scopo dell’arresto (collusione/inquinamento delle
prove, fuga, recidiva, ordine pubblico), rispettivamente al mantenimento
dell’ordine nelle carceri (art. 104 cpv. 4 e 3 CPP; art. 8 CEDU; art. 13 CF;
DTF 106 Ia 136; DTF 102 Ia 299).
Le decisioni restrittive devono
essere motivate. Ciò, da un lato per la loro stessa legittimazione/validità,
dall’altro per garantire il diritto di essere sentito del destinatario e la
possibilità di verifica delle autorità di reclamo/ricorso (art. 6 CEDU, art. 29
CF, art. 6 CPP; GIAR 6.8.2001, 528.2000.3, pag. 5 e riferimenti).
È fuori dubbio che la decisione
impugnata sia perlomeno carente nella motivazione. Tuttavia, in applicazione
(invero particolarmente estensiva ed al limite dell’elusione dell’art. 6 CPP)
del concetto che ammette decisioni incidentali (tra cui si può classificare
quella qui impugnata) motivate in modo sommario con possibilità di integrazione
in sede ricorsale (G. PIQUEREZ, in Festchrift für Jörg Reheberg, Zurigo 1996,
pag. 264 lett. b.), si è ritenuto (in luogo e vece di un annullamento con
rinvio per l’emanazione di nuova decisione debitamente motivata) di fissare un
termine di cinque giorni per le osservazioni.
Visto il contenuto delle
osservazioni e il conseguente esito della presente decisione, si rinuncia
all’intimazione delle stesse al reclamante per ulteriore presa di posizione.
7.
a)
Il Procuratore pubblico motiva il
mantenimento della restrizione indicata nella decisione impugnata, sostenendo
l’esistenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove. I
principi applicabili alla valutazione di concretezza di tale rischio sono gli
stessi cui si fa riferimento, generalmente, in materia di detenzione
preventiva. Quindi, va ricordato che il fatto che l'inchiesta sia ancora in
corso non è, di per sé, decisivo per la determinazione dell’esistenza di un
rischio ("Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben
bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid,
Strafprozessrecht, IV edizione, no. 701a), occorre che l'assenza della
restrizione possa pregiudicare (o compromettere) il corretto svolgimento della
procedura e l'esito degli accertamenti (in principio da effettuare ma, a
determinate condizioni, anche quelli già effettuati). E', inoltre, necessario che questa possibilità
si fondi su elementi concreti
("Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichkeit, …, nicht,…. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für
eine solche Gefahr sprechen." DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.) che
vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da
assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di
prova; occorre che un'influenza effettiva sia possibile, rispettivamente che vi
sia un interesse (comune se vi partecipano più persone) in relazione alla
finalità di inquinamento: SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19).
Per finire, va ribadito che é
compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di
motivazione e della garanzia del contraddittorio di cui si è detto sopra), se
ne afferma l'esistenza, indicare e sostanziare tutti gli elementi a sostegno
del rischio che afferma come presente (GIAR 4 aprile 2002 in re C.).
b)
Dalle osservazioni del magistrato
inquirente si desume che il rischio di collusione e/o inquinamento deriverebbe
da alcune iniziative/comunicazioni intraprese dal padre del coaccusato __________
nei confronti del padre del qui reclamante, nonché da un’iniziativa (la procura
di cui si è detto al considerando 3 della presente) della madre del coaccusato __________
(non posta in relazione con gli altri coaccusati). Tuttavia, e a prescindere
dal determinare se le iniziative indicate (informazioni sull’inchiesta
dall’avvocato, ricerca di informazioni su fatti precedenti quelli oggetto
d’inchiesta, affermazioni sulla veridicità di dichiarazioni già effettuate
nell’ambito di un confronto, rispettivamente una procura per accedere a
informazioni inerenti il figlio detenuto) siano atte ad avere effetti
collusivi/inquinanti per l’inchiesta e abbiano queste finalità (in merito è
stato sentito __________ - verbale di polizia 29.4.2008, all. 29 al
classificatore C - ma non risulta dall’elenco atti e sfogliando i classificatori
contenenti i verbali di polizia - che sia stato sentito il sig. __________,
autore delle iniziative indicate, e il Procuratore pubblico non ne fa menzione
nelle sue osservazioni), il magistrato inquirente non indica, neppure nelle
grandi linee, quali elementi probatori che intende ancora assumere, o abbia già
assunto, siano a rischio di collusione/inquinamento. L’assenza di
puntualizzazioni, da parte del magistrato inquirente, in merito alle
affermazioni del reclamante secondo cui l’istruttoria “prosegue unicamente
su fronti peritali” e il dichiarato (sempre dall’inquirente) intento di
mantenere i contatti sorvegliati con l’esterno fino a chiusura dell’istruttoria
(non sapendo quali prove o testi potranno essere notificati in sede di
complemento) e non fino al dibattimento, confermano l’impressione che il
pericolo di collusione e/o inquinamento temuto sia ipotetico (quantomeno
riferito a elementi di prova ipotetici).
c)
Inoltre, ma ancora più evidente,
gli elementi di rischio invocati (lo si ribadisce: ammesso che siano tali, dato
che non risultano approfondimenti in merito) non sono riferiti ad attività
poste in essere dall’accusato qui reclamante o da un suo famigliare. Anzi, è
stato lo stesso padre del reclamante ad aver riferito agli inquirenti di essere
stato contattato; con ciò dimostrando concretamente di non avere intenzione di
subire o accettare tali contatti e neppure di volerli gestire all’insaputa
degli inquirenti. Per quanto concerne, invece, le iniziative della madre di __________
(di cui, peraltro, non si intravede la finalità collusiva e/o inquinante), le
stesse non vengono poste in relazione con il qui reclamante e la sua posizione
processuale neppure dal magistrato inquirente.
Questa situazione, oltre a non
permettere di ritenere la presenza di concreti elementi di
collusione/inquinamento in capo a __________ (ed ai suoi famigliari), evidenzia
ulteriormente che il mantenimento della restrizione nei suoi confronti è lesivo
del principio di proporzionalità.
Non può modificare questa conclusione
neppure il generico riferimento al particolare clima che avvolge l’inchiesta e
neppure il fatto che quest’ultima concerna ipotesi di reato di sicura gravità
(e fatti, comunque, tragici).
d)
Pertanto, e per ciò che concerne
il caso in esame, è indubbio che il preavviso non sostanzia concretezza del
pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne l'evidenza per
rapporto alle iniziative (come detto, neppure oggetto di particolari
approfondimenti da parte degli inquirenti) intraprese dal padre di un correo.
La decisione impugnata deve essere, quindi annullata ed il reclamo accolto.
8.
Prima di concludere è opportuno
spendere due parole in relazione all’auspicio formulato dai coaccusati (in sede
di Osservazioni) a che analoga facoltà (di colloqui liberi con i famigliari)
sia concessa anche a loro, rispettivamente alla richiesta formale di estensione
dei colloqui liberi per decisione di questo ufficio (Osservazioni __________).
Innanzitutto, per dire che questo
giudice non può sostituirsi al magistrato inquirente nella decisione di “prima
istanza”; in secondo luogo, per ricordare che in relazione al pericolo di
collusione o inquinamento delle prove, ciò che vale per un accusato non vale
necessariamente ed automaticamente per tutti gli (eventuali) altri.
9.
In conclusione, in capo a __________
non sono presenti (quantomeno, non sono stati indicati) elementi per un
concreto pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove da giustificare
validamente, a quattro mesi dall’inizio dell’inchiesta e della detenzione, il
mantenimento dei colloqui sorvegliati con i famigliari.
Il reclamo deve essere pertanto
accolto e la decisione impugnata annullata.
Tasse, spese e ripetibili seguono
la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 111, 133, 134 CP, 1ss., 6, 9, 104, 105, 107, 280 ss., 284
CPP;
decide
1.
Il reclamo presentato da __________
contro la decisione 2 giugno 2008 è integralmente accolto e la decisione
impugnata è annullata.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di FRS
400.00
e le spese di FRS 160.00 rimangono a carico dello Stato che rifonderà a __________
FRS 360.00 a titolo di ripetibili.
3.
La presente decisione è
definitiva (a livello cantonale).
4.
Intimazione (con copia delle
osservazioni):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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