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Decisione

INC.2008.6902

Reclamo contro rifiuto PP di concedere colloqui liberi con i famigliari. Ricorso accolto

17 giugno 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

il magistrato inquirente nega a __________ i colloqui liberi con i famigliari,

segnalando di voler “mantenere l’attuale sistema dei colloqui sorvegliati”.

2.

Mediante il reclamo oggetto della

presente (doc. 1, inc. GIAR 69.2008.2), la difesa di __________ si aggrava

contro tale decisione ritenendola lesiva del principio di proporzionalità.

Il reclamante segnala che

l’inchiesta (definita intensa) è in corso da quattro mesi e per un lungo

periodo egli ha rinunciato a postulare colloqui liberi con il difensore,

rispettivamente con i familiari, proprio per fugare “ogni dubbio possibile

di inquinamento”; tale esigenza/interesse non sarebbe più attuale nella

misura in cui “le audizioni si sono svolte, i confronti sono stati fatti e

gli atti sono da tempo disponibili”; l’istruttoria proseguirebbe unicamente

sul fronte peritale (Reclamo, punti 3 e 4).

Sempre secondo il reclamante, la

decisione del 2 giugno 2008 del magistrato inquirente, che nega i colloqui

liberi con i famigliari (e, nel contempo, concede colloqui liberi con il

difensore e accesso ai media), non é giustificata da concrete necessità

d’inchiesta e, di conseguenza viola il principio di proporzionalità (anche in

considerazione dell’ineccepibile comportamento dei famigliari in questi quattro

mesi).

Va altresì rilevato che nel suo

reclamo, __________, afferma di aver riconosciuto le proprie responsabilità,

riservando diversa qualifica giuridica dei fatti a lui ascrivibili, e precisa

che questo tema non è da trattarsi nel presente reclamo (Reclamo, punto 2).

3.

In sede di osservazioni (doc. 5,

inc. GIAR 69.2008.2), il magistrato inquirente motiva la laconica comunicazione

di mantenimento della “situazione attuale” indicando che il genitore del

coaccusato __________ avrebbe contattato telefonicamente il padre del qui

reclamante per sapere cosa abbia riferito l’avvocato dopo i confronti (!) e

comunicargli sia l’intenzione di offrire pubblicamente una ricompensa (FRS

50'000.-) a chi possa fornire informazioni circa pregressi rapporti (per

questioni di droga) tra il giovane deceduto e __________, sia che quanto

asserito, in sede di confronto, da __________ sul conto di __________, non

corrisponderebbe al vero; il magistrato inquirente, correttamente, precisa

anche che di questi contatti gli inquirenti hanno avuto notizia tramite,

appunto, il sig. __________ (Osservazioni PP, pag. 1).

Sempre in sede di osservazioni,

il magistrato inquirente segnala pure un’iniziativa della madre di un altro

coaccusato (__________) che avrebbe, nell’ambito di un colloquio sorvegliato,

chiesto al figlio di sottoscrivere una procura che l’autorizza a procurarsi

tutte le informazioni necessarie e a consultare tutti i documenti nell’ambito

della “causa relativa al decesso di __________”, chiedendosi a cosa mira

la madre di __________ “che tra l’altro ha confermato all’ispettore __________

di aver avuto anch’essa contatti con il padre di __________” (Osservazioni

PP, pag. 2).

Dalle circostanze appena indicate

(nonché riferendosi al clima che “avvolge” l’inchiesta; Osservazioni PP,

pag. 3), il magistrato inquirente desume l’esistenza di un pericolo di

collusione concreto ed attuale, con necessità di preservare l’inchiesta da

inquinamenti, perlomeno fintanto che sarà conclusa la fase istruttoria.

4.

Nelle rispettive osservazioni, i

coaccusati __________ (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.2) e __________ (doc. 6, inc.

GIAR 69.2008.2) postulano che il reclamo sia accolto e che la concessione di

colloqui liberi con i famigliari sia estesa anche a loro (dal magistrato

inquirente - __________ - o direttamente da questo giudice - __________).

Entrambi gli osservanti

sottolineano la durata della detenzione cautelare in stato di sostanziale

isolamento, il fatto che la raccolta delle prove sia conclusa, salvo quelle

peritali, e la giovane età degli accusati, circostanza (quest’ultima) che

renderebbe ancor più rilevante il mantenimento e l’alimentazione dei legami

famigliari.

5.

Delle altre osservazioni, indicazioni

o argomentazioni delle parti, si dirà se del caso, nei considerandi che

seguono.

6.

Nel procedimento d’istruzione,

ogni misura coercitiva deve essere applicata nel rispetto del principio di

proporzionalità (art. 176 cpv. 2 CPP). I colloqui della persona detenuta con

terzi sono accordati e disciplinati dal magistrato inquirente e la

proporzionalità delle eventuali restrizioni (sia per quanto concerne la

concessione che per quanto attiene alle modalità d’esercizio) deve essere

valutata in relazione allo scopo dell’arresto (collusione/inquinamento delle

prove, fuga, recidiva, ordine pubblico), rispettivamente al mantenimento

dell’ordine nelle carceri (art. 104 cpv. 4 e 3 CPP; art. 8 CEDU; art. 13 CF;

DTF 106 Ia 136; DTF 102 Ia 299).

Le decisioni restrittive devono

essere motivate. Ciò, da un lato per la loro stessa legittimazione/validità,

dall’altro per garantire il diritto di essere sentito del destinatario e la

possibilità di verifica delle autorità di reclamo/ricorso (art. 6 CEDU, art. 29

CF, art. 6 CPP; GIAR 6.8.2001, 528.2000.3, pag. 5 e riferimenti).

È fuori dubbio che la decisione

impugnata sia perlomeno carente nella motivazione. Tuttavia, in applicazione

(invero particolarmente estensiva ed al limite dell’elusione dell’art. 6 CPP)

del concetto che ammette decisioni incidentali (tra cui si può classificare

quella qui impugnata) motivate in modo sommario con possibilità di integrazione

in sede ricorsale (G. PIQUEREZ, in Festchrift für Jörg Reheberg, Zurigo 1996,

pag. 264 lett. b.), si è ritenuto (in luogo e vece di un annullamento con

rinvio per l’emanazione di nuova decisione debitamente motivata) di fissare un

termine di cinque giorni per le osservazioni.

Visto il contenuto delle

osservazioni e il conseguente esito della presente decisione, si rinuncia

all’intimazione delle stesse al reclamante per ulteriore presa di posizione.

7.

a)

Il Procuratore pubblico motiva il

mantenimento della restrizione indicata nella decisione impugnata, sostenendo

l’esistenza di un pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove. I

principi applicabili alla valutazione di concretezza di tale rischio sono gli

stessi cui si fa riferimento, generalmente, in materia di detenzione

preventiva. Quindi, va ricordato che il fatto che l'inchiesta sia ancora in

corso non è, di per sé, decisivo per la determinazione dell’esistenza di un

rischio ("Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise erhoben

bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid,

Strafprozessrecht, IV edizione, no. 701a), occorre che l'assenza della

restrizione possa pregiudicare (o compromettere) il corretto svolgimento della

procedura e l'esito degli accertamenti (in principio da effettuare ma, a

determinate condizioni, anche quelli già effettuati). E', inoltre, necessario che questa possibilità

si fondi su elementi concreti

("Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichkeit, …, nicht,…. Es mussen vielmehr konkrete Indizien für

eine solche Gefahr sprechen." DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.) che

vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da

assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di

prova; occorre che un'influenza effettiva sia possibile, rispettivamente che vi

sia un interesse (comune se vi partecipano più persone) in relazione alla

finalità di inquinamento: SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19).

Per finire, va ribadito che é

compito del magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di

motivazione e della garanzia del contraddittorio di cui si è detto sopra), se

ne afferma l'esistenza, indicare e sostanziare tutti gli elementi a sostegno

del rischio che afferma come presente (GIAR 4 aprile 2002 in re C.).

b)

Dalle osservazioni del magistrato

inquirente si desume che il rischio di collusione e/o inquinamento deriverebbe

da alcune iniziative/comunicazioni intraprese dal padre del coaccusato __________

nei confronti del padre del qui reclamante, nonché da un’iniziativa (la procura

di cui si è detto al considerando 3 della presente) della madre del coaccusato __________

(non posta in relazione con gli altri coaccusati). Tuttavia, e a prescindere

dal determinare se le iniziative indicate (informazioni sull’inchiesta

dall’avvocato, ricerca di informazioni su fatti precedenti quelli oggetto

d’inchiesta, affermazioni sulla veridicità di dichiarazioni già effettuate

nell’ambito di un confronto, rispettivamente una procura per accedere a

informazioni inerenti il figlio detenuto) siano atte ad avere effetti

collusivi/inquinanti per l’inchiesta e abbiano queste finalità (in merito è

stato sentito __________ - verbale di polizia 29.4.2008, all. 29 al

classificatore C - ma non risulta dall’elenco atti e sfogliando i classificatori

contenenti i verbali di polizia - che sia stato sentito il sig. __________,

autore delle iniziative indicate, e il Procuratore pubblico non ne fa menzione

nelle sue osservazioni), il magistrato inquirente non indica, neppure nelle

grandi linee, quali elementi probatori che intende ancora assumere, o abbia già

assunto, siano a rischio di collusione/inquinamento. L’assenza di

puntualizzazioni, da parte del magistrato inquirente, in merito alle

affermazioni del reclamante secondo cui l’istruttoria “prosegue unicamente

su fronti peritali” e il dichiarato (sempre dall’inquirente) intento di

mantenere i contatti sorvegliati con l’esterno fino a chiusura dell’istruttoria

(non sapendo quali prove o testi potranno essere notificati in sede di

complemento) e non fino al dibattimento, confermano l’impressione che il

pericolo di collusione e/o inquinamento temuto sia ipotetico (quantomeno

riferito a elementi di prova ipotetici).

c)

Inoltre, ma ancora più evidente,

gli elementi di rischio invocati (lo si ribadisce: ammesso che siano tali, dato

che non risultano approfondimenti in merito) non sono riferiti ad attività

poste in essere dall’accusato qui reclamante o da un suo famigliare. Anzi, è

stato lo stesso padre del reclamante ad aver riferito agli inquirenti di essere

stato contattato; con ciò dimostrando concretamente di non avere intenzione di

subire o accettare tali contatti e neppure di volerli gestire all’insaputa

degli inquirenti. Per quanto concerne, invece, le iniziative della madre di __________

(di cui, peraltro, non si intravede la finalità collusiva e/o inquinante), le

stesse non vengono poste in relazione con il qui reclamante e la sua posizione

processuale neppure dal magistrato inquirente.

Questa situazione, oltre a non

permettere di ritenere la presenza di concreti elementi di

collusione/inquinamento in capo a __________ (ed ai suoi famigliari), evidenzia

ulteriormente che il mantenimento della restrizione nei suoi confronti è lesivo

del principio di proporzionalità.

Non può modificare questa conclusione

neppure il generico riferimento al particolare clima che avvolge l’inchiesta e

neppure il fatto che quest’ultima concerna ipotesi di reato di sicura gravità

(e fatti, comunque, tragici).

d)

Pertanto, e per ciò che concerne

il caso in esame, è indubbio che il preavviso non sostanzia concretezza del

pericolo di collusione invocato, limitandosi ad affermarne l'evidenza per

rapporto alle iniziative (come detto, neppure oggetto di particolari

approfondimenti da parte degli inquirenti) intraprese dal padre di un correo.

La decisione impugnata deve essere, quindi annullata ed il reclamo accolto.

8.

Prima di concludere è opportuno

spendere due parole in relazione all’auspicio formulato dai coaccusati (in sede

di Osservazioni) a che analoga facoltà (di colloqui liberi con i famigliari)

sia concessa anche a loro, rispettivamente alla richiesta formale di estensione

dei colloqui liberi per decisione di questo ufficio (Osservazioni __________).

Innanzitutto, per dire che questo

giudice non può sostituirsi al magistrato inquirente nella decisione di “prima

istanza”; in secondo luogo, per ricordare che in relazione al pericolo di

collusione o inquinamento delle prove, ciò che vale per un accusato non vale

necessariamente ed automaticamente per tutti gli (eventuali) altri.

9.

In conclusione, in capo a __________

non sono presenti (quantomeno, non sono stati indicati) elementi per un

concreto pericolo di collusione e/o inquinamento delle prove da giustificare

validamente, a quattro mesi dall’inizio dell’inchiesta e della detenzione, il

mantenimento dei colloqui sorvegliati con i famigliari.

Il reclamo deve essere pertanto

accolto e la decisione impugnata annullata.

Tasse, spese e ripetibili seguono

la soccombenza.

P.Q.M.

Viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 111, 133, 134 CP, 1ss., 6, 9, 104, 105, 107, 280 ss., 284

CPP;

decide

1.

Il reclamo presentato da __________

contro la decisione 2 giugno 2008 è integralmente accolto e la decisione

impugnata è annullata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia di FRS

400.00

e le spese di FRS 160.00 rimangono a carico dello Stato che rifonderà a __________

FRS 360.00 a titolo di ripetibili.

3.

La presente decisione è

definitiva (a livello cantonale).

4.

Intimazione (con copia delle

osservazioni):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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