INC.2008.6903
Istanza di proroga del carcere preventivo
31 luglio 2008Italiano33 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.6903
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 283 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.6903
Lugano
31 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’stanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 17 luglio
2008 dal
Procuratore pubblico
Rosa Item, Ministero pubblico di
Lugano
nei confronti di
__________
visto l’ulteriore scritto del Procuratore pubblico (25
luglio 2008) e le osservazioni della difesa (22 luglio 2008 e 25 luglio 2008);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 2 febbraio 2008 con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di lesioni personali
gravi, aggressione e rissa, per fatti avvenuti a __________ la notte tra l’1 ed
il 2 febbraio 2008 e che hanno comportato il ricovero in ospedale di __________
(doc. 1 e 2, inc. GIAR 69.2008.1).
Lo stesso giorno e con le stesse imputazioni sono
stati arrestati anche __________ e __________ (doc. 2, inc. GIAR 69.2008.1).
L’arresto di __________ è stato confermato da questo
giudice il 3 febbraio 2008, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato,
pericolo di fuga, pericolo di collusione con i coaccusati ed i testi, nonché
pericolo di recidiva (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.1).
Il 4 febbraio 2008, a seguito della conferma
del decesso di __________, l’accusa è stata estesa all’ipotesi di omicidio
intenzionale nei confronti di tutti e tre gli accusati (AI 14, 15, 16).
Per completezza, va aggiunto che in relazione agli
stessi fatti, il 13 febbraio 2008, è stata arrestata una quarta persona
(minorenne) con promozione dell’accusa, al momento dell’arresto, per
aggressione e rissa (inc. GIAR 85.2008.1).
2.
Oggetto
dell’inchiesta è l’accertamento dei motivi
(eventuali), della dinamica e delle (sempre eventuali) responsabilità oggettive
e soggettive di tutti gli indagati, quindi anche di __________, in relazione ai
fatti svoltisi a __________ la notte tra l’1 ed il 2 febbraio 2008, al termine
(se si preferisce, a seguito) dei quali __________ “finiva a terra in
posizione supina” (pag. 2 del Rapporto d’arresto 2 febbraio 2008, doc. 2,
inc. GIAR 69.2008.3), veniva ricoverato all’__________ dove il 2 febbraio 2008,
è stata dichiarata la sua morte cerebrale (AI 5) e attestato il decesso (AI
17). Per una sintesi dei fatti in questione, si può far riferimento
(prescindendo dall’attribuire carattere di qualifica giuridica alle espressioni
utilizzate) a quanto esposto nel rapporto d’arresto:
__________ si trovavano in __________ a __________ per
prendere parte alla festa annuale carnevalesca denominata “__________”.
Passando da un capannone all’altro, incontravano alcuni loro amici, tra i quali
il teste __________. Quest’ultimo faceva parte di un gruppo di ragazzi che
stava avendo un’animata discussione con un latro gruppo di giovani, trai quali
la vittima __________ si facevano coinvolgere nell’alterco che poco dopo
sfociava in vie di fatto e successiva rissa. Durante la lite, ad avere la
peggio era __________, il quale veniva duramente percosso …”
(Rapporto d’arresto 2 febbraio 2008, doc. 2, pag. 2,
inc. GIAR 69.2008.3)
Come detto al considerando 1 della presente,
successivamente è stato ipotizzato il coinvolgimento di una quarta persona, la
cui posizione è al vaglio del Magistrato dei minorenni (come da procedura
applicabile).
3.
L’inchiesta si è svolta e sviluppata mediante ripetuti
interrogatori, di polizia e di PP, degli accusati, anche a confronto
(Classificatore A, inc. MP __________), e di numerosi testi (Classificatori B,
C, D, E, inc. MP __________), nonché mediante l’acquisizione di documentazione
varia (relativa agli accusati, ma anche alla persona deceduta: cfr. ad esempio
AI 26 ss., 59, 61 ss.), certificati d’analisi (cfr. ad esempio AI 24, 115, 141,
199), documentazione di polizia o specialistica (Classificatore F), nonché
tabulati telefonici.
Del dettaglio degli atti d’inchiesta si dirà, se
necessario, nei considerandi seguenti.
4.
Con l’istanza menzionata in entrata della presente
(doc. 1, inc. GIAR 69.2008.3), il magistrato inquirente chiede che il carcere
preventivo cui è astretto l’accusato (e che, per legge, verrebbe a scadenza il
2 agosto 2008; art. 102 cpv. 2 CPP) sia prorogato (art. 103 CPP) di quattro (4)
mesi al fine di completare l’istruttoria (delucidazione orale del referto
autoptico -prevista per il 24 luglio 2008-, verbalizzazione conclusiva di tutti
gli accusati, deposito atti ed evasione delle eventuali richieste di
complemento).
Il magistrato inquirente, dopo aver indicato (cfr.
Istanza, pag. da 2 a 6) tutta una serie di risultanze dell’istruttoria,
quali l’esito del referto autoptico, le dichiarazioni di testi, quelle dei
correi e quelle dell’accusato __________ (evidenziando anche le eventuali
divergenze e/o cambiamenti di versione) afferma che nei confronti di quest’ultimo
“sussistono gravi indizi di colpevolezza, desumibili dall’inchiesta sin qui
esperita e dalle sue stesse dichiarazioni” senza, tuttavia, indicarne la
relazione (e la valenza) con le singole ipotesi di reato per le quali è stata
promossa l’accusa.
In aggiunta, ed a fondamento della richiesta, segnala
la persistenza di un pericolo di collusione con i testi (al fine di far
modificare a proprio vantaggio le versioni) e con i correi dai quali è chiamato
in causa, in particolare con il correo __________, o con persone a lui vicine,
che egli chiamerebbe pesantemente in causa e che ha (il __________) già posto
in essere tentativi di collusione/pressione (gli atti relativi sono indicati a
pag. 7 dell’Istanza), nonché di un pericolo di fuga (desumibile, sempre per
l’inquirente, dalla doppia cittadinanza, la giovane età, la perdita
dell’attività lavorativa, la conoscenza della lingua del luogo d’origine così
come la presenza, sempre nel paese d’origine, di una non meglio precisata possibilità
abitativa, in uno con la gravità dei reati ascritti ed il rischio di pena
correlato). Secondo l’inquirente, l’attuale labilità dei legami con la __________
emergerebbe pure dalle preoccupazioni manifestate dai genitori in relazione al
momento dell’uscita dal carcere (Istanza, pag. 8).
Da ultimo, il magistrato inquirente ritiene che la
proroga richiesta sia rispettosa di proporzionalità (vista la gravità dei reati
ipotizzati e le prospettive di un deferimento davanti ad una Corte criminale).
5.
Con osservazioni del 22 luglio 2008 (doc. 3, inc. GIAR
) la difesa di __________ si oppone alla proroga.
Dopo aver segnalato che l’istanza elenca quelli che
ritiene essere indizi di colpevolezza ma non pone in relazione alle singole
imputazioni, la difesa afferma incontestabilità dell’assenza di un accordo
preventivo tra i tre accusati, assenza di un qualsiasi ruolo attivo di __________
dopo gli spintoni iniziali e imprevedibilità dell’intervento degli altri due coaccusati,
per sostenere insufficienza degli indizi (oggettivi e soggettivi) i reati di
cui agli artt. 111 e 122 CP, ma anche 134 CP. Sempre a dire della difesa, le
testimonianze che indicherebbero una (per così dire) maggiore partecipazione di
__________, pur ammettendo la buona fede, sono di scarsissima attendibilità per
le condizioni particolari nelle quali i testi hanno assistito ai fatti (breve
durata degli stessi, confusione, scarsa illuminazione, accertamento di almeno
quattro indagati contro i tre generalmente indicati dai testi inizialmente,
ecc.) e la presenza di deposizioni di segno opposto, comprese quelle dei correi
(Osservazioni, pag. 3 e 4). Inoltre ancora, anche il comportamento di __________
dopo i fatti si scosterebbe da quello degli altri accusati, per il turbamento
manifestato.
In conclusione, e rinviando comunque al merito il
compito per la precisa qualifica giuridica dei fatti ammessi/commessi da __________,
la difesa ritiene che l’esclusione dell’ipotesi di omicidio si imponga già per
l’accusa e a questo stadio, sia per quanto appena riportato, sia per le
risultanze peritali (Osservazioni, pag. 5), con riflesso sulla valutazione di
proporzionalità della proroga richiesta.
Contestata, inoltre, la presenza di concreto pericolo
di fuga (l’accusato è __________, ventenne, senza risorse finanziarie e con
tutta la famiglia in __________) o di collusione (riconoscimento fin
dall’inizio delle sue responsabilità con versioni costantemente mantenute,
nessuna iniziativa collusiva messa in atto).
Quanto alla proporzionalità, la difesa ritiene che una
eventuale proroga non la rispetti (in ragione appunto dell’assenza di indizi
per le ipotesi di reato più gravi) e precisa che l’assenza di istanze di
scarcerazione precedenti è dovuta alla volontà di permettere la completazione
dell’istruttoria al riparo di ogni possibile dubbio d’inquinamento,
nell’interesse dello stesso accusato (Osservazioni, pag. 7).
6.
In data 23 luglio 2008 (doc. 5, inc. GIAR 69.2008.3),
il magistrato inquirente è stato invitato a completare/precisare (se lo
riteneva) l’istanza in relazione agli specifici reati prospettati a tutti e tre
gli accusati. Con scritto del 25 luglio 2008 (doc. 7, inc. GIAR 69.2008.3) il
Procuratore pubblico ha confermato che i gravi indizi di colpevolezza cui fa
riferimento sono tali per tutte le ipotesi di reato per le quali è stata
promossa l’accusa ed ha meglio precisato quali specifici elementi (già indicati
nell’istanza) indiziano l’uno o l’altro reato (o più di uno), compresi quelli
di cui agli artt. 111 e 122 CP.
La difesa (doc. 7, GIAR 69.2008.3) ha potuto osservare
anche in merito alle precisazioni e, in tale ambito, afferma che gli indizi
menzionati in relazione alle varie ipotesi di reato (a suo dire ora senza
accenno agli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi) potevano forse essere
sufficienti per giustificare una promozione dell’accusa, ma non lo sono per il
mantenimento della misura restrittiva oltre i sei mesi.
Aggiunge che il perito (medico legale) avrebbe
individuato le (due) lesioni all’origine dell’emorragia e che queste sono
imputabili a __________ e __________ e ribadisce i dubbi sull’imputabilità del
reato di aggressione essendo egli intervenuto senza contare sull’intervento di
altri e cessando il suo dopo quello dei coaccusati.
Da ultimo ribadisce la scarsa attendibilità delle
deposizioni e il fatto che gli accertamenti non possono avvenire utilizzando
solo le deposizioni (o parte di queste) che paiono utili, senza tener conto
delle eventuali contraddizioni o rettifiche.
Delle altre osservazioni, indicazioni e argomentazioni
contenute nei vari allegati si dirà, se necessario, nei considerandi che
seguono.
7.
L’istanza di proroga (art. 103 CPP), presentata dal
Procuratore pubblico entro il termine di scadenza ex lege della
carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a
permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.
8.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al
patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato
al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323 consid.
c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in re A.H.,
1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.
128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro
- ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357). Ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è
formalmente contestata.
b)
Nel caso in esame, l’accusa è stata promossa per le
ipotesi di reato di cui agli artt. 122, 133, 134 e 111 CP; trattandosi di
accuse relative allo stesso complesso di fatti ed i cui elementi indizianti
sono stati indicati, inizialmente, in modo indistinto, è opportuno richiamare
brevemente sia gli elementi di tipicità che distinguono una ipotesi dall’altra,
sia gli eventuali concorsi tra l’una e l’altra rispettivamente gli assorbimenti.
I reati di cui agli artt. 111 e 122 CP sono infrazioni
di risultato, la seconda qualificata dal concetto di gravità della lesione. Entrambi
reati intenzionali, non concorrono tra loro; tuttavia, in caso di decesso della
vittima e dolo (anche eventuale) accertato per le “sole” lesioni, quest’ultimo
reato può concorrere con quello di cui all’art. 117 CP.
Gli elementi di tipicità che distinguono, tra loro, i
reati di cui agli artt. 133 e 134 CP, sono l’alterco fisico reciproco tra
almeno tre persone per la prima ipotesi (DTF 106 IV 250) e l’attacco fisico
unilaterale di più persone contro una o più altre, per la seconda. La lesione
corporale (quindi non le semplici vie di fatto) o la morte subite da una delle
persone coinvolte nella rissa o di una delle vittime dell’aggressione (e in
rapporto di causalità con queste), sono condizioni oggettive di punibilità per
entrambi i reati e, quindi, il reato è imputabile a tutti i partecipanti,
indipendentemente dal dolo specifico sulla lesione (DTF 106 IV 250; DTF 118 IV
229). Tra queste due ipotesi di reato il concorso non sembra proponibile (anche
se la dottrina non sembra essere unanime: B. Corboz, Les infractions en droit suisse,
2002, Vol. I, n. 15 ad art. 134 e riferimenti), nel contempo, e nei confronti
di colui che è all’origine diretta della lesione (se si preferisce del
risultato lesivo dell’integrità corporale e, ovviamente, riservati i casi in
cui l’aggressione dovesse risultare preparata, pianificata, concordata e
condivisa da tutti i partecipanti), sia essa intenzionale o per negligenza, è
possibile il concorso tra la rissa o l’aggressione e l’infrazione contro
l’integrità corporale corrispondente, con riserva di assorbimento (al reato più
grave) nel caso di aggressione contro una sola persona (DTF 118 IV 229; Stratenwerth,
1993, BT I, p. 85).
Da queste brevi considerazioni, ben si può intuire
come nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, la ricostruzione dei fatti e
della loro dinamica non risulti completa, coerente e indiscutibile già nella
fase predibattimentale, i vari elementi raccolti (singolarmente, ma anche in
una valutazione globale degli stessi) possono indiziare contemporaneamente più
ipotesi di reato (anche tra quelle che non concorrono) ed essere riconducibili
anche a più partecipanti (senza contare l’ulteriore problematica relativa
all’aspetto soggettivo) fino all’accertamento definitivo di competenza del
merito.
c)
Trattasi di ipotesi di reati di sicura gravità, sia
per le comminatorie di pena (cfr., in particolare quelle degli artt. 134, 122,
111 CP, ma senza trascurare quella dell’art. 133) che per i beni giuridici
protetti (l’integrità corporale e la vita); per cui l’accertamento di gravi
indizi in merito anche solo ad una o alcune di queste potrebbe essere
sufficiente (ovviamente in presenza di almeno una delle condizioni alternative)
a giustificare la detenzione preventiva.
d)
Per quanto concerne il caso qui in esame e, in
particolare gli indizi di reato a carico di __________, si constata preliminarmente
quanto segue.
Accertato (purtroppo) il decesso di __________ (AI 5)
e preso atto del fatto che, secondo il medico legale incaricato, il decesso è
intervenuto a seguito di “emorragia cerebrale con successiva sofferenza ipossico
ischemica del tessuto cerebrale comportante un danno irreversibile…”
(Referto 22.4.2008, pag. 17) originata da “una lacerazione del tratto intracranico
dell’arteria vertebrale sinistra, in assenza di lesioni dirette alle strutture
circostanti” (idem, pag. 18), che, sempre secondo il medico legale, la
lacerazione sarebbe di origine traumatica e non dovuta a preesistente patologia
dell’arteria (Risposta ai quesiti posti, del 18 giugno 2008, pag. 4) e, ancora,
che l’evento traumatico è costituito da un movimento di estrema estensione e
rotazione del rachide cervicale la cui “causa” non ha potuto essere individuata
con certezza ma può comunque essere imputabile ad un “mezzo…dotato di
un’azione contusiva limitata, ma distorsiva di una certa entità”, da “eventi
traumatici distinti, e che possono aver avuto un ruolo concausale” (idem,
pag. 4), dal “… concorso di più azioni”, con la precisazione che “in
astratto, potrebbe essere stato sufficiente un calcio, un pugno e anche (molto
meno probabilmente) uno spintonamento. È ovvio che nell’ipotesi che diverse tra
queste azioni siano avvenute contemporaneamente agendo nella stessa direzione,
è possibile affermare che diversi colpi abbiano concretamente contribuito a
produrre la lesione vertebrale” (recte: dell’arteria vertebrale?; idem,
pag. 3 e 6).
e)
Considerato quanto sopra (in particolare quanto detto
alla lettera a. del presente considerando), a giudizio di questo giudice,
l’esistenza in capo a __________ di gravi indizi per le ipotesi di reato di cui
agli artt. 133, rispettivamente 134 CP è data. Questi si desumono in parte dalle
dichiarazioni dell’accusato stesso e dei correi __________ e __________, nonché
dalla quasi totalità delle testimonianze, laddove affermano (praticamente in
modo concorde) che vi è stato un intervento, praticamente contemporaneo, dei
tre accusati (che passavano di lì per caso) in una discussione tra due gruppi
di giovani e che l’intervento ha quasi immediatamente assunto le
caratteristiche dello scontro fisico al quale tutti e tre hanno contribuito con
(almeno) spintoni, rispettivamente calci e pugni nei confronti del giovane poi
deceduto (verbale __________ 8 febbraio 2008; verbale __________, 11 febbraio
2008; verbale __________ 12 febbraio 2008). Nello stesso senso vanno le
deposizioni di numerosi testi (per tutti: verbale __________ 28 febbraio 2008,
verbale __________ 13 marzo 2008, verbale __________ 13 marzo 2008; verbale __________
6 marzo 2008). Nonostante la presenza di due gruppi in discussione al momento
dell’intervento, il resoconto dei fatti che emerge dai verbali indicati (ma
anche dagli altri citati dal Procuratore pubblico nell’istanza e nel
complemento), pur non essendo univoci nell’indicazione del numero e della
sequenza dei colpi inferti dall’uno o dall’altro degli accusati, indiziano
maggiormente l’aggressione fisica unilaterale nei confronti di __________,
quindi l’ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP, che non l’alterco reciproco
(la “bagarre”) prevista dall’art. 133.
Si può prescindere, in questa sede, dal determinare se
la circostanza di essere stato il primo ad agire, di esser stato sorpreso
dall’intervento degli altri e di eventualmente aver cessato il proprio
personale attacco a quel momento, permettano esclusione dell’imputabilità
dell’aggressione (che ciò sia automatico, e fondato solo sulle circostanze
oggettive, é dubbio cfr. B. CORBOZ, Les infractions en doit suisse, n. 6 e 7 ad
art. 134 e n. 5 ad art. 133 sulla nozione, larga, di partecipazione), dato che
vi sono agli atti elementi che non permettono di ritenere come già accertata
tale versione. Da un lato, sebbene __________ affermi di non aver sentito,
risulta che prima di andare al carnevale, i tre accusati (foss’anche
superficialmente) hanno ipotizzato di poter venire alle mani con qualcuno
(verbale __________ 21 febbraio 2008, pag. 2; verbale __________ 12 febbraio
2008, pag. 9) e al momento in cui percorrevano __________ ed hanno visto due
gruppi che discutevano sarebbe stato __________ a far notare a __________ la
presenza (elemento che sarebbe all’origine dell’intervento) di __________
(verbale __________ 6 febbraio 2008, pag. 3). Inoltre, non può dirsi neppure
definitivamente accertato che __________ si sia limitato a due spintoni per
allontanare __________ (__________parla di una vera presa per il collo -
verbale a confronto del 17 aprile 2008, pag. 6 -; __________ conferma anche a
confronto di aver visto __________ sferrare un pugno - verbale 3 aprile 2008 -,
così come numerosi testi parlano di colpi ripetuti da parte sì dei “tre” ma a
volte anche dei quattro – cfr. testi citati dal Procuratore pubblico a pag. 3
dello scritto 25 luglio 2008). Inoltre ancora, non è neppure accertato in modo
definitivo che i due spintoni ammessi da __________ siano entrambi precedenti
l’intervento dei correi (verbale __________ 6 febbraio 2008, pag. 3 e 4); tantomeno
che questi si sia disinteressato di tutto quanto accadesse dopo il suo
intervento, come inizialmente preteso (verbali __________ 2 febbraio 2008, pag.
2 e 5 maggio 2008, pag. 3).
f)
Quanto alle altre due ipotesi di reato (artt. 122 e
111 CP), questo giudice ritiene che gli elementi indizianti indicati e
richiamati al punto precedente di questo considerando costituiscano gravi
indizi anche per queste ipotesi di reato essendo, fosse anche per esclusione
(sufficiente in questa sede), se non accertato, quantomeno molto verosimile che
la lesione che ha condotto al decesso di __________ sia conseguenza dei (per
così dire) colpi ricevuti (e non necessariamente di uno solo di questi) e/o di
movimenti repentini indotti dagli “attacchi” o conseguenti agli stessi. Ora,
secondo alcuni testi e le dichiarazioni del correo minorenne __________ avrebbe
inferto anch’egli dei pugni, quando non anche calci (cfr. in particolare
verbale __________ 3 aprile 2008; verbale __________ 6 marzo 2008, pag. 2 e 3
tenuto conto del fatto che la descrizione sembra escludere __________ che
portava una maglia a scacchi bianco/rossa; verbale __________ 17 aprile 2008,
pag. 2; verbale __________ 11 marzo 2008, pag. 4), e questi, così come gli
spintoni (di cui almeno uno forte - verbale __________ 21 febbraio 2008, pag.
6), non è escluso (sempre allo stadio attuale) che possano essersi aggiunti a
quelli inferti da altri e che lui ha comunque visto (verbale __________ 11
febbraio 2008). Gravi indizi quo agli elementi oggettivi dei reati appena
indicati sono dunque presenti e non eliminabili dalla pretesa poca affidabilità
delle testimonianze (che comunque sono più di una e si aggiungono alla
deposizione di un correo), la cui determinazione definitiva è compito del
merito.
Certo, non sfugge che nel caso in esame il problema si
pone, oltre che a livello di accertamento definitivo dei fatti, anche e
soprattutto a livello degli elementi soggettivi (intenzione); tuttavia, posto
che la determinazione dell’elemento intenzionale è precipua competenza del
merito, va ricordato che per entrambi i reati menzionati è ammesso il dolo
eventuale e dagli atti non emergono in modo evidente elementi che impongano (o
permettano) di ritenerlo manifestamente assente, in particolare (ma non
esclusivamente) per l’ipotesi di cui all’art. 122 CP.
Non basta, infatti, ad escludere l’ipotesi di dolo la
repentinità degli eventi, il fatto che __________ non presentasse (al momento
della visita medico legale) segni esterni particolari. Basta, invece, per non
poterlo escludere in questa sede, la violenza dei colpi e l’accanimento
registrati (foss’anche soggettivamente) da alcuni testi (per tutti: verbale __________
6 marzo 2008) dato che il normale andamento delle cose e la normale esperienza
della vita non permettono di escludere che pugni e calci inferti alla testa di
una persona, sia quando è eretta sia quando è a terra, possano avere quali
conseguenza delle lesioni gravi con conseguenze anche letali (la cronaca, anche
recente e non limitata al __________, purtroppo non è avara di esempi) e
neppure che uno scuotimento o uno spintonamento sufficientemente forte da
provocare una sorta di “colpo di frusta” o l’impatto con corpi solidi che si
trovano in prossimità; il dolo non presuppone la coscienza della specifica
lesione, in casu lacerazione del tratto intracranico dell’arteria vertebrale
sinistra.
Ulteriori disquisizioni su questo punto sono
inopportune: occorre evitarle al fine di non creare pregiudizi per il merito (cfr.
ad esempio, per l’art. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per l’art. 188 125 IV
131).
g)
In conclusione, é confermata l’esistenza, in capo a __________,
di sufficienti indizi di reato (come meglio descritto nei punti precedenti del
considerando) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.
10.
a)
In merito al rischio di collusione, contestato dalla
difesa, il magistrato inquirente segnala che l’inchiesta non è ancora conclusa,
che numerose deposizioni chiamano in causa l’accusato __________ oltre le sue
ammissioni, così che non può escludersi che egli se posto in libertà, possa
contattare i testi, rispettivamente accordarsi con i correi (se anch’essi
liberati), per migliorare (o non peggiorare) la propria situazione.
L’inquirente segnala, inoltre, che in relazione alla specifica inchiesta sono
già emersi tentativi di pressione/collusione (Istanza, pag. 7).
Per la difesa, invece, il pericolo di collusione è per
nulla concreto (né sono stati indicati elementi concreti da parte
dell’inquirente) ed è escluso che atti imputabili ad altri accusati possano
essere ritenuti nei confronti di __________ (Osservazioni, pag. 6).
b)
Prima di determinarsi, è importante ricordare alcuni
elementi che caratterizzano l’inchiesta e la relativa raccolta di elementi
probatori, ancorché in parte già evidenziati nei considerandi che precedono.
È quasi un’ovvietà dire che la definizione
dell’ipotesi (o più di una) di reato dipende dall’accertamento dei fatti, della
loro dinamica e intensità (così come dagli elementi atti a determinare il foro
interiore). Nel caso in esame, tale accertamento dipende in modo importante
(per non dire determinante) da deposizioni di testi e dichiarazioni degli
accusati (tutti) che concernono fatti avvenuti repentinamente, ad opera di
persone entrate in scena all’improvviso (e senza motivi apparenti), svoltisi in
un breve lasso di tempo. Inoltre, le numerose persone presenti, che hanno reso
testimonianza, sono state anch’esse colte (per così dire) di sorpresa dal
rapido susseguirsi di eventi e, singolarmente, ulteriormente limitati nella
visione dalle reciproche posizioni e spostamenti, quando non anche dalla poca
luce (cfr. fotografie da 24 a 30, in separazione n. 1 Classificatore F) e, da ultimo,
forse anche dall’appartenenza all’uno o all’altro dei due gruppi che stavano
discutendo e dal successivo parlarne tra loro.
Queste circostanze, non da ultimo in ragione della
gravità dei fatti oggetto d’inchiesta, devono essere considerate nell’ottica
della conservazione/fissazione definitiva degli elementi raccolti (ai fini del
giudizio di merito).
c)
Dagli atti (testimonianze e dichiarazioni degli
accusati) non emerge una versione univoca ed indiscutibile di quanto accaduto
in __________, rispettivamente prima e dopo i tragici fatti oggetto d’inchiesta
(cfr. i verbali a confronto tra i vari accusati del 3 aprile 2008, 15 aprile
2008, 17 aprile 2008, 23 aprile 2008 – Classificatore 4 – e le prospettazioni
delle risultanze di alcune deposizioni testimoniali fatte ai vari accusati, per
esempio in verbale __________ 29 aprile 2008, verbale __________ 30 aprile
2008, verbale __________ 5 maggio 2008).
Emerge, invece, che dopo i fatti, i tre accusati
(quindi anche __________) non hanno ritenuto di assumersi immediatamente le
proprie responsabilità, rispettivamente di verificare se il risultato dei loro
atti non abbia superato le loro intenzioni e, magari, di collaborare nel
cercare di porvi rimedio e/o limitarne le conseguenze, bensì si sono
allontanati cercando anche di limitare le possibilità di una loro
identificazione immediata (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 3; verbale __________
21 febbraio 2008, pag. 5 e 3 marzo 2008, nonché verbale __________ 7.3.2008, in
relazione agli abiti indossati; verbale __________ 25 febbraio 2008, pag. 6;
verbale __________ 11 febbraio 2008, pag. 8 e 27 febbraio 2008, pag. 3).
Risulta inoltre che dopo essersi allontanati dal luogo dei fatti, i tre
accusati maggiorenni, abbiano discusso anche per “concordare una versione
dei fatti comune” (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 5). Che poi non
siano pienamente riusciti a ben concordarla e, soprattutto, completamente
mantenerla, è altra questione.
Le loro dichiarazioni in sede d’inchiesta, e a volte
con l’avanzare della stessa (prospettazioni e confronti), contengono numerosi
“non ricordo” e rettifiche oltre che affermazioni tra loro contrastanti (cfr.
verbale __________ 21 febbraio 2008, pag. 8; verbale __________ 3 aprile 2008,
pag. 2; verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 4). Inoltre, nel corso
dell’inchiesta non sono mancati tentativi di contatto tra accusati (AI 152;
verbale __________ 27 febbraio 2008, pag. 8/9; verbale __________ 17 aprile
2008, pag. 9 in cui parla di un contatto con __________), così come
tentativi di intervento di persone esterne alla inchiesta (AI 222). Palese e
ammesso il contatto, tramite terzi, del coaccusato minorenne messo in opera da __________
dall’interno del carcere (Verbale __________ 15 aprile 2008), così come le
iniziali invenzioni ammesse dello stesso __________ (verbale 2 febbraio 2008,
pag. 6).
Le circostanze appena descritte, in uno con il fatto
che i testi sono in gran parte coetanei e residenti nella stessa regione degli
accusati (in parte anche conoscenti e/o amici) e gli accusati maggiorenni
legati da amicizia (cfr. verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 9 in cui il primo parla del
rapporto con __________), indipendentemente da chi ne sia direttamente
coinvolto o sia stato parte attiva, dalle relative motivazioni o dalle
possibili spiegazioni delle stesse, sono elementi oggettivi e concreti che
evidenziano ulteriormente come gli elementi sin qui raccolti non siano
definitivamente acquisiti e ancora soggetti a rischio di modifica/ripensamento.
d)
I bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir
si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione
preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli
accertamenti, ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di
inquinamento delle prove che (eventualmente) ne espone a rischio la corretta
raccolta, ma anche la conservazione (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH
2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988
no. 24) e che, in quest'ottica il fatto che l'istruttoria predibattimentale sia
tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, come può non esserlo il fatto che
la stessa sia praticamente o formalmente conclusa. In buona sostanza, quo ai
bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato (ma in
situazione di correità anche in capo a l’uno o a l’altro di questi,
considerando i rapporti personali; verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 9) un
concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da assumere,
rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento per rapporto
all'esigenza di conservare delle prove (tutte) ai fini del dibattimento (DTF 95
I 242).
Quest'ultima necessità non è di poca rilevanza nel
caso in esame. Infatti, per le ragioni segnalate sopra, elementi minimi (o
anche solo circostanziali) riferiti dai testi (ma anche dai coaccusati) possono
avere grande importanza e debbono poter essere conservati (per le verifiche gli
approfondimenti e la determinazione del merito) senza rischio di perturbamento
(sentenze 19 dicembre 2002 in re C., GIAR 436.2002.4 e 28 febbraio 2002 in re P., GIAR 492.2001.3).
Nell’incarto (nel suo complesso e nel suo divenire) vi
sono elementi che non permettono di ritenere come esclusivamente teorico il
rischio che l'accusato, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire
nei confronti dei testi, al fine di ottenere e rendere dichiarazioni a lui più
favorevoli o, quantomeno, meno sfavorevoli, rispettivamente accordarsi con i
correi tenuto anche conto dei rapporti di amicizia e di convergenza d’interessi
tra di loro, nonché di conoscenza dei testi o di alcuni di questi (DTF 117 Ia
257; SJ 1990 p. 438; SJ 1981 p. 378, 380;
SJ 1979 pag. 374; ZR 72 no. 77 p. 19; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons.
6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16). Non va dimenticato che i correi sono quattro (tre
maggiorenni ed un minorenne), che qualche azione in tal senso, ancorché
maldestramente, è stata intrapresa prima dell'arresto (RDAT 1988 n. 24), così
come successivamente (cfr. lett. c. del presente considerando). In una sentenza
recente, la CRP aveva ritenuto che il semplice timore di un teste (“importante
per il quadro accusatorio”) di essere contattato, in uno con l’esistenza di
una possibilità (ancorché definita “poco probabile”) di rivalsa nei
confronti di questo poteva costituire “pericolo di collusione, o di
interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio” (CRP 3
luglio 2007, 60.2007.241).
Nel contempo è indubbio che le dichiarazioni di __________
paiono tese anche a limitare il suo ruolo nei fatti (cfr. verbale 5 aprile
2008), rispettivamente non sono propriamente trasparenti e lineari in relazione
ai terzi (verbale __________ 23 aprile 2008, pag. 3); non è certo azzardato, ancora
a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né
ritenere concreto il pericolo di collusione con i correi ed i testi (GIAR 20
giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep
1980 p. 45).
e)
La complessità dell’inchiesta e la necessità di
chiarire nei dettagli (e definitivamente sulla base di quanto già acquisito
agli atti ed eventualmente confermato al dibattimento) il comportamento di ogni
singolo accusato (quindi anche di __________) e le precise responsabilità
individuali sono circostanze che debbono essere salvaguardate al massimo, anche
nell’interesse dell’accusato stesso (CRP 20 agosto 1999, 60.99.00211; GIAR 21
febbraio 2001, 516.2000.4). Tale esigenza (ritenuta anche dalla difesa, fino ad
ora, nell’ottica di evitare ogni e qualsiasi possibile dubbio di inquinamento; cfr.
Osservazioni, pag. 7), nel caso specifico e considerate le peculiarità degli
elementi raccolti soggetti ad accertamento definitivo (in sede di merito), non
può ritenersi esaurita con la conclusione della fase istruttoria predibattimentale.
Alla luce di tutto quanto sopra esposto o richiamato,
e tenuto conto della delicatezza e delle difficoltà insite in un'inchiesta come
quella di cui è qui questione, nonché della gravità dei fatti che merita
accertamenti il più possibile esenti da dubbi (che non siano quelli insiti
nelle prove stesse), va riconosciuto che allo stadio attuale (e verosimilmente
sino al dibattimento) sussiste un concreto pericolo di collusione in capo a __________).
11.
Stabilita l'esistenza di una delle
condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la
misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza dell’altra
condizione invocata dal magistrato inquirente, e cioè il pericolo di fuga.
Tuttavia, a titolo abbondanziale e a
eventuale garanzia del doppio grado di giurisdizione, qualche breve considerazione
appare opportuna.
Gli elementi indicati dal magistrato
inquirente (cittadinanza anche straniera, giovane età, assenza attuale di un
posto di lavoro, presenza di un’abitazione al paese d’origine) a fronte di
quelli indicati dalla difesa (nazionalità anche __________, persona cresciuta
in __________, dove vive anche il resto della famiglia, assenza di risorse
finanziarie), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della
giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta di fatto invocato
praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e
consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli
non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP
3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è
grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il
rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi
relativi alla situazione personale dell’accusato indicati dalle parti non
permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di
considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena
(peraltro di difficile determinazione perlomeno verso l’alto): la nazionalità
anche straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il
pericolo di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il __________
come centro dei suoi interessi famigliari/affettivi e anche economici (e
considerata la giovane età).
Da ultimo, questo giudice non ha trovato
agli atti (per esempio nel curriculum di cui al verbale 6 febbraio 2008 o nei
verbali dei genitori del 7 marzo 2008, rispettivamente 29 aprile 2008)
l’attestazione del possesso dell’abitazione (elemento menzionato dal
Procuratore pubblico nell’istanza senza ulteriori specificazioni), non potendo
quindi valutarne la reale pregnanza in relazione al rischio di fuga.
12.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di
un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della
carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto
della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di
proporzionalità (nella duplice prospettiva
che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo
con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile,
dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF
16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si
constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del
principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi
alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali
importanti (fino a 5 anni l’art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di
180 unità di pena, l’art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di
condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta
(pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale
presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008,
72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero
essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la
richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione
orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e
l’ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da
assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito
degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi
appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l’espletamento di questi
atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a
seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all’inquirente di postulare
ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso
di equivoci sulle modalità d’utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto
con l’art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).
Per quanto concerne
il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità
non è contestato neppure dalla difesa e, dall’altro che (comunque) dalla
visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino
ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF
1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128
I 149, cons. 2.2).
Anche il principio
di celerità é, quindi, rispettato.
13.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto ed in parziale accoglimento dell’istanza, il
carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e cioè
fino al 2 ottobre 2008 (compreso).
PQM
visti
gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29,
31 CF,
decide
1. L’istanza di proroga è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino
al 2 ottobre 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
La presente decisione è impugnabile davanti alla
CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.
Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata
via telefax, ritenuto che il termine per l’impugnazione decorre
dall’intimazione per posta):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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