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Decisione

INC.2008.6903

Istanza di proroga del carcere preventivo

31 luglio 2008Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.

128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e dall’altro

- ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357). Ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è

formalmente contestata.

b)

Nel caso in esame, l’accusa è stata promossa per le

ipotesi di reato di cui agli artt. 122, 133, 134 e 111 CP; trattandosi di

accuse relative allo stesso complesso di fatti ed i cui elementi indizianti

sono stati indicati, inizialmente, in modo indistinto, è opportuno richiamare

brevemente sia gli elementi di tipicità che distinguono una ipotesi dall’altra,

sia gli eventuali concorsi tra l’una e l’altra rispettivamente gli assorbimenti.

I reati di cui agli artt. 111 e 122 CP sono infrazioni

di risultato, la seconda qualificata dal concetto di gravità della lesione. Entrambi

reati intenzionali, non concorrono tra loro; tuttavia, in caso di decesso della

vittima e dolo (anche eventuale) accertato per le “sole” lesioni, quest’ultimo

reato può concorrere con quello di cui all’art. 117 CP.

Gli elementi di tipicità che distinguono, tra loro, i

reati di cui agli artt. 133 e 134 CP, sono l’alterco fisico reciproco tra

almeno tre persone per la prima ipotesi (DTF 106 IV 250) e l’attacco fisico

unilaterale di più persone contro una o più altre, per la seconda. La lesione

corporale (quindi non le semplici vie di fatto) o la morte subite da una delle

persone coinvolte nella rissa o di una delle vittime dell’aggressione (e in

rapporto di causalità con queste), sono condizioni oggettive di punibilità per

entrambi i reati e, quindi, il reato è imputabile a tutti i partecipanti,

indipendentemente dal dolo specifico sulla lesione (DTF 106 IV 250; DTF 118 IV

229). Tra queste due ipotesi di reato il concorso non sembra proponibile (anche

se la dottrina non sembra essere unanime: B. Corboz, Les infractions en droit suisse,

2002, Vol. I, n. 15 ad art. 134 e riferimenti), nel contempo, e nei confronti

di colui che è all’origine diretta della lesione (se si preferisce del

risultato lesivo dell’integrità corporale e, ovviamente, riservati i casi in

cui l’aggressione dovesse risultare preparata, pianificata, concordata e

condivisa da tutti i partecipanti), sia essa intenzionale o per negligenza, è

possibile il concorso tra la rissa o l’aggressione e l’infrazione contro

l’integrità corporale corrispondente, con riserva di assorbimento (al reato più

grave) nel caso di aggressione contro una sola persona (DTF 118 IV 229; Stratenwerth,

1993, BT I, p. 85).

Da queste brevi considerazioni, ben si può intuire

come nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, la ricostruzione dei fatti e

della loro dinamica non risulti completa, coerente e indiscutibile già nella

fase predibattimentale, i vari elementi raccolti (singolarmente, ma anche in

una valutazione globale degli stessi) possono indiziare contemporaneamente più

ipotesi di reato (anche tra quelle che non concorrono) ed essere riconducibili

anche a più partecipanti (senza contare l’ulteriore problematica relativa

all’aspetto soggettivo) fino all’accertamento definitivo di competenza del

merito.

c)

Trattasi di ipotesi di reati di sicura gravità, sia

per le comminatorie di pena (cfr., in particolare quelle degli artt. 134, 122,

111 CP, ma senza trascurare quella dell’art. 133) che per i beni giuridici

protetti (l’integrità corporale e la vita); per cui l’accertamento di gravi

indizi in merito anche solo ad una o alcune di queste potrebbe essere

sufficiente (ovviamente in presenza di almeno una delle condizioni alternative)

a giustificare la detenzione preventiva.

d)

Per quanto concerne il caso qui in esame e, in

particolare gli indizi di reato a carico di __________, si constata preliminarmente

quanto segue.

Accertato (purtroppo) il decesso di __________ (AI 5)

e preso atto del fatto che, secondo il medico legale incaricato, il decesso è

intervenuto a seguito di “emorragia cerebrale con successiva sofferenza ipossico

ischemica del tessuto cerebrale comportante un danno irreversibile…”

(Referto 22.4.2008, pag. 17) originata da “una lacerazione del tratto intracranico

dell’arteria vertebrale sinistra, in assenza di lesioni dirette alle strutture

circostanti” (idem, pag. 18), che, sempre secondo il medico legale, la

lacerazione sarebbe di origine traumatica e non dovuta a preesistente patologia

dell’arteria (Risposta ai quesiti posti, del 18 giugno 2008, pag. 4) e, ancora,

che l’evento traumatico è costituito da un movimento di estrema estensione e

rotazione del rachide cervicale la cui “causa” non ha potuto essere individuata

con certezza ma può comunque essere imputabile ad un “mezzo…dotato di

un’azione contusiva limitata, ma distorsiva di una certa entità”, da “eventi

traumatici distinti, e che possono aver avuto un ruolo concausale” (idem,

pag. 4), dal “… concorso di più azioni”, con la precisazione che “in

astratto, potrebbe essere stato sufficiente un calcio, un pugno e anche (molto

meno probabilmente) uno spintonamento. È ovvio che nell’ipotesi che diverse tra

queste azioni siano avvenute contemporaneamente agendo nella stessa direzione,

è possibile affermare che diversi colpi abbiano concretamente contribuito a

produrre la lesione vertebrale” (recte: dell’arteria vertebrale?; idem,

pag. 3 e 6).

e)

Considerato quanto sopra (in particolare quanto detto

alla lettera a. del presente considerando), a giudizio di questo giudice,

l’esistenza in capo a __________ di gravi indizi per le ipotesi di reato di cui

agli artt. 133, rispettivamente 134 CP è data. Questi si desumono in parte dalle

dichiarazioni dell’accusato stesso e dei correi __________ e __________, nonché

dalla quasi totalità delle testimonianze, laddove affermano (praticamente in

modo concorde) che vi è stato un intervento, praticamente contemporaneo, dei

tre accusati (che passavano di lì per caso) in una discussione tra due gruppi

di giovani e che l’intervento ha quasi immediatamente assunto le

caratteristiche dello scontro fisico al quale tutti e tre hanno contribuito con

(almeno) spintoni, rispettivamente calci e pugni nei confronti del giovane poi

deceduto (verbale __________ 8 febbraio 2008; verbale __________, 11 febbraio

2008; verbale __________ 12 febbraio 2008). Nello stesso senso vanno le

deposizioni di numerosi testi (per tutti: verbale __________ 28 febbraio 2008,

verbale __________ 13 marzo 2008, verbale __________ 13 marzo 2008; verbale __________

6 marzo 2008). Nonostante la presenza di due gruppi in discussione al momento

dell’intervento, il resoconto dei fatti che emerge dai verbali indicati (ma

anche dagli altri citati dal Procuratore pubblico nell’istanza e nel

complemento), pur non essendo univoci nell’indicazione del numero e della

sequenza dei colpi inferti dall’uno o dall’altro degli accusati, indiziano

maggiormente l’aggressione fisica unilaterale nei confronti di __________,

quindi l’ipotesi di reato di cui all’art. 134 CP, che non l’alterco reciproco

(la “bagarre”) prevista dall’art. 133.

Si può prescindere, in questa sede, dal determinare se

la circostanza di essere stato il primo ad agire, di esser stato sorpreso

dall’intervento degli altri e di eventualmente aver cessato il proprio

personale attacco a quel momento, permettano esclusione dell’imputabilità

dell’aggressione (che ciò sia automatico, e fondato solo sulle circostanze

oggettive, é dubbio cfr. B. CORBOZ, Les infractions en doit suisse, n. 6 e 7 ad

art. 134 e n. 5 ad art. 133 sulla nozione, larga, di partecipazione), dato che

vi sono agli atti elementi che non permettono di ritenere come già accertata

tale versione. Da un lato, sebbene __________ affermi di non aver sentito,

risulta che prima di andare al carnevale, i tre accusati (foss’anche

superficialmente) hanno ipotizzato di poter venire alle mani con qualcuno

(verbale __________ 21 febbraio 2008, pag. 2; verbale __________ 12 febbraio

2008, pag. 9) e al momento in cui percorrevano __________ ed hanno visto due

gruppi che discutevano sarebbe stato __________ a far notare a __________ la

presenza (elemento che sarebbe all’origine dell’intervento) di __________

(verbale __________ 6 febbraio 2008, pag. 3). Inoltre, non può dirsi neppure

definitivamente accertato che __________ si sia limitato a due spintoni per

allontanare __________ (__________parla di una vera presa per il collo -

verbale a confronto del 17 aprile 2008, pag. 6 -; __________ conferma anche a

confronto di aver visto __________ sferrare un pugno - verbale 3 aprile 2008 -,

così come numerosi testi parlano di colpi ripetuti da parte sì dei “tre” ma a

volte anche dei quattro – cfr. testi citati dal Procuratore pubblico a pag. 3

dello scritto 25 luglio 2008). Inoltre ancora, non è neppure accertato in modo

definitivo che i due spintoni ammessi da __________ siano entrambi precedenti

l’intervento dei correi (verbale __________ 6 febbraio 2008, pag. 3 e 4); tantomeno

che questi si sia disinteressato di tutto quanto accadesse dopo il suo

intervento, come inizialmente preteso (verbali __________ 2 febbraio 2008, pag.

2 e 5 maggio 2008, pag. 3).

f)

Quanto alle altre due ipotesi di reato (artt. 122 e

111 CP), questo giudice ritiene che gli elementi indizianti indicati e

richiamati al punto precedente di questo considerando costituiscano gravi

indizi anche per queste ipotesi di reato essendo, fosse anche per esclusione

(sufficiente in questa sede), se non accertato, quantomeno molto verosimile che

la lesione che ha condotto al decesso di __________ sia conseguenza dei (per

così dire) colpi ricevuti (e non necessariamente di uno solo di questi) e/o di

movimenti repentini indotti dagli “attacchi” o conseguenti agli stessi. Ora,

secondo alcuni testi e le dichiarazioni del correo minorenne __________ avrebbe

inferto anch’egli dei pugni, quando non anche calci (cfr. in particolare

verbale __________ 3 aprile 2008; verbale __________ 6 marzo 2008, pag. 2 e 3

tenuto conto del fatto che la descrizione sembra escludere __________ che

portava una maglia a scacchi bianco/rossa; verbale __________ 17 aprile 2008,

pag. 2; verbale __________ 11 marzo 2008, pag. 4), e questi, così come gli

spintoni (di cui almeno uno forte - verbale __________ 21 febbraio 2008, pag.

6), non è escluso (sempre allo stadio attuale) che possano essersi aggiunti a

quelli inferti da altri e che lui ha comunque visto (verbale __________ 11

febbraio 2008). Gravi indizi quo agli elementi oggettivi dei reati appena

indicati sono dunque presenti e non eliminabili dalla pretesa poca affidabilità

delle testimonianze (che comunque sono più di una e si aggiungono alla

deposizione di un correo), la cui determinazione definitiva è compito del

merito.

Certo, non sfugge che nel caso in esame il problema si

pone, oltre che a livello di accertamento definitivo dei fatti, anche e

soprattutto a livello degli elementi soggettivi (intenzione); tuttavia, posto

che la determinazione dell’elemento intenzionale è precipua competenza del

merito, va ricordato che per entrambi i reati menzionati è ammesso il dolo

eventuale e dagli atti non emergono in modo evidente elementi che impongano (o

permettano) di ritenerlo manifestamente assente, in particolare (ma non

esclusivamente) per l’ipotesi di cui all’art. 122 CP.

Non basta, infatti, ad escludere l’ipotesi di dolo la

repentinità degli eventi, il fatto che __________ non presentasse (al momento

della visita medico legale) segni esterni particolari. Basta, invece, per non

poterlo escludere in questa sede, la violenza dei colpi e l’accanimento

registrati (foss’anche soggettivamente) da alcuni testi (per tutti: verbale __________

6 marzo 2008) dato che il normale andamento delle cose e la normale esperienza

della vita non permettono di escludere che pugni e calci inferti alla testa di

una persona, sia quando è eretta sia quando è a terra, possano avere quali

conseguenza delle lesioni gravi con conseguenze anche letali (la cronaca, anche

recente e non limitata al __________, purtroppo non è avara di esempi) e

neppure che uno scuotimento o uno spintonamento sufficientemente forte da

provocare una sorta di “colpo di frusta” o l’impatto con corpi solidi che si

trovano in prossimità; il dolo non presuppone la coscienza della specifica

lesione, in casu lacerazione del tratto intracranico dell’arteria vertebrale

sinistra.

Ulteriori disquisizioni su questo punto sono

inopportune: occorre evitarle al fine di non creare pregiudizi per il merito (cfr.

ad esempio, per l’art. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per l’art. 188 125 IV

131).

g)

In conclusione, é confermata l’esistenza, in capo a __________,

di sufficienti indizi di reato (come meglio descritto nei punti precedenti del

considerando) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.

10.

a)

In merito al rischio di collusione, contestato dalla

difesa, il magistrato inquirente segnala che l’inchiesta non è ancora conclusa,

che numerose deposizioni chiamano in causa l’accusato __________ oltre le sue

ammissioni, così che non può escludersi che egli se posto in libertà, possa

contattare i testi, rispettivamente accordarsi con i correi (se anch’essi

liberati), per migliorare (o non peggiorare) la propria situazione.

L’inquirente segnala, inoltre, che in relazione alla specifica inchiesta sono

già emersi tentativi di pressione/collusione (Istanza, pag. 7).

Per la difesa, invece, il pericolo di collusione è per

nulla concreto (né sono stati indicati elementi concreti da parte

dell’inquirente) ed è escluso che atti imputabili ad altri accusati possano

essere ritenuti nei confronti di __________ (Osservazioni, pag. 6).

b)

Prima di determinarsi, è importante ricordare alcuni

elementi che caratterizzano l’inchiesta e la relativa raccolta di elementi

probatori, ancorché in parte già evidenziati nei considerandi che precedono.

È quasi un’ovvietà dire che la definizione

dell’ipotesi (o più di una) di reato dipende dall’accertamento dei fatti, della

loro dinamica e intensità (così come dagli elementi atti a determinare il foro

interiore). Nel caso in esame, tale accertamento dipende in modo importante

(per non dire determinante) da deposizioni di testi e dichiarazioni degli

accusati (tutti) che concernono fatti avvenuti repentinamente, ad opera di

persone entrate in scena all’improvviso (e senza motivi apparenti), svoltisi in

un breve lasso di tempo. Inoltre, le numerose persone presenti, che hanno reso

testimonianza, sono state anch’esse colte (per così dire) di sorpresa dal

rapido susseguirsi di eventi e, singolarmente, ulteriormente limitati nella

visione dalle reciproche posizioni e spostamenti, quando non anche dalla poca

luce (cfr. fotografie da 24 a 30, in separazione n. 1 Classificatore F) e, da ultimo,

forse anche dall’appartenenza all’uno o all’altro dei due gruppi che stavano

discutendo e dal successivo parlarne tra loro.

Queste circostanze, non da ultimo in ragione della

gravità dei fatti oggetto d’inchiesta, devono essere considerate nell’ottica

della conservazione/fissazione definitiva degli elementi raccolti (ai fini del

giudizio di merito).

c)

Dagli atti (testimonianze e dichiarazioni degli

accusati) non emerge una versione univoca ed indiscutibile di quanto accaduto

in __________, rispettivamente prima e dopo i tragici fatti oggetto d’inchiesta

(cfr. i verbali a confronto tra i vari accusati del 3 aprile 2008, 15 aprile

2008, 17 aprile 2008, 23 aprile 2008 – Classificatore 4 – e le prospettazioni

delle risultanze di alcune deposizioni testimoniali fatte ai vari accusati, per

esempio in verbale __________ 29 aprile 2008, verbale __________ 30 aprile

2008, verbale __________ 5 maggio 2008).

Emerge, invece, che dopo i fatti, i tre accusati

(quindi anche __________) non hanno ritenuto di assumersi immediatamente le

proprie responsabilità, rispettivamente di verificare se il risultato dei loro

atti non abbia superato le loro intenzioni e, magari, di collaborare nel

cercare di porvi rimedio e/o limitarne le conseguenze, bensì si sono

allontanati cercando anche di limitare le possibilità di una loro

identificazione immediata (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 3; verbale __________

21 febbraio 2008, pag. 5 e 3 marzo 2008, nonché verbale __________ 7.3.2008, in

relazione agli abiti indossati; verbale __________ 25 febbraio 2008, pag. 6;

verbale __________ 11 febbraio 2008, pag. 8 e 27 febbraio 2008, pag. 3).

Risulta inoltre che dopo essersi allontanati dal luogo dei fatti, i tre

accusati maggiorenni, abbiano discusso anche per “concordare una versione

dei fatti comune” (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 5). Che poi non

siano pienamente riusciti a ben concordarla e, soprattutto, completamente

mantenerla, è altra questione.

Le loro dichiarazioni in sede d’inchiesta, e a volte

con l’avanzare della stessa (prospettazioni e confronti), contengono numerosi

“non ricordo” e rettifiche oltre che affermazioni tra loro contrastanti (cfr.

verbale __________ 21 febbraio 2008, pag. 8; verbale __________ 3 aprile 2008,

pag. 2; verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 4). Inoltre, nel corso

dell’inchiesta non sono mancati tentativi di contatto tra accusati (AI 152;

verbale __________ 27 febbraio 2008, pag. 8/9; verbale __________ 17 aprile

2008, pag. 9 in cui parla di un contatto con __________), così come

tentativi di intervento di persone esterne alla inchiesta (AI 222). Palese e

ammesso il contatto, tramite terzi, del coaccusato minorenne messo in opera da __________

dall’interno del carcere (Verbale __________ 15 aprile 2008), così come le

iniziali invenzioni ammesse dello stesso __________ (verbale 2 febbraio 2008,

pag. 6).

Le circostanze appena descritte, in uno con il fatto

che i testi sono in gran parte coetanei e residenti nella stessa regione degli

accusati (in parte anche conoscenti e/o amici) e gli accusati maggiorenni

legati da amicizia (cfr. verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 9 in cui il primo parla del

rapporto con __________), indipendentemente da chi ne sia direttamente

coinvolto o sia stato parte attiva, dalle relative motivazioni o dalle

possibili spiegazioni delle stesse, sono elementi oggettivi e concreti che

evidenziano ulteriormente come gli elementi sin qui raccolti non siano

definitivamente acquisiti e ancora soggetti a rischio di modifica/ripensamento.

d)

I bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir

si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione

preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli

accertamenti, ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di

inquinamento delle prove che (eventualmente) ne espone a rischio la corretta

raccolta, ma anche la conservazione (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH

2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988

no. 24) e che, in quest'ottica il fatto che l'istruttoria predibattimentale sia

tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, come può non esserlo il fatto che

la stessa sia praticamente o formalmente conclusa. In buona sostanza, quo ai

bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato (ma in

situazione di correità anche in capo a l’uno o a l’altro di questi,

considerando i rapporti personali; verbale __________ 17 aprile 2008, pag. 9) un

concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da assumere,

rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento per rapporto

all'esigenza di conservare delle prove (tutte) ai fini del dibattimento (DTF 95

I 242).

Quest'ultima necessità non è di poca rilevanza nel

caso in esame. Infatti, per le ragioni segnalate sopra, elementi minimi (o

anche solo circostanziali) riferiti dai testi (ma anche dai coaccusati) possono

avere grande importanza e debbono poter essere conservati (per le verifiche gli

approfondimenti e la determinazione del merito) senza rischio di perturbamento

(sentenze 19 dicembre 2002 in re C., GIAR 436.2002.4 e 28 febbraio 2002 in re P., GIAR 492.2001.3).

Nell’incarto (nel suo complesso e nel suo divenire) vi

sono elementi che non permettono di ritenere come esclusivamente teorico il

rischio che l'accusato, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire

nei confronti dei testi, al fine di ottenere e rendere dichiarazioni a lui più

favorevoli o, quantomeno, meno sfavorevoli, rispettivamente accordarsi con i

correi tenuto anche conto dei rapporti di amicizia e di convergenza d’interessi

tra di loro, nonché di conoscenza dei testi o di alcuni di questi (DTF 117 Ia

257; SJ 1990 p. 438; SJ 1981 p. 378, 380;

SJ 1979 pag. 374; ZR 72 no. 77 p. 19; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3, cons.

6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16). Non va dimenticato che i correi sono quattro (tre

maggiorenni ed un minorenne), che qualche azione in tal senso, ancorché

maldestramente, è stata intrapresa prima dell'arresto (RDAT 1988 n. 24), così

come successivamente (cfr. lett. c. del presente considerando). In una sentenza

recente, la CRP aveva ritenuto che il semplice timore di un teste (“importante

per il quadro accusatorio”) di essere contattato, in uno con l’esistenza di

una possibilità (ancorché definita “poco probabile”) di rivalsa nei

confronti di questo poteva costituire “pericolo di collusione, o di

interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio” (CRP 3

luglio 2007, 60.2007.241).

Nel contempo è indubbio che le dichiarazioni di __________

paiono tese anche a limitare il suo ruolo nei fatti (cfr. verbale 5 aprile

2008), rispettivamente non sono propriamente trasparenti e lineari in relazione

ai terzi (verbale __________ 23 aprile 2008, pag. 3); non è certo azzardato, ancora

a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue dichiarazioni, né

ritenere concreto il pericolo di collusione con i correi ed i testi (GIAR 20

giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2; Rep

1980 p. 45).

e)

La complessità dell’inchiesta e la necessità di

chiarire nei dettagli (e definitivamente sulla base di quanto già acquisito

agli atti ed eventualmente confermato al dibattimento) il comportamento di ogni

singolo accusato (quindi anche di __________) e le precise responsabilità

individuali sono circostanze che debbono essere salvaguardate al massimo, anche

nell’interesse dell’accusato stesso (CRP 20 agosto 1999, 60.99.00211; GIAR 21

febbraio 2001, 516.2000.4). Tale esigenza (ritenuta anche dalla difesa, fino ad

ora, nell’ottica di evitare ogni e qualsiasi possibile dubbio di inquinamento; cfr.

Osservazioni, pag. 7), nel caso specifico e considerate le peculiarità degli

elementi raccolti soggetti ad accertamento definitivo (in sede di merito), non

può ritenersi esaurita con la conclusione della fase istruttoria predibattimentale.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto o richiamato,

e tenuto conto della delicatezza e delle difficoltà insite in un'inchiesta come

quella di cui è qui questione, nonché della gravità dei fatti che merita

accertamenti il più possibile esenti da dubbi (che non siano quelli insiti

nelle prove stesse), va riconosciuto che allo stadio attuale (e verosimilmente

sino al dibattimento) sussiste un concreto pericolo di collusione in capo a __________).

11.

Stabilita l'esistenza di una delle

condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la

misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza dell’altra

condizione invocata dal magistrato inquirente, e cioè il pericolo di fuga.

Tuttavia, a titolo abbondanziale e a

eventuale garanzia del doppio grado di giurisdizione, qualche breve considerazione

appare opportuna.

Gli elementi indicati dal magistrato

inquirente (cittadinanza anche straniera, giovane età, assenza attuale di un

posto di lavoro, presenza di un’abitazione al paese d’origine) a fronte di

quelli indicati dalla difesa (nazionalità anche __________, persona cresciuta

in __________, dove vive anche il resto della famiglia, assenza di risorse

finanziarie), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della

giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta di fatto invocato

praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e

consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli

non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP

3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è

grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il

rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi

relativi alla situazione personale dell’accusato indicati dalle parti non

permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di

considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena

(peraltro di difficile determinazione perlomeno verso l’alto): la nazionalità

anche straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il

pericolo di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il __________

come centro dei suoi interessi famigliari/affettivi e anche economici (e

considerata la giovane età).

Da ultimo, questo giudice non ha trovato

agli atti (per esempio nel curriculum di cui al verbale 6 febbraio 2008 o nei

verbali dei genitori del 7 marzo 2008, rispettivamente 29 aprile 2008)

l’attestazione del possesso dell’abitazione (elemento menzionato dal

Procuratore pubblico nell’istanza senza ulteriori specificazioni), non potendo

quindi valutarne la reale pregnanza in relazione al rischio di fuga.

12.

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di

un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della

carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto

della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di

proporzionalità (nella duplice prospettiva

che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo

con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile,

dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF

16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si

constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del

principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi

alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali

importanti (fino a 5 anni l’art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di

180 unità di pena, l’art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di

condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta

(pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche per la eventuale

presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008,

72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero

essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la

richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione

orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e

l’ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da

assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito

degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi

appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l’espletamento di questi

atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a

seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all’inquirente di postulare

ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso

di equivoci sulle modalità d’utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto

con l’art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).

Per quanto concerne

il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità

non è contestato neppure dalla difesa e, dall’altro che (comunque) dalla

visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino

ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF

1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128

I 149, cons. 2.2).

Anche il principio

di celerità é, quindi, rispettato.

13.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto ed in parziale accoglimento dell’istanza, il

carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e cioè

fino al 2 ottobre 2008 (compreso).

PQM

visti

gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29,

31 CF,

decide

1. L’istanza di proroga è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino

al 2 ottobre 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

La presente decisione è impugnabile davanti alla

CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

4.

Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene anticipata

via telefax, ritenuto che il termine per l’impugnazione decorre

dall’intimazione per posta):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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