INC.2008.7103
Difesa
2 aprile 2008Italiano14 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.7103
Data decisione, Autorità:
02.04.2008, GIAR
Titolo:
Difesa
DIRITTI DELLA DIFESA
art. 62 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.7103
Lugano
2 aprile 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire sul
reclamo presentato il 3/4 marzo 2008 da
__________
contro
la decisione 19 febbraio
2008 del Procuratore pubblico Rosa Item che conferma di non ammettere la presenza/partecipazione
della difesa ai verbali dei coaccusati nell’ambito del procedimento di cui
all’inc. MP __________;
viste
le osservazioni del Procuratore pubblico (17 marzo 2008) e quelle del
coaccusato __________ (17.3.2008);
preso
atto che il coaccusato __________ ha comunicato di non avere particolari
osservazioni e che la parte civile (fam. __________) non ne ha presentate nel
termine assegnato;
visto
l’inc. MP __________;
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________
è stato arrestato il 2 febbraio 2008 con contestuale promozione dell’accusa per
le ipotesi di reato di lesioni personali gravi, aggressione e rissa, per fatti
avvenuti a __________ la notte tra l’1 ed il 2 febbraio 2008 e che hanno
comportato il ricovero in ospedale di __________.
Lo
stesso giorno e con le stesse imputazioni sono stati arrestati anche __________
e __________ (doc. 1 e 2, inc. GIAR 71.2008.1).
Fatti
2.
Il
4 febbraio 2008, a seguito della conferma del decesso di __________,
l’accusa è stata estesa all’ipotesi di omicidio intenzionale nei confronti di
tutti e tre gli accusati (AI 14, 15, 16).
Per
completezza e miglior conoscenza dell’inchiesta, va aggiunto che in relazione
agli stessi fatti, il 13 febbraio 2008, è stato arrestata anche una quarta
persona (minorenne) con promozione dell’accusa per aggressione e rissa (inc.
GIAR 85.2008.1).
Lo
sviluppo successivo dell’istruttoria è desumibile dall’elenco atti trasmesso a
questo ufficio con le osservazioni (da AI 1 ad AI 99) e dalle verbalizzazioni effettuate
sia dalla polizia che dal Procuratore pubblico (tre classatori). Di atti specifici
si dirà, se necessario, nel seguito della presente decisione.
3.
Con
scritto del 18 febbraio 2008, __________ segnala al magistrato inquirente di
aver constatato, in base alle risultanze di interviste giornalistiche, che il
rappresentante della parte civile è ammesso a partecipare ai verbali
d’interrogatorio dei tre accusati e chiede che tale diritto di partecipazione
sia esteso anche alla sua difesa che, per il momento, non è autorizzata a presenziare
agli interrogatori degli altri coaccusati (AI 56).
Con
lo scritto qui impugnato, il magistrato inquirente afferma che la parte civile
“esercita un diritto proceduralmente garantito” dall’art. 80 CPP ed ha
una posizione diversa da quella dei patrocinatori degli accusati i quali “a
questo stadio non possono essere ammessi a partecipare ai verbali dei
coaccusati”. Sempre a dire dell’inquirente, nei confronti della parte
civile non vi sarebbero “contrarie esigenze d’inchiesta” a differenza dei
rappresentanti degli accusati; e ciò “tenuto conto di futuri confronti”
(AI 57).
4.
Con
il reclamo oggetto della presente (doc. 1, inc. GIAR 71.2008.3), l’accusato __________
contesta la correttezza del rinvio all’art. 80 CPP ravvisandovi la concessione
di un vantaggio alla parte civile per rapporto alle difese: la prima presenzia
a tutti gli interrogatori degli accusati, mentre le seconde solo a quelli dei
singoli rappresentati. Inoltre, sempre secondo il reclamante, la sua difesa (ma
anche quelle dei coaccusati) posta di fronte all’alternativa di scegliere tra
la partecipazione agli atti procedurali ed i colloqui liberi con il proprio
patrocinato ha optato per la prima possibilità; di conseguenza, visto che il
difensore non fruisce di colloqui liberi con l’accusato, non comprende in cosa
consistano realmente le contrarie esigenze d’inchiesta fatte valere dal
magistrato inquirente e chiede che tale presenza/partecipazione venga concessa.
Conclude
sostenendo l’importanza della presenza del difensore alla verbalizzazione degli
altri accusati, ritenuto che le domande del magistrato inquirente si estenderebbero
a quanto “visto e/o sentito fare dagli altri due coaccusati” e visto che
tra i tre accusati “possono esserci conflitti d’interesse”.
5.
Mediante
osservazioni del 17 marzo 2008 (doc. 6, inc. GIAR 71.2008.3), il Procuratore
conferma che la difesa del reclamante ha rinunciato ai colloqui liberi per
poter partecipare agli atti istruttori ma, precisa, che ciò è avvenuto in un
momento in cui era “prevista l’assunzione delle audizioni testimoniali”.
In merito alla questione della partecipazione della difesa alle audizioni dei
coaccusati, il magistrato inquirente sostiene l’esistenza di contrarie esigenze
d’inchiesta “così come protette dall’art. 62 cpv. 1 CPP”; in sostanza,
secondo il Procuratore pubblico, le relative versioni devono ancora essere “definite
ed acclarate in dettaglio” e, fino a quel momento, possono essere inquinate
dalla “proposizione di domande del difensore di __________ ammesso alla
partecipazione dell’interrogatorio di un correo e dalla contemporanea
conoscenza della versione del proprio patrocinato, rispettivamente dalla
conoscenza degli elementi ricavati dalla partecipazione alle audizioni dei
testi a carico”, domande che, da un lato potrebbero pregiudicare
l’immediatezza delle “contestazioni” (risposte?) della persona in quel
momento interrogata, dall’altro potrebbero permettere al difensore di
(successivamente) formulare domande ad hoc al proprio patrocinato ai fini di “costruire
ad arte la propria posizione difensiva”.
Il
magistrato inquirente sostiene, poi, che l’intento collusivo tra i coimputati é
evidenziato da un rapporto di segnalazione relativo ad un colloquio tra __________
ed il suo difensore, nonché da dichiarazioni dello stesso __________ nel
verbale del 27.2.2008.
Da
ultimo, nega una disparità di trattamento per rapporto alla parte civile
ritenuto che quest’ultima, sempre secondo l’inquirente, “non ha alcun
interesse ad ostacolare l’accertamento oggettivo dei fatti”.
6.
Come
detto in entrata della presente, __________ ha comunicato di non avere
particolari osservazioni da formulare e la parte civile non ne ha presentate
nel termine assegnato.
__________,
per parte sua (doc. 7, inc. GIAR 71.2008.3), si associa integralmente al
reclamo rilevando anch’egli che in occasione di verbali dei singoli accusati
vengono anche formulate domande inerenti la posizione dei coaccusati e che la
decisione del Procuratore pubblico è in urto con l’ “accordo informale”
di rinuncia ai colloqui liberi ai fini della partecipazione (delle difese) agli
atti istruttori.
Delle
altre considerazioni, argomentazioni e osservazioni delle parti, si dirà se
necessario, nei considerandi che seguono.
7.
Con
scritto del 1. aprile 2008 (doc. 8, inc. GIAR 71.2008.3), il reclamante
comunica di aver ricevuto citazione a comparire per un confronto previsto il 3
aprile 2008. Essendo ipotizzabile che altre audizioni, inerenti i coaccusati,
seguiranno a breve, chiede che al reclamo sia concesso effetto sospensivo.
8.
Il
reclamo, presentato contro una decisione che limita un diritto della difesa da
persona certamente legittimata (accusato detenuto) e tempestivo (cfr. art. 20
CPP e ritenuto che il mese di febbraio conta 29 giorni), è ricevibile in
ordine.
9.
a)
In
diritto, sulla questione della partecipazione della difesa alle audizioni dei
coaccusati (e/o di testi), si ricorda che:
“La vigente nostra procedura penale si è inserita
nell'evoluzione legislativa e giurisprudenziale intesa ad ampliare le garanzie
all'accusato nella partecipazione al procedimento sin dall'istruzione formale
con abbandono del segreto dell'inchiesta, ferma restando la possibilità di
ridurre i diritti della difesa solo in presenza di pericolo di collusione
(Gérard Piquerez, loc. cit., pag. 634, n. 2901). Appunto, e come si vedrà in
punto all'accesso agli atti (art. 58 cpv. 1 e 60 cpv. 2 CPP: v. sotto sub 4.2),
la presenza del difensore all'interrogatorio di altri accusati e di testimoni
può essere esclusa a ragione di "contrarie esigenze di inchiesta"
(art. 62 cpv. 2 CPP), non semplicemente astratte o ipotetiche, ma bensì
concrete e preminenti (Rusca, Salmina, Verda, Commento del Codice di Procedura
Penale ticinese, Lugano 1997, pag. 110 n. 8 e pag. 152 n. 3).
Il principale motivo che legittima questa eccezione di
legge è ovviamente il pericolo di collusione, inteso ad evitare che l'accusato
venga preventivamente a conoscenza di elementi fattuali (anche solo con previa
conoscenza di verbali: decisione 21 ottobre 1994 in re M.R., GIAR 575.94.2),
così da consentirgli manovre tali da inquinare una corretta assunzione delle
prove. I diritti della difesa rimangono in ogni caso salvaguardati da
successiva conoscenza delle prove ed in particolare dei verbali di
interrogatorio, con possibilità di chiedere complementi e confronti.”
(GIAR 31
agosto 2000, 377.2000.6)
Con
la precisazione che “l'avanzare delle indagini diminuisce le esigenze di loro
tutela (Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., pag. 110, n. 8)” e, di
conseguenza, le “contrarie esigenze di inchiesta, quale eccezione al
principio della piena partecipazione, potranno essere sempre meno fatte valere
nel decorso dell’istruttoria“ (idem, cons. 3.3 e 4.2).
b)
L’ampliata
(ormai da oltre 15 anni) facoltà delle parti di partecipare all’istruzione
formale si traduce, quindi e tra l’altro, nel diritto (di principio) del
difensore dell’accusato, ma anche del patrocinatore di parte civile, di partecipare
agli interrogatori davanti al Procuratore Pubblico, indipendentemente dalla
qualità processuale della persona sentita (accusato, coaccusato, teste, parte
civile; v. artt. 61 ss. e 80 ss. CPP).
La
limitazione di tali diritti è possibile unicamente quando siano presenti, e
concrete, “contrarie esigenze d’inchiesta“(art. 61 cpv. 1, 62, cpv1, 80
cpv. 1 e 81 cpv. 1 CPP; GIAR 24 gennaio 2006, 192.2005.6).
Tra
queste si annovera, in genere e principalmente (oltre a possibili motivi
inerenti la posizione del difensore stesso, di cui non è qui il caso), la
possibilità che il difensore riferisca al cliente l’esito di interrogatori ai
quali ha assisto, o dettagli degli stessi, compromettendo in tal modo immediatezza
e spontaneità delle eventuali risposte del suo cliente nell’ambito di
interrogatori successivi (relativi a identiche circostanze o nell’ambito dei
quali tali dettagli gli verranno contestati) e/o favorendo la formulazione di
risposte preparate sulla base di tali conoscenze; trattasi, in sostanza, di una
forma di rischio di collusione (DTF 113 Ia 214).
Va
comunque ricordato che questo rischio è più facilmente presente allorquando la
difesa fruisce di colloqui liberi con l’accusato (cfr. L. Marazzi, Il GIAR,
l’arbitro nel processo penale, CFPG 2001, pag. 32), rispettivamente può essere
adeguatamente neutralizzato mediante la sorveglianza, o la temporanea
sospensione, dei colloqui tra accusato e difensore (se del caso, trattandosi di
due diritti della difesa limitabili per esigenze di inchiesta e nel rispetto di
proporzionalità – “…tenuto conto sia dello stadio dell'inchiesta, sia delle
altre possibilità di salvaguardarla senza limitare (o con limitazione meno
pesante) diritti essenziali (cfr. ad esempio: art. 62 cpv. 3; GIAR 31 agosto
2000 inc. 377.2000.6; REP 132 n. 122)” GIAR 24 gennaio 2005, 192.2005.6; GIAR
31 agosto 2000, 377.2000.6, cons. 4.2; artt. 60, 61 e 64 CPP-, lasciando
facoltà alla difesa di indicare una sua scelta prioritaria).
c)
In
sede di decisione il magistrato inquirente indica, a fondamento della stessa,
l’esigenza di salvaguardare immediatezza e correttezza dei “futuri confronti”;
in sede di osservazioni si riferisce, più esplicitamente, al fatto che il
difensore, comunque già presente agli interrogatori del suo assistito, se
autorizzato a presenziare agli interrogatori dei coaccusati acquisirebbe delle
conoscenze tali da permettergli la formulazione di domande, sia a questi ultimi
sia al suo assistito, tali da “pregiudicare l’immediatezza delle
contestazioni, prima ancora che le stesse siano contestate a ciascun accusato,
rispettivamente che gli accusati siano messi a confronto”.
Nessuno
mette in dubbio l’importanza di non pregiudicare l’immediatezza delle risposte
alle domande poste ai singoli accusati (ma anche ai testi), in particolare
nell’ambito di un’inchiesta, come quella nella quale si inserisce la presente
procedura, basata sostanzialmente sulle dichiarazioni di persone “coinvolte” a
vario titolo (e in relazione ad una fattispecie i cui fatti determinanti si sarebbero
svolti in tempi particolarmente brevi, vedono coinvolti ben quattro accusati e
numerosi testi, sostanzialmente suddivisi in due gruppi che stavano discutendo
tra loro, nell’ambito dei festeggiamenti del carnevale); tuttavia (e, non da
ultimo, per gli stessi motivi: delicatezza, se si preferisce precarietà degli
elementi acquisibili mediante le deposizioni), non può essere messa in dubbio neppure
la fondamentale importanza (GIAR 22 ottobre 1997, 360.97.1) della
partecipazione della difesa alla raccolta degli elementi probatori (anche e
proprio per loro maggior valenza) ai fini di un tempestivo esercizio del
diritto al contraddittorio, ovviamente a condizione che tale esercizio non ne
comprometta (appunto) la corretta raccolta.
Nel
caso in esame, il primo rischio indicato dal Procuratore pubblico
(compromissione dell’esito dei futuri confronti a seguito di conoscenza, e
comunicazione, delle dichiarazioni di terzi all’accusato da parte del
difensore) può dirsi estremamente limitato (se non evitato) dalla rinuncia ai colloqui
liberi, situazione che, nella sostanza, è confermata come attuale dallo stesso
Procuratore pubblico (Osservazioni PP, pag. 1), non risulta essere oggetto di
richieste di modifica e (se del caso) potrà essere mantenuta (se si preferisce
imposta mediante decisione formale fintanto che permangono le esigenze di cui
sopra).
Il
secondo rischio (domande volte a pregiudicare l’immediatezza delle risposte e/o
costruite ad hoc ed il cui contenuto permetterebbe di costruire ad arte una
posizione difensiva), peraltro teoricamente sempre presente in sede di
interrogatorio (quindi, in sé non sufficiente a limitare la partecipazione), è
in parte (per ciò che è dell’immediatezza) limitabile mediante l’applicazione
alla lettera dell’art. 62 cpv. 3 (rispettivamente 61 cpv. 2) che prevede che i
difensori presenti possono porre domande previa autorizzazione del Procuratore
pubblico e (in ogni caso) al termine dell’interrogatorio, per altra parte
(domande contenenti indicazioni circa le altrui risposte o in altro modo capziose)
vietando determinate domande o limitandone l’oggetto, rispettivamente verificandone
preventivamente la formulazione (cfr. artt. 57, 61, 62,119, 193 CPP; GIAR 24
gennaio 2005, 192.2005.6; Rusca, Salmina, Verda, Commento al CPP, 1997, nota 11
ad art. 61, note 6 e 18 a 20 ad art. 61), ritenuto che si può giungere fino
all’allontanamento del difensore in caso di abuso del diritto di partecipazione
e/o delle modalità d’interrogatorio stabilite (L. Marazzi, op. cit., pag. 33).
d)
In
virtù di tutto quanto sopra esposto, occorre concludere che la limitazione del
diritto di partecipazione (ex art. 62 CPP) mediante esclusione “tout court”
della difesa __________ dalla partecipazione alle verbalizzazioni dei
coaccusati (tenuto conto delle argomentazioni addotte dall’inquirente – e
segnalato che i rinvii al rapporto di polizia del 7.3.2008 ed al verbale __________
del 27.2.2008 sono di poca utilità ai fini della presente in quanto il primo,
indipendentemente da ogni e qualsiasi considerazione di merito, non concerne la
difesa __________ ed il secondo riporta situazione totalmente indipendente
dalla partecipazione dei difensori ai verbali-, dello stadio attuale
dell’inchiesta e considerata la contestuale limitazione dei colloqui liberi,
non risulta sorretta da concrete e sufficienti esigenze d’inchiesta. In assenza
di valida limitazione, il diritto sancito dall’art. 62 CPP deve esplicare i
suoi effetti.
10.
La
conclusione alla quale si giunge nel considerando precedente rende inutile
affrontare l’argomento, anch’esso sollevato dal reclamante, relativo alla
“disparità di trattamento” tra la difesa degli accusati ed il patrocinatore
della parte civile (quest’ultimo già autorizzato a presenziare a tutti gli
interrogatori).
11.
L’emanazione
in data odierna della presente decisione rende, inoltre, priva d’oggetto la richiesta
di concessione dell’effetto sospensivo al reclamo pervenuta a questo ufficio in
data odierna.
12.
In
conclusione, il reclamo deve essere accolto e la decisione del magistrato
inquirente, nella misura in cui limita partecipazione della difesa __________
alle audizioni dei coaccusati, annullata con la presente decisione (definitiva
a livello cantonale).
Tasse,
spese e ripetibili, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in particolare gli artt.
111, 133, 134 CP, 6, 9, 57 ss., 61, 62, 80, 81, 113 ss., 119, 176, 189, 280
ss., 284 e contrario CPP, 29, 32 CF, nonché la TG,
decide
1. Il
reclamo è accolto.
§. Di conseguenza la decisione 19 febbraio 2008, nella
misura in cui limita partecipazione della difesa __________ alle audizioni dei
coaccusati nell’ambito dell’inc. MP __________, è annullata.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di FRS 500.- e le spese (FRS
140.
-) rimangono a carico dello Stato che rifonderà al reclamante __________
FRS 360.- ed all’osservante __________ FRS 80.- a titolo di ripetibili.
3.
Intimazione (per posta ma anticipata via fax vista
l’imminenza di ulteriori interrogatori):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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