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Decisione

INC.2008.7104

Istanza di proroga del carcere preventivo

31 luglio 2008Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.

128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357). Ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è

formalmente contestata.

b)

Nel caso in esame, l’accusa è stata promossa per le

ipotesi di reato di cui agli artt. 122, 133, 134 e 111 CP; trattandosi di

accuse relative allo stesso complesso di fatti ed i cui elementi indizianti

sono stati indicati, inizialmente, in modo indistinto, è opportuno richiamare

brevemente sia gli elementi di tipicità che distinguono una ipotesi dall’altra,

sia gli eventuali concorsi tra l’una e l’altra rispettivamente gli

assorbimenti.

I reati di cui agli artt. 111 e 122 CP sono infrazioni

di risultato, la seconda qualificata dal concetto di gravità della lesione. Entrambi

reati intenzionali, non concorrono tra loro; tuttavia, in caso di decesso della

vittima e dolo (anche eventuale) accertato per le “sole” lesioni, quest’ultimo

reato può concorrere con quello di cui all’art. 117 CP.

Gli elementi di tipicità che distinguono, tra loro, i

reati di cui agli artt. 133 e 134 CP, sono l’alterco fisico reciproco tra

almeno tre persone per la prima ipotesi (DTF 106 IV 250) e l’attacco fisico

unilaterale di più persone contro una o più altre, per la seconda. La lesione

corporale (quindi non le semplici vie di fatto) o la morte subite da una delle

persone coinvolte nella rissa o di una delle vittime dell’aggressione (e in

rapporto di causalità con queste), sono condizioni oggettive di punibilità per

entrambi i reati e, quindi, il reato è imputabile a tutti i partecipanti,

indipendentemente dal dolo specifico sulla lesione (DTF 106 IV 250; DTF 118 IV

229). Tra queste due ipotesi di reato il concorso non sembra proponibile (anche

se la dottrina non sembra essere unanime: B. Corboz, Les infractions en droit

suisse, 2002, Vol. I, n. 15 ad art. 134 e riferimenti), nel contempo, e nei

confronti di colui che è all’origine diretta della lesione (se si preferisce

del risultato lesivo dell’integrità corporale e, ovviamente, riservati i casi

in cui l’aggressione dovesse risultare preparata, pianificata, concordata e

condivisa da tutti i partecipanti), sia essa intenzionale o per negligenza, è

possibile il concorso tra la rissa o l’aggressione e l’infrazione contro

l’integrità corporale corrispondente, con riserva di assorbimento (al reato più

grave) nel caso di aggressione contro una sola persona (DTF 118 IV 229;

Stratenwerth, 1993, BT I, p.85).

Da queste brevi considerazioni, ben si può intuire

come nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, la ricostruzione dei fatti e

della loro dinamica non risulti completa, coerente e indiscutibile già nella

fase predibattimentale, i vari elementi raccolti (singolarmente, ma anche in

una valutazione globale degli stessi) possono indiziare contemporaneamente più

ipotesi di reato (anche tra quelle che non concorrono) ed essere riconducibili

anche a più partecipanti (senza contare l’ulteriore problematica relativa

all’aspetto soggettivo) fino all’accertamento definitivo di competenza del

merito.

c)

Trattasi di ipotesi di reati di sicura gravità, sia

per le comminatorie di pena (cfr., in particolare quelle degli artt. 134, 122,

111 CP, ma senza trascurare quella dell’art. 133) che per i beni giuridici

protetti (l’integrità corporale e la vita), per cui l’accertamento di gravi

indizi in merito anche solo ad una o alcune di queste potrebbe essere

sufficiente (ovviamente alla presenza di almeno una delle condizioni

alternative) a giustificare la detenzione preventiva.

d)

Per quanto concerne il caso qui in esame e, in

particolare gli indizi di reato a carico di __________, si constata preliminarmente

quanto segue.

Accertato (purtroppo) il decesso di __________ (AI 5),

occorre prendere atto delle risultanze degli accertamenti del medico legale

incaricato, secondo cui il decesso è intervenuto a seguito di “emorragia

cerebrale con successiva sofferenza ipossico ischemica del tessuto cerebrale

comportante un danno irreversibile…” (Referto 22.4.2008, pag. 17) originata

da “una lacerazione del tratto intracranico dell’arteria vertebrale

sinistra, in assenza di lesioni dirette alle strutture circostanti” (idem,

pag. 18).

Sempre secondo il medico legale, la lacerazione

sarebbe di origine traumatica e non dovuta a preesistente patologia

dell’arteria (Risposta ai quesiti posti, del 18 giugno 2008, pag. 4) e, ancora,

l’evento traumatico sarebbe costituito da un movimento di estrema estensione e

rotazione del rachide cervicale la cui causa/origine non ha potuto essere

individuata con certezza ma può comunque essere imputabile ad un “mezzo…dotato

di un’azione contusiva limitata, ma distorsiva di una certa entità”, da “eventi

traumatici distinti, e che possono aver avuto un ruolo concausale” (idem,

pag. 4), dal “… concorso di più azioni”, con la precisazione che “in

astratto, potrebbe essere stato sufficiente un calcio, un pugno e anche (molto meno

probabilmente) uno spintonamento. È ovvio che nell’ipotesi che diverse tra

queste azioni siano avvenute contemporaneamente agendo nella stessa direzione,

è possibile affermare che diversi colpi abbiano concretamente contribuito a

produrre la lesione vertebrale” (recte: dell’arteria vertebrale?; idem,

pag. 3 e 6).

e)

Considerato quanto sopra, non occorrono particolari

disquisizioni per affermare l’esistenza in capo a __________ di gravi indizi

per le ipotesi di reato di cui agli artt. 133, rispettivamente 134 CP. Questi

si desumono in modo evidente dalle dichiarazioni dell’accusato stesso, laddove

afferma sostanzialmente di essere intervenuto, con __________ e seguendo __________,

in una discussione tra due gruppi di giovani, che l’intervento ha quasi immediatamente

assunto le caratteristiche dello scontro fisico al quale egli ha contribuito

con (almeno) un pugno ed un calcio al capo del giovane poi deceduto (verbale __________,

11 febbraio 2008; nonché verbale 30 aprile 2008), sia dalle dichiarazioni dei

correi (verbale __________ 12 febbraio 2008; Verbale __________ 8 febbraio

2008) che da quelle di numerosi testi (per tutti: verbale __________ 28

febbraio 2008, verbale __________ 13 marzo 2008, verbale __________ 13 marzo

2008) tutti confermanti l’intervento di __________ e che questo si è

concretizzato con colpi (pugni e calci) inferti al giovane poi deceduto. Poco

importa, a questo stadio e in questa sede, determinare l’esatto numero e la

sequenza dei colpi inferti (dall’accusato __________ e dagli altri). Inoltre, e

nonostante la presenza di due gruppi in discussione al momento dell’intervento,

il resoconto dei fatti che emerge dai verbali indicati (ma anche dagli altri

citati dal Procuratore pubblico nell’istanza e nel complemento), pur non

essendo univoci nell’indicazione del numero e della sequenza dei colpi inferti

dall’uno o dall’altro degli accusati, indiziano maggiormente l’aggressione

fisica unilaterale nei confronti di __________, quindi l’ipotesi di reato di

cui all’art. 134 CP, che non l’alterco reciproco (la “bagarre”) prevista

dall’art. 133.

f)

Quanto alle altre due ipotesi di reato (artt. 122 e

111 CP), questo giudice ritiene che gli elementi di fatto indicati e richiamati

al punto precedente di questo considerando costituiscano gravi indizi anche per

queste ipotesi di reato essendo, fosse anche per esclusione (sufficiente in

questa sede), se non accertato, quantomeno molto verosimile che la lesione che

ha condotto al decesso di __________ sia conseguenza dei colpi ricevuti (e non

necessariamente di uno solo di questi) e/o di movimenti repentini indotti dagli

“attacchi” o conseguenti agli stessi. Ora non solo __________ ha inferto dei

colpi, ma ha anche visto e/o intuito quelli inferti da altri (verbale __________

11 febbraio 2008), cui i suoi sono eventualmente andati ad aggiungersi. Gravi

indizi quo agli elementi oggettivi dei reati appena indicati sono dunque

presenti.

Certo, non sfugge che il problema per così dire

maggiore si pone a livello degli elementi soggettivi (intenzione); tuttavia,

posto che la determinazione dell’elemento intenzionale è precipua competenza

del merito, va ricordato che per entrambi i reati menzionati è ammesso il dolo

eventuale e dagli atti non emergono in modo evidente (e neppure sono indicati

dalla difesa) elementi che impongano (o permettano) di ritenere il dolo

manifestamente assente, in particolare (ma non esclusivamente) per l’ipotesi di

cui all’art. 122 CP. Non pare a questo giudice che, come afferma la difesa, il

normale andamento delle cose e la normale esperienza della vita permettano di

escludere che pugni e calci inferti alla testa di una persona, sia quando è

eretta sia quando è a terra, possano avere quali conseguenza delle lesioni

gravi con esiti anche letali (la cronaca, anche recente e non limitata al

Ticino, purtroppo non è avara di esempi) e il dolo non presuppone la coscienza

della specifica lesione, in casu lacerazione del tratto intracranico

dell’arteria vertebrale sinistra.

Ulteriori disquisizioni su questo punto sono

inopportune: occorre evitate al fine di non creare pregiudizi per il merito

(cfr. ad esempio, per l’art. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per l’art. 188

125 IV 131).

g)

In conclusione, é confermata l’esistenza, in capo a __________,

di gravi e concreti indizi di reato (come meglio descritto nei punti precedenti

del considerando) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.

10.

a)

In merito al rischio di collusione, contestato dalla

difesa, il magistrato inquirente segnala che l’inchiesta non è ancora conclusa,

che le deposizioni testimoniali chiamano in causa l’accusato __________ in modo

sensibilmente diverso rispetto a quanto egli stesso afferma, che le sue

chiamate in correità non hanno trovato rispondenza totale nelle versioni degli

altri accusati (e in parte viceversa) e sono già state oggetto di tentativi di

pressione/collusione (Istanza, pagg. 7/8). Secondo l’inquirente, si tratta di

elementi indizianti in modo concreto il pericolo che __________, se posto in

libertà, possa contattare i testi, rispettivamente accordarsi con i correi (se

anch’essi liberati), per migliorare (o non peggiorare) la propria situazione.

Per la difesa, invece, il pericolo di collusione è

escluso dal fatto che i testi sono già stati sentiti e gli accusati posti a

confronto (Osservazioni, pag. 5).

b)

Prima di determinarsi, è importante ricordare alcuni

elementi che caratterizzano l’inchiesta e la relativa raccolta di elementi

probatori, ancorché in parte già evidenziati nei considerandi che precedono.

È quasi un’ovvietà dire che la definizione

dell’ipotesi (o più di una) di reato dipende dall’accertamento dei fatti, della

loro dinamica e intensità (così come dagli elementi atti a determinare il foro

interiore). Nel caso in esame, tale accertamento dipende in modo importante

(per non dire determinante) da deposizioni di testi e dichiarazioni degli

accusati (tutti) che concernono fatti avvenuti repentinamente, ad opera di

persone entrate in scena all’improvviso (e senza motivi apparenti), svoltisi in

un breve lasso di tempo. Inoltre, le numerose persone presenti, che hanno reso

testimonianza, sono state anch’esse colte (per così dire) di sopresa dal rapido

susseguirsi di eventi e, singolarmente, ulteriormente limitati nella visione

dalle reciproche posizioni e spostamenti, quando non anche dalla poca luce

(cfr. fotografie da 24 a 30, in separazione n. 1 Classificatore F) e, da ultimo,

forse anche dall’appartenenza all’uno o all’altro dei due gruppi che stavano

discutendo e dal successivo parlarne tra loro.

Queste circostanze, non da ultimo in ragione della

gravità dei fatti oggetto d’inchiesta, devono essere considerate nell’ottica

della conservazione/fissazione definitiva degli elementi raccolti (ai fini del

giudizio di merito).

c)

Dagli atti (testimonianze e dichiarazioni degli

accusati) non emerge una versione univoca ed indiscutibile di quanto accaduto

in __________ prima durante e dopo i tragici fatti oggetto d’inchiesta (cfr. i

verbali a confronto tra i vari accusati del 3 aprile 2008, 15 aprile 2008, 17

aprile 2008, 23 aprile 2008 – Classificatore 4 – e le prospettazioni delle

risultanze di alcune deposizioni testimoniali fatte ai vari accusati, per

esempio in verbale __________ 29 aprile 2008, verbale __________ 30 aprile

2008, verbale __________ 5 maggio 2008).

Emerge, invece, che dopo i fatti i tre accusati

(quindi anche Ivica __________) non hanno ritenuto di assumersi immediatamente

le proprie responsabilità, rispettivamente di verificare se il risultato dei

loro atti non abbia superato le loro intenzioni e, magari, di collaborare nel

cercare di porvi rimedio e/o limitarne le conseguenze, bensì si sono

allontanati cercando anche di limitare le possibilità di una loro

identificazione immediata (verbale __________ 11 febbraio 2008, pag. 8 e 27

febbraio 2008, pag. 3), rispettivamente cercando di concordare una comune

versione (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 5). Le loro dichiarazioni in

sede d’inchiesta, e a volte con l’avanzare della stessa (prospettazioni e

confronti), contengono numerosi “non ricordo” e rettifiche (verbale __________

11 febbraio 2008, p. 2, p. 11, 27 febbraio 2008, pag. 6, 23 aprile, pag. 4 e 6)

oltre che affermazioni tra loro contrastanti (verbale __________ 17 aprile

2008, pag. 8, verbale __________ pag. 3/4, verbale __________ 8 febbraio 2008,

pag. 10, verbale 11 febbraio pag. 4). Inoltre ancora, nel corso dell’inchiesta

non sono mancati tentativi di contatto tra accusati (AI 152; verbale __________

27 febbraio 2008, pag. 8/9; verbale __________ 17 aprile 2008), così come i

tentativi di intervento di persone esterne all’inchiesta (AI 222).

Le circostanze appena descritte, in uno con il fatto

che i testi sono in gran parte coetanei e residenti nella stessa regione degli

accusati (anche conoscenti e/o amici), indipendentemente da chi ne sia

direttamente coinvolto o sia stato parte attiva, dalle motivazioni o dalle

possibili spiegazioni delle stesse, sono elementi oggettivi e concreti che

evidenziano ulteriormente come gli elementi sin qui raccolti non siano

definitivamente acquisiti e ancora soggetti a rischio di modifica/ripensamento.

d)

I bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir

si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione

preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli

accertamenti, ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di

inquinamento delle prove che (eventualmente) ne espone a rischio la corretta

raccolta, ma anche la conservazione (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH

2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988

no. 24) e che, in quest'ottica il fatto che l'istruttoria predibattimentale sia

tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, come può non esserlo il fatto che

la stessa sia praticamente o formalmente conclusa. In buona sostanza, quo ai

bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato (ma in

situazione di correità anche in capo a l’uno o a l’altro di questi,

considerando i rapporti personali; cfr. verbale __________ 17 aprile 2008 ,

pag. 9) un concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da

assumere, rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento per

rapporto all'esigenza di conservare delle prove (tutte) ai fini del

dibattimento (DTF 95 I 242).

Quest'ultima necessità non è di poca rilevanza nel

caso in esame. Infatti, per le ragioni segnalate sopra, elementi minimi (o

anche solo circostanziali) riferiti dai testi (ma anche dai coaccusati) possono

avere grande importanza e debbono poter essere conservati (per le verifiche gli

approfondimenti e la determinazione del merito) senza rischio di perturbamento

(sentenze 19 dicembre 2002 in re C., GIAR 436.2002.4 e 28 febbraio 2002 in re P., GIAR 492.2001.3).

Nell’incarto (nel suo complesso e nel suo divenire) vi

sono elementi che non permettono di ritenere come esclusivamente teorico il

rischio che l'accusato, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire

nei confronti dei testi, al fine di ottenere e rendere dichiarazioni a lui più

favorevoli o, quantomeno, meno sfavorevoli, rispettivamente accordarsi con i

correi tenuto anche conto dei rapporti di amicizia e di convergenza d’interessi

tra di loro, nonché di conoscenza dei testi o di alcuni di questi (DTF 117 Ia

257; SJ 1990 p. 438; SJ 1981 p. 378, 380;

SJ 1979 pag. 374; ZR 72 no. 77 p. 19;; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3,

cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16). Non va dimenticato che i correi sono quattro (tre

maggiorenni ed un minorenne), che qualche azione in tal senso, ancorché

maldestramente, è stata intrapresa prima dell'arresto (RDAT 1988 n. 24), così

come successivamente (cfr. lett. c. del presente considerando). In una sentenza

recente, la CRP aveva ritenuto che il semplice timore di un teste (“importante

per il quadro accusatorio”) di essere contattato, in uno con l’esistenza di

una possibilità (ancorché definita “poco probabile”) di rivalsa nei

confronti di questo poteva costituire “pericolo di collusione, o di

interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio” (CRP 3

luglio 2007, 60.2007.241).

Nel contempo le dichiarazioni di __________ appaiono

tese anche a limitare il suo ruolo negli stessi, rispettivamente non sono

propriamente trasparenti e lineari in relazione ai terzi; non è certo

azzardato, ancora a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue

dichiarazioni, né ritenere concreto il pericolo di collusione con i correi ed i

testi (GIAR 20 giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2;

Rep 1980 p. 45).

e)

La complessità dell’inchiesta e la necessità di

chiarire nei dettagli il comportamento di ogni singolo accusato (quindi anche

di __________) e le sue precise responsabilità sono circostanze che debbono

essere salvaguardate al massimo, anche nell’interesse dell’accusato stesso (CRP

20 agosto 1999, 60.99.00211; GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4).

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, o richiamato,

e tenuto conto della delicatezza e delle difficoltà insite in un'inchiesta come

quella di cui è qui questione, va riconosciuto che allo stadio attuale (e

verosimilmente sino al dibattimento) sussiste un concreto pericolo di

collusione in capo a __________.

11.

Stabilita l'esistenza di una delle

condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la

misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza dell’altra

condizione invocata dal magistrato inquirente, e cioè il pericolo di fuga.

Tuttavia, a titolo abbondanziale e a

eventuale garanzia del doppio grado di giurisdizione, qualche breve considerazione

appare opportuna.

Gli elementi indicati dal magistrato

inquirente (cittadinanza straniera, giovane età e formazione non ancora

completata) a fronte di quelli indicati dalla difesa (persona nata e cresciuta

in Ticino, dove vive anche il resto della famiglia; eco negativa dei fatti

oggetto d’accusa anche nel paese d’origine), in assenza di indicazioni circa

contatti concreti all’estero e possibilità (anch’esse concrete) di recarvisi

(parenti, abitazioni, ecc.), rispettivamente sul rischio di un’espulsione

(amministrativa), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della

giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta di fatto invocato

praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e

consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli

non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP

3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è

grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il

rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi

relativi alla situazione personale dell’accusato indicati dalle parti non

permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di

considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena

(peraltro di difficile determinazione perlomeno verso l’alto): la nazionalità

straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il pericolo

di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il Ticino come centro dei

suoi interessi famigliari/affettivi e anche economici (e considerata la giovane

età).

12.

Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di

un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della

carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto

della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di

proporzionalità (nella duplice prospettiva

che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo

con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile,

dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF

16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si

constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del

principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi

alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali

importanti (fino a 5 anni l’art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di

180 unità di pena, l’art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di

condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta

(pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche in per la

eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008,

72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero

essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la

richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione

orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e

l’ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da

assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito

degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi

appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l’espletamento di questi

atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a

seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all’inquirente di postulare

ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso

di equivoci sulle modalità d’utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto

con l’art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).

Per quanto concerne

il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità

non è contestato neppure dalla difesa e, dall’altro che (comunque) dalla

visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino

ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF

1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128

I 149, cons. 2.2).

Anche il principio

di celerità é, quindi, rispettato.

13.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto ed in parziale accoglimento dell’istanza, il

carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e cioè

fino al 2 ottobre 2008 (compreso).

PQM

visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280

ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,

decide

1. L’istanza di proroga è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino

al 2 ottobre 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse e spese.

3.

La

presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni

dalla notifica.

4.

Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene

anticipata via telefax, ritenuto che il termine per l’impugnazione decorre

dall’intimazione per posta):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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