INC.2008.7104
Istanza di proroga del carcere preventivo
31 luglio 2008Italiano29 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.7104
Data decisione, Autorità:
31.07.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI COLLUSIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
art. 283 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.7104
Lugano
31 luglio 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire
sull’stanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 17 luglio
2008 dal
Procuratore pubblico
Rosa Item, Ministero pubblico di
Lugano
nei confronti di
__________, attualmente
c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro
(patrocinato
dall’Avv. __________)
visto l’ulteriore scritto del Procuratore pubblico (25
luglio 2008) e le osservazioni della difesa (25 luglio 2008 e 28 luglio 2008);
visto l’inc. MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 2 febbraio 2008 con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di lesioni personali
gravi, aggressione e rissa, per fatti avvenuti a __________ la notte tra l’1 ed
il 2 febbraio 2008 e che hanno comportato il ricovero in ospedale di __________
(doc. 1 e 2, inc. GIAR 71.2008.1).
Lo stesso giorno e con le stesse imputazioni sono
stati arrestati anche __________ e __________ (doc. 2, inc. GIAR 71.2008.1).
L’arresto di __________ è stato confermato da questo
giudice il 3 febbraio 2008, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato,
pericolo di fuga, pericolo di collusione con i coaccusati ed i testi, nonché
pericolo di recidiva (doc. 5, inc. GIAR 71.2008.1).
Il 4 febbraio 2008, a seguito della conferma
del decesso di __________, l’accusa è stata estesa all’ipotesi di omicidio
intenzionale nei confronti di tutti e tre gli accusati (AI 14, 15, 16).
Per completezza, va aggiunto che in relazione agli
stessi fatti, il 13 febbraio 2008, è stata arrestata una quarta persona
(minorenne) con promozione dell’accusa, al momento dell’arresto, per
aggressione e rissa (inc. GIAR 85.2008.1).
2.
Oggetto
dell’inchiesta è l’accertamento dei motivi
(eventuali), della dinamica e delle (sempre eventuali) responsabilità oggettive
e soggettive di tutti gli indagati, quindi anche di __________, in relazione ai
fatti svoltisi a __________ (__________) la notte tra l’1 ed il 2 febbraio
2008, al termine (se si preferisce, a seguito) dei quali __________ “finiva
a terra in posizione supina” (pag. 2 del Rapporto d’arresto 2 febbraio
2008, doc. 2, inc. GIAR 71.2008.1), era ricoverato all’Ospedale __________ di __________
dove il 2 febbraio 2008, è stata dichiarata la sua morte cerebrale (AI 5) e
attestato il decesso (AI 17).
Per una sintesi dei fatti in questione, si può far
riferimento (prescindendo dall’attribuire carattere di qualifica giuridica alle
espressioni utilizzate) a quanto esposto nel rapporto d’arresto:
“__________, __________ e __________ si trovavano in __________
a __________ per prendere parte alla festa annuale carnevalesca denominata “__________”.
Passando da un capannone all’altro, incontravano alcuni loro amici, tra i quali
il teste __________. Quest’ultimo faceva parte di un gruppo di ragazzi che
stava avendo un’animata discussione con un latro gruppo di giovani, trai quali
la vittima __________. __________, __________ e __________ si facevano
coinvolgere nell’alterco che poco dopo sfociava in vie di fatto e successiva
rissa. Durante la lite, ad avere la peggio era __________, il quale era
duramente percosso …”
(Rapporto d’arresto 2 febbraio 2008, doc. 2, pag. 2,
inc. GIAR 71.2008.3)
Come detto al considerando 1 della presente,
successivamente è stato ipotizzato il coinvolgimento di una quarta persona, la
cui posizione è al vaglio del Magistrato dei minorenni (come da procedura
applicabile).
3.
L’inchiesta si è svolta e sviluppata mediante ripetuti
interrogatori, di polizia e di PP, degli accusati, anche a confronto
(Classificatore A, inc. MP __________), e numerosi testi (Classificatori B, C,
D, E, inc. MP __________), nonché mediante l’acquisizione di documentazione
varia (relativa agli accusati, ma anche alla persona deceduta: cfr. ad esempio
AI 26 ss., 59, 61 ss.), certificati d’analisi (cfr. ad esempio AI 24, 115, 141,
199), documentazione di polizia o specialistica (Classificatore F), nonché
tabulati telefonici.
Del dettaglio degli atti d’inchiesta si dirà, se
necessario, nei considerandi seguenti.
4.
Con l’istanza menzionata in entrata della presente
(doc. 1, inc. GIAR 71.2008.4), il magistrato inquirente chiede che il carcere
preventivo cui è astretto l’accusato (e che, per legge, verrebbe a scadenza il
2 agosto 2008; art. 102 cpv. 2 CPP) sia prorogato (art. 103 CPP) di quattro (4)
mesi al fine di completare l’istruttoria (delucidazione orale del referto
autoptico -prevista per il 24 luglio 2008-, verbalizzazione conclusiva di tutti
gli accusati, deposito atti ed evasione delle eventuali richieste di
complemento).
Il magistrato inquirente, dopo aver indicato (cfr.
Istanza, pag. da 2 a 6) tutta una serie di risultanze dell’istruttoria,
quali l’esito del referto autoptico, le dichiarazioni di testi, quelle dei
correi e quelle dell’accusato __________ (evidenziando anche le eventuali
divergenze e/o cambiamenti di versione) afferma che nei confronti di __________
“sussistono gravi indizi di colpevolezza, desumibili dall’inchiesta sin qui
esperita e dalle sue stesse dichiarazioni” senza, tuttavia, indicarne la
relazione (e la valenza) con le singole ipotesi di reato per le quali è stata
promossa l’accusa.
In aggiunta, e a fondamento della richiesta, segnala
la persistenza di un pericolo di collusione con i testi e con i coaccusati
(sostanziato dalla divergenza, per rapporto a gravità di comportamento, delle
rispettive dichiarazioni e dai tentativi di collusione posti in atto in
particolare dal coaccusato __________) e di un pericolo di fuga (desumibile,
sempre per l’inquirente, dalla cittadinanza straniera, giovane età, assenza di
formazione e di prospettive per il futuro, in uno con la gravità dei reati
ascritti ed il rischio di pena correlato).
Da ultimo, il magistrato inquirente ritiene che la
proroga richiesta sia rispettosa di proporzionalità (vista la gravità dei reati
ipotizzati e le prospettive di un deferimento davanti ad una Corte criminale).
5.
Con osservazioni del 25 luglio 2008 (doc. 5, inc. GIAR
71.2008.4 ) la difesa __________ si oppone alla proroga.
Dopo aver segnalato che l’istanza omette di porre in
relazione i (presunti) fatti menzionati con i relativi (o rispettivi) reati
limitando così la possibilità di osservare, la difesa, non contesta (nella
sostanza) la presenza di indizi di reato quo alle ipotesi di aggressione o
rissa (Osservazioni, pag. 2 e 3). Contestata è, invece, l’esistenza di gravi
indizi per i reati di cui agli artt. 111 e 122 CP. Con riferimento alle
constatazioni/conclusioni del medico legale, la difesa sostiene che l’esistenza
di un nesso causale tra i colpi (a suo dire di lieve entità) inferti da __________
non è stabilito, contrariamente a quanto affermerebbe l’inquirente
(Osservazioni, pag. 2). Sempre a dire della difesa, secondo il medico legale la
“lesione dell’arteria intracranica in assenza di imponenti traumi diretti e
spesso penetranti”, riscontrata nel caso specifico, è un caso molto raro
spiegato dalla letteratura con un’ipotesi; inoltre il pugno dato da __________
non ha potuto causare la lesione dell’arteria (Osservazioni, pag. 4). Per
quanto concerne il calcio, le risultanze degli atti impongono (sempre secondo
la difesa) di ritenerlo di lieve entità e inferto quando __________ ancora si
muoveva. In base a queste considerazioni, la difesa esclude pure che si possa
parlare di intenzionalità.
Contestata, inoltre, la presenza di concreti elementi
a sostegno del pericolo di fuga (l’accusato è nato e cresciuto a __________,
dove si trovano il centro dei suoi affetti e dove vuole rimanere, concludere la
formazione e trovare lavoro; non avrebbe, invece, futuro in altre parti del
mondo, tantomeno al paese di origine dove la sua foto è stata pubblicata
abbinata all’accusa di omicidio) e di collusione (accusato già ripetutamente
verbalizzato, anche a confronto, da polizia e PP, così come i testimoni).
6.
In data 23 luglio 2008 (doc. 3, inc. GIAR 71.2008.4),
il magistrato inquirente è stato invitato a completare/precisare (se lo
riteneva) l’istanza in relazione agli specifici reati prospettati a tutti e tre
gli accusati. Con scritto del 25 luglio 2008 (doc. 4, inc. GIAR 71.2008.4), il
Procuratore pubblico ha confermato che i gravi indizi di colpevolezza cui fa
riferimento sono tali per tutte le ipotesi di reato per le quali è stata
promossa l’accusa ed ha meglio precisato quali specifici elementi (già indicati
nell’istanza) indiziano l’uno o l’altro reato (o più di uno).
La difesa con scritto del 28 luglio 2008 (doc. 7, GIAR
71.2008.4) assevera che nelle precisazioni il magistrato non fa che dilungarsi
ed esporre più dettagliatamente fatti che ritiene assodati, ma sempre in modo
generico. Contesta che l’omicidio intenzionale possa essere ritenuto indiziato
dalle stesse dichiarazioni di __________, che ha ammesso unicamente di aver
dato un pugno e un calcio (entrambi di “lieve entità”) senza elementi
intenzionali, né praeter intenzionali, in relazione con il decesso.
Sostiene, inoltre, la poca attendibilità delle testimonianze e l’irrilevanza
del richiamo delle risultanze del referto autoptico in quanto privo di
riferimento a specifiche affermazioni del medico legale.
La difesa contesta anche che il Procuratore pubblico
possa desumere gli indizi dell’aggressione dalle dichiarazioni dell’accusato,
in quanto questi avrebbe sempre detto di essersi gettato in quelle che riteneva
una rissa e dimenticando (sempre il PP) la “tanta gente, tanta confusione,
tanto rumore, urla e grida” e che il tutto è avvenuto in “pochi secondi”
(Osservazioni, pag. 2). Conclude ribadendo quanto già detto nelle osservazioni.
Delle altre indicazioni e argomentazioni contenute nei
vari allegati si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
7.
L’istanza di proroga (art. 103 CPP), presentata dal
Procuratore pubblico entro il termine di scadenza ex lege della
carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a
permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.
8.
In diritto, sebbene noto al magistrato ed al
patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza
dell’accusato al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF
109 Ia 323 consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale
federale in re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.
128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357). Ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di reato non è
formalmente contestata.
b)
Nel caso in esame, l’accusa è stata promossa per le
ipotesi di reato di cui agli artt. 122, 133, 134 e 111 CP; trattandosi di
accuse relative allo stesso complesso di fatti ed i cui elementi indizianti
sono stati indicati, inizialmente, in modo indistinto, è opportuno richiamare
brevemente sia gli elementi di tipicità che distinguono una ipotesi dall’altra,
sia gli eventuali concorsi tra l’una e l’altra rispettivamente gli
assorbimenti.
I reati di cui agli artt. 111 e 122 CP sono infrazioni
di risultato, la seconda qualificata dal concetto di gravità della lesione. Entrambi
reati intenzionali, non concorrono tra loro; tuttavia, in caso di decesso della
vittima e dolo (anche eventuale) accertato per le “sole” lesioni, quest’ultimo
reato può concorrere con quello di cui all’art. 117 CP.
Gli elementi di tipicità che distinguono, tra loro, i
reati di cui agli artt. 133 e 134 CP, sono l’alterco fisico reciproco tra
almeno tre persone per la prima ipotesi (DTF 106 IV 250) e l’attacco fisico
unilaterale di più persone contro una o più altre, per la seconda. La lesione
corporale (quindi non le semplici vie di fatto) o la morte subite da una delle
persone coinvolte nella rissa o di una delle vittime dell’aggressione (e in
rapporto di causalità con queste), sono condizioni oggettive di punibilità per
entrambi i reati e, quindi, il reato è imputabile a tutti i partecipanti,
indipendentemente dal dolo specifico sulla lesione (DTF 106 IV 250; DTF 118 IV
229). Tra queste due ipotesi di reato il concorso non sembra proponibile (anche
se la dottrina non sembra essere unanime: B. Corboz, Les infractions en droit
suisse, 2002, Vol. I, n. 15 ad art. 134 e riferimenti), nel contempo, e nei
confronti di colui che è all’origine diretta della lesione (se si preferisce
del risultato lesivo dell’integrità corporale e, ovviamente, riservati i casi
in cui l’aggressione dovesse risultare preparata, pianificata, concordata e
condivisa da tutti i partecipanti), sia essa intenzionale o per negligenza, è
possibile il concorso tra la rissa o l’aggressione e l’infrazione contro
l’integrità corporale corrispondente, con riserva di assorbimento (al reato più
grave) nel caso di aggressione contro una sola persona (DTF 118 IV 229;
Stratenwerth, 1993, BT I, p.85).
Da queste brevi considerazioni, ben si può intuire
come nei casi in cui, per un qualsiasi motivo, la ricostruzione dei fatti e
della loro dinamica non risulti completa, coerente e indiscutibile già nella
fase predibattimentale, i vari elementi raccolti (singolarmente, ma anche in
una valutazione globale degli stessi) possono indiziare contemporaneamente più
ipotesi di reato (anche tra quelle che non concorrono) ed essere riconducibili
anche a più partecipanti (senza contare l’ulteriore problematica relativa
all’aspetto soggettivo) fino all’accertamento definitivo di competenza del
merito.
c)
Trattasi di ipotesi di reati di sicura gravità, sia
per le comminatorie di pena (cfr., in particolare quelle degli artt. 134, 122,
111 CP, ma senza trascurare quella dell’art. 133) che per i beni giuridici
protetti (l’integrità corporale e la vita), per cui l’accertamento di gravi
indizi in merito anche solo ad una o alcune di queste potrebbe essere
sufficiente (ovviamente alla presenza di almeno una delle condizioni
alternative) a giustificare la detenzione preventiva.
d)
Per quanto concerne il caso qui in esame e, in
particolare gli indizi di reato a carico di __________, si constata preliminarmente
quanto segue.
Accertato (purtroppo) il decesso di __________ (AI 5),
occorre prendere atto delle risultanze degli accertamenti del medico legale
incaricato, secondo cui il decesso è intervenuto a seguito di “emorragia
cerebrale con successiva sofferenza ipossico ischemica del tessuto cerebrale
comportante un danno irreversibile…” (Referto 22.4.2008, pag. 17) originata
da “una lacerazione del tratto intracranico dell’arteria vertebrale
sinistra, in assenza di lesioni dirette alle strutture circostanti” (idem,
pag. 18).
Sempre secondo il medico legale, la lacerazione
sarebbe di origine traumatica e non dovuta a preesistente patologia
dell’arteria (Risposta ai quesiti posti, del 18 giugno 2008, pag. 4) e, ancora,
l’evento traumatico sarebbe costituito da un movimento di estrema estensione e
rotazione del rachide cervicale la cui causa/origine non ha potuto essere
individuata con certezza ma può comunque essere imputabile ad un “mezzo…dotato
di un’azione contusiva limitata, ma distorsiva di una certa entità”, da “eventi
traumatici distinti, e che possono aver avuto un ruolo concausale” (idem,
pag. 4), dal “… concorso di più azioni”, con la precisazione che “in
astratto, potrebbe essere stato sufficiente un calcio, un pugno e anche (molto meno
probabilmente) uno spintonamento. È ovvio che nell’ipotesi che diverse tra
queste azioni siano avvenute contemporaneamente agendo nella stessa direzione,
è possibile affermare che diversi colpi abbiano concretamente contribuito a
produrre la lesione vertebrale” (recte: dell’arteria vertebrale?; idem,
pag. 3 e 6).
e)
Considerato quanto sopra, non occorrono particolari
disquisizioni per affermare l’esistenza in capo a __________ di gravi indizi
per le ipotesi di reato di cui agli artt. 133, rispettivamente 134 CP. Questi
si desumono in modo evidente dalle dichiarazioni dell’accusato stesso, laddove
afferma sostanzialmente di essere intervenuto, con __________ e seguendo __________,
in una discussione tra due gruppi di giovani, che l’intervento ha quasi immediatamente
assunto le caratteristiche dello scontro fisico al quale egli ha contribuito
con (almeno) un pugno ed un calcio al capo del giovane poi deceduto (verbale __________,
11 febbraio 2008; nonché verbale 30 aprile 2008), sia dalle dichiarazioni dei
correi (verbale __________ 12 febbraio 2008; Verbale __________ 8 febbraio
2008) che da quelle di numerosi testi (per tutti: verbale __________ 28
febbraio 2008, verbale __________ 13 marzo 2008, verbale __________ 13 marzo
2008) tutti confermanti l’intervento di __________ e che questo si è
concretizzato con colpi (pugni e calci) inferti al giovane poi deceduto. Poco
importa, a questo stadio e in questa sede, determinare l’esatto numero e la
sequenza dei colpi inferti (dall’accusato __________ e dagli altri). Inoltre, e
nonostante la presenza di due gruppi in discussione al momento dell’intervento,
il resoconto dei fatti che emerge dai verbali indicati (ma anche dagli altri
citati dal Procuratore pubblico nell’istanza e nel complemento), pur non
essendo univoci nell’indicazione del numero e della sequenza dei colpi inferti
dall’uno o dall’altro degli accusati, indiziano maggiormente l’aggressione
fisica unilaterale nei confronti di __________, quindi l’ipotesi di reato di
cui all’art. 134 CP, che non l’alterco reciproco (la “bagarre”) prevista
dall’art. 133.
f)
Quanto alle altre due ipotesi di reato (artt. 122 e
111 CP), questo giudice ritiene che gli elementi di fatto indicati e richiamati
al punto precedente di questo considerando costituiscano gravi indizi anche per
queste ipotesi di reato essendo, fosse anche per esclusione (sufficiente in
questa sede), se non accertato, quantomeno molto verosimile che la lesione che
ha condotto al decesso di __________ sia conseguenza dei colpi ricevuti (e non
necessariamente di uno solo di questi) e/o di movimenti repentini indotti dagli
“attacchi” o conseguenti agli stessi. Ora non solo __________ ha inferto dei
colpi, ma ha anche visto e/o intuito quelli inferti da altri (verbale __________
11 febbraio 2008), cui i suoi sono eventualmente andati ad aggiungersi. Gravi
indizi quo agli elementi oggettivi dei reati appena indicati sono dunque
presenti.
Certo, non sfugge che il problema per così dire
maggiore si pone a livello degli elementi soggettivi (intenzione); tuttavia,
posto che la determinazione dell’elemento intenzionale è precipua competenza
del merito, va ricordato che per entrambi i reati menzionati è ammesso il dolo
eventuale e dagli atti non emergono in modo evidente (e neppure sono indicati
dalla difesa) elementi che impongano (o permettano) di ritenere il dolo
manifestamente assente, in particolare (ma non esclusivamente) per l’ipotesi di
cui all’art. 122 CP. Non pare a questo giudice che, come afferma la difesa, il
normale andamento delle cose e la normale esperienza della vita permettano di
escludere che pugni e calci inferti alla testa di una persona, sia quando è
eretta sia quando è a terra, possano avere quali conseguenza delle lesioni
gravi con esiti anche letali (la cronaca, anche recente e non limitata al
Ticino, purtroppo non è avara di esempi) e il dolo non presuppone la coscienza
della specifica lesione, in casu lacerazione del tratto intracranico
dell’arteria vertebrale sinistra.
Ulteriori disquisizioni su questo punto sono
inopportune: occorre evitate al fine di non creare pregiudizi per il merito
(cfr. ad esempio, per l’art. 191 DTF 119 IV 232 e 120 IV 198, per l’art. 188
125 IV 131).
g)
In conclusione, é confermata l’esistenza, in capo a __________,
di gravi e concreti indizi di reato (come meglio descritto nei punti precedenti
del considerando) a possibile giustificazione della detenzione preventiva.
10.
a)
In merito al rischio di collusione, contestato dalla
difesa, il magistrato inquirente segnala che l’inchiesta non è ancora conclusa,
che le deposizioni testimoniali chiamano in causa l’accusato __________ in modo
sensibilmente diverso rispetto a quanto egli stesso afferma, che le sue
chiamate in correità non hanno trovato rispondenza totale nelle versioni degli
altri accusati (e in parte viceversa) e sono già state oggetto di tentativi di
pressione/collusione (Istanza, pagg. 7/8). Secondo l’inquirente, si tratta di
elementi indizianti in modo concreto il pericolo che __________, se posto in
libertà, possa contattare i testi, rispettivamente accordarsi con i correi (se
anch’essi liberati), per migliorare (o non peggiorare) la propria situazione.
Per la difesa, invece, il pericolo di collusione è
escluso dal fatto che i testi sono già stati sentiti e gli accusati posti a
confronto (Osservazioni, pag. 5).
b)
Prima di determinarsi, è importante ricordare alcuni
elementi che caratterizzano l’inchiesta e la relativa raccolta di elementi
probatori, ancorché in parte già evidenziati nei considerandi che precedono.
È quasi un’ovvietà dire che la definizione
dell’ipotesi (o più di una) di reato dipende dall’accertamento dei fatti, della
loro dinamica e intensità (così come dagli elementi atti a determinare il foro
interiore). Nel caso in esame, tale accertamento dipende in modo importante
(per non dire determinante) da deposizioni di testi e dichiarazioni degli
accusati (tutti) che concernono fatti avvenuti repentinamente, ad opera di
persone entrate in scena all’improvviso (e senza motivi apparenti), svoltisi in
un breve lasso di tempo. Inoltre, le numerose persone presenti, che hanno reso
testimonianza, sono state anch’esse colte (per così dire) di sopresa dal rapido
susseguirsi di eventi e, singolarmente, ulteriormente limitati nella visione
dalle reciproche posizioni e spostamenti, quando non anche dalla poca luce
(cfr. fotografie da 24 a 30, in separazione n. 1 Classificatore F) e, da ultimo,
forse anche dall’appartenenza all’uno o all’altro dei due gruppi che stavano
discutendo e dal successivo parlarne tra loro.
Queste circostanze, non da ultimo in ragione della
gravità dei fatti oggetto d’inchiesta, devono essere considerate nell’ottica
della conservazione/fissazione definitiva degli elementi raccolti (ai fini del
giudizio di merito).
c)
Dagli atti (testimonianze e dichiarazioni degli
accusati) non emerge una versione univoca ed indiscutibile di quanto accaduto
in __________ prima durante e dopo i tragici fatti oggetto d’inchiesta (cfr. i
verbali a confronto tra i vari accusati del 3 aprile 2008, 15 aprile 2008, 17
aprile 2008, 23 aprile 2008 – Classificatore 4 – e le prospettazioni delle
risultanze di alcune deposizioni testimoniali fatte ai vari accusati, per
esempio in verbale __________ 29 aprile 2008, verbale __________ 30 aprile
2008, verbale __________ 5 maggio 2008).
Emerge, invece, che dopo i fatti i tre accusati
(quindi anche Ivica __________) non hanno ritenuto di assumersi immediatamente
le proprie responsabilità, rispettivamente di verificare se il risultato dei
loro atti non abbia superato le loro intenzioni e, magari, di collaborare nel
cercare di porvi rimedio e/o limitarne le conseguenze, bensì si sono
allontanati cercando anche di limitare le possibilità di una loro
identificazione immediata (verbale __________ 11 febbraio 2008, pag. 8 e 27
febbraio 2008, pag. 3), rispettivamente cercando di concordare una comune
versione (verbale __________ 8 febbraio 2008, pag. 5). Le loro dichiarazioni in
sede d’inchiesta, e a volte con l’avanzare della stessa (prospettazioni e
confronti), contengono numerosi “non ricordo” e rettifiche (verbale __________
11 febbraio 2008, p. 2, p. 11, 27 febbraio 2008, pag. 6, 23 aprile, pag. 4 e 6)
oltre che affermazioni tra loro contrastanti (verbale __________ 17 aprile
2008, pag. 8, verbale __________ pag. 3/4, verbale __________ 8 febbraio 2008,
pag. 10, verbale 11 febbraio pag. 4). Inoltre ancora, nel corso dell’inchiesta
non sono mancati tentativi di contatto tra accusati (AI 152; verbale __________
27 febbraio 2008, pag. 8/9; verbale __________ 17 aprile 2008), così come i
tentativi di intervento di persone esterne all’inchiesta (AI 222).
Le circostanze appena descritte, in uno con il fatto
che i testi sono in gran parte coetanei e residenti nella stessa regione degli
accusati (anche conoscenti e/o amici), indipendentemente da chi ne sia
direttamente coinvolto o sia stato parte attiva, dalle motivazioni o dalle
possibili spiegazioni delle stesse, sono elementi oggettivi e concreti che
evidenziano ulteriormente come gli elementi sin qui raccolti non siano
definitivamente acquisiti e ancora soggetti a rischio di modifica/ripensamento.
d)
I bisogni istruttori (o necessità istruttorie che dir
si voglia) che giustificano adozione o mantenimento della carcerazione
preventiva, non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori, o gli
accertamenti, ancora da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o di
inquinamento delle prove che (eventualmente) ne espone a rischio la corretta
raccolta, ma anche la conservazione (G. Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH
2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988
no. 24) e che, in quest'ottica il fatto che l'istruttoria predibattimentale sia
tuttora in corso non è, di per sé, decisivo, come può non esserlo il fatto che
la stessa sia praticamente o formalmente conclusa. In buona sostanza, quo ai
bisogni istruttori, occorre verificare se esista in capo all'accusato (ma in
situazione di correità anche in capo a l’uno o a l’altro di questi,
considerando i rapporti personali; cfr. verbale __________ 17 aprile 2008 ,
pag. 9) un concreto pericolo di collusione in relazione alle prove ancora da
assumere, rispettivamente se tale pericolo sussista fino al dibattimento per
rapporto all'esigenza di conservare delle prove (tutte) ai fini del
dibattimento (DTF 95 I 242).
Quest'ultima necessità non è di poca rilevanza nel
caso in esame. Infatti, per le ragioni segnalate sopra, elementi minimi (o
anche solo circostanziali) riferiti dai testi (ma anche dai coaccusati) possono
avere grande importanza e debbono poter essere conservati (per le verifiche gli
approfondimenti e la determinazione del merito) senza rischio di perturbamento
(sentenze 19 dicembre 2002 in re C., GIAR 436.2002.4 e 28 febbraio 2002 in re P., GIAR 492.2001.3).
Nell’incarto (nel suo complesso e nel suo divenire) vi
sono elementi che non permettono di ritenere come esclusivamente teorico il
rischio che l'accusato, se posto in libertà, possa in qualche modo intervenire
nei confronti dei testi, al fine di ottenere e rendere dichiarazioni a lui più
favorevoli o, quantomeno, meno sfavorevoli, rispettivamente accordarsi con i
correi tenuto anche conto dei rapporti di amicizia e di convergenza d’interessi
tra di loro, nonché di conoscenza dei testi o di alcuni di questi (DTF 117 Ia
257; SJ 1990 p. 438; SJ 1981 p. 378, 380;
SJ 1979 pag. 374; ZR 72 no. 77 p. 19;; GIAR 23 settembre 2005, 476.2005.3,
cons. 6.c e 6.d; CRP 11 ottobre 2005, 60.2005.323, cons. 15 e 16). Non va dimenticato che i correi sono quattro (tre
maggiorenni ed un minorenne), che qualche azione in tal senso, ancorché
maldestramente, è stata intrapresa prima dell'arresto (RDAT 1988 n. 24), così
come successivamente (cfr. lett. c. del presente considerando). In una sentenza
recente, la CRP aveva ritenuto che il semplice timore di un teste (“importante
per il quadro accusatorio”) di essere contattato, in uno con l’esistenza di
una possibilità (ancorché definita “poco probabile”) di rivalsa nei
confronti di questo poteva costituire “pericolo di collusione, o di
interferenza su di un teste importante per il quadro accusatorio” (CRP 3
luglio 2007, 60.2007.241).
Nel contempo le dichiarazioni di __________ appaiono
tese anche a limitare il suo ruolo negli stessi, rispettivamente non sono
propriamente trasparenti e lineari in relazione ai terzi; non è certo
azzardato, ancora a questo stadio, dubitare sulla completa veridicità delle sue
dichiarazioni, né ritenere concreto il pericolo di collusione con i correi ed i
testi (GIAR 20 giugno 2003 in re E., 337.2003.2; GIAR 9 agosto 2001, 390.2001.2;
Rep 1980 p. 45).
e)
La complessità dell’inchiesta e la necessità di
chiarire nei dettagli il comportamento di ogni singolo accusato (quindi anche
di __________) e le sue precise responsabilità sono circostanze che debbono
essere salvaguardate al massimo, anche nell’interesse dell’accusato stesso (CRP
20 agosto 1999, 60.99.00211; GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4).
Alla luce di tutto quanto sopra esposto, o richiamato,
e tenuto conto della delicatezza e delle difficoltà insite in un'inchiesta come
quella di cui è qui questione, va riconosciuto che allo stadio attuale (e
verosimilmente sino al dibattimento) sussiste un concreto pericolo di
collusione in capo a __________.
11.
Stabilita l'esistenza di una delle
condizioni alternative che, con i gravi indizi di colpevolezza, giustificano la
misura cautelare, ci si può astenere dall’approfondire l'esistenza dell’altra
condizione invocata dal magistrato inquirente, e cioè il pericolo di fuga.
Tuttavia, a titolo abbondanziale e a
eventuale garanzia del doppio grado di giurisdizione, qualche breve considerazione
appare opportuna.
Gli elementi indicati dal magistrato
inquirente (cittadinanza straniera, giovane età e formazione non ancora
completata) a fronte di quelli indicati dalla difesa (persona nata e cresciuta
in Ticino, dove vive anche il resto della famiglia; eco negativa dei fatti
oggetto d’accusa anche nel paese d’origine), in assenza di indicazioni circa
contatti concreti all’estero e possibilità (anch’esse concrete) di recarvisi
(parenti, abitazioni, ecc.), rispettivamente sul rischio di un’espulsione
(amministrativa), non appaiono sufficienti a ritenere concreto (ai sensi della
giurisprudenza) il pericolo di fuga che, conseguentemente, risulta di fatto invocato
praticamente solo in relazione al rischio di pena. Ora, per costante e
consolidata giurisprudenza, la gravità del reato e/o il rischio di pena da soli
non bastano a fondare concreto pericolo di fuga (per tutte si veda CRP
3.7.2007, 60.2007.241, cons. 6, 7 e citazioni). Certamente, più il reato è
grave e/o più il rischio di una pena importante è presente, maggiormente il
rischio di fuga può essere presunto. Tuttavia, nel caso in esame, gli elementi
relativi alla situazione personale dell’accusato indicati dalle parti non
permettono, a giudizio di questo giudice, e in una valutazione ponderata, di
considerare concreto il pericolo di fuga nonostante il rischio di pena
(peraltro di difficile determinazione perlomeno verso l’alto): la nazionalità
straniera conservata per nascita è insufficiente a rendere concreto il pericolo
di fuga allorquando tutti gli altri elementi indicano il Ticino come centro dei
suoi interessi famigliari/affettivi e anche economici (e considerata la giovane
età).
12.
Confermata la presenza di gravi indizi di reato e di
un concreto pericolo di collusione a giustificazione del mantenimento della
carcerazione preventiva, resta da determinare se quest’ultima, tenuto conto
della proroga richiesta, sia (ancora) rispettosa del principio di
proporzionalità (nella duplice prospettiva
che vuole da un lato la messa in relazione della durata del carcere preventivo
con la gravità e la complessità della fattispecie e la pena presumibile,
dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF
16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si
constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del
principio di proporzionalità: i reati ascritti sono gravi (anche limitandosi
alle ipotesi previste dagli artt. 134 e 122 CP), prevedono pene edittali
importanti (fino a 5 anni l’art. 134, sino a dieci anni, ma con un minimo di
180 unità di pena, l’art. 122) e il rischio di pena effettivo, in caso di
condanna, è certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta
(pur con tutte le riserve che comporta la comparazione, anche in per la
eventuale presenza di altri reati, cfr. Assise correzionali Locarno 24.1.2008,
72.2007.173). Anche i quattro mesi di proroga richiesta, in astratto, potrebbero
essere considerati rispettosi di tale principio. Tuttavia, e in concreto, la
richiesta appare (al momento attuale) eccessiva, considerato che la delucidazione
orale del rapporto autoptico, prevista per il 24 luglio 2008, è già avvenuta e
l’ulteriore verbalizzazione degli accusati, in assenza di ulteriori prove da
assumere (Istanza, pag. 7), può seguire senza indugi, così come il successivo deposito
degli atti (cui le difese hanno già avuto accesso): una proroga di due mesi
appare quindi ampiamente sufficiente per permettere l’espletamento di questi
atti ed incombenze, ritenuto che se nuove problematiche dovessero emergere (a
seguito del deposito degli atti) nulla impedisce all’inquirente di postulare
ulteriore proroga con (a quel momento) precisa conoscenza di causa (e a scanso
di equivoci sulle modalità d’utilizzo dei termini prorogati ed il loro rapporto
con l’art. 102 CPP; GIAR 13.10.2006, 50.2006.7).
Per quanto concerne
il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità
non è contestato neppure dalla difesa e, dall’altro che (comunque) dalla
visione dell’incarto non emergono in modo manifesto elementi che indichino
ritardi ingiustificati nella conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF
1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF 1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128
I 149, cons. 2.2).
Anche il principio
di celerità é, quindi, rispettato.
13.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto ed in parziale accoglimento dell’istanza, il
carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e cioè
fino al 2 ottobre 2008 (compreso).
PQM
visti gli artt. 111, 122, 133,134 CP, 95 ss., 102, 103, 280
ss. 283, 284 CPP, 10, 29, 31 CF,
decide
1. L’istanza di proroga è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino
al 2 ottobre 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse e spese.
3.
La
presente decisione è impugnabile davanti alla CRP, Lugano, entro 10 giorni
dalla notifica.
4.
Intimazione (considerato il prefestivo la presente viene
anticipata via telefax, ritenuto che il termine per l’impugnazione decorre
dall’intimazione per posta):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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