INC.2008.7803
Libertà provvisoria
17 marzo 2008Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.7803
Data decisione, Autorità:
17.03.2008, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.7803
Lugano
17 marzo 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 10/11 marzo 2008 da
__________, __________,
attualmente presso il __________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con
preavviso negativo del 14 marzo 2008 dal
Procuratore
pubblico Moreno Capella, Ministero
pubblico, Lugano
viste le osservazioni della difesa (14 marzo 2008);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato tratto in arresto l’8 febbraio 2008
e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di rapina aggravata
ripetuta (doc. 2 e 1, inc. GIAR 78.2008.1) in relazione a fatti avvenuti a __________
lo stesso 8 febbraio 2008 (ai danni della locale sede __________) e a __________
il 19 novembre 2007 (ai danni della locale sede __________).
L’arresto è stato confermato il 9 febbraio 2008 da
questo giudice, ritenuta la presenza di gravi indizi di reato, necessità
istruttorie e pericolo di fuga (doc. 3 e 4, inc. GIAR 78.2008.1).
In concomitanza con l’arresto di __________, per gli
stessi fatti e le stesse ipotesi di reato, sono stati arrestati anche tali __________
e __________ (cfr. incarti GIAR 79.2008.1 e GIAR 77.2008.1).
2.
In buona sostanza, __________ è accusato di aver
concorso con __________ e __________ alla commissione di due rapine perpetrate
la prima presso la sede di __________ della __________ (il 19.11.2007) e la
seconda presso la sede di __________ dell’__________ (l’8 febbraio 2008).
Entrambe le rapine sarebbero state commesse
utilizzando una pistola (Verbale __________ 19.11.2007, pag. 3 e Verbale __________
8.2.2008, pag. 2) ed avrebbero fruttato una refurtiva di ca. FRS 87'000.-, la
prima, e FRS 50'000.- la seconda; la refurtiva della seconda rapina è stata
recuperata al momento dell’arresto dei presunti autori (doc. 2, inc. GIAR
78.2008.1).
Per completezza si precisa che l’arma sequestrata l’8
febbraio 2008 è risultata essere un’arma giocattolo e che in entrambe le
occasioni nei locali degli istituti bancari sarebbero entrate solo due persone,
tra le quali non figurerebbe __________ che, da parte sua, afferma di non aver
avuto alcuna partecipazione nei fatti di __________ (Verbale __________, 29
febbraio 2008, pag. 1).
3.
L’inchiesta, ad oggi, si è sviluppata mediante una
serie di verbalizzazioni dei tre accusati da parte della polizia (annessi all’incarto
MP __________ prodotto) e da parte del magistrato inquirente (AI 53, 60 e 63),
la raccolta di materiale vario (fotogrammi videosorveglianza bancaria, estratti
casellario). Questo per quanto emerge dall’incarto MP trasmesso (cfr. elenco
atti), che non rivela eventuali attività/accertamenti di polizia eventualmente
ancora in corso.
4.
Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR
78.2008.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
A suo dire, l’inchiesta che lo concerne si sarebbe
conclusa con il verbale PP del 7 marzo 2008. Egli avrebbe ammesso le sue
responsabilità (accompagnamento dei due “autori” in __________ senza conoscere
le loro reali intenzioni, manifestarsi di dubbi ad un certo momento rimanendo
comunque “alla guida del camper”), dovrebbe riprendere l’attività lavorativa (in
__________) per evitare il peggioramento della sua già difficile situazione
economica (debiti per ca. EUR 8'000.- e convivente senza attività), è
incensurato e propone un deposito cauzionale di FRS 5'000.-.
5.
Il Procuratore pubblico ha preavvisato negativamente
l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 78.2008.3).
Dopo aver indicato i gravi indizi di reato
(partecipazione materiale alla rapina dell’8 marzo 2008 e ai tentativi del 5 e
6 marzo, dichiarazioni dei correi circa la consapevolezza, non credibilità
delle sue dichiarazioni viste le particolari modalità di trasferta messe nel
corso del mese di marzo, la prospettiva e tentativo di messa in atto di una “lunga
fuga verso nord”) per l’ipotesi di rapina commessa in banda, il magistrato
inquirente sostiene che il mantenimento della carcerazione preventiva è
giustificato dall’esistenza di un concreto pericolo di fuga. A suo dire,
l’assenza di legami con il territorio svizzero, il tentativo di ridimensionare
il suo ruolo nei fatti ed il rischio di pena, sono tutti elementi che non “danno
garanzie sufficienti” all’ipotesi/affermazione di una sua volontà di
presenziare al seguito dell’inchiesta ed al dibattimento.
Quanto al seguito dell’inchiesta, il magistrato
inquirente indica gli atti ancora da esperire (verbali, acquisizione di
documentazione alle autorità italiane in relazione a furti d’auto, tabulati
telefonici), ma concorda con quanto “affermato dall’istante” precisando
che “salvo puntuali verifiche ed eventuali contestazioni” (?) nei
confronti di __________ gli accertamenti paiono conclusi (Preavviso, pag. 3).
Aggiunge che gli accertamenti ancora in corso non dovrebbero richiedere tempi
lunghi tali da violare i “limiti giuridicamente accettabili” del carcere
preventivo cui è astretto __________, ritenuto il minimo edittale dell’art. 140
cifra 2 CP e la durata attuale della misura cautelare.
Il preavviso è silente sulla proposta di cauzione.
6.
Con osservazioni del 14 marzo 2008 (doc. 4, inc. GIAR
78.2008.3) la difesa, preso atto delle affermazioni del magistrato inquirente
secondo cui non vi sono ragioni istruttorie a giustificazione del mantenimento
della carcerazione di __________, ribadisce quanto già detto in sede di istanza
in relazione agli indizi di reato (autista con consapevolezza maturata solo in
corso d’opera, quindi complice senza volontà di divenire coautore) ed anche in
merito al pericolo di fuga che, a suo dire, “per ogni PP … sussiste ogni
qualvolta si ha a che fare con un cittadino straniero”. Pure ribadita la
proposta di un deposito cauzionale di FRS 5'000.- e ogni altra forma di impegno
che si dovesse richiedere.
7.
Pacifica la legittimazione dell’accusato detenuto a
presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, trasmesso brevi
manu a questo ufficio il 14 marzo 2008, è rispettoso dei termini di cui
all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta ricezione dell’istanza da parte del Ministero
pubblico l’11 marzo 2008).
8.
Fatti
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla
difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,
consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco
dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo
(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad
art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, qui
parzialmente contestata (quo all’elemento intenzionale ed alla qualifica
giuridica del ruolo) deve essere verificata nei limiti di competenza di questo
giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,
e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,
nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).
b)
Dagli atti risulta che __________ è stato arrestato,
poco dopo la rapina di __________, a __________, sull’autostrada, mentre si
trovava alla guida del camper; nel veicolo vi era pure __________ (ma non __________)
ed é stata ritrovata una pistola giocattolo (cfr. Rapporto d’arresto). Risulta
pure che il camper è stato noleggiato dallo stesso __________, ma su richiesta
e con denaro messo a disposizione da __________ (Verbale __________ 4.3.2008,
pag. 2).
In corso d’inchiesta è, inoltre, emerso che i tre
coaccusati hanno effettuato tre trasferte a __________, nella prima settimana
del mese di febbraio 2008, con il camper in questione e, in un’occasione, dopo
aver recuperato una vettura rubata (Verbale __________ 14.2.2008, pag. 6) in
quanto, a dire di __________, era inimmaginabile avvicinarsi alla banca con il
camper (Verbale __________ 10.3.2008, pag. 4). La vettura in questione é poi
stata lasciata in __________ in occasione della prima trasferta (Verbale __________
4.3.2008, pag. 5) e l’attraversamento della frontiera è avvenuto, ogni volta,
con modalità tali da evitare l’attraversamento contemporaneo e sullo stesso
mezzo dei tre partecipanti alla trasferta (__________con il camper, __________
a piedi e __________ con la vettura rubata, il 5 marzo; __________ con il
camper e gli altri due a piedi il 6 e l’8 marzo – cfr. Verbali __________ 4.3.2008,
pag. 4 e 5, 7.3.2008, pag. 2 e 3).
Nelle sue dichiarazioni, __________ (Verbale 6.3.2008,
pag. 2, 13.2.2008, pag. 5 e 10.3.2008, pag. 3) afferma di aver chiarito a __________
lo scopo delle trasferte a __________ ed averne ottenuto, dopo qualche
titubanza, adesione; __________, dal canto suo (Verbale 14.2.2008, pag. 8),
afferma che al momento della fuga la preoccupazione di __________ era rivolta
alla refurtiva.
Se a quanto appena detto si aggiunge che, il giorno
della rapina consumata, __________ non sembra aver avuto difficoltà ad
abbandonare __________ senza il __________ (colui che gli aveva richiesto e
finanziato il noleggio del camper), nonché a dirigersi a nord (via di fuga già
utilizzata dagli altri due dopo la rapina del 19.11.2007, che anche per altri
dettagli - per es. auto rubata - è molto simile a quella messa in atto l’8
marzo 2008: cfr. Verbale __________ 14.2.2008, pag. 2 ss.), è fuori dubbio che
nei confronti di __________ siano, allo stato attuale, presenti concreti e
gravi indizi di correità nel reato di rapina aggravata (commessa quale
associato a banda), tentata e consumata (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; DTF
101 IV 306; REP 1992 p. 320; DTF 100 IV 219; DTF 124 IV 286).
Spetterà al seguito del procedimento e, in
particolare, al merito accertare, valutare e determinare la valenza
(definitivamente) di tali indizi.
Va comunque detto, per chiarezza, che gli indizi
invocati dal magistrato inquirente (così come quelli riportati nel presente
considerando) concernono unicamente i fatti del 2008.
10.
a)
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato occorre
ora verificare se è presente anche una delle altre condizioni che possono
giustificare la misura cautelare.
Il magistrato inquirente indica unicamente la presenza
del rischio di fuga; solo di quello ci si deve quindi occupare in questa sede.
b)
Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione
preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri
termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe
con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)
esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a
motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui
il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,
la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;
SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)).
Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le
semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR
Considerandi
27.
maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può
essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet
sind, …" (Schmid, ibidem).
Come detto più sopra, la gravità della pena
presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga. Nondimeno,
si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato
attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la
prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una
comminatoria di pena detentiva (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere
preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU
Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p.
377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
c)
Nel caso in esame, si è confrontati con una persona
che non ha alcun legame significativo con il territorio (trattandosi di una
condizione, per così dire, oggettiva e non di minore rilevanza, è abbastanza
ovvio che il pericolo di recidiva venga ritenuto maggiormente nel caso di
persone inchiestate di cittadinanza straniera e/o residenza all’estero) e che è
accusata di un reato grave (la cui commissione comporta lesione non solo del
patrimonio ma anche della libertà/integrità della persona) che prevede una
comminatoria di pena fino a dieci anni, con un minimo di due anni nel caso
dell’aggravata di cui alla cifra 2 (qui imputata e gravemente indiziata).
Inoltre, l’atteggiamento istruttorio di __________,
inizialmente totalmente negatorio (Verbale __________ 8.2.2008), è comunque
improntato ad una riduzione di responsabilità, in contrasto con le
dichiarazioni dei correi. Tale atteggiamento, formalmente assolutamente
legittimo, non può non essere oggetto di valutazione in sede istruttoria per le
garanzie della stessa e l’eventuale applicazione delle relative misure.
Tenuto conto di queste circostanze, appare evidente
che le conseguenze di una fuga (nel senso di sottrarsi al seguito della
procedura, rimanendo in Italia, qualora scarcerato) possano apparirgli quale
male minore di quello derivante da un’ulteriore carcerazione ai fini non solo
dell’esecuzione dell’eventuale pena ma anche, se non soprattutto, dal seguito
della procedura e degli accertamenti di competenza del merito (M. Luvini, op.
cit., pag. 292 e citazioni alla nota n. 30).
Il pericolo di fuga è presente e concreto.
11.
a)
In
sede di istanza l’accusato propone una cauzione di FRS 5'000.- ad ulteriore
(eventuale) limitazione del pericolo di fuga.
Il
magistrato inquirente, nonostante invochi, quale unico motivo (tra quelli
alternativi) per il mantenimento della detenzione il pericolo di fuga, è
silente sulla questione nonostante l’obbligo di cui all’art. 96 CPP incomba
anche a lui, cosi come gli compete di motivare convenientemente l’eventuale
preavviso negativo.
Sia
come sia, l’obbligo di verificare la possibilità di eventualmente applicare una
misura alternativa, nel rispetto del principio di proporzionalità, incombe
anche a questo giudice.
b)
La
cauzione deve essere atta (in base alle circostanze del caso concreto) a
garantire presenza al seguito della procedura, all’eventuale dibattimento e,
ancor più eventuale, all’esecuzione della pena.
In
particolare si ricorda che:
"… la sua entità deve essere determinata
soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo
di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica
dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF
105.
Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).
Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad
intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione
della situazione (SJ 1980 181 e 586).
Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a
disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività
di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che
avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia
(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2,
PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per
determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche
dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare
di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non
sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali
titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.
3.
CPP).
Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità
dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione,
nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato
recuperato."
(GIAR 11 agosto 2005, 306.2005.4)
c)
Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che non
vengono fornite informazioni circa la provenienza del deposito cauzionale
proposto e circa la situazione economica dei terzi disposti a mettere a
disposizione la somma, è opinione di questo giudice che i FRS 5'000.- proposti
non siano assolutamente congrui per rapporto alla gravità del reato imputato e,
alla luce del rischio di pena, neppure lontanamente atti a dissuadere
l’accusato dal sottrarsi al seguito del procedimento.
12.
Resta da determinare se il
mantenimento della detenzione preventiva, nel caso in esame, sia ancora
rispettosa del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)
deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di
condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco
più di un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è
ancora conclusa ma non sembrano essere previsti tempi lunghi alla luce degli
ulteriori atti d’inchiesta indicati dal magistrato inquirente come ancora da
effettuare): il reato imputato (anche fosse limitato ad uno solo dei due
episodi contenuti nell’iniziale promozione dell’accusa) è un crimine e prevede
due anni di pena detentiva quale pena minima. Inoltre, si ricorda che, di
principio, l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere
analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della
carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e
non si rilevano “tempi morti”.
Quanto al fatto che, secondo lo stesso inquirente la
maggior parte degli atti ancora da compiere riguardano in particolare la
situazione/posizione degli altri accusati, occorre ricordare all’istante che
chi delinque in correità con altri deve sopportare anche le necessità
istruttorie che valgono nei loro confronti, a meno che vi siano tempi morti
ingiustificati o risulti manifestamente violata la proporzionalità, cosa che,
come detto, qui non è il caso (DTF 128 I 149; GIAR 19.8.1999, 386.199.9; GIAR
3.1
, 392.2004.2).
13.
In conclusione sufficienti presupposti di legge, come
anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella
situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare
il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In
particolare, oltre ai gravi indizi del reato di rapina aggravata (art. 140
cifra 3 CP), è ancora presente un concreto pericolo di fuga, non limitabile
adeguatamente dall’importo cauzionale proposto.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in
discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e
spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci
giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1
let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di legge, in particolare
gli artt. 140 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è
respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né
spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via fax) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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