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Decisione

INC.2008.7803

Libertà provvisoria

17 marzo 2008Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla

difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B.,

consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco

dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo

(Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad

art. 27, pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, qui

parzialmente contestata (quo all’elemento intenzionale ed alla qualifica

giuridica del ruolo) deve essere verificata nei limiti di competenza di questo

giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -,

e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo 2007, 28.2007.3; si veda,

nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Dagli atti risulta che __________ è stato arrestato,

poco dopo la rapina di __________, a __________, sull’autostrada, mentre si

trovava alla guida del camper; nel veicolo vi era pure __________ (ma non __________)

ed é stata ritrovata una pistola giocattolo (cfr. Rapporto d’arresto). Risulta

pure che il camper è stato noleggiato dallo stesso __________, ma su richiesta

e con denaro messo a disposizione da __________ (Verbale __________ 4.3.2008,

pag. 2).

In corso d’inchiesta è, inoltre, emerso che i tre

coaccusati hanno effettuato tre trasferte a __________, nella prima settimana

del mese di febbraio 2008, con il camper in questione e, in un’occasione, dopo

aver recuperato una vettura rubata (Verbale __________ 14.2.2008, pag. 6) in

quanto, a dire di __________, era inimmaginabile avvicinarsi alla banca con il

camper (Verbale __________ 10.3.2008, pag. 4). La vettura in questione é poi

stata lasciata in __________ in occasione della prima trasferta (Verbale __________

4.3.2008, pag. 5) e l’attraversamento della frontiera è avvenuto, ogni volta,

con modalità tali da evitare l’attraversamento contemporaneo e sullo stesso

mezzo dei tre partecipanti alla trasferta (__________con il camper, __________

a piedi e __________ con la vettura rubata, il 5 marzo; __________ con il

camper e gli altri due a piedi il 6 e l’8 marzo – cfr. Verbali __________ 4.3.2008,

pag. 4 e 5, 7.3.2008, pag. 2 e 3).

Nelle sue dichiarazioni, __________ (Verbale 6.3.2008,

pag. 2, 13.2.2008, pag. 5 e 10.3.2008, pag. 3) afferma di aver chiarito a __________

lo scopo delle trasferte a __________ ed averne ottenuto, dopo qualche

titubanza, adesione; __________, dal canto suo (Verbale 14.2.2008, pag. 8),

afferma che al momento della fuga la preoccupazione di __________ era rivolta

alla refurtiva.

Se a quanto appena detto si aggiunge che, il giorno

della rapina consumata, __________ non sembra aver avuto difficoltà ad

abbandonare __________ senza il __________ (colui che gli aveva richiesto e

finanziato il noleggio del camper), nonché a dirigersi a nord (via di fuga già

utilizzata dagli altri due dopo la rapina del 19.11.2007, che anche per altri

dettagli - per es. auto rubata - è molto simile a quella messa in atto l’8

marzo 2008: cfr. Verbale __________ 14.2.2008, pag. 2 ss.), è fuori dubbio che

nei confronti di __________ siano, allo stato attuale, presenti concreti e

gravi indizi di correità nel reato di rapina aggravata (commessa quale

associato a banda), tentata e consumata (DTF 125 IV 134; DTF 120 IV 136; DTF

101 IV 306; REP 1992 p. 320; DTF 100 IV 219; DTF 124 IV 286).

Spetterà al seguito del procedimento e, in

particolare, al merito accertare, valutare e determinare la valenza

(definitivamente) di tali indizi.

Va comunque detto, per chiarezza, che gli indizi

invocati dal magistrato inquirente (così come quelli riportati nel presente

considerando) concernono unicamente i fatti del 2008.

10.

a)

Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato occorre

ora verificare se è presente anche una delle altre condizioni che possono

giustificare la misura cautelare.

Il magistrato inquirente indica unicamente la presenza

del rischio di fuga; solo di quello ci si deve quindi occupare in questa sede.

b)

Il pericolo di fuga, per giustificare carcerazione

preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri

termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe

con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale)

esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a

motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui

il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio,

la professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69;

SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701)).

Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le

semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR

Considerandi

27.

maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può

essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet

sind, …" (Schmid, ibidem).

Come detto più sopra, la gravità della pena

presumibile, da sola, non basta a fondare concreto pericolo di fuga. Nondimeno,

si tratta di un elemento "indiziante" importante che va considerato

attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la

prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una

comminatoria di pena detentiva (M. Luvini, I presupposti materiali del carcere

preventivo, in REP 1989 p. 287ss., p. 32; DTF 106 Ia 404; DTF 117 Ia 69; CEDU

Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p.

377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

c)

Nel caso in esame, si è confrontati con una persona

che non ha alcun legame significativo con il territorio (trattandosi di una

condizione, per così dire, oggettiva e non di minore rilevanza, è abbastanza

ovvio che il pericolo di recidiva venga ritenuto maggiormente nel caso di

persone inchiestate di cittadinanza straniera e/o residenza all’estero) e che è

accusata di un reato grave (la cui commissione comporta lesione non solo del

patrimonio ma anche della libertà/integrità della persona) che prevede una

comminatoria di pena fino a dieci anni, con un minimo di due anni nel caso

dell’aggravata di cui alla cifra 2 (qui imputata e gravemente indiziata).

Inoltre, l’atteggiamento istruttorio di __________,

inizialmente totalmente negatorio (Verbale __________ 8.2.2008), è comunque

improntato ad una riduzione di responsabilità, in contrasto con le

dichiarazioni dei correi. Tale atteggiamento, formalmente assolutamente

legittimo, non può non essere oggetto di valutazione in sede istruttoria per le

garanzie della stessa e l’eventuale applicazione delle relative misure.

Tenuto conto di queste circostanze, appare evidente

che le conseguenze di una fuga (nel senso di sottrarsi al seguito della

procedura, rimanendo in Italia, qualora scarcerato) possano apparirgli quale

male minore di quello derivante da un’ulteriore carcerazione ai fini non solo

dell’esecuzione dell’eventuale pena ma anche, se non soprattutto, dal seguito

della procedura e degli accertamenti di competenza del merito (M. Luvini, op.

cit., pag. 292 e citazioni alla nota n. 30).

Il pericolo di fuga è presente e concreto.

11.

a)

In

sede di istanza l’accusato propone una cauzione di FRS 5'000.- ad ulteriore

(eventuale) limitazione del pericolo di fuga.

Il

magistrato inquirente, nonostante invochi, quale unico motivo (tra quelli

alternativi) per il mantenimento della detenzione il pericolo di fuga, è

silente sulla questione nonostante l’obbligo di cui all’art. 96 CPP incomba

anche a lui, cosi come gli compete di motivare convenientemente l’eventuale

preavviso negativo.

Sia

come sia, l’obbligo di verificare la possibilità di eventualmente applicare una

misura alternativa, nel rispetto del principio di proporzionalità, incombe

anche a questo giudice.

b)

La

cauzione deve essere atta (in base alle circostanze del caso concreto) a

garantire presenza al seguito della procedura, all’eventuale dibattimento e,

ancor più eventuale, all’esecuzione della pena.

In

particolare si ricorda che:

"… la sua entità deve essere determinata

soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo

di fuga. Occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica

dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF

105.

Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,

ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73).

Spetta all’accusato, e a chi è disposto ad

intervenire, fornire i necessari elementi per una corretta e completa valutazione

della situazione (SJ 1980 181 e 586).

Nel caso in esame gli elementi (concreti e certi) a

disposizione non sono molti, solo è dato sapere che l'istante svolge attività

di consulenza, che al mantenimento della famiglia provvede la moglie e che

avrebbe dilapidato al gioco la liquidazione di importanti beni di famiglia

(banca e impresa farmaceutica - cfr. Verbali __________ PS 7.06.2005, pag. 2,

PP 9.06.2005, pag. 1, PP 14.06.2005, pag. 7). Quanto sopra è un po' poco per

determinare se la cauzione proposta è adeguata alle condizioni economiche

dell'istante (e/o di chi intenda aiutarlo in tal senso: occorre infatti cercare

di evitare che la cauzione venga prestata con provento di reato non

sequestrato, rispettivamente che terzi si limitino a prestare il nome quali

titolari della cauzione per evitare le conseguenze eventuali dell'art. 111 cpv.

3.

CPP).

Di certo la cifra indicata non è adeguata alla gravità

dei reati ascritti (per rapporto alle modalità ed ai tempi di commissione,

nonché al danno causato) ed al fatto che il provento di reato non è stato

recuperato."

(GIAR 11 agosto 2005, 306.2005.4)

c)

Nel caso in esame, a prescindere dal fatto che non

vengono fornite informazioni circa la provenienza del deposito cauzionale

proposto e circa la situazione economica dei terzi disposti a mettere a

disposizione la somma, è opinione di questo giudice che i FRS 5'000.- proposti

non siano assolutamente congrui per rapporto alla gravità del reato imputato e,

alla luce del rischio di pena, neppure lontanamente atti a dissuadere

l’accusato dal sottrarsi al seguito del procedimento.

12.

Resta da determinare se il

mantenimento della detenzione preventiva, nel caso in esame, sia ancora

rispettosa del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)

deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della

fattispecie e con la pena presumibile, dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco

più di un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta non è

ancora conclusa ma non sembrano essere previsti tempi lunghi alla luce degli

ulteriori atti d’inchiesta indicati dal magistrato inquirente come ancora da

effettuare): il reato imputato (anche fosse limitato ad uno solo dei due

episodi contenuti nell’iniziale promozione dell’accusa) è un crimine e prevede

due anni di pena detentiva quale pena minima. Inoltre, si ricorda che, di

principio, l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere

analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della

carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e

non si rilevano “tempi morti”.

Quanto al fatto che, secondo lo stesso inquirente la

maggior parte degli atti ancora da compiere riguardano in particolare la

situazione/posizione degli altri accusati, occorre ricordare all’istante che

chi delinque in correità con altri deve sopportare anche le necessità

istruttorie che valgono nei loro confronti, a meno che vi siano tempi morti

ingiustificati o risulti manifestamente violata la proporzionalità, cosa che,

come detto, qui non è il caso (DTF 128 I 149; GIAR 19.8.1999, 386.199.9; GIAR

3.1

, 392.2004.2).

13.

In conclusione sufficienti presupposti di legge, come

anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella

situazione personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare

il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà. In

particolare, oltre ai gravi indizi del reato di rapina aggravata (art. 140

cifra 3 CP), è ancora presente un concreto pericolo di fuga, non limitabile

adeguatamente dall’importo cauzionale proposto.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in

discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e

spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci

giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1

let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di legge, in particolare

gli artt. 140 CP, gli artt. 95, 102, 108 e 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è

respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né

spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via fax) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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