INC.2008.9603
Istanza di proroga del carcere preventivo
12 agosto 2008Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2008.9603
Data decisione, Autorità:
12.08.2008, GIAR
Titolo:
Istanza di proroga del carcere preventivo
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2008.9603
Lugano
12 agosto 2008
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata il 30 luglio
2008 dal
Procuratore pubblico
Nicola Respini, Ministero pubblico
nei confronti di
__________
viste
le osservazioni della difesa (31 luglio/4 agosto 2008);
visto
l’inc. MP __________ (nonché __________ e __________, __________ e __________
del __________);
ritenuto
e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 15 febbraio 2008, con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt.
123, sub. 126, 180, 181, 139, 144 e 186 CP, per fatti commessi nel gennaio e
nel febbraio del 2008 (doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 96.2008.1).
L’arresto è stato confermato il 16 febbraio 2008 da
questo giudice, ritenuti presenti gravi indizi di reato, necessità istruttorie
(collusione/inquinamento), pericolo di recidiva e pericolo di fuga (doc. 5,
inc. GIAR 96.2008.1).
2.
Nel corso dell’inchiesta, il magistrato inquirente ha
esteso l’accusa ad altre ipotesi di reato, segnatamente a quelle di cui agli
artt. 156, 122, 129 CP e 33 Larm (cfr. verbale AI 92, pag. 6), nonché a quelle
di cui agli artt. 140 CP, 19 cifra 1, 19a LFStup (cfr. verbale AI 96, pag. 3).
3.
L’istruttoria, al momento dell’introduzione
dell’istanza (secondo l’inquirente a causa dell’atteggiamento dell’accusato che
non avrebbe permesso di individuare tutte le vittime e i correi di alcuni fatti
-furti e infrazioni LFStup- ammessi; Istanza, pag. 3 in fine e pag. 4), non è
ancora conclusa. In particolare, sempre secondo l’inquirente, debbono essere
ancora interrogate almeno tre persone, si attende la consegna del referto da
parte del perito psichiatrico e del rapporto di polizia giudiziaria (Istanza,
pag. 4).
Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc.
96.2008.3), e al fine di proseguire e concludere l’istruttoria, il magistrato
chiede una proroga di due mesi affermando presenza di gravi indizi di reato
(ammissioni dell’accusato, in relazione a gran parte dei fatti contestati,
trovato conferma nelle dichiarazioni delle vittime e di testimoni – laddove
presenti), pericolo di fuga (l’accusato si è già sottratto ad un collocamento a
scopo di assistenza, l’ordine è ancora in vigore ed egli ha manifestato di non
intendere rispettarlo), pericolo di recidiva (per i precedenti, la ripetitività
degli atti commessi e la mancanza di scrupoli e di rimorsi dimostrata) e
pericolo di collusione con persone ancora da sentire (__________, e __________).
4.
Con osservazioni del 31 luglio 2008 (doc. 3, inc.
96.2008.3), la difesa segnala di seguire con molta attenzione lo sviluppo
dell’inchiesta e di non rilevare alcun elemento per contestare la richiesta del
magistrato inquirente, alla quale non si oppone. Rileva che il problema più
grave e delicato della fattispecie in questione è la reintegrazione
dell’accusato (fortemente turbato e con alle spalle oggettivi fallimenti di
esperienze di assistenza/collocamento/reinserimento).
5.
L’istanza di proroga (art. 103 CPP), presentata dal
Procuratore pubblico entro il termine di scadenza ex lege della
carcerazione preventiva (art. 102 cpv. 2 CPP), e con anticipo sufficiente a
permettere osservazioni della difesa, è ricevibile in ordine.
6.
In diritto, sebbene noto al magistrato inquirente ed
al patrocinatore dell'accusato, si ricorda innanzitutto che:
"L'art.
95 CPP - corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23
settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio
secondo cui l'accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2
arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi
dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e
concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono
presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali i bisogni
dell'istruzione, per ovviare a rischio di collusione o inquinamento (in altro
modo) delle prove, pericolo di recidiva e il pericolo di fuga (senza
dimenticare che l’arresto, quale misura processuale cautelativa, non serve
unicamente ai bisogni dell’istruttoria, ma anche ad assicurare la presenza dell’accusato
al processo e a garantire l’eventuale espiazione della pena: DTF 109 Ia 323
consid. c, e riferimenti; sentenza 16 novembre 1993 del Tribunale federale in
re A.H.,1P.477/1993, consid. 3).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.
128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
7.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357).
Ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di
reato non è formalmente contestata.
b)
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni
per confermare l’esistenza di sufficienti indizi quo ai reati ascritti
(rispettivamente l’uno o l’altro di questi a seconda delle circostanze cui si
fa riferimento) nelle stesse dichiarazioni di __________ fin dai suoi primi
verbali (cfr. verbale GIAR 16 febbraio 2008 e verbali PP in AI 412, 92, 96),
nelle dichiarazioni di terzi (sempre a seconda della circostanza cui si fa
riferimento: cfr. ad esempio verbali di polizia __________ -20 febbraio 2008-, __________
-22 febbraio 2008-, __________ -28 febbraio 2008-, __________ -9 luglio 2008-)
e anche in riscontri raccolti dalla polizia scientifica (allegato 16 al
Rapporto di polizia 25 luglio 2008).
8.
Verificata d’ufficio la presenza di gravi indizi di
reato ci si può astenere dall’analizzare la presenza (e la concretezza) di
almeno una delle condizioni alternative a giustificazione del mantenimento
dalla misura restrittiva della libertà, vista l’adesione o, se si preferisce,
l’assenza di contestazioni da parte della difesa.
A titolo abbondanziale, comunque, si constata che gli
elementi concreti a sostegno di un pericolo di recidiva e di fuga indicati dal
magistrato inquirente a pagina 5 dell’istanza appaiono tutt’altro che labili se
si considerano, oltre agli elementi appena richiamati, l’attuale assenza di una
fissa dimora e di un qualunque interesse a rimanere a disposizione
dell’autorità inquirente (cfr. generalità in AI 24; verbale AI 41, p. 2 e 4)
per il pericolo di fuga e il contenuto del referto peritale agli atti dal il 5
agosto 2008 (cfr. in particolare il punti 3 ss. a partire da pag. 45 ss., e
considerato che la documentazione mancante che seguirà – cfr. scritto accompagnatorio
di stessa data- non ha impedito le conclusioni).
9.
In assenza di una richiesta ex art. 106 CPP, resta da
determinare se la detenzione cautela, tenuto conto della proroga richiesta, non
sia lesiva del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della
durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie
e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF
4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni;
art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si
constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del
principio di proporzionalità: i reati ascritti sono molteplici e in parte
oggettivamente gravi (in ragione del bene giuridico protetto: artt. 122, 123,
129, 156 CP) e/o con comminatorie di pena importanti (si vedano in particolare
gli artt. 122, 129, 140); il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è
certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta ed anche a
quella prevedibilmente da soffrire con la concessione della proroga richiesta
(la cui entità appare congrua alle necessità di completazione e chiusura
dell’istruttoria).
Per quanto concerne
il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità
non è formalmente contestato neppure dalla difesa (che si limita a sollevare
qualche interrogativo in merito al fatto che le audizioni a rischio di
collusione non siano state effettuate in precedenza: Osservazioni 31 luglio
2008), dall’altro che (comunque) dalla visione dell’incarto non emergono in
modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella
conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF
1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).
Comunque, e
considerato che al momento dell’emanazione della presente sia il rapporto di
polizia (datato 25 luglio 2008) che la perizia (datata 5 agosto 2008) sono agli
atti, il magistrato inquirente è invitato a procedere senza indugio agli
ulteriori atti e incombenze di sua competenza, nel rispetto dell’art. 102 cpv.
1 CPP.
10.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto ed in accoglimento dell’istanza, il carcere
preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e cioè fino al 15
ottobre 2008 (compreso).
PQM
visti
gli artt. 122, 123,126, 129, 139, 140, 144, 156, 180, 181, 186 CP, 19 cifra 1 e
19a LFStup, 33 Larm, CP, 95 ss., 102, 103, 106, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29,
31 CF,
decide
1. L’istanza di proroga è accolta.
§ Di
conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino
al 15 ottobre 2008 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
La presente decisione è impugnabile davanti alla
CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.
4.
Intimazione:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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