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Decisione

INC.2008.9603

Istanza di proroga del carcere preventivo

12 agosto 2008Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (Rep. 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss.) – ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (Rep. 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381). Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (Rep. 1980 pag.

128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

7.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata d'ufficio, nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato -, e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto appena detto -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio (si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357).

Ciò vale anche quando l’esistenza di gravi indizi di

reato non è formalmente contestata.

b)

Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni

per confermare l’esistenza di sufficienti indizi quo ai reati ascritti

(rispettivamente l’uno o l’altro di questi a seconda delle circostanze cui si

fa riferimento) nelle stesse dichiarazioni di __________ fin dai suoi primi

verbali (cfr. verbale GIAR 16 febbraio 2008 e verbali PP in AI 412, 92, 96),

nelle dichiarazioni di terzi (sempre a seconda della circostanza cui si fa

riferimento: cfr. ad esempio verbali di polizia __________ -20 febbraio 2008-, __________

-22 febbraio 2008-, __________ -28 febbraio 2008-, __________ -9 luglio 2008-)

e anche in riscontri raccolti dalla polizia scientifica (allegato 16 al

Rapporto di polizia 25 luglio 2008).

8.

Verificata d’ufficio la presenza di gravi indizi di

reato ci si può astenere dall’analizzare la presenza (e la concretezza) di

almeno una delle condizioni alternative a giustificazione del mantenimento

dalla misura restrittiva della libertà, vista l’adesione o, se si preferisce,

l’assenza di contestazioni da parte della difesa.

A titolo abbondanziale, comunque, si constata che gli

elementi concreti a sostegno di un pericolo di recidiva e di fuga indicati dal

magistrato inquirente a pagina 5 dell’istanza appaiono tutt’altro che labili se

si considerano, oltre agli elementi appena richiamati, l’attuale assenza di una

fissa dimora e di un qualunque interesse a rimanere a disposizione

dell’autorità inquirente (cfr. generalità in AI 24; verbale AI 41, p. 2 e 4)

per il pericolo di fuga e il contenuto del referto peritale agli atti dal il 5

agosto 2008 (cfr. in particolare il punti 3 ss. a partire da pag. 45 ss., e

considerato che la documentazione mancante che seguirà – cfr. scritto accompagnatorio

di stessa data- non ha impedito le conclusioni).

9.

In assenza di una richiesta ex art. 106 CPP, resta da

determinare se la detenzione cautela, tenuto conto della proroga richiesta, non

sia lesiva del principio di proporzionalità (nella duplice prospettiva che vuole da un lato la messa in relazione della

durata del carcere preventivo con la gravità e la complessità della fattispecie

e la pena presumibile, dall'altro la verifica del rispetto di celerità: DTF

4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni;

art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso specifico si

constata che il carcere preventivo sofferto (ca. 6 mesi) non appare lesivo del

principio di proporzionalità: i reati ascritti sono molteplici e in parte

oggettivamente gravi (in ragione del bene giuridico protetto: artt. 122, 123,

129, 156 CP) e/o con comminatorie di pena importanti (si vedano in particolare

gli artt. 122, 129, 140); il rischio di pena effettivo, in caso di condanna, è

certamente superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta ed anche a

quella prevedibilmente da soffrire con la concessione della proroga richiesta

(la cui entità appare congrua alle necessità di completazione e chiusura

dell’istruttoria).

Per quanto concerne

il secondo aspetto, si deve constatare da un lato che il rispetto di celerità

non è formalmente contestato neppure dalla difesa (che si limita a sollevare

qualche interrogativo in merito al fatto che le audizioni a rischio di

collusione non siano state effettuate in precedenza: Osservazioni 31 luglio

2008), dall’altro che (comunque) dalla visione dell’incarto non emergono in

modo manifesto elementi che indichino ritardi ingiustificati nella

conduzione/prosecuzione dell’inchiesta (DTF 1S.1/2004, 9.7.2004, cons. 4.1; DTF

1P.194./2005, 4 aprile 2005, cons. 4.1; 128 I 149, cons. 2.2).

Comunque, e

considerato che al momento dell’emanazione della presente sia il rapporto di

polizia (datato 25 luglio 2008) che la perizia (datata 5 agosto 2008) sono agli

atti, il magistrato inquirente è invitato a procedere senza indugio agli

ulteriori atti e incombenze di sua competenza, nel rispetto dell’art. 102 cpv.

1 CPP.

10.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto ed in accoglimento dell’istanza, il carcere

preventivo cui è astretto __________ è prorogato di due mesi e cioè fino al 15

ottobre 2008 (compreso).

PQM

visti

gli artt. 122, 123,126, 129, 139, 140, 144, 156, 180, 181, 186 CP, 19 cifra 1 e

19a LFStup, 33 Larm, CP, 95 ss., 102, 103, 106, 280 ss. 283, 284 CPP, 10, 29,

31 CF,

decide

1. L’istanza di proroga è accolta.

§ Di

conseguenza la detenzione preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino

al 15 ottobre 2008 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

La presente decisione è impugnabile davanti alla

CRP, Lugano, entro 10 giorni dalla notifica.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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