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Decisione

INC.2009.12303

Libertà provvisoria

3 luglio 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il 5

marzo 2009 e il 6 marzo 2009 è stata richiesta la conferma dell’arresto con

contestuale promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla

LStup – “per avere, nel periodo maggio-agosto 2007, a __________, __________, __________ e altre località del __________, senza essere autorizzato,

in correità con altre persone: accompagnato diverse persone provenienti dal __________

e cariche (4 di esse tra cui __________) di complessivamente almeno kg 12 di

cocaina in __________ conducendo uno dei veicoli con cui è stato effettuato il

viaggio; effettuato con i medesimi personaggi di cui sopra viaggi dal __________

in __________ allo scopo di consegnare, risp. vendere lo stupefacente; nel mese

di luglio 2007 a __________ reclutato __________ e __________ per fungere da

corrieri per un trasporto di cocaina dal __________ alla __________” – e

contravvenzione alla medesima legge (cfr. inc. GIAR 2009.12301, doc. 1).

L'arresto di __________ è stato

confermato dal GIAR il 6 marzo 2009, ritenuti presenti gravi indizi di

colpevolezza, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con i correi e

d’inquinamento delle prove (perlomeno fino a perquisizione del locale abitato

dall’accusato) e pericolo di fuga (non escludibile al momento della conferma

dell’arresto vista la gravità delle accuse e la situazione personale), (Inc.

GIAR 2009.12301, doc. 4).

Giova rilevare che nell’ambito

della medesima inchiesta sono state arrestate diverse persone, non soltanto in __________

(__________, __________, __________ e __________), ma anche in __________ (__________)

ed in __________ (__________, __________), mentre che altre persone a piede

libero sono indagate (__________ e __________).

B.

Il 23 giugno 2009 __________, con

l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere

immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa, dopo avere ripercorso

tutta la giurisprudenza in materia, afferma che l’accusato è reo confesso (non

contesta quindi i gravi indizi di colpevolezza) e che le sue dichiarazioni sono

state confermate dalle risultanze istruttorie agli atti. Non sussisterebbero

più bisogni istruttori atti a giustificare la carcerazione preventiva e il suo

perdurare: gli atti d’indagine (tra cui la perquisizione del locale abitato

dall’istante) sono praticamente terminati e non si ravvisa alcun pericolo di

inquinamento delle prove in quanto tutti i coindagati sono stati arrestati e __________

è già stato posto a confronto con chi aveva una versione discordante sui fatti

dalla sua. L’accusato è poi stato sentito dal PP solo una volta, nei primi

giorni della carcerazione preventiva. Le sue dichiarazioni hanno inoltre

trovato riscontro anche nelle dichiarazioni dei correi, con la conseguenza che

la difesa ritiene esauriti i bisogni istruttori.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga la difesa osserva che __________ è titolare di un permesso di domicilio

in __________, dove si è trasferito con i genitori e la sorella, proveniente

dal __________, quando aveva 4 anni. Avrebbe soggiornato in Italia, con il

padre (dopo la separazione dei genitori), frequentando le scuole superiori, per

poi tornare a stabilirsi in __________ da dove è domiciliato dal 2004 (a

seguito della separazione dalla moglie che si è trasferita nel __________ con

la loro figlia). Prima dell’arresto risiedeva a __________ in un locale la cui

pigione veniva pagata dalla sorella, che sarebbe disposta ad ospitarlo una

volta scarcerato. Egli è senza lavoro e oberato dai debiti. La madre è

attualmente in __________ ma, a dire della difesa, sarebbe in procinto di

tornare in __________. A scongiurare il pericolo di fuga vi è quindi il fatto

che in __________ ha tutti i suoi legami familiari più stretti, ma va anche

considerata la buona condotta tenuta in carcere e la collaborazione dimostrata

con gli inquirenti.

Per quanto riguarda il principio

della proporzionalità la difesa afferma che risulta inaccettabile un

prolungamento dei tempi dell’istruzione formale, risalente al 2007. Tale

principio sarebbe ormai non più rispettato per il fatto che l’accusato, in

carcere preventivo ormai da 4 mesi, è stato sentito solo una volta dal PP ed è

stato sottoposto ad un veloce confronto con un coaccusato.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 30 giugno/1° luglio 2009, indicati i seri e concreti indizi

di colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittigli, segnatamente

per infrazione aggravata alla LStup, evidenzia la sussistenza di bisogni

istruttori (e pericolo di collusione) – “occorrerà procedere ad ulteriori

confronti, segnatamente con __________ rispetto alle cui dichiarazioni

sussistono alcune importanti divergenze…” – di concreto pericolo di fuga –

in quanto l’accusato è cittadino cileno, e tenuto conto della gravità del

reato.

Da ultimo il Procuratore pubblico

evidenzia che il mantenimento della carcerazione preventiva, considerata la

gravità delle accuse, sarebbe ancora rispettoso del principio di

proporzionalità. L’accusato è stato interrogato dal magistrato due volte (una

singolarmente e una nell’ambito di un confronto il 28 maggio 2009), ma è stato

più volte interrogato dalla Polizia nell’ambito di un’inchiesta che vede

indagate parecchie persone in Ticino e all’estero per un importante e

ramificato traffico di sostanze stupefacenti, ciò che rende più laboriosa la

conduzione delle indagini.

D.

Con osservazioni 2 luglio 2009,

la difesa si riconferma nella primitiva istanza. Dopo aver sottolineato che il

PP, per evidenziare i seri indizi di reato, ha fatto riferimento quasi

integralmente a dichiarazioni dell’accusato stesso, censura la violazione del

principio di celerità per quanto riguarda il ventilato confronto con __________,

le cui dichiarazioni risalgono al 3 aprile 2009. Gli inquirenti hanno avuto

oltre 3 mesi di tempo per mettere a confronto i due indagati; il verbale a

confronto non può pertanto essere utilizzato a fondamento dell’esistenza di

bisogni istruttori per giustificare il perdurare della carcerazioni preventiva

dell’istante.

Negato il pericolo di fuga

essendo stato l’accusato stesso a “raccontare e confermare tutti i fatti che

hanno tra l’altro poi portato all’arresto degli atri indagati” ed essendo

la sorella l’unico suo sostegno (affettivo ed economico).

La difesa, per quanto riguarda il

rispetto del principio di proporzionalità, ribadisce ancora una volta come i

tempi delle indagini si sono oltremodo dilatati senza giustificazione (con

violazione del principio di celerità), rendendo non più ammissibile il

proseguimento della carcerazione dell’accusato.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il

preavviso è stato inviato per posta il 30 giugno 2009 (essendo il 27 giugno un

sabato e lunedì 29 giorno festivo) e l'incarto è stato recapitato "brevi

manu" nella mattina del 1° luglio 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323,

sentenza 11.10.2005 in re C.B., nonché GIAR 31.08.2007 inc. 2007.29303).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade sabato 4 luglio e quindi viene riportato a lunedì 6 luglio

2009.

ex art. 20 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP

- corrispondente all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre

1992.

/ 1. gennaio 1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui

l’accusato si trova di regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare

e (poi, se del caso) proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP,

quando esistono a carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di

colpabilità per un crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti

motivi di interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione

della cautelare privazione della libertà personale ha così trovato

codificazione in una chiara base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283

consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di quanto già dettato dalla

giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel solco di quella del

Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della proporzionalità (REP

1980.

pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati

presupposti vanno approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione,

quanto più si è protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina

la conclusione delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche

questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua

cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, come peraltro

riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a

carico di __________ sono senz’altro dati per i reati ipotizzati in relazione

ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In particolare dagli atti emerge,

tra l’altro, che l’accusato istante:

-

dopo essere stato reclutato da __________ si è recato all’aeroporto di __________

a prendere una comitiva proveniente dal __________ che trasportava un ingente

quantitativo di cocaina, trasportando poi queste persone e la cocaina sino a __________

(cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 3);

-

ha ricevuto 50 grammi di cocaina a casa di __________, presa da una

partita da 1 chilogrammo;

-

ha trovato terze persone affinché facessero procedere un trasporto di

cocaina verso l’__________ (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 5);

-

ha proposto a __________ di portare della cocaina da __________ in __________,

prima di effettuare un altro viaggio in __________ dietro compenso di € 2'500.-

(cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 5 e verb. PP __________ per rogatoria

del 17.04.08, p. 3);

-

su sollecito di __________ ha proposto un secondo trasporto di cocaina

(poi effettuato) a __________ da __________ all’__________ (cfr. verb. PP __________

12.03

, p. 6-7);

-

si è spartito con __________ e __________ i circa € 60'000.- lasciati da

__________ al momento della sua fuga da __________ verso __________ (cfr. verb.

PP __________ 12.03.2009, p. 8-9);

-

ha ricevuto da __________, quale compenso per le sue prestazioni, 300 grammi di cocaina di cui ha venduto 150 grammi (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 11);

-

ha ricevuto 80 grammi di cocaina da __________ per € 4'000.-, a credito,

in parte rivenduta a __________ (20 grammi in totale al prezzo di CHF 800.- per 10 grammi), (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 9; verb. PP __________

del 28 maggio 2009, p. 3; verb. PG __________ del 04.06.09, p. 3; verb. PG __________

del 21.04.08);

Da parte sua __________ ha

sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, seppure su alcuni punti le

sue dichiarazioni non concordano con quelle del correo __________.

La prima (e cumulativa)

condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è

pertanto presente.

4.

In merito ai bisogni istruttori

atti a giustificare la detenzione preventiva ed il suo perdurare, vi é

consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

A mente del magistrato inquirente

sussisterebbero oggettivi bisogni istruttori volti ad accertare i fatti su

alcune divergenze importanti tra le dichiarazioni dell’istante e quelle del

correo __________. Il PP ritiene di dovere procedere a dei confronti tra i due,

finalizzati a chiarire l’avvenuta consegna in __________ da __________ a __________

di denaro per pagare __________ per il trasporto della cocaina ad __________,

ad accertare se è stato realmente __________ a reclutare __________ (come

questi sostiene) per andare a prendere la comitiva brasiliana all’aeroporto di __________,

se effettivamente __________ ha contattato __________ su richiesta di __________

per organizzare nuovi trasporti di cocaina e se __________ ha consegnato denaro

a __________ al rientro dalla trasferta in __________ (__________) o in

precedenza.

Per la difesa i fatti sarebbero

stati chiariti, avendo l’accusato ammesso le proprie responsabilità, e le

dichiarazioni di __________ menzionate dal PP, con riferimento alle divergenze

esistenti con le dichiarazioni di __________, risalgono al 3 aprile scorso: gli

inquirenti hanno quindi avuto 3 mesi di tempo per mettere a confronto i due

indagati (osservazioni, p. 4), non vi sarebbe poi pericolo di inquinamento

delle prove in quanto tutti i correi sono stati arrestati entro fine aprile

2009.

In un simile contesto giuridico e

fattuale (con l’inchiesta in pieno svolgimento, e con numerose persone

inchiestate, in __________ e all’estero, in __________ e in __________), vista

la gravità della fattispecie (importante traffico di cocaina di svariati

chilogrammi) e la sussistenza di alcune divergenze, non di dettaglio, sui trasporti

di cocaina, modalità di pagamento e reclutamento di terze persone per ulteriori

trasporti, tra l’istante e il coaccusato __________, è evidente la necessità di

procedere con i ventilati confronti tra i due correi mentre essi si trovano

ancora in detenzione preventiva. La sussistenza, in questo stadio del

procedimento, di un pericolo di collusione e/o di inquinamento delle prove è

accertata con riferimento alla concreta possibilità che i due possano

concordare ed uniformare le dichiarazioni da rendere agli inquirenti a proprio

favore.

5.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________

e, se è ben vero che egli si è trasferito in __________, dove ha frequentato le

scuole dell’obbligo, con la famiglia all’età di 4 anni, è pure vero che ha

vissuto anche in __________ con il padre (dove ha frequentato le scuole

superiori), e che l’unico legame famigliare attualmente in essere in __________

sarebbe quello con la sorella (trovandosi la madre attualmente in __________

per stessa ammissione dell’accusato), non avendo più rapporti nemmeno con la

propria figlia che non vedrebbe più da 4 anni (cfr. verb. PP di __________ del

12.

marzo 2009, p. 2). Tutto ciò premesso, e considerata la gravità delle

imputazioni, e la possibile pena in caso di condanna, il pericolo che __________,

peraltro senza un’attività lavorativa in __________, se posto in libertà

provvisoria, si sottragga al procedimento, riparando all’estero (in __________

o in un altro paese, considerate le sue conoscenze linguistiche – __________

parla 6 lingue, cfr. verb. PP citato sopra a p. 2 – che gli permetterebbero di

trasferirsi senza particolari problemi in diversi paesi europei o del

continente americano), appare quindi sufficientemente concreto.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre

anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e

citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere

preventivo sin qui sofferto (quasi 4 mesi) appare rispettoso del principio di

proporzionalità, ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla

presumibile pena in caso di conferma delle accuse, rischio di pena che può

certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui

sofferto. Inoltre l’inchiesta, contrariamente a quanto asserito dalla difesa,

in questo lasso di tempo è proseguita nel rispetto del principio di celerità -

tenuto anche conto delle numerose persone coinvolte a vari livelli (numerosi

sono stati sia i verbali PP che quelli di Polizia giudiziaria e gli altri

accertamenti istruttori esperiti dagli inquirenti come i controlli telefonici)

e delle ramificazioni con l’estero - non si trova, né si è mai trovata, in una

situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF

16.11

, 1P630/2004).

Richiamato comunque l'obbligo per

il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in

detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza,

sono presenti nella situazione personale e processuale di __________ a

legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il

principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, e meglio gli art. 19a LStup, 19 LStup, 95ss e 280 ss CPP

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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