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Decisione

INC.2009.12304

Istanza di proroga del carcere preventivo

1 settembre 2009Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la materia, pur se noti al

magistrato inquirente ed alla difesa, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

9.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio anche se non contestata dalla difesa (cfr,

Osservazioni, doc. 3, inc. GIAR 123.2009.4), pur nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, si può tranquillamente fare riferimento

a quanto già accertato nella decisione di questo ufficio che rifiutava la

libertà provvisoria:

"

-

dopo essere stato reclutato da __________

si è recato all’aeroporto di __________ a prendere una comitiva proveniente

dal __________ che trasportava un ingente quantitativo di cocaina, trasportando

poi queste persone e la cocaina sino a __________ (cfr. verb. PP __________

12.03.2009, p. 3);

-

ha ricevuto 50 grammi di cocaina a casa di __________, presa da una partita da 1 chilogrammo;

-

ha trovato terze persone affinché

facessero procedere un trasporto di cocaina verso l’__________ (cfr. verb. PP

__________ 12.03.2009, p. 5);

-

ha proposto a __________ di portare

della cocaina da __________ in __________, prima di effettuare un altro viaggio

in __________ dietro compenso di € 2'500.- (cfr. verb. PP __________

12.03.2009, p. 5 e verb. PP __________ per rogatoria del 17.04.08, p. 3);

-

su sollecito di __________ ha

proposto un secondo trasporto di cocaina (poi effettuato) a __________ da __________

all’__________ (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 6-7);

-

si è spartito con __________ e __________

i circa € 60'000.- lasciati da __________ al momento della sua fuga da __________

verso __________ (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 8-9);

-

ha ricevuto da __________, quale

compenso per le sue prestazioni, 300 grammi di cocaina di cui ha venduto 150 grammi (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 11);

-

ha ricevuto 80 grammi di cocaina da __________ per € 4'000.-, a credito, in parte rivenduta a __________ (20 grammi

in totale al prezzo di CHF 800.- per 10 grammi), (cfr. verb. PP __________ 12.03.2009, p. 9; verb. PP __________ del 28 maggio 2009, p. 3; verb. PG

__________ del 04.06.09, p. 3; verb. PG __________ del 21.04.08);”

(cfr. doc. 5, inc. GIAR 123.2009.3)

A quanto sopra, si aggiunge quanto indicato dal

Procuratore pubblico nel suo preavviso a pag. 2) con riferimento a verbali

successivi alla decisione appena menzionata (cfr. Verbali __________ 8.6.2009, __________

4.6.2009 e __________ 30.7.2009).

Come già detto, __________ ha sostanzialmente ammesso

le proprie responsabilità, seppure su alcuni punti le sue dichiarazioni non

concordano con quelle del correo __________ come risulta dal confronto

effettuato il 30 luglio 2009 (cfr. verbale 30 luglio 2009, confronto __________

davanti al PP).

10.

a)

Il pericolo di fuga (unico, tra i motivi alternativi a

giustificazione del mantenimento del carcere preventivo, addotto dal

Procuratore pubblico) deve essere concreto e rivestire una certa probabilità:

in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si

sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale ed alla

(eventuale) esecuzione della pena; la gravità della pena presumibile [comunque,

elemento "indiziante" importante che va considerato

attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale secondo la

prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito, in presenza di una

comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso

di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale (M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss.,

p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ

1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006,

345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti) non

basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l'insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami

familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli

elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).

b)

__________ è cittadino __________, senza particolari

legami personali e professionali con la __________. Unico legame personale

risulta essere quello con la sorella (e forse con la madre che a dire della

difesa si sarebbe trasferita definitivamente in __________), visto che quello

con la figlia è inesistente da quattro anni, data della separazione dalla

moglie (cfr. verbale PP di __________ 12.03.2009, p. 2), egli è inoltre (e

soprattutto) da tempo privo di occupazione in __________ e di un valido luogo

di soggiorno, oberato da debiti (cfr., tra l’altro, doc. 1, istanza di gratuito

patrocinio, in inc. GIAR 123.2009.2) e si trova confrontato con imputazioni

gravi che, se confermate, possono comportare una pena (ev. da espiare) di

sicura gravità: circostanze che permettono di concludere che il pericolo di

fuga (intesa come indisponibilità a presenziare al seguito del procedimento) è

presente in modo concreto (DTF 102 la 382; DTF 106 la 407; DTF 117 la 69; SJ

1980 585); non si vede infatti cosa possa trattenere l'accusato, qualora tolta

la misura cautelare, dal non abbandonare la __________. Contrariamente a quanto

sembra ritenere la difesa, la “disastrosa situazione finanziaria” e

l’assenza di prospettive di miglioramento della stessa in __________, non è

certo elemento a favore di una diminuzione del pericolo di fuga per chi ha

cittadinanza estera e un’età non più giovanissima (cfr. M. Luvini, op. cit.,

nota 36; SJ 1980 pp. 186 e 585). Gli aiuti sin qui eventualmente avuti dai

famigliari (in particolare dalla sorella: cfr. inc. 123.2009.2 citato), non

sembrano dipendere necessariamente dalla sua presenza e/o permanenza in __________.

11.

Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e

pericolo di fuga, resta da determinare se la proroga richiesta (fino al 27

settembre compreso), sia rispettosa del principio di proporzionalità.

Determinanti a tale proposito sono la detenzione sofferta, o eventualmente

quella ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena

ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta

deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P. 194.2005; DTF

16.11.2004,1P. 630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni),

In concreto la detenzione preventiva sin qui sofferta,

e quella da soffrire in caso di concessione della proroga richiesta (breve ed adeguata

per rapporto agli atti da esperire) è certamente ancora rispettosa del

principio di proporzionalità per rapporto al rischio di pena in caso di

condanna (sia in rapporto alle accuse mossegli, sia per rapporto a quanto

ammesso).

L'inchiesta, inoltre, non presta il fianco ad alcuna

considerazione negativa quo alla celerità, considerati l'entità e l'estensione

temporale dei fatti oggetto d'inchiesta ed il numero di persone coinvolte.

Infatti non sono presenti (né indicati) periodi di stallo ingiustificati (DTF

128 I 149) e non bisogna dimenticare che chi delinque in correità con altri

deve sopportare almeno in parte anche necessità istruttorie che valgono nei

loro confronti e non soltanto quelle legate alla sua posizione personale (cfr.

sentenza 21 febbraio 2001, GIAR 516.2000.4). Il fatto che il confronto con __________

sia già avvenuto e che gli atti che rimangono da esperire non lo coinvolgono

direttamente, non modifica in nulla quanto sopra.

12.

In conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti,

l'istanza è integralmente accolta.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt.

19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui

è astretto __________ è prorogato sino al 27 settembre 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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