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Decisione

INC.2009.12305

Libertà provvisoria

24 settembre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno approfonditi

con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

- per quanto riguarda gli indizi di reato ci si riferisce,

innanzitutto, a quanto constatato a questo proposito nella precedente decisione

di proroga del carcere preventivo (GIAR 1 settembre 2009, 123.2009.4), in

particolare ai considerandi 9 e 10 che vengono qui integralmente confermati

(senza necessità di trascriverli in quanto perfettamente noti alle parti e

incontestati dalla stessa difesa: cfr. DTF 25.4.2006,1P.198/2006);

- l’art. 5 § 3 CEDU concerne il diritto (e di converso l’obbligo

per lo Stato) a che la detenzione preventiva sia decisa da un magistrato

(indipendente funzionalmente da che sostiene l’accusa), rispettivamente a che

la stessa non abbia durata sproporzionata, per rapporto al rischio di pena

(J.-F. Aubert/ P. Mahon, Petit Commentaire del la costitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, ad art. 31; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. edizione, n. 695,

712a, 714a; G. Piquerez, procédure pénale suisse, 2000, n. 2370, 2431, 2435);

una richiesta di proroga, di per sé stessa e anche se presentata a breve

distanza da una precedente, non lede necessariamente (tantomeno

automaticamente) la CEDU; la lesione del principio di proporzionalità (nel suo

duplice senso: per rapporto alla durata e per rapporto all’obbligo di celere

conduzione della procedura) deve essere verificata di volta in volta alla luce

del caso concreto, e con essa, se proprio, si vuole, anche l’eventuale

violazione del principio di buona fede processuale che si impone anche

all’autorità penale (DTF 23.5.1994, G.6/1994/1f);

- per quanto concerne la durata della proroga e, di conseguenza,

della prevedibile detenzione preventiva cui rimarrebbe astretto __________, va

detto che l’ulteriore mese richiesto (con riserva di immediata chiusura in

assenza di richieste di complemento) porterebbe la detenzione preventiva subita

dall’accusato ad un totale di circa sette mesi, entità ancora al di sotto del

rischio di pena in caso di condanna per i reati ascritti (finanche del minimo

edittale previsto dall’art. 19 cifra 2 LStup.); non vi sono, sotto questo

profilo, elementi sostanziali che impongano modifica delle argomentazioni e

conclusioni riportate nella decisione dell’1 settembre 2009 (cfr. dec. citata,

considerando n. 11);

- ad analoga conclusione si giunge anche per quanto concerne il

principio di celerità; infatti il tempo trascorso dalla precedente istanza di

proroga risulta essere stato utilizzato per completare l’inchiesta (cfr.

allegati 96, 97, 98, 146, 147 al Rapporto di polizia del 9 settembre 2009; AI

2.19, 2.20, 2.21) e la comunicazione del deposito degli atti ha avuto luogo il

9.9.2009, cioè subito dopo i verbali PP dell’8.9.2009; non si ritiene che possa

considerarsi leso il principio di celerità a motivo del fatto che i verbali PP

abbiano avuto luogo l’8 settembre e non il 5 o l’1 (anche se non se ne conosce

il motivo), tantomeno per il fatto che il termine di deposito degli atti (e

presentazione di eventuali complementi) sia stato fissato tre giorni oltre il

minimo legale (che, peraltro sarebbe scaduto di giovedì);

- quanto al preteso errore di calcolo, va detto che allorquando

occorre determinare l’entità di una proroga per espletare atti istruttori,

rispettivamente giungere alla chiusura dell’istruttoria, occorre effettuare una

stima che, qualora nascano degli intoppi indipendenti dall’agire

dell’inquirente, rispettivamente vengano presentate numerose richieste di

complemento, può rivelarsi anche errata; ciò, tuttavia, non influisce

necessariamente sulla facoltà di chiederne ulteriori (se tutti i principi in

materia sono rispettati) non da ultimo perché è prassi di questo ufficio non

concedere proroghe (lunghe) in base ad elementi ipotetici (quali la

presentazione di complementi); ciò per evitare una dilatazione dell’istruttoria

e permettere maggior controllo dei motivi e dei tempi di detenzione; anche il

fatto che a fine agosto sia stata chiesta una proroga solo fino al 27 settembre

2009 non influisce, a giudizio dello scrivente, sull’accoglimento dell’attuale

istanza;

- in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato e

pericolo di fuga, così come accertati nella decisione del 1 settembre 2009,

nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e

da soffrire) e celerità dell’inchiesta, nei termini suesposti, l'istanza è accolta

e la proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ è concessa nei

termini richiesti, cioè sino al 27 ottobre 2009 compreso;

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 LFStup., 90 LCstr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è parzialmente accolta.

§. Di conseguenza, il

carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino

al 27 ottobre 2009

(compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e

spese.

3.

Contro la

presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro

10.

(dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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