INC.2009.12305
Libertà provvisoria
24 settembre 2009Italiano9 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.12305
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PROPORZIONALITÀ
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.12305
Lugano
24 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata l’11/14 settembre 2009 da
Procuratore pubblico Mario Branda, MP Bellinzona
nei confronti di
__________
viste le
osservazioni della difesa (17 settembre 2009);
visto l'incarto
MP __________;
ritenuto e
considerato
in
fatto ed in diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 5 marzo 2009 con contestuale
promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LFStup e
contravvenzione alla medesima legge, per avere, in correità con altre persone, concorso
al “traffico”, dal __________ alla __________ e all’__________, di almeno 12 chilogrammi di cocaina (doc. 1, inc. GIAR 123.2009.1);
- l'arresto è stato confermato da questo giudice il giorno
successivo (doc. 4, inc. GIAR 123.2009.1);
- nell’ambito della medesima inchiesta sono state arrestate diverse
persone, non soltanto in __________, ma anche in __________ ed in __________;
alcune sono già state poste in libertà provvisoria, altre indagate a piede
libero (cfr. sentenze GIAR 3 luglio 2009, 123.2009.3, e 1 settembre 2009,
123.2009.4, nonché inc. MP __________);
- con sentenza del 3 luglio 2009 (GIAR 123.2009.3) la richiesta di
libertà provvisoria presentata da __________ è stata respinta; con sentenza del
1 settembre 2009 (GIAR 123.2009.4) è stata accolta la richiesta del magistrato
inquirente di prorogare il carcere preventivo, cui è astretto l’accusato (fino
al 27 settembre 2009, come da richiesta del Procuratore pubblico: doc. 1, inc.
GIAR 123.2009.4);
- con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 123.2009.5),
presentata dopo circa tre settimane dalla precedente, il magistrato inquirente
chiede che la carcerazione cui è astretto __________ (che verrebbe a scadere il
27 settembre 2009) sia prorogata fino al 27 ottobre 2009, al fine di permettere
al termine di deposito degli atti di giungere a scadenza (28 settembre 2009),
decidere in merito ad eventuali proposte di complemento e notificare la
chiusura dell’istruttoria;
- il magistrato inquirente fonda la sua richiesta sugli stessi
elementi indicati nell’istanza di proroga del 20/21 agosto 2009 e ritenuti dal
GIAR nella decisione del 1 settembre (indizi di reato e pericolo di fuga), cui
rinvia esplicitamente, aggiungendo che la proporzionalità della carcerazione
(per rapporto alla durata) è ancora rispettata;
- nelle sue osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 123.2009.5) la difesa __________,
dopo aver rinviato a quanto “noto” per i fatti oggetto d’inchiesta,
sottolinea come “nell’arco di due settimane” il magistrato inquirente
abbia presentato due istanze di proroga avendo “fatto male i suoi calcoli”
circa la durata dell’istruzione e dei tempi del deposito atti; a suo dire, in
questa situazione una ulteriore proroga sarebbe lesiva dell’art. 5 § 3 CEDU
(con riferimento a DTF 105 Ia 26) e chiede il respingimento dell’istanza di
proroga;
- di altri eventuali elementi contenuti nell’istanza e nelle
osservazioni si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;
- l'istanza, presentata dall'autorità competente entro il termine di
cui all'art. 102 cpv. 2 CPP e con anticipo sufficiente da permettere osservazioni,
è ricevibile in ordine;
- i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno approfonditi
con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- per quanto riguarda gli indizi di reato ci si riferisce,
innanzitutto, a quanto constatato a questo proposito nella precedente decisione
di proroga del carcere preventivo (GIAR 1 settembre 2009, 123.2009.4), in
particolare ai considerandi 9 e 10 che vengono qui integralmente confermati
(senza necessità di trascriverli in quanto perfettamente noti alle parti e
incontestati dalla stessa difesa: cfr. DTF 25.4.2006,1P.198/2006);
- l’art. 5 § 3 CEDU concerne il diritto (e di converso l’obbligo
per lo Stato) a che la detenzione preventiva sia decisa da un magistrato
(indipendente funzionalmente da che sostiene l’accusa), rispettivamente a che
la stessa non abbia durata sproporzionata, per rapporto al rischio di pena
(J.-F. Aubert/ P. Mahon, Petit Commentaire del la costitution fédérale de la Confédération suisse, 2003, ad art. 31; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. edizione, n. 695,
712a, 714a; G. Piquerez, procédure pénale suisse, 2000, n. 2370, 2431, 2435);
una richiesta di proroga, di per sé stessa e anche se presentata a breve
distanza da una precedente, non lede necessariamente (tantomeno
automaticamente) la CEDU; la lesione del principio di proporzionalità (nel suo
duplice senso: per rapporto alla durata e per rapporto all’obbligo di celere
conduzione della procedura) deve essere verificata di volta in volta alla luce
del caso concreto, e con essa, se proprio, si vuole, anche l’eventuale
violazione del principio di buona fede processuale che si impone anche
all’autorità penale (DTF 23.5.1994, G.6/1994/1f);
- per quanto concerne la durata della proroga e, di conseguenza,
della prevedibile detenzione preventiva cui rimarrebbe astretto __________, va
detto che l’ulteriore mese richiesto (con riserva di immediata chiusura in
assenza di richieste di complemento) porterebbe la detenzione preventiva subita
dall’accusato ad un totale di circa sette mesi, entità ancora al di sotto del
rischio di pena in caso di condanna per i reati ascritti (finanche del minimo
edittale previsto dall’art. 19 cifra 2 LStup.); non vi sono, sotto questo
profilo, elementi sostanziali che impongano modifica delle argomentazioni e
conclusioni riportate nella decisione dell’1 settembre 2009 (cfr. dec. citata,
considerando n. 11);
- ad analoga conclusione si giunge anche per quanto concerne il
principio di celerità; infatti il tempo trascorso dalla precedente istanza di
proroga risulta essere stato utilizzato per completare l’inchiesta (cfr.
allegati 96, 97, 98, 146, 147 al Rapporto di polizia del 9 settembre 2009; AI
2.19, 2.20, 2.21) e la comunicazione del deposito degli atti ha avuto luogo il
9.9.2009, cioè subito dopo i verbali PP dell’8.9.2009; non si ritiene che possa
considerarsi leso il principio di celerità a motivo del fatto che i verbali PP
abbiano avuto luogo l’8 settembre e non il 5 o l’1 (anche se non se ne conosce
il motivo), tantomeno per il fatto che il termine di deposito degli atti (e
presentazione di eventuali complementi) sia stato fissato tre giorni oltre il
minimo legale (che, peraltro sarebbe scaduto di giovedì);
- quanto al preteso errore di calcolo, va detto che allorquando
occorre determinare l’entità di una proroga per espletare atti istruttori,
rispettivamente giungere alla chiusura dell’istruttoria, occorre effettuare una
stima che, qualora nascano degli intoppi indipendenti dall’agire
dell’inquirente, rispettivamente vengano presentate numerose richieste di
complemento, può rivelarsi anche errata; ciò, tuttavia, non influisce
necessariamente sulla facoltà di chiederne ulteriori (se tutti i principi in
materia sono rispettati) non da ultimo perché è prassi di questo ufficio non
concedere proroghe (lunghe) in base ad elementi ipotetici (quali la
presentazione di complementi); ciò per evitare una dilatazione dell’istruttoria
e permettere maggior controllo dei motivi e dei tempi di detenzione; anche il
fatto che a fine agosto sia stata chiesta una proroga solo fino al 27 settembre
2009 non influisce, a giudizio dello scrivente, sull’accoglimento dell’attuale
istanza;
- in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato e
pericolo di fuga, così come accertati nella decisione del 1 settembre 2009,
nonché rispetto dei principi di proporzionalità della carcerazione (sofferta e
da soffrire) e celerità dell’inchiesta, nei termini suesposti, l'istanza è accolta
e la proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ è concessa nei
termini richiesti, cioè sino al 27 ottobre 2009 compreso;
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup., 90 LCstr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è parzialmente accolta.
§. Di conseguenza, il
carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato fino
al 27 ottobre 2009
(compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e
spese.
3.
Contro la
presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro
10.
(dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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