INC.2009.14803
Istanza di libertà provvisoria. Esecuzione anticipata
22 gennaio 2010Italiano4 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.14803
Data decisione, Autorità:
22.01.2010, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Esecuzione anticipata
MISURE SOSTITUTIVE DELL'ARRESTO
art. 105 CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.14803
Lugano
22 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 19/20 gennaio 2010 da
__________, attualmente c/o __________
(patrocinata dall’avv. __________)
dopo l'emanazione dell'atto d'accusa __________ dell'__________
(quindi ex art. 108 cpv. 3 CPP), che la rinvia a giudizio davanti alla Corte
delle Assise correzionali di Locarno per le ipotesi di reato di cui agli
artt. 146, 251, 147, 139 CP e 19 cifra 1, 19a LFStup;
viste le osservazioni del Procuratore pubblico (21
gennaio 2009, ore 17.15);
preso atto della comunicazione e trasmissione
dell’incarto da parte del TPC (20/21 gennaio 2009);
visto l'Inc.__________ del Tribunale penale cantonale,
relativo all'ACC __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
-
__________ è stata arrestata il 22 marzo 2008 (con promozione
dell’accusa per le ipotesi di reato di cui agli artt. 138, 146, 147, 251 CP) e
l’arresto è stato confermato ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e
pericolo di collusione/rischio di inquinamento prove (doc. 1 e 5, inc. GIAR
148.2009.1);
-
le estensioni dell’accusa alle ipotesi di furto e di infrazione, nonché
contravvenzione, alla LFStup, sono contenute negli AI 57 e 58;
-
il 19 maggio 2009, il Procuratore pubblico ha disposto (per il 20 maggio
2009) il trasferimento di __________ a __________ “ai sensi dell’art. 60 CP”
(AI 67);
-
con la presente istanza (che richiama gli artt. 107 e - per la
competenza di questo ufficio - 108 cpv. 3 CPP), __________ chiede di essere
posta in libertà provvisoria (Istanza, pag. 4) e immediatamente scarcerata
(pag. 5); delle argomentazioni in fatto ed in diritto si dirà, se necessario,
nel seguito della presente;
-
dal contenuto di alcuni atti (cfr. AI 65 e 68) si potrebbe dedurre che
il trasferimento sia avvenuto a titolo di anticipato collocamento ex art. 105
cpv. 2 CPP, visti i riferimenti a tale norma e la garanzia fornita dalla SEPEM
per le spese del collocamento sino alla decisione di merito (AI 68); senonché,
in sede di osservazioni all’istanza, il magistrato inquirente afferma che il
trasferimento è avvenuto a norma dell’art. 107 cpv. 2 CPP, con contestuale
scarcerazione (pur se non oggetto di decisione formale) e senza menzionare in
alcun modo che il collocamento dovesse ritenersi quale misura sostitutiva o
fosse assortito da condizioni; precisa, per finire, che “il collocamento di __________
non è da intendersi come misura sostitutiva della detenzione preventiva”
(Osservazioni, pag. 1);
-
abbondanzialmente, si rileva che il magistrato inquirente, a conclusione
delle sue osservazioni, aggiunge che, comunque, non ricorrono i presupposti
materiali per il carcere preventivo (Osservazioni, pag. 2);
-
a prescindere da ogni altra considerazione (apparente contraddizione tra
il riferimento all’art. 107 cpv. 2 CPP e, da un lato l’affermazione che non si
tratta di misura sostitutiva, dall’altro i riferimenti all’art. 105 CPP
contenuti negli scritti SEPEM), questo giudice non può che constatare che per
lo stesso magistrato che le ha disposte, la scarcerazione ed il
trasferimento/collocamento, non sono avvenute (rispettivamente non erano
volute) ai fini di anticipazione/esecuzione della pena/misura o a titolo di
misura sostitutiva dell’arresto, tantomeno il collocamento è stato assortito da
qualsivoglia condizione; di conseguenza non vi è misura ai sensi degli artt. 95
ss. CPP che possa (o debba) essere oggetto di decisione da parte di questo
ufficio (ex art. 108 cpv. 3 CPP);
-
in conclusione, l’istanza risulta essere priva d’oggetto (la
scarcerazione é già intervenuta, il collocamento non costituisce misura
sostitutiva dell’arresto e non è assortito da condizioni/restrizioni imposte -
se si preferisce, nella competenza - dall’autorità penale);
-
di conseguenza, altre eventuali determinazioni in merito alla situazione
in essere esulano dalla competenza di questo giudice;
-
considerata la tipologia dell’istanza, non si prelevano tasse e spese;
per rispetto della forma si indica, comunque, la via di ricorso prevista
dall’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP;
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 60 CP, 95 ss., 105, 107, 108 cpv. 3 CPP,
decide
1.
L’istanza 19 gennaio 2010 è dichiarata priva d’oggetto (ai sensi dei
considerandi).
Fatti
2.
Non si prelevano tasse e spese, né si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione (anticipata via telefax in ragione dell’imminenza di due
giorni festivi):
Considerandi
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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