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Decisione

INC.2009.15902

Difesa

31 marzo 2009Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

N. Salvioni, Codice di Procedura Penale, ad art. 64; Rusca, Salmina, Verda,

Commento del CPP, ad art. 64; L. Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo

penale, pag. 19/20);

è altrettanto indubbio che la motivazione, per

stringata e sommaria che possa essere, deve essere notificata/comunicata al

momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la

limitazione; infatti, la limitazione

(formale o di fatto) di un diritto sancito dalla legge, senza immediata

comunicazione/notifica di una decisione motivata (o della motivazione),

configura un diniego di giustizia che, nel caso specifico, concretizza una

lesione dei diritti della difesa e costituisce motivo di nullità della stessa

(DTF 98 Ia 460; GIAR 6.8.2001, pag. 5/6 e riferimenti), ciò che si constata con

la presente senza richiedere e/o attendere eventuali osservazioni al fine di

non rendere pleonastica la constatazione (rispettivamente permettere

l'instaurarsi di una prassi che rovescia il principio stabilito dal CPP in

applicazione della CF e della CEDU);”

(GIAR 9

febbraio 2009, 70.2009.2)

- nel caso in esame alla richiesta del legale di concessione dei

colloqui liberi (27 marzo 2009), il magistrato inquirente ha trasmesso un

autorizzazione per “un permesso di visita

sorvegliato, da concordare con la polizia giudiziaria, sezione SAD, Lugano”

(30.3.2009), senza fornire ulteriori indicazioni;

- è evidente che l’autorizzazione trasmessa costituisce una decisione

limitativa dei colloqui liberi tra difensore e accusato (detenuto) e che la

stessa non è minimamente motivata; in applicazione dei principi riportati più

sopra, la decisione è da ritenersi nulla per totale carenza di motivazione;

- di conseguenza, il reclamo è accolto e il magistrato inquirente è

invitato ad emanare, tempestivamente, nuova decisione limitativa debitamente

motivata o (alternativamente) a trasmettere alla difesa autorizzazione per i

colloqui liberi;

- in ragione dell'esito del reclamo, la tassa di giustizia e le spese

rimangono a carico dello Stato; per le stesse ragioni la presente viene

anticipata via telefax.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, quelle

citate ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 5 e 6 CEDU, 29, 32 CF, 6,

64, 280 ss., 284 e contrario CPP,

decide

1.

Il reclamo è accolto: è constatata la nullità della decisione impugnata.

Considerandi

2.

Il magistrato inquirente è invitato a procedere (tempestivamente) come

indicato nei considerandi.

3.

La tassa di giustizia, fissata in FRS. 100.--, e le spese di FRS. 20.--,

sono a carico dello Stato del cantone Ticino, il quale rifonderà al reclamante

FRS 180.- a titolo di ripetibili.

4.

La presente decisione è definitiva a livello cantonale.

5.

Intimazione (anticipata via telefax, visto l’esito) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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