INC.2009.15902
Difesa
31 marzo 2009Italiano4 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.15902
Data decisione, Autorità:
31.03.2009, GIAR
Titolo:
Difesa
DIRITTI DELLA DIFESA
art. 64 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.15902
Lugano
31 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sul reclamo presentato il 31 marzo
2009 da
contro
la mancata concessione di colloqui liberi tra accusato (in
detenzione) e difensore;
visto quanto si dirà in seguito,
si può (quando non si deve) prescindere dal richiedere osservazioni al
magistrato inquirente, così come dall’acquisire l’incarto;
visto comunque l’inc. GIAR
159.2009.1;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________ è stato arrestato il 26 marzo 2009 (doc. 2, inc. GIAR
159.2009.1) e nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per l’ipotesi di
infrazione aggravata alla LFStup (doc. 1, inc. GIAR citato);
- l’arresto è stato confermato, da questo giudice, il 27 marzo
2009, presente il difensore (doc. 4, inc. GIAR citato);
- con il reclamo oggetto della presente, __________ (e la sua
difesa) chiede l’annullamento, per assenza di motivazione, della decisione che
nega i colloqui liberi tra detenuto e avvocato;
- l’art. 64 cpv. 1 CPP sancisce che i colloqui tra arrestato e
difensore sono liberi; limitazioni possono essere poste in essere se lo esigono
l’interesse dell’inchiesta o motivi di sicurezza (art. 64 cpv. 2);
- come si ha
avuto modo, ancora recentemente, di affermare:
“è indubbio che le limitazioni di tale diritto non
possono essere la regola, bensì debbono trovare applicazione in “casi
eccezionali”, in presenza di concreti “motivi sufficientemente gravi e
importanti”, e che le relative decisioni debbono essere motivate, almeno
sommariamente e pur senza giungere a rendere vano (tramite la motivazione
appunto) l’eventuale fondamento della limitazione (cfr. lavori legislativi in
Fatti
N. Salvioni, Codice di Procedura Penale, ad art. 64; Rusca, Salmina, Verda,
Commento del CPP, ad art. 64; L. Marazzi, Il GIAR, L’arbitro nel processo
penale, pag. 19/20);
è altrettanto indubbio che la motivazione, per
stringata e sommaria che possa essere, deve essere notificata/comunicata al
momento stesso in cui si pone in essere (materialmente o formalmente) la
limitazione; infatti, la limitazione
(formale o di fatto) di un diritto sancito dalla legge, senza immediata
comunicazione/notifica di una decisione motivata (o della motivazione),
configura un diniego di giustizia che, nel caso specifico, concretizza una
lesione dei diritti della difesa e costituisce motivo di nullità della stessa
(DTF 98 Ia 460; GIAR 6.8.2001, pag. 5/6 e riferimenti), ciò che si constata con
la presente senza richiedere e/o attendere eventuali osservazioni al fine di
non rendere pleonastica la constatazione (rispettivamente permettere
l'instaurarsi di una prassi che rovescia il principio stabilito dal CPP in
applicazione della CF e della CEDU);”
(GIAR 9
febbraio 2009, 70.2009.2)
- nel caso in esame alla richiesta del legale di concessione dei
colloqui liberi (27 marzo 2009), il magistrato inquirente ha trasmesso un
autorizzazione per “un permesso di visita
sorvegliato, da concordare con la polizia giudiziaria, sezione SAD, Lugano”
(30.3.2009), senza fornire ulteriori indicazioni;
- è evidente che l’autorizzazione trasmessa costituisce una decisione
limitativa dei colloqui liberi tra difensore e accusato (detenuto) e che la
stessa non è minimamente motivata; in applicazione dei principi riportati più
sopra, la decisione è da ritenersi nulla per totale carenza di motivazione;
- di conseguenza, il reclamo è accolto e il magistrato inquirente è
invitato ad emanare, tempestivamente, nuova decisione limitativa debitamente
motivata o (alternativamente) a trasmettere alla difesa autorizzazione per i
colloqui liberi;
- in ragione dell'esito del reclamo, la tassa di giustizia e le spese
rimangono a carico dello Stato; per le stesse ragioni la presente viene
anticipata via telefax.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, quelle
citate ed in particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup, 5 e 6 CEDU, 29, 32 CF, 6,
64, 280 ss., 284 e contrario CPP,
decide
1.
Il reclamo è accolto: è constatata la nullità della decisione impugnata.
Considerandi
2.
Il magistrato inquirente è invitato a procedere (tempestivamente) come
indicato nei considerandi.
3.
La tassa di giustizia, fissata in FRS. 100.--, e le spese di FRS. 20.--,
sono a carico dello Stato del cantone Ticino, il quale rifonderà al reclamante
FRS 180.- a titolo di ripetibili.
4.
La presente decisione è definitiva a livello cantonale.
5.
Intimazione (anticipata via telefax, visto l’esito) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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