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Decisione

INC.2009.15904

Istanza libertà provvisoria

25 giugno 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

26 marzo 2009 con contestuale promozione dell’accusa per titolo di infrazione

aggravata alla LStup - “siccome riferita ad un quantitativo di stupefacente

che sapeva o doveva presumere tale da mettere in pericolo la salute di

parecchie persone, per avere, nel corso del 2007 a __________, __________, __________, __________, __________, __________ ed altre imprecisate

località, senza essere autorizzato, in correità con altre persone, preso parte

direttamente oppure organizzato e fornito assistenza (reclutamento di corrieri,

organizzato veicoli e conducenti, stabilito contatti ecc.) per almeno quattro

trasporti di cocaina dal __________ verso la __________ (__________ e __________),

rispettivamente dal __________ all__________” - e contravvenzione alla

medesima legge (cfr. inc. GIAR 2009.15901, doc. 1).

L'arresto di __________ è stato

confermato dal GIAR il giorno successivo, ritenuti presenti gravi indizi di colpevolezza,

bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione con i presunti correi ed

eventuali testi, sia in relazione alla marijuana rinvenuta che al trasporto di

cocaina, nonché pericolo di recidiva “perlomeno in attesa di conferma e/o

rafforzamento degli indizi relativi alla cocaina” (Inc. GIAR 2009.15901,

doc. 4).

Giova rilevare che nell’ambito

della medesima inchiesta sono state arrestate diverse persone, non soltanto in __________

(__________, __________, __________ e __________), ma anche in __________ (__________)

ed in __________ (__________, __________), mentre che altre persone a piede

libero sono indagate (__________ e __________).

B.

Il 16 giugno 2009 __________, con

l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere

immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa, in maniera

estremamente concisa, evidenzia che il recente trasferimento dell’accusato

istante in regime ordinario dovrebbe significare che sono venute meno le

esigenze istruttorie atte a giustificare il mantenimento della detenzione

preventiva, tanto più che le versioni degli accusati non divergerebbero di

molto o comunque in maniera tale da fondare la protrazione della carcerazione

preventiva senza violare il principio di proporzionalità. La difesa, evidenzia

infine che __________ “cosciente degli errori commessi e fermamente

intenzionato a mettersi sulla retta via”, se messo in libertà provvisoria,

rimarrà comunque a disposizione degli inquirenti.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 22/23 giugno 2009, indicati i seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittigli, segnatamente per

infrazione aggravata alla LStup, evidenzia la sussistenza di concreto pericolo

di fuga e di recidiva.

Da ultimo il Procuratore pubblico

evidenzia che il mantenimento della carcerazione preventiva, tenuto conto della

gravità delle accuse, sarebbe ancora rispettoso del principio di

proporzionalità.

Con osservazioni 24 giugno 2009,

la difesa si riconferma nella primitiva istanza. Dopo aver censurato la

tardività nell’invio dell’incarto da parte del Procuratore pubblico e

constatata l’assenza di bisogni istruttori, la difesa contesta l’esistenza di

un concreto pericolo di fuga - peraltro non ritenuto in sede di conferma dell’arresto

e al quale si potrebbe comunque ovviare con l’adozione di misure sostitutive,

quali il deposito dei documenti, quello di non lasciare la __________,

l’obbligo di presentarsi in Polizia, il versamento di una cauzione di fr.

5'000.-- ,- e quello di recidiva, ritenuto che le condanne cui fa riferimento

il magistrato inquirente non sono recenti e comunque i fatti oggetto del

procedimento in corso si sono svolti nel corso del 2007. Da ultimo, evidenzia

che, se messo in libertà provvisoria, __________, è intenzionato a sottoporsi

ad un trattamento stazionario presso __________, con i cui responsabili vi è

già stato un colloquio, e potrà immediatamente trovare un lavoro presso la

società dello zio a __________.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla difesa

di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati trasmessi

tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il preavviso è

stato inviato per posta il 22 giugno 2009 (cfr. timbro postale) e l'incarto è

stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 23 giugno 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per posta (in proposito cfr.

CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B., nonché GIAR 31.08.2007 inc.

2007.

, decisione nota alla difesa alle cui considerazioni si rinvia).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade venerdì 26 giugno 2009 ex art. 20 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta

la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, come peraltro

riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a

carico di __________ sono senz’altro dati per i reati ipotizzati in relazione

ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In particolare dagli atti emerge

che l’accusato istante ha:

-

reclutato __________ per il primo trasporto in __________ promettendo

una ricompensa di 0.5-1 kg di cocaina, nonché ha presentato __________ a __________

(cfr. verb. __________ 13.03.2009 e __________ 12.05.2009);

-

accompagnato __________ in __________ in occasione del trasporto nel

maggio 2007, rientrando però precedentemente a lui (cfr. verb. PP __________

13.03

);

-

reclutato __________ per andare a __________ a prendere il gruppo

proveniente dal __________ e portarlo in __________ (cfr. verb. __________

15.05

);

-

si è recato a __________ a ricevere la comitiva dal __________ che

trasportava 12 kg di cocaina in occasione del viaggio del maggio 2007 (cfr.

verb. __________ 13.03.2009, __________ 12.03.2009 e __________ 2.04.2009);

-

ricevuto quale compenso un etto e mezzo di cocaina (cfr. verb. __________

25.05

);

-

al rientro in Ticino ha pagato __________ con 50 gr. di cocaina (cfr.

verb. __________ 12.03.2009);

-

ha detto a __________ che bisognava fare dei viaggi anche in __________

(cfr. verb. __________ 25.05.2009);

-

ha effettuato un viaggio ad __________ con la sua autovettura per la

consegna di una valigia di cocaina, ha consegnato a __________ Euro 2'500.--

che quest’ultimo, a sua volta, ha consegnato a __________, ricevendo quale

compenso da __________ 1 etto di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

-

ha proposto a __________ di fungere da corriere per l’__________ (cfr.

verb. __________ 2.04.2009);

-

ha partecipato ad un ulteriore trasporto di cocaina in __________ con __________

e __________ nel giugno 2007 ed al rientro ha consegnato a __________ altri gr.

150.

di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

-

ha reclutato __________ per il terzo viaggio in __________ ed ha

partecipato alla trasferta da __________ a __________ (cfr. verb. __________

4.02

);

-

ha proposto a __________ di andare in __________ a prendere cocaina per

Euro 8'000.-- (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

-

ha chiesto ad __________ la disponibilità a recarsi in __________ per

eseguire un trasporto di cocaina (cfr. verb. __________ 27.08.2007);

-

tentato ripetutamente di contattare __________ tramite __________, che

parla la lingua spagnola, per organizzare il trasporto di cocaina (cfr. verb. __________

12.03

);

-

nell’estate 2007 ha detenuto presso il suo domicilio a __________ 20 kg

di canapa e incarica __________ di farvi la guardia (cfr. verb. __________

27.08

);

-

ha venduto circa 300 gr. di marijuana a __________ da dicembre 2006 a maggio 2007 e fatto vendere da quest’ultimo circa 100 gr. della medesima sostanza, nonché

depositato presso lo stesso __________ 2 kg di marijuana (cfr. verb. __________ 9.07.2007);

-

per avere detenuto presso l’abitazione di __________ kg 5,8 di

marijuana, sequestrati al momento del fermo, in merito ai quali ha dichiarato

di aver cercato di piazzarne un po’ in giro per fare qualche soldo (verb. Pol

26.03

).

Da parte sua __________, dopo

iniziali reticenze, ha in parte ammesso le proprie responsabilità (cfr. verb.

PP 3.04.2009), seppure su alcuni punti le sue dichiarazioni non concordino con

quelle dei correi.

La prima (e cumulativa)

condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è

pertanto presente.

4.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la

sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato, oltre che cittadino

svizzero, è cittadino italiano ed in __________ risiedono i genitori ed i

fratelli, con i quali mantiene, come peraltro da lui ammesso, contatti regolari

e dove ancora spesso si reca (cfr. verb. PP 3.04.2009). Se è vero che al

momento dell’arresto egli si trovava a __________ presso il domicilio

dell’attuale compagna, va tuttavia rilevato che, per stessa ammissione

dell'accusato, la convivenza risale al gennaio 2009 e che, comunque, vista la

gravità dei fatti e la possibile pena in caso di condanna, il pericolo che __________,

peraltro senza un’attività lavorativa in __________ (cfr. verb. Pol.

26.03

), se posto in libertà provvisoria, si sottragga al procedimento,

facendo rientro in __________, Paese dal quale non sarebbe estradabile e nel

quale risiedono i suoi famigliari, peraltro abbienti, appare quindi

sufficientemente concreto.

Non può entrare in considerazione

l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, cioè

il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino italiano, e

neppure il versamento di una cauzione di fr. 5'000.--, che comunque, oltre a

non apparire proporzionata alla gravità dei reati, non verrebbe versata

dall’accusato e non permetterebbe di ovviare al pericolo di recidiva

Non modifica questa conclusione

il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di fuga non sia stato

indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una delle

condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è infatti

sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte

(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103).

5.

Essendo dato uno dei motivi di

ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si potrebbe

prescindere dall’esaminare se in casu sia pure dato un concreto pericolo di

recidiva - che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta

ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato;

come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere

concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il

pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza

di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta,

sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi

più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si

preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque

determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta

(sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente

considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP

16.5

, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

Occorre comunque ricordare che __________

è, come risulta dal casellario giudiziario italiano (AI 8.2), più volte

condannato in __________ per reati collegati al traffico di stupefacenti. Da

ultimo, in relazione ad un arresto per traffico di marijuana nel 2003 egli è

stato condannato ad un anno e 4 mesi, cui si è aggiunta la revoca di una

precedente pena: in totale, come da lui dichiarato nel corso del verb. PP

3.04

, egli ha scontato oltre 6 mesi in carcere ed 1 anno e mezzo in

Comunità, dalla quale è uscito nell’agosto 2006. Ciò che comunque non ha avuto

un effetto deterrente.

Se è vero che i viaggi in __________

risalgono al 2007, è altrettanto vero che al momento dell’arresto sono stati

sequestrati al suo domicilio oltre 5 kg di marijuana, che per stessa ammissione

dell’accusato, egli aveva in parte cercato di vendere.

In siffatte circostanze esiste il

rischio che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa ricadere nella

commissione di reati legati agli stupefacenti appare comunque sufficientemente

concreto. I buoni intenti dell’accusato, alla luce dei suoi trascorsi, non

appaiono tali da sovvertire tale conclusione.

Quo all’asserita disparità di

trattamento con altro coaccusato nel frattempo scarcerato, giova rilevare che

la situazione personale e processuale di quest’ultimo era comunque differente

da quella di __________.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere

preventivo sin qui sofferto (circa 3 mesi) appare rispettoso del principio di

proporzionalità, ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla

presumibile pena in caso di conferma delle accuse, rischio di pena che può

certamente essere collocato ben oltre il periodo di carcere preventivo sin qui

sofferto. Inoltre l’inchiesta in questo lasso di tempo è proseguita nel

rispetto del principio di celerità - tenuto anche conto delle numerose persone

coinvolte a vari livelli e delle ramificazioni con l’estero - non si trova, né

si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure vi sono stati ritardi

ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Richiamato comunque l'obbligo per

il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in

detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP). In proposito va rilevato che nel

preavviso negativo il Procuratore pubblico non fa valere a sostegno del

mantenimento della carcerazione preventiva l’esistenza di bisogni

dell’inchiesta.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il

principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, e meglio gli art. 19a LStup, 19 LStup, 95ss e 280 ss CPP

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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