Lexipedia

Decisione

INC.2009.15905

Istanza di libertà provvisoria. Pericolo di fuga e di recidiva

24 settembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

- per quanto riguarda gli indizi di reato ci si riferisce,

innanzitutto, a quanto constatato a questo proposito nella precedente decisione

di rifiuto della libertà provvisoria:

“Nel caso in esame, come peraltro

riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a

carico di __________ sono senz’altro dati per i reati ipotizzati in relazione

ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In particolare dagli atti emerge

che l’accusato istante ha:

- reclutato __________ per il primo trasporto in __________

promettendo una ricompensa di 0.5-1 kg di cocaina, nonché ha presentato __________

a __________ (cfr. verb. __________ 13.03.2009 e __________ 12.05.2009);

- accompagnato __________ in __________ in occasione del

trasporto nel maggio 2007, rientrando però precedentemente a lui (cfr. verb. PP

__________ 13.03.2009);

- reclutato __________ per andare a __________ a prendere

il gruppo proveniente dal __________ e portarlo in Ticino (cfr. verb. __________

15.05.2009);

- si è recato a __________ a ricevere la comitiva dal __________

che trasportava 12 kg di cocaina in occasione del viaggio del maggio 2007 (cfr.

verb. __________ 13.03.2009, __________ 12.03.2009 e __________ 2.04.2009);

- ricevuto quale compenso un etto e mezzo di cocaina

(cfr. verb.__________ 25.05.2009);

- al rientro in Ticino ha pagato __________ con 50 gr. di

cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

- ha detto a __________ che bisognava fare dei viaggi

anche in __________ (cfr. verb. __________ 25.05.2009);

- ha effettuato un viaggio ad __________ con la sua

autovettura per la consegna di una valigia di cocaina, ha consegnato a __________

Euro 2'500.-- che quest’ultimo, a sua volta, ha consegnato a __________,

ricevendo quale compenso da __________ 1 etto di cocaina (cfr. verb. __________

12.03.2009);

- ha proposto a __________ di fungere da corriere per l’__________

(cfr. verb. __________ 2.04.2009);

- ha partecipato ad un ulteriore trasporto di cocaina in __________

con __________ e __________ nel giugno 2007 ed al rientro ha consegnato a __________

altri gr. 150 di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

- ha reclutato __________ per il terzo viaggio in __________

ed ha partecipato alla trasferta da __________ a __________ (cfr. verb. __________

4.02.2009);

- ha proposto a __________ di andare in __________ a

prendere cocaina per Euro 8'000.-- (cfr. verb. __________ 12.03.2009);

- ha chiesto ad __________ la disponibilità a recarsi in __________

per eseguire un trasporto di cocaina (cfr. verb. __________ 27.08.2007);

- tentato ripetutamente di contattare __________ tramite __________

che parla la lingua spagnola, per organizzare il trasporto di cocaina (cfr.

verb. __________ 12.03.2009);

- nell’estate 2007 ha detenuto presso il suo domicilio a __________ 20 kg di canapa e incarica __________ di farvi la guardia (cfr.

verb. __________ 27.08.2007);

- ha venduto circa 300 gr. di marijuana a __________ da

dicembre 2006 a maggio 2007 e fatto vendere da quest’ultimo circa 100 gr. della

medesima sostanza, nonché depositato presso lo stesso __________ 2 kg di marijuana (cfr. verb._______ 9.07.2007);

- per avere detenuto presso l’abitazione di __________ kg

5,8 di marijuana, sequestrati al momento del fermo, in merito ai quali ha

dichiarato di aver cercato di piazzarne un po’ in giro per fare qualche soldo

(verb. Pol 26.03.2009).

Da parte sua __________, dopo iniziali

reticenze, ha in parte ammesso le proprie responsabilità (cfr. verb. PP

3.04.2009), seppure su alcuni punti le sue dichiarazioni non concordino con

quelle dei correi.”

(GIAR 25 giugno 2009, 159.2009.4)

- il seguito dell’inchiesta non a smentito né l’esistenza né la

consistenza degli indizi indicati (nessuno lo sostiene e neppure emerge in modo

manifesto dall’incarto); contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa

(peraltro sommariamente e senza indicazioni concrete), un indizio non è tale

solo a contraddittorio avvenuto (a maggior ragione se lo stesso elemento è

riferito da più persone), così come l’avvenuto contraddittorio e/o confronto

non cancella automaticamente l’indizio se i due confrontati rimangono sulle

rispettive posizioni (cfr. per es. AI 2.18, pag. 3); inoltre, la labilità

(eventuale) di un elemento di dettaglio non mette necessariamente in gioco la

concretezza degli elementi di partecipazione al fatto costitutivo di reato

(ibidem);

- la sufficienza (per gravità e concretezza) degli indizi di

infrazione alla LFStup (art. 19) indicati nella precedente decisione è qui

confermata; agli stessi possono essere aggiunte perlomeno le ammissioni

avvenute in verbali successivi, ancorché relative a canapa e non cocaina (cfr.

Verbale __________ 24 agosto 2009);

- anche per il pericolo di fuga e quello di recidiva, è opportuno

riferirsi a quanto accertato nella precedente decisione riprendendo gli

elementi di fatto (e rinviandovi per i principi ed i riferimenti in diritto):

“4.

… omissis …

L'accusato, oltre che cittadino __________,

è cittadino __________ ed in __________ risiedono i genitori ed i fratelli, con

i quali mantiene, come peraltro da lui ammesso, contatti regolari e dove ancora

spesso si reca (cfr. verb. PP 3.04.2009). Se è vero che al momento dell’arresto

egli si trovava a __________ presso il domicilio dell’attuale compagna, va

tuttavia rilevato che, per stessa ammissione dell'accusato, la convivenza

risale al gennaio 2009 e che, comunque, vista la gravità dei fatti e la

possibile pena in caso di condanna, il pericolo che __________, peraltro senza

un’attività lavorativa in __________ (cfr. verb. Pol. 26.03.2009), se posto in

libertà provvisoria, si sottragga al procedimento, facendo rientro in __________,

Paese dal quale non sarebbe estradabile e nel quale risiedono i suoi

famigliari, peraltro abbienti, appare quindi sufficientemente concreto.

Non può entrare in considerazione

l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, cioè

il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino __________,

e neppure il versamento di una cauzione di fr. 5'000.--, che comunque, oltre a

non apparire proporzionata alla gravità dei reati, non verrebbe versata

dall’accusato e non permetterebbe di ovviare al pericolo di recidiva

5.

… omissis…

Occorre comunque ricordare che __________

è, come risulta dal casellario giudiziario italiano (AI 8.2), più volte

condannato in Italia per reati collegati al traffico di stupefacenti. Da

ultimo, in relazione ad un arresto per traffico di marijuana nel 2003 egli è

stato condannato ad un anno e 4 mesi, cui si è aggiunta la revoca di una

precedente pena: in totale, come da lui dichiarato nel corso del verb. PP

3.04.2009, egli ha scontato oltre 6 mesi in carcere ed 1 anno e mezzo in

Comunità, dalla quale è uscito nell’agosto 2006. Ciò che comunque non ha avuto

un effetto deterrente.

Se è vero che i viaggi in __________

risalgono al 2007, è altrettanto vero che al momento dell’arresto sono stati

sequestrati al suo domicilio oltre 5 kg di marijuana, che per stessa ammissione

dell’accusato, egli aveva in parte cercato di vendere.

In siffatte circostanze esiste il rischio

che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa ricadere nella

commissione di reati legati agli stupefacenti appare comunque sufficientemente

concreto. I buoni intenti dell’accusato, alla luce dei suoi trascorsi, non

appaiono tali da sovvertire tale conclusione.

… omissis …”

(GIAR 25 giugno 2009, 159.2009.4)

- la concretezza e fondatezza degli elementi sopra indicati non

risulta smentita da emergenze successive dell’inchiesta, né dalle indicazioni

fornite da __________ in sede di osservazioni; che il centro dei suoi interessi

affettivi sia in Svizzera è affermato ma non indicato (quindi non verificabile

in concreto) e che i legami con i parenti in __________ si siano incrinati

sembra essere smentito dal fatto che questi sembrano, comunque, disposti a

prestare cauzione maggiore, peraltro doppia per rapporto a quella proposta in

sede di istanza di libertà provvisoria; quanto al rischio di recidiva, al

richiamato (dall’accusato) effetto deterrente della carcerazione preventiva

sofferta deve essere, per serietà di valutazione, contrapposto (per così dire),

il contenuto dello scritto 25 luglio 2009 di Villa Argentina che se da un lato

indica “determinazione” ad intraprendere un percorso terapeutico,

dall’altro impone di ritenere che in assenza di questo (ciò che sarebbe il caso

in assenza di proroga) il pericolo di recidiva sia presente e non in modo

marginale;

- quindi, è confermata in questa sede l’esistenza di un pericolo di

fuga e di un pericolo di recidiva;

- la

persistenza di un concreto pericolo di recidiva priva di utilità la disamina

delle misure sostitutive proposte; a titolo puramente abbondanziale si può però

dire che, in assenza di indicazioni circa la capacità economica delle persone

disposte a prestarla (GIAR 13.10.2005, 306.2005.6; CRP 17.11.2005,

60.2005.357), gli unici parametri rimangono la gravità del reato, il rischio di

pena e la conseguente gravità/concretezza del pericolo di fuga, per cui anche

la somma attualmente proposta (FRS 10'000.-) appare inadeguata;

- ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla

presumibile pena in caso di conferma delle stesse (il minimo previsto dall’art.

19 cifra 2 è di un anno) il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e

quello ancora da soffrire alla luce della proroga richiesta (ca. 7 mesi in

totale, riservata chiusura anticipata della fase istruttoria in assenza di

richieste di complementi) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità;

inoltre l’inchiesta non risulta essere stata condotta in violazione del

principio di celerità (ciò che, invero, non è neppure sostenuto dalla difesa),

considerato il numero di persone coinvolte e gli atti specifici inerenti lo

stesso __________ effettuati poco prima del deposito degli atti (cfr., ad

esempio, all. 43, 44, 45 Rapporto di polizia 9.9.2009, AI 3.58, 5.103):

l’inchiesta non risulta mai essersi trovata in una situazione di stallo nel

senso indicato dalla giurisprudenza (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004);

- in

presenza di situazioni processuali e personali sostanzialmente analoghe anche

la questione della parità di trattamento può essere oggetto di verifica; nel

caso in esame, l’istante si limita ad affermare che persone con doppia

nazionalità sono già state rilasciate ma non indica alcun elemento (e/o atto

d’inchiesta) che permetta verifica della effettiva analogia delle situazioni (e

non tocca a questo giudice scartabellare l’incarto, o più incarti, alla ricerca

degli elementi a sostegno delle tesi della difesa); su questo punto vi è dunque

palese carenza di motivazione e non si può che rinviare a quanto detto nella

precedente decisione, secondo cui “la situazione personale e processuale di

quest’ultimo –allora uno solo, n.d.r.- era comunque differente da quella

di __________.” (GIAR 25 giugno 2009, 159.2009.4, cons. 5 in fine);

- prematura,

in quanto ipotetica (oltre che, in prima sede, di competenza decisionale

dell’inquirente), la questione relativa ad eventuali complementi che altre

parti potrebbero chiedere e conseguenti effetti (altrettanto ipotetici) sulla

detenzione preventiva di __________

- in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, pericolo

di recidiva e pericolo di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità

della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta

e la proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ è concessa nei

termini richiesti, cioè sino al 27 ottobre 2009 compreso;

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 LFStup., 90 LCstr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è parzialmente

accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 27 ottobre 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster