INC.2009.15905
Istanza di libertà provvisoria. Pericolo di fuga e di recidiva
24 settembre 2009Italiano15 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.15905
Data decisione, Autorità:
24.09.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria. Pericolo di fuga e di recidiva
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.15905
Lugano
24 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata l’11/14 settembre 2009 da
Procuratore pubblico Mario Branda, MP Bellinzona
nei confronti di
__________, in detenzione preventiva presso il
Carcere La Farera, Cadro
(patr. dall’__________)
viste le osservazioni della
difesa (15/16 settembre 2009);
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
- __________, è stato arrestato il 26 marzo 2009 con contestuale
promozione dell’accusa per titolo di infrazione aggravata alla LStup, per
“almeno quattro trasporti di cocaina dal __________ verso la __________ (__________),
rispettivamente dal __________ all’__________”, per operazioni legate a
marijuana, e contravvenzione alla medesima legge (cfr. inc. GIAR
2009.15901, doc. 1);
- l'arresto è stato confermato dal GIAR il giorno successivo (Inc.
GIAR 2009.15901, doc. 4);
- nell’ambito della medesima inchiesta sono state arrestate diverse
persone, non soltanto in __________ (__________, __________, __________ e __________),
ma anche in __________ (__________) ed in __________ (__________, __________),
mentre che altre persone a piede libero sono indagate (__________ e __________),
come emerge dall’incarto MP __________;
- per completezza si richiama l’estensione dell’accusa del 23
luglio 2009 (AI 5.3) al reato di cui all’art. 90 cifra 2 LCStr., comunque
irrilevante ai fini della presente decisione;
- con sentenza del 25 giugno 2009 (GIAR 159.2009.4) questo ufficio
ha respinto una richiesta di libertà provvisoria presentata da __________,
ritenuta la presenza di sufficienti indizi di reato, così come di pericolo di
fuga e pericolo di recidiva (cons. 3, 4 e 5, della sentenza citata); sono,
inoltre, stati ritenuti rispettati i principi di proporzionalità e celerità
(cons. 6);
- con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR 159.2009.5),
il magistrato inquirente chiede che la carcerazione cui è astretto __________
(che viene a scadere il 26 settembre 2009, ex art. 102 cpv. 2 CPP) sia
prorogata fino al 27 ottobre 2009 al fine di permettere al termine di deposito
degli atti di giungere a scadenza (28 settembre 2009), decidere in merito ad
eventuali proposte di complemento e notificare la chiusura dell’istruttoria;
- il magistrato inquirente fonda la sua richiesta sugli stessi
elementi indicati nel preavviso all’istanza di libertà provvisoria del 16
giugno 2009 e ritenuti dal GIAR nella decisione del 25 giugno 2009 (indizi di
reato, pericolo di recidiva e di fuga), cui rinvia esplicitamente, aggiungendo
che la proporzionalità (per rapporto alla durata) è ancora rispettata;
- nelle sue osservazioni (doc. 3, inc. GIAR 159.2009.5) __________
non contesta, nella sostanza, l’esistenza di gravi indizi di reato, pur
sottolineando che gli stessi non si estendono a “tutte le accuse tratte da
dichiarazioni di terzi” per l’assenza di contraddittorio; contesta, invece,
che sussistano elementi per ritenere concreto il pericolo di recidiva
(precedenti lontani nel tempo, effetto deterrente del carcere preventivo
sofferto, attività oggetto di inchiesta già esaurita nel 2007) ed il pericolo
di fuga (desiderio di curare la tossicomania in Svizzera, dove ha il centro dei
suoi affetti essendosi allentati i rapporti con i parenti in __________) ad
ulteriore limitazione del quale sarebbe pure disposto a versare cauzione di FRS
10'000.-, rispettivamente sottostare a obbligo di presenza;
- sempre in sede di osservazioni, la difesa lamenta esclusione da
una “partecipazione attiva agli atti di indagine” che potrebbe portare a
numerose richieste di complemento, in particolare da parte di chi è in libertà,
e mancata indicazione della qualifica dei comportamenti ascritti, qualifica
ritenuta determinante nella valutazione della proporzionalità; da ultimo, la
difesa lamenta una violazione del principio di parità di trattamento con altri
accusati (tutti con doppia nazionalità) già posti in libertà provvisoria;
- di altri elementi contenuti nell’istanza e nelle osservazioni si
dirà, se del caso, nei considerandi che seguono;
- l'istanza, presentata dall'autorità competente entro il termine di
cui all'art. 102 cpv. 2 CPP e con anticipo sufficiente da permettere
osservazioni, è ricevibile in ordine;
- i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
Fatti
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
- per quanto riguarda gli indizi di reato ci si riferisce,
innanzitutto, a quanto constatato a questo proposito nella precedente decisione
di rifiuto della libertà provvisoria:
“Nel caso in esame, come peraltro
riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a
carico di __________ sono senz’altro dati per i reati ipotizzati in relazione
ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In particolare dagli atti emerge
che l’accusato istante ha:
- reclutato __________ per il primo trasporto in __________
promettendo una ricompensa di 0.5-1 kg di cocaina, nonché ha presentato __________
a __________ (cfr. verb. __________ 13.03.2009 e __________ 12.05.2009);
- accompagnato __________ in __________ in occasione del
trasporto nel maggio 2007, rientrando però precedentemente a lui (cfr. verb. PP
__________ 13.03.2009);
- reclutato __________ per andare a __________ a prendere
il gruppo proveniente dal __________ e portarlo in Ticino (cfr. verb. __________
15.05.2009);
- si è recato a __________ a ricevere la comitiva dal __________
che trasportava 12 kg di cocaina in occasione del viaggio del maggio 2007 (cfr.
verb. __________ 13.03.2009, __________ 12.03.2009 e __________ 2.04.2009);
- ricevuto quale compenso un etto e mezzo di cocaina
(cfr. verb.__________ 25.05.2009);
- al rientro in Ticino ha pagato __________ con 50 gr. di
cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);
- ha detto a __________ che bisognava fare dei viaggi
anche in __________ (cfr. verb. __________ 25.05.2009);
- ha effettuato un viaggio ad __________ con la sua
autovettura per la consegna di una valigia di cocaina, ha consegnato a __________
Euro 2'500.-- che quest’ultimo, a sua volta, ha consegnato a __________,
ricevendo quale compenso da __________ 1 etto di cocaina (cfr. verb. __________
12.03.2009);
- ha proposto a __________ di fungere da corriere per l’__________
(cfr. verb. __________ 2.04.2009);
- ha partecipato ad un ulteriore trasporto di cocaina in __________
con __________ e __________ nel giugno 2007 ed al rientro ha consegnato a __________
altri gr. 150 di cocaina (cfr. verb. __________ 12.03.2009);
- ha reclutato __________ per il terzo viaggio in __________
ed ha partecipato alla trasferta da __________ a __________ (cfr. verb. __________
4.02.2009);
- ha proposto a __________ di andare in __________ a
prendere cocaina per Euro 8'000.-- (cfr. verb. __________ 12.03.2009);
- ha chiesto ad __________ la disponibilità a recarsi in __________
per eseguire un trasporto di cocaina (cfr. verb. __________ 27.08.2007);
- tentato ripetutamente di contattare __________ tramite __________
che parla la lingua spagnola, per organizzare il trasporto di cocaina (cfr.
verb. __________ 12.03.2009);
- nell’estate 2007 ha detenuto presso il suo domicilio a __________ 20 kg di canapa e incarica __________ di farvi la guardia (cfr.
verb. __________ 27.08.2007);
- ha venduto circa 300 gr. di marijuana a __________ da
dicembre 2006 a maggio 2007 e fatto vendere da quest’ultimo circa 100 gr. della
medesima sostanza, nonché depositato presso lo stesso __________ 2 kg di marijuana (cfr. verb._______ 9.07.2007);
- per avere detenuto presso l’abitazione di __________ kg
5,8 di marijuana, sequestrati al momento del fermo, in merito ai quali ha
dichiarato di aver cercato di piazzarne un po’ in giro per fare qualche soldo
(verb. Pol 26.03.2009).
Da parte sua __________, dopo iniziali
reticenze, ha in parte ammesso le proprie responsabilità (cfr. verb. PP
3.04.2009), seppure su alcuni punti le sue dichiarazioni non concordino con
quelle dei correi.”
(GIAR 25 giugno 2009, 159.2009.4)
- il seguito dell’inchiesta non a smentito né l’esistenza né la
consistenza degli indizi indicati (nessuno lo sostiene e neppure emerge in modo
manifesto dall’incarto); contrariamente a quanto sembra sostenere la difesa
(peraltro sommariamente e senza indicazioni concrete), un indizio non è tale
solo a contraddittorio avvenuto (a maggior ragione se lo stesso elemento è
riferito da più persone), così come l’avvenuto contraddittorio e/o confronto
non cancella automaticamente l’indizio se i due confrontati rimangono sulle
rispettive posizioni (cfr. per es. AI 2.18, pag. 3); inoltre, la labilità
(eventuale) di un elemento di dettaglio non mette necessariamente in gioco la
concretezza degli elementi di partecipazione al fatto costitutivo di reato
(ibidem);
- la sufficienza (per gravità e concretezza) degli indizi di
infrazione alla LFStup (art. 19) indicati nella precedente decisione è qui
confermata; agli stessi possono essere aggiunte perlomeno le ammissioni
avvenute in verbali successivi, ancorché relative a canapa e non cocaina (cfr.
Verbale __________ 24 agosto 2009);
- anche per il pericolo di fuga e quello di recidiva, è opportuno
riferirsi a quanto accertato nella precedente decisione riprendendo gli
elementi di fatto (e rinviandovi per i principi ed i riferimenti in diritto):
“4.
… omissis …
L'accusato, oltre che cittadino __________,
è cittadino __________ ed in __________ risiedono i genitori ed i fratelli, con
i quali mantiene, come peraltro da lui ammesso, contatti regolari e dove ancora
spesso si reca (cfr. verb. PP 3.04.2009). Se è vero che al momento dell’arresto
egli si trovava a __________ presso il domicilio dell’attuale compagna, va
tuttavia rilevato che, per stessa ammissione dell'accusato, la convivenza
risale al gennaio 2009 e che, comunque, vista la gravità dei fatti e la
possibile pena in caso di condanna, il pericolo che __________, peraltro senza
un’attività lavorativa in __________ (cfr. verb. Pol. 26.03.2009), se posto in
libertà provvisoria, si sottragga al procedimento, facendo rientro in __________,
Paese dal quale non sarebbe estradabile e nel quale risiedono i suoi
famigliari, peraltro abbienti, appare quindi sufficientemente concreto.
Non può entrare in considerazione
l'applicazione di misure sostitutive, quali quelle proposte dalla difesa, cioè
il ritiro dei documenti di legittimazione, trattandosi di cittadino __________,
e neppure il versamento di una cauzione di fr. 5'000.--, che comunque, oltre a
non apparire proporzionata alla gravità dei reati, non verrebbe versata
dall’accusato e non permetterebbe di ovviare al pericolo di recidiva
…
5.
… omissis…
Occorre comunque ricordare che __________
è, come risulta dal casellario giudiziario italiano (AI 8.2), più volte
condannato in Italia per reati collegati al traffico di stupefacenti. Da
ultimo, in relazione ad un arresto per traffico di marijuana nel 2003 egli è
stato condannato ad un anno e 4 mesi, cui si è aggiunta la revoca di una
precedente pena: in totale, come da lui dichiarato nel corso del verb. PP
3.04.2009, egli ha scontato oltre 6 mesi in carcere ed 1 anno e mezzo in
Comunità, dalla quale è uscito nell’agosto 2006. Ciò che comunque non ha avuto
un effetto deterrente.
Se è vero che i viaggi in __________
risalgono al 2007, è altrettanto vero che al momento dell’arresto sono stati
sequestrati al suo domicilio oltre 5 kg di marijuana, che per stessa ammissione
dell’accusato, egli aveva in parte cercato di vendere.
In siffatte circostanze esiste il rischio
che, se messo in libertà provvisoria, __________ possa ricadere nella
commissione di reati legati agli stupefacenti appare comunque sufficientemente
concreto. I buoni intenti dell’accusato, alla luce dei suoi trascorsi, non
appaiono tali da sovvertire tale conclusione.
… omissis …”
(GIAR 25 giugno 2009, 159.2009.4)
- la concretezza e fondatezza degli elementi sopra indicati non
risulta smentita da emergenze successive dell’inchiesta, né dalle indicazioni
fornite da __________ in sede di osservazioni; che il centro dei suoi interessi
affettivi sia in Svizzera è affermato ma non indicato (quindi non verificabile
in concreto) e che i legami con i parenti in __________ si siano incrinati
sembra essere smentito dal fatto che questi sembrano, comunque, disposti a
prestare cauzione maggiore, peraltro doppia per rapporto a quella proposta in
sede di istanza di libertà provvisoria; quanto al rischio di recidiva, al
richiamato (dall’accusato) effetto deterrente della carcerazione preventiva
sofferta deve essere, per serietà di valutazione, contrapposto (per così dire),
il contenuto dello scritto 25 luglio 2009 di Villa Argentina che se da un lato
indica “determinazione” ad intraprendere un percorso terapeutico,
dall’altro impone di ritenere che in assenza di questo (ciò che sarebbe il caso
in assenza di proroga) il pericolo di recidiva sia presente e non in modo
marginale;
- quindi, è confermata in questa sede l’esistenza di un pericolo di
fuga e di un pericolo di recidiva;
- la
persistenza di un concreto pericolo di recidiva priva di utilità la disamina
delle misure sostitutive proposte; a titolo puramente abbondanziale si può però
dire che, in assenza di indicazioni circa la capacità economica delle persone
disposte a prestarla (GIAR 13.10.2005, 306.2005.6; CRP 17.11.2005,
60.2005.357), gli unici parametri rimangono la gravità del reato, il rischio di
pena e la conseguente gravità/concretezza del pericolo di fuga, per cui anche
la somma attualmente proposta (FRS 10'000.-) appare inadeguata;
- ritenuta la gravità delle accuse e avuto riguardo alla
presumibile pena in caso di conferma delle stesse (il minimo previsto dall’art.
19 cifra 2 è di un anno) il periodo di carcere preventivo sin qui sofferto e
quello ancora da soffrire alla luce della proroga richiesta (ca. 7 mesi in
totale, riservata chiusura anticipata della fase istruttoria in assenza di
richieste di complementi) è ancora rispettoso del principio di proporzionalità;
inoltre l’inchiesta non risulta essere stata condotta in violazione del
principio di celerità (ciò che, invero, non è neppure sostenuto dalla difesa),
considerato il numero di persone coinvolte e gli atti specifici inerenti lo
stesso __________ effettuati poco prima del deposito degli atti (cfr., ad
esempio, all. 43, 44, 45 Rapporto di polizia 9.9.2009, AI 3.58, 5.103):
l’inchiesta non risulta mai essersi trovata in una situazione di stallo nel
senso indicato dalla giurisprudenza (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004);
- in
presenza di situazioni processuali e personali sostanzialmente analoghe anche
la questione della parità di trattamento può essere oggetto di verifica; nel
caso in esame, l’istante si limita ad affermare che persone con doppia
nazionalità sono già state rilasciate ma non indica alcun elemento (e/o atto
d’inchiesta) che permetta verifica della effettiva analogia delle situazioni (e
non tocca a questo giudice scartabellare l’incarto, o più incarti, alla ricerca
degli elementi a sostegno delle tesi della difesa); su questo punto vi è dunque
palese carenza di motivazione e non si può che rinviare a quanto detto nella
precedente decisione, secondo cui “la situazione personale e processuale di
quest’ultimo –allora uno solo, n.d.r.- era comunque differente da quella
di __________.” (GIAR 25 giugno 2009, 159.2009.4, cons. 5 in fine);
- prematura,
in quanto ipotetica (oltre che, in prima sede, di competenza decisionale
dell’inquirente), la questione relativa ad eventuali complementi che altre
parti potrebbero chiedere e conseguenti effetti (altrettanto ipotetici) sulla
detenzione preventiva di __________
- in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, pericolo
di recidiva e pericolo di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità
della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta
e la proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ è concessa nei
termini richiesti, cioè sino al 27 ottobre 2009 compreso;
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup., 90 LCstr, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è parzialmente
accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 27 ottobre 2009 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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