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Decisione

INC.2009.17004

Proroga del carcere preventivo. Pericoli di recidiva

29 settembre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la materia, pur se noti al

magistrato inquirente ed alla difesa, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior

rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della

libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.

416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

8.

L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza

deve essere verificata d'ufficio anche se non contestata dalla difesa (cfr,

Osservazioni,21 settembre 2009), pur nei limiti di competenza di questo giudice

derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato - e

dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -

dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di

competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto

per dare per acquisiti i seri e concreti indizi di colpevolezza relativi alle

accuse mosse dal PP all’accusato.

__________ ha in particolare ammesso di avere iniziato

a toccare sessualmente il figlio __________ quando quest’ultimo aveva l’età di

sei mesi, continuando sino a circa una settimana prima del __________ (quando

l’accusato era stato interrogato dalla Polizia in quanto sospettato di avere

scaricato materiale pedopornografico in rete); egli ha dichiarato di avere in

quel periodo più volte (almeno una cinquantina) masturbato il bambino mentre

gli cambiava i pannolini e, in simili occasioni, di avergli pure infilato il

proprio dito mignolo nell’ano. __________ ha ammesso di avere compiuto tali

atti al fine di procurarsi piacere sessuale.

L’accusato ha poi ammesso di avere iniziato a toccare

sessualmente anche la figlia __________ a partire da __________ e quando la

bimba aveva poco più di un anno d’età, proseguendo sino a __________. Egli ha

ammesso di averle toccato più volte la vagina, di averla masturbata e di averle

messo il dito mignolo nell’ano. __________ ha dichiarato di essersi comportato

in questo modo con la bimba circa cinquanta volte (cfr. AI 38, verb. PP 7

maggio 2009, p. 4 e 5).

9.

Per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico

atti a giustificare il perdurare della carcerazione preventiva il PP fa valere

il pericolo di recidiva che, lo si ricorda, deve essere concreto (DTF 105 Ia

31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i

precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua

personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti

materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p.

294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n°

1479/1483).

Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento alla

perizia psichiatrica del dr. __________ (AI 66). La difesa, come detto, non si

oppone alla proroga richiesta e nulla ha avuto da eccepire su questo punto.

Dagli atti emerge inequivocabilmente come sia concreto

il pericolo di recidiva e quindi che __________ se posto in libertà provvisoria

torni a commettere reati di natura sessuale su minori.

Il perito psichiatrico ha infatti concluso che, considerando

il carattere persistente e predominante dei disturbi della preferenza sessuale

dell’accusato, vi è il fondato pericolo che questi possa commettere nuovi reati

connessi con la pedofilia. In particolare tale rischio sarebbe da mettere in

relazione sia con le particolari caratteristiche della personalità

dell’accusato – ovverosia il desiderio pedofilo – sia con le circostanze in cui

sarebbero stati commessi i reati di cui è accusato, segnatamente il fatto di

averli commessi approfittando dell’assenza di occhi indiscreti. Il perito

psichiatrico ha inoltre concluso che la turba del comportamento sessuale

dell’accusato è da considerarsi persistente e predominante (AI 66, p. 12, punto

3).

A ciò si aggiunga il relativamente lungo periodo in

cui l’accusato, per sua stessa ammissione, avrebbe compiuto atti di natura

sessuale sui figlioletti ancora in tenera età, nonché la frequenza del suo

agire.

Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare

concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°

701b).

10.

Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e

pericolo di recidiva, resta da determinare se la proroga richiesta (fino al 1°

novembre 2009 compreso), sia rispettosa del principio di proporzionalità.

Determinanti a tale proposito sono la detenzione sofferta, o eventualmente

quella ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena

ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta

deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P. 194.2005; DTF

16.11.2004,1P. 630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni).

In concreto la detenzione preventiva sin qui sofferta,

e quella da soffrire in caso di concessione della proroga richiesta (breve ed

adeguata per rapporto agli atti istruttori da esperire e cioè: terminare

l’analisi del materiale informatico sequestrato all’accusato, precedere ad un

eventuale suo ulteriore interrogatorio a dipendenza dell’esito di questa

analisi e procedere con il deposito degli atti) è certamente ancora rispettosa

del principio di proporzionalità per rapporto al rischio di pena in caso di

condanna (sia in rapporto alle accuse mossegli, sia per rapporto a quanto

ammesso).

L'inchiesta, inoltre, non presta il fianco ad alcuna

considerazione negativa quo alla celerità, considerati l'entità e l'estensione

temporale dei fatti oggetto d'inchiesta, nonché il coinvolgimento di due minori

in tenera età. Infatti non sono presenti (né indicati) periodi di stallo

ingiustificati (DTF 128 I 149).

11.

In conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti,

l'istanza è integralmente accolta.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187,

191 e 197 cifra 3 e 3 bis CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è accolta.

§. Di

conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al

1° novembre 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla

Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni

dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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