INC.2009.17004
Proroga del carcere preventivo. Pericoli di recidiva
29 settembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.17004
Data decisione, Autorità:
29.09.2009, GIAR
Titolo:
Proroga del carcere preventivo. Pericoli di recidiva
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 103 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.17004
Lugano
29 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente
per statuire sull'istanza di proroga del carcere preventivo presentata il
16/17 settembre 2009 dal
Procuratore
pubblico Nicola Respini, MP Lugano
nei
confronti di
__________
patr.
dall’avv. __________________
viste le osservazioni della difesa 21 settembre 2009;
visto l'incarto MP ____________________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il ___, su ordine
d’arresto di stessa data del PP, per titolo di ripetuti atti sessuali con
fanciulli e ripetuti atti sessuali con persone incapaci di discernimento o
inette a resistere (art. 187 cifra 1 cpv. 1 CP e 191 CP) per avere (secondo
l’accusa): “a __________, nel periodo__________, in un numero imprecisato di
occasioni, commesso, indotto o coinvolto in atti sessuali il figlio __________.
(nato nel __________), nonché conoscendone e sfruttandone lo stato, essersi
congiunto carnalmente con lui o compiuto atti analoghi alla congiunzione
carnale o altro atto sessuale con suo figlio __________”. Il ______ il PP
ha promosso l’accusa a __________ per i medesimi reati, chiedendo contestualmente
a questo giudice la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione (“la
necessità di chiarire quanto da lui commesso ai danni del suo figlio __________
(nato il __________), come pure verosimilmente anche ai danni di sua figlia __________
(nata il __________), mendiante ulteriori interrogatori dell’accusato nonché
l’audizione dei due minorenni e di familiari, docenti e persone che si sono
occupate di loro. Sarà pure necessario esperire accertamenti medici sui due
minorenni al fine di stabilire se essi abbiano subito delle lesioni anali e
altro. Occorrerà inoltre analizzare tutto il materiale di carattere
pornografico sequestrato sui numerosi supporti informatici rinvenuti a casa
dell’accusato”), pericolo di collusione (“nei confronti in primo luogo di
sua moglie e dei suoi figli, in particolare di __________, che ha molta paura
del padre, come risulta dall’allegata videoregistrazione dell’audizione del__________.
Vi è inoltre il pericolo che egli possa influenzare le dichiarazioni di
familiari e conoscenti”) e pericolo di recidiva (“ritenuto che
l’accusato, come risulta dall’allegato rapporto d’inchiesta del __________ è
già stato oggetto di un procedimento penale per titolo di pornografia ed in
quel caso gli era stato sequestrato materiale sia pedopornografico che di
pornografia violenta”), (cfr. Inc. GIAR 170.2009.1, doc. 1).
2.
Il __________ l'arresto di __________ è stato
confermato da questo giudice stante l'esistenza, oltre che di seri e concreti
indizi di colpevolezza, dei bisogni dell’istruzione, del pericolo di
collusione/inquinamento delle prove e del pericolo di recidiva (Inc. GIAR 170.2009.1,
doc. 4).
3.
__________ sin dall’inizio dell'inchiesta ha ammesso
parte delle proprie responsabilità (in particolare di avere masturbato il
figlioletto sino ad ___ __________). Successivamente, sia davanti alla Polizia
che al PP, egli ha ammesso di avere compiuto, in oltre 100 occasioni, atti di
natura sessuale con i suoi due figli __________ e __________ nel periodo da __________
e, successivamente, da __________Il 4 giugno 2009 gli è stata estesa l’accusa
anche per il reato di pornografia, per fatti emersi in una precedente inchiesta
aperta in ___ __________.
L'inchiesta, a dire dell'autorità inquirente, si trova
nella sua fase conclusiva, attendendo ancora il PP un rapporto di complemento
della Polizia giudiziaria che sta visionando ed esaminando la copiosa
documentazione fotografica (immagini e filmati) contenuta nel computer
dell’accusato. Tale rapporto dovrebbe essere pronto per fine settembre, dopo di
che, a dipendenza dell’esito di questo atto istruttorio, l’accusato dovrà
eventualmente ancora essere interrogato. Successivamente si dovrà procedere con
il deposito degli atti.
4.
Approssimandosi il termine di scadenza della
detenzione preventiva ex art. 102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha
inoltrato richiesta per una proroga fino al 1° novembre 2009 compreso (Inc.
GIAR 170.2009.4, doc. 1). La richiesta è motivata con la perdurante presenza
delle condizioni di legge per il mantenimento della misura cautelare (seri e
concreti indizi di colpevolezza, bisogni dell’istruzione e pericolo di recidiva
e rispetto del principio di proporzionalità, alla luce del rischio di pena in
caso di condanna), con il formale impegno del magistrato a chiudere senza
esitazione l’inchiesta qualora i summenzionati atti istruttori potessero
concludersi celermente e non fossero chiesti complementi istruttori.
5.
La difesa, con osservazioni del 21 settembre 2009, ha comunicato che
l’accusato non si oppone alla proroga richiesta dal PP.
6.
L’istanza di proroga, presentata dall'autorità
competente, entro un termine ragionevole (con tempo sufficiente alla
presentazione delle osservazioni difensive e alla decisione di questo ufficio)
per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP, è ricevibile in
ordine.
7.
Fatti
I principi che reggono la materia, pur se noti al
magistrato inquirente ed alla difesa, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con maggior
rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione della
libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988 pag.
416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
8.
L'esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza
deve essere verificata d'ufficio anche se non contestata dalla difesa (cfr,
Osservazioni,21 settembre 2009), pur nei limiti di competenza di questo giudice
derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale, e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato - e
dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta con quanto si viene di dire -
dall’inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di
competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto
per dare per acquisiti i seri e concreti indizi di colpevolezza relativi alle
accuse mosse dal PP all’accusato.
__________ ha in particolare ammesso di avere iniziato
a toccare sessualmente il figlio __________ quando quest’ultimo aveva l’età di
sei mesi, continuando sino a circa una settimana prima del __________ (quando
l’accusato era stato interrogato dalla Polizia in quanto sospettato di avere
scaricato materiale pedopornografico in rete); egli ha dichiarato di avere in
quel periodo più volte (almeno una cinquantina) masturbato il bambino mentre
gli cambiava i pannolini e, in simili occasioni, di avergli pure infilato il
proprio dito mignolo nell’ano. __________ ha ammesso di avere compiuto tali
atti al fine di procurarsi piacere sessuale.
L’accusato ha poi ammesso di avere iniziato a toccare
sessualmente anche la figlia __________ a partire da __________ e quando la
bimba aveva poco più di un anno d’età, proseguendo sino a __________. Egli ha
ammesso di averle toccato più volte la vagina, di averla masturbata e di averle
messo il dito mignolo nell’ano. __________ ha dichiarato di essersi comportato
in questo modo con la bimba circa cinquanta volte (cfr. AI 38, verb. PP 7
maggio 2009, p. 4 e 5).
9.
Per quanto riguarda i motivi di interesse pubblico
atti a giustificare il perdurare della carcerazione preventiva il PP fa valere
il pericolo di recidiva che, lo si ricorda, deve essere concreto (DTF 105 Ia
31) e risultare da una valutazione dell’insieme delle circostanze, tra cui i
precedenti dell’accusato, il suo comportamento durante l’istruttoria, la sua
personalità, le modalità di commissione dei reati (Luvini, I presupposti
materiali del carcere preventivo nel processo penale ticinese, Rep. 1989, p.
294; G. Piquerez, Manuel de procédure pénale suisse, Zürich 2001, n°
1479/1483).
Il magistrato inquirente lo evoca, con riferimento alla
perizia psichiatrica del dr. __________ (AI 66). La difesa, come detto, non si
oppone alla proroga richiesta e nulla ha avuto da eccepire su questo punto.
Dagli atti emerge inequivocabilmente come sia concreto
il pericolo di recidiva e quindi che __________ se posto in libertà provvisoria
torni a commettere reati di natura sessuale su minori.
Il perito psichiatrico ha infatti concluso che, considerando
il carattere persistente e predominante dei disturbi della preferenza sessuale
dell’accusato, vi è il fondato pericolo che questi possa commettere nuovi reati
connessi con la pedofilia. In particolare tale rischio sarebbe da mettere in
relazione sia con le particolari caratteristiche della personalità
dell’accusato – ovverosia il desiderio pedofilo – sia con le circostanze in cui
sarebbero stati commessi i reati di cui è accusato, segnatamente il fatto di
averli commessi approfittando dell’assenza di occhi indiscreti. Il perito
psichiatrico ha inoltre concluso che la turba del comportamento sessuale
dell’accusato è da considerarsi persistente e predominante (AI 66, p. 12, punto
3).
A ciò si aggiunga il relativamente lungo periodo in
cui l’accusato, per sua stessa ammissione, avrebbe compiuto atti di natura
sessuale sui figlioletti ancora in tenera età, nonché la frequenza del suo
agire.
Tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare
concreto ed attuale pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°
701b).
10.
Ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e
pericolo di recidiva, resta da determinare se la proroga richiesta (fino al 1°
novembre 2009 compreso), sia rispettosa del principio di proporzionalità.
Determinanti a tale proposito sono la detenzione sofferta, o eventualmente
quella ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena
ipotizzabile), nonché il rispetto dell'art. 102 CPP (secondo cui l'inchiesta
deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P. 194.2005; DTF
16.11.2004,1P. 630/2004; SJ 1981 p. 383 e citazioni).
In concreto la detenzione preventiva sin qui sofferta,
e quella da soffrire in caso di concessione della proroga richiesta (breve ed
adeguata per rapporto agli atti istruttori da esperire e cioè: terminare
l’analisi del materiale informatico sequestrato all’accusato, precedere ad un
eventuale suo ulteriore interrogatorio a dipendenza dell’esito di questa
analisi e procedere con il deposito degli atti) è certamente ancora rispettosa
del principio di proporzionalità per rapporto al rischio di pena in caso di
condanna (sia in rapporto alle accuse mossegli, sia per rapporto a quanto
ammesso).
L'inchiesta, inoltre, non presta il fianco ad alcuna
considerazione negativa quo alla celerità, considerati l'entità e l'estensione
temporale dei fatti oggetto d'inchiesta, nonché il coinvolgimento di due minori
in tenera età. Infatti non sono presenti (né indicati) periodi di stallo
ingiustificati (DTF 128 I 149).
11.
In conclusione, e per tutti i motivi sopra esposti,
l'istanza è integralmente accolta.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in particolare gli artt. 187,
191 e 197 cifra 3 e 3 bis CP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è accolta.
§. Di
conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________ è prorogato sino al
1° novembre 2009 (compreso).
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla
Camera dei ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni
dall'intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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