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Decisione

INC.2009.26603

Istanza di libertà provvisoria

4 settembre 2009Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la materia, sebbene noti alla

difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

10.

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato,

come nel caso specifico) nei limiti di competenza di questo giudice che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato, con conseguente inopportunità di considerazioni di

merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15

marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357).

Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni

per accertare l’esistenza, in capo a __________, di sufficienti indizi per le

ipotesi di reato oggetto di promozione dell’accusa. Basta far riferimento alle

(sue) dichiarazioni contenute nei verbali di polizia e ribadite davanti al

Procuratore pubblico (Classificatore 2a, separazione n. 4; Classificatore 1,

separazione n. 3, doc. 9).

In particolare, davanti al Procuratore pubblico ha

ribadito la trasferta in __________ dell’ 11/18 marzo 2009 effettuata allo

scopo di trasportare ed importare in Svizzera ca. 1,5 kg di cocaina in cambio di

un compenso (promesso) di FRS 25'000.-, nonché la spedizione per conto di __________

di FRS 2'480.- a __________ (__________) ed a favore di una persona che egli

dichiara sconosciuta. A proposito del versamento, egli afferma (sempre nel

verbale PP) che __________ gli aveva indicato, quale motivo del trasferimento

di fondi, l’operazione di acquisto di un bar; a domanda dell’inquirente ha

comunque precisato che al momento del versamento egli era già al corrente della

“faccenda della cocaina” e che lo stesso giorno sono stati effettuati

altri versamenti ed erano presenti numerose persone (in gran parte quelle

oggetto dell’inchiesta).

11.

a)

E' compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne

afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti

pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta

infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta

dietro ... scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.).

Nel caso in esame, gli atti d’inchiesta in relazione

ai quali è fatto valere il pericolo di collusione sono, da un lato l’audizione

del correo __________, arrestato in __________ e di cui è chiesta

l’estradizione con scritto del 30 luglio 2009 all’UFG (cfr. Classificatore 3,

separazione n. 8), dall’altro l’esito definitivo delle perquisizioni presso le

società di trasferimento fondi. E ciò al fine di riscontrare quanto sia “effettivamente

successo in relazione al suo viaggio in__________", rispettivamente se

siano stati effettuati altri versamenti (preavviso, pag. 1). Gli elementi di

concretezza di tale pericolo sono indicati nella vasta cerchia di attori

coinvolti nella vicenda e nel fatto che sia proprio la detenzione degli attori

principali ad aver permesso all’inchiesta di procedere celermente.

b)

All’inizio dell’inchiesta, indicazioni e

argomentazioni come quelle indicate al punto precedente possono anche essere

sufficienti a far ritenere presente e concreto il pericolo di collusione. Con

l’avanzamento della stessa, occorre che elementi concreti indichino, da un lato

che i fatti/ipotesi di reato non siano ancora chiariti e/o ricostruiti

perlomeno nei loro elementi essenziali, dall’altro l’intenzione/possibilità di

comprometterne l’esito. Ciò è il caso allorquando, ad esempio, si attende

l’esito di importanti accertamenti (anche volti a verificare effettiva

completezza di ammissioni), testi o compartecipi importanti sono ancora da

sentire, rispettivamente da identificare (e le prospettive di esperire tali

atti, rispettivamente giungere all’identificazione/audizione siano

ragionevolmente prossime), ovvero allorquando si è in presenza di versioni

manifestamente reticenti, oppure contrastanti tra i vari accusati (CRP 16

settembre 2004, 60.2004.297; DTF 117 Ia 257).

Nel contempo, occorre pure ricordare che allorquando i

fatti oggetto d’inchiesta concernono più persone ed avvengono con modalità

transfrontaliere, il singolo accusato deve sopportare le necessità istruttorie

e le tempistiche che ne derivano (GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4).

c)

Nel caso in esame, essendo indiscussa la gravità del

reato imputato (viaggio in __________ per il trasporto di 1,5 Kg. di cocaina,

rispettivamente spedizione di denaro destinata al finanziamento di un acquisto

importante), indipendentemente dall’esito del viaggio (si ricorda che la LFStup pone sullo stesso

piano di gravità oggettiva la quasi totalità degli atti connessi con la messa

in circolazione di sostanze stupefacenti, compresi gli atti preparatori),

accertare nel modo più completo possibile cosa sia avvenuto in __________ nel

corso del viaggio effettuato dall'accusato (istante), appare (di principio) una

esigenza d’inchiesta legittima e da salvaguardare. Va anche detto che in relazione

a queste specifiche imputazioni, parlare di ruolo marginale (come fa la difesa)

è inappropriato (a giudizio di questo giudice).

Gli atti indicati di cui si attende l’esito, sono due

(cfr. punto a. del presente considerando).

d)

Per quanto concerne le dichiarazioni di __________,

l’inquirente non indica in cosa possano essere importanti per chiarire quanto “effettivamente

successo in relazione al suo (del qui istante, n.d.r.) viaggio in __________”

e tale importanza non emerge in modo manifesto dall’incarto (che, lo si

ricorda, questo giudice non è tenuto a scartabellare alla ricerca di elementi

utili alla tesi dell’inquirente); anzi, nel preavviso negativo __________ è

indicato unicamente quale “organizzatore in __________”. Inoltre, se è

vero che è stata chiesta la sua estradizione il 30 luglio 2007, nulla è dato

sapere sulla possibile tempistica della procedura estradizionale e, soprattutto,

non risulta che nell’attesa dell’estradizione sia stata chiesta la sua

audizione per rogatoria e/o perlomeno la trasmissione delle eventuali

verbalizzazioni effettuate in __________. Da ciò non si può che dedurre che le

sue dichiarazioni non sono ritenute di particolare importanza in relazione alla

posizione di chi è detenuto in Ticino, in particolare per la posizione dello

stesso __________, rispettivamente non è possibile accertare (in merito)

rispetto dell’obbligo di cui all’art. 102 cpv. CPP.

e)

Diversa, la questione relativa agli accertamenti

presso le società di trasferimento fondi. Infatti, non sono necessarie

particolari indicazioni per concludere all’importanza della menzionata

completazione della documentazione ai fini della verifica sia degli invii (che

l’accusato dichiara unico) sia di eventuali ricezioni all’estero, più

precisamente nel periodo di permanenza in __________. Ovviamente, non è

l’accertamento come tale (prettamente documentale) ad essere soggetto a rischio

di inquinamento, bensì le eventuali emergenze che dovessero differire dalle

dichiarazioni dell’accusato (egli, se posto in libertà potrebbe concordare con

il destinatario o con il mittente una giustificazione dell’invio che si scosti

dalla reale finalità: cfr. quanto dichiarato dallo stesso accusato sull’invio,

ammesso, del febbraio 2009).

Il problema, su questo punto, sta nel fatto che

l’esito degli accertamenti sin qui effettuati non è agli atti. Nell’incarto

trasmesso si riscontrano unicamente gli ordini del magistrato inquirente del

giugno 2006 ed due telefax (23 e 30 luglio 2009) della polizia alla __________,

che sollecitano evasione integrale della richiesta di documentazione.

È opportuno ricordare che l’incarto trasmesso a questo

ufficio deve essere completo (art. 108 cpv. 1 CPP; CRP 18 luglio 2003,

60.2003.222), sia per garantire all’accusato il diritto di essere sentito che

permettere a questo giudice di pronunciarsi con cognizione di causa (GIAR 30

agosto 2004, 413.2004.4).

Nel contempo, tuttavia si rileva che la difesa, in

sede di osservazioni, afferma che gli accertamenti presso la __________ sono

già stati effettuati e hanno confermato le dichiarazioni dell’istante, ma aggiunge

che se quelli ancora in corso sono attesi “a giorni” nulla osta a che il

termine di carcerazione sia fissato per il 7 settembre 2009.

Da queste indicazioni si deve dedurre che gli

accertamenti effettuati presso le società di trasferimento fondi (in

particolare presso la __________) sono noti alla difesa, così come è noto che

ve ne sono di ancora in corso. L’apparente contraddizione tra l’indicazione che

quelli già effettuati avrebbero confermato le affermazioni dell’istante e

l’implicito riconoscimento della necessità/utilità di attendere evasione di

quelli ancora in corso, si risolve alla lettura del telefax inviato dalla

polizia alla __________ (il 23 luglio 2009) nel quale si comunica che solo

quelle relative agli invii sono state evase, mentre mancano quelle relative ad

eventuali ricezioni (ovviamente all’estero) da parte delle persone implicate,

tra cui il qui istante (cfr. Classificatore 2, separazione 8, doc. 12).

f)

In virtù di tutto quanto esposto nel presente

considerando, si può concludere che la completazione degli accertamenti

relativi all’invio/ricezione costituisce esigenza istruttoria rilevante per la

definizione della posizione di __________, e (qualora l’esito non fosse

totalmente conforme alle sue dichiarazioni) ancor soggetta a concreto pericolo

di collusione/inquinamento (proprio in virtù delle eventuali difformità con

quanto sin qui dichiarato), come la stessa difesa sembra riconoscere laddove

postula il differimento della scarcerazione per i (pochi) giorni che sarebbero

ancora necessari a completazione dell’accertamento.

Ciò basta per ritenere che nei confronti di __________

sono, allo stato attuale, presenti gravi indizi di reato e necessità

istruttorie (ai sensi dell’art. 95 CPP) a giustificazione del mantenimento

della detenzione preventiva e, quindi, l’istanza di libertà provvisoria debba

essere, oggi, respinta.

11.

Accertata l'esistenza di una delle condizioni

alternative che giustificano la detenzione cautelare, in aggiunta ai gravi

indizi di colpevolezza, non è necessario verificare l'eventuale esistenza delle

altre eventualmente indicate dal magistrato inquirente (GIAR 22 dicembre 2009,

455.2006.5), nel caso specifico il pericolo di fuga.

12.

Resta da determinare se il mantenimento della

carcerazione sia ancora rispettoso del principio di proporzionalità.

La proporzionalità di una carcerazione deve essere

analizzata da angolature diverse.

Da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP).

In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si

constata che il carcere preventivo sofferto (poco più di tre mesi) non appare

lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e

prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cfr. 2 LFStup). Quanto

alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna)

possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato

che ciò dipenderà dalla prognosi di competenza del giudice del merito e basata

su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo

questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente

adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere considerata in

questa sede (DTF 125 I 60).

Per quanto concerne

il secondo aspetto, si constata che l’inchiesta appare condotta celermente e

non presenta manifesti momenti di stallo ai sensi della giurisprudenza (DTF 128

I 149). In particolare, la tempistica degli accertamenti ancora mancanti (e che

giustificano il mantenimento della carcerazione) non dipende da ritardi o

inadempienza imputabili all’autorità inquirente, bensì alla società scelta

dagli accusati per operare il trasferimento dei fondi.

Da tutto quanto

sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta

violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice,

neppure da quello ancora ragionevolmente prospettabile.

Ragioni di

proporzionalità non esigono neppure la fissazione di un termine preciso per la

scarcerazione, come proposto dalla difesa. A dipendenza dell’esito degli

accertamenti attesi, altre (ulteriori) necessità d’inchiesta potrebbero sorgere.

Inoltre, salvo possibili eccezioni, è quantomeno inopportuno (anche in ragione

degli elementi di aleatorietà alla base di simile operazione) fissare in

anticipo e a giorni precisi il momento in cui il principio di celerità non

risulterebbe più rispettato. L’accusato, se l’attesa dovesse protrarsi oltre

quanto ritenuto lecito, rispettivamente non appena avuta conoscenza dell’esito

degli accertamenti attualmente mancanti, è libero di presentare nuova istanza

di libertà.

13.

In conclusione, alla

luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati

concreti indizi di reato e concreto pericolo di collusione/inquinamento delle

prove in relazione ad alcuni accertamenti ancora mancanti. La detenzione sin

qui sofferta, così come quella prevedibilmente ragionevolmente ancora da

soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria va oggi respinta.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF,

5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e

spese.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello,

Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata per

fax):

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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