INC.2009.26603
Istanza di libertà provvisoria
4 settembre 2009Italiano17 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.26603
Data decisione, Autorità:
04.09.2009, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
art. 95 CPP-TI
art. 102 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.26603
Lugano
4 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy Meli
sedente
per statuire sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 26/28 agosto
2009 da
__________(patrocinato dall’avv. __________)
qui
trasmessa con preavviso negativo del 31 agosto/1 settembre 2009 dal
Procuratore
pubblico Antonio Perugini,
Bellinzona
viste le osservazioni della difesa (1/2 settembre
2009);
visto l’inc. MP__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 27 maggio 2009 e nei
suoi confronti è stata promossa l’accusa per titolo di infrazione aggravata
alla legge federale sui prodotti stupefacenti (doc. 2 e 1, inc. GIAR 266.2009.1).
Il 28 maggio 2009, l’arresto è stato confermato da
questo giudice ritenuta la presenza di gravi e concreti indizi di reato, nonché
pericolo di collusione e inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR
266.2009.1).
2.
Dalla promozione dell’accusa e relativo rapporto
d’arresto, si desume che i fatti oggetto d’indagine sono costituiti da un
viaggio in __________ per il prelievo/trasporto di una valigia contenente “almeno”
un chilogrammo di cocaina, ingaggiato a tale scopo da __________, e dall’invio
in __________ di FRS 3'000.-/4'000.-, effettuato tramite società di
trasferimento fondi e sempre su incarico di __________, quale acconto per
l’acquisto dello stupefacente (cfr. doc. 1 e doc. 2 pag. 5, inc. GIAR
266.2009.1).
3.
Va detto che, sempre per quanto emerge dal citato
rapporto d’arresto, l’inchiesta concerne numerose persone (in parte detenute in
Svizzera o all’estero) e numerosi altri fatti (analoghi), che sembrano ruotare
attorno alla figura di __________.
Dall’elenco atti dell’inc. MP __________ si constata
che l’inchiesta si è sviluppata mediante la raccolta di documentazione (da CT,
da agenzie di viaggio,) e la verbalizzazione di numerose persone. Inoltre, le
persone arrestate in __________ (in quanto trovate in possesso di cocaina al
rientro dal __________) sono oggetto di una procedura d’estradizione).
4.
Con l’istanza qui in discussione (doc. 1, inc. GIAR
266.2009.3), __________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Egli afferma di aver fornito versione coerente e
credibile del proprio coinvolgimento nei fatti oggetto di inchiesta. Ciò
sarebbe avvenuto nel corso dei vari interrogatori, fornendo anche elementi
riguardanti altre persone. Dall’inchiesta non sarebbero emersi, a suo carico,
ulteriori elementi che egli non abbia fornito sin dall’inizio (Istanza, punto
3). Da ciò, secondo l’istante, l’assenza attuale di concreti rischi di
collusione e/o inquinamento delle prove; nonché, visto anche il ruolo marginale
nella vicenda, la residenza in Ticino (con la madre) dal 2000 e l’avvenuta
integrazione, l'assenza di concreti elementi indizianti pericolo di fuga (punti
4 e 5). Da ultimo, l’assenza di precedenti penali di rilievo (eccetto LCStr),
la sua personalità "tranquilla" ed il fatto che sia stato indotto a
delinquere da terzi, escludono anche un concreto pericolo di recidiva.
5.
Il magistrato inquirente ha preavvisato negativamente
l’istanza (doc. 2, inc. GIAR 266.2009.3).
Egli segnala che l’indagine, definita complessa e con
risvolti internazionali, è ancora in corso ed è prematuro affermare che
null’altro potrà emergere a carico dell’istante. Nel preavviso negativo si dà
atto della collaborazione, ma si precisa anche come sia necessario chiarire, da
un lato l'esistenza di eventuali altri movimenti di denaro (accertamento presso
__________ la cui documentazione sarebbe attesa nei prossimi giorni: Preavviso
p. 1), dall'altro (in base alla documentazione di cui si è detto, nonché per il
tramite dell’ ”organizzatore in __________” __________ di cui è chiesta
l’estradizione) “quanto sia successo” in relazione al viaggio
dell’istante in __________. Sempre secondo l’inquirente, il pericolo di
collusione è “assolutamente presente” (in ragione delle persone
coinvolte nella vicenda), così come il pericolo di fuga (cittadinanza __________,
disoccupato senza prospettive di attività lucrativa, rischio di pena comunque
elevato).
6.
In sede di osservazioni (doc. 5, inc. GIAR
266.2009.3), la difesa ribadisce che nessun elemento oggettivo riscontrabile
nell’incarto permette di indiziare un coinvolgimento maggiore da quello ammesso
e indicato dallo stesso accusato. Aggiunge che ciò è confermato dal preavviso
negativo che non fornisce alcun elemento in tal senso, con la sola eccezione (a
dire della difesa irrilevante in questa sede) delle attese dichiarazioni di __________
detenuto in __________ (pag. 1). Quanto agli accertamenti presso la __________,
la difesa afferma che gli stessi sono già agli atti e hanno confermato le
dichiarazioni dell’accusato, nel contempo riferisce che, se quelli ancora in
corso sono attesi a giorni, nulla osta che la scarcerazione sia fissata per il
prossimo 7 settembre 2009 (pag. 2).
Di seguito, la difesa afferma che il pericolo di
collusione, così come invocato dal Procuratore pubblico, corrisponde ad una
convinzione priva di indicazioni concrete e che l’invocazione del pericolo di
fuga, per analoghe ragioni, appare pretestuosa (pag. 2).
7.
Delle altre indicazioni, considerazioni o
argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che
seguono.
8.
La persona accusata e detenuta è certamente
legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da
questo ufficio il primo settembre 2009 dopo che è stato consegnato alla posta
il 31 agosto 2009, è rispettoso del termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP
(ritenuta la ricezione dell’istanza il 28 agosto 2008), quindi tempestivo e
ricevibile in ordine.
9.
Fatti
I principi che reggono la materia, sebbene noti alla
difesa ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
10.
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata (anche in assenza di contestazioni da parte dell’accusato,
come nel caso specifico) nei limiti di competenza di questo giudice che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato, con conseguente inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15
marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357).
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni
per accertare l’esistenza, in capo a __________, di sufficienti indizi per le
ipotesi di reato oggetto di promozione dell’accusa. Basta far riferimento alle
(sue) dichiarazioni contenute nei verbali di polizia e ribadite davanti al
Procuratore pubblico (Classificatore 2a, separazione n. 4; Classificatore 1,
separazione n. 3, doc. 9).
In particolare, davanti al Procuratore pubblico ha
ribadito la trasferta in __________ dell’ 11/18 marzo 2009 effettuata allo
scopo di trasportare ed importare in Svizzera ca. 1,5 kg di cocaina in cambio di
un compenso (promesso) di FRS 25'000.-, nonché la spedizione per conto di __________
di FRS 2'480.- a __________ (__________) ed a favore di una persona che egli
dichiara sconosciuta. A proposito del versamento, egli afferma (sempre nel
verbale PP) che __________ gli aveva indicato, quale motivo del trasferimento
di fondi, l’operazione di acquisto di un bar; a domanda dell’inquirente ha
comunque precisato che al momento del versamento egli era già al corrente della
“faccenda della cocaina” e che lo stesso giorno sono stati effettuati
altri versamenti ed erano presenti numerose persone (in gran parte quelle
oggetto dell’inchiesta).
11.
a)
E' compito del magistrato inquirente (anche nel
rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si
veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329), se ne
afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi indicanti
pericolo di collusione o inquinamento delle prove ("non spetta
infatti a questo giudice approfondire o addirittura ipotizzare quanto sta
dietro ... scarna affermazione del preavviso negativo" - sentenza GIAR 4 aprile 2002 in re C.).
Nel caso in esame, gli atti d’inchiesta in relazione
ai quali è fatto valere il pericolo di collusione sono, da un lato l’audizione
del correo __________, arrestato in __________ e di cui è chiesta
l’estradizione con scritto del 30 luglio 2009 all’UFG (cfr. Classificatore 3,
separazione n. 8), dall’altro l’esito definitivo delle perquisizioni presso le
società di trasferimento fondi. E ciò al fine di riscontrare quanto sia “effettivamente
successo in relazione al suo viaggio in__________", rispettivamente se
siano stati effettuati altri versamenti (preavviso, pag. 1). Gli elementi di
concretezza di tale pericolo sono indicati nella vasta cerchia di attori
coinvolti nella vicenda e nel fatto che sia proprio la detenzione degli attori
principali ad aver permesso all’inchiesta di procedere celermente.
b)
All’inizio dell’inchiesta, indicazioni e
argomentazioni come quelle indicate al punto precedente possono anche essere
sufficienti a far ritenere presente e concreto il pericolo di collusione. Con
l’avanzamento della stessa, occorre che elementi concreti indichino, da un lato
che i fatti/ipotesi di reato non siano ancora chiariti e/o ricostruiti
perlomeno nei loro elementi essenziali, dall’altro l’intenzione/possibilità di
comprometterne l’esito. Ciò è il caso allorquando, ad esempio, si attende
l’esito di importanti accertamenti (anche volti a verificare effettiva
completezza di ammissioni), testi o compartecipi importanti sono ancora da
sentire, rispettivamente da identificare (e le prospettive di esperire tali
atti, rispettivamente giungere all’identificazione/audizione siano
ragionevolmente prossime), ovvero allorquando si è in presenza di versioni
manifestamente reticenti, oppure contrastanti tra i vari accusati (CRP 16
settembre 2004, 60.2004.297; DTF 117 Ia 257).
Nel contempo, occorre pure ricordare che allorquando i
fatti oggetto d’inchiesta concernono più persone ed avvengono con modalità
transfrontaliere, il singolo accusato deve sopportare le necessità istruttorie
e le tempistiche che ne derivano (GIAR 21 febbraio 2001, 516.2000.4).
c)
Nel caso in esame, essendo indiscussa la gravità del
reato imputato (viaggio in __________ per il trasporto di 1,5 Kg. di cocaina,
rispettivamente spedizione di denaro destinata al finanziamento di un acquisto
importante), indipendentemente dall’esito del viaggio (si ricorda che la LFStup pone sullo stesso
piano di gravità oggettiva la quasi totalità degli atti connessi con la messa
in circolazione di sostanze stupefacenti, compresi gli atti preparatori),
accertare nel modo più completo possibile cosa sia avvenuto in __________ nel
corso del viaggio effettuato dall'accusato (istante), appare (di principio) una
esigenza d’inchiesta legittima e da salvaguardare. Va anche detto che in relazione
a queste specifiche imputazioni, parlare di ruolo marginale (come fa la difesa)
è inappropriato (a giudizio di questo giudice).
Gli atti indicati di cui si attende l’esito, sono due
(cfr. punto a. del presente considerando).
d)
Per quanto concerne le dichiarazioni di __________,
l’inquirente non indica in cosa possano essere importanti per chiarire quanto “effettivamente
successo in relazione al suo (del qui istante, n.d.r.) viaggio in __________”
e tale importanza non emerge in modo manifesto dall’incarto (che, lo si
ricorda, questo giudice non è tenuto a scartabellare alla ricerca di elementi
utili alla tesi dell’inquirente); anzi, nel preavviso negativo __________ è
indicato unicamente quale “organizzatore in __________”. Inoltre, se è
vero che è stata chiesta la sua estradizione il 30 luglio 2007, nulla è dato
sapere sulla possibile tempistica della procedura estradizionale e, soprattutto,
non risulta che nell’attesa dell’estradizione sia stata chiesta la sua
audizione per rogatoria e/o perlomeno la trasmissione delle eventuali
verbalizzazioni effettuate in __________. Da ciò non si può che dedurre che le
sue dichiarazioni non sono ritenute di particolare importanza in relazione alla
posizione di chi è detenuto in Ticino, in particolare per la posizione dello
stesso __________, rispettivamente non è possibile accertare (in merito)
rispetto dell’obbligo di cui all’art. 102 cpv. CPP.
e)
Diversa, la questione relativa agli accertamenti
presso le società di trasferimento fondi. Infatti, non sono necessarie
particolari indicazioni per concludere all’importanza della menzionata
completazione della documentazione ai fini della verifica sia degli invii (che
l’accusato dichiara unico) sia di eventuali ricezioni all’estero, più
precisamente nel periodo di permanenza in __________. Ovviamente, non è
l’accertamento come tale (prettamente documentale) ad essere soggetto a rischio
di inquinamento, bensì le eventuali emergenze che dovessero differire dalle
dichiarazioni dell’accusato (egli, se posto in libertà potrebbe concordare con
il destinatario o con il mittente una giustificazione dell’invio che si scosti
dalla reale finalità: cfr. quanto dichiarato dallo stesso accusato sull’invio,
ammesso, del febbraio 2009).
Il problema, su questo punto, sta nel fatto che
l’esito degli accertamenti sin qui effettuati non è agli atti. Nell’incarto
trasmesso si riscontrano unicamente gli ordini del magistrato inquirente del
giugno 2006 ed due telefax (23 e 30 luglio 2009) della polizia alla __________,
che sollecitano evasione integrale della richiesta di documentazione.
È opportuno ricordare che l’incarto trasmesso a questo
ufficio deve essere completo (art. 108 cpv. 1 CPP; CRP 18 luglio 2003,
60.2003.222), sia per garantire all’accusato il diritto di essere sentito che
permettere a questo giudice di pronunciarsi con cognizione di causa (GIAR 30
agosto 2004, 413.2004.4).
Nel contempo, tuttavia si rileva che la difesa, in
sede di osservazioni, afferma che gli accertamenti presso la __________ sono
già stati effettuati e hanno confermato le dichiarazioni dell’istante, ma aggiunge
che se quelli ancora in corso sono attesi “a giorni” nulla osta a che il
termine di carcerazione sia fissato per il 7 settembre 2009.
Da queste indicazioni si deve dedurre che gli
accertamenti effettuati presso le società di trasferimento fondi (in
particolare presso la __________) sono noti alla difesa, così come è noto che
ve ne sono di ancora in corso. L’apparente contraddizione tra l’indicazione che
quelli già effettuati avrebbero confermato le affermazioni dell’istante e
l’implicito riconoscimento della necessità/utilità di attendere evasione di
quelli ancora in corso, si risolve alla lettura del telefax inviato dalla
polizia alla __________ (il 23 luglio 2009) nel quale si comunica che solo
quelle relative agli invii sono state evase, mentre mancano quelle relative ad
eventuali ricezioni (ovviamente all’estero) da parte delle persone implicate,
tra cui il qui istante (cfr. Classificatore 2, separazione 8, doc. 12).
f)
In virtù di tutto quanto esposto nel presente
considerando, si può concludere che la completazione degli accertamenti
relativi all’invio/ricezione costituisce esigenza istruttoria rilevante per la
definizione della posizione di __________, e (qualora l’esito non fosse
totalmente conforme alle sue dichiarazioni) ancor soggetta a concreto pericolo
di collusione/inquinamento (proprio in virtù delle eventuali difformità con
quanto sin qui dichiarato), come la stessa difesa sembra riconoscere laddove
postula il differimento della scarcerazione per i (pochi) giorni che sarebbero
ancora necessari a completazione dell’accertamento.
Ciò basta per ritenere che nei confronti di __________
sono, allo stato attuale, presenti gravi indizi di reato e necessità
istruttorie (ai sensi dell’art. 95 CPP) a giustificazione del mantenimento
della detenzione preventiva e, quindi, l’istanza di libertà provvisoria debba
essere, oggi, respinta.
11.
Accertata l'esistenza di una delle condizioni
alternative che giustificano la detenzione cautelare, in aggiunta ai gravi
indizi di colpevolezza, non è necessario verificare l'eventuale esistenza delle
altre eventualmente indicate dal magistrato inquirente (GIAR 22 dicembre 2009,
455.2006.5), nel caso specifico il pericolo di fuga.
12.
Resta da determinare se il mantenimento della
carcerazione sia ancora rispettoso del principio di proporzionalità.
La proporzionalità di una carcerazione deve essere
analizzata da angolature diverse.
Da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP).
In relazione al primo aspetto, nel caso concreto si
constata che il carcere preventivo sofferto (poco più di tre mesi) non appare
lesivo del principio di proporzionalità: i reati ascritti sono comunque gravi e
prevedono una pena edittale minima di un anno (art. 19 cfr. 2 LFStup). Quanto
alla possibilità che la pena erogata (sempre in caso di eventuale condanna)
possa essere posta al beneficio della sospensione condizionale, va ricordato
che ciò dipenderà dalla prognosi di competenza del giudice del merito e basata
su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel momento; per tale motivo
questa eventualità, perlomeno allorquando le condizioni non sono manifestamente
adempiute (ciò che non è qui il caso), di regola non po’ essere considerata in
questa sede (DTF 125 I 60).
Per quanto concerne
il secondo aspetto, si constata che l’inchiesta appare condotta celermente e
non presenta manifesti momenti di stallo ai sensi della giurisprudenza (DTF 128
I 149). In particolare, la tempistica degli accertamenti ancora mancanti (e che
giustificano il mantenimento della carcerazione) non dipende da ritardi o
inadempienza imputabili all’autorità inquirente, bensì alla società scelta
dagli accusati per operare il trasferimento dei fondi.
Da tutto quanto
sopra consegue che la proporzionalità (nella sua duplice accezione) non risulta
violata dal carcere preventivo sofferto e, a giudizio di questo giudice,
neppure da quello ancora ragionevolmente prospettabile.
Ragioni di
proporzionalità non esigono neppure la fissazione di un termine preciso per la
scarcerazione, come proposto dalla difesa. A dipendenza dell’esito degli
accertamenti attesi, altre (ulteriori) necessità d’inchiesta potrebbero sorgere.
Inoltre, salvo possibili eccezioni, è quantomeno inopportuno (anche in ragione
degli elementi di aleatorietà alla base di simile operazione) fissare in
anticipo e a giorni precisi il momento in cui il principio di celerità non
risulterebbe più rispettato. L’accusato, se l’attesa dovesse protrarsi oltre
quanto ritenuto lecito, rispettivamente non appena avuta conoscenza dell’esito
degli accertamenti attualmente mancanti, è libero di presentare nuova istanza
di libertà.
13.
In conclusione, alla
luce di tutto quanto sopra esposto, nei confronti di __________ sono dati
concreti indizi di reato e concreto pericolo di collusione/inquinamento delle
prove in relazione ad alcuni accertamenti ancora mancanti. La detenzione sin
qui sofferta, così come quella prevedibilmente ragionevolmente ancora da
soffrire è rispettosa del principio di proporzionalità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria va oggi respinta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 LFStup, artt. 95 ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF,
5 cifra 3 CEDU;
decide
1. L’istanza
di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e
spese.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello,
Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata per
fax):
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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