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Decisione

INC.2009.28103

Libertà provvisoria

14 agosto 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato l’8

giugno 2009 con contestuale promozione dell'accusa per titolo di infrazione

aggravata e contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2 e 19a LStup).

L’arresto è stato confermato dal

GIAR il giorno successivo, ritenuta l’esistenza, oltre che di seri e concreti

indizi di colpevolezza, di bisogni dell’inchiesta e pericolo di collusione.

Giova ricordare che nell’ambito

della medesima inchiesta (__________) sono stati arrestati, tra l’altro, anche __________,

__________ ed __________.

B.

Il 4/10 agosto 2009 __________ ha

presentato, per il tramite del difensore, un’istanza di libertà provvisoria del

seguente tenore “Le segnalo inoltre che il signor __________ ha chiesto di

poter essere messo in libertà provvisoria”.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 12 agosto 2009, dopo aver indicato i gravi e concreti indizi

di colpevolezza a carico dell’accusato, evidenzia l’esistenza di ulteriori

bisogni istruttori, segnatamente in merito alla ricostruzione puntuale dei

quantitativi trafficati, nonché esistenza di pericolo di collusione con tale __________

(il fornitore) ed __________.

A mente del Procuratore pubblico

sussisterebbero poi concreto pericolo di recidiva e di fuga, con riferimento a

quanto scritto da __________ in una lettera destinata (ma intercettata dagli

inquirenti), nonché alla sua situazione personale (senza alcuna attività

lucrativa).

Da ultimo, il Procuratore

pubblico afferma proporzionalità del carcere preventivo sofferto (ed

eventualmente ancora da esperire) e rispetto del principio di celerità.

La difesa non ha presentato

osservazioni al preavviso negativo.

E considerato,

Considerandi

1.

Va subito rilevato qui come,

secondo prassi del GIAR (cfr. 24.06.1994 in re V.G. e 28.06.1994 in re B.T., 21

agosto 2001 in re G.H.), ogni istanza o impugnativa deve essere

convenientemente motivata, per consentire, in particolare all’autorità adita e,

dove è il caso, alle controparti, di prendere adeguata posizione

rispettivamente decisione.

Trattandosi in ogni modo di

statuire nel delicato campo della privazione della libertà personale, viene comunque

affrontato il merito (cfr. GIAR 509.94.2 dell’8 luglio 1994 in re E.B. e GIAR 360.2001.3 del 21 agosto 2001 in re G.H. e riferimenti).

Tutto ciò premesso, l'accusato,

detenuto, è pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà

provvisoria.

Il preavviso e l'incarto sono stati trasmessi tempestivamente

ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 CPP: in particolare, il preavviso e l'incarto

sono stati contestualmente recapitati “brevi manu” a questo ufficio la

mattina del 12 agosto 2009.

Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP scade lunedì 17

agosto 2009 ex art. 20 cpv. 3 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

– dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali – per quanto qui concerne – i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria – può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988.

pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già

la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR

21.12.2001

in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

In concreto i gravi e concreti

indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati e neppure

contestati dalla difesa. In particolare, essi emergono sia dalle dichiarazioni

dello stesso accusato, che comunque minimizza le proprie responsabilità, sia da

quelle di altri accusati.

__________ è stato indicato da __________

quale suo fornitore, nel periodo agosto/novembre 2008, di 300 grammi di eroina ed altrettanti di cocaina, fatti ribaditi anche nel corso del verbale di

confronto del 30 luglio 2009, precisando nel contempo che i fornitori dell’accusato

erano tale __________ ed __________, ma che, comunque, le forniture di eroina e

cocaina le riceveva direttamente da __________. Quest’ultimo dopo aver

inizialmente negato, ha ammesso di aver venduto ad __________ al massimo 200 grammi di eroina e 200 grammi di cocaina.

__________ ha invece dichiarato

che __________ gli ha procurato nel periodo agosto 2008/dicembre 2008 almeno

200.

gr. di eroina e 70 gr. di cocaina, precisando pure di avere venduto per

conto di __________ 100 gr. di eroina, sostanza che l’accusato gli ha riferito

proveniva da “__________” (cfr. verb 22.07.2009 e verbale di confronto

30.07

). __________ ha per contro negato di aver effettuato vendite a __________,

ammettendo però di avergli dato 100 gr. di eroina “da vendere per mio conto”.

Infine, __________, arrestato

unitamente a __________, ha dichiarato di aver funto da autista per l’accusato

istante nei mesi precedenti l’arresto, e meglio di averlo accompagnato a più

riprese ad effettuare delle consegne di eroina, nonché di aver consegnato

personalmente non meno di 22.4/23,4 gr. di tale sostanza. Da parte sua __________

ha affermato di aver venduto singolarmente ed in correità con __________ circa

150.

gr. eroina, nonché di averne ceduti gratuitamente circa 20 gr. a __________,

__________ e __________ per fumate collettive. A suo dire, egli avrebbe

acquistato complessivamente 150 gr. di eroina da __________ in tre distinte

occasioni, l’ultima delle quali il 6 giugno 2009 (29.03 gr. netti di tale

fornitura sono stati sequestrati presso l’appartamento locato da __________ a __________),

precisando nel contempo che le sole vendite in accredito di eroina per il mese

precedente all’arresto ammontavano a ben fr. 7'000.—.

4.

In relazione ai bisogni

istruttori, atti a giustificare la misura restrittiva della libertà personale,

occorre ricordare che questi non s'identificano semplicemente con gli atti

istruttori in quanto tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì

con il pericolo di collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente)

espone a rischio la corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op. cit.,

no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà, possa

pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e, conseguentemente,

l'esito (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del

pericolo vanno individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova

da assumere e nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo

di prova. Ad esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di

collusione non può essere invocato in modo astratto a giustificazione del

mantenimento della misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato

nei confronti del teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una

possibile convergenza d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della

deposizione (SJ 1990 p. 438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice

atteggiamento di diniego dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal

senso (DTF 90 IV 66; Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS

1999, § 68 no 13).

E', di regola, compito del

magistrato inquirente (anche nel rispetto dell'obbligo di motivazione e della

garanzia del contraddittorio - si veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo

1998, in REP 1998 p. 329), se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza

di concreti elementi indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle

prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.).

In concreto, l’inchiesta è in

pieno svolgimento. In particolare, occorre chiarire l’entità del traffico messo

in atto, mediante l’audizione di acquirenti, l’effettivo ruolo di __________,

nonché è già stato emanato ordine di arresto nei confronti di __________,

mentre che __________ deve ancora essere identificato. In relazione a tali

persone è senz’altro dato pericolo di collusione.

Fino al compimento di tali atti

e, quindi, a migliore chiarificazione della fattispecie, esiste concreto

pericolo di collusione in relazione a punti non ancora sufficientemente

chiarificati, segnatamente con gli acquirenti che ancora devono essere sentiti

e con i fornitori __________ e tale __________ (ancora da identificare). In

particolare esiste il rischio concreto che, se messo in

libertà provvisoria, l’accusato possa contattare o venir contattato dai

suddetti acquirenti e/o dai fornitori con i quali concordare versioni o

decidere di tacere quanto ancora non a conoscenza degli inquirenti. È

pertanto necessario, oltre che opportuno nell’interesse dell’accusato stesso,

che i previsti accertamenti e interrogatori futuri avvengano senza che si possa

avere il dubbio di contatti e reciproci atti d’influenza.

In conclusione, gli atti

istruttori sopraindicati costituiscono passi dell'inchiesta che esigono il

mantenimento del carcere preventivo cui è astretto l'istante, ciò a

salvaguardia di una corretta ricerca della verità, anche a vantaggio

dell'accusato stesso. Il fatto che tali accertamenti non siano ancora stati

(tutti) effettuati, non può essere ritenuto lesivo del principio di

proporzionalità, in quanto, come detto, l’inchiesta si presenta difficoltosa e

laboriosa, sia per il numero di persone coinvolte, sia per la durata ed

intensità dell’attività illecita, ovviamente anche la latitanza di __________ e

di tale __________, così come la reticenza dell’accusato, contribuiscono a

complicare l’inchiesta e a dilatarne i tempi.

Del resto, quo alla concretezza

del rischio di collusione e all’atteggiamento processuale nient’affatto

trasparente di __________, non va dimenticato che quest’ultimo ha cercato di

far pervenire una lettera a __________, nascondendola nella biancheria che doveva

essere consegnata alla moglie, nella quale si legge, tra l’altro, “stammi

fedele … non dire le nostre cose a nessuno quando esci .. basta che mi stai

vicino e prendi le mie parti dai una colpa al rabino capisci cosa voglia dire”.

5.

Stabilita l'esistenza di un

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove, ci si può esimere

dall'esaminare se sussistono anche elementi concreti circa il pericolo di fuga.

L'individuazione di una delle condizioni alternative a fondamento della

decisione di conferma della detenzione cautelare è infatti sufficiente senza

che sia necessario esaminarle tutte (GIAR 7.12.2004 in re F.G., inc.

2004.

) e, comunque, l'esistenza di una di tali condizioni può emergere nel

prosieguo dell'inchiesta.

Per quanto concerne il pericolo

di recidiva (che consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358;

N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004)”), giova comunque rilevare quanto segue.

Nella lettera indirizzata a __________,

che come detto l’accusato ha tentato invano di sottrarre agli inquirenti, egli

scrive, tra l’altro, “Poi quando esco io è già tutto apposto facciamo

Piselli a kg fidati di ma stammi fedele ( ) Tanto con i piselli che avanzano

possiamo fare i biglietti per andare in __________ quando torniamo bisogna

lavorare alla grande”. Le spiegazioni fornite da __________ in relazione a

tali asserzioni nel corso del verb. PP 28.07.2009, noto alle parti e al quale

si rinvia, appaiono ben poco credibili e nient’affatto convincenti. Inoltre,

occorre considerare che __________ non svolge alcuna attività lucrativa e che,

per sua stessa ammissione, egli vendeva eroina per far fronte al suo consumo di

cocaina (“Tutti i soldi provento delle vendite di eroina, li utilizzavo per

acquistare cocaina”, cfr. verb. PP 28.07.2009).

Non vanno inoltre trascurati il

periodo di estensione del reato e gli ingenti quantitativi trafficati.

In siffatte circostanze non può

quindi essere escluso che, se messo in libertà provvisoria, egli possa

riprendere a trafficare eroina/cocaina.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere

preventivo sin qui sofferto (poco più di due mesi) e quello prevedibilmente

ancora da soffrire appare rispettoso del principio di proporzionalità, ritenuta

anche la gravità delle accuse (segnatamente quella per infrazione aggravata

alla LStup) - che, se confermate, possono portare ad una pena di sicura gravità

(nel preavviso il Procuratore pubblico fa riferimento alla concreta prospettiva

di una pena di lunga durata, comunque da espiare) -, la presenza di concreti

indizi di colpevolezza e la complessità dell’inchiesta in ragione delle

numerose persone coinvolte a vario titolo, dei diversi atti istruttori compiuti

e ancora da compiere, inchiesta che in questo lasso di tempo appare procedere

con celerità, e non ha subito alcun ritardo, né sono ravvisabili tempi morti.

Nel caso in esame, non si può quindi

parlare di violazione del principio di celerità (le audizioni non ancora

effettuate) ritenuto che l'inchiesta è in corso da poco tempo, coinvolge più

persone ed un lasso di tempo di quasi 1 anno, ed è resa più difficoltosa, non

soltanto dalla latitanza di __________ e di tale __________, ma anche

dall’atteggiamento reticente di __________ e volto a minimizzare le proprie

responsabilità e dal fatto che le versioni dei fatti di alcuni degli accusati

non sono convergenti e necessitano pertanto di ulteriori verifiche al fine di

determinare l’esatto ruolo e le effettive responsabilità di ciascuno, rilevato comunque

che più atti istruttori sono già stati esperiti e che l’inchiesta è in pieno

corso.

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve

essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie

(art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera

dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli articoli 19 e 19a

LStup, 95ss, 102, 103, 279ss, 284 CPP,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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