Lexipedia

Decisione

INC.2009.33703

Libertà provvisoria

10 settembre 2009Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte

responsabilità nella vendita di eroina, mediante l’identificazione dei suoi

fornitori e dei suoi clienti, al fine di determinare l’esatto quantitativo

venduto, rispettivamente consumato – pericolo di collusione e di inquinamento

delle prove nei confronti delle persone coinvolte (fornitori e acquirenti come

ad es. il compagno __________) e pericolo di recidiva – vista la disponibilità

a delinquere e viste le sue precedenti condanne (inc. GIAR 337.2009.1, doc. 1);

-

l’11 luglio 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da

questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché

preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il

pericolo di collusione e inquinamento delle prove (con riferimento alle

motivazioni formulate dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto), (inc.

GIAR 337.2009.1, doc. 4);

-

sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che davanti

a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto,

l’istante ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, ammettendo di

avere, perlomeno da maggio a luglio 2009, in almeno 6 occasioni, acquistato e

ricevuto, a __________, da tre distinti spacciatori, un quantitativo

complessivo di circa 140 grammi di eroina, sostanza trasportata a __________,

in parte consumata personalmente, in parte offerta ad amici tra i quali __________

e __________ ed in parte venduta al dettaglio in buste dosi sulla piazza __________;

-

in corso d’inchiesta ella ha ammesso di avere acquistato, tra

marzo 2009 e sino al giorno del suo arresto, circa 416 grammi di eroina, in gran parte consumata personalmente, di cui 40 grammi venduti al dettaglio a consumatori del __________, circa 85 grammi offerti al compagno __________ e all’amico __________ e 40 grammi sequestrati dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto (cfr. verb. PP 11 agosto 2009,

AI 30, p. 8);

-

l’inchiesta contro la qui istante è poi stata congiunta (AI 43)

con quella contro __________, a sua volta arrestato in data 20 luglio 2009;

egli ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a rifornirsi di eroina in __________,

unitamente alla __________, al fine di rivendere parte di tale sostanza e

coprire i costi del consumo personale di entrambi; a dire di __________ la

coppia avrebbe venduto, da ottobre 2008 a luglio 2007, alternando i ruoli,

almeno 180 grammi di eroina, garantendosi in tal modo una disponibilità di

stupefacente per complessivi 235 grammi di eroina cadauno; malgrado __________

abbia confermato tali dichiarazioni anche in occasione di un verbale a

confronto con __________, quest’ultima ha negato di avere partecipato a tale

traffico, ammettendo unicamente di avergli offerto dell’eroina (AI 39);

-

attualmente l’inchiesta in corso contro __________ e __________

appare conclusa, avendo il PP, il 31 agosto 2009, ordinato il deposito degli

atti sino al 17 settembre prossimo;

-

il 3 settembre 2009 __________, con l’istanza in discussione

(giunta al Ministero pubblico il 4 settembre) e per il tramite del suo

difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria (Inc. GIAR 337.2009.3,

doc. 2); l’istante non contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza, ma ritiene decaduti i motivi di interesse pubblico che

giustificherebbero il mantenimento della carcerazione preventiva; l’inchiesta

sarebbe ormai conclusa avendo il PP già ordinato il deposito degli atti, ne

discende che la messa in libertà provvisoria dell’accusata non potrebbe

compromettere le prove già acquisite agli atti; scemata anche la possibilità di

inquinamento delle prove con l’avvenuto confronto con __________; inesistente

il pericolo di fuga, stante la collaborazione dell’istante con gli inquirenti e

i suoi legami famigliari in __________; l’accusata si dichiara poi disposta ad

essere seguita da due medici, se messa in libertà provvisoria;

-

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 7 settembre 2009

(Inc. GIAR 337.2009.3, doc. 1), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato

all’arresto dell’accusata ed avere elencato i gravi indizi di reato, sostiene

l’esistenza di pericolo di collusione, non avendo l’accusata voluto dichiarare

spontaneamente i nominativi dei suoi acquirenti e avendo ricevuto in carcere

una lettera dall’amico __________, che le comunica che terze persone sono

dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’accusata si trova in

detenzione: il PP trae da questi elementi la conclusione che l’accusata, se

messa in libertà provvisoria, potrebbe concretamente tentare di inquinare le

prove in caso di richiesta di complementi istruttori da parte della difesa; a

mente del magistrato inquirente grave e concreto sarebbe anche il pericolo di

recidiva: l’accusata sarebbe consumatrice da anni, inoltre ella non avrebbe

interrotto i suoi acquisti a __________ neppure a seguito dell’arresto del

compagno __________; malgrado vi sia la disponibilità di una presa a carico da

parte di due medici, non può essere esclusa una ricaduta di __________, così

come già successo in passato per il suo compagno __________; per permettersi i

consumi l’istante sarebbe sicuramente tentata di ricadere nelle vendite di

sostanze stupefacenti; rispettato il principio di proporzionalità, con

riferimento inoltre all’eventualità che all’accusata, in caso di condanna,

venga inflitta una pena da espiare;

-

la difesa, con osservazioni 8 settembre 2009, si rifà alle

allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria; inesistente sarebbe il

pericolo di collusione, che viene menzionato dall’accusa genericamente e in

modo astratto; per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa afferma

che i precedenti di __________ non sono di rilievo per la valutazione

dell’esistenza di un pericolo di recidiva in capo all’istante; l’esistenza di

conferme di una presa a carico ambulatoriale e la cura metadonica, iniziata in

carcere e che prosegue tuttora, sono elementi suscettibili di permettere di

concludere per un distacco completo dell’istante dal mondo della droga; i

precedenti penali dell’istante risalgono a diversi anni fa, e il rischio di

recidiva paventato dal PP non è sufficientemente concreto non trova riscontro

agli atti, mentre che l’accusata, oltre ad essere seguita da medici competenti,

potrà far capo all’affetto della madre e dei figli che le garantiranno

stabilità; non più rispettato il principio di proporzionalità; in via

subordinata l’accusata potrebbe essere messa in libertà provvisoria con

l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, che potrebbero

concretizzarsi nell’obbligo di seguire una cura farmacologia e terapeutica

ambulatoriale;

-

l’istante, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare

istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta

ricezione dell’istanza il 4 settembre 2009, è tempestivo scadendo il termine di

3 giorni lunedì 7 settembre e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza,

preavviso negativo ed incarto penale il 7 settembre 2009, nel termine quindi di

3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio

ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale, lunedì 7 settembre 2009,

per questo giudice scade giovedì 10 settembre 2009, ex art. 20 cpv. 3 CPP;

-

i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice,

come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione

all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice,

derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei

presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale

e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato; con verosimiglianza

sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può

concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza

a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per

confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusata, peraltro

neppure contestati dalla difesa; a questo proposito basti ricordare le

ammissioni dell’accusata stessa in relazione ad acquisti, tra marzo e luglio

2009, per complessivi 416 grammi di eroina, trasportata da __________ a __________,

in parte destinata al consumo personale dell’accusata, in parte offerta ad amici

ed in parte venduta al dettaglio per finanziare il proprio consumo (cfr. verb.

PP 11 agosto 2009, p. 8);

-

in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione

preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):

“In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

Considerandi

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

E', inoltre, necessario che questa possibilità

di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:

"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die

theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren

könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von

Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete

Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Nello stesso senso, la CRP:

"I rischi di collusione e di inquinamento delle

prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta

generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già

sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in

atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi

fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso

della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la

possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da

parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la

realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in

maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.

Hauser/E. Schweri, op. cit. §

68.

n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"

(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)

-

è, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel

rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si

veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi

indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.); a mente del magistrato inquirente, nel caso in esame, sussisterebbe concreto pericolo

di collusione con riferimento alla mancata comunicazione spontanea agli

inquirenti del nome degli acquirenti dell’accusata, nonché ad una lettera 26

agosto 2009 indirizzata all’istante detenuta, dove l’amico __________ riferisce

di tale __________, che sarebbe attivo nella vendita di sostanze stupefacenti,

verosimilmente sulla piazza di __________, mentre che l’accusata viene

trattenuta in carcere;

-

per la difesa, invece, l’inchiesta è ormai conclusa e non vi

sarebbe più la possibilità di inquinare le prove acquisite agli atti;

-

spetta al titolare dell’inchiesta motivare le sue decisioni e le

sue richieste in relazione con le circostanze, gli atti e le necessità che

emergono, man mano, dall’inchiesta stessa (da lui diretta e, quindi, a lui

nota) al fine di permettere verifica di legalità (senza dimenticare il diritto di

essere sentito dell’accusato che può esplicitarsi correttamente solo a fronte

di sufficiente motivazione).(GIAR 192.2005.2 del 17 maggio 2005 in re R.G., p. 7);

-

nel caso in esame, in tema di pericolo di collusione, il

Procuratore pubblico si limita ad indicare, in modo del tutto generico ed

astratto, la possibilità che l’accusata, se rimessa in libertà, comprometta

l’assunzione di prove che lei potrebbe (eventualmente) chiedere in sede di

complemento istruttorio, e ciò con riferimento al suo asserito comportamento

processuale (mancata indicazione spontanea dei nominativi degli acquirenti) e all’affermazione,

apparentemente improntata ad una valutazione sul funzionamento della Giustizia,

fatta da __________ in una lettera inviata all’accusata in carcere; non v’è chi

non veda come il pericolo di inquinamento delle prove, così come motivato nel

preavviso negativo, non può essere considerato come serio e concreto; a dire il

vero, tale pericolo neppure emerge in modo evidente dall'incarto (anche perché

il verbale a confronto con il coaccusato __________ è già stato esperito e

numerosi verbali di acquirenti si trovano nel rapporto di Polizia). In siffatte

condizioni questo giudice non può che concludere per la non sussistenza del

pericolo di inquinamento delle prove o di collusione in capo all’accusata, sia in

relazione alle prove già acquisite nell’incarto penale che agli atti istruttori

che, eventualmente ed ipoteticamente, potrebbero essere chiesti in sede di

complementi d’inchiesta;

-

il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in

libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è

stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di

recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF

105.

Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente

estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,

così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto

siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,

Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,

pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La

gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di

cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante

(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP

citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF

21.1

,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,

60.2006

). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,

comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi

col dire che, se è vero che i precedenti penali dell’istante, con riferimento a

reati legati alla LStup, sono piuttosto lontani nel tempo, è altrettanto vero

che gli atti istruttori compiuti hanno permesso di accertare il suo

coinvolgimento, almeno nei primi mesi del 2009, in numerosi viaggi a __________ finalizzati all’acquisto di eroina, poi trasportata in __________,

in parte offerta al compagno __________ e all’amico __________ e in parte

venduta per finanziare tali offerte e il proprio consumo personale. Si tratta

quindi di un’attività delinquenziale intensa, motivata in parte con la

necessità di finanziare il proprio consumo; l’istante ha infatti dichiarato di

consumare sostanze stupefacenti dall’età di 11 anni (quando, a suo dire,

sottraeva le pastiglie di Kétalgine del padre), iniziando con l’eroina nel 1987,

durante un soggiorno di studio a __________: ella quantifica i propri consumi

attuali in almeno 5 grammi di eroina al giorno (sostanza assunta per via

nasale); __________ ha dichiarato di avere iniziato ad assumere metadone in

carcere, e di avere ottenuto dal medico della struttura carceraria l’indirizzo

di un medico per potere continuare la cura una volta scarcerata (cfr. verb. PG

16.07

, p. 4); per quanto riguarda la sua situazione finanziaria va detto

che vive grazie alla vedovanza e agli assegni per i figli, percependo

complessivamente CHF 3'116.- mensili e, per di più, è senza un’attività

lucrativa (cfr. verb. PG 16.07.2009, p. 3) che possa contribuire a conferirle

stabilità; tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed

attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°

701b);

-

l’accusata, se rimessa in libertà provvisoria, potrebbe ricadere

facilmente nell’acquisto e vendita di sostanze stupefacenti (perlomeno per

finanziare il proprio consumo), vista la sua dipendenza da sostanze

stupefacenti (che viene ora controllata in carcere, e per la prima volta nella

vita dell’accusata, con la somministrazione di metadone, cfr. verb. PG di __________

del 16.07.2009, p. 3, penultimo capoverso) la precaria situazione finanziaria e

la frequentazione di persone legate al mondo degli stupefacenti (come l’ex

compagno __________); neppure la sua situazione famigliare appare delle più tranquillizzanti,

tanto che __________ si è rivolta a questo ufficio per richiedere la nomina di

un legale “che possa sostenermi e difendermi nel recupero dei miei 2 figli

minorenni (dati a mia madre 2 settimane dopo il mio arresto) e che mi sappia

dunque aiutare di fronte alla commissione tutoria” (cfr. lettera __________

a questo ufficio del 1° settembre 2009, inc. GIAR 337.2009.2, doc. 2);

-

non può poi essere considerata, almeno per il momento ed in

siffatte condizioni, l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come

genericamente proposte dalla difesa – con riferimento alle lettere del __________

e del __________, che si limitano entrambi a confermare l’intenzione di una

(generica) presa a carico ambulatoriale dell’istante –; la situazione personale

e psicologica dell’accusata, caratterizzata da anni di consumo di eroina,

richiede, infatti, una seria, praticabile e documentata presa a carico

medico-psicologica, tale da potere ridurre al minimo il rischio di recidiva sul

piano penale; come detto non bastano le lettere dei due medici inviate dalla

difesa, per consentire a questo giudice di valutare la possibilità di ordinare

una misura sostitutiva dell’arresto idonea a scongiurare, o perlomeno a

fortemente mitigare, il pericolo di recidiva, non disponendo degli elementi

necessari per la fissazione e delimitazione di una tale misura (che, come detto,

dovrà essere di ordine medico/psicologico);

-

alla luce di quanto precede e meglio ritenuta l’assenza, allo

stadio attuale, di una concreta e praticabile presa a carico dell’accusata,

nonché la sua situazione personale e psicologica (di forte dipendenza da

sostanze stupefacenti), verosimilmente difficilmente gestibile dall’accusata da

sola, in assenza di una comprovata e dettagliata struttura d’appoggio, con il

rischio che ella reiteri comportamenti di natura penale ancora prima della

celebrazione del processo, una sua messa in libertà provvisoria non può entrare

in considerazione;

-

non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma

dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione

della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a

fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che

sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)";

-

la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere

analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la

durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e

con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La

proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità

delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle

dimensioni dell’inchiesta, con la necessità di dovere interrogare numerosi

acquirenti e a procedere al loro reperimento tramite controlli telefonici,

nonché il fatto che, a due mesi dall’arresto, il PP abbia già ordinato il

deposito degli atti, è data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non

si sono limitati ad interrogare l’accusata, ma, come detto, anche coaccusati e

acquirenti. __________ è stata arrestata il 10 luglio 2009 per dei reati di

sicura gravità (si pensi al minimo edittale di un anno per il solo reato di

infrazione aggravata alla LStup) e, ad oggi, è in detenzione preventiva da due

mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con la dovuta celerità,

tanto che è già stata conclusa; pure va ammessa nella sua eccezione più

generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio

di pena se considerate le comminatorie per i singoli reati imputati a __________;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare, e giustificare, il

perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster