INC.2009.33703
Libertà provvisoria
10 settembre 2009Italiano21 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2009.33703
Data decisione, Autorità:
10.09.2009, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.33703
Lugano
10 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 3 settembre 2009 da
__________, attualmente detenuta c/o __________, __________
(patr. dal lic. iur. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 7 settembre
2009 dal
Procuratore pubblico, Chiara Borelli, Lugano
viste le osservazioni della
difesa 8 settembre 2009;
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stata arrestata alla stazione FFS di __________ il
10 luglio 2009, verso le ore 23.00, appena scesa dal treno proveniente da __________
e trovata in possesso di 40 grammi lordi di eroina che aveva occultato nella
vagina; interrogata dalla Polizia ammetteva di essersi recata più volte a __________,
nel corso del 2009, per acquistare eroina destinata in parte al proprio consumo
personale, in parte ad essere offerta a suoi amici e compagni (tra cui __________
e __________) ed in parte ad essere venduta al dettaglio sulla piazza di __________;
-
in data 11 luglio 2009 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione grave, sub. semplice, e
contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2, sub. cifra 1 e 19a Lstup),
chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi
indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali
Fatti
i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte
responsabilità nella vendita di eroina, mediante l’identificazione dei suoi
fornitori e dei suoi clienti, al fine di determinare l’esatto quantitativo
venduto, rispettivamente consumato – pericolo di collusione e di inquinamento
delle prove nei confronti delle persone coinvolte (fornitori e acquirenti come
ad es. il compagno __________) e pericolo di recidiva – vista la disponibilità
a delinquere e viste le sue precedenti condanne (inc. GIAR 337.2009.1, doc. 1);
-
l’11 luglio 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il
pericolo di collusione e inquinamento delle prove (con riferimento alle
motivazioni formulate dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto), (inc.
GIAR 337.2009.1, doc. 4);
-
sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che davanti
a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto,
l’istante ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità, ammettendo di
avere, perlomeno da maggio a luglio 2009, in almeno 6 occasioni, acquistato e
ricevuto, a __________, da tre distinti spacciatori, un quantitativo
complessivo di circa 140 grammi di eroina, sostanza trasportata a __________,
in parte consumata personalmente, in parte offerta ad amici tra i quali __________
e __________ ed in parte venduta al dettaglio in buste dosi sulla piazza __________;
-
in corso d’inchiesta ella ha ammesso di avere acquistato, tra
marzo 2009 e sino al giorno del suo arresto, circa 416 grammi di eroina, in gran parte consumata personalmente, di cui 40 grammi venduti al dettaglio a consumatori del __________, circa 85 grammi offerti al compagno __________ e all’amico __________ e 40 grammi sequestrati dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto (cfr. verb. PP 11 agosto 2009,
AI 30, p. 8);
-
l’inchiesta contro la qui istante è poi stata congiunta (AI 43)
con quella contro __________, a sua volta arrestato in data 20 luglio 2009;
egli ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a rifornirsi di eroina in __________,
unitamente alla __________, al fine di rivendere parte di tale sostanza e
coprire i costi del consumo personale di entrambi; a dire di __________ la
coppia avrebbe venduto, da ottobre 2008 a luglio 2007, alternando i ruoli,
almeno 180 grammi di eroina, garantendosi in tal modo una disponibilità di
stupefacente per complessivi 235 grammi di eroina cadauno; malgrado __________
abbia confermato tali dichiarazioni anche in occasione di un verbale a
confronto con __________, quest’ultima ha negato di avere partecipato a tale
traffico, ammettendo unicamente di avergli offerto dell’eroina (AI 39);
-
attualmente l’inchiesta in corso contro __________ e __________
appare conclusa, avendo il PP, il 31 agosto 2009, ordinato il deposito degli
atti sino al 17 settembre prossimo;
-
il 3 settembre 2009 __________, con l’istanza in discussione
(giunta al Ministero pubblico il 4 settembre) e per il tramite del suo
difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria (Inc. GIAR 337.2009.3,
doc. 2); l’istante non contesta l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza, ma ritiene decaduti i motivi di interesse pubblico che
giustificherebbero il mantenimento della carcerazione preventiva; l’inchiesta
sarebbe ormai conclusa avendo il PP già ordinato il deposito degli atti, ne
discende che la messa in libertà provvisoria dell’accusata non potrebbe
compromettere le prove già acquisite agli atti; scemata anche la possibilità di
inquinamento delle prove con l’avvenuto confronto con __________; inesistente
il pericolo di fuga, stante la collaborazione dell’istante con gli inquirenti e
i suoi legami famigliari in __________; l’accusata si dichiara poi disposta ad
essere seguita da due medici, se messa in libertà provvisoria;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 7 settembre 2009
(Inc. GIAR 337.2009.3, doc. 1), dopo avere ripercorso i fatti che hanno portato
all’arresto dell’accusata ed avere elencato i gravi indizi di reato, sostiene
l’esistenza di pericolo di collusione, non avendo l’accusata voluto dichiarare
spontaneamente i nominativi dei suoi acquirenti e avendo ricevuto in carcere
una lettera dall’amico __________, che le comunica che terze persone sono
dedite allo spaccio di sostanze stupefacenti mentre l’accusata si trova in
detenzione: il PP trae da questi elementi la conclusione che l’accusata, se
messa in libertà provvisoria, potrebbe concretamente tentare di inquinare le
prove in caso di richiesta di complementi istruttori da parte della difesa; a
mente del magistrato inquirente grave e concreto sarebbe anche il pericolo di
recidiva: l’accusata sarebbe consumatrice da anni, inoltre ella non avrebbe
interrotto i suoi acquisti a __________ neppure a seguito dell’arresto del
compagno __________; malgrado vi sia la disponibilità di una presa a carico da
parte di due medici, non può essere esclusa una ricaduta di __________, così
come già successo in passato per il suo compagno __________; per permettersi i
consumi l’istante sarebbe sicuramente tentata di ricadere nelle vendite di
sostanze stupefacenti; rispettato il principio di proporzionalità, con
riferimento inoltre all’eventualità che all’accusata, in caso di condanna,
venga inflitta una pena da espiare;
-
la difesa, con osservazioni 8 settembre 2009, si rifà alle
allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria; inesistente sarebbe il
pericolo di collusione, che viene menzionato dall’accusa genericamente e in
modo astratto; per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa afferma
che i precedenti di __________ non sono di rilievo per la valutazione
dell’esistenza di un pericolo di recidiva in capo all’istante; l’esistenza di
conferme di una presa a carico ambulatoriale e la cura metadonica, iniziata in
carcere e che prosegue tuttora, sono elementi suscettibili di permettere di
concludere per un distacco completo dell’istante dal mondo della droga; i
precedenti penali dell’istante risalgono a diversi anni fa, e il rischio di
recidiva paventato dal PP non è sufficientemente concreto non trova riscontro
agli atti, mentre che l’accusata, oltre ad essere seguita da medici competenti,
potrà far capo all’affetto della madre e dei figli che le garantiranno
stabilità; non più rispettato il principio di proporzionalità; in via
subordinata l’accusata potrebbe essere messa in libertà provvisoria con
l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, che potrebbero
concretizzarsi nell’obbligo di seguire una cura farmacologia e terapeutica
ambulatoriale;
-
l’istante, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare
istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 4 settembre 2009, è tempestivo scadendo il termine di
3 giorni lunedì 7 settembre e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza,
preavviso negativo ed incarto penale il 7 settembre 2009, nel termine quindi di
3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio
ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale, lunedì 7 settembre 2009,
per questo giudice scade giovedì 10 settembre 2009, ex art. 20 cpv. 3 CPP;
-
i principi che reggono la materia, pur se noti al alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice,
come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione
all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di questo giudice,
derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare l’esistenza dei
presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà personale
e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato; con verosimiglianza
sufficiente, a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può
concludere per la presenza di numerosi, seri e concreti indizi di colpevolezza
a carico di __________ e relativi ad un suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per
confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in capo all’accusata, peraltro
neppure contestati dalla difesa; a questo proposito basti ricordare le
ammissioni dell’accusata stessa in relazione ad acquisti, tra marzo e luglio
2009, per complessivi 416 grammi di eroina, trasportata da __________ a __________,
in parte destinata al consumo personale dell’accusata, in parte offerta ad amici
ed in parte venduta al dettaglio per finanziare il proprio consumo (cfr. verb.
PP 11 agosto 2009, p. 8);
-
in merito ai bisogni istruttori atti a giustificare la detenzione
preventiva ed il suo perdurare, vi é consolidata giurisprudenza (e dottrina):
“In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
Considerandi
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
E', inoltre, necessario che questa possibilità
di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su elementi concreti:
"Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtes die
theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in Freheit kolludieren
könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die Nichtgewährung von
Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen vielmehr konktrete
Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13).”
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Nello stesso senso, la CRP:
"I rischi di collusione e di inquinamento delle
prove sono legati soprattutto ai bisogni dell'istruttoria. Da un lato si tratta
generalmente di evitare o prevenire accordi tra l'imputato e i testimoni - già
sentito o ancora da sentire - o i correi e complici non arrestati, messi in
atto per nascondere al giudice la verità, dall'altro di impedire interventi
fraudolenti del prevenuto in libertà sui mezzi di prova non ancora in possesso
della giustizia, allo scopo di distruggerli o di alterarli a suo vantaggio. la
possibilità di ostacolare in tal modo l'azione dell'autorità giudiziaria da
parte del prevenuto deve essere valutata sulla base di elementi concreti, la
realtà di questo rischio non potendo essere ammessa aprioristicamente ed in
maniera astratta (DTF 117 Ia 257; Decisione TF 2.3.2000 in re A. e rif.; R.
Hauser/E. Schweri, op. cit. §
68.
n. 13; G. Piquerez, op. cit. n. 2344 ss.)"
(sentenza 16 settembre 2004 in re B., CRP 60.2004.297)
-
è, di regola, compito del magistrato inquirente (anche nel
rispetto dell'obbligo di motivazione e della garanzia del contraddittorio - si
veda, inoltre, la nota alla sentenza 25 marzo 1998, in REP 1998 p. 329) - se ne afferma l'esistenza, sostanziare la presenza di concreti elementi
indicanti pericolo di collusione o inquinamento delle prove (GIAR 23 settembre 2002 in re Y.); a mente del magistrato inquirente, nel caso in esame, sussisterebbe concreto pericolo
di collusione con riferimento alla mancata comunicazione spontanea agli
inquirenti del nome degli acquirenti dell’accusata, nonché ad una lettera 26
agosto 2009 indirizzata all’istante detenuta, dove l’amico __________ riferisce
di tale __________, che sarebbe attivo nella vendita di sostanze stupefacenti,
verosimilmente sulla piazza di __________, mentre che l’accusata viene
trattenuta in carcere;
-
per la difesa, invece, l’inchiesta è ormai conclusa e non vi
sarebbe più la possibilità di inquinare le prove acquisite agli atti;
-
spetta al titolare dell’inchiesta motivare le sue decisioni e le
sue richieste in relazione con le circostanze, gli atti e le necessità che
emergono, man mano, dall’inchiesta stessa (da lui diretta e, quindi, a lui
nota) al fine di permettere verifica di legalità (senza dimenticare il diritto di
essere sentito dell’accusato che può esplicitarsi correttamente solo a fronte
di sufficiente motivazione).(GIAR 192.2005.2 del 17 maggio 2005 in re R.G., p. 7);
-
nel caso in esame, in tema di pericolo di collusione, il
Procuratore pubblico si limita ad indicare, in modo del tutto generico ed
astratto, la possibilità che l’accusata, se rimessa in libertà, comprometta
l’assunzione di prove che lei potrebbe (eventualmente) chiedere in sede di
complemento istruttorio, e ciò con riferimento al suo asserito comportamento
processuale (mancata indicazione spontanea dei nominativi degli acquirenti) e all’affermazione,
apparentemente improntata ad una valutazione sul funzionamento della Giustizia,
fatta da __________ in una lettera inviata all’accusata in carcere; non v’è chi
non veda come il pericolo di inquinamento delle prove, così come motivato nel
preavviso negativo, non può essere considerato come serio e concreto; a dire il
vero, tale pericolo neppure emerge in modo evidente dall'incarto (anche perché
il verbale a confronto con il coaccusato __________ è già stato esperito e
numerosi verbali di acquirenti si trovano nel rapporto di Polizia). In siffatte
condizioni questo giudice non può che concludere per la non sussistenza del
pericolo di inquinamento delle prove o di collusione in capo all’accusata, sia in
relazione alle prove già acquisite nell’incarto penale che agli atti istruttori
che, eventualmente ed ipoteticamente, potrebbero essere chiesti in sede di
complementi d’inchiesta;
-
il pericolo di recidiva consiste nel rischio che l'accusato in
libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è
stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di
recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF
105.
Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente
estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo,
così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto
siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid,
Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP,
pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La
gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di
cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante
(G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP
citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF
21.1
,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006,
60.2006
). Occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,
comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni
socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,
fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi
molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
per confermare l’esistenza di un pericolo di recidiva si inizi
col dire che, se è vero che i precedenti penali dell’istante, con riferimento a
reati legati alla LStup, sono piuttosto lontani nel tempo, è altrettanto vero
che gli atti istruttori compiuti hanno permesso di accertare il suo
coinvolgimento, almeno nei primi mesi del 2009, in numerosi viaggi a __________ finalizzati all’acquisto di eroina, poi trasportata in __________,
in parte offerta al compagno __________ e all’amico __________ e in parte
venduta per finanziare tali offerte e il proprio consumo personale. Si tratta
quindi di un’attività delinquenziale intensa, motivata in parte con la
necessità di finanziare il proprio consumo; l’istante ha infatti dichiarato di
consumare sostanze stupefacenti dall’età di 11 anni (quando, a suo dire,
sottraeva le pastiglie di Kétalgine del padre), iniziando con l’eroina nel 1987,
durante un soggiorno di studio a __________: ella quantifica i propri consumi
attuali in almeno 5 grammi di eroina al giorno (sostanza assunta per via
nasale); __________ ha dichiarato di avere iniziato ad assumere metadone in
carcere, e di avere ottenuto dal medico della struttura carceraria l’indirizzo
di un medico per potere continuare la cura una volta scarcerata (cfr. verb. PG
16.07
, p. 4); per quanto riguarda la sua situazione finanziaria va detto
che vive grazie alla vedovanza e agli assegni per i figli, percependo
complessivamente CHF 3'116.- mensili e, per di più, è senza un’attività
lucrativa (cfr. verb. PG 16.07.2009, p. 3) che possa contribuire a conferirle
stabilità; tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed
attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°
701b);
-
l’accusata, se rimessa in libertà provvisoria, potrebbe ricadere
facilmente nell’acquisto e vendita di sostanze stupefacenti (perlomeno per
finanziare il proprio consumo), vista la sua dipendenza da sostanze
stupefacenti (che viene ora controllata in carcere, e per la prima volta nella
vita dell’accusata, con la somministrazione di metadone, cfr. verb. PG di __________
del 16.07.2009, p. 3, penultimo capoverso) la precaria situazione finanziaria e
la frequentazione di persone legate al mondo degli stupefacenti (come l’ex
compagno __________); neppure la sua situazione famigliare appare delle più tranquillizzanti,
tanto che __________ si è rivolta a questo ufficio per richiedere la nomina di
un legale “che possa sostenermi e difendermi nel recupero dei miei 2 figli
minorenni (dati a mia madre 2 settimane dopo il mio arresto) e che mi sappia
dunque aiutare di fronte alla commissione tutoria” (cfr. lettera __________
a questo ufficio del 1° settembre 2009, inc. GIAR 337.2009.2, doc. 2);
-
non può poi essere considerata, almeno per il momento ed in
siffatte condizioni, l’applicazione di misure sostitutive dell’arresto, come
genericamente proposte dalla difesa – con riferimento alle lettere del __________
e del __________, che si limitano entrambi a confermare l’intenzione di una
(generica) presa a carico ambulatoriale dell’istante –; la situazione personale
e psicologica dell’accusata, caratterizzata da anni di consumo di eroina,
richiede, infatti, una seria, praticabile e documentata presa a carico
medico-psicologica, tale da potere ridurre al minimo il rischio di recidiva sul
piano penale; come detto non bastano le lettere dei due medici inviate dalla
difesa, per consentire a questo giudice di valutare la possibilità di ordinare
una misura sostitutiva dell’arresto idonea a scongiurare, o perlomeno a
fortemente mitigare, il pericolo di recidiva, non disponendo degli elementi
necessari per la fissazione e delimitazione di una tale misura (che, come detto,
dovrà essere di ordine medico/psicologico);
-
alla luce di quanto precede e meglio ritenuta l’assenza, allo
stadio attuale, di una concreta e praticabile presa a carico dell’accusata,
nonché la sua situazione personale e psicologica (di forte dipendenza da
sostanze stupefacenti), verosimilmente difficilmente gestibile dall’accusata da
sola, in assenza di una comprovata e dettagliata struttura d’appoggio, con il
rischio che ella reiteri comportamenti di natura penale ancora prima della
celebrazione del processo, una sua messa in libertà provvisoria non può entrare
in considerazione;
-
non modifica questa conclusione il fatto che in sede di conferma
dell’arresto il pericolo di reiterazione non sia stato indicato a motivazione
della conferma stessa. L’individuazione di una delle condizioni alternative a
fondamento della detenzione cautelare è sufficiente alla decisione, senza che
sia necessario analizzarle tutte (Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)";
-
la proporzionalità di una carcerazione (preventiva) deve essere
analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in relazione la
durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e
con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP). La
proporzionalità della carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità
delle accuse, della presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle
dimensioni dell’inchiesta, con la necessità di dovere interrogare numerosi
acquirenti e a procedere al loro reperimento tramite controlli telefonici,
nonché il fatto che, a due mesi dall’arresto, il PP abbia già ordinato il
deposito degli atti, è data. Gli inquirenti hanno proceduto con celerità e non
si sono limitati ad interrogare l’accusata, ma, come detto, anche coaccusati e
acquirenti. __________ è stata arrestata il 10 luglio 2009 per dei reati di
sicura gravità (si pensi al minimo edittale di un anno per il solo reato di
infrazione aggravata alla LStup) e, ad oggi, è in detenzione preventiva da due
mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è proceduta con la dovuta celerità,
tanto che è già stata conclusa; pure va ammessa nella sua eccezione più
generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio
di pena se considerate le comminatorie per i singoli reati imputati a __________;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare, e giustificare, il
perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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