INC.2009.33704
Libertà provvisoria
7 ottobre 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.33704
Data decisione, Autorità:
07.10.2009, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.33704
Lugano
7 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 29/30 settembre 2009 da
__________, attualmente detenuta c/o __________
(patr. dal lic. iur. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 5 ottobre 2009
dal
Procuratore pubblico, Andrea Pagani, Lugano
viste le osservazioni della difesa
6 ottobre 2009;
visti gli incarti MP __________ e
__________;
ritenuto
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stata arrestata alla stazione FFS di __________ il
10 luglio 2009, verso le ore 23.00, appena scesa dal treno proveniente da __________
e trovata in possesso di 40 grammi lordi di eroina che aveva occultato nella
vagina; interrogata dalla Polizia ammetteva di essersi recata più volte a __________,
nel corso del 2009, per acquistare eroina destinata in parte al proprio consumo
personale, in parte ad essere offerta a suoi amici e compagni (tra cui __________
e __________) ed in parte ad essere venduta al dettaglio sulla piazza di __________;
-
in data 11 luglio 2009 il Procuratore pubblico ha promosso
l’accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione grave, sub. semplice, e
contravvenzione alla LStup (art. 19 cifra 2, sub. cifra 1 e 19a Lstup),
chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi
indizi di reato e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali
Fatti
i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte
responsabilità nella vendita di eroina, mediante l’identificazione dei suoi
fornitori e dei suoi clienti, al fine di determinare l’esatto quantitativo
venduto, rispettivamente consumato – pericolo di collusione e di inquinamento
delle prove nei confronti delle persone coinvolte (fornitori e acquirenti come
ad es. il compagno __________) e pericolo di recidiva – vista la disponibilità
a delinquere e viste le sue precedenti condanne (inc. GIAR 337.2009.1, doc. 1);
-
l’11 luglio 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché
preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il
pericolo di collusione e inquinamento delle prove (con riferimento alle
motivazioni formulate dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto), (inc.
GIAR 337.2009.1, doc. 4);
-
sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che
davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma
dell’arresto, l’istante ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità,
ammettendo di avere, perlomeno da maggio a luglio 2009, in almeno 6 occasioni, acquistato e ricevuto, a __________, da tre distinti spacciatori, un
quantitativo complessivo di circa 140 grammi di eroina, sostanza trasportata a __________,
in parte consumata personalmente, in parte offerta ad amici tra i quali __________
e __________ ed in parte venduta al dettaglio in buste dosi sulla piazza __________;
-
in corso d’inchiesta ella ha ammesso di avere acquistato, tra
marzo 2009 e sino al giorno del suo arresto, circa 416 grammi di eroina, in gran parte consumata personalmente, di cui 40 grammi venduti al dettaglio a consumatori del __________, circa 85 grammi offerti al compagno __________ e all’amico __________ e 40 grammi sequestrati dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto (cfr. verb. PP 11 agosto 2009,
AI 30, p. 8);
-
l’inchiesta contro la qui istante è poi stata congiunta (AI 43)
con quella contro __________, a sua volta arrestato in data 20 luglio 2009;
egli ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a rifornirsi di eroina in
Svizzera interna, unitamente alla __________, al fine di rivendere parte di
tale sostanza e coprire i costi del consumo personale di entrambi; a dire di __________
la coppia avrebbe venduto, da ottobre 2008 a luglio 2009, alternando i ruoli,
almeno 180 grammi di eroina, garantendosi in tal modo una disponibilità di
stupefacente per complessivi 235 grammi di eroina cadauno; malgrado __________
abbia confermato tali dichiarazioni anche in occasione di un verbale a
confronto con __________, quest’ultima ha negato di avere partecipato a tale
traffico, ammettendo unicamente di avergli offerto dell’eroina (AI 39);
-
l’inchiesta in corso contro __________ e __________ appare
conclusa, avendo il PP, il 31 agosto 2009, ordinato il deposito degli atti sino
al 17 settembre 2009 (AI 25), termine prorogato sino al 2 ottobre 2009 incluso
(AI 45) su richiesta 15 settembre 2009 della difesa della qui istante (AI 43);
-
il 10 settembre 2009 questo giudice ha respinto l’istanza di
libertà provvisoria presentata il 3 settembre 2009 dall’accusata, ritenuti
presenti i gravi indizi di colpevolezza, ritenuto presente un grave e concreto
pericolo di recidiva e rispettato il principio di proporzionalità (inc. GIAR
337.2009.3, doc. 6);
-
il 23 settembre 2009 l’accusata detenuta è stata posta in regime
di carcerazione ordinario presso il carcere giudiziario __________ (AI 60);
-
con istanza 29/30 settembre 2009 __________, per il tramite del
suo difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria (Inc. GIAR
337.2009.4, doc. 1); l’istante comunica di non postulare alcun complemento
istruttorio e chiede al PP di procedere con l’emanazione dell’atto d’accusa nei
suoi confronti; dopo comunicazione che il 5 ottobre successivo l’accusata
dovrebbe avere completamente cessato l’utilizzo di metadone, la difesa ritiene
ormai decaduto anche il pericolo di recidiva e chiede quindi la messa in
libertà provvisoria di __________ a partire da tale data;
-
il magistrato inquirente, con preavviso negativo 5 ottobre 2009
(Inc. GIAR 337.2009.4, doc. 2), dopo avere evidenziato la sussistenza di seri
indizi di reato in capo all’accusata, ribadisce l’esistenza di un grave e
concreto pericolo di recidiva, con riferimento alle conclusioni cui è giunto
questo giudice nella decisione 10 settembre 2009 con la quale è stata respinta
una prima istanza di libertà provvisoria: a mente del PP, inoltre, la
cessazione di una terapia metadonica a scalare non può assolutamente essere
garanzia di una futura condotta di vita senza assunzione di sostanze
stupefacenti, ciò in particolare quando, come nel caso concreto, l’accusata ha
avuto un pesante passato di tossicodipendenza e, una volta eventualmente in
libertà, non sarebbe assolutamente munita di sufficienti (e programmati)
paracaduti medico-psicologici; sarebbe pure presente il pericolo di fuga con
riferimento ad una lettera 22 settembre 2009, inviata al compagno (e coaccusato,
pure detenuto) __________, nella quale comunica la sua intenzione di
informarsi per partecipare ad un programma di volontariato della __________ in __________;
rispettato il principio di proporzionalità, anche in considerazione del fatto
che non vi sarebbero, né la difesa lo pretende, proponibili misure sostitutive
dell’arresto;
-
la difesa, con osservazioni 5 ottobre 2009 (inc. GIAR 337.2009.4,
doc. 4), non contesta l’esistenza di gravi indizi di reato; per quanto riguarda
il pericolo di recidiva osserva che la propria patrocinata si è disintossicata
in carcere e sottolinea la forza di volontà dell’accusata che, da forte
consumatrice quale si è lei stessa definita, si è liberata dell’eroina in
carcere, ciò malgrado la ridigidità delle condizioni del carcere preventivo;
stabile è la sua situazione famigliare (con la madre dell’accusata che si
occupa dei suoi figli) e quella finanziaria; le ricadute nell’eroina, ammesse
dall’accusata, sono lontane nel tempo e legate a non meglio precisate
contingenze esterne non più presenti attualmente; con riferimento alle lettere
di due medici, prodotte nell’ambito della precedente istanza di libertà
provvisoria, la difesa ribadisce l’esistenza di una concreta presa a carico
medica dell’accusata in caso di sua messa in libertà provvisoria e, pretendere
da questi due medici un programma terapeutico ab inizio, striderebbe con i
dettami della medicina, mentre che questo giudice potrebbe seguire quelle
lettere e ”imporre, se del caso, misure accompagnatorie che garantirebbero
la mancata recidiva, come controlli periodici delle urine ecc., da espletarsi
presso i medici citati nella precedente istanza” (osservazioni, p. 3);
l’accusata ha dichiarato a verbale PP del 17 agosto 2009 la propria volontà di
voltare pagina e tale dichiarazione è stata sostanziata dal suo comportamento,
essendosi da sola distaccata sia dalla droga che dal metadone; con ciò
sarebbero stati fugati i timori espressi da questo giudice nella propria
decisione 10 settembre scorso, non potendo più essere sostenuto che __________
è una tossicodipendente e che non è in grado di gestirsi da sola; inesistente
il pericolo di fuga, che non può essere fondato sulla citazione di un passaggio
contenuto in una lettera inviata dall’accusata al compagno e correo __________;
il mantenimento della carcerazione preventiva non rispetterebbe più il
principio di proporzionalità, potendo essere applicata all’accusata una misura
sostitutiva dell’arresto quali non meglio precisate cure farmacologiche,
ambulatoriali e/o terapeutiche;
-
l’istante, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare
istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta
ricezione dell’istanza il 30 settembre 2009, è tempestivo scadendo il termine
di 3 giorni lunedì 5 ottobre (essendo il 3 ottobre un sabato) e avendo il PP
trasmesso a questo ufficio istanza preavviso negativo ed incarto penale il 5 ottobre
2009, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2
CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale,
lunedì 5 ottobre 2009, per questo giudice scade giovedì 8 ottobre 2009, ex art.
20 cpv. 3 CPP;
-
i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti,
vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -
dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola
in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.
4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
Considerandi
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice,
come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione
all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di
colpevolezza si può fare integrale riferimento a quanto espresso nella
decisione 10 settembre 2009 di questo giudice (Inc. GIAR 337.2009.3, doc. 6):
“- l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di
competenza di questo giudice, derivanti dalla sua funzione che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato; con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del
procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi,
seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un
suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;
- nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all’accusata, peraltro neppure contestati dalla difesa; a questo proposito
basti ricordare le ammissioni dell’accusata stessa in relazione ad acquisti,
tra marzo e luglio 2009, per complessivi 416 grammi di eroina, trasportata
da __________ a __________, in parte destinata al consumo personale
dell’accusata, in parte offerta ad amici ed in parte venduta al dettaglio per
finanziare il proprio consumo (cfr. verb. PP 11 agosto 2009, p. 8);”
-
lo stesso dicasi per quanto riguarda il pericolo di recidiva:
“- il pericolo di recidiva consiste
nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ
1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.
Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4.
Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP
Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato
(se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez,
op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e
riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre,
insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in
istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,
eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto
dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto
sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
- per confermare l’esistenza di un
pericolo di recidiva si inizi col dire che, se è vero che i precedenti penali
dell’istante, con riferimento a reati legati alla LStup, sono piuttosto lontani
nel tempo, è altrettanto vero che gli atti istruttori compiuti hanno permesso
di accertare il suo coinvolgimento, almeno nei primi mesi del 2009, in numerosi viaggi a __________
finalizzati all’acquisto di eroina, poi trasportata in __________, in parte
offerta al compagno __________ e all’amico __________ e in parte venduta per
finanziare tali offerte e il proprio consumo personale. Si tratta quindi di
un’attività delinquenziale intensa, motivata in parte con la necessità di
finanziare il proprio consumo; l’istante ha infatti dichiarato di consumare
sostanze stupefacenti dall’età di 11 anni (quando, a suo dire, sottraeva le
pastiglie di Kétalgine del padre), iniziando con l’eroina nel 1987, durante un
soggiorno di studio a __________: ella quantifica i propri consumi attuali in
almeno 5 grammi di eroina al giorno (sostanza assunta per via nasale);
__________ ha dichiarato di avere iniziato ad assumere metadone in carcere, e
di avere ottenuto dal medico della struttura carceraria l’indirizzo di un
medico per potere continuare la cura una volta scarcerata (cfr. verb. PG
16.07
, p. 4); per quanto riguarda la sua situazione finanziaria va detto
che vive grazie alla vedovanza e agli assegni per i figli, percependo
complessivamente CHF 3'116.- mensili e, per di più, è senza un’attività
lucrativa (cfr. verb. PG 16.07.2009, p. 3) che possa contribuire a conferirle
stabilità; tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed
attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°
701b);
- l’accusata, se rimessa in
libertà provvisoria, potrebbe ricadere facilmente nell’acquisto e vendita di
sostanze stupefacenti (perlomeno per finanziare il proprio consumo), vista la
sua dipendenza da sostanze stupefacenti (che viene ora controllata in carcere,
e per la prima volta nella vita dell’accusata, con la somministrazione di
metadone, cfr. verb. PG di __________ del 16.07.2009, p. 3, penultimo
capoverso) la precaria situazione finanziaria e la frequentazione di persone
legate al mondo degli stupefacenti (come l’ex compagno __________); neppure la
sua situazione famigliare appare delle più tranquillizzanti, tanto che __________
si è rivolta a questo ufficio per richiedere la nomina di un legale “che
possa sostenermi e difendermi nel recupero dei miei 2 figli minorenni (dati a
mia madre 2 settimane dopo il mio arresto) e che mi sappia dunque aiutare di
fronte alla commissione tutoria” (cfr. lettera __________ a questo ufficio
del 1° settembre 2009, inc. GIAR 337.2009.2, doc. 2);
- non può poi essere considerata,
almeno per il momento ed in siffatte condizioni, l’applicazione di misure
sostitutive dell’arresto, come genericamente proposte dalla difesa – con
riferimento alle lettere del dott. __________ e del dott. __________, che si
limitano entrambi a confermare l’intenzione di una (generica) presa a carico
ambulatoriale dell’istante –; la situazione personale e psicologica
dell’accusata, caratterizzata da anni di consumo di eroina, richiede, infatti,
una seria, praticabile e documentata presa a carico medico-psicologica, tale da
potere ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano penale; come detto
non bastano le lettere dei due medici inviate dalla difesa, per consentire a
questo giudice di valutare la possibilità di ordinare una misura sostitutiva
dell’arresto idonea a scongiurare, o perlomeno a fortemente mitigare, il
pericolo di recidiva, non disponendo degli elementi necessari per la fissazione
e delimitazione di una tale misura (che, come detto, dovrà essere di ordine
medico/psicologico);
- alla luce di quanto precede e
meglio ritenuta l’assenza, allo stadio attuale, di una concreta e praticabile
presa a carico dell’accusata, nonché la sua situazione personale e psicologica
(di forte dipendenza da sostanze stupefacenti), verosimilmente difficilmente
gestibile dall’accusata da sola, in assenza di una comprovata e dettagliata
struttura d’appoggio, con il rischio che ella reiteri comportamenti di natura
penale ancora prima della celebrazione del processo, una sua messa in libertà
provvisoria non può entrare in considerazione;
- non modifica questa conclusione
il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non
sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una
delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è
sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte
(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)";”
-
l’unico elemento mutato dalla decisione 10 settembre scorso è il
fatto che lunedì 5 ottobre 2009 l’accusata dovrebbe avere cessato l’assunzione
di metadone, ciò a comprova che, con una struttura d’appoggio, quale
paradossalmente può essere il carcere, e la non frequentazione di individui
legati al mondo degli stupefacenti (non per merito dell’accusata come sembra suggerire
la difesa, ma per merito delle Istituzioni, essendo ella costretta dalla
situazione di carcerazione preventiva a “snobbare” certe frequentazioni), ella
può vivere senza l’assunzione di sostanze stupefacenti; naturalmente, nel caso
in esame, si tratta di pura disintossicazione fisica (presupposto essenziale,
ad esempio, per la continuazione di una presa a carico in una comunità
terapeutica), ma tale elemento, da solo, non basta a sovvertire le conclusioni
di questo giudice riferite al punto precedente, dal momento che nulla si sa
delle problematiche a monte della tossicodipendenza di lunga data dell’accusata
o di come ella saprebbe, in caso di una sua messa in libertà provvisoria e
senza una presa a carico adeguata, far fronte alla tentazione di ricadere nel
consumo di sostanze stupefacenti se confrontata con la minima difficoltà della
vita o con personaggi con disponibilità di eroina (che la __________ ben
conosce e sa dove andare a cercare); d’altronde, nello scritto inviato al
compagno/correo (AI 58) l’accusata, dopo avere comunicato la quasi cessazione
della terapia metadonica, e i suoi progetti per il futuro (quali ottenere la
licenza di guida ed informarsi per rendere servizio come volontaria per la Croce Rossa in __________) non parla minimamente di terapie o controlli medici a cui
sottoporsi una volta scarcerata, così come avanzato, peraltro sempre in modo
del tutto generico, dal suo difensore;
-
la difesa propone l’adozione di misure accompagnatorie, da
ordinarsi da questo giudice (quali un controllo regolare delle urine) che
potrebbero scongiurare il pericolo di recidiva ma, tali misure non servirebbero
a molto se avulse da una terapia medica (farmacologica – all’accusata viene
ancora somministrato un sonnifero la sera, cfr. AI 58, p. 2 – , psichiatrica
e/o psicologica) che, lo si ribadisce, non può essere stabilità da questo
giudice che, se lo facesse, si arrogherebbe competenze mediche che non sono
(ovviamente) date;
-
ancora rispettato il principio di proporzionalità, se si
considera, tra l’altro, che il PP aveva fissato il termine per il deposito
degli atti per il 17 settembre scorso, termine che è stato prorogato sino al 2
ottobre su richiesta della difesa; si ribadisce che a proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, del fatto che l’inchiesta è ormai
chiusa, essendo il PP in procedimento di emanare chiusura del procedimento e il
rinvio a giudizio, è data. Gli inquirenti hanno proceduto con sufficiente
celerità e l’incarto non presenta punti morti; __________ è stata arrestata il
10.
luglio 2009 per dei reati di sicura gravità (si pensi al minimo edittale di
un anno per il solo reato di infrazione aggravata alla LStup) e, ad oggi, è in
detenzione preventiva da quasi tre mesi e, in questo lasso di tempo,
l’inchiesta si è conclusa; pure va ammessa nella sua eccezione più generale di
rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se
considerate le comminatorie per i singoli reati imputati a __________;
-
in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare, e giustificare, il
perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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