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Decisione

INC.2009.33704

Libertà provvisoria

7 ottobre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i bisogni dell’istruzione – e meglio la necessità di chiarire le sue esatte

responsabilità nella vendita di eroina, mediante l’identificazione dei suoi

fornitori e dei suoi clienti, al fine di determinare l’esatto quantitativo

venduto, rispettivamente consumato – pericolo di collusione e di inquinamento

delle prove nei confronti delle persone coinvolte (fornitori e acquirenti come

ad es. il compagno __________) e pericolo di recidiva – vista la disponibilità

a delinquere e viste le sue precedenti condanne (inc. GIAR 337.2009.1, doc. 1);

-

l’11 luglio 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da

questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti indizi di colpevolezza, nonché

preminenti motivi di interesse pubblico quali i bisogni dell’istruzione e il

pericolo di collusione e inquinamento delle prove (con riferimento alle

motivazioni formulate dal PP nella richiesta di conferma dell’arresto), (inc.

GIAR 337.2009.1, doc. 4);

-

sia davanti alla Polizia, in occasione del suo arresto, che

davanti a questo giudice, in occasione dell’udienza per la conferma

dell’arresto, l’istante ha sostanzialmente ammesso le proprie responsabilità,

ammettendo di avere, perlomeno da maggio a luglio 2009, in almeno 6 occasioni, acquistato e ricevuto, a __________, da tre distinti spacciatori, un

quantitativo complessivo di circa 140 grammi di eroina, sostanza trasportata a __________,

in parte consumata personalmente, in parte offerta ad amici tra i quali __________

e __________ ed in parte venduta al dettaglio in buste dosi sulla piazza __________;

-

in corso d’inchiesta ella ha ammesso di avere acquistato, tra

marzo 2009 e sino al giorno del suo arresto, circa 416 grammi di eroina, in gran parte consumata personalmente, di cui 40 grammi venduti al dettaglio a consumatori del __________, circa 85 grammi offerti al compagno __________ e all’amico __________ e 40 grammi sequestrati dalla Polizia cantonale al momento dell’arresto (cfr. verb. PP 11 agosto 2009,

AI 30, p. 8);

-

l’inchiesta contro la qui istante è poi stata congiunta (AI 43)

con quella contro __________, a sua volta arrestato in data 20 luglio 2009;

egli ha dichiarato agli inquirenti di avere iniziato a rifornirsi di eroina in

Svizzera interna, unitamente alla __________, al fine di rivendere parte di

tale sostanza e coprire i costi del consumo personale di entrambi; a dire di __________

la coppia avrebbe venduto, da ottobre 2008 a luglio 2009, alternando i ruoli,

almeno 180 grammi di eroina, garantendosi in tal modo una disponibilità di

stupefacente per complessivi 235 grammi di eroina cadauno; malgrado __________

abbia confermato tali dichiarazioni anche in occasione di un verbale a

confronto con __________, quest’ultima ha negato di avere partecipato a tale

traffico, ammettendo unicamente di avergli offerto dell’eroina (AI 39);

-

l’inchiesta in corso contro __________ e __________ appare

conclusa, avendo il PP, il 31 agosto 2009, ordinato il deposito degli atti sino

al 17 settembre 2009 (AI 25), termine prorogato sino al 2 ottobre 2009 incluso

(AI 45) su richiesta 15 settembre 2009 della difesa della qui istante (AI 43);

-

il 10 settembre 2009 questo giudice ha respinto l’istanza di

libertà provvisoria presentata il 3 settembre 2009 dall’accusata, ritenuti

presenti i gravi indizi di colpevolezza, ritenuto presente un grave e concreto

pericolo di recidiva e rispettato il principio di proporzionalità (inc. GIAR

337.2009.3, doc. 6);

-

il 23 settembre 2009 l’accusata detenuta è stata posta in regime

di carcerazione ordinario presso il carcere giudiziario __________ (AI 60);

-

con istanza 29/30 settembre 2009 __________, per il tramite del

suo difensore, chiede di essere posta in libertà provvisoria (Inc. GIAR

337.2009.4, doc. 1); l’istante comunica di non postulare alcun complemento

istruttorio e chiede al PP di procedere con l’emanazione dell’atto d’accusa nei

suoi confronti; dopo comunicazione che il 5 ottobre successivo l’accusata

dovrebbe avere completamente cessato l’utilizzo di metadone, la difesa ritiene

ormai decaduto anche il pericolo di recidiva e chiede quindi la messa in

libertà provvisoria di __________ a partire da tale data;

-

il magistrato inquirente, con preavviso negativo 5 ottobre 2009

(Inc. GIAR 337.2009.4, doc. 2), dopo avere evidenziato la sussistenza di seri

indizi di reato in capo all’accusata, ribadisce l’esistenza di un grave e

concreto pericolo di recidiva, con riferimento alle conclusioni cui è giunto

questo giudice nella decisione 10 settembre 2009 con la quale è stata respinta

una prima istanza di libertà provvisoria: a mente del PP, inoltre, la

cessazione di una terapia metadonica a scalare non può assolutamente essere

garanzia di una futura condotta di vita senza assunzione di sostanze

stupefacenti, ciò in particolare quando, come nel caso concreto, l’accusata ha

avuto un pesante passato di tossicodipendenza e, una volta eventualmente in

libertà, non sarebbe assolutamente munita di sufficienti (e programmati)

paracaduti medico-psicologici; sarebbe pure presente il pericolo di fuga con

riferimento ad una lettera 22 settembre 2009, inviata al compagno (e coaccusato,

pure detenuto) __________, nella quale comunica la sua intenzione di

informarsi per partecipare ad un programma di volontariato della __________ in __________;

rispettato il principio di proporzionalità, anche in considerazione del fatto

che non vi sarebbero, né la difesa lo pretende, proponibili misure sostitutive

dell’arresto;

-

la difesa, con osservazioni 5 ottobre 2009 (inc. GIAR 337.2009.4,

doc. 4), non contesta l’esistenza di gravi indizi di reato; per quanto riguarda

il pericolo di recidiva osserva che la propria patrocinata si è disintossicata

in carcere e sottolinea la forza di volontà dell’accusata che, da forte

consumatrice quale si è lei stessa definita, si è liberata dell’eroina in

carcere, ciò malgrado la ridigidità delle condizioni del carcere preventivo;

stabile è la sua situazione famigliare (con la madre dell’accusata che si

occupa dei suoi figli) e quella finanziaria; le ricadute nell’eroina, ammesse

dall’accusata, sono lontane nel tempo e legate a non meglio precisate

contingenze esterne non più presenti attualmente; con riferimento alle lettere

di due medici, prodotte nell’ambito della precedente istanza di libertà

provvisoria, la difesa ribadisce l’esistenza di una concreta presa a carico

medica dell’accusata in caso di sua messa in libertà provvisoria e, pretendere

da questi due medici un programma terapeutico ab inizio, striderebbe con i

dettami della medicina, mentre che questo giudice potrebbe seguire quelle

lettere e ”imporre, se del caso, misure accompagnatorie che garantirebbero

la mancata recidiva, come controlli periodici delle urine ecc., da espletarsi

presso i medici citati nella precedente istanza” (osservazioni, p. 3);

l’accusata ha dichiarato a verbale PP del 17 agosto 2009 la propria volontà di

voltare pagina e tale dichiarazione è stata sostanziata dal suo comportamento,

essendosi da sola distaccata sia dalla droga che dal metadone; con ciò

sarebbero stati fugati i timori espressi da questo giudice nella propria

decisione 10 settembre scorso, non potendo più essere sostenuto che __________

è una tossicodipendente e che non è in grado di gestirsi da sola; inesistente

il pericolo di fuga, che non può essere fondato sulla citazione di un passaggio

contenuto in una lettera inviata dall’accusata al compagno e correo __________;

il mantenimento della carcerazione preventiva non rispetterebbe più il

principio di proporzionalità, potendo essere applicata all’accusata una misura

sostitutiva dell’arresto quali non meglio precisate cure farmacologiche,

ambulatoriali e/o terapeutiche;

-

l’istante, detenuta, è pacificamente legittimata a presentare

istanza di libertà provvisoria. Il preavviso del Procuratore pubblico, ritenuta

ricezione dell’istanza il 30 settembre 2009, è tempestivo scadendo il termine

di 3 giorni lunedì 5 ottobre (essendo il 3 ottobre un sabato) e avendo il PP

trasmesso a questo ufficio istanza preavviso negativo ed incarto penale il 5 ottobre

2009, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine di cui all'art. 108 cpv. 2

CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra, unitamente all’incarto penale,

lunedì 5 ottobre 2009, per questo giudice scade giovedì 8 ottobre 2009, ex art.

20 cpv. 3 CPP;

-

i principi che reggono la materia, pur se noti alle parti,

vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art.

33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -

dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola

in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid.

4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

Considerandi

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss). Ed anche questo giudice,

come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione

all'arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

per quanto riguarda l’esistenza di gravi e concreti indizi di

colpevolezza si può fare integrale riferimento a quanto espresso nella

decisione 10 settembre 2009 di questo giudice (Inc. GIAR 337.2009.3, doc. 6):

“- l’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di

competenza di questo giudice, derivanti dalla sua funzione che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato; con verosimiglianza sufficiente, a questo stadio del

procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di numerosi,

seri e concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ e relativi ad un

suo coinvolgimento nei fatti inquisiti;

- nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all’accusata, peraltro neppure contestati dalla difesa; a questo proposito

basti ricordare le ammissioni dell’accusata stessa in relazione ad acquisti,

tra marzo e luglio 2009, per complessivi 416 grammi di eroina, trasportata

da __________ a __________, in parte destinata al consumo personale

dell’accusata, in parte offerta ad amici ed in parte venduta al dettaglio per

finanziare il proprio consumo (cfr. verb. PP 11 agosto 2009, p. 8);”

-

lo stesso dicasi per quanto riguarda il pericolo di recidiva:

“- il pericolo di recidiva consiste

nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ

1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G.

Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4.

Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP

Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato

(se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez,

op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e

riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre,

insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in

istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari,

eventuale carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto

dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto

sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

- per confermare l’esistenza di un

pericolo di recidiva si inizi col dire che, se è vero che i precedenti penali

dell’istante, con riferimento a reati legati alla LStup, sono piuttosto lontani

nel tempo, è altrettanto vero che gli atti istruttori compiuti hanno permesso

di accertare il suo coinvolgimento, almeno nei primi mesi del 2009, in numerosi viaggi a __________

finalizzati all’acquisto di eroina, poi trasportata in __________, in parte

offerta al compagno __________ e all’amico __________ e in parte venduta per

finanziare tali offerte e il proprio consumo personale. Si tratta quindi di

un’attività delinquenziale intensa, motivata in parte con la necessità di

finanziare il proprio consumo; l’istante ha infatti dichiarato di consumare

sostanze stupefacenti dall’età di 11 anni (quando, a suo dire, sottraeva le

pastiglie di Kétalgine del padre), iniziando con l’eroina nel 1987, durante un

soggiorno di studio a __________: ella quantifica i propri consumi attuali in

almeno 5 grammi di eroina al giorno (sostanza assunta per via nasale);

__________ ha dichiarato di avere iniziato ad assumere metadone in carcere, e

di avere ottenuto dal medico della struttura carceraria l’indirizzo di un

medico per potere continuare la cura una volta scarcerata (cfr. verb. PG

16.07

, p. 4); per quanto riguarda la sua situazione finanziaria va detto

che vive grazie alla vedovanza e agli assegni per i figli, percependo

complessivamente CHF 3'116.- mensili e, per di più, è senza un’attività

lucrativa (cfr. verb. PG 16.07.2009, p. 3) che possa contribuire a conferirle

stabilità; tutti questi elementi di fatto concorrono ad indicare concreto ed

attuale il pericolo di recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n°

701b);

- l’accusata, se rimessa in

libertà provvisoria, potrebbe ricadere facilmente nell’acquisto e vendita di

sostanze stupefacenti (perlomeno per finanziare il proprio consumo), vista la

sua dipendenza da sostanze stupefacenti (che viene ora controllata in carcere,

e per la prima volta nella vita dell’accusata, con la somministrazione di

metadone, cfr. verb. PG di __________ del 16.07.2009, p. 3, penultimo

capoverso) la precaria situazione finanziaria e la frequentazione di persone

legate al mondo degli stupefacenti (come l’ex compagno __________); neppure la

sua situazione famigliare appare delle più tranquillizzanti, tanto che __________

si è rivolta a questo ufficio per richiedere la nomina di un legale “che

possa sostenermi e difendermi nel recupero dei miei 2 figli minorenni (dati a

mia madre 2 settimane dopo il mio arresto) e che mi sappia dunque aiutare di

fronte alla commissione tutoria” (cfr. lettera __________ a questo ufficio

del 1° settembre 2009, inc. GIAR 337.2009.2, doc. 2);

- non può poi essere considerata,

almeno per il momento ed in siffatte condizioni, l’applicazione di misure

sostitutive dell’arresto, come genericamente proposte dalla difesa – con

riferimento alle lettere del dott. __________ e del dott. __________, che si

limitano entrambi a confermare l’intenzione di una (generica) presa a carico

ambulatoriale dell’istante –; la situazione personale e psicologica

dell’accusata, caratterizzata da anni di consumo di eroina, richiede, infatti,

una seria, praticabile e documentata presa a carico medico-psicologica, tale da

potere ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano penale; come detto

non bastano le lettere dei due medici inviate dalla difesa, per consentire a

questo giudice di valutare la possibilità di ordinare una misura sostitutiva

dell’arresto idonea a scongiurare, o perlomeno a fortemente mitigare, il

pericolo di recidiva, non disponendo degli elementi necessari per la fissazione

e delimitazione di una tale misura (che, come detto, dovrà essere di ordine

medico/psicologico);

- alla luce di quanto precede e

meglio ritenuta l’assenza, allo stadio attuale, di una concreta e praticabile

presa a carico dell’accusata, nonché la sua situazione personale e psicologica

(di forte dipendenza da sostanze stupefacenti), verosimilmente difficilmente

gestibile dall’accusata da sola, in assenza di una comprovata e dettagliata

struttura d’appoggio, con il rischio che ella reiteri comportamenti di natura

penale ancora prima della celebrazione del processo, una sua messa in libertà

provvisoria non può entrare in considerazione;

- non modifica questa conclusione

il fatto che in sede di conferma dell’arresto il pericolo di reiterazione non

sia stato indicato a motivazione della conferma stessa. L’individuazione di una

delle condizioni alternative a fondamento della detenzione cautelare è

sufficiente alla decisione, senza che sia necessario analizzarle tutte

(Sentenza GIAR 7 dicembre 2004 in re A. G., inc. GIAR 2004.56103)";”

-

l’unico elemento mutato dalla decisione 10 settembre scorso è il

fatto che lunedì 5 ottobre 2009 l’accusata dovrebbe avere cessato l’assunzione

di metadone, ciò a comprova che, con una struttura d’appoggio, quale

paradossalmente può essere il carcere, e la non frequentazione di individui

legati al mondo degli stupefacenti (non per merito dell’accusata come sembra suggerire

la difesa, ma per merito delle Istituzioni, essendo ella costretta dalla

situazione di carcerazione preventiva a “snobbare” certe frequentazioni), ella

può vivere senza l’assunzione di sostanze stupefacenti; naturalmente, nel caso

in esame, si tratta di pura disintossicazione fisica (presupposto essenziale,

ad esempio, per la continuazione di una presa a carico in una comunità

terapeutica), ma tale elemento, da solo, non basta a sovvertire le conclusioni

di questo giudice riferite al punto precedente, dal momento che nulla si sa

delle problematiche a monte della tossicodipendenza di lunga data dell’accusata

o di come ella saprebbe, in caso di una sua messa in libertà provvisoria e

senza una presa a carico adeguata, far fronte alla tentazione di ricadere nel

consumo di sostanze stupefacenti se confrontata con la minima difficoltà della

vita o con personaggi con disponibilità di eroina (che la __________ ben

conosce e sa dove andare a cercare); d’altronde, nello scritto inviato al

compagno/correo (AI 58) l’accusata, dopo avere comunicato la quasi cessazione

della terapia metadonica, e i suoi progetti per il futuro (quali ottenere la

licenza di guida ed informarsi per rendere servizio come volontaria per la Croce Rossa in __________) non parla minimamente di terapie o controlli medici a cui

sottoporsi una volta scarcerata, così come avanzato, peraltro sempre in modo

del tutto generico, dal suo difensore;

-

la difesa propone l’adozione di misure accompagnatorie, da

ordinarsi da questo giudice (quali un controllo regolare delle urine) che

potrebbero scongiurare il pericolo di recidiva ma, tali misure non servirebbero

a molto se avulse da una terapia medica (farmacologica – all’accusata viene

ancora somministrato un sonnifero la sera, cfr. AI 58, p. 2 – , psichiatrica

e/o psicologica) che, lo si ribadisce, non può essere stabilità da questo

giudice che, se lo facesse, si arrogherebbe competenze mediche che non sono

(ovviamente) date;

-

ancora rispettato il principio di proporzionalità, se si

considera, tra l’altro, che il PP aveva fissato il termine per il deposito

degli atti per il 17 settembre scorso, termine che è stato prorogato sino al 2

ottobre su richiesta della difesa; si ribadisce che a proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, del fatto che l’inchiesta è ormai

chiusa, essendo il PP in procedimento di emanare chiusura del procedimento e il

rinvio a giudizio, è data. Gli inquirenti hanno proceduto con sufficiente

celerità e l’incarto non presenta punti morti; __________ è stata arrestata il

10.

luglio 2009 per dei reati di sicura gravità (si pensi al minimo edittale di

un anno per il solo reato di infrazione aggravata alla LStup) e, ad oggi, è in

detenzione preventiva da quasi tre mesi e, in questo lasso di tempo,

l’inchiesta si è conclusa; pure va ammessa nella sua eccezione più generale di

rapporto tra la durata della carcerazione preventiva ed il rischio di pena se

considerate le comminatorie per i singoli reati imputati a __________;

-

in conclusione sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare, e giustificare, il

perdurare della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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