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Decisione

INC.2009.38803

Libertà provvisoria. Motivazione preavviso. Indizi di reato

9 novembre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi

della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________

con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano

presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre

chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..”

(verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno

raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________

(dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente

utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un

martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).

3.

L’inchiesta è proseguita, per quanto si desume

dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente

il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine) e numerosi

interrogatori di accusati, vittima e numerosi terzi. Ulteriori accertamenti

(ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso di rinvenire un martello, ma

non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

Il 1 settembre 2009, all’istante è stata estesa

l’accusa per l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi”

(AI 51).

4.

Con l’istanza qui in discussione (doc. 2, inc. GIAR

388.2009.3), __________ chiede di essere posta in libertà provvisoria.

A suo dire (e dopo aver lamentato l’assenza di accesso

completo agli atti), ella non ha mai voluto infierire su __________, né lo ha

mai colpito. Protagonista e responsabile principale dei fatti sarebbe il

coaccusato che avrebbe ammesso ogni addebito (Istanza, punto 1). Tale

circostanza sarebbe stata confermata anche dalla vittima che imputerebbe

all’istante unicamente una martellata sulla parte molle del collo (Istanza,

punto 2).

Già per questi motivi, il protrarsi della detenzione

non sarebbe più giustificato.

Nel contempo, l’istante sostiene che, anche qualora vi

fossero ulteriori elementi probatori o indizianti in merito al (negato) colpo

di martello, la libertà provvisoria deve essere concessa in applicazione

dell’art. 107 cpv. 2 CP, in assenza di ragioni valide per mantenerlo,

rispettivamente potendosi adottare misure sostitutive (deposito passaporto;

limitazione contatti con altre persone coinvolte).

Comunque, l’esistenza di necessità istruttorie o di un

pericolo di fuga, a giustificazione della misura restrittiva, sono negate

(punto 3.).

5.

Il magistrato inquirente si oppone alla richiesta

(doc. 1, inc. GIAR 388.2009.3).

Elenca le lesioni (e relativa pericolosità)

riscontrate sulla vittima dal certificato medico (AI 42), riproduce un lungo

estratto del verbale di __________ del 1.9.2009 (nel quale questi fornisce la

sua versione degli antefatti - accompagnamento delle bambine e contatti

telefonici in tal senso - e di quanto successo allorquando egli ha aperto la

porta), precisa che l’istante ha negato la (sua) partecipazione attiva

all’aggressione e sostanzialmente confermato la versione della vittima in

merito all’agire di __________.

Aggiunge che l’istante ha “mantenuto debita

distanza” da possibile consapevolezza “delle reali intenzioni del

compagno”, pur essendosi accorta che questi, al momento di lasciare il

domicilio per recarsi a __________, era alterato e forse aveva messo in tasca

un martello (Preavviso pag. 3 con riferimento ai vari verbali).

Il magistrato inquirente indica, inoltre che __________,

per parte sua, sostiene di essersi recato da __________ “in difesa della

minore __________” e di aver inferto colpi con il coltello (non ritrovato)

precedentemente impugnato da __________ (Preavviso, pag. 3).

Sulla base di queste indicazioni conclude per

l’esistenza di “gravi e concreti indizi di colpevolezza”.

In seguito, precisa che l’inchiesta è in fase

conclusiva e che non sono più dati bisogni istruttori in senso stretto”, pur

non potendosi escludere future influenze su una delle minori e sulla madre del

coaccusato (pagg. 2/3).

Di contro, il magistrato inquirente ritiene che la

detenzione cautelare sia giustificata da concreto pericolo di fuga. L’istante è

cittadina del __________ (paese dove vive la maggior parte dei suoi famigliari

ed una figlia di primo letto), la sua richiesta di rinnovo del permesso B è

sospesa, le figlie che vivono con lei in Svizzera sono collocate al centro __________

e la CTR starebbe valutando l’opportunità di un affidamento a parenti

all’estero; inoltre, l’istante, attualmente senza prospettive di occupazione,

ha recentemente manifestato l’intenzione di rientrare in __________. A quanto

sopra occorre aggiungere la prospettiva di una pena da espiare in caso di

conferma delle accuse (pag. 3).

Da ultimo, e sempre secondo l’inquirente, il carcere

preventivo é ancora rispettoso del principio di proporzionalità (pag. 6).

6.

In sede di osservazioni (doc. 4, inc. GIAR

388.2009.3), la difesa ribadisce che l’accusata ha sempre negato partecipazione

attiva ai fatti e che l’ipotesi del colpo di martello è supportata unicamente

dalle dichiarazioni della vittima. Da ciò desume un affievolimento delle sue

responsabilità in corso d’istruttoria (Osservazioni pag. 1). In seguito, prende

atto che lo stesso inquirente afferma l’assenza attuale di necessità

istruttorie in senso stretto e precisa, comunque, che sia le bambine che la

madre del signor __________ sono già state sentite a più riprese (oltre che le

prime attualmente seguite da personale specializzato: pag. 2).

Quanto al pericolo di fuga, annota che lo stesso non

era stato posto alla base dell’arresto e sostiene che la volontà (di rientro al

paese d’origine) espressa nello scritto all’ambasciata del __________ (oltre

che insufficiente, a suo dire secondo la giurisprudenza di questo ufficio, in

quanto dichiarazione di intenti dell’accusata) deve essere contestualizzato e

relativizzato in considerazione dello stato di detenzione nell’ambito della

quale è stato espresso. Aggiunge che le intenzioni della CTR non possono

prescindere dal considerare la volontà della madre e che questa ha recentemente

manifestato (tramite il legale) volontà che le minori rimangano in Svizzera. Da

ultimo, l’assenza di una attività lavorativa (e conseguente sospensione della

domanda di rinnovo del permesso) sono la conseguenza dello stato detentivo:

solo ritornando l’istante potrebbe trovare lavoro.

La difesa conclude affermando che la gravità della

pena presumibile (nemmeno quantificata approssimativamente dal magistrato

inquirente) da sola non basta a giustificare la carcerazione.

7.

Delle eventuali altre indicazioni, considerazioni o

argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che

seguono.

8.

La persona accusata e detenuta è certamente

legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da

questo ufficio il 5 novembre 2009 (brevi manu), è rispettoso del termine di cui

all'art. 108 cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza al più presto il 2

novembre 2009).

La decisione di questo ufficio deve essere provata il

9 novembre 2009 al più tardi, in considerazione della presenza di giorni

festivi (art. 20 CPP; GIAR 18.4.2002, 25.2002.3).

9.

I principi che reggono la materia, sebbene noti al

difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed

a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

10.

Preliminarmente, e sulla questione del mancato accesso

completo agli atti lamentato dalla difesa (invero, di transenna), si rileva che

non vengono indicate richieste in tal senso indirizzate al magistrato

inquirente e neppure risultano, a questo giudice, reclami contro la pretesa

omissione.

Inoltre, si deve anche constatare che neppure a questo

ufficio (a seguito dell'istanza di libertà provvisoria e ai fini della

formulazione di osservazioni) è stato chiesto di poter visionare l’incarto che

accompagna il preavviso negativo (DTF 9.7.2004, 1S 1/2004).

Ne consegue che la questione non può essere oggetto

specifico del presente reclamo (cfr. per analogia DTF 14.1.2005,1S.15/2004).

11.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata (anche d’ufficio) nei limiti della competenza di questo

giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il

mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di

valutare nella sostanza l’esistenza di un reato; con conseguente inopportunità

di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi

di giudizio.

Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli

soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007,

28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).

Spetta, in primis, al magistrato inquirente

indicare gli elementi attestanti i presupposti di reato ipotizzati e posti a

fondamento della misura, rispettivamente esplicitare le sue tesi; a questo

ufficio spetta il compito di verificare la legittimità della misura (nel caso

specifico la privazione cautelare della libertà) e non quello di ipotizzare

quali siano tali tesi e/o scartabellare gli atti del procedimento alla ricerca

di elementi che le attestino (per tutte CRP 20.8.200, 60.2007.174). Ciò, in

ragione (oltre che del limitato tempo a disposizione per la decisione) del

fatto che è il Procuratore pubblico a dirigere l’istruttoria formale,

determinare le ipotesi per le quali procede e sulle quali fonda le eventuali

misure, fino a (successivamente) decidere se abbandonare il procedimento o

rinviare a giudizio e, in quest’ultimo caso, per quali reati (ritenuto,

ovviamente, che il giudizio definitivo compete sempre al merito).

b)

Nel caso in esame, il magistrato inquirente indica quali

elementi indizianti, da un lato, le dichiarazioni formulate da __________ nel

verbale del 1.9.2009 (sempre confermate a dire dell’inquirente) e, dall’altro,

alcune dichiarazioni dell’accusata estrapolate da vari verbali.

Per quanto concerne il verbale di __________, il

preavviso ne riproduce un ampio stralcio in cui questi riferisce, sia degli

antefatti all’arrivo al suo domicilio dell’accusata istante e __________

(richieste delle bambine, riaccompagnamento delle stesse al domicilio, rientro

al proprio domicilio, contatti telefonici intercorsi), sia quanto successo al

momento in cui ha aperto la porta principale del palazzo (l’accusata entra per

prima e subito tira “una martellata a sinistra del collo”,poi scende le

scale verso l’appartamento con il martello alzato; nel contempo, __________

che “da dietro la porta vedevo la sua mano con in mano il coltello che

cercava di colpirmi e mi ha colpito sullo sterno in due punti” di entrata e

“mi ha colpito con il coltello alla pancia”).

Quanto ai verbali dell’accusata, gli stessi sono

menzionati per indicare che questa, da un lato nega qualsiasi partecipazione

attiva alla supposta aggressione, in particolare di aver inferto un colpo di

martello (utensile, a dire della stessa, portato da casa dal compagno e da lei

raccolto da terra nell’atrio del palazzo al momento dei fatti), dall’altro

mantiene le debite distanze da quella che potrebbe essere una sua

consapevolezza su quelle che l’inquirente definisce (ma non precisa

ulteriormente) le reali intenzioni del compagno, avendo comunque constatato, al

momento di uscire di casa, che __________ era “nervoso” (e in altra

occasione “che era così nervoso che mi aveva afferrato per la gola”),

desiderando che “non venisse”, finanche “furioso”, di averlo

sentito dire “che avrebbe messo le cose a posto” e di averlo visto

nascondere qualcosa nei pantaloni e di aver “intuito che __________ aveva

nascosto il martello nei pantaloni” (verbale accusata AI 51).

Per completezza, l’inquirente aggiunge due

precisazioni. La prima è che __________, per parte sua, sostiene di essersi

recato da __________ per difendere la minore e di aver inferto i colpi di lama

con il coltello estratto dallo stesso __________, dopo essere risuscito a

disarmarlo. La seconda è che se il martello è stato ritrovato, non così il

coltello.

Al termine dell’esposizione di quanto sopra, il

magistrato inquirente conclude che da ciò sono dati gravi e concreti indizi di

colpevolezza.

c)

Anche se, in entrata del Preavviso, il magistrato

inquirente sembra limitare il titolo di reato oggetto della promozione d’accusa

iniziale all’art. 134 CP, occorre constatare che il relativo documento

menziona, oltre al reato di aggressione, i reati di lesioni gravi tentate e

consumate, nonché quello di tentate lesioni semplici (doc. 1, inc. GIAR

388.2009.1). Quanto all’estensione dell’accusa avvenuta il primo settembre

2009, che l’inquirente indica come avvenuta per titolo di omicidio (Preavviso,

pag. 3, prima riga), dall’AI 51 (pag. 7) si evince che l’estensione è avvenuta

per “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (laddove l’ipotesi

di complicità deve essere ritenuta anche per il riferimento alle lesioni gravi,

dato che l’ipotesi di azione/partecipazione a titolo principale per le lesioni

gravi, tentate e consumate, è già oggetto della promozione del 15 agosto 2009).

Trattandosi di reati che possono essere assorbiti

l’uno dall’altro, in qualche caso anche concorrere tra loro, la cui qualifica

precisa dipende più dall’intenzione combinata con l’agire, più che del

risultato effettivo (cfr. per es., DTF 115 IV 15, DTF 118 IV 229, G. Stratenwerth, Schweizerisches Strafrech, BT I, 6. Auflage, § 3, n. 40) è fondamentale che chi

ne sostiene l’esistenza indichi in modo chiaro gli elementi indizianti ritenuti

a supporto del comportamento dell’autore (nonché dei risultati concreti o

possibili di tale comportamento), rispettivamente dell’elemento intenzionale

(che se negato può essere accertato in base ad elementi esteriori ritenuti

rivelatori di coscienza e volontà: DTF 125 IV 242), in relazione alle

specifiche e singole ipotesi di reato formulate. Non basta l’indicazione di

qualche fatto, affermazione o contraddizione, con rinvio a tutte le ipotesi

possibili; ciò a maggior ragione ad inchiesta praticamente conclusa (se si

preferisce, “…alle battute finali”: Preavviso pag. 3; DTF 7.2.2005,

1S.3/2005).

Nel caso in esame, per esempio, non si comprende (e

non è detto) se l’ipotesi del colpo di martello al collo (anche volendo

prescindere dall’approfondire se la stessa è fondata unicamente sulle dichiarazioni

di __________, come pretende la difesa e come potrebbe dedursi anche dal citato

certificato medico di cui all’AI 42) sia ascrivibile, secondo il Procuratore

pubblico, alla sola ipotesi di aggressione (preavviso pag. 3 secondo capoverso)

o anche ad altre ipotesi di reato (e, se del caso, quali: lesioni semplici?

lesioni gravi tentate?, ritenuto improbabile trattarsi di un semplice atto di

complicità). Non vengono indicati, con chiarezza, gli elementi che permettano

di ritenere una assistenza concreta (complicità) all’ipotizzato tentato

omicidio intenzionale imputato a __________; e neppure gli indizi (concreti)

che supporterebbero l’intenzione in relazione all’uno o l’altro dei reati

oggetto di promozione ed estensione dell’accusa o, quantomeno, quelli che

potrebbero far risultare contraddittorie le (o alcune delle) dichiarazioni

dell’accusata (per esempio, nulla è detto nel preavviso, circa gli

accertamenti, e/o dell’esito degli stessi, relativi a flussi, tempistica e

contenuto dei contatti telefonici intervenuti quel giorno tra le varie parti in

qualche modo coinvolte).

A titolo abbondanziale, si rileva pure che non vi è

parola, sempre nel preavviso, circa la situazione e/o la situazione per

rapporto alla convivente di __________ denunciante/querelante “per ogni

reato che potrà emergere…” (Verbale 16.8.2009 __________), menzionata quale

oggetto di aggressione, tentate lesioni gravi, tentate lesioni semplici

nell'ODA del 16 agosto 2009 (AI 3; ma, invero, solo quale teste in opposizione

alla parte lesa nella richiesta di conferma dell’arresto).

d)

Il preavviso così come formulato, e con i rinvii

indicati, non permette di comprendere a quali specifici reati ci si riferisca,

per quali fatti specifici (e contro chi perpetrati), tantomeno (e conseguentemente)

permette corretta verifica di sufficienza e concretezza degli elementi

indizianti per rapporto ai reati ipotizzati dall’inquirente (in particolare di

complicità in tentato omicidio e lesioni gravi tentate e consumate) ed è,

quindi, carente nella motivazione.

Questo giudice (non potendo annullare e rinviare per

nuova decisione debitamente motivata e fruendo, in materia di libertà

provvisoria, di un pieno potere cognitivo: cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento,

n. 7 ad art. 108), deve chiedersi se dallo stesso non emergano comunque, con

conforto manifesto degli atti dell’incarto, elementi concreti (ancorché non

specificati dal Procuratore pubblico - sentenza 26 ottobre 2001 in re A., 529.2001.2) che fondano l’una o l’altra ipotesi di reato e, se del caso, considerarli

(eventualmente a condizione che siano noti alla difesa e non siano in contrasto

con gli intendimenti eventualmente manifestati dal magistrato inquirente sul

seguito dell'istruttoria).

Si può allora constatare (se si preferisce, accertare)

che perlomeno l’ipotesi di reato di aggressione (art. 134 CP), così come

constatata al momento dell’arresto, regge ancora ed è supportata da sufficienti

indizi anche nei confronti di __________. Infatti, le motivazioni addotte a

spiegazione della trasferta al domicilio di __________ (uscita di casa per

recuperare le bambine, una delle quali si sarebbe lamentata del trattamento

subito da __________ - Verbale __________ 16.8.2009 - in stato di dichiarata

alterazione/agitazione - AI 51 pag. 9 -), portando con loro un martello

(ancorché rimbalzandosi l’un l’altro l’iniziativa in merito, ritenuto che,

comunque, più di un elemento indizia che il fatto potesse essere noto ad

entrambi: Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________ AI

51 pag. 9 e AI 147 pag. 8 -), gettato via dopo i fatti (ma poi ritrovato dalla

polizia e riconosciuto: AI 51, pag. 7) nel mentre che __________ comunque ha

riportato le bambine a casa della madre, in uno con la circostanza che quanto

poi successo al domicilio di __________ è avvenuto indipendentemente dal fatto

che le bimbe non fossero più presenti (e forse anche avendo conoscenza,

l’accusata, di tale circostanza già prima di giungere a __________: cfr. AI 147

p. 6 e riferimenti/prospettazioni), costituiscono, ancora e anche nello stadio

finale dell’inchiesta, elementi sufficienti ad indiziare che (perlomeno) la

possibilità di un alterco (o magari di un attacco) è stata presa in

considerazione, ci si è organizzati per l’eventualità munendosi del martello e

l’alterco/aggressione ha avuto luogo repentinamente all’apertura della porta (e

su questo, sostanzialmente le versioni di tutti concordano).

E ciò indipendentemente dalle versioni discordanti,

sia tra gli stessi accusati che con la vittima, circa le modalità che hanno

dato avvio alla lite e sul possesso iniziale del coltello (cfr. per tutti, AI

50, 147 e 148).

A quanto sopra, si possono aggiungere alcuni elementi

che indicano come, tra le persone in causa, le liti siano già sfociate in

passato in “passaggi agli atti” (cfr. il DAC 14.1.2008 e il NLP 27.2.2006 -

consecutivo a sospensione ex art. 66ter vCP - che coinvolgono __________ e

l’accusata o una delle sue figlie; AI 31, che da atto dell’intervento della

polizia a seguito di lite famigliare tra i due accusati nel presente

procedimento).

12.

a)

Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato, in

capo all’accusata, perlomeno per l’ipotesi di (concorso in) aggressione,

occorre ora stabilire se sono dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a

giustificazione del mantenimento della carcerazione preventiva.

Scartata dallo stesso magistrato inquirente

l’esistenza di necessità istruttorie “in senso stretto” (Preavviso, pag.

3, in fondo), quindi assente concreto pericolo di collusione o inquinamento

delle prove, resta da valutare se nei confronti di __________ sia presente

concreto pericolo di fuga.

b)

Anche il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè

rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l'accusata, se posta in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale e/o alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile [comunque, elemento "indiziante"

importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di

fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di

merito in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o assenza

(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una

sospensione condizionale: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere

preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU

Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH

1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF

14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti] non basta, da sola, a motivare la

carcerazione: occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell'accusata, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).

c)

In sede di osservazioni, la difesa segnala che il

pericolo di fuga non era stato ritenuto/indicato al momento della conferma

dell’arresto. In merito a questa circostanza, é opportuno precisare (perlomeno

a favore dell’accusata, considerato che la difesa precisa essergli nota la

relativa giurisprudenza), che:

"Per quanto concerne l'analisi

delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente

sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa

alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato

perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto

(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati

motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al

momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)

d)

Nel caso in esame, non è contestato che l’accusata sia

cittadina del __________, paese dove vivono gran parte dei suoi famigliari ed

una figlia di primo letto (cfr. AI 115). Neppure è contestato che l’istante sia

attualmente senza attività lucrativa (AI 98) e senza prospettive concrete in

tal senso, sia perché il rinnovo del permesso è stato sospeso (AI 147 e 178),

sia perché non vi è alcuna indicazione in tal senso (lo stato detentivo è

certamente un ostacolo nella ricerca, ancorché non necessariamente

insormontabile, vengono neppure ventilate, ma la situazione oggettiva rimane

quella). Inoltre, l’accusata ha manifestato chiaramente l’intenzione di

rientrare al paese d’origine in uno scritto all’ambasciata (AI 125/136). Va

detto che le dichiarazioni d’intenti menzionate dalla difesa (con riferimenti

giurisprudenziali) a cui non si può dare particolarmente peso sono quelle che

semplicemente affermano di non voler lasciare il paese (o, per gli altri motivi

di ordine pubblico, di non voler colludere o recidivare), allorquando elementi

concreti agli atti forniscono indicazioni di segno opposto. Nel caso in esame,

tenuto conto della situazione personale sopra descritta e pur considerando il

possibile stato di scoramento conseguente al procedimento in corso, lo scritto

all’ambasciata (nel quale, tra l’altro si legge “…è già da anni che volevo

andarmene”) non può che essere ritenuto elemento che manifesta in modo

importante la volontà dell’accusata; il concetto è stato ripetuto davanti alla

CTR (AI 179), così che le attuali nuove posizioni menzionate in sede di

osservazioni, e nei relativi allegati, potrebbero essere strumentali o di

comodo (cfr. per parziale analogia: CRP 10.8.2005, 60.2004.268, cons. 3.2).

A ciò si aggiunga il fatto che l’intervento della CTR

(AI 24, 62, 167a con particolare riferimento al “diario” - si veda ad es. i

giorni 17 settembre, 30 settembre - e alle note, per es. 1.10.2009) potrebbe

condurre a decisioni non gradite all’accusata (in relazione all’esercizio

dell’autorità parentale) o ad un affidamento delle bambine a parenti

all’estero, soluzione apparentemente condivisa dalla stessa accusata fino a

poco prima dell’istanza di libertà provvisoria (si veda la nota appena citata,

dalla quale si evince che anche alla CTR, non solo all’ambasciata, l’accusata

avrebbe espresso il desiderio di un rientro - in questo caso delle figlie - in __________;

cfr. pure AI 179, già citato).

In virtù di quanto sopra, occorre concludere che la

situazione di __________ é oggettivamente tale da lasciar presumere che le

conseguenze di una fuga appaiano (per lei) quale male minore per rapporto a

quello che potrebbe derivare dalla presenza alla conclusione dell’inchiesta e

alla decisione di merito. E ciò già per il solo fatto che le conseguenze di una

(eventuale) condanna vanno oltre il rischio di pena (comunque, non

necessariamente di lieve entità o certamente al beneficio di una sospensione

condizionale integrale: non essendo possibile, in questa sede ed in base agli

elementi noti - e indicati più sopra -, escludere in modo certo una prognosi

negativa, ovviamente sempre in caso di condanna). Anche prescindendo dalle

altre imputazioni, va ricordato che il reato di aggressione è un reato grave,

con una comminatoria di pena fino a 5 anni di detenzione (quindi un crimine:

art. 10 cpv. 2 CP) e che può comportare pene superiori ai 12 mesi già in casi

di aggressioni (per così dire) casuali, operate mediante spintoni e pugni e

aventi quale conseguenza una ferita lacero contusa e dei graffi (cfr. Assise

Correzionali Locarno 24.1.2009, 72.2007.173).

e)

Il deposito del passaporto (Osservazioni, pag. 3) non

è, nei confronti di cittadini stranieri in generale e nel caso in esame in

particolare, misura particolarmente atta a limitare in modo importante il

pericolo di fuga. Il documento (o uno sostitutivo finalizzato al solo rientro

in patria), essendo ottenibile senza particolari problemi tramite

rappresentanze estere del paese d’origine. Inoltre, nel caso specifico, un

provvedimento del genere emesso anche nei confronti delle figlie (ammesso e non

concesso che sia possibile perché concerne il loro proprio diritto alla libertà

di movimento) potrebbe influire negativamente o essere d'ostacolo alle

eventuali decisioni della CTR.

13.

Accertata la concreta presenza di gravi indizi di

reato e pericolo di fuga, resta da determinare se la detenzione preventiva cui

è astretta __________ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua

duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in relazione la durata

del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la

pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del

principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (poco meno

di tre mesi) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è in fase

conclusiva e il deposito atti non dovrebbe tardare: Preavviso, pag. 3), come

indicato al considerando 12.d. della presente. Si ricorda, inoltre, che (di

principio), l’eventualità di una sospensione condizionale non ha da essere

analizzata per l’applicazione del criterio di proporzionalità della

carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Nessuno contesta che l’inchiesta si sia svolta con celerità,

tenuto conto delle esigenze derivanti dalla sua tipologia (coinvolgimento di

più persone): non si registrano tempi morti.

Nel caso in esame, tuttavia, è opportuno precisare che

l’attesa della redazione e consegna di un eventuale rapporto d’inchiesta

preliminare di polizia (che, salvo casi particolari) contiene solitamente

catalogazione degli atti già esperiti e prospettati, non giustifica né il

mantenimento né la protrazione della carcerazione preventiva (GIAR 26.8.2003,

121.2003.4; GIAR 2.5.2002, 492.2001.4).

14.

In conclusione, in

capo a __________ sono (ancora) presenti gravi e concreti indizi di reato e

concreto pericolo di fuga, come meglio descritti ai considerandi che precedono.

La detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire, (dettata

da effettive esigenze dell'istruttoria) non viola il principio di

proporzionalità. L’istanza di libertà provvisoria presentata il 2 novembre 2009

deve pertanto essere respinta.

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt.. 134, 111, 122, 123, 22, 23, 25 CP, 95ss., 96, 108, 284

CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1. L’istanza

di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e

spese.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

telefax, ma con la precisazione che per il termine di

ricorso vale la ricezione per via postale) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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