INC.2009.38804
Istanza proroga carcere preventivo
12 febbraio 2010Italiano22 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2009.38804
Data decisione, Autorità:
12.02.2010, GIAR
Titolo:
Istanza proroga carcere preventivo
INDIZI DI REATO
PERICOLO DI FUGA
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.38804
Lugano
12 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sull’istanza di proroga presentata il 28 gennaio 2010 dal
Procuratore
pubblico Chiara Borelli, Ministero
pubblico
in
relazione alla carcerazione preventiva cui è astretta
__________, attualmente detenuta c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro
patrocinata
dall’__________
viste le osservazioni della difesa (8/9 febbraio 2010);
visto l’incarto MP__________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
Come già ricostruito in precedente decisione, cui si
può fare riferimento per l’essenziale:
“__________è stata arrestata il 15 agosto 2009 con contestuale promozione
dell’accusa per le ipotesi di reato di aggressione, lesioni gravi (tentate e
consumate) e lesioni semplici (doc. 2 e 1, inc. GIAR 388.2009.1).
L’arresto è stato confermato da questo
giudice, il giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato e
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove (doc. 4, inc. GIAR
388.2009.1).
Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo
stesso complesso di fatti, è pure stato arrestato il convivente dell’istante (__________)
con le imputazioni di tentato omicidio, lesioni gravi, aggressione e tentata
messa in circolazione di moneta falsa (inc. GIAR 389.2009.1, doc. 1).
2.
Oggetto
del procedimento sono le
circostanze di seguito brevemente riassunte.
La sera del 15 agosto 2009, __________ e
il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex
marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel
frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava
lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al
Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).
Fatti
I due accusati fermati poco dopo i fatti
(nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________
con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano
presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre
chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..”
(verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno
raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________
(dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.
Dalle prime dichiarazioni raccolte,
oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata
la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”
(GIAR 9 novembre 2009, 388.2009.3)
2.
L’istruttoria si è poi sviluppata, per quanto
desumibile dall’elenco atti, mediante acquisizione di documentazione (medica,
inerente il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine),
interrogatori (degli accusati, della vittima e di numerosi terzi), nonché
accertamenti di vario tipo (peritali e di polizia scientifica in particolare).
Secondo le indicazioni del magistrato inquirente, l’inchiesta si trova nella
sua fase conclusiva: non appena sarà disponibile il rapporto peritale dello
specialista in psichiatria (relativo a __________, ordinato il 23 dicembre
2009, con termina di consegna prorogato al 12/15 febbraio 2010), si procederà
al deposito degli atti ai sensi dell’art. 196 CPP (Istanza, p. 5).
Si precisa che le ricerche effettuate hanno permesso
di rinvenire un sasso ed un martello, ma non lo strumento da taglio. Inoltre,
il 1 settembre 2009, all’accusata __________ è stata estesa l’accusa per
l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51,
ancorché con errata indicazione delle vie di ricorso).
3.
Mediante l’istanza menzionata in entrata della
presente (doc. 1, inc. GIAR 388.2009.4), il Procuratore pubblico postula una
proroga del carcere preventivo, cui è astretta __________, sino al 15 aprile
2010; ciò al fine di permettere l’espletamento delle formalità necessarie per
giungere alla chiusura dell’istruttoria (deposito atti ed evasione di eventuali
complementi istruttori).
Nel suo esposto, il magistrato riassume i fatti e gli
accertamenti che evidenziano, a suo dire, l’agire di entrambi gli accusati
(Istanza, pp. 1 a 3), ed espone quelli che considera gravi indizi di
colpevolezza in capo a __________, in relazione all’ipotesi di aggressione e di
complicità tentato omicidio (Istanza, pp. 3 e 4).
Richiama quanto indicato nella sentenza 9.11.2009 in
merito agli elementi fondanti in pericolo di fuga, ritenendoli tutt’ora
presenti (Istanza, pp. 5) e sostiene che la carcerazione preventiva
rispetterebbe ancora, se accolta la sua richiesta di proroga, il principio di
proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati ascritti e del
correlato rischio di pena (Istanza p. 5).
Nell’ambito dell’istanza viene pure segnalato il fatto
che l’inchiesta non ha ancora potuto essere chiusa in quanto si attende la
consegna del referto peritale inerente il coaccusato (accertamento richiesto
dall’accusato, rifiutato dal magistrato inquirente e accolto da questo giudice
con decisione del 22 dicembre 2009: GIAR 389.2009.5) e i motivi che si
oppongono ad una, comunque non richiesta, disgiunzione (con riferimento ai
principi riportati in Rep 1997 n. 93).
4.
In sede di osservazioni (doc. 3, inc. GIAR
388.2009.4), la difesa dopo aver ritenuto di dover precisare che i due accusati
non hanno mai avuto occasione di conferire tra loro dopo l’arresto, si adopera
(mediante stralci di citazioni dai verbali dell’uno o l’altro accusato ed
asserendone l’univocità, perlomeno a partire da certo punto ) per precisare
quanto considera non sufficientemente chiarito nell’esposto del Procuratore
pubblico, e cioé il fatto che il martello sarebbe stato portato a __________
alla totale insaputa della signora __________ (Osservazioni pag. 2 e 3). Il
tutto allo scopo di contestare la premeditazione di quanto poi avvenuto e
contestare gli indizi di colpevolezza (laddove legati appunto al fatto di
essersi dotati del martello al momento in cui i coaccusati si sono partiti per
recarsi a __________) sia per il reato di aggressione che per quello di
(complicità in) tentato omicidio (Osservazioni, p. 4).
Gli indizi indicati sono pure contestati per quanto
concerne l’eventuale utilizzo del martello (privo di qualsivoglia riscontro
probatorio a dire della difesa), così come la conoscenza, da parte
dell’accusata, del fatto che il coaccusato fosse in possesso di un coltello
(quello poi utilizzato per colpire la vittima).
Di seguito, e dopo aver ricordato che la valutazione
giuridica spetta al giudice del merito, l’accusata sottolinea come tutte le
prove siano agli atti e non sia più dato un pericolo di collusione “nella
misura in cui, oltretutto il __________ rimarrà in carcere fino al processo”
(Osservazioni, pag. 4 e 5).
Ritiene, altresì “manifestamente inesistente”
il pericolo di fuga in ragione dell’imminente parto (e il perdurare della
carcerazione dopo il parto contraria ai diritti umani), nonché del fatto che le
figlie (attualmente all’estero presso una sorella) rientrerebbero in Svizzera
in caso di scarcerazione (Osservazioni, pag. 5).
Quanto alla proporzionalità, l’accusata richiama
l’attenzione sul fatto che se dovesse cadere l’ipotesi di reato più grave, il
rischio di pena sarebbe contenuto nei limiti della concessione della
sospensione condizionale della pena e segnala disponibilità a sottoporsi a
norme di condotta (Osservazioni, p. 5).
5.
Delle altre considerazioni, argomentazioni e
indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
6.
L’istanza, presentata dal Procuratore pubblico prima
della scadenza del termine di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, e con anticipo
sufficiente da permettere osservazioni dell’accusata (e la decisione di questo
ufficio), è ricevibile in ordine.
7.
I principi che reggono la materia, sono noti alle
parti in quanto già indicati nella precedente decisione in materia (GIAR
9.11.2009, 388.2009.3, cons. 9 in particolare), cui si rinvia in quanto nota
alle parti.
8.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata (anche d’ufficio) nei limiti della competenza di questo
giudice che è quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il
mantenimento della misura restrittiva della libertà personale, e non di
valutare nella sostanza l’esistenza di un reato; con conseguente inopportunità
di considerazioni di merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi
di giudizio.
Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli
soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007,
28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).
b)
Nel caso in esame, nell’ambito del precedente giudizio
così ci si era espressi in relazione a questo specifico elemento :
“…
Questo giudice (non potendo annullare e rinviare per
nuova decisione debitamente motivata e fruendo, in materia di libertà
provvisoria, di un pieno potere cognitivo: cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento,
n. 7 ad art. 108), deve chiedersi se dallo stesso non emergano comunque, con
conforto manifesto degli atti dell’incarto, elementi concreti (ancorché non
specificati dal Procuratore pubblico - sentenza 26 ottobre 2001 in re A., 529.2001.2) che fondano l’una o l’altra ipotesi di reato e, se del caso, considerarli
(eventualmente a condizione che siano noti alla difesa e non siano in contrasto
con gli intendimenti eventualmente manifestati dal magistrato inquirente sul
seguito dell'istruttoria).
Si può allora constatare (se si preferisce, accertare)
che perlomeno l’ipotesi di reato di aggressione (art. 134 CP), così come
constatata al momento dell’arresto, regge ancora ed è supportata da sufficienti
indizi anche nei confronti di __________. Infatti, le motivazioni addotte a
spiegazione della trasferta al domicilio di __________ (uscita di casa per
recuperare le bambine, una delle quali si sarebbe lamentata del trattamento
subito da __________ - Verbale __________ 16.8.2009 - in stato di dichiarata
alterazione/agitazione - AI 51 pag. 9 -), portando con loro un martello
(ancorché rimbalzandosi l’un l’altro l’iniziativa in merito, ritenuto che,
comunque, più di un elemento indizia che il fatto potesse essere noto ad
entrambi: Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________ AI
51 pag. 9 e AI 147 pag. 8 -), gettato via dopo i fatti (ma poi ritrovato dalla
polizia e riconosciuto: AI 51, pag. 7) nel mentre che __________ comunque ha
riportato le bambine a casa della madre, in uno con la circostanza che quanto
poi successo al domicilio di __________ è avvenuto indipendentemente dal fatto
che le bimbe non fossero più presenti (e forse anche avendo conoscenza,
l’accusata, di tale circostanza già prima di giungere a __________: cfr. AI 147
p. 6 e riferimenti/prospettazioni), costituiscono, ancora e anche nello stadio
finale dell’inchiesta, elementi sufficienti ad indiziare che (perlomeno) la
possibilità di un alterco (o magari di un attacco) è stata presa in
considerazione, ci si è organizzati per l’eventualità munendosi del martello e
l’alterco/aggressione ha avuto luogo repentinamente all’apertura della porta (e
su questo, sostanzialmente le versioni di tutti concordano).
E ciò indipendentemente dalle versioni discordanti,
sia tra gli stessi accusati che con la vittima, circa le modalità che hanno
dato avvio alla lite e sul possesso iniziale del coltello (cfr. per tutti, AI
50, 147 e 148).
A quanto sopra, si possono aggiungere alcuni elementi
che indicano come, tra le persone in causa, le liti siano già sfociate in
passato in “passaggi agli atti” (cfr. il DAC __________ e il NLP __________ -
consecutivo a sospensione ex art. 66ter vCP - che coinvolgono Assise corr. __________
2010 __________ e l’accusata o una delle sue figlie; AI 31, che da atto
dell’intervento della polizia a seguito di lite famigliare tra i due accusati
nel presente procedimento).”
(GIAR 9 novembre 2009, 388.2009.3)
Questo quadro indiziante è tutt’ora
valido e non è modificato dalle precisazioni dell’accusata in merito ai fatti
(esposti dal Procuratore pubblico) e più precisamente alla conoscenza o meno
(da parte sua) del fatto che il coaccusato si fosse munito di un martello,
rispettivamente avesse con sé un coltello e, ancora, del fatto che lei avrebbe
tentato di fermare i due litiganti.
Tali interpretazioni dell’istruttoria
non costituiscono accertamenti che eliminano gli indizi, bensì materia per il
giudizio di merito (come la stessa accusata indica a pag. 4 in fondo e pag. 5 delle proprie Osservazioni).
Infatti, le versioni altalenanti (in alcuni casi contrastanti) circa chi abbia
deciso di munirsi di martello non eliminano gli indizi che il fatto fosse noto ad entrambi (Verbali GIAR __________ pag. 3 e AI 59
pag. 4; Verbali __________ AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8, cui si possono
aggiungere le dichiarazioni di __________ su chi impugnasse, a suo dire, il
martello al momento in cui ha aperto la porta: AI 147 pag. 10 e 11). In
proposito, ci si potrebbe pure interrogare sul senso, per il __________, di
munirsi di un grosso sasso se era già in possesso del martello (e, per finire,
ha usato un coltello), ma districarsi tra le varie versioni e le contraddizioni
dei due accusati (cfr. per tutte AI 147 e 148) al fine di determinare la
credibilità o maggior credibilità dell’uno o dell’altro è impresa improba e
comunque non necessaria a questo stadio.
Inoltre, non si comprende il motivo per
cui l’accusata asserisca di non aver mai dichiarato di aver visto che il
coaccusato, il giorno dei fatti, teneva un coltello in tasca, dato che lo fa
senza confrontarsi con quanto risulta, per esempio, dal verbale di cui all’AI
51 “ADR. Dopo riflessione voglio aggiungere che il coltello l’aveva in tasca
__________ … Come detto il coltello era nella tasca destra dei pantaloni. Non
so se si tratti dello stesso coltello che lui teneva a casa. Nel seguito
dello stesso verbale afferma di non aver visto il coltello in mano al
coaccusato, quando questi ha colpito “con il pugno chiuso” il __________
alla pancia, né glielo avrebbe visto estrarre dalla tasca; v’è, quindi, da
supporre che la presenza del coltello nella tasca di __________ gli fosse nota
per motivi riconducibili a momento precedente.
Ulteriore elementi indizianti, perlomeno
il reato di aggressione, derivano dagli elementi che indicano come gli accusati
abbiano saputo, prima di giungere alla porta del domicilio di __________, che
le bambine (che erano partiti per recuperare) erano già state ricondotte a __________
(AI 41, AI 148, Rapporto PG allegato 109); nonostante ciò non hanno desistito dal proseguire
presentandosi al domicilio di __________ (la cui esatta collocazione sembra
essere conosciuta dalla sola accusata: VI 148 pag. 8).
La prima circostanza indicata è stata
ammessa dall’accusata solo dopo la prospettazione delle dichiarazioni della
figlia; subito prima aveva affermato di aver “…capito che le bimbe non erano
più da __________ quindi a casa a __________, quando ho visto che dal suo
appartamento appartamento era uscito solo lui e la sua amica brasiliana”
(Verbale 18.8.2009, pag. 2). In merito alla seconda, l’accusata afferma di aver
proseguito allo scopo di dissuadere il __________ (Osservazioni, p. 3),
dimenticando che, dal canto suo, il correo afferma che “Arrivati davanti
alla porta principale della casa,__________, adirata e agitata inizia ad
imboccarsi (rimboccarsi?) le maniche e a dire “adesso se la vedrà quello
stronzo”…” (AI 148 pag. 8).
c)
In virtù di tutto quanto sopra gravi
elementi indizianti l’aggressione sono certamente ed indiscutibilmente (ancora)
dati. Quanto al tentato omicidio (nella forma della complicità, così come è
stata promossa l’accusa), la sua configurazione in capo a __________ dipende da
tutta una serie di elementi, oggettivi e/o soggettivi, che potranno trovare
risultato definitivo solo in sede di merito (viste le modifiche di versione, le
contraddizioni e le incongruità) che è opportuno non pregiudicare in questa
sede in cui ci si limita a determinare che non sono totalmente assenti (che
l’accusata si sia diretta verso la convivente di __________, che stava
sopraggiungendo, mentre __________ lo stava colpendo non è negato neppure
dall’accusata: AIO 147, p. 13).
9.
a)
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di
reato, in capo all’accusata, perlomeno per l’ipotesi di (concorso in)
aggressione, occorre ora stabilire se sono dati (o ancora dati) motivi di
ordine pubblico a giustificazione del mantenimento della carcerazione
preventiva. Tali motivi, secondo l’inquirente, risiedono nel concreto pericolo
di fuga così come riconosciuto nella sentenza del 9 novembre 2009.
In quella sede, questo giudice si era
espresso come segue:
“b)
Anche il pericolo di fuga deve essere
concreto, cioè rivestire una certa probabilità: in altri termini lo si ammette
quando l'accusata, se posta in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla (eventuale) esecuzione della
pena. La gravità della pena presumibile [comunque, elemento "indiziante"
importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di
fuga, il quale, secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di
merito in presenza di una comminatoria di pena della reclusione e/o assenza
(ovviamente e sempre in caso di eventuale condanna) di prospettive per una
sospensione condizionale: M. Luvini, I presupposti materiali del carcere
preventivo, in REP 1989 p. 287 ss., p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol.
A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ 1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997,
n° 701; GIAR 16 novembre 2006, 345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,
1S.15/2004, e riferimenti] non basta, da sola, a motivare la carcerazione:
occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il carattere
dell'accusata, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la professione,
la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo
possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).
c)
In sede di osservazioni, la difesa segnala che il
pericolo di fuga non era stato ritenuto/indicato al momento della conferma
dell’arresto. In merito a questa circostanza, é opportuno precisare (perlomeno
a favore dell’accusata, considerato che la difesa precisa essergli nota la
relativa giurisprudenza), che:
"Per quanto concerne l'analisi
delle condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente
sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto dalla difesa
alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato
perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto
(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati
motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al
momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura."
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2, cons. 9 a.)
d)
Nel caso in esame, non è contestato che
l’accusata sia cittadina del __________ __________ paese dove vivono gran parte
dei suoi famigliari ed una figlia di primo letto (cfr. AI 115). Neppure è
contestato che l’istante sia attualmente senza attività lucrativa (AI 98) e
senza prospettive concrete in tal senso, sia perché il rinnovo del permesso è
stato sospeso (AI 147 e 178), sia perché non vi è alcuna indicazione in tal
senso (lo stato detentivo è certamente un ostacolo nella ricerca, ancorché non
necessariamente insormontabile, vengono neppure ventilate, ma la situazione oggettiva
rimane quella). Inoltre, l’accusata ha manifestato chiaramente l’intenzione di
rientrare al paese d’origine in uno scritto all’ambasciata (AI 125/136). Va
detto che le dichiarazioni d’intenti menzionate dalla difesa (con riferimenti
giurisprudenziali) a cui non si può dare particolarmente peso sono quelle che
semplicemente affermano di non voler lasciare il paese (o, per gli altri motivi
di ordine pubblico, di non voler colludere o recidivare), allorquando elementi
concreti agli atti forniscono indicazioni di segno opposto. Nel caso in esame,
tenuto conto della situazione personale sopra descritta e pur considerando il
possibile stato di scoramento conseguente al procedimento in corso, lo scritto
all’ambasciata (nel quale, tra l’altro si legge “…è già da anni che volevo
andarmene”) non può che essere ritenuto elemento che manifesta in modo
importante la volontà dell’accusata; il concetto è stato ripetuto davanti alla
CTR (AI 179), così che le attuali nuove posizioni menzionate in sede di
osservazioni, e nei relativi allegati, potrebbero essere strumentali o di
comodo (cfr. per parziale analogia: CRP 10.8.2005, 60.2004.268, cons. 3.2).
A ciò si aggiunga il fatto che
l’intervento della CTR (AI 24, 62, 167a con particolare riferimento al “diario”
- si veda ad es. i giorni 17 settembre, 30 settembre - e alle note, per es.
1.10.2009) potrebbe condurre a decisioni non gradite all’accusata (in relazione
all’esercizio dell’autorità parentale) o ad un affidamento delle bambine a
parenti all’estero, soluzione apparentemente condivisa dalla stessa accusata
fino a poco prima dell’istanza di libertà provvisoria (si veda la nota appena
citata, dalla quale si evince che anche alla CTR, non solo all’ambasciata,
l’accusata avrebbe espresso il desiderio di un rientro - in questo caso delle
figlie - in __________; cfr. pure AI 179, già citato).
In virtù di quanto sopra, occorre
concludere che la situazione di __________ é oggettivamente tale da lasciar
presumere che le conseguenze di una fuga appaiano (per lei) quale male minore
per rapporto a quello che potrebbe derivare dalla presenza alla conclusione
dell’inchiesta e alla decisione di merito. E ciò già per il solo fatto che le
conseguenze di una (eventuale) condanna vanno oltre il rischio di pena
(comunque, non necessariamente di lieve entità o certamente al beneficio di una
sospensione condizionale integrale: non essendo possibile, in questa sede ed in
base agli elementi noti - e indicati più sopra -, escludere in modo certo una
prognosi negativa, ovviamente sempre in caso di condanna). Anche prescindendo
dalle altre imputazioni, va ricordato che il reato di aggressione è un reato
grave, con una comminatoria di pena fino a 5 anni di detenzione (quindi un
crimine: art. 10 cpv. 2 CP) e che può comportare pene superiori ai 12 mesi già
in casi di aggressioni (per così dire) casuali, operate mediante spintoni e
pugni e aventi quale conseguenza una ferita lacero contusa e dei graffi (cfr.
Assise Correzionali Locarno 24.1.2009, 72.2007.173).
e)
Il deposito del passaporto (Osservazioni,
pag. 3) non è, nei confronti di cittadini stranieri in generale e nel caso in
esame in particolare, misura particolarmente atta a limitare in modo importante
il pericolo di fuga. Il documento (o uno sostitutivo finalizzato al solo
rientro in patria), essendo ottenibile senza particolari problemi tramite
rappresentanze estere del paese d’origine. Inoltre, nel caso specifico, un
provvedimento del genere emesso anche nei confronti delle figlie (ammesso e non
concesso che sia possibile perché concerne il loro proprio diritto alla libertà
di movimento) potrebbe influire negativamente o essere d'ostacolo alle
eventuali decisioni della CTR.”
(GIAR
9 novembre 2009, 388.2009.3)
b)
L’unica circostanza successiva segnalata dalla difesa
concerne il fatto che le due figlie di __________ sono effettivamente partite
per la __________ e si trovano attualmente presso la sorella dell’accusata (AI
246). Dall’incarto emerge altresì che il datore di lavoro ha preso atto del
fatto che il licenziamento è avvenuto in tempo inopportuno, causa lo stato di
gravidanza (AI 268a e 275).
La prima circostanza, di tutta evidenza, costituisce
elemento concreto a rafforzamento del rischio, mentre la seconda non lo
indebolisce in modo sostanziale, essendo evidente che non si prospetta una ripresa
o reintegro al di là di quello che è l’impedimento legale al licenziamento in
periodo di gravidanza (cfr. contenuto della documentazione citata).
Quanto alle problematiche connesse con l’imminente
nascita di un figlio, si constata che sono già state predisposte le necessarie
misure affinché ciò avvenga con i minori disagi possibili (AI 254, 268).
c)
Di conseguenza, ed alla luce di tutto quanto esposto,
è ancora dato un concreto pericolo di fuga in capo __________, a
giustificazione della detenzione preventiva.
Per quanto concerne le norme di condotta segnalate
come possibile alternativa alla detenzione si è già detto, e si ribadisce,
nella decisione precedente, dove ci si è pure espressi sull’ipotesi di una
condanna condizionalmente sospesa, sia per quanto concerne la fattispecie
concreta, sia per quanto concerne l’influsso di tale eventualità, in ambito di
decisioni in materia di libertà provvisoria/carcerazione preventiva (cfr. DTF
31 gennaio 2005,1P.18/2005).
10.
Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi
di reato e pericolo di fuga, resta da determinare se la detenzione preventiva
cui è astretta __________ sia ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua
duplice accezione in materia: da un lato occorre mettere in relazione la durata
del carcere preventivo con la gravità e complessità della fattispecie e con la
pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il rispetto del
principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di
condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto.
L’inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è
imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due
volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato
inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o
lo sarà nell’immediato (un’ulteriore proroga non essendo più ragionevolmente
prevedibile, forse neppure ammissibile), l’accertamento di cui all’AI 276 pure
non dovrebbe tardare.
Come già detto, l’eventualità di una sospensione
condizionale non ha da essere analizzata per l’applicazione del criterio di
proporzionalità della carcerazione preventiva, salvo casi eccezionale e palesi
(DTF 125 I 60; DTF 31 gennaio 2005,
1P.18/2005).
Nel caso in esame, la soluzione prospettata dalla
difesa non può dirsi assolutamente certa, già per il solo fatto che è formulata
nell’eventualità di una derubricazione dell’ipotesi di reato più grave; di
conseguenza non vi è ragione di scostarsi dall’applicazione del principio.
L’inchiesta non risulta aver violato il
principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo
inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 1P.394/2003).
La concessione di una proroga di due mesi, tenuto
conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente
tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito
degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere
ritenuta congrua stante l’obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente
di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla
scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente
richiesti).
11.
In conclusione, in
capo a __________ sono presenti gravi e concreti indizi di reato e concreto
pericolo di fuga, come meglio descritti ai considerandi che precedono. La
detenzione sin qui sofferta, così come quella prevedibilmente da soffrire, (dettata
da effettive esigenze dell'istruttoria) non viola il principio di
proporzionalità. L’istanza di proroga della carcerazione preventiva presentata
il 28 gennaio 2010 viene pertanto accolta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt.. 134, 111, 122, 123, 22, 23, 25 CP, 95ss., 96, 108, 284
CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza è accolta.
§. Di conseguenza la carcerazione
preventiva cui è astretta __________ è prorogata fino al 15 aprile 2010
compreso.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e
spese.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,
entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
telefax, ma con la precisazione che per il termine di
ricorso vale la ricezione per via postale)
a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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