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Decisione

INC.2009.38905

Prove

22 dicembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I due accusati fermati poco dopo i fatti

(nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________

con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano

presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre

chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..”

(verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno

raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________

(dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte,

oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata

la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”

(GIAR 9.9.2009, 388.2009.3)

Il 4 novembre 2009, le accuse nei confronti di __________

sono state estese alle ipotesi di minaccia e lesioni semplici, sub. vie di

fatto reiterate, per fatti avvenuti tra febbraio e marzo del 2009, a danno della convivente e coaccusata (AI 183).

3.

L’inchiesta si è sviluppata, per quanto si desume

dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente

il traffico telefonico, ecc.) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e

terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso

di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).

4.

Con scritto del 21 ottobre 2009 (AI 162), la difesa di

__________ ha richiesto l’erezione di una perizia psichiatrica in ragione di

quanto emerge dallo scritto 14 settembre 2009 dello specialista in psichiatria __________,

dalle notizie avute (fonte: la madre) circa le difficoltà vissute (violenza

subita) durante l’infanzia dall’accusato, nonché ipotesi verbalmente formulate

dallo stesso __________ circa la possibile origine delle divergenze tra quanto

raccontato dal qui reclamante in fase d’inchiesta e quanto riferito dagli altri

partecipanti (attivi o passivi) ai fatti.

5.

Il magistrato inquirente, dopo aver richiesto ed

ottenuto un parere allo “psichiatra di riferimento” del carcere

giudiziario, __________ (AI 163, 199), ha respinto la richiesta con la

decisione qui impugnata (AI 200). Egli, in sintesi, ritiene non vi siano seri

motivi di dubitare dell’imputabilità dell’accusato, sia per quanto asserito dal

__________ (AI 199), sia per il fatto che lo stesso medico curante (__________)

ha ritenuto la situazione migliorata prima dei fatti e, da ultimo, in quanto

non ritiene le divergenze di versione indicate significative ai fini dei dubbi

sull’imputabilità dell’accusato.

Nello stesso scritto, il Procuratore pubblico nega la

concessione di colloqui liberi tra il reclamante e la madre in ragione di un

rischio di collusione con le minori (figlie della convivente), testi

nell’inchiesta.

6.

In sede di reclamo (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.5), la

difesa di __________ ribadisce che la presa a carico da parte del Servizio

socio-psichiatrico cantonale dal marzo 2009 e fino praticamente all’arresto,

rispettivamente il contenuto specifico degli atti e rapporti prodotti da chi

aveva in cura l’accusato sono sufficienti a far sorgere perlomeno dubbi sulla

totale imputabilità di quest’ultimo (Reclamo, punti 6 e 8). In merito al parere

del __________, rileva che non è chiaro cosa questi intenda affermando di “seguire”

__________ sin dal 2 settembre 2009 e che non risulta siano stati effettuati

atti d’indagine psichiatrica (colloqui, anamnesi, test; Reclamo, punto 7).

Ribadisce, da ultimo, che gli elementi agli atti circa l’infanzia dell’accusato

costituiscono ulteriori elementi di dubbio a giustificazione della necessità di

un accertamento peritale (punto 9).

Nella fase conclusiva dell’esposto di reclamo (punto

13), la difesa si esprime pure sul rifiuto di concessione di colloqui liberi

con la madre, chiedendone la concessione (petitum punto 1.2.), contestando che

i messaggi che l’accusato voleva far pervenire alle minori avessero finalità

collusive.

7.

Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc.

6, inc. GIAR 389.2009.5), ribadisce che la situazione descritta dai curanti

presso il Servizio socio-psichiatrico hanno rilevato un miglioramento dello

stato dell’accusato, con graduale sospensione dei farmaci. Inoltre, lo stesso

accusato, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, avrebbe interrotto la presa

a carico “si presume” a fine luglio. Da ciò desume soluzione della sintomatologia

manifestata all’inizio dell’anno (Osservazioni, pagg. 1 e 2).

Nel contempo, sempre secondo l’inquirente, l’abuso di

alcool presente all’inizio del trattamento non sarebbe più presente al momento

dei fatti (l’accusato era sobrio) ed il consumo di cannabis è sì avvenuto ma in

assenza di segni di dipendenza; idem per le crisi di convivenza (pag. 2).

Inoltre ancora, mai si sarebbe prospettata la necessità di un ricovero per

motivi psichiatrici.

Quanto all’infanzia difficile, il magistrato

inquirente non la nega, ma sottolinea come le versioni agli atti siano

incongruenti con quanto asseritamente riferito alla difesa, comunque

insufficienti a giustificare una perizia (pag. 2 e 3).

Secondo l’inquirente, non si è confrontati con un caso

evidente di persona con riscontro di problemi comportamentali sull’arco

dell’intera infanzia, ricoveri e condanne ripetute, nonché dipendenza cronica

da stupefacente (come quello di cui è questione in DTF 6S.257/2003) e neppure

si può parlare del reclamante come di un alcoolista cronico o di persona la cui

struttura mentale si scosta nettamente dalla media.

Nulla è più detto in relazione al parere del __________,

l’attesa del quale aveva condizionato la tempistica della decisione.

In merito ai colloqui, il magistrato inquirente

ribadisce rischio di collusione.

Pure la parte civile chiede che il reclamo venga

respinto per quanto concerne la perizia (doc. 8, inc. GIAR 389.2009.5).

Dopo alcune considerazioni sulle modalità in cui sono

stati riassunti i fatti, afferma che né nella dinamica degli stessi, né nel

comportamento istruttorio dell’accusato, si riscontrano elementi di

alterazione/turbamento (Osservazioni, punti 1 e 2). Nel contempo, ritiene che

quanto raccontato dalla madre circa la difficile infanzia debba essere preso “con

le pinze” (punto 3).

8.

Delle altre considerazioni/argomentazioni/indicazioni

delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.

9.

__________ accusato nell’ambito

del procedimento penale in esame e destinatario dell’atto impugnato, è

certamente legittimato a presentare reclamo.

Il reclamo è tempestivo.

10.

a)

Tra le prove a disposizione delle autorità penali

inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico

ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali

siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza

ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la

giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP

1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora

riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di

referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e

pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni

ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora

congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che

determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o

chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le

specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v.

decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).

b)

Per meritare di venire assunte, le prove proposte

dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento

dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre

concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto

attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la

fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della

novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di

competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere

l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo

definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di

accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per

quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione

al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto

tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio

1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).

Quest’ultimo elemento è palesemente a favore

dell’assunzione in fase istruttoria dei referti peritali (ovviamente, qualora

necessari).

c)

Va, inoltre, ricordato, che l’art. 19 CP in vigore dal

1.1.2007,non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità

mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale

li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di

turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe

della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato

psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della

coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave”

(“…scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri

soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -…”,

ibidem).

Il legislativo, in sede di approvazione della legge,

ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per

l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al

momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La

nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).

Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai

compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP dava adito a confusione:

il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata

la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di

alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il

reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni

giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una

riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua

decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente

prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora

una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia

medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).

Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa

impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la

giurisprudenza di merito a definirlo.

Per quanto qui interessa si può comunque desumere che

maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed

individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire

sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si

faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11

vCP).

Secondo l’art. 20, il magistrato inquirente o

giudicante ordina una perizia quando vi sono “seri motivi per dubitare”

dell’imputabilità (integrale, in quanto è questa ad essere presunta: DTF 106 IV

241) dell’accusato.

Richiamato il fatto che, in ogni singola fattispecie,

l’esistenza o meno di circostanze concrete, serie, ed idonee a far sorgere dei

dubbi è innanzitutto questione di apprezzamento, dottrina e giurisprudenza

hanno indicato alcune situazioni e criteri (basati sull’art. 13 vCP, ripreso

dall’art. 20 CP) cui è possibile far riferimento:

“2.

…omissis…

c)

Ribadite in entrata la libertà di principio e

l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella

valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che

in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la

possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in

tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel,

Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann,

Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla

perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la

responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un

motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit.,

nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in

contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento

psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata

responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit.,

note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).

d)

…omissis…

e)

L’art. 13 CPS dispone che il principio “in dubio

pro reo” non si applica per determinare la responsabilità dell’accusato. La

piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la responsabilità

scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che le condizioni

legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma del cpv 2

art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità

dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una

perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione

della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono

varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle

grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui

furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto

peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF

116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva

(DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o

l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni,

di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono

presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).”

(GIAR 2.12.2003, 396.2003.3)

Quanto sopra va ora letto ed interpretato in ragione della definizione

più ampia contenuta dall’art. 19 CP, per rapporto ai precedenti 10 e 11 vCP.

d)

A giudizio dello scrivente, ad ingenerare dubbi in merito alla completa

imputabilità dell’accusato potrebbe bastare il fatto che egli fosse in cura

presso uno psichiatra ed una psicologa, sostanzialmente per una depressione

(cura assistita mediante la somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in

pratica, fino agli stessi (non è chiara, né é stata chiarita, la data

dell’ultimo colloquio: cfr. AI 146 che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo

psichiatra curante che sottolinea come i colloqui di sostegno e le visite di

controllo avrebbero dovuto continuare per alcuni mesi (AI 154).

Nel contempo risulta che poco prima e dopo la presa a carico,

l’accusato avrebbe avuto manifestazioni violente, nei confronti della

convivente (AI 183), rispettivamente della madre (cfr. inc. NLP __________),

nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti dall’accertamento che al

momento dei fatti non era sotto l’influsso di tale sostanza).

Inoltre, par di comprendere che __________ sia stato in qualche modo

seguito da uno psichiatra anche in carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI

199); del relativo parere si dirà nel punto seguente.

e)

Lo stesso magistrato inquirente, ricevuta l’istanza fondata

sostanzialmente su quanto emerge dagli AI 146 e 154, non ha ritenuto di poterla

evadere sulla base di quanto acquisito agli atti, bensì ha ritenuto di doversi

rivolgere al __________ (AI 163) che ha poi riferito di non aver osservato una

“patologia psichica maggiore” (AI 199).

Ora, prima ancora di interrogarsi sul concetto di patologia psichica

maggiore (la cui assenza, comunque non esclude automaticamente possibile

scemata responsabilità: Assise criminali 30.4.2008, 72.2008.12 pag. 175) per

rapporto ai concetti cui fa riferimento l’art. 19 CP nonché sulla sufficienza

della metodologia adottata per giungere a tale conclusione (cfr. punto c. del

presente considerando, reclamo punto 7, nonché DTF 24.2.2000,1P.53/2000, e DTF

113 IV 3 per analogia), è indubbio che al __________ è stato chiesto una sorta

di parere (peritale?) al fine di dissipare o confermare i dubbi (che quindi

erano presenti), se non sulla capacità dell’accusato, perlomeno sulla necessità

di accertarla peritalmente.

f)

La storia recente (ma anche quella meno prossima) dell’accusato

evidenzia più di un elemento che si ritrova tra quelli indicati dalla

giurisprudenza come “indizi sufficienti per ordinare una perizia” (cfr.

M. Branda, La perizia psichiatrica secondo l’art. 20 CP, in Le perizie

giudiziarie, CFPG 2007, pagg. 125 ss., pag. 132/133; cfr., inoltre ed in

particolare, DTF 116 IV 273 e BJP 1990, 682). Pur non potendosi escludere che

ognuno di questi, considerato da solo, possa risultare al limite della soglia

per ordinare la perizia, il possibile cumulo consiglia (quando non impone) di

ritenere che la soglia sia superata e ciò nel rispetto anche di proporzionalità

vista la particolare gravità dei reati ascritti (e la giurisprudenza cantonale

non è priva di casi in cui l’assenza di elementi evidenti non ha impedito di ordinare

la perizia: Assise criminali 6.11.2004, 72.2004.35).

g)

Nel caso in esame, esistono elementi concreti atti a dubitare dello

stato di imputabilità dell’accusato, con conseguente necessità (obbligo) di

procedere all’erezione di una perizia al fine di dissipare (o confermare) tali

dubbi.

11.

Alla luce della conclusione in merito alla perizia, la questione dei

colloqui liberi con la madre può essere risolta senza approfondire più di tanto

la fondatezza o meno dei fatti e delle argomentazioni su cui si basa la

decisione impugnata. Infatti, il perito dovrà verosimilmente procedere alla

raccolta di dati anamnestici anche in relazione a fatti relativi all’infanzia e

adolescenza dell’accusato e non è escluso che per farlo compiutamente debba

interpellare anche persone vicine all’accusato ed in particolare la madre. In

considerazione del fatto che, già allo stato attuale, le indicazioni relative

all’infanzia/adolescenza dell’accusato danno luogo a discussioni circa il detto

ed il non detto, rispettivamente circa il detto in sede d’inchiesta ed il detto

in altri ambiti (cfr. AI 162, pag. 1 in fine e pag. 2 prima parte; Reclamo,

punto 7 pag. 4; Osservazioni PP, ad. 11), appare opportuno che fino ad

espletamento delle eventuali necessità peritali i colloqui tra l’accusato e la

madre rimangano sorvegliati.

12.

In conclusione ed in virtù di tutto quanto esposto nei considerandi che

precedono, le condizioni per ordinare una perizia ai sensi dell’art. 20 CP sono

ritenute presenti (con invito al magistrato inquirente a procedere

indilatamente alla nomina del perito e alla posa dei quesiti peritali, visto lo

stato di privazione della libertà personale); nel contempo, non sono ritenute

(attualmente) presenti le condizioni per la concessione dei colloqui liberi, il

reclamante potendo comunque continuare ad usufruire di quelli sorvegliati.

Tasse e spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

richiamati gli artt. 111, 122, 123, 134, 242, 19, 20 CP, 142, 280, 284

(e contrario) CPP,

decide

1.

Il reclamo è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. la decisione 24

novembre 2009 del Procuratore pubblico, laddove rifiuta l’erezione di una

perizia psichiatrica (ex art. 20 CP) è annullata e al Procuratore pubblico è

fatto ordine di predisporre l’esperimento di una perizia psichiatrica nei

confronti di __________;

1.2. la decisione 24

novembre 2009 del Procuratore pubblico, laddove rifiuta la concessione di

colloqui liberi tra l’accusato e la madre è confermata.

Considerandi

2.

La tassa di giustizia, fissata in

FRS 800.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico dello Stato nella misura di ¾

e dell’accusato per il rimanente; lo Stato rifonderà all’accusato FRS 420.- a

titolo di parziali ripetibili.

3.

Contro la presente non sono dati

rimedi di diritto ordinari a livello cantonale, restano riservate le

possibilità offerte dalla LTF.

4.

Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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