INC.2009.38905
Prove
22 dicembre 2009Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2009.38905
Data decisione, Autorità:
22.12.2009, GIAR
Titolo:
Prove
PERIZIA
art. 142ss CPP-TI
art. 19 CPS
art. 20 CPS
Incarto n.
INC.2009.38905
Lugano
22 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sul reclamo presentato il 30 novembre 2009 da
__________, attualmente detenuto
patrocinato
dall’Avv. __________, __________
contro
la decisione del 24 novembre 2009, emanata dal
Procuratore pubblico Chiara Borelli, che rifiuta di ordinare una perizia
psichiatrica (ex art. 20 CP) e di revocare il divieto di colloqui liberi tra
l’accusato e la madre;
viste le osservazioni del magistrato inquirente (9
dicembre 2009) e quelle della parte civile (16 dicembre 2009);
preso atto che la correa ha comunicato di non avere
osservazioni (11/14 dicembre 2009);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 15 agosto 2009 e nei
suoi confronti è stata promossa l’accusa per le ipotesi di reato di cui agli
artt. 111 CP, nella forma del tentativo, 122, 134 e anche 242 CP (doc. 1 e 2,
inc. GIAR 389.2009.1), per fatti avvenuti lo stesso 15.8.2009 a danno di __________.
Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso
complesso di fatti, è pure stata arrestata la convivente del reclamante (__________)
con le imputazioni di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e
lesioni semplici (doc. 2 e 1, inc. GIAR 388.2009.1), poi estese all’ipotesi di
“complicità in tentato omicidio, lesioni gravi” (AI 51).
2.
Oggetto
del procedimento sono le circostanze così
riassunte in altra decisione:
“La sera del 15 agosto 2009, __________
e il suo convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________
(ex marito dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel
frangente, quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava
lesioni da taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al
Rapporto d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).
Fatti
I due accusati fermati poco dopo i fatti
(nei pressi della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________
con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano
presso __________ quel giorno) avrebbe contattato telefonicamente la madre
chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..”
(verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno
raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________
(dove risiedono con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.
Dalle prime dichiarazioni raccolte,
oltre all’evidente utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata
la presenza di un martello (Verbale GIAR __________ 16.8.2009).”
(GIAR 9.9.2009, 388.2009.3)
Il 4 novembre 2009, le accuse nei confronti di __________
sono state estese alle ipotesi di minaccia e lesioni semplici, sub. vie di
fatto reiterate, per fatti avvenuti tra febbraio e marzo del 2009, a danno della convivente e coaccusata (AI 183).
3.
L’inchiesta si è sviluppata, per quanto si desume
dall’elenco atti, mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente
il traffico telefonico, ecc.) e numerosi interrogatori di accusati, vittima e
terzi. Ulteriori accertamenti (ispezione luoghi e ricerche) avrebbero permesso
di rinvenire un martello, ma non lo strumento da taglio (preavviso, pag. 2).
4.
Con scritto del 21 ottobre 2009 (AI 162), la difesa di
__________ ha richiesto l’erezione di una perizia psichiatrica in ragione di
quanto emerge dallo scritto 14 settembre 2009 dello specialista in psichiatria __________,
dalle notizie avute (fonte: la madre) circa le difficoltà vissute (violenza
subita) durante l’infanzia dall’accusato, nonché ipotesi verbalmente formulate
dallo stesso __________ circa la possibile origine delle divergenze tra quanto
raccontato dal qui reclamante in fase d’inchiesta e quanto riferito dagli altri
partecipanti (attivi o passivi) ai fatti.
5.
Il magistrato inquirente, dopo aver richiesto ed
ottenuto un parere allo “psichiatra di riferimento” del carcere
giudiziario, __________ (AI 163, 199), ha respinto la richiesta con la
decisione qui impugnata (AI 200). Egli, in sintesi, ritiene non vi siano seri
motivi di dubitare dell’imputabilità dell’accusato, sia per quanto asserito dal
__________ (AI 199), sia per il fatto che lo stesso medico curante (__________)
ha ritenuto la situazione migliorata prima dei fatti e, da ultimo, in quanto
non ritiene le divergenze di versione indicate significative ai fini dei dubbi
sull’imputabilità dell’accusato.
Nello stesso scritto, il Procuratore pubblico nega la
concessione di colloqui liberi tra il reclamante e la madre in ragione di un
rischio di collusione con le minori (figlie della convivente), testi
nell’inchiesta.
6.
In sede di reclamo (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.5), la
difesa di __________ ribadisce che la presa a carico da parte del Servizio
socio-psichiatrico cantonale dal marzo 2009 e fino praticamente all’arresto,
rispettivamente il contenuto specifico degli atti e rapporti prodotti da chi
aveva in cura l’accusato sono sufficienti a far sorgere perlomeno dubbi sulla
totale imputabilità di quest’ultimo (Reclamo, punti 6 e 8). In merito al parere
del __________, rileva che non è chiaro cosa questi intenda affermando di “seguire”
__________ sin dal 2 settembre 2009 e che non risulta siano stati effettuati
atti d’indagine psichiatrica (colloqui, anamnesi, test; Reclamo, punto 7).
Ribadisce, da ultimo, che gli elementi agli atti circa l’infanzia dell’accusato
costituiscono ulteriori elementi di dubbio a giustificazione della necessità di
un accertamento peritale (punto 9).
Nella fase conclusiva dell’esposto di reclamo (punto
13), la difesa si esprime pure sul rifiuto di concessione di colloqui liberi
con la madre, chiedendone la concessione (petitum punto 1.2.), contestando che
i messaggi che l’accusato voleva far pervenire alle minori avessero finalità
collusive.
7.
Il magistrato inquirente, nelle sue osservazioni (doc.
6, inc. GIAR 389.2009.5), ribadisce che la situazione descritta dai curanti
presso il Servizio socio-psichiatrico hanno rilevato un miglioramento dello
stato dell’accusato, con graduale sospensione dei farmaci. Inoltre, lo stesso
accusato, dopo aver ripreso l’attività lavorativa, avrebbe interrotto la presa
a carico “si presume” a fine luglio. Da ciò desume soluzione della sintomatologia
manifestata all’inizio dell’anno (Osservazioni, pagg. 1 e 2).
Nel contempo, sempre secondo l’inquirente, l’abuso di
alcool presente all’inizio del trattamento non sarebbe più presente al momento
dei fatti (l’accusato era sobrio) ed il consumo di cannabis è sì avvenuto ma in
assenza di segni di dipendenza; idem per le crisi di convivenza (pag. 2).
Inoltre ancora, mai si sarebbe prospettata la necessità di un ricovero per
motivi psichiatrici.
Quanto all’infanzia difficile, il magistrato
inquirente non la nega, ma sottolinea come le versioni agli atti siano
incongruenti con quanto asseritamente riferito alla difesa, comunque
insufficienti a giustificare una perizia (pag. 2 e 3).
Secondo l’inquirente, non si è confrontati con un caso
evidente di persona con riscontro di problemi comportamentali sull’arco
dell’intera infanzia, ricoveri e condanne ripetute, nonché dipendenza cronica
da stupefacente (come quello di cui è questione in DTF 6S.257/2003) e neppure
si può parlare del reclamante come di un alcoolista cronico o di persona la cui
struttura mentale si scosta nettamente dalla media.
Nulla è più detto in relazione al parere del __________,
l’attesa del quale aveva condizionato la tempistica della decisione.
In merito ai colloqui, il magistrato inquirente
ribadisce rischio di collusione.
Pure la parte civile chiede che il reclamo venga
respinto per quanto concerne la perizia (doc. 8, inc. GIAR 389.2009.5).
Dopo alcune considerazioni sulle modalità in cui sono
stati riassunti i fatti, afferma che né nella dinamica degli stessi, né nel
comportamento istruttorio dell’accusato, si riscontrano elementi di
alterazione/turbamento (Osservazioni, punti 1 e 2). Nel contempo, ritiene che
quanto raccontato dalla madre circa la difficile infanzia debba essere preso “con
le pinze” (punto 3).
8.
Delle altre considerazioni/argomentazioni/indicazioni
delle parti, si dirà, se del caso, nei considerandi che seguono.
9.
__________ accusato nell’ambito
del procedimento penale in esame e destinatario dell’atto impugnato, è
certamente legittimato a presentare reclamo.
Il reclamo è tempestivo.
10.
a)
Tra le prove a disposizione delle autorità penali
inquirenti e giudicanti vi è la perizia ossia il ricorso all'esperto specifico
ogniqualvolta occorre stabilire fatti e circostanze all'accertamento dei quali
siano indispensabili speciali cognizioni (art. 142 cpv. 1 CPP, nella sostanza
ripreso dagli art. 96 cpv. 1 CPP/1942 e 96 cpv. 1 CPP/1993, per cui vale la
giurisprudenza anteriore: v. REP 1997 n. 97, confermata dalla massima in REP
1998 n. 113): nelle cennate prospettive, al magistrato penale è allora
riservata ampia facoltà nella scelta delle prove e quindi anche in tema di
referto peritale, ritenuta comunque e sempre perlomeno apparenza di utilità e
pertinenza in connessione con la fattispecie inquisita, secondo le imputazioni
ed in vista delle conclusioni di competenza del giudice penale, ed ancora
congiuntamente (per riprendere con altre parole il testo di legge) che
determinati fatti non siano ancora chiariti o sufficientemente chiariti o
chiaribili attraverso altri mezzi di prova e che il magistrato non abbia le
specifiche conoscenze professionali per giungere a tali accertamenti (v.
decisione 19 aprile 1995 in re C.J., GIAR 695.94.2, e riferimenti).
b)
Per meritare di venire assunte, le prove proposte
dalle parti contestualmente al deposito atti (art. 196 CPP) o in altro momento
dell’istruttoria (artt. 60 cpv. 1 e 79 cpv. 1 CPP) devono rispettare tre
concorrenti ordini di considerazioni: esse devono essere motivate per quanto
attiene al loro oggetto ed al loro scopo in diretta connessione con la
fattispecie inquisita; tali mezzi di prova devono avere i requisiti della
novità, della rilevanza e della pertinenza alle successive conclusioni di
competenza del Procuratore pubblico, dapprima per decidere se promuovere
l’accusa oppure non far luogo al procedimento e poi eventualmente - dopo
definitiva conclusione dell’istruzione formale - se decretare messa in stato di
accusa o abbandono, sino se del caso a quelle del giudice di merito; per
quest’ultima evenienza, le stesse prove devono essere di difficile produzione
al dibattimento, avute presenti le finalità dell’art. 189 CPP, inteso appunto
tra l’altro ad assicurarne la non interrotta assunzione (v. sentenza 24 gennaio
1990, inc. CRP 337/89; v. decisioni 17 febbraio 1993 in re L.P., inc. GIAR 135.93.1; 3 novembre 1993 in re G.G., inc. GIAR 862.93.1, e 14 giugno 1995 in re F.M., inc. GIAR 1093.93.5).
Quest’ultimo elemento è palesemente a favore
dell’assunzione in fase istruttoria dei referti peritali (ovviamente, qualora
necessari).
c)
Va, inoltre, ricordato, che l’art. 19 CP in vigore dal
1.1.2007,non fa più alcun riferimento ai concetti di malattia mentale o sanità
mentale contenuti negli artt. 10 e 11 vCP. Il progetto del Consiglio federale
li ha sostituiti con il concetto di “turba psichica” (“La nozione di
turba psichica comprende segnatamente turbe di natura organica nonché turbe
della personalità, del comportamento e dello sviluppo, ma anche i casi di stato
psichico anomalo temporaneo, che rientra oggi nel concetto di turba della
coscienza” Messaggio del 21 settembre 1998 n. 212.41) che deve essere “grave”
(“…scostarsi nettamente dalla media - rispetto non soltanto agli altri
soggetti giuridici ma anche e soprattutto agli altri criminali -…”,
ibidem).
Il legislativo, in sede di approvazione della legge,
ha eliminato anche il riferimento alla turba psichica, a quanto pare per
l’imprecisione del concetto e ponendo l’accento sullo stato effettivo al
momento dell’atto (cfr. A. Kuhn/L. Moreillon/ B. Videraz/ A. Bichovsky, La
nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berna 2006, pag. 75/76 e note).
Il nuovo CP ha modificato pure la norma relativa ai
compiti del perito ritenendo che il cpv. 2 dell’art. 13 vCP dava adito a confusione:
il perito, esaminato lo stato psichico della persona in questione e determinata
la eventuale turba deve indicare se la turba in questione è in grado di
alterare la consapevolezza e/o la volontà di quest’ultimo di commettere il
reato “spetta di contro unicamente al giudice trarre le conclusioni
giuridiche dai fatti che considererà come accertati e decidere se vi sia una
riduzione dell’imputabilità e/o sia necessario ordinare una misura. Nella sua
decisione, il giudice non è vincolato all’esame del perito. Potrà segnatamente
prescindere dalla perizia in caso la stessa si riveli contraddittoria o qualora
una determinata affermazione del perito confuti punti essenziali della perizia
medesima” (Messaggio citato, n. 212.43).
Quali siano le conseguenze concrete di questa diversa
impostazione, per rapporto alla prassi (peritale) del vecchio diritto, sarà la
giurisprudenza di merito a definirlo.
Per quanto qui interessa si può comunque desumere che
maggior spazio è lasciato al perito (se nominato ex art. 20) per ricercare ed
individuare gli elementi (sempre scientifici e tecnici) che possono influire
sulla determinazione della responsabilità, non limitandosi (se ancora lo si
faceva) a quelli specificamente indicati dal vecchio diritto (artt. 10 e 11
vCP).
Secondo l’art. 20, il magistrato inquirente o
giudicante ordina una perizia quando vi sono “seri motivi per dubitare”
dell’imputabilità (integrale, in quanto è questa ad essere presunta: DTF 106 IV
241) dell’accusato.
Richiamato il fatto che, in ogni singola fattispecie,
l’esistenza o meno di circostanze concrete, serie, ed idonee a far sorgere dei
dubbi è innanzitutto questione di apprezzamento, dottrina e giurisprudenza
hanno indicato alcune situazioni e criteri (basati sull’art. 13 vCP, ripreso
dall’art. 20 CP) cui è possibile far riferimento:
“2.
…omissis…
c)
Ribadite in entrata la libertà di principio e
l’autonomia del magistrato inquirente nell’assunzione delle prove e nella
valutazione della completezza dell’istruttoria predibattimentale, va precisato che
in tema di perizia psichiatrica il codice di rito si limita a prevedere la
possibilità di tale accertamento, le condizioni sostanziali per procedere in
tal senso essendo circoscritte all’art. 13 CPS (così in decisione 5 gennaio 2000 in re R., inc. Giar 531.99.3 p. 3). Quest’ultima norma impone (v. Stefan Trechsel,
Kurzkommentar StGB, 2. Aufl. Zürich 1997, nota 1 ad art. 13 CPS; Favre/Pellet/Stoudmann,
Code pénal annoté, Lausanne 1997, nota 1.2 ad art. 13 CPS) di procedere alla
perizia qualora il magistrato “si trovi in dubbio” circa la
responsabilità dell’imputato (art. 13 cpv. 1 CPS). Deve tuttavia sussistere un
motivo sufficiente per dubitare (DTF 116 IV 274; Trechsel, loc. cit.,
nota 2 ad art. 13 CPS): ad esempio un comportamento del tutto inusuale o in
contraddizione con la personalità dell’autore, pregresso trattamento
psichiatrico oppure evidenza agli atti di disturbi connessi, una scemata
responsabilità già riconosciuta in precedenza (v. Trechsel, loc. cit.,
note 2 e 10 ad art. 13 CPS, con rinvii; Favre/Pellet/Stoudmann, ibid.).
d)
…omissis…
e)
L’art. 13 CPS dispone che il principio “in dubio
pro reo” non si applica per determinare la responsabilità dell’accusato. La
piena responsabilità è presunta e l’irresponsabilità o la responsabilità
scemata possono essere ammesse solo se il giudice è convinto che le condizioni
legali sono adempiute (BJP 1987 n. 251, JT 1981 III 148). A norma del cpv 2
art. 13 CPS, se sussiste un serio dubbio sulla responsabilità
dell’accusato al momento dei fatti, il giudice deve di principio ordinare una
perizia psichiatrica, che dovrà ugualmente analizzare il grado di diminuzione
della responsabilità (DTF 106 IV 241 cons. 1b). Secondo la giurisprudenza, sono
varie le circostanze che debbono condurre al dubbio: una malattia della pelle
grave, di natura allergica o psicosomatica, che è apparsa al momento in cui
furono commessi i fatti (DTF 118 IV 6), l'esistenza di un precedente rapporto
peritale che solleva dubbi sullo sviluppo psichico futuro dell’accusato (DTF
116 IV 273), il fatto di avere una figlia affetta da schizofrenia evolutiva
(DTF 98 IV 156), la dipendenza da droghe (ATF 116 IV 273, 106 IV 241) o
l'essere colpiti da una grave depressione (BJP 1990 n. 682). Queste situazioni,
di regola impongono il dubbio sulla responsabilità al momento dei fatti se sono
presenti prima degli stessi (sentenza 26 febbraio 2003 in re R., GIAR 235.2002.3).”
(GIAR 2.12.2003, 396.2003.3)
Quanto sopra va ora letto ed interpretato in ragione della definizione
più ampia contenuta dall’art. 19 CP, per rapporto ai precedenti 10 e 11 vCP.
d)
A giudizio dello scrivente, ad ingenerare dubbi in merito alla completa
imputabilità dell’accusato potrebbe bastare il fatto che egli fosse in cura
presso uno psichiatra ed una psicologa, sostanzialmente per una depressione
(cura assistita mediante la somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in
pratica, fino agli stessi (non è chiara, né é stata chiarita, la data
dell’ultimo colloquio: cfr. AI 146 che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo
psichiatra curante che sottolinea come i colloqui di sostegno e le visite di
controllo avrebbero dovuto continuare per alcuni mesi (AI 154).
Nel contempo risulta che poco prima e dopo la presa a carico,
l’accusato avrebbe avuto manifestazioni violente, nei confronti della
convivente (AI 183), rispettivamente della madre (cfr. inc. NLP __________),
nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti dall’accertamento che al
momento dei fatti non era sotto l’influsso di tale sostanza).
Inoltre, par di comprendere che __________ sia stato in qualche modo
seguito da uno psichiatra anche in carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI
199); del relativo parere si dirà nel punto seguente.
e)
Lo stesso magistrato inquirente, ricevuta l’istanza fondata
sostanzialmente su quanto emerge dagli AI 146 e 154, non ha ritenuto di poterla
evadere sulla base di quanto acquisito agli atti, bensì ha ritenuto di doversi
rivolgere al __________ (AI 163) che ha poi riferito di non aver osservato una
“patologia psichica maggiore” (AI 199).
Ora, prima ancora di interrogarsi sul concetto di patologia psichica
maggiore (la cui assenza, comunque non esclude automaticamente possibile
scemata responsabilità: Assise criminali 30.4.2008, 72.2008.12 pag. 175) per
rapporto ai concetti cui fa riferimento l’art. 19 CP nonché sulla sufficienza
della metodologia adottata per giungere a tale conclusione (cfr. punto c. del
presente considerando, reclamo punto 7, nonché DTF 24.2.2000,1P.53/2000, e DTF
113 IV 3 per analogia), è indubbio che al __________ è stato chiesto una sorta
di parere (peritale?) al fine di dissipare o confermare i dubbi (che quindi
erano presenti), se non sulla capacità dell’accusato, perlomeno sulla necessità
di accertarla peritalmente.
f)
La storia recente (ma anche quella meno prossima) dell’accusato
evidenzia più di un elemento che si ritrova tra quelli indicati dalla
giurisprudenza come “indizi sufficienti per ordinare una perizia” (cfr.
M. Branda, La perizia psichiatrica secondo l’art. 20 CP, in Le perizie
giudiziarie, CFPG 2007, pagg. 125 ss., pag. 132/133; cfr., inoltre ed in
particolare, DTF 116 IV 273 e BJP 1990, 682). Pur non potendosi escludere che
ognuno di questi, considerato da solo, possa risultare al limite della soglia
per ordinare la perizia, il possibile cumulo consiglia (quando non impone) di
ritenere che la soglia sia superata e ciò nel rispetto anche di proporzionalità
vista la particolare gravità dei reati ascritti (e la giurisprudenza cantonale
non è priva di casi in cui l’assenza di elementi evidenti non ha impedito di ordinare
la perizia: Assise criminali 6.11.2004, 72.2004.35).
g)
Nel caso in esame, esistono elementi concreti atti a dubitare dello
stato di imputabilità dell’accusato, con conseguente necessità (obbligo) di
procedere all’erezione di una perizia al fine di dissipare (o confermare) tali
dubbi.
11.
Alla luce della conclusione in merito alla perizia, la questione dei
colloqui liberi con la madre può essere risolta senza approfondire più di tanto
la fondatezza o meno dei fatti e delle argomentazioni su cui si basa la
decisione impugnata. Infatti, il perito dovrà verosimilmente procedere alla
raccolta di dati anamnestici anche in relazione a fatti relativi all’infanzia e
adolescenza dell’accusato e non è escluso che per farlo compiutamente debba
interpellare anche persone vicine all’accusato ed in particolare la madre. In
considerazione del fatto che, già allo stato attuale, le indicazioni relative
all’infanzia/adolescenza dell’accusato danno luogo a discussioni circa il detto
ed il non detto, rispettivamente circa il detto in sede d’inchiesta ed il detto
in altri ambiti (cfr. AI 162, pag. 1 in fine e pag. 2 prima parte; Reclamo,
punto 7 pag. 4; Osservazioni PP, ad. 11), appare opportuno che fino ad
espletamento delle eventuali necessità peritali i colloqui tra l’accusato e la
madre rimangano sorvegliati.
12.
In conclusione ed in virtù di tutto quanto esposto nei considerandi che
precedono, le condizioni per ordinare una perizia ai sensi dell’art. 20 CP sono
ritenute presenti (con invito al magistrato inquirente a procedere
indilatamente alla nomina del perito e alla posa dei quesiti peritali, visto lo
stato di privazione della libertà personale); nel contempo, non sono ritenute
(attualmente) presenti le condizioni per la concessione dei colloqui liberi, il
reclamante potendo comunque continuare ad usufruire di quelli sorvegliati.
Tasse e spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
richiamati gli artt. 111, 122, 123, 134, 242, 19, 20 CP, 142, 280, 284
(e contrario) CPP,
decide
1.
Il reclamo è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. la decisione 24
novembre 2009 del Procuratore pubblico, laddove rifiuta l’erezione di una
perizia psichiatrica (ex art. 20 CP) è annullata e al Procuratore pubblico è
fatto ordine di predisporre l’esperimento di una perizia psichiatrica nei
confronti di __________;
1.2. la decisione 24
novembre 2009 del Procuratore pubblico, laddove rifiuta la concessione di
colloqui liberi tra l’accusato e la madre è confermata.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia, fissata in
FRS 800.-, e le spese di FRS 180.-, sono a carico dello Stato nella misura di ¾
e dell’accusato per il rimanente; lo Stato rifonderà all’accusato FRS 420.- a
titolo di parziali ripetibili.
3.
Contro la presente non sono dati
rimedi di diritto ordinari a livello cantonale, restano riservate le
possibilità offerte dalla LTF.
4.
Intimazione (con copia delle osservazioni delle parti) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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