INC.2009.38906
Istanza proroga carcere preventivo
12 febbraio 2010Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.38906
Data decisione, Autorità:
12.02.2010, GIAR
Titolo:
Istanza proroga carcere preventivo
INDIZI DI REATO
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 96 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 284 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.38906
Lugano
12 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente
per statuire sull’istanza di proroga presentata il 28 gennaio 2010 dal
Procuratore
pubblico Chiara Borelli, Ministero
pubblico
in
relazione alla carcerazione preventiva cui è astretto
__________, attualmente detenuto c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro
patrocinato
dall’__________
viste le osservazioni della difesa (5 febbraio 2010);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato il 15 agosto 2009 con
contestuale promozione dell’accusa per le ipotesi di reato di tentato omicidio
intenzionale, lesioni gravi, aggressione e messa in circolazione di monete
false (artt. 111 e 22, 122, 134 e 242 CP; cfr. doc. 1, inc. GIAR 389.2009.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice, il
giorno successivo, ritenuti presenti sufficienti indizi di reato, pericolo di collusione
e di inquinamento delle prove (doc. 5, inc. GIAR 389.2009.1).
Lo stesso giorno, sostanzialmente per lo stesso
complesso di fatti, è pure stata arrestata la convivente dell’accusato (__________)
imputata di aggressione, lesioni gravi (tentate e consumate) e lesioni semplici
(inc. GIAR 388.2009.1).
2.
Oggetto
del procedimento sono le circostanze di
seguito brevemente riassunte.
La sera del 15 agosto 2009, __________ e il suo
convivente __________ si sono presentati al domicilio di __________ (ex marito
dell’istante) a __________. A seguito di quanto successo in quel frangente,
quest’ultimo ha dovuto essere ricoverato in quanto presentava lesioni da
taglio, in particolare all’addome ed al viso (cfr. allegati al Rapporto
d’arresto 16 agosto 2009 in inc. 389.2009.1).
Fatti
I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi
della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________
con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano
momentaneamente presso __________) avrebbe contattato telefonicamente la madre
chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..”
(verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno
raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________
(dove risiedono abitualmente, con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.
Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente
utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un
martello e di un sasso (Verbali __________ Polizia 16.8.2009, rispettivamente GIAR
16.8.2009).
3.
L’istruttoria si è sviluppata (per quanto desumibile
dall’elenco atti), mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente
il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine), interrogatori
(degli accusati, della vittima e di numerosi terzi), nonché accertamenti di
vario tipo (peritali e di polizia scientifica in particolare). Si rileva che le
ricerche effettuate hanno permesso di rinvenire un sasso, un martello, ma non
lo strumento da taglio.
Il 3 settembre 2009 l’accusa nei confronti di __________
è stata estesa alle ipotesi di rapina, subordinatamente estorsione, sempre
nell’ambito dello stesso complesso di fatti (AI 59); successive estensioni alle
ipotesi di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, e minacce,
rispettivamente messa in circolazione di moneta falsa, infrazione e
contravvenzione LFStup, pornografia (AI 183, 229, 269) riguardano altre
fattispecie, anche se, in alcuni casi, vedono quale presunta vittima la
coaccusata __________. Il 1 settembre 2009, all’accusata __________ è stata
estesa l’accusa per l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni
gravi” (AI 51, pur con errata indicazione delle vie di ricorso).
L’inchiesta si trova nella sua fase conclusiva.
Secondo le indicazioni del magistrato inquirente, solo si attendono il rapporto
peritale dello specialista in psichiatria (relativo a __________) ed i
risultati di un esame chiesto dalla difesa __________ __________ su di un
coltello posseduto dalla vittima (cfr. Istanza, pag. 4; AI 249, 266 e 276).
Nell’istanza di proroga presentata nei confronti della coaccusata, il
magistrato precisa che non appena in possesso del referto del perito in
psichiatria si procederà al deposito degli atti ai sensi dell’art. 196 CPP
(Istanza 28.1.2010 in re __________, p. 5).
4.
Mediante l’istanza menzionata in entrata della
presente (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.6), il Procuratore pubblico postula una
proroga del carcere preventivo, cui è astretto __________ sino al 15 aprile
2010; ciò al fine di permettere l’acquisizione degli accertamenti ancora
mancanti (il termine di consegna del referto peritale, a seguito di duplice
proroga del termine inizialmente assegnato, scade al più tardi lunedì 15
febbraio: cfr. AI 249, 290 e 293) e l’espletamento delle formalità di chiusura
(deposito degli atti ed evasione di eventuali complementi istruttori).
Nel suo esposto, il magistrato riassume i fatti e gli
accertamenti che evidenziano, a suo dire, l’agire di entrambi gli accusati
(Istanza, pp. 1 a 3), ed espone brevemente quelli che considera gravi indizi di
colpevolezza in capo a __________, in relazione a tutte le ipotesi di reato
formulate (Istanza, p. 4).
Di seguito, sottolinea necessità di mantenere e
prorogare il carcere preventivo in ragione del pericolo di fuga presente in
capo a __________, cittadino __________, privo di attività lucrativa e in
situazione di sospensione della pratica di rinnovo del permesso. Aggiunge che
neppure i legami con la madre (in Svizzera al beneficio di permesso B, e con la
quale i rapporti dell’accusato non sarebbero ottimali) e/o con la compagna
(coaccusata, anch’essa straniera, con le figlie già all’estero e verosimilmente
destinata a seguirle) non costituiscono garanzie sufficienti di una sua
permanenza in Svizzera fino al dibattimento (Istanza, p. 4).
Sempre secondo l’inquirente, il mantenimento della
carcerazione, per il periodo di proroga richiesto, rispetterebbe ancora il
principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati
ascritti e del correlato rischio di pena (Istanza p. 4 e 5).
5.
In sede di osservazioni (doc. 3, inc. GIAR
388.2009.4), __________ contesta alcuni fatti esposti dal magistrato inquirente
(possesso del coltello al momento della partenza da casa) in relazione al reato
di tentato omicidio, ma non (perlomeno non formalmente) l’esistenza di
sufficienti indizi di reato, rinviando il giudizio alle competenze del merito
(Osservazioni, p. 1).
Di seguito, afferma che il tempo ancora necessario per
acquisire agli atti il referto peritale e l’accertamento sui coltelli (entrambi
richiesti dalla difesa), non può “venir messo a carico dell’accusato”,
in quanto il primo accertamento è stato chiesto il 21 ottobre 2009, ma ordinato
due mesi dopo a seguito di accoglimento di un reclamo da parte del GIAR, mentre
il secondo ha potuto essere chiesto solo a gennaio 2010 in ragione della precedente indisponibilità del Rapporto di polizia (Osservazioni, p. 2).
Quanto al pericolo di fuga, l’accusato lo ritiene
ridotto (e ulteriormente limitabile con il deposito dei documenti) in quanto
non avrebbe alcun posto dove andare a vivere oltre al Ticino, con la madre o
con la compagna e coaccusata (domiciliata) con la quale spera di riallacciare
la relazione.
6.
Delle altre considerazioni, argomentazioni e
indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.
7.
L’istanza, presentata dal Procuratore pubblico prima
della scadenza del termine di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, e con anticipo
sufficiente da permettere osservazioni dell’accusato (e la decisione di questo
ufficio), è ricevibile in ordine.
8.
I principi che reggono la materia, sebbene noti al
difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto
implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;
1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in
re G., inc. 520.2001.5)
9.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata (anche d’ufficio in assenza di formali contestazioni) nei
limiti della competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza
dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà
personale e non di valutare, nella sostanza, l’esistenza di un reato; con
conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto,
di competenza delle sedi di giudizio.
Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli
soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007,
28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).
b)
Per quanto concerne i fatti principali (quelli che
hanno concorso all’arresto), al di là delle divergenze tra coaccusati e di
questi con la vittima, alcune circostanze emergono in modo manifesto e non
sembrano essere contestate.
In primo luogo il fatto che sia stato __________ a
infliggere i colpi d’arma da taglio che hanno provocato a __________ le ferite
riscontrate dal medico legale nei suoi referti e sulla cui oggettiva
pericolosità lo stesso medico si è espresso a verbale (cfr. per tutti, Verbali __________
1.9.2009, __________ a confronto con __________ 17.9.2009; AI 42, 140, 185).
In secondo luogo il fatto che il martello che gli
accusati avevano con sé proviene dall’appartamento da loro occupato, era in
loro possesso fin dalla partenza da __________ ed è stato riposto nel sacco
portato da __________ (Verbali __________ 15.10.2009 e allegato 6 Rapporto PG,
Verbale __________ all. 22 Rapporto di PG).
In terzo luogo, il fatto che al momento in cui gli
accusati si sono presentati sulla soglia del domicilio di __________ a __________
(asseritamente per riprendere le bambine), le bambine erano già state riportate
a __________ dallo stesso __________ (accompagnato dal proprio figlio), il
quale aveva già fatto a tempo a rientrare a __________ prima dell’arrivo degli
accusati (AI 41, AI 148, Rapporto PG allegato 109).
Queste circostanze potrebbero già essere sufficienti a
configurare concreti indizi di reato per le ipotesi di cui agli artt. 111 CP
(in relazione con 22), sub. 122, e 134 CP.
c)
Inoltre, le versioni altalenanti (in alcuni casi
contrastanti) in relazione a chi abbia deciso di munirsi di martello (ancorché, per finire, indizianti che il fatto fosse
noto ad entrambi: Verbali GIAR __________
pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________
AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8), gli
elementi che indiziano conoscenza da parte degli accusati del già avvenuto
rientro delle figlie a _________, allorquando si sono presentati alla soglia
dell’immobile dove risiede __________
(cfr. Rapporto PG all. 18 e 109; AI 41, 147 e 148 e riferimenti/prospettazioni)
e il fatto che l’alterco/aggressione abbia avuto luogo repentinamente
all’apparire __________ sulla soglia (e su questo, sostanzialmente le versioni
di tutti concordano), costituiscono, ancora e anche nello stadio finale
dell’inchiesta, ulteriori elementi fortemente indizianti che la possibilità (se
non la volontà) di un alterco (o attacco) sia stata presa in considerazione dai
coaccusati (quindi anche da __________), ci si sia organizzati per
l’eventualità munendosi di arma impropria (il martello) e si sia passati
all’atto al primo momento utile; il tutto fors’anche indipendentemente dalla
pretesa necessità di “recuperare le minori” (si vedano, inoltre, le
precise indicazioni, e rimandi agli allegati, contenute nel cappello del
Rapporto di PG del 14 dicembre 2009, p. 6 e seguenti).
d)
La contestazione dell’accusato in merito all’avvio
della lite ed al possesso iniziale dell’arma da taglio (cfr. per tutti, AI 50,
147 e 148), anche volendo prescindere dal fatto che la coaccusata dice di aver
visto che “il coltello l’aveva in tasca __________ (AI51), che a sua
conoscenza ne possedeva tre, uno dei quali “aveva già avuto modo di usare
contro di me” (AI 147), non modificano in nulla (neppure qualora trovassero
conferma futura) la gravità degli indizi di cui sopra.
e)
Sono pertanto dati sufficienti indizi di reato (a
giustificazione della detenzione preventiva) senza necessità di approfondire
più di tanto le altre ipotesi di reato oggetto di promozione dell’accusa
(subordinate o relative ad altre circostanze, in parte comunque con fatti
ammessi: AI 229).
10.
a)
Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato, in
capo all’accusato, per le ipotesi di reato più gravi, occorre stabilire se sono
dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a giustificazione del
mantenimento della carcerazione preventiva.
L’inquirente indica l’esistenza del pericolo di fuga.
b)
Si ricorda che anche
il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè rivestire una certa probabilità:
in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si
sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla
(eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile [comunque,
elemento "indiziante" importante che va considerato
attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la
prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito in presenza di una
comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso
di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale: M.
Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss.,
p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ
1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006,
345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti] non
basta, da sola, a motivare la carcerazione: occorre valutare l'insieme delle
circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami
familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli
elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).
c)
__________ è cittadino __________, in Svizzera con un
permesso temporaneo fino al novembre 2009, che non risulta rinnovato (AI 137).
È senza attività lucrativa, e lo era già da due mesi al momento dei fatti (AI
229 p. 7). Il suo legame con la coaccusata (iniziato nei primi mesi del 2009,
Rapporto PG all. 24 p. 1) sembra non avere particolari sbocchi (AI 229 p. 8, AI
233 p. 1), tantomeno futuro certo (AI 229 p. 7, AI 233 p. 8, Rapporto PG All.
24 p. 2, all. 26 p. 1), senza contare che, neppure in caso di sviluppo positivo
di tale rapporto, é sicuro che la coaccusata rimarrà in Svizzera (tutti i
famigliari, comprese le due figlie di cui si parla nei fatti oggetto
d’inchiesta, sono all’estero, ed ella ha già manifestato il desiderio di
rientrare al paese d’origine; AI 115, 125, 136, 179, 246 ).
Le circostanze descritte lasciano presumere che le
conseguenze di una fuga appaiano per lui più interessanti, o quale male minore,
per rapporto a quello derivante dal mantenersi a disposizione per il seguito
della procedura (Rep 1989 p. 293 e citazioni).
La presenza della madre, con la quale peraltro non
sembrano esservi rapporti particolarmente idilliaci (NLP __________; AI 287 p.
2 e 3) non costituisce deterrente sufficiente alla luce della gravità delle
accuse e del rischio di pena connesso.
Analogo discorso vale per il (proposto)
deposito dei documenti, misura di ridotta (per non dire nulla) efficacia
trattandosi di cittadino straniero (“…che, di fatto, possono raggiungere
facilmente il loro paese e rimanervi, senza necessità di far capo e/o possedere
documenti di legittimazione; cfr. DTF 12.8.1981 in re C., citata in M. Luvini
Rep 1989 p. 293…”GIAR 21.12.2009, 70.2009.4, cons. 9.b.).
11.
Abbondanzialmente, in quanto il magistrato inquirente
non ne fa menzione, non può essere totalmente scartata la presenza, in capo a __________,
di un pericolo di recidiva.
Elementi indizianti l’esistenza di tale pericolo
emergono, a giudizio di questo giudice, dalle stesse argomentazioni che hanno
portato ad accogliere il reclamo contro il rifiuto di perizia. E meglio:
“10.
…
d)
A giudizio dello scrivente,
ad ingenerare dubbi in merito alla completa imputabilità dell’accusato potrebbe
bastare il fatto che egli fosse in cura presso uno psichiatra ed una psicologa,
sostanzialmente per una depressione (cura assistita mediante la
somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in pratica, fino agli stessi
(non è chiara, né é stata chiarita, la data dell’ultimo colloquio: cfr. AI 146
che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo psichiatra curante che sottolinea
come i colloqui di sostegno e le visite di controllo avrebbero dovuto
continuare per alcuni mesi (AI 154).
Nel contempo risulta che
poco prima e dopo la presa a carico, l’accusato avrebbe avuto manifestazioni
violente, nei confronti della convivente (AI 183), rispettivamente della madre
(cfr. inc. NLP __________), nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti
dall’accertamento che al momento dei fatti non era sotto l’influsso di tale
sostanza).
Inoltre, par di comprendere
che __________ sia stato in qualche modo seguito da uno psichiatra anche in
carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI 199); del relativo parere si dirà nel
punto seguente.
…”
(GIAR 22 dicembre 2009, 389.2009.5)
In presenza della situazione descritta, dello
svolgersi dei fatti oggetto d’inchiesta (inclusa i contrasti e le modifiche di
versione tra gli accusati), delle manifestazioni di aggressività pregresse
(cfr. dichiarazioni __________ in AI 147, oltre quanto risulta dalla sentenza
appena citata), sarebbe quantomeno imprudente, a questo stadio ed in attesa del
referto peritale (la perizia ordinata il 23 dicembre 2009, chiede
esplicitamente al perito di esprimersi circa i possibili rischi
“comportamentali” futuri derivanti o connessi dallo stato psichico
dell’accusato, oggetto di indagine peritale come postulato dalla difesa: cfr.
AI 249, quesito n. 3), ritenere gli elementi (concreti) indicati, come
totalmente inatti a fondare perlomeno un residuo pericolo di recidiva. Non va
dimenticato che oggetto di inchiesta sono ipotesi di reati violenti (DTF 123 I
268).
12.
Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi
di reato, concreto pericolo di fuga e, perlomeno residuo pericolo di recidiva,
resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretto __________ sia
ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da
un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di
condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e quello
eventualmente da soffrire nell’eventualità di concessione della proroga
richiesta.
L’inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è
imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due
volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato
inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o
lo sarà nell’immediato (un’ulteriore proroga non essendo più ragionevolmente
prevedibile, forse neppure ammissibile), l’accertamento di cui all’AI 276 pure
non dovrebbe tardare.
La concessione di una proroga di due mesi, tenuto
conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente
tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito
degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere
ritenuta congrua stante l’obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente
di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla
scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente
richiesti).
L’inchiesta non risulta aver violato il
principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo
inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 18 luglio 2003,1P.394/2003).
Il fatto che una mezzo di prova
rifiutata dal Procuratore pubblico sia stato ammesso da questo ufficio, quindi
assunto dopo un certo periodo di tempo dalla richiesta, non costituisce
necessariamente circostanza lesiva di tale obbligo (oltretutto, nel caso in
esame, l’inchiesta non risulta aver vissuto unicamente nell’attesa del referto
peritale; cfr. AI 235 a 294).
Neppure il fatto che di determinati atti
la difesa abbia avuto conoscenza solo ad un determinato momento (nel caso
specifico non risultano reclami contro eventuali limitazioni dell’accesso agli
atti, di cui anche quanto raccolto dalla polizia fa materialmente parte, fin
dalla sua assunzione e non solo dalla raccolta in un fascicolo).
13.
In conclusione, in
capo a __________ sono presenti gravi indizi di reato e concreti
elementi a favore di un pericolo di fuga (nonché di un pericolo di recidiva),
come meglio descritto ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui
sofferta, così come quella prevedibilmente ancora da soffrire, (dettata da effettive
esigenze
dell'istruttoria)
non viola il principio di proporzionalità. L’istanza di proroga della
carcerazione preventiva presentata il 28 gennaio 2010 viene pertanto accolta.
P.Q.M.
viste le norme applicabili,
in particolare gli artt. 111, 22, 134, 122, 123, 126, 140, 180, 242 CP, 19
cifra 1 e 19a LFStup, 95ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;
decide
1.
L’istanza è accolta.
§. Di conseguenza la carcerazione
preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 15 aprile 2010
compreso.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse e
spese.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,
entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione (anticipata via
telefax, ma con la precisazione che per il termine di ricorso vale la ricezione
per via postale) a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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