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Decisione

INC.2009.38906

Istanza proroga carcere preventivo

12 febbraio 2010Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I due accusati fermati poco dopo i fatti (nei pressi

della stazione FFS) hanno motivato il loro recarsi al domicilio di __________

con la circostanza che una delle due figlie della qui istante (che si trovavano

momentaneamente presso __________) avrebbe contattato telefonicamente la madre

chiedendole di andarla a prendere perché “…il __________ l’aveva picchiata..”

(verbale __________ 16.8.2009); di fatto, al momento in cui i due hanno

raggiunto __________, le due bimbe erano già state riaccompagnate a __________

(dove risiedono abitualmente, con la madre ed il convivente) dallo stesso __________.

Dalle prime dichiarazioni raccolte, oltre all’evidente

utilizzo di uno strumento da taglio, è pure stata segnalata la presenza di un

martello e di un sasso (Verbali __________ Polizia 16.8.2009, rispettivamente GIAR

16.8.2009).

3.

L’istruttoria si è sviluppata (per quanto desumibile

dall’elenco atti), mediante l’acquisizione di documentazione (medica, inerente

il traffico telefonico, da CTR in relazione alle due bambine), interrogatori

(degli accusati, della vittima e di numerosi terzi), nonché accertamenti di

vario tipo (peritali e di polizia scientifica in particolare). Si rileva che le

ricerche effettuate hanno permesso di rinvenire un sasso, un martello, ma non

lo strumento da taglio.

Il 3 settembre 2009 l’accusa nei confronti di __________

è stata estesa alle ipotesi di rapina, subordinatamente estorsione, sempre

nell’ambito dello stesso complesso di fatti (AI 59); successive estensioni alle

ipotesi di lesioni semplici, subordinatamente vie di fatto, e minacce,

rispettivamente messa in circolazione di moneta falsa, infrazione e

contravvenzione LFStup, pornografia (AI 183, 229, 269) riguardano altre

fattispecie, anche se, in alcuni casi, vedono quale presunta vittima la

coaccusata __________. Il 1 settembre 2009, all’accusata __________ è stata

estesa l’accusa per l’ipotesi di “complicità in tentato omicidio, lesioni

gravi” (AI 51, pur con errata indicazione delle vie di ricorso).

L’inchiesta si trova nella sua fase conclusiva.

Secondo le indicazioni del magistrato inquirente, solo si attendono il rapporto

peritale dello specialista in psichiatria (relativo a __________) ed i

risultati di un esame chiesto dalla difesa __________ __________ su di un

coltello posseduto dalla vittima (cfr. Istanza, pag. 4; AI 249, 266 e 276).

Nell’istanza di proroga presentata nei confronti della coaccusata, il

magistrato precisa che non appena in possesso del referto del perito in

psichiatria si procederà al deposito degli atti ai sensi dell’art. 196 CPP

(Istanza 28.1.2010 in re __________, p. 5).

4.

Mediante l’istanza menzionata in entrata della

presente (doc. 1, inc. GIAR 389.2009.6), il Procuratore pubblico postula una

proroga del carcere preventivo, cui è astretto __________ sino al 15 aprile

2010; ciò al fine di permettere l’acquisizione degli accertamenti ancora

mancanti (il termine di consegna del referto peritale, a seguito di duplice

proroga del termine inizialmente assegnato, scade al più tardi lunedì 15

febbraio: cfr. AI 249, 290 e 293) e l’espletamento delle formalità di chiusura

(deposito degli atti ed evasione di eventuali complementi istruttori).

Nel suo esposto, il magistrato riassume i fatti e gli

accertamenti che evidenziano, a suo dire, l’agire di entrambi gli accusati

(Istanza, pp. 1 a 3), ed espone brevemente quelli che considera gravi indizi di

colpevolezza in capo a __________, in relazione a tutte le ipotesi di reato

formulate (Istanza, p. 4).

Di seguito, sottolinea necessità di mantenere e

prorogare il carcere preventivo in ragione del pericolo di fuga presente in

capo a __________, cittadino __________, privo di attività lucrativa e in

situazione di sospensione della pratica di rinnovo del permesso. Aggiunge che

neppure i legami con la madre (in Svizzera al beneficio di permesso B, e con la

quale i rapporti dell’accusato non sarebbero ottimali) e/o con la compagna

(coaccusata, anch’essa straniera, con le figlie già all’estero e verosimilmente

destinata a seguirle) non costituiscono garanzie sufficienti di una sua

permanenza in Svizzera fino al dibattimento (Istanza, p. 4).

Sempre secondo l’inquirente, il mantenimento della

carcerazione, per il periodo di proroga richiesto, rispetterebbe ancora il

principio di proporzionalità, in considerazione della gravità dei reati

ascritti e del correlato rischio di pena (Istanza p. 4 e 5).

5.

In sede di osservazioni (doc. 3, inc. GIAR

388.2009.4), __________ contesta alcuni fatti esposti dal magistrato inquirente

(possesso del coltello al momento della partenza da casa) in relazione al reato

di tentato omicidio, ma non (perlomeno non formalmente) l’esistenza di

sufficienti indizi di reato, rinviando il giudizio alle competenze del merito

(Osservazioni, p. 1).

Di seguito, afferma che il tempo ancora necessario per

acquisire agli atti il referto peritale e l’accertamento sui coltelli (entrambi

richiesti dalla difesa), non può “venir messo a carico dell’accusato”,

in quanto il primo accertamento è stato chiesto il 21 ottobre 2009, ma ordinato

due mesi dopo a seguito di accoglimento di un reclamo da parte del GIAR, mentre

il secondo ha potuto essere chiesto solo a gennaio 2010 in ragione della precedente indisponibilità del Rapporto di polizia (Osservazioni, p. 2).

Quanto al pericolo di fuga, l’accusato lo ritiene

ridotto (e ulteriormente limitabile con il deposito dei documenti) in quanto

non avrebbe alcun posto dove andare a vivere oltre al Ticino, con la madre o

con la compagna e coaccusata (domiciliata) con la quale spera di riallacciare

la relazione.

6.

Delle altre considerazioni, argomentazioni e

indicazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che seguono.

7.

L’istanza, presentata dal Procuratore pubblico prima

della scadenza del termine di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, e con anticipo

sufficiente da permettere osservazioni dell’accusato (e la decisione di questo

ufficio), è ricevibile in ordine.

8.

I principi che reggono la materia, sebbene noti al

difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare

privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara

base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza

ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei

ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto

implicito il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158;

1988 pag. 413; DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in

re G., inc. 520.2001.5)

9.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata (anche d’ufficio in assenza di formali contestazioni) nei

limiti della competenza di questo giudice che è quella di esaminare l’esistenza

dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della libertà

personale e non di valutare, nella sostanza, l’esistenza di un reato; con

conseguente inopportunità di considerazioni di merito premature e, soprattutto,

di competenza delle sedi di giudizio.

Ciò vale sia per gli elementi oggettivi che per quelli

soggettivi relativi alla tipicità dei reati prospettati (GIAR 15.3.2007,

28.2007.3 e 26.8.2003, 120.2003.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,

60.2005.357 e 30.10.2009, 60.2009.372).

b)

Per quanto concerne i fatti principali (quelli che

hanno concorso all’arresto), al di là delle divergenze tra coaccusati e di

questi con la vittima, alcune circostanze emergono in modo manifesto e non

sembrano essere contestate.

In primo luogo il fatto che sia stato __________ a

infliggere i colpi d’arma da taglio che hanno provocato a __________ le ferite

riscontrate dal medico legale nei suoi referti e sulla cui oggettiva

pericolosità lo stesso medico si è espresso a verbale (cfr. per tutti, Verbali __________

1.9.2009, __________ a confronto con __________ 17.9.2009; AI 42, 140, 185).

In secondo luogo il fatto che il martello che gli

accusati avevano con sé proviene dall’appartamento da loro occupato, era in

loro possesso fin dalla partenza da __________ ed è stato riposto nel sacco

portato da __________ (Verbali __________ 15.10.2009 e allegato 6 Rapporto PG,

Verbale __________ all. 22 Rapporto di PG).

In terzo luogo, il fatto che al momento in cui gli

accusati si sono presentati sulla soglia del domicilio di __________ a __________

(asseritamente per riprendere le bambine), le bambine erano già state riportate

a __________ dallo stesso __________ (accompagnato dal proprio figlio), il

quale aveva già fatto a tempo a rientrare a __________ prima dell’arrivo degli

accusati (AI 41, AI 148, Rapporto PG allegato 109).

Queste circostanze potrebbero già essere sufficienti a

configurare concreti indizi di reato per le ipotesi di cui agli artt. 111 CP

(in relazione con 22), sub. 122, e 134 CP.

c)

Inoltre, le versioni altalenanti (in alcuni casi

contrastanti) in relazione a chi abbia deciso di munirsi di martello (ancorché, per finire, indizianti che il fatto fosse

noto ad entrambi: Verbali GIAR __________

pag. 3 e AI 59 pag. 4; Verbali __________

AI 51 pag. 9 e AI 147 pag. 8), gli

elementi che indiziano conoscenza da parte degli accusati del già avvenuto

rientro delle figlie a _________, allorquando si sono presentati alla soglia

dell’immobile dove risiede __________

(cfr. Rapporto PG all. 18 e 109; AI 41, 147 e 148 e riferimenti/prospettazioni)

e il fatto che l’alterco/aggressione abbia avuto luogo repentinamente

all’apparire __________ sulla soglia (e su questo, sostanzialmente le versioni

di tutti concordano), costituiscono, ancora e anche nello stadio finale

dell’inchiesta, ulteriori elementi fortemente indizianti che la possibilità (se

non la volontà) di un alterco (o attacco) sia stata presa in considerazione dai

coaccusati (quindi anche da __________), ci si sia organizzati per

l’eventualità munendosi di arma impropria (il martello) e si sia passati

all’atto al primo momento utile; il tutto fors’anche indipendentemente dalla

pretesa necessità di “recuperare le minori” (si vedano, inoltre, le

precise indicazioni, e rimandi agli allegati, contenute nel cappello del

Rapporto di PG del 14 dicembre 2009, p. 6 e seguenti).

d)

La contestazione dell’accusato in merito all’avvio

della lite ed al possesso iniziale dell’arma da taglio (cfr. per tutti, AI 50,

147 e 148), anche volendo prescindere dal fatto che la coaccusata dice di aver

visto che “il coltello l’aveva in tasca __________ (AI51), che a sua

conoscenza ne possedeva tre, uno dei quali “aveva già avuto modo di usare

contro di me” (AI 147), non modificano in nulla (neppure qualora trovassero

conferma futura) la gravità degli indizi di cui sopra.

e)

Sono pertanto dati sufficienti indizi di reato (a

giustificazione della detenzione preventiva) senza necessità di approfondire

più di tanto le altre ipotesi di reato oggetto di promozione dell’accusa

(subordinate o relative ad altre circostanze, in parte comunque con fatti

ammessi: AI 229).

10.

a)

Stabilita l’esistenza di gravi indizi di reato, in

capo all’accusato, per le ipotesi di reato più gravi, occorre stabilire se sono

dati (o ancora dati) motivi di ordine pubblico a giustificazione del

mantenimento della carcerazione preventiva.

L’inquirente indica l’esistenza del pericolo di fuga.

b)

Si ricorda che anche

il pericolo di fuga deve essere concreto, cioè rivestire una certa probabilità:

in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se posto in libertà, si

sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale e/o alla

(eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile [comunque,

elemento "indiziante" importante che va considerato

attentamente per la valutazione del pericolo di fuga, il quale, secondo la

prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di merito in presenza di una

comminatoria di pena della reclusione e/o assenza (ovviamente e sempre in caso

di eventuale condanna) di prospettive per una sospensione condizionale: M.

Luvini, I presupposti materiali del carcere preventivo, in REP 1989 p. 287 ss.,

p. 32; DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; CEDU Vol. A IX p. 44; SJ 1981 p. 377, SJ

1980 186; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre 2006,

345.2006.3; si veda, inoltre, DTF 14.1.2005,1S.15/2004, e riferimenti] non

basta, da sola, a motivare la carcerazione: occorre valutare l'insieme delle

circostanze, tra cui il carattere dell'accusato, la sua morale, i legami

familiari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti quegli

elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.; DTF 117 la 69).

c)

__________ è cittadino __________, in Svizzera con un

permesso temporaneo fino al novembre 2009, che non risulta rinnovato (AI 137).

È senza attività lucrativa, e lo era già da due mesi al momento dei fatti (AI

229 p. 7). Il suo legame con la coaccusata (iniziato nei primi mesi del 2009,

Rapporto PG all. 24 p. 1) sembra non avere particolari sbocchi (AI 229 p. 8, AI

233 p. 1), tantomeno futuro certo (AI 229 p. 7, AI 233 p. 8, Rapporto PG All.

24 p. 2, all. 26 p. 1), senza contare che, neppure in caso di sviluppo positivo

di tale rapporto, é sicuro che la coaccusata rimarrà in Svizzera (tutti i

famigliari, comprese le due figlie di cui si parla nei fatti oggetto

d’inchiesta, sono all’estero, ed ella ha già manifestato il desiderio di

rientrare al paese d’origine; AI 115, 125, 136, 179, 246 ).

Le circostanze descritte lasciano presumere che le

conseguenze di una fuga appaiano per lui più interessanti, o quale male minore,

per rapporto a quello derivante dal mantenersi a disposizione per il seguito

della procedura (Rep 1989 p. 293 e citazioni).

La presenza della madre, con la quale peraltro non

sembrano esservi rapporti particolarmente idilliaci (NLP __________; AI 287 p.

2 e 3) non costituisce deterrente sufficiente alla luce della gravità delle

accuse e del rischio di pena connesso.

Analogo discorso vale per il (proposto)

deposito dei documenti, misura di ridotta (per non dire nulla) efficacia

trattandosi di cittadino straniero (“…che, di fatto, possono raggiungere

facilmente il loro paese e rimanervi, senza necessità di far capo e/o possedere

documenti di legittimazione; cfr. DTF 12.8.1981 in re C., citata in M. Luvini

Rep 1989 p. 293…”GIAR 21.12.2009, 70.2009.4, cons. 9.b.).

11.

Abbondanzialmente, in quanto il magistrato inquirente

non ne fa menzione, non può essere totalmente scartata la presenza, in capo a __________,

di un pericolo di recidiva.

Elementi indizianti l’esistenza di tale pericolo

emergono, a giudizio di questo giudice, dalle stesse argomentazioni che hanno

portato ad accogliere il reclamo contro il rifiuto di perizia. E meglio:

“10.

d)

A giudizio dello scrivente,

ad ingenerare dubbi in merito alla completa imputabilità dell’accusato potrebbe

bastare il fatto che egli fosse in cura presso uno psichiatra ed una psicologa,

sostanzialmente per una depressione (cura assistita mediante la

somministrazione di farmaci) prima dei fatti e in pratica, fino agli stessi

(non è chiara, né é stata chiarita, la data dell’ultimo colloquio: cfr. AI 146

che fa riferimento al 31.8.2009), e con lo psichiatra curante che sottolinea

come i colloqui di sostegno e le visite di controllo avrebbero dovuto

continuare per alcuni mesi (AI 154).

Nel contempo risulta che

poco prima e dopo la presa a carico, l’accusato avrebbe avuto manifestazioni

violente, nei confronti della convivente (AI 183), rispettivamente della madre

(cfr. inc. NLP __________), nonché abusi di alcool (non necessariamente risolti

dall’accertamento che al momento dei fatti non era sotto l’influsso di tale

sostanza).

Inoltre, par di comprendere

che __________ sia stato in qualche modo seguito da uno psichiatra anche in

carcere e dal 2 settembre 2009 (cfr. AI 199); del relativo parere si dirà nel

punto seguente.

…”

(GIAR 22 dicembre 2009, 389.2009.5)

In presenza della situazione descritta, dello

svolgersi dei fatti oggetto d’inchiesta (inclusa i contrasti e le modifiche di

versione tra gli accusati), delle manifestazioni di aggressività pregresse

(cfr. dichiarazioni __________ in AI 147, oltre quanto risulta dalla sentenza

appena citata), sarebbe quantomeno imprudente, a questo stadio ed in attesa del

referto peritale (la perizia ordinata il 23 dicembre 2009, chiede

esplicitamente al perito di esprimersi circa i possibili rischi

“comportamentali” futuri derivanti o connessi dallo stato psichico

dell’accusato, oggetto di indagine peritale come postulato dalla difesa: cfr.

AI 249, quesito n. 3), ritenere gli elementi (concreti) indicati, come

totalmente inatti a fondare perlomeno un residuo pericolo di recidiva. Non va

dimenticato che oggetto di inchiesta sono ipotesi di reati violenti (DTF 123 I

268).

12.

Accertata la concreta presenza di sufficienti indizi

di reato, concreto pericolo di fuga e, perlomeno residuo pericolo di recidiva,

resta da determinare se la detenzione preventiva cui è astretto __________ sia

ancora rispettosa di proporzionalità, nella sua duplice accezione in materia: da

un lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto e quello

eventualmente da soffrire nell’eventualità di concessione della proroga

richiesta.

L’inchiesta è in fase conclusiva e il deposito atti è

imminente: la perizia, il cui termine di consegna è già stato prorogato due

volte (per un totale che giunge ad una volta e mezzo quello assegnato

inizialmente), al momento della presente decisione o è già stata consegnata o

lo sarà nell’immediato (un’ulteriore proroga non essendo più ragionevolmente

prevedibile, forse neppure ammissibile), l’accertamento di cui all’AI 276 pure

non dovrebbe tardare.

La concessione di una proroga di due mesi, tenuto

conto del fatto che gli atti ancora da acquisire non lo saranno verosimilmente

tutti nel corso della prossima settimana, della durata del periodo di deposito

degli atti (minimo quindici giorni, oltre a quelli di intimazione), può essere

ritenuta congrua stante l’obbligo (art. 102 CPP) per il magistrato inquirente

di procedere indilatamente agli atti di sua competenza (deposito e alla

scadenza, chiusura o immediata decisione sui complementi eventualmente

richiesti).

L’inchiesta non risulta aver violato il

principio di celerità, tantomeno aver vissuto situazioni di stallo

inaccettabili (DTF 128 I 149; DTF 18 luglio 2003,1P.394/2003).

Il fatto che una mezzo di prova

rifiutata dal Procuratore pubblico sia stato ammesso da questo ufficio, quindi

assunto dopo un certo periodo di tempo dalla richiesta, non costituisce

necessariamente circostanza lesiva di tale obbligo (oltretutto, nel caso in

esame, l’inchiesta non risulta aver vissuto unicamente nell’attesa del referto

peritale; cfr. AI 235 a 294).

Neppure il fatto che di determinati atti

la difesa abbia avuto conoscenza solo ad un determinato momento (nel caso

specifico non risultano reclami contro eventuali limitazioni dell’accesso agli

atti, di cui anche quanto raccolto dalla polizia fa materialmente parte, fin

dalla sua assunzione e non solo dalla raccolta in un fascicolo).

13.

In conclusione, in

capo a __________ sono presenti gravi indizi di reato e concreti

elementi a favore di un pericolo di fuga (nonché di un pericolo di recidiva),

come meglio descritto ai considerandi che precedono. La detenzione sin qui

sofferta, così come quella prevedibilmente ancora da soffrire, (dettata da effettive

esigenze

dell'istruttoria)

non viola il principio di proporzionalità. L’istanza di proroga della

carcerazione preventiva presentata il 28 gennaio 2010 viene pertanto accolta.

P.Q.M.

viste le norme applicabili,

in particolare gli artt. 111, 22, 134, 122, 123, 126, 140, 180, 242 CP, 19

cifra 1 e 19a LFStup, 95ss., 96, 108, 284 CPP; 9, 10, 31 CF, 5 cifra 3 CEDU;

decide

1.

L’istanza è accolta.

§. Di conseguenza la carcerazione

preventiva cui è astretto __________ è prorogata fino al 15 aprile 2010

compreso.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse e

spese.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale di Appello, Lugano,

entro 10 (dieci) giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione (anticipata via

telefax, ma con la precisazione che per il termine di ricorso vale la ricezione

per via postale) a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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