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Decisione

INC.2009.46803

Libertà provvisoria

22 ottobre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato a __________,

il 6 ottobre 2009, dalla Polizia cantonale, poiché sospettato di avere commesso

alcuni furti con scasso avvenuti nel __________ tra settembre e ottobre 2009.

In data 7 ottobre 2009 il

Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di

ripetuto furto consumato e tentato (art. 139 cifra 1 CP in relazione con l’art.

22 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 CP), ripetuta violazione di domicilio

(art. (186 CP), ripetuta guida senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1

LCStr) e contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e

considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni

dell’istruzione - siccome gravemente indiziato di essere l’autore di diversi

altri furti avvenuti tra settembre e ottobre 2009 - e pericolo di recidiva -

essendo l’accusato recidivo specifico ed avendo ripreso a delinquere durante il

periodo di prova impostogli con la liberazione condizionale di una precedente

condanna, avvenuta il 24 dicembre 2008 (inc. GIAR 468.2009.1, doc. 1).

Il 7 ottobre 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti

indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i

bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva (con riferimento alle

motivazioni della richiesta di conferma dell’arresto), (inc. GIAR 468.2009.1,

doc. 5).

Sia davanti alla Polizia, in

occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione

dell’udienza per la conferma dell’arresto, l’istante ha ammesso di essere

l’autore di 4 furti, di cui 2 tentati. Nuovamente interrogato dalla Polizia, in

data 12 ottobre 2009, egli ha ammesso di essere l’autore di ulteriori 10 furti,

precisando di averne commessi altri di cui non si ricordava. Ancora interrogato

dalla Polizia il 15 ottobre 2009, l’accusato ha ammesso la commissione di

ulteriori furti con scasso. Sino ad oggi __________ avrebbe complessivamente

ammesso o riconosciuto agli inquirenti la commissione di 21 furti (tra tentati

e compiuti), ma gli inquirenti starebbero procedendo ad ulteriori indagini di

Polizia scientifica (confronto delle tracce biologiche rinvenute sui luoghi di

altri furti con il DNA di __________).

B.

Il 13 ottobre 2009 __________,

con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore (Inc. GIAR

468.2009.3, doc. 1), chiede di essere posto in libertà provvisoria. Senza

contestare l’esistenza di gravi indizi di reato la difesa afferma che l’istante

sarebbe già stato interrogato due volte dalla Polizia cantonale e avrebbe

spontaneamente raccontato quanto commesso, l’arresto non sarebbe più giustificato

per i bisogni istruttori. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva egli

afferma di essere ben conscio dei suoi precedenti penali e di avere nuovamente

delinquito nel periodo di libertà condizionata, ma ciò sarebbe avvenuto al

termine di tale periodo, essendosi egli ben comportato nei nove mesi

precedenti. Per ovviare al pericolo di recidiva l’accusato è disposto a versare

una cauzione, per il tramite della sua famiglia, a depositare i propri

documenti di identità, a presentarsi presso il Comando di Polizia

quotidianamente e a rimanere confinato agli arresti domiciliari presso il

domicilio della madre (che, vista l’età, necessiterebbe dell’assistenza e della

compagnia del figlio). Visto quanto sopra non sarebbero più rispettati il

principio di proporzionalità e sussidiarietà.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 16/19 ottobre 2008 (Inc. GIAR 468.2009.3, doc. 2), dopo

avere ripercorso i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato, analizza

dettagliatamente i gravi indizi di reato a suo carico. Il PP osserva come

l’accusato, tra fine agosto e il giorno del suo arresto, sia riuscito a mettere

a segno almeno 21 furti (consumati e tentati), se solo si considerano i reati

da lui ammessi, ai quali potrebbero però aggiungersene altri a dipendenza degli

esiti delle indagini della Polizia e della Polizia scientifica. Per quanto

riguarda i bisogni istruttori osserva, con riferimento al rapporto di

complemento della Polizia del 13 ottobre 2009, che l’accusato potrebbe entrare

in considerazione per ulteriori furti e che la scientifica si sta occupando di

comparare le varie tracce rinvenute sulle scene dei crimini con i dati biologici

di __________. A mente del PP occorrerà istruire anche i procedimenti aperti

prima del suo arresto e tuttora pendenti. Sussisterebbe poi un concreto

pericolo di recidiva, sia con riferimento ai numerosi precedenti menzionati nel

casellario giudiziale, sia al fatto che l’accusato ha delinquito, per quanto

qui di interesse, nel periodo di liberazione condizionale concesso dal GIAP il

21 ottobre 2008, a far tempo dal 24 dicembre 2008: anziché rispettare le

condizioni poste dal GIAP per la sua liberazione condizionale (sottoporsi ad

assistenza riabilitativa e mantenere il lavoro) __________ ha semplicemente

ripreso a delinquere (già solo con riferimento ai reati di infrazione e

contravvenzione LStup di cui all’incarto MP __________). La sua fattiva

collaborazione con gli inquirenti non diminuisce certo l’importante ed accertato

pericolo di recidiva. Sussiste poi pericolo di fuga, avendo l’accusato

dichiarato all’assistente sociale del patronato, di alloggiare presso amici nel

__________ e di non essere intenzionato a continuare il trattamento terapeutico

o a trovare una soluzione lavorativa in Ticino. Le misure sostitutive

dell’arresto proposte non sarebbero sufficienti per scemare l’accertato

pericolo di fuga e di recidiva, considerato inoltre il residuo di pena di un

anno che, alla luce dei nuovi fatti di rilevanza penale, __________ dovrà

scontare. Sarebbe tuttora rispettato il principio di proporzionalità.

D.

La difesa, con osservazioni 20

ottobre 2009, si rifà alle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria. Per

quanto riguarda il pericolo di fuga afferma che l’accusato ha sempre alloggiato

presso la madre e che semplici pensieri o ipotesi circa la possibilità di

trovare una soluzione alternativa in __________ non possono certo concretizzare

il pericolo di fuga, mentre che le proposte alternative formulate con l’istanza

sono idonee e concrete. Per il resto delle considerazioni, se del caso, si dirà

nel seguito della presente.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto sono

stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il

preavviso è stato inviato per posta il 16 ottobre 2009 (cfr. timbro postale) e

l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 19

ottobre 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per

posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade, per questo giudice, giovedì 22 ottobre 2009 ex art. 20 cpv. 1

CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

"L’art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni

dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di

inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,

pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela

dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella

di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato - e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, sufficienti e

concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati per

i reati ipotizzati in relazione ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In

particolare, l’accusato, dopo aver inizialmente ammesso solo 4 furti, di cui

due tentati, ha ammesso agli inquirenti ulteriori furti con scasso (cfr. verb.

PG di __________ del 12 ottobre 2009 allegato al rapporto di complemento 13

ottobre 2009 della Polizia cantonale, AI 19; verb. PG di __________ del 15

ottobre 2009) a partire da inizio settembre 2009, tutto ciò per permettersi

l’importante consumo di eroina (circa 3 grammi al giorno per un costo compreso tra il CHF 300.- e i CHF 500.-).

La prima (e cumulativa)

condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è

pertanto presente.

4.

Per quanto riguarda i bisogni

istruttori il magistrato evoca la necessità di verificare le dichiarazioni

dell’accusato con riferimento ai furti ammessi e accertare se egli entri in

considerazione quale autore di altri furti avvenuti nel Cantone, comparando le

varie tracce rinvenute sui luoghi di tali crimini con gli elementi biometrici

riconducibili a __________ (con riferimento al rapporto di complemento della

Polizia del 13 ottobre 2009). È evidente che tale attività istruttoria non può

essere compromessa dall’intervento collusivo dell’accusato. Il pericolo di

collusione e di inquinamento delle prove non è peraltro neppure menzionato dal

magistrato inquirente.

5.

Il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

Dal casellario giudiziale agli

atti (AI 2) risulta che __________ ha iniziato a delinquere nel 2000, subendo

la prima condanna a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, nel 2001

quando è stato riconosciuto colpevole di furto, reati connessi con

l’importazione e la messa in circolazione di monete false, infrazioni alla

LCstr (quali la circolazione senza targhe e senza licenza e il furto d’uso),

truffa, falsità in documenti e contravvenzione alla LStup. Nel 2005 è stato

nuovamente condannato ad una pena di 75 giorni di detenzione, in quanto

riconosciuto colpevole di ripetuto furto, abuso di un impianto per

l’elaborazione di dati, ricettazione, circolazione senza licenza di condurre e

furto d’uso. Nel 2007 è nuovamente stato condannato dalla Corte delle Assise

correzionali di Mendrisio ad una pena detentiva di 30 mesi; egli è stato riconosciuto

colpevole, tra gli altri, dei reati di ripetuto furto, incendio intenzionale,

circolazione senza licenza di condurre, minaccia, contravvenzione alla LStup,

impedimento di atti dell’autorità e ricettazione. Infine, il 12 marzo 2008, è

stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano a 12 mesi di

detenzione, oltre ad un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, in

quanto riconosciuto colpevole dei reati ripetuto furto, furto d’uso e

circolazione senza licenza.

Egli si trovava, il 6 ottobre

scorso, al momento dell’arresto, in libertà condizionale, avendo il Giudice

dell’applicazione della pena, con decisione 21 ottobre 2008, concesso la

liberazione condizionale delle due ultime pene, a far tempo dal 24 dicembre

2008, e per il periodo di prova di un anno, a condizione che l’accusato si

sottoponesse ad assistenza riabilitativa e che mantenesse l’attività lavorativa

a suo tempo avviata presso la __________ di __________ (cfr. sentenza 21

ottobre 2008 del GIAP, inc. 400.2008.73, allegato 6 all’AI 12).

Nel frattempo invece, non solo __________

ha ricominciato ad utilizzare sostanze stupefacenti, ma anche a commettere

furti per finanziare il proprio consumo.

Come rettamente evidenziato dal

PP __________, che si trovava appunto in libertà condizionale, anziché

rispettare le condizioni poste dal Giudice dell’applicazione della pena

(sottoporsi all’assistenza riabilitativa e mantenere un lavoro), ha

semplicemente ripreso a commettere furti e a consumare eroina.

Se, in mancanza di diversa risultanza

agli atti, può essere presa per buona l’osservazione della difesa secondo cui

il fatto che __________ sia finito in disoccupazione sarebbe il risultato del

noto periodo di crisi e che, per una persona come __________, sarebbe

doppiamente difficile trovare lavoro in ragione del suo passato (anche con

riferimento alle risultanze dell’allegato 5 all’AI 12), non si giustifica

assolutamente il fatto (perché di fatto documentato si tratta) che egli non si

è più sottoposto, da giugno 2009, al trattamento ambulatoriale impostogli

dall’Autorità giudiziaria. Per di più, dal rapporto 22 settembre 2009 del

Servizio psicosociale di Lugano (allegato 2 all’AI 12), risulta che __________

non si è mai confrontato in modo costruttivo con la misura terapeutica ordinata

dall’Autorità giudiziaria (a dire del dottor __________ egli “è sempre

venuto all’SPS controvoglia e solo perché obbligato”).

A ciò si aggiunga che nulla si

sa, di concreto, delle intenzioni future dell’accusato (egli non ha, e comunque

non ha comunicato al PP o a questo giudice, un progetto concreto per il futuro)

se non che egli, se posto in libertà provvisoria, intenderebbe fare compagnia

alla madre.

Ciò per dire che da un esame

degli atti appare, con preoccupante limpidezza, il fatto che l’accusato,

nell’ultimo decennio, ha più volte interessato le Autorità giudiziarie con

varie tipologie di reati, tra cui compare con assoluta regolarità il reato di

furto. Egli non ha neppure saputo conformarsi a delle semplici regole di

condotta impostegli dal GIAP per la concessione della libertà condizionale,

perlomeno per quanto riguarda il mantenimento della misura terapeutica, che ha

abbandonato sua sponte e senza giustificazione alcuna.

Il pericolo che __________, se

rimesso in libertà provvisoria, riprenda né più né meno con la stessa tipologia

di reati per cui è stato arrestato il 6 ottobre scorso, appare quindi concreto.

Tale pericolo non può essere

ovviato dalle misure sostitutive dell’arresto proposte genericamente dalla

difesa, anche perché più idonee ad ovviare, in qualche modo, ad un eventuale

pericolo di fuga che non al pericolo di recidiva.

Stabilita l’esistenza di uno dei

motivi di interesse pubblico necessari per il mantenimento del carcere

preventivo, oltre ai seri e concreti indizi di reato, non è necessario

esaminare l’esistenza degli altri motivi.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il carcere

preventivo sin qui sofferto (due settimane) appare rispettoso del principio di

proporzionalità se confrontato alla possibile pena in caso di condanna. Inoltre

l’inchiesta, in questo lasso di tempo, è proseguita nel rispetto del principio

di celerità, non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e

neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).

Gli inquirenti sono ora in attesa delle verifiche della Polizia scientifica a

proposito del confronto delle tracce biologiche rinvenute sui luoghi di furto,

effettuati tali accertamenti e contestati i risultati all’accusato, l’inchiesta

potrà considerarsi conclusa.

Richiamato comunque l'obbligo per

il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in

detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).

7.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il

principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità e non sono date le

condizioni per ordinare una misura sostitutiva dell’arresto che possa contenere

l’accertato pericolo di recidiva. L’istanza di libertà provvisoria in

discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e

spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci

giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1

let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, e meglio gli art. 138, 139, 146 e 251 CP, 95ss e 280 ss CPP

decide

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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