INC.2009.46803
Libertà provvisoria
22 ottobre 2009Italiano16 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.46803
Data decisione, Autorità:
22.10.2009, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.46803
Lugano
22 ottobre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 13/14 ottobre 2009 da
__________, c/o carcere
giudiziario __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso
negativo del 16/19 ottobre 2009 dal
Procuratore pubblico
Clarissa Torricelli, Lugano
viste le osservazioni della difesa
20 ottobre 2009;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato a __________,
il 6 ottobre 2009, dalla Polizia cantonale, poiché sospettato di avere commesso
alcuni furti con scasso avvenuti nel __________ tra settembre e ottobre 2009.
In data 7 ottobre 2009 il
Procuratore pubblico ha promosso l’accusa nei suoi confronti per titolo di
ripetuto furto consumato e tentato (art. 139 cifra 1 CP in relazione con l’art.
22 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 CP), ripetuta violazione di domicilio
(art. (186 CP), ripetuta guida senza licenza di condurre (art. 95 cifra 1
LCStr) e contravvenzione alla LStup (art. 19 a LStup), chiedendo a questo giudice la conferma dell’arresto vista l’esistenza di gravi indizi di reato e
considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni
dell’istruzione - siccome gravemente indiziato di essere l’autore di diversi
altri furti avvenuti tra settembre e ottobre 2009 - e pericolo di recidiva -
essendo l’accusato recidivo specifico ed avendo ripreso a delinquere durante il
periodo di prova impostogli con la liberazione condizionale di una precedente
condanna, avvenuta il 24 dicembre 2008 (inc. GIAR 468.2009.1, doc. 1).
Il 7 ottobre 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da questo giudice, ritenuti dati i gravi e concreti
indizi di colpevolezza, nonché preminenti motivi di interesse pubblico quali i
bisogni dell’istruzione ed il pericolo di recidiva (con riferimento alle
motivazioni della richiesta di conferma dell’arresto), (inc. GIAR 468.2009.1,
doc. 5).
Sia davanti alla Polizia, in
occasione del suo arresto, che davanti a questo giudice, in occasione
dell’udienza per la conferma dell’arresto, l’istante ha ammesso di essere
l’autore di 4 furti, di cui 2 tentati. Nuovamente interrogato dalla Polizia, in
data 12 ottobre 2009, egli ha ammesso di essere l’autore di ulteriori 10 furti,
precisando di averne commessi altri di cui non si ricordava. Ancora interrogato
dalla Polizia il 15 ottobre 2009, l’accusato ha ammesso la commissione di
ulteriori furti con scasso. Sino ad oggi __________ avrebbe complessivamente
ammesso o riconosciuto agli inquirenti la commissione di 21 furti (tra tentati
e compiuti), ma gli inquirenti starebbero procedendo ad ulteriori indagini di
Polizia scientifica (confronto delle tracce biologiche rinvenute sui luoghi di
altri furti con il DNA di __________).
B.
Il 13 ottobre 2009 __________,
con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore (Inc. GIAR
468.2009.3, doc. 1), chiede di essere posto in libertà provvisoria. Senza
contestare l’esistenza di gravi indizi di reato la difesa afferma che l’istante
sarebbe già stato interrogato due volte dalla Polizia cantonale e avrebbe
spontaneamente raccontato quanto commesso, l’arresto non sarebbe più giustificato
per i bisogni istruttori. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva egli
afferma di essere ben conscio dei suoi precedenti penali e di avere nuovamente
delinquito nel periodo di libertà condizionata, ma ciò sarebbe avvenuto al
termine di tale periodo, essendosi egli ben comportato nei nove mesi
precedenti. Per ovviare al pericolo di recidiva l’accusato è disposto a versare
una cauzione, per il tramite della sua famiglia, a depositare i propri
documenti di identità, a presentarsi presso il Comando di Polizia
quotidianamente e a rimanere confinato agli arresti domiciliari presso il
domicilio della madre (che, vista l’età, necessiterebbe dell’assistenza e della
compagnia del figlio). Visto quanto sopra non sarebbero più rispettati il
principio di proporzionalità e sussidiarietà.
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 16/19 ottobre 2008 (Inc. GIAR 468.2009.3, doc. 2), dopo
avere ripercorso i fatti che hanno portato all’arresto dell’accusato, analizza
dettagliatamente i gravi indizi di reato a suo carico. Il PP osserva come
l’accusato, tra fine agosto e il giorno del suo arresto, sia riuscito a mettere
a segno almeno 21 furti (consumati e tentati), se solo si considerano i reati
da lui ammessi, ai quali potrebbero però aggiungersene altri a dipendenza degli
esiti delle indagini della Polizia e della Polizia scientifica. Per quanto
riguarda i bisogni istruttori osserva, con riferimento al rapporto di
complemento della Polizia del 13 ottobre 2009, che l’accusato potrebbe entrare
in considerazione per ulteriori furti e che la scientifica si sta occupando di
comparare le varie tracce rinvenute sulle scene dei crimini con i dati biologici
di __________. A mente del PP occorrerà istruire anche i procedimenti aperti
prima del suo arresto e tuttora pendenti. Sussisterebbe poi un concreto
pericolo di recidiva, sia con riferimento ai numerosi precedenti menzionati nel
casellario giudiziale, sia al fatto che l’accusato ha delinquito, per quanto
qui di interesse, nel periodo di liberazione condizionale concesso dal GIAP il
21 ottobre 2008, a far tempo dal 24 dicembre 2008: anziché rispettare le
condizioni poste dal GIAP per la sua liberazione condizionale (sottoporsi ad
assistenza riabilitativa e mantenere il lavoro) __________ ha semplicemente
ripreso a delinquere (già solo con riferimento ai reati di infrazione e
contravvenzione LStup di cui all’incarto MP __________). La sua fattiva
collaborazione con gli inquirenti non diminuisce certo l’importante ed accertato
pericolo di recidiva. Sussiste poi pericolo di fuga, avendo l’accusato
dichiarato all’assistente sociale del patronato, di alloggiare presso amici nel
__________ e di non essere intenzionato a continuare il trattamento terapeutico
o a trovare una soluzione lavorativa in Ticino. Le misure sostitutive
dell’arresto proposte non sarebbero sufficienti per scemare l’accertato
pericolo di fuga e di recidiva, considerato inoltre il residuo di pena di un
anno che, alla luce dei nuovi fatti di rilevanza penale, __________ dovrà
scontare. Sarebbe tuttora rispettato il principio di proporzionalità.
D.
La difesa, con osservazioni 20
ottobre 2009, si rifà alle allegazioni dell’istanza di libertà provvisoria. Per
quanto riguarda il pericolo di fuga afferma che l’accusato ha sempre alloggiato
presso la madre e che semplici pensieri o ipotesi circa la possibilità di
trovare una soluzione alternativa in __________ non possono certo concretizzare
il pericolo di fuga, mentre che le proposte alternative formulate con l’istanza
sono idonee e concrete. Per il resto delle considerazioni, se del caso, si dirà
nel seguito della presente.
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto sono
stati trasmessi tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il
preavviso è stato inviato per posta il 16 ottobre 2009 (cfr. timbro postale) e
l'incarto è stato recapitato "brevi manu" nella mattina del 19
ottobre 2009, in pratica contestualmente alla ricezione del preavviso inviato per
posta (in proposito cfr. CRP 60.2005.323, sentenza 11.10.2005 in re C.B.).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade, per questo giudice, giovedì 22 ottobre 2009 ex art. 20 cpv. 1
CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
"L’art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni
dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo di collusione e di
inquinamento delle prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere fino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27 ,
pag. 32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela
dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è quella
di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato - e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, sufficienti e
concreti indizi di colpevolezza a carico di __________ sono senz’altro dati per
i reati ipotizzati in relazione ai fatti che hanno condotto al suo arresto. In
particolare, l’accusato, dopo aver inizialmente ammesso solo 4 furti, di cui
due tentati, ha ammesso agli inquirenti ulteriori furti con scasso (cfr. verb.
PG di __________ del 12 ottobre 2009 allegato al rapporto di complemento 13
ottobre 2009 della Polizia cantonale, AI 19; verb. PG di __________ del 15
ottobre 2009) a partire da inizio settembre 2009, tutto ciò per permettersi
l’importante consumo di eroina (circa 3 grammi al giorno per un costo compreso tra il CHF 300.- e i CHF 500.-).
La prima (e cumulativa)
condizione per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è
pertanto presente.
4.
Per quanto riguarda i bisogni
istruttori il magistrato evoca la necessità di verificare le dichiarazioni
dell’accusato con riferimento ai furti ammessi e accertare se egli entri in
considerazione quale autore di altri furti avvenuti nel Cantone, comparando le
varie tracce rinvenute sui luoghi di tali crimini con gli elementi biometrici
riconducibili a __________ (con riferimento al rapporto di complemento della
Polizia del 13 ottobre 2009). È evidente che tale attività istruttoria non può
essere compromessa dall’intervento collusivo dell’accusato. Il pericolo di
collusione e di inquinamento delle prove non è peraltro neppure menzionato dal
magistrato inquirente.
5.
Il pericolo di recidiva consiste nel
rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Dal casellario giudiziale agli
atti (AI 2) risulta che __________ ha iniziato a delinquere nel 2000, subendo
la prima condanna a 90 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente, nel 2001
quando è stato riconosciuto colpevole di furto, reati connessi con
l’importazione e la messa in circolazione di monete false, infrazioni alla
LCstr (quali la circolazione senza targhe e senza licenza e il furto d’uso),
truffa, falsità in documenti e contravvenzione alla LStup. Nel 2005 è stato
nuovamente condannato ad una pena di 75 giorni di detenzione, in quanto
riconosciuto colpevole di ripetuto furto, abuso di un impianto per
l’elaborazione di dati, ricettazione, circolazione senza licenza di condurre e
furto d’uso. Nel 2007 è nuovamente stato condannato dalla Corte delle Assise
correzionali di Mendrisio ad una pena detentiva di 30 mesi; egli è stato riconosciuto
colpevole, tra gli altri, dei reati di ripetuto furto, incendio intenzionale,
circolazione senza licenza di condurre, minaccia, contravvenzione alla LStup,
impedimento di atti dell’autorità e ricettazione. Infine, il 12 marzo 2008, è
stato condannato dalla Corte delle Assise correzionali di Lugano a 12 mesi di
detenzione, oltre ad un trattamento ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, in
quanto riconosciuto colpevole dei reati ripetuto furto, furto d’uso e
circolazione senza licenza.
Egli si trovava, il 6 ottobre
scorso, al momento dell’arresto, in libertà condizionale, avendo il Giudice
dell’applicazione della pena, con decisione 21 ottobre 2008, concesso la
liberazione condizionale delle due ultime pene, a far tempo dal 24 dicembre
2008, e per il periodo di prova di un anno, a condizione che l’accusato si
sottoponesse ad assistenza riabilitativa e che mantenesse l’attività lavorativa
a suo tempo avviata presso la __________ di __________ (cfr. sentenza 21
ottobre 2008 del GIAP, inc. 400.2008.73, allegato 6 all’AI 12).
Nel frattempo invece, non solo __________
ha ricominciato ad utilizzare sostanze stupefacenti, ma anche a commettere
furti per finanziare il proprio consumo.
Come rettamente evidenziato dal
PP __________, che si trovava appunto in libertà condizionale, anziché
rispettare le condizioni poste dal Giudice dell’applicazione della pena
(sottoporsi all’assistenza riabilitativa e mantenere un lavoro), ha
semplicemente ripreso a commettere furti e a consumare eroina.
Se, in mancanza di diversa risultanza
agli atti, può essere presa per buona l’osservazione della difesa secondo cui
il fatto che __________ sia finito in disoccupazione sarebbe il risultato del
noto periodo di crisi e che, per una persona come __________, sarebbe
doppiamente difficile trovare lavoro in ragione del suo passato (anche con
riferimento alle risultanze dell’allegato 5 all’AI 12), non si giustifica
assolutamente il fatto (perché di fatto documentato si tratta) che egli non si
è più sottoposto, da giugno 2009, al trattamento ambulatoriale impostogli
dall’Autorità giudiziaria. Per di più, dal rapporto 22 settembre 2009 del
Servizio psicosociale di Lugano (allegato 2 all’AI 12), risulta che __________
non si è mai confrontato in modo costruttivo con la misura terapeutica ordinata
dall’Autorità giudiziaria (a dire del dottor __________ egli “è sempre
venuto all’SPS controvoglia e solo perché obbligato”).
A ciò si aggiunga che nulla si
sa, di concreto, delle intenzioni future dell’accusato (egli non ha, e comunque
non ha comunicato al PP o a questo giudice, un progetto concreto per il futuro)
se non che egli, se posto in libertà provvisoria, intenderebbe fare compagnia
alla madre.
Ciò per dire che da un esame
degli atti appare, con preoccupante limpidezza, il fatto che l’accusato,
nell’ultimo decennio, ha più volte interessato le Autorità giudiziarie con
varie tipologie di reati, tra cui compare con assoluta regolarità il reato di
furto. Egli non ha neppure saputo conformarsi a delle semplici regole di
condotta impostegli dal GIAP per la concessione della libertà condizionale,
perlomeno per quanto riguarda il mantenimento della misura terapeutica, che ha
abbandonato sua sponte e senza giustificazione alcuna.
Il pericolo che __________, se
rimesso in libertà provvisoria, riprenda né più né meno con la stessa tipologia
di reati per cui è stato arrestato il 6 ottobre scorso, appare quindi concreto.
Tale pericolo non può essere
ovviato dalle misure sostitutive dell’arresto proposte genericamente dalla
difesa, anche perché più idonee ad ovviare, in qualche modo, ad un eventuale
pericolo di fuga che non al pericolo di recidiva.
Stabilita l’esistenza di uno dei
motivi di interesse pubblico necessari per il mantenimento del carcere
preventivo, oltre ai seri e concreti indizi di reato, non è necessario
esaminare l’esistenza degli altri motivi.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il carcere
preventivo sin qui sofferto (due settimane) appare rispettoso del principio di
proporzionalità se confrontato alla possibile pena in caso di condanna. Inoltre
l’inchiesta, in questo lasso di tempo, è proseguita nel rispetto del principio
di celerità, non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e
neppure vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004).
Gli inquirenti sono ora in attesa delle verifiche della Polizia scientifica a
proposito del confronto delle tracce biologiche rinvenute sui luoghi di furto,
effettuati tali accertamenti e contestati i risultati all’accusato, l’inchiesta
potrà considerarsi conclusa.
Richiamato comunque l'obbligo per
il magistrato inquirente di trattare con priorità i casi in cui l'accusato è in
detenzione (art. 102 cpv. 1 e 176 cpv. 3 CPP).
7.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità e non sono date le
condizioni per ordinare una misura sostitutiva dell’arresto che possa contenere
l’accertato pericolo di recidiva. L’istanza di libertà provvisoria in
discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e
spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci
giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1
let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, e meglio gli art. 138, 139, 146 e 251 CP, 95ss e 280 ss CPP
decide
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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