INC.2009.47803
Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione dell'atto di accusa, respinta per pericolo di recidiva
15 marzo 2010Italiano18 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.47803
Data decisione, Autorità:
15.03.2010, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione dell'atto di accusa, respinta per pericolo di recidiva
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 108 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.47803
Lugano
15 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 2 marzo 2010 al Ministero pubblico da
__________ c/o Carcere giudiziario La Farera, Cadro
(patr. dal __________)
e trasmessa a questo giudice ai sensi dell’art. 108 cpv. 3
CPP;
visto lo scritto 3/4 marzo 2010
della presidente della Corte che comunica che il TPC farà il possibile per
aggiornare nei termini di legge il dibattimento;
viste le osservazioni 8 marzo
2010 del PP e quelle 12 marzo 2010 della difesa dell’accusato istante;
visto l’incarto MP di cui all’ACC
__________ del 1° marzo 2010 (inc. TPC __________),
ritenuto,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
13 ottobre 2009, su ordine d’arresto 12 ottobre 2009 del PP Chiara Borelli, per
titolo di ripetuto furto (art. 139 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 CP) e
ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) “per essersi introdotto, in
data 20.01.2007, a __________, e in data 04.08.2009, a __________,
indebitamente e previo scasso, in due abitazioni provate, e per avere, per
procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, denaro
e gioielli, per un valore complessivo di CHF 20'000.-“ (Inc. GIAR
478.2009.1, allegato al doc. 2).
Con la richiesta di conferma
dell’arresto 14 ottobre 2009 il magistrato inquirente ha promosso a __________
l’accusa per gli stessi reati dell’ordine d’arresto oltre che per ripetuta
contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup), (Inc. GIAR 478.2009.1, doc. 1), e
chiesto la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione (“accertamenti
degli effettivi illeciti commessi, entità della refurtiva, accertamenti in
merito a ulteriori furti tramite profilo DNA”) e pericolo di recidiva (“cfr.
estratto giudiziale, nonché persona priva di mezzi finanziari e dedita al
consumo di sostanze stupefacenti, circostanze queste ultime che inducono a
pensare che possa reiterare negli illeciti”), e che questo giudice ha
confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e per i motivi di interesse pubblico menzionati dal PP,
(Inc. GIAR 478.2009.1, doc. 5).
A verbale di conferma
dell’arresto l’accusato ha sostanzialmente ammesso gli addebiti che gli
venivano mossi dalla Polizia.
B.
Il 1° marzo 2010 il PP ha
rinviato __________ a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di
Lugano, siccome accusato di ripetuto furto (in 33 occasioni, tra furto
consumato e tentato, avvenute tra il 2003 e l’ottobre 2009), ripetuto
danneggiamento e violazione di domicilio (per commettere i furti con scasso) e
contravvenzione alla LStup.
C.
Il 2 marzo 2010 la difesa di __________
ha inoltrato istanza di libertà provvisoria direttamente al PP (malgrado in
questo stadio della procedura il CPP trasferisce la competenza per decidere
sulle istanze di libertà provvisoria a questo giudice), istanza che è poi stata
ricevuta da questo giudice il giorno stesso.
__________, con l’istanza in
discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in
libertà provvisoria, essendo l’inchiesta ormai terminata e avendo egli
collaborato attivamente alle indagini. Egli ha sempre lavorato o tentato di
lavorare, cosa che vorrebbe ritornare a fare al più presto al fine di
reintrodursi nel tessuto sociale ed economico, considerato il fatto che si è
disintossicato in carcere. Inesistenti i rischi di recidiva, fuga e collusione
e il proseguimento della carcerazione preventiva, a fronte di 140 giorni di
carcere preventivo sofferti, violerebbe il principio di proporzionalità,
considerato che la pena che gli verrà inflitta sarà a beneficio della
sospensione condizionale e ritenuto che altre misure meno incisive possono
essere adottate. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa osserva
che l’accusato è al beneficio della pubblica assistenza a partire da gennaio
2010 e, alla scarcerazione, beneficerà di un importo di CHF 1'060.- mensili (oltre
al pagamento di AVS e cassa malati). In caso di scarcerazione __________ avrà
un’entrata finanziaria regolare che gli permetterà di reintegrarsi appieno
nella società (Inc. GIAR 478.2009.3, doc. 2).
D.
Il magistrato inquirente, con
osservazioni 8 marzo 2010, postula il non accoglimento dell’istanza. Osserva
che __________ è accusato di avere perpetrato 33 furti tra il 2003 e il 2009,
di cui 30 si sono verificati tra giugno 2008 e ottobre 2009. L’accusato ha
dichiarato di non avere mai smesso negli anni il consumo di cocaina. Ha poi
ammesso che la commissione dei furti serviva a finanziare il proprio consumo di
sostanze stupefacenti e per onorare fatture scoperte, e che solo grazie ad un
lavoro riuscirebbe ad astenersi dagli illeciti (AI 27, verb. PP 28 gennaio
2010, p. 5). L’accusato si è dichiarato disposto a seguire un percorso
terapeutico, ma neppure con l’istanza è stato prodotto un progetto concreto che
permetta di escludere una ricaduta negli illeciti.
Sebbene egli abbia un solo
precedente a casellario giudiziale, nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha
persistito negli illeciti in maniera regolare e continua. Si tratta di
un’attività delinquenziale intensa e finalizzata, almeno in parte, al
finanziamento dei propri consumi di sostanze stupefacenti. Il suo passato di
tossicodipendente, che ha cessato i consumi unicamente quando si trovava in
strutture protette o, come attualmente, in carcere, non permetterebbe di fugare
i timori per un pericolo di recidiva che il PP ritiene ancora concreto e attuale.
In assenza di un’attività
lavorativa e di una progettualità terapeutica concreta il PP chiede che
l’istanza di libertà provvisoria venga respinta.
E.
L’istante, con osservazioni 12
marzo 2010, si riconferma nella propria istanza di libertà provvisoria.
All’interno del carcere __________ è seguito dal servizio Ingrado e da quello
medico sanitario del penitenziario, non è quindi vero che non vi sarebbe alcun
percorso terapeutico in atto.
__________ ha concordato con
Ingrado una presa a carico di tipo volontario, terapeutico e di sostegno, per
affrontare in maniera ottimale e concreta il suo rientro nella società. A tal
proposito è stata prodotta la lettera 22 febbraio 2010 del servizio Ingrado
alla difesa, con la quale si attesta che l’accusato ha contattato questo
servizio avendo poi espresso l’intenzione di riprendere, dopo la scarcerazione,
una terapia farmacologia ambulatoriale e una presa a carico con incontri
regolari di sostegno con un consulente della struttura, nell’ambito della quale
si prevederanno dei controlli delle urine a sorpresa.
Solo al momento della
scarcerazione il progetto potrà divenire un programma concreto e attuabile.
Per quanto riguarda la ricerca di
un lavoro, la stessa è impedita dalla condizione di detenzione che impedisce
all’accusato di presentarsi a qualsiasi colloquio di lavoro.
La concessione della pubblica
assistenza gli permetterà di dedicarsi con serenità finanziaria alla ricerca di
un lavoro.
F.
Il presidente del TPC non ha
presentato osservazioni ma ha comunicato che farà il possibile per aggiornare
nei termini di legge il dibattimento.
Considerandi
1.
L'istanza, presentata
dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a
questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.
2.
Ricordato che dopo l'emanazione
dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per
l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura
prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di
Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del
dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della
detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi
come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga,
pericolo di recidiva e proporzionalità).
3.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito
dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al
cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,
consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere
preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per
quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a
futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento
(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo
2000.
in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in
esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP
non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc.
520.2001
).
4.
Nel caso in esame non occorre
dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in
capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto
che sono pacificamente ammessi dall’accusato (a verbale PP) e dalla difesa che
afferma la fattiva collaborazione dell’accusato nelle indagini (Inc. GIAR 478.2009.3,
doc. 2 e 8). Anche dagli atti emergono inequivocabilmente
gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati all’accusato. Basti
pensare al ritrovamento di tracce biologiche per quanto riguarda i luoghi di alcuni
furti e le analisi chimiche per quanto riguarda il consumo di sostanze
stupefacenti. Vi sono poi le chiare e circostanziate ammissioni dell’accusato
per quanto riguarda la maggior parte dei furti contestatigli e la maggior parte
della refurtiva.
5.
Per quanto riguarda il perdurare
dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento
dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di recidiva in
connessione con il rispetto del principio di proporzionalità, il PP, al momento
della richiesta di conferma dell’arresto, sostanziava tale pericolo con il
precedente a casellario giudiziale, nonché il fatto che __________ fosse privo
di mezzi finanziari e dedito al consumo di sostanze stupefacenti, circostanze
che inducono a pensare che possa reiterare negli illeciti.
Con le osservazioni 8 marzo 2010
afferma che l’accusato avrebbe commesso i furti per finanziare il proprio
consumo, che è continuato negli ultimi anni e che è stato interrotto solo
quando egli si trovava in centri terapeutici o, come ora, in detenzione. Egli
avrebbe inoltre dichiarato che solo con un lavoro riuscirebbe ad astenersi
dagli illeciti. La difesa non ha inoltre prodotto programmi concreti riferiti
ad un percorso terapeutico che potrebbe scongiurare una ricaduta negli
illeciti.
La difesa osserva che fintanto
che si troverà in detenzione, l’accusato è impossibilitato a trovarsi un
lavoro. Ora egli ha una sicurezza finanziaria essendo stato posto a beneficio
della pubblica assistenza. Inoltre è intenzionato a sottoporsi volontariamente
ad un programma terapeutico presso il centro Ingrado, che potrà concretizzarsi
unicamente una volta scarcerato.
6.
Il pericolo di recidiva consiste nel
rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la
commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di
arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare
dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.
95.
CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non
basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo
il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Per confermare l’esistenza di un
pericolo di recidiva si inizi col dire che, se è vero che il precedente penale
dell’istante, con riferimento al reato di furto, è piuttosto lontano nel tempo,
è altrettanto vero che gli atti istruttori compiuti hanno permesso di accertare
il suo coinvolgimento in furti commessi nel canton Ginevra ancora nel periodo
di prova della condanna del 16 dicembre 2002. Altrettanto vero che l’accusato
si è astenuto dal commettere reati almeno dal 2003 al 2008 (se si esclude un
episodio di furto nel 2007), quando però ha ricominciato a commettere furti con
scasso con una certa regolarità, almeno 30 tra giugno 2008 e ottobre 2009. In quel periodo egli si sarebbe trovato senza lavoro e, per permettersi i consumi di sostanze
stupefacenti e per onorare fatture, si è dedicato ai furti di cui oggi è
accusato. A suo dire egli si sarebbe rovinato la vita con la cocaina: noto
meccanico di moto, avrebbe perso tutto grazie all’assunzione di tale sostanza
(cfr. verb. GIAR di conferma dell’arresto).
Si tratta quindi di un’attività
delinquenziale intensa, motivata in parte con la necessità di finanziare il
proprio consumo di sostanze stupefacenti e, per il resto, di far fronte ad
altri debiti. Al momento del suo arresto egli assumeva 8 pastiglie di Kétalgine
al giorno, oltre al Ritaline, a suo dire somministratogli dal centro Ingrado da
quando la cassa malati, per mancanza del pagamento del premio, aveva smesso di
pagare il suo medico di famiglia. Sempre a suo dire gli esami delle urine, a
cui sarebbe stato sottoposto, a sorpresa, da giugno 2008 presso il centro
Ingrado, sarebbero stati sempre negativi tranne in un'occasione. Per quanto
riguarda la sua situazione finanziaria egli, se scarcerato, vivrebbe con la
madre e, in attesa di trovare lavoro, beneficierebbe di CHF 1060.-- al mese
dall'assistenza (oltre al pagamento di AVS e cassa malati). Sarebbe inoltre
intenzionato ad affidarsi per una cura di sostegno terapeutico e farmacologio
al centro Ingrado, disponibile a sottoporsi a controlli regolaridelle urine:
l'intenzione espressa è stata certificata dai responsabili del centro.
Gli elementi di fatto
summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale il pericolo di
recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), che non può essere
scongiurato dalle pur lodevoli intenzioni espresse dall’accusato, ma non meglio
concretizzate (perlomeno quelle della presa a carico tramite incontri regolari
con un consulente del centro Ingrado, della terapia farmacologia ambulatoriale
e dei controlli delle urine a sorpresa).
Spiace dover constatare che il PP
nulla ha fatto per permettere, o financo per favorire, un simile approccio
terapeutico e/o di sostegno, nell’interesse non solo dell’accusato (e del suo
reinserimento sociale), ma anche della collettività.
Il magistrato inquirente non ha
neppure assunto agli atti la cartella relativa ai controlli delle urine
effettuati presso il centro Ingrado prima del suo arresto, o relativa alla cura
farmacologia seguita e ad eventuali altri interventi di sostegno a favore di __________
nello stesso periodo.
È ben vero che ora l’accusato, se
rimesso in libertà provvisoria, non dovrebbe avere, almeno nell’immediato,
problemi finanziari. Diverso il discorso per quanto riguarda invece il consumo
di sostanze stupefacenti: l’accusato, se rimesso in libertà provvisoria, senza
un’adeguata struttura di sostegno, potrebbe ricadere facilmente nell’acquisto e
consumo di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, nella commissione di furti
(perlomeno per finanziare il proprio consumo). La sua dipendenza è ora sotto
controllo, ma egli si trova in ambiente protetto dove è impossibile, anche
volendo, procurarsi dello stupefacente. Come detto, senza un progetto terapeutico
concreto (di sostegno psicologico e farmacologico), che possa perlomeno
limitare il pericolo di recidiva e fungere da misura sostitutiva dell’arresto,
la messa in libertà provvisoria dell’accusato non può entrare in
considerazione.
Questo giudice non dispone,
infatti, degli elementi sufficienti per la fissazione di una misura sostitutiva
dell’arresto, che appare imprescindibile nel caso di __________, e che dovrebbe
consistere in una immediata ed adeguata presa a carico psicologica e
farmacologia (unitamente ad esami delle urine a sorpresa), come sembra peraltro
postulare anche l’istante. Non basta, a questo proposito, la lettera 22
febbraio 2010 di Ingrado, prodotta con le osservazioni 12 marzo 2010 della
difesa, che si limita a confermare l’intenzione di una (generica) presa a
carico dell’istante. La situazione personale e psicologica dell’accusato,
caratterizzata da anni di consumo di cocaina, richiede, infatti, una seria,
praticabile e documentata presa a carico medico-psicologica, tale da potere
ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano penale e tale da potere
essere utilizzata per fissare delle norme di condotta a valere quali misure
sostitutive dell’arresto, la cui violazione comporterebbe la rimessa in carcere
dell’accusato.
Si ribadisce che con gli elementi
a disposizione (quelli neppure raccolti dall’accusa e i pochi forniti dalla
difesa), questo giudice è nell’impossibilità di valutare l’applicazione di una
misura sostitutiva dell’arresto (che, come detto, dovrà essere di ordine
medico/psicologico e concordata con il centro Ingrado) idonea a scongiurare, o
perlomeno a fortemente mitigare, il pericolo di recidiva.
Ci si chiede per quale motivo il
PP abbia negletto di intraprendere, o favorire, l’approccio dell’accusato a
questa soluzione, dal momento che senza un’adeguata preparazione e senza un
sostegno, il giorno della sua scarcerazione - avvenga essa prima o dopo la
celebrazione del processo - __________ si troverà senza lavoro, ma soprattutto,
senza un progetto di sostegno adeguato che gli permetta di riprendersi la
propria vita in mano e, di conseguenza, di evitare di tornare a commettere
furti.
Alla luce di quanto precede e
meglio ritenuta l’assenza, allo stadio attuale, di una comprovata e dettagliata
struttura d’appoggio, nonché la situazione personale di __________,
verosimilmente ora difficilmente gestibile dall’accusato individualmente, con
il rischio che egli reiteri comportamenti di natura penale ancora prima della
celebrazione del processo, una sua messa in libertà provvisoria non può entrare
in considerazione.
7.
Rispettato il principio di
proporzionalità, sia con riferimento alla durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile, sia con
riferimento al rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni;
art. 102 CPP), avendo il PP, a quattro mesi e mezzo dall’arresto, rinviato __________
davanti alle Assise correzionali con atto d’accusa del __________.
I reati imputati all’accusato
sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente
superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella
presumibilmente da soffrire sino alla celebrazione del processo in caso non
dovesse essere presentata una concreta proposta di sostegno terapeutico, tale
da potere fungere da base per la fissazione di norme di condotta a valere quali
misure sostitutive dell’arresto.
8.
In conclusione, constatata
l’esistenza di gravi indizi di reato, pericolo di recidiva nonché rispetto del
principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini
suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
Intimazione (con copia delle
osservazioni):
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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