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Decisione

INC.2009.47803

Istanza di libertà provvisoria dopo emanazione dell'atto di accusa, respinta per pericolo di recidiva

15 marzo 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

13 ottobre 2009, su ordine d’arresto 12 ottobre 2009 del PP Chiara Borelli, per

titolo di ripetuto furto (art. 139 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 CP) e

ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP) “per essersi introdotto, in

data 20.01.2007, a __________, e in data 04.08.2009, a __________,

indebitamente e previo scasso, in due abitazioni provate, e per avere, per

procacciarsi un indebito profitto, sottratto al fine di appropriarsene, denaro

e gioielli, per un valore complessivo di CHF 20'000.-“ (Inc. GIAR

478.2009.1, allegato al doc. 2).

Con la richiesta di conferma

dell’arresto 14 ottobre 2009 il magistrato inquirente ha promosso a __________

l’accusa per gli stessi reati dell’ordine d’arresto oltre che per ripetuta

contravvenzione alla LStup (art. 19a LStup), (Inc. GIAR 478.2009.1, doc. 1), e

chiesto la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione (“accertamenti

degli effettivi illeciti commessi, entità della refurtiva, accertamenti in

merito a ulteriori furti tramite profilo DNA”) e pericolo di recidiva (“cfr.

estratto giudiziale, nonché persona priva di mezzi finanziari e dedita al

consumo di sostanze stupefacenti, circostanze queste ultime che inducono a

pensare che possa reiterare negli illeciti”), e che questo giudice ha

confermato l’arresto dell’accusato considerata la presenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza e per i motivi di interesse pubblico menzionati dal PP,

(Inc. GIAR 478.2009.1, doc. 5).

A verbale di conferma

dell’arresto l’accusato ha sostanzialmente ammesso gli addebiti che gli

venivano mossi dalla Polizia.

B.

Il 1° marzo 2010 il PP ha

rinviato __________ a giudizio davanti alla Corte delle Assise correzionali di

Lugano, siccome accusato di ripetuto furto (in 33 occasioni, tra furto

consumato e tentato, avvenute tra il 2003 e l’ottobre 2009), ripetuto

danneggiamento e violazione di domicilio (per commettere i furti con scasso) e

contravvenzione alla LStup.

C.

Il 2 marzo 2010 la difesa di __________

ha inoltrato istanza di libertà provvisoria direttamente al PP (malgrado in

questo stadio della procedura il CPP trasferisce la competenza per decidere

sulle istanze di libertà provvisoria a questo giudice), istanza che è poi stata

ricevuta da questo giudice il giorno stesso.

__________, con l’istanza in

discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di essere posto in

libertà provvisoria, essendo l’inchiesta ormai terminata e avendo egli

collaborato attivamente alle indagini. Egli ha sempre lavorato o tentato di

lavorare, cosa che vorrebbe ritornare a fare al più presto al fine di

reintrodursi nel tessuto sociale ed economico, considerato il fatto che si è

disintossicato in carcere. Inesistenti i rischi di recidiva, fuga e collusione

e il proseguimento della carcerazione preventiva, a fronte di 140 giorni di

carcere preventivo sofferti, violerebbe il principio di proporzionalità,

considerato che la pena che gli verrà inflitta sarà a beneficio della

sospensione condizionale e ritenuto che altre misure meno incisive possono

essere adottate. Per quanto riguarda il pericolo di recidiva la difesa osserva

che l’accusato è al beneficio della pubblica assistenza a partire da gennaio

2010 e, alla scarcerazione, beneficerà di un importo di CHF 1'060.- mensili (oltre

al pagamento di AVS e cassa malati). In caso di scarcerazione __________ avrà

un’entrata finanziaria regolare che gli permetterà di reintegrarsi appieno

nella società (Inc. GIAR 478.2009.3, doc. 2).

D.

Il magistrato inquirente, con

osservazioni 8 marzo 2010, postula il non accoglimento dell’istanza. Osserva

che __________ è accusato di avere perpetrato 33 furti tra il 2003 e il 2009,

di cui 30 si sono verificati tra giugno 2008 e ottobre 2009. L’accusato ha

dichiarato di non avere mai smesso negli anni il consumo di cocaina. Ha poi

ammesso che la commissione dei furti serviva a finanziare il proprio consumo di

sostanze stupefacenti e per onorare fatture scoperte, e che solo grazie ad un

lavoro riuscirebbe ad astenersi dagli illeciti (AI 27, verb. PP 28 gennaio

2010, p. 5). L’accusato si è dichiarato disposto a seguire un percorso

terapeutico, ma neppure con l’istanza è stato prodotto un progetto concreto che

permetta di escludere una ricaduta negli illeciti.

Sebbene egli abbia un solo

precedente a casellario giudiziale, nel corso dell’ultimo anno e mezzo ha

persistito negli illeciti in maniera regolare e continua. Si tratta di

un’attività delinquenziale intensa e finalizzata, almeno in parte, al

finanziamento dei propri consumi di sostanze stupefacenti. Il suo passato di

tossicodipendente, che ha cessato i consumi unicamente quando si trovava in

strutture protette o, come attualmente, in carcere, non permetterebbe di fugare

i timori per un pericolo di recidiva che il PP ritiene ancora concreto e attuale.

In assenza di un’attività

lavorativa e di una progettualità terapeutica concreta il PP chiede che

l’istanza di libertà provvisoria venga respinta.

E.

L’istante, con osservazioni 12

marzo 2010, si riconferma nella propria istanza di libertà provvisoria.

All’interno del carcere __________ è seguito dal servizio Ingrado e da quello

medico sanitario del penitenziario, non è quindi vero che non vi sarebbe alcun

percorso terapeutico in atto.

__________ ha concordato con

Ingrado una presa a carico di tipo volontario, terapeutico e di sostegno, per

affrontare in maniera ottimale e concreta il suo rientro nella società. A tal

proposito è stata prodotta la lettera 22 febbraio 2010 del servizio Ingrado

alla difesa, con la quale si attesta che l’accusato ha contattato questo

servizio avendo poi espresso l’intenzione di riprendere, dopo la scarcerazione,

una terapia farmacologia ambulatoriale e una presa a carico con incontri

regolari di sostegno con un consulente della struttura, nell’ambito della quale

si prevederanno dei controlli delle urine a sorpresa.

Solo al momento della

scarcerazione il progetto potrà divenire un programma concreto e attuabile.

Per quanto riguarda la ricerca di

un lavoro, la stessa è impedita dalla condizione di detenzione che impedisce

all’accusato di presentarsi a qualsiasi colloquio di lavoro.

La concessione della pubblica

assistenza gli permetterà di dedicarsi con serenità finanziaria alla ricerca di

un lavoro.

F.

Il presidente del TPC non ha

presentato osservazioni ma ha comunicato che farà il possibile per aggiornare

nei termini di legge il dibattimento.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata

dall'accusato detenuto dopo l’emanazione dell’atto d’accusa direttamente a

questo giudice (ex art. 108 cpv. 3 CPP), è ricevibile.

2.

Ricordato che dopo l'emanazione

dell'atto di accusa il codice di rito non impone termini specifici per

l'evasione di istanze di libertà provvisoria, in concreto (con la procedura

prevista dall'art. 280 CPP: Rusca/Verda/Salmina, Commento del Codice di

Procedura Penale ticinese, n. 9 ad art. 108) si verificherà se ai fini del

dibattimento siano ancora dati i presupposti per il mantenimento della

detenzione preventiva (gravi indizi di reato, bisogni dell'istruzione intesi

come pericolo di collusione o inquinamento delle prove, pericolo di fuga,

pericolo di recidiva e proporzionalità).

3.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP – corrispondente all’art. 33 scaturito

dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 – dopo evidenza al

cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in libertà,

consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del carcere

preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali – per

quanto qui concerne – i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto qui a

futura memoria – può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento

(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo

2000.

in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in

esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128).

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc.

520.2001

).

4.

Nel caso in esame non occorre

dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi indizi di reato in

capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati con l’atto d’accusa, tanto

che sono pacificamente ammessi dall’accusato (a verbale PP) e dalla difesa che

afferma la fattiva collaborazione dell’accusato nelle indagini (Inc. GIAR 478.2009.3,

doc. 2 e 8). Anche dagli atti emergono inequivocabilmente

gravi, concreti e convergenti indizi dei reati contestati all’accusato. Basti

pensare al ritrovamento di tracce biologiche per quanto riguarda i luoghi di alcuni

furti e le analisi chimiche per quanto riguarda il consumo di sostanze

stupefacenti. Vi sono poi le chiare e circostanziate ammissioni dell’accusato

per quanto riguarda la maggior parte dei furti contestatigli e la maggior parte

della refurtiva.

5.

Per quanto riguarda il perdurare

dei preminenti motivi di interesse pubblico atti a giustificare il mantenimento

dello stato di detenzione, in particolare il pericolo di recidiva in

connessione con il rispetto del principio di proporzionalità, il PP, al momento

della richiesta di conferma dell’arresto, sostanziava tale pericolo con il

precedente a casellario giudiziale, nonché il fatto che __________ fosse privo

di mezzi finanziari e dedito al consumo di sostanze stupefacenti, circostanze

che inducono a pensare che possa reiterare negli illeciti.

Con le osservazioni 8 marzo 2010

afferma che l’accusato avrebbe commesso i furti per finanziare il proprio

consumo, che è continuato negli ultimi anni e che è stato interrotto solo

quando egli si trovava in centri terapeutici o, come ora, in detenzione. Egli

avrebbe inoltre dichiarato che solo con un lavoro riuscirebbe ad astenersi

dagli illeciti. La difesa non ha inoltre prodotto programmi concreti riferiti

ad un percorso terapeutico che potrebbe scongiurare una ricaduta negli

illeciti.

La difesa osserva che fintanto

che si troverà in detenzione, l’accusato è impossibilitato a trovarsi un

lavoro. Ora egli ha una sicurezza finanziaria essendo stato posto a beneficio

della pubblica assistenza. Inoltre è intenzionato a sottoporsi volontariamente

ad un programma terapeutico presso il centro Ingrado, che potrà concretizzarsi

unicamente una volta scarcerato.

6.

Il pericolo di recidiva consiste nel

rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la

commissione di quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di

arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare

dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art.

95.

CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non

basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo

il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez, op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154). Occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

Per confermare l’esistenza di un

pericolo di recidiva si inizi col dire che, se è vero che il precedente penale

dell’istante, con riferimento al reato di furto, è piuttosto lontano nel tempo,

è altrettanto vero che gli atti istruttori compiuti hanno permesso di accertare

il suo coinvolgimento in furti commessi nel canton Ginevra ancora nel periodo

di prova della condanna del 16 dicembre 2002. Altrettanto vero che l’accusato

si è astenuto dal commettere reati almeno dal 2003 al 2008 (se si esclude un

episodio di furto nel 2007), quando però ha ricominciato a commettere furti con

scasso con una certa regolarità, almeno 30 tra giugno 2008 e ottobre 2009. In quel periodo egli si sarebbe trovato senza lavoro e, per permettersi i consumi di sostanze

stupefacenti e per onorare fatture, si è dedicato ai furti di cui oggi è

accusato. A suo dire egli si sarebbe rovinato la vita con la cocaina: noto

meccanico di moto, avrebbe perso tutto grazie all’assunzione di tale sostanza

(cfr. verb. GIAR di conferma dell’arresto).

Si tratta quindi di un’attività

delinquenziale intensa, motivata in parte con la necessità di finanziare il

proprio consumo di sostanze stupefacenti e, per il resto, di far fronte ad

altri debiti. Al momento del suo arresto egli assumeva 8 pastiglie di Kétalgine

al giorno, oltre al Ritaline, a suo dire somministratogli dal centro Ingrado da

quando la cassa malati, per mancanza del pagamento del premio, aveva smesso di

pagare il suo medico di famiglia. Sempre a suo dire gli esami delle urine, a

cui sarebbe stato sottoposto, a sorpresa, da giugno 2008 presso il centro

Ingrado, sarebbero stati sempre negativi tranne in un'occasione. Per quanto

riguarda la sua situazione finanziaria egli, se scarcerato, vivrebbe con la

madre e, in attesa di trovare lavoro, beneficierebbe di CHF 1060.-- al mese

dall'assistenza (oltre al pagamento di AVS e cassa malati). Sarebbe inoltre

intenzionato ad affidarsi per una cura di sostegno terapeutico e farmacologio

al centro Ingrado, disponibile a sottoporsi a controlli regolaridelle urine:

l'intenzione espressa è stata certificata dai responsabili del centro.

Gli elementi di fatto

summenzionati concorrono ad indicare concreto ed attuale il pericolo di

recidiva (SJ 1981, DTF 123 I 268; G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

n° 2357; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n° 701b), che non può essere

scongiurato dalle pur lodevoli intenzioni espresse dall’accusato, ma non meglio

concretizzate (perlomeno quelle della presa a carico tramite incontri regolari

con un consulente del centro Ingrado, della terapia farmacologia ambulatoriale

e dei controlli delle urine a sorpresa).

Spiace dover constatare che il PP

nulla ha fatto per permettere, o financo per favorire, un simile approccio

terapeutico e/o di sostegno, nell’interesse non solo dell’accusato (e del suo

reinserimento sociale), ma anche della collettività.

Il magistrato inquirente non ha

neppure assunto agli atti la cartella relativa ai controlli delle urine

effettuati presso il centro Ingrado prima del suo arresto, o relativa alla cura

farmacologia seguita e ad eventuali altri interventi di sostegno a favore di __________

nello stesso periodo.

È ben vero che ora l’accusato, se

rimesso in libertà provvisoria, non dovrebbe avere, almeno nell’immediato,

problemi finanziari. Diverso il discorso per quanto riguarda invece il consumo

di sostanze stupefacenti: l’accusato, se rimesso in libertà provvisoria, senza

un’adeguata struttura di sostegno, potrebbe ricadere facilmente nell’acquisto e

consumo di sostanze stupefacenti e, di conseguenza, nella commissione di furti

(perlomeno per finanziare il proprio consumo). La sua dipendenza è ora sotto

controllo, ma egli si trova in ambiente protetto dove è impossibile, anche

volendo, procurarsi dello stupefacente. Come detto, senza un progetto terapeutico

concreto (di sostegno psicologico e farmacologico), che possa perlomeno

limitare il pericolo di recidiva e fungere da misura sostitutiva dell’arresto,

la messa in libertà provvisoria dell’accusato non può entrare in

considerazione.

Questo giudice non dispone,

infatti, degli elementi sufficienti per la fissazione di una misura sostitutiva

dell’arresto, che appare imprescindibile nel caso di __________, e che dovrebbe

consistere in una immediata ed adeguata presa a carico psicologica e

farmacologia (unitamente ad esami delle urine a sorpresa), come sembra peraltro

postulare anche l’istante. Non basta, a questo proposito, la lettera 22

febbraio 2010 di Ingrado, prodotta con le osservazioni 12 marzo 2010 della

difesa, che si limita a confermare l’intenzione di una (generica) presa a

carico dell’istante. La situazione personale e psicologica dell’accusato,

caratterizzata da anni di consumo di cocaina, richiede, infatti, una seria,

praticabile e documentata presa a carico medico-psicologica, tale da potere

ridurre al minimo il rischio di recidiva sul piano penale e tale da potere

essere utilizzata per fissare delle norme di condotta a valere quali misure

sostitutive dell’arresto, la cui violazione comporterebbe la rimessa in carcere

dell’accusato.

Si ribadisce che con gli elementi

a disposizione (quelli neppure raccolti dall’accusa e i pochi forniti dalla

difesa), questo giudice è nell’impossibilità di valutare l’applicazione di una

misura sostitutiva dell’arresto (che, come detto, dovrà essere di ordine

medico/psicologico e concordata con il centro Ingrado) idonea a scongiurare, o

perlomeno a fortemente mitigare, il pericolo di recidiva.

Ci si chiede per quale motivo il

PP abbia negletto di intraprendere, o favorire, l’approccio dell’accusato a

questa soluzione, dal momento che senza un’adeguata preparazione e senza un

sostegno, il giorno della sua scarcerazione - avvenga essa prima o dopo la

celebrazione del processo - __________ si troverà senza lavoro, ma soprattutto,

senza un progetto di sostegno adeguato che gli permetta di riprendersi la

propria vita in mano e, di conseguenza, di evitare di tornare a commettere

furti.

Alla luce di quanto precede e

meglio ritenuta l’assenza, allo stadio attuale, di una comprovata e dettagliata

struttura d’appoggio, nonché la situazione personale di __________,

verosimilmente ora difficilmente gestibile dall’accusato individualmente, con

il rischio che egli reiteri comportamenti di natura penale ancora prima della

celebrazione del processo, una sua messa in libertà provvisoria non può entrare

in considerazione.

7.

Rispettato il principio di

proporzionalità, sia con riferimento alla durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile, sia con

riferimento al rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni;

art. 102 CPP), avendo il PP, a quattro mesi e mezzo dall’arresto, rinviato __________

davanti alle Assise correzionali con atto d’accusa del __________.

I reati imputati all’accusato

sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente

superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella

presumibilmente da soffrire sino alla celebrazione del processo in caso non

dovesse essere presentata una concreta proposta di sostegno terapeutico, tale

da potere fungere da base per la fissazione di norme di condotta a valere quali

misure sostitutive dell’arresto.

8.

In conclusione, constatata

l’esistenza di gravi indizi di reato, pericolo di recidiva nonché rispetto del

principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini

suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

Intimazione (con copia delle

osservazioni):

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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