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Decisione

INC.2009.49402

Istanza proroga carcere preventivo

19 aprile 2010Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente

ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto

qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo

di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad

esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei

ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per

tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare

l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusato per i fatti che

gli sono imputati: basti qui fare riferimento alle ammissioni dell’accusato

rese a verbale davanti al PP e al proprio patrocinatore il 12 novembre 2009 (AI

19. p. 5 e 6) e il 1° aprile 2010 (AI 50) quando ha ribadito di essere l’autore

dei due incendi intenzionali appiccati il 7 settembre e il 20 ottobre 2009

all’interno della palazzina dove risiedeva unitamente ad altri inquilini, mettendo

in pericolo la vita di questi ultimi;

-

per l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva - che, come

noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o

continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato - come per gli

altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e

risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di

recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti

specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da

solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati

(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,

Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.

701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise

annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce

la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez ,

op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e

riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,

comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni

socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,

fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi

molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

-

nel caso in esame tale pericolo appare

accertato, con riferimento alla ripetitività dell’agire dell’accusato ed alla

futilità delle motivazioni addotte, nonché ai suoi problemi d’alcolismo ed al

suo disturbo di personalità; il perito psichiatrico ha infatti posto la

diagnosi di disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo

associato a tratti narcisistici di personalità e ad una dipendenza dalle

bevande alcoliche (AI 48, p. 11, ad quesito 1.) ed ha concluso che i reati

imputatigli sono da mettere in relazione con il disturbo della personalità e

con il consumo di alcol (p. 12, ad quesito 2) nonché per un fondato pericolo

che egli commetta nuovi reati “considerato il carattere persistente del

disturbo della personalità e del comportamento consumatorio di cui il peritando

è affetto” (p. 13, punto 3.1.); il perito ritiene che i reati che

l’accusato potrebbe ancora commettere consisterebbero “in nuovi atti

ritorsivi nei confronti di persone con le quali potrebbe di nuovo entrare in

conflitto a causa di situazione che offendono il suo sentimento di personalità”

ed inoltre che “la turba psichica e comportamentale del peritando è a mio

avviso da considerarsi persistente e predominante” (p. 13 punti 3.2. e

3.3); per quanto riguarda la possibilità di misure terapeutiche il perito ha

concluso che il trattamento specialistico adeguato al caso potrebbe consistere

“in sedute di psicoterapia individuale associato alla somministrazione di

sostanze avversive e psicostabilizzanti” e che il trattamento psichiatrico

“deve a mio avviso essere accompagnato da una presa a carico parallela,

stazionaria e in seguito ambulatoriale, mirata a prevenire le recidive del

comportamento consumatorio” (p. 14, punto 4.2.) e che “tenuto conto del

pericolo di recidiva il trattamento va comunque imposto e regolamentato”

(p. 13 punto 4.5.);

-

resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta (un

mese), sia rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che, come

detto, la difesa non si oppone alla proroga;

-

la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da

angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del

carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena

presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di

celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.

383 e citazioni; art. 102 CPP);

-

in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il

carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso

di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di

proporzionalità: i reati di incendio intenzionale aggravato, sub. semplice sono

sicuramente gravi e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora da

soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;

-

per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè

quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che

l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare

in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non

una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche

nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove

schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa

non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche

che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le

circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il

Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.

5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in

caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto

delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto

(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi

costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti

(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti

abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della

detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);

-

in concreto l'inchiesta è ormai conclusa ed è stata condotta con

celerità, tanto che una volta esperiti gli interrogatori, gli altri passi

istruttori necessari e acquisita agli atti la perizia psichiatrica, il PP ha

proceduto ad ordinare il deposito degli atti; in mancanza di richiesta di

complementi istruttori il magistrato inquirente potrà procedere a comunicare la

chiusura dell’istruzione formale indilatamente; ne discende che la proroga

richiesta di un mese, a giudizio dello scrivente, appare proporzionata e può

dunque essere accordata;

-

in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è

astretto __________ è prorogato fino al 22 maggio 2010 (compreso), con la

presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e

contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.

284 cpv. 1 lett. a CPP).

P.Q.M.

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 144, 173, 174, 177, 179 septies, 221 cifra

1 e 2 CP, 6 lett. d LOP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza

è accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato fino al 22 maggio 2010 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei

ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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