INC.2009.49402
Istanza proroga carcere preventivo
19 aprile 2010Italiano12 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.49402
Data decisione, Autorità:
19.04.2010, GIAR
Titolo:
Istanza proroga carcere preventivo
INDIZI DI REATO
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 102 CPP-TI
art. 103 CPP-TI
art. 280 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.49402
Lugano
19 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di proroga del carcere
preventivo presentata il 14 aprile 2010 dal
Procuratore pubblico Nicola Respini
nei confronti di
__________ attualmente c/o PCT La Stampa,
Cadro
patr. di fiducia dall’avv. __________
accusato di incendio intenzionale
aggravato, sub. incendio intenzionale (art. 221 cifra 1 e 2 CP), atti contro la
pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), diffamazione, sub. calunnia (art.
173. sub. 174 CP) ingiuria (art. 177 CP) minaccia (art. 180 CP) abuso del
telefono (art. 179 septies CP e danneggiamento (art. 144 CP);
visto lo scritto 16/19 aprile
2010 della difesa;
visti gli incarti MP__________. __________
e __________;
considerato
in fatto ed in
diritto
-
__________ è stato arrestato a __________ il 22 ottobre 2009, poiché
gravemente sospettato di essere l’autore di due incendi intenzionali, avvenuti
a __________ il 7 settembre e il 20 ottobre 2009, nelle cantine dello stabile
di __________ dove lui stesso risiedeva, e di avere esploso un petardo il 20
ottobre 2009 all’esterno dello stesso stabile; il 23 ottobre 2009 il PP ha
promosso a __________ l’accusa per titolo di incendio intenzionale (art. 221
CP) ed atti contro la pubblica incolumità (art. 6 lett. d LOP), chiedendo a
questo giudice la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione (per
chiarire le sue responsabilità negli incendi summenzionati ed in altri incendi
avvenuti nella zona a partire dal 7 settembre 2009), pericolo di collusione e
di inquinamento delle prove in relazione agli accertamenti da esperire e
pericolo di recidiva, viste le motivazioni del suo gesto in relazione
all’incendio del 20 ottobre 2009 (inc. GIAR 494.2009.01, doc. 1);
-
questo giudice, il 23 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 494.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione e pericolo di
collusione, oltre che per pericolo di recidiva, con riferimento alle
motivazioni del PP; a verbale di conferma dell’arresto, così come già davanti
alla Polizia, __________ ha parzialmente ammesso i fatti imputatigli;
-
il 12 novembre 2009 (AI 19, p 6) il PP ha esteso a __________ l’accusa
per titolo di diffamazione, sub. calunnia (art. 173, sub. 174 CP), ingiuria
(art. 177 CP), minaccia (art. 180 CP), abuso del telefono (art. 179 septies CP)
e danneggiamento (art. 144 CP) a seguito dei fatti esposti nelle querele 14
settembre e 21 ottobre 2009 di __________, proprietario dell’immobile
incendiato dall’accusato; il 1° aprile 2010 (AI 50. p. 2) il PP ha nuovamente
esteso l’accusa a __________ per titolo di incendio intenzionale aggravato
(art. 221 cifra 2 CP);
-
dopo le iniziali ammissioni parziali, l’accusato, nei successivi verbali
di Polizia, ha ammesso le sue responsabilità per tutti i fatti contestatigli,
confermando le sue ammissioni davanti al PP ed in presenza del suo difensore
(AI 19 e 50); l’inchiesta è proseguita e il 25 gennaio 2010 è stato consegnato
il rapporto di Polizia giudiziaria, mentre che il 15 marzo 2010 è stata annessa
agli atti la perizia psichiatrica (AI 34 e 48), tale atto istruttorio è stato
intimato alla difesa il 16 marzo 2010 (AI 49) ai sensi dell’art. 148 CPP, ma
nel termine impartito non sono stati richiesti né chiarimenti né complementi;
il 12 aprile 2010 il PP ha ordinato il deposito degli atti sino al 29 aprile
2010 (AI 53);
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art. 102 cpv.
2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga di 1 (uno)
mese, e meglio sino al 22 maggio 2010 (Istanza 14 aprile 2010) per permettere
lo scadere del termine del deposito degli atti ed evadere eventuali complementi
istruttori, ritenuta la presenza di sufficienti e gravi indizi di colpevolezza
e il grave e concreto pericolo di recidiva, come evidenziato dal perito
psichiatrico (AI 48, p. 13, punto 3); il PP ritiene ancora rispettato il principio
di proporzionalità ritenute la gravità delle accuse e la presumibile pena che
gli potrebbe venire inflitta in caso di condanna;
-
la difesa, con scritto 16 aprile 2010, comunica di non avere particolari
osservazioni da formulare;
-
l’istanza, presentata dall’autorità competente ed entro un termine
ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all’art. 102 cpv. 2 CPP, è
ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato inquirente
ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo
a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato
gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel
contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per quanto
qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al pericolo
di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare ad
esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione
della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988
pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei
ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per
tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
nel caso in esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare
l'esistenza di gravi indizi per il reato in capo all'accusato per i fatti che
gli sono imputati: basti qui fare riferimento alle ammissioni dell’accusato
rese a verbale davanti al PP e al proprio patrocinatore il 12 novembre 2009 (AI
19. p. 5 e 6) e il 1° aprile 2010 (AI 50) quando ha ribadito di essere l’autore
dei due incendi intenzionali appiccati il 7 settembre e il 20 ottobre 2009
all’interno della palazzina dove risiedeva unitamente ad altri inquilini, mettendo
in pericolo la vita di questi ultimi;
-
per l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva - che, come
noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o
continui la commissione di quelli per cui è stato arrestato - come per gli
altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva deve essere concreto e
risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di
recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa: l'assenza di precedenti
specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come non basta, sempre da
solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano stati commessi più reati
(DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez,
Procédure pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n.
701b; Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise
annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce
la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez ,
op. cit., n. 2358, nota 84), da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e
riferimenti) ma deve essere debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle circostanze (precedenti,
comportamento in istruttoria, personalità, modalità di commissione, condizioni
socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del procedimento in corso,
fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi
molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
-
nel caso in esame tale pericolo appare
accertato, con riferimento alla ripetitività dell’agire dell’accusato ed alla
futilità delle motivazioni addotte, nonché ai suoi problemi d’alcolismo ed al
suo disturbo di personalità; il perito psichiatrico ha infatti posto la
diagnosi di disturbo della personalità emotivamente instabile, tipo impulsivo
associato a tratti narcisistici di personalità e ad una dipendenza dalle
bevande alcoliche (AI 48, p. 11, ad quesito 1.) ed ha concluso che i reati
imputatigli sono da mettere in relazione con il disturbo della personalità e
con il consumo di alcol (p. 12, ad quesito 2) nonché per un fondato pericolo
che egli commetta nuovi reati “considerato il carattere persistente del
disturbo della personalità e del comportamento consumatorio di cui il peritando
è affetto” (p. 13, punto 3.1.); il perito ritiene che i reati che
l’accusato potrebbe ancora commettere consisterebbero “in nuovi atti
ritorsivi nei confronti di persone con le quali potrebbe di nuovo entrare in
conflitto a causa di situazione che offendono il suo sentimento di personalità”
ed inoltre che “la turba psichica e comportamentale del peritando è a mio
avviso da considerarsi persistente e predominante” (p. 13 punti 3.2. e
3.3); per quanto riguarda la possibilità di misure terapeutiche il perito ha
concluso che il trattamento specialistico adeguato al caso potrebbe consistere
“in sedute di psicoterapia individuale associato alla somministrazione di
sostanze avversive e psicostabilizzanti” e che il trattamento psichiatrico
“deve a mio avviso essere accompagnato da una presa a carico parallela,
stazionaria e in seguito ambulatoriale, mirata a prevenire le recidive del
comportamento consumatorio” (p. 14, punto 4.2.) e che “tenuto conto del
pericolo di recidiva il trattamento va comunque imposto e regolamentato”
(p. 13 punto 4.5.);
-
resta da determinare se una proroga, in particolare quella richiesta (un
mese), sia rispettosa del principio di proporzionalità, ritenuto che, come
detto, la difesa non si oppone alla proroga;
-
la proporzionalità di una carcerazione deve essere analizzata da
angolature diverse: da un lato occorre mettere in relazione la durata del
carcere preventivo con la gravità (e complessità) della fattispecie e la pena
presumibile, dall'altro occorre anche verificare il rispetto del principio di
celerità (DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF 16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p.
383 e citazioni; art. 102 CPP);
-
in relazione al primo aspetto, si constata che nel caso concreto il
carcere preventivo sofferto e quello eventualmente ancora da soffrire (in caso
di concessione della proroga) non appare lesivo del principio di
proporzionalità: i reati di incendio intenzionale aggravato, sub. semplice sono
sicuramente gravi e la detenzione sin qui sofferta, e quella ancora da
soffrire, appare comunque inferiore alla presumibile pena in caso di condanna;
-
per quanto concerne invece l'altro aspetto della proporzionalità, cioè
quello connesso al principio di celerità, giova anzitutto ricordare che
l'obbligo di celerità di cui all'art. 102 CPP, impone alle autorità di operare
in modo che il carcere preventivo (che è e rimane una misura d'inchiesta e non
una pena - G. Piquerez, Procédure pénale suisse, nos. 2315, 2433 e 2435 - anche
nei confronti di persone confesse e o contro le quali vi sono prove
schiaccianti) non sia protratto oltre il necessario; tale concetto significa
non solo che l'inchiesta in generale deve essere condotta celermente, ma anche
che si deve operare in modo da superare (ovviamente laddove possibile) le
circostanze che ostacolano la messa in libertà provvisoria; secondo il
Tribunale Federale, il rispetto dell'esigenza di celerità (desumibile dall'art.
5 cifra 3 della CEDU e 31 cpv. 3 della Costituzione federale), accresciuta in
caso di accusato detenuto, deve essere valutato globalmente, tenendo conto
delle particolarità della procedura, dell'ampiezza del lavoro svolto
(considerando che non si può pretendere che l'autorità inquirente si occupi
costantemente di un unico incarto) e di quella degli inevitabili tempi morti
(DTF 124 I 139); lesione del principio è data allorquando questi tempi morti
abbiano durata eccessiva e mettano, con ciò, in discussione la legalità della
detenzione (DTF 128 I 149; DTF 7.02.2005 in re C., 1s.3/2005);
-
in concreto l'inchiesta è ormai conclusa ed è stata condotta con
celerità, tanto che una volta esperiti gli interrogatori, gli altri passi
istruttori necessari e acquisita agli atti la perizia psichiatrica, il PP ha
proceduto ad ordinare il deposito degli atti; in mancanza di richiesta di
complementi istruttori il magistrato inquirente potrà procedere a comunicare la
chiusura dell’istruzione formale indilatamente; ne discende che la proroga
richiesta di un mese, a giudizio dello scrivente, appare proporzionata e può
dunque essere accordata;
-
in conclusione, l'istanza è accolta, il carcere preventivo cui è
astretto __________ è prorogato fino al 22 maggio 2010 (compreso), con la
presente decisione esente da tasse e spese giudiziarie (art. 39 lett. f TG e
contrario), suscettibile di impugnazione alla Camera dei ricorsi penali (art.
284 cpv. 1 lett. a CPP).
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 144, 173, 174, 177, 179 septies, 221 cifra
1 e 2 CP, 6 lett. d LOP, 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza
è accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato fino al 22 maggio 2010 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei
ricorsi penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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