INC.2009.50703
Libertà provvisoria
21 dicembre 2009Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2009.50703
Data decisione, Autorità:
21.12.2009, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
BISOGNI DELL'ISTRUZIONE
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.50703
Lugano
21 dicembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 12/14 dicembre 2009 da
__________, attualmente c/o carcere giudiziario __________
(patr. dall’avv. __________, __________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 17 dicembre
2009 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano
viste le osservazioni 18 dicembre
2009 della difesa;
visto l’incarto MP __________ e
il verbale 18 dicembre 2009 dell’accusato istante davanti al PP qui trasmesso
in data odierna;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
29 ottobre 2009 dalla Polizia cantonale, unitamente ad altre tre persone, su
ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di rapina, sequestro di
persona ed infrazione alla LF sulle armi e munizioni, in relazione ad una
rapina, con sequestro di persona, avvenuta il 28 ottobre 2009 in danno della gioielleria __________ di __________, per opera di 4 rapinatori, che ha procurato
una refurtiva in denaro contante, gioielli ed orologi del valore di oltre 1,2
mio di CHF.
Con richiesta di conferma
dell’arresto del 30 ottobre 2009 (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 1) il Procuratore
pubblico ha promosso l’accusa a __________ per i reati summenzionati, chiedendo
la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione
e pericolo di fuga.
Questo giudice, il 29 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione - al
fine di accertare le sue responsabilità, di procedere ai confronti con i correi
ed eventuali favoreggiatori, recuperare il maltolto e procedere ad accertamenti
tecnici (impronte DNA e controlli telefonici) - pericolo di collusione con i
coaccusati ed i correi e complici ancora da identificare e pericolo di fuga, in
quanto cittadino straniero senza legami con la Svizzera.
A verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha negato ogni
coinvolgimento nella rapina in danno della gioielleria __________ di __________.
Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti, e cioè quella di essere venuto
a __________, nel pomeriggio del 29 ottobre, con un suo conoscente di nome __________
(il coaccusato __________, N.d.R.) che aveva incontrato in un bar a __________
e al quale avrebbe proposto di fare una passeggiata in macchina sino in
Svizzera “purtroppo siamo arrivati che erano le 17.00. Quando ho abbordato
il lungo lago e ho capito che cominciava a fare buio ho pensato che era meglio
ritornare. Al limite sarei ripassato dalla __________ a __________ a vedere se
c’era qualche vecchio amico” (verb. GIAR di __________ del 30 ottobre 2009,
p. 2).
Egli ha mantenuto tale versione
sino al 18 novembre 2009, quando ha ammesso davanti alla Polizia di avere
portato __________ a __________ già il 28 ottobre 2009 (il giorno della rapina,
N.d.R.) con la propria vettura __________ “il ritrovo era in __________ a __________,
eravamo solo io e lui” (verb. PG __________ del 18 novembre 2009).
Giova rilevare che __________ è
stato arrestato dalla Polizia cantonale, verso le 17.30 del 29 ottobre 2009,
unitamente a __________, mentre erano a bordo del veicolo di __________ in
territorio di __________ dopo essere partiti da __________. Altre due persone
accusate della rapina, __________ e __________, sono invece state arrestate in
territorio di __________, verso le 16.30, a bordo di un veicolo condotto dalla __________.
Giova altresì rilevare che nel
frattempo la Polizia cantonale ha potuto recuperare gran parte della refurtiva,
che era stata nascosta a __________.
L’11 dicembre 2009 il PP ha
esteso a __________ l’accusa per titolo di favoreggiamento (cfr. verb. PP 11
dicembre 2009 di __________, p. 1).
B.
Il 12 dicembre 2009 __________,
con l’istanza in discussione giunta la MP il 14 dicembre successivo (inc. GIAR
507.2009.3, doc. 1) e per il tramite del proprio difensore, chiede di essere
posto in libertà provvisoria.
La difesa, dopo avere contestato
l’esistenza dei seri indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati
all’accusato, osserva che i reati di rapina e sequestro di persona sarebbero
avvenuti mentre l’istante si trovava a __________ mentre che, per quanto
riguarda il reato di favoreggiamento, l’istante non avrebbe saputo il motivo
della presenza a __________ del conoscente __________ per il quale avrebbe
funto unicamente da autista. Egli avrebbe negato di avere accompagnato __________
il giorno prima a __________, in quanto così richiesto da __________ nei
frenetici attimi in auto prima dell’arresto, quando __________ gli avrebbe
intimato di dire alla Polizia che erano arrivati in giornata da __________, ma
mai l’istante avrebbe pensato che tale richiesta aveva come scopo quello di
nascondere la commissione di una rapina con sequestro di persona di cui nulla
sapeva.
Inesistenti i bisogni
dell’istruzione ed il pericolo di collusione, in quanto nel lungo periodo di
carcerazione preventiva sin qui sofferto da __________, gli inquirenti hanno
potuto compiere gli accertamenti del caso. Le verifiche tecniche in corso (CT e
DNA) non sarebbero suscettibili di essere inquinate in caso di messa in libertà
provvisoria di __________ e non vi sarebbe più pericolo di collusione con gli
altri coaccusati, dal momento che essi si trovano tutti in detenzione
preventiva.
Non vi sarebbe più pericolo di
fuga, essendo l’accusato incensurato, e considerato che in caso di condanna la
pena che potrebbe venirgli inflitta sarebbe sospesa condizionalmente, egli
quindi non avrebbe alcun interesse a non presentarsi a processo. Egli non è
neppure in grado di prestare una cauzione vista la sua situazione finanziaria
precaria, ma al massimo, potrebbe lasciare in deposito il proprio veicolo del
valore di circa € 10'000.-/15'000.-.
Non sarebbe più rispettato il
principio di proporzionalità.
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 17 dicembre 2009 (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 2) ribadisce
l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusato per
i reati ascrittigli, indizi che emergerebbero dal susseguirsi cronologico dei
verbali, suoi e dei coaccusati, e dal contenuto delle sue dichiarazioni. Egli
ha sempre dichiarato di avere accompagnato __________ a __________ il 29
ottobre 2009, sottacendo di averlo invece accompagnato il giorno prima e di
essere ritornato a prenderlo il 29 ottobre 2009 allo scopo di fornirgli un
alibi. L’alibi è poi stato fornito quando il qui istante veniva interrogato in
generale sulla sua presenza in suolo svizzero, senza che ancora gli fosse stata
contestata dagli inquirenti la rapina di __________. Egli ricondurrebbe tale
suo agire allo stato di panico dell’arresto, ma non spiegherebbe per quale
motivo avrebbe continuato a mantenere tale versione anche con il GIAR e nei
successivi verbali di Polizia, anche a fronte della contestazione dei suoi
tabulati telefonici che attestavano la sua presenza in Svizzera già il 28
ottobre 2009. Solo a seguito delle contestazioni dei dati oggettivi (tabulati
telefonici) e dopo avere parlato con il suo legale, ha ammesso di avere portato
__________ a __________ già il 28 ottobre e di essere ritornato il 29 a riprenderlo su sua richiesta telefonica. Egli ha comunque continuato a negare di aver saputo
della rapina.
Il coaccusato __________ ha
invece dichiarato, a verbale 16 dicembre 2009 davanti al PP, di essere partito
alla volta di __________, con __________, sull’automobile condotta da __________,
a dimostrazione che __________ avrebbe mentito sino ad ora, dichiarando alla
Polizia e al PP di avere portato in Svizzera, il 28 ottobre 2009, unicamente __________.
A suo carico vi sarebbero quindi
gravi indizi di reato di favoreggiamento.
Il mantenimento della
carcerazione preventiva si giustifica con oggettivi bisogni istruttori
consistenti in nuovi interrogatori dell’accusato e dei correi in merito alle
nuove risultanze ed a confronti tra loro. Vi sono poi da contestare le
risultanze della rogatoria inviata in Italia e quelle delle analisi del DNA sul
luogo della rapina. Sussiste pericolo di collusione con gli altri correi che
hanno preso parte alla rapina e che devono ancora essere identificati e anche
con i coaccusati in detenzione. Presente un concreto pericolo di fuga,
improponibili le misure sostitutive dell’arresto proposte, essendo inefficaci a
fronte dei motivi di interesse pubblico menzionati. Rispettato il principio di
proporzionalità.
D.
Con osservazioni 18 dicembre 2009
la difesa si riconferma nella propria istanza, sostenendo che il PP, in sede di
preavviso, non ha potuto portare alcun elemento che giustifichi il protrarsi
del carcere preventivo. La difesa ribadisce che il proprio patrocinato, non
appena ha avuto la possibilità di parlare liberamente con il difensore, ha voluto
chiarire con gli inquirenti la data del viaggio di andata in Svizzera. Le
dichiarazioni di __________, che sarebbe venuto in Svizzera sull’auto di __________
unitamente a __________, anche se confermata, non apporta alcun elemento
ulteriore in merito ai gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico
dell’istante, dal momento che lo stesso __________ avrebbe affermato che __________
sarebbe stato all’oscuro di tutto.
In ogni caso, dal momento che il
PP ha già previsto un verbale di __________ la mattina del 18 dicembre al fine
di contestargli le novità istruttorie, al termine del verbale non vi saranno
più i motivi istruttori che giustifichino il perdurare del carcere preventivo.
Il mantenimento del carcere preventivo dell’istante, giustificato con il pericolo
di collusione con i partecipanti alla rapina ancora da identificare, non
rispetta il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda il residuo
pericolo di fuga, lo stesso potrà essere ovviato dal deposito cauzionale della
vettura dell’accusato.
Per quanto riguarda il principio
di proporzionalità, l’unico reato per cui secondo il PP persistono concreti
indizi di colpevolezza, sarebbe quello di favoreggiamento, il quale non
giustifica il perdurare ulteriore della carcerazione. A mente della difesa non
vi sarebbe, nel nostro cantone, almeno negli ultimi 10 anni, una sentenza di
condanna per il reato di favoreggiamento superiore al carcere preventivo sinora
sofferto da __________, senza contare che quest’ultimo può ambire, in caso di
condanna, ad una pena sospesa condizionalmente.
E.
Il 18 dicembre 2009 il PP ha
trasmesso a questo ufficio il verbale di stessa data (ore 08.30) di __________.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo del
Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 14 dicembre 2009, è
tempestivo scadendo il termine di 3 giorni, giovedì 17 dicembre 2009 (ex art.
20.
cpv. 1 CPP), e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso
negativo il 17 dicembre, brevi manu, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine
di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra
unitamente all’incarto penale giovedì 17 dicembre 2009, scade lunedì 21
dicembre 2009 (ex. art. 20 cpv. 1 e 3 CPP).
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
"L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo
evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in
libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del
carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello
stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un
delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,
quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare
riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto
qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento
(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo
2000.
in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in
esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP
non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la
revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,
essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).
L’eccezione della cautelare privazione della libertà
personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto
cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di
quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel
solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della
proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia
381).
I menzionati presupposti vanno approfonditi con
maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la
restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle
indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi
penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128)."
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza
di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente,
a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la
presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________,
per i reati ascrittigli perlomeno relativi all’ipotesi accusatoria di rapina,
sub. complicità in rapina, (relativa al trasporto nel __________, il giorno
della rapina, di due rapinatori e al successivo trasferimento, il 29 ottobre
2009, da __________ a __________ al fine di recuperare almeno uno dei
rapinatori al fine di riportarlo in Italia) rispettivamente di favoreggiamento
(relativa alle dichiarazioni rilasciate alla Polizia, a questo giudice e al PP,
finalizzate a fornire un alibi a __________).
È indubbio che __________ (cfr.
dichiarazioni di __________, nel verb. PG 18.11.2009, tabulati telefonici
contestati all’accusato, dichiarazioni di __________ nel verb. PP del 16
dicembre 2009) ha accompagnato in auto a __________, il 28 ottobre 2009, due
dei rapinatori della rapina avvenuta lo stesso giorno in danno della
gioielleria __________ di __________. Egli si è poi recato nuovamente, il
giorno successivo, a __________ per recuperare e portare in Italia __________,
con il quale è poi stato arrestato.
Egli, in occasione del verbale
d’arresto, quando ancora non gli era stata contestata la rapina avvenuta in
danno della gioielleria __________, ha pensato bene di dichiarare che si era
recato a __________ con il conoscente __________, quel pomeriggio (29 ottobre
2009), unicamente per fare una passeggiata e vedere le barche ormeggiate al
porto, ma di non essersi fermato molto dal momento che, una volta arrivati a __________,
cominciava ad imbrunire.
In un verbale successivo (verb.
PG del 2 novembre 2009) ha poi modificato la propria versione dei fatti,
dichiarando di avere ricevuto una telefonata da __________, la mattina del 29
ottobre 2009, che gli chiedeva se poteva andare a prenderlo in Svizzera, a __________;
egli ha poi aggiunto che quella sarebbe stata la prima volta che __________ gli
chiedeva di fargli da autista. __________ ha poi descritto agli inquirenti la
strada percorsa per raggiungere __________ (via __________). Una volta
ripartito da __________ con __________ a bordo alla volta di __________, prima
di scendere dalla vettura dopo essere stati fermati dalla Polizia, __________
avrebbe intimato all’istante di dire agli inquirenti che i due erano giunti
assieme da __________ quel pomeriggio. Il qui istante avrebbe acconsentito e
avrebbe capito solo dopo aver saputo della rapina del “patatrac” in cui si era
cacciato con queste dichiarazioni. Egli è arrivato a dichiarare, al termine di
questo verbale del 2 novembre 2009 “grazie all’interrogatorio di oggi mi
sono liberato di un peso che mi portavo dentro” (p. 7).
E dopo essersi così “liberato”,
per avere “finalmente raccontato la verità”, l’accusato qui istante, nuovamente
sentito dalla Polizia in data 11 novembre 2009, alla contestazione secondo cui
l’utenza telefonica in suo uso, il 28 ottobre 2009, risultava agganciata ad
un’antenna in territorio di __________, ha ribadito di non essere assolutamente
venuto in Svizzera quel giorno, ma all’ora indicata dai tabulati retroattivi
contestatigli dagli inquirenti egli si sarebbe trovato a casa sua a __________,
affermando di non avere altresì prestato il suo telefono a terzi (verb. PG di __________
dell’11 novembre 2009, p. 3).
Come detto, solo dopo avere
parlato con il proprio difensore, l’istante si è deciso a “correggere alcune
mie dichiarazioni” e meglio di avere portato, mercoledì 28 ottobre 2009, __________
da __________ a __________ con la propria vettura, aggiungendo che il ritrovo
era in piazza __________ a __________ e che “eravamo solo io e lui”
(verb. PG 18 novembre 2009, p. 1). A precisa domanda degli inquirenti sullo
scopo del viaggio l’accusato istante ha risposto che il __________ non gli
avrebbe spiegato i motivi esatti del viaggio, ma gli avrebbe detto che aveva da
fare in Svizzera e che si sarebbe fermato da amici o parenti, insomma che aveva
delle persone da vedere. Il __________, a dire di __________, avrebbe avuto con
sé unicamente un sacchettino di plastica che sembrava leggerissimo. __________
ha dichiarato che sarebbero arrivati in Svizzera dal valico autostradale di __________.
Alla domanda degli inquirenti volta a sapere il motivo per cui non avrebbe
raccontato la verità in precedenza, egli ha risposto di avere avuto paura e di
essere andato in panico quando aveva capito che si trattava di una rapina.
L’istante ha dichiarato di essersi sbloccato dopo il colloquio libero con
l’avvocato (avvenuto prima del 18 novembre), di non avere parlato prima per
paura di aggravare la propria situazione. (verb. PG di __________ del 18
novembre 2009).
L’istante ha poi mantenuto la
propria versione dei fatti nei successivi verbali di Polizia e anche davanti
alla PP e al suo difensore, in occasione del verbale 11 dicembre 2009.
Risentito a verbale dal
magistrato inquirente in data 18 dicembre 2009 (alla presenza del
patrocinatore, che aveva appreso dal preavviso negativo le novità istruttorie,
e meglio la dichiarazione di __________ in merito al viaggio di andata __________
del 28 ottobre 2009), __________ ha, dapprima, ribadito che quanto dichiarato
sinora sarebbe stata la verità e, solo dopo che il suo difensore lo ha invitato
a “pensarci bene e di pensare al viaggio di andata” e di raccontare in
quanti sarebbero stati, egli ha affermato che il 28 ottobre 2009, durante il
viaggio di andata da __________ a __________, erano in tre. __________ ha
quindi ammesso di essere partito da __________ con __________ e di avere fatto
una deviazione a __________ per andare a prendere un’altra persona, che non
conoscerebbe, verosimilmente __________, uno dei quattro rapinatori materiali.
In occasione di quest’ultimo verbale __________ ha anche cambiato versione in
merito al tragitto eseguito, non più tramite il valico autostradale di __________,
bensì i tre sarebbero arrivati in __________, su richiesta non meglio motivata
di __________, passando da __________ per entrare in Svizzera da un valico
sopra __________.
Visto le risultanze
summenzionate, appare piuttosto verosimile che __________ fosse perlomeno
informato, il 28 ottobre scorso, in occasione della trasferta a tre in quel di __________,
dello scopo del viaggio. In caso contrario non si spiega il suo comportamento
processuale o, per meglio dire, le bugie che ha ripetutamente raccontato agli
inquirenti, anche dopo che il suo legale sarebbe riuscito, a suo dire, a
tranquillizzarlo.
A parte il fatto che __________
non ricorda assolutamente di avere chiesto a __________, nell’imminenza
dell’arresto, di dichiarare agli inquirenti che erano venuti insieme quel
giorno a __________ (anche perché __________, che si è avvalso lungamente del
diritto di rifiutarsi di rispondere, se avesse realmente chiesto questo
“favore” a __________, avrebbe perlomeno confermato tale informazione agli
inquirenti), appare per giunta poco comprensibile che, se __________ fosse
stato veramente all’oscuro di tutto, __________ abbia atteso l’arresto per
chiedere un tale favore al proprio autista e non abbia invece concordato con __________,
già in precedenza, una versione di comodo sulla loro presenza in Svizzera, da
eventualmente raccontare in Dogana o a un controllo di Polizia estemporaneo,
oltre che in caso di arresto come è avvenuto. Non si spiega, se non con un
coinvolgimento nei fatti inquisiti o con la volontà di favoreggiare __________,
neppure il motivo per cui __________ non ha raccontato la verità agli
inquirenti. Il suo atteggiamento non si è limitato a non collaborare con gli
inquirenti, egli ha raccontato storie di comodo, negando anche l’evidenza: vi
sono quindi concreti indizi che egli abbia partecipato in qualche modo alla
rapina in danno della gioielleria __________ di __________, perlomeno
occupandosi di portare due dei rapinatori a Locarno e di andare a recuperarne
almeno uno il giorno successivo al fine di riportarlo in __________, come pure
di avere agito con l’intento di favoreggiare __________. Sarà l’inchiesta a
dover stabilire con più precisione le sue responsabilità e il grado di
coinvolgimento nella rapina di __________, come pure i motivi che l’hanno
spinto a “coprire” con le sue dichiarazioni __________.
4.
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a
giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare
che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto
tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di
collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la
corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale
suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697
ss.; RDAT 1988 no. 24). In
quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,
decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise
erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der
Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.
cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,
se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto
svolgimento e, conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Riassumendo, per il mantenimento
della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti
istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà
dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione
delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,
quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano
essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle
prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare
l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,
ecc.
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
A mente del PP, alla luce delle
nuove risultanze istruttorie occorrerà procedere con nuovi interrogatori degli
accusati, anche __________ dovrà essere interrogato in merito alle nuove dichiarazione
di __________ in merito alla consapevolezza di __________. Occorre inoltre
attendere le risultanze delle analisi DNA e la risposta della rogatoria in
Italia (inviata il 19 novembre scorso). Sussisterebbe inoltre un concreto
pericolo di collusione con gli altri correi che hanno preso parte alla rapina e
che devono ancora essere identificati, lo stesso dicasi per i coaccusati in
detenzione, stante le dichiarazioni discrepanti rilasciate sino ad oggi dai
vari coaccusati.
A mente della difesa gli inquirenti
hanno avuto tutto il tempo di eseguire gli atti istruttori necessari al fine di
limitare il pericolo di collusione. Per quanto riguarda i coaccusati non vi
sarebbe più pericolo di collusione in quanto essi si trovano in detenzione
preventiva, mentre che per le persone ancora da identificare, attendere una
loro identificazione con l’istante in carcere violerebbe il principio di
proporzionalità. Egli non sarebbe inoltre nella possibilità di inquinare le
prove raccolte tecnicamente.
In concreto questo giudice
osserva come l’inchiesta è in pieno svolgimento, con ripetuti interrogatori dei
coaccusati in detenzione in Svizzera, l’analisi di tabulati telefonici, la
richiesta di controlli impronte e analisi DNA e la richiesta di tabulati
retroattivi tramite richiesta di assistenza giudiziaria in Italia. Di fronte ad
un atteggiamento poco collaborativo di tutti i coaccusati, ritenute le versioni
in parte divergenti, a ragione il PP sostiene che le novità istruttorie
andranno contestate ai coaccusati senza che essi possano parlarsi tra loro,
neppure per interposta persona.
Appare quindi necessario, per
l’inchiesta in corso, procedere a nuovi interrogatori di __________, __________,
__________ e __________ e, se del caso, a confronti tra loro. Occorrerà
contestare anche le risultanze istruttorie ottenute tramite l’analisi delle
impronte sulla refurtiva e del DNA sui luoghi della rapina, con tutti i
coaccusati in carcere al fine di evitare che possano concordare una versione di
comodo sulle varie partecipazioni, contattando anche i compartecipi alla rapina
non identificati, o modificare la propria versione dei fatti a proprio
vantaggio.
Ciò posto e ritenuto che il
rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami
con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da
identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,
op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la scarcerazione di __________ appare quindi
senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dovere, in qualche modo,
sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di
avere avuto a che fare con persone che hanno commesso una rapina di sicura
gravità in Svizzera, con correi residenti in Italia e che hanno riparato all'estero,
potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria; è notorio, ad
esempio, che per l'evasione di rogatorie all'estero occorre un certo tempo,
ritenuto inoltre le bugie raccontate sino almeno al 18 dicembre 2009.
5.
È pure dato, e sufficientemente
concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.
Il pericolo di fuga, per
giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una
certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto
in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento
penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena
presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare
l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,
i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e
tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF
19.
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.
gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino italiano
senza legami con la Svizzera, ma con forti legami con l’Italia, dove vive e
dove vive la sua famiglia. La difesa afferma inesistenza del pericolo di fuga,
ritenuta la lieve pena, sicuramente sospesa condizionalmente, che rischia di
essergli inflitta in caso di condanna. A parte il fatto che l’inchiesta non è
ancora conclusa e le responsabilità dell’istante potrebbero aggravarsi (con
conseguente decisione di non più presentarsi alle autorità svizzere per il
proseguimento dell’inchiesta e per il processo), il comportamento processuale
dell’accusato, che ha raccontato bugie, anche davanti all’evidenza dei tabulati
telefonici contestatigli, e che ha parzialmente ammesso alcuni fatti solo dopo
suggerimento del suo legale, la dice lunga sulla volontà di sottostare ai
bisogni degli inquirenti ticinesi per la conclusione dell’inchiesta e di
presentarsi davanti ad una corte per l’eventuale processo che si dovrà
celebrare.
A questo punto __________, se
posto in libertà provvisoria, potrebbe facilmente decidere di disertare
definitivamente la Svizzera, per l’Italia, e non più presentarsi per gli
incombenti processuali. Così facendo non dovrebbe neppure più essere chiamato
ad esprimersi su fatti che potrebbero maggiormente mettere nei guai __________.
Se le accuse dovessero essere
confermate - egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità - il
rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa
l’accusa prevedono massimi edittali importanti e, quello di favoreggiamento una
pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni).
Visto quanto sopra appare perciò
verosimile che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, possa preferire
rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità
istruttorie, anche nell’interesse non solo proprio, ma del coaccusato __________.
Tale pericolo appare quindi
concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali
quella proposte dalla difesa. A parte il fatto che il deposito della vettura di
__________ non appare misura idonea a mitigare o scongiurare l’accertato
pericolo di collusione, la stessa appare inoltre foriera di costi per lo Stato
(bisognerebbe pagare l’affitto di un parcheggio, calcolare l’inevitabile
deprezzamento dell’auto, vegliare che non venga danneggiata e che rimanga
sempre in grado di circolare) e vi è da chiedersi chi pagherebbe gli oneri
assicurativi e le tasse di bollo, senza dimenticare che la vettura risulta, per
stessa dichiarazione dell’accusato, acquistata a credito, non si sa quindi se
già soggetta a qualche forma di messa a pegno in Italia.
6.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta
con più accusati e diverse persone comunque coinvolte, sia in Italia, che
Svizzera, è data, considerate le versioni discordanti dei vari coaccusati. Il
PP ha proceduto con sufficiente celerità inoltrando pure una rogatoria in
Italia e avendo richiesto analisi tecniche come il DNA e le analisi delle
impronte digitali sull’ingente refurtiva ritrovata (analisi che, come noto,
richiedono un certo tempo per essere svolte).
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________, anche in considerazione di recenti decisioni di
condanna di una corte ticinese proprio per il reato di favoreggiamento (cfr.
Sentenza 17 dicembre 2009 della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio in
re S.S., inc. TPC 72.2009.135, che ha inflitto 27 mesi di detenzione da espiare
per favoreggiamento, infrazione semplice alla Lstup e altri imputazioni
minori).
L’accusato è stato arrestato il
29.
ottobre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da meno di due mesi. In
questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità.
I reati imputati all’accusato
sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente
superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella
presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con gli atti istruttori
necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della
proporzionalità.
7.
In conclusione, constata l’esistenza
di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed
inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del
principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini
suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
4.
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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