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Decisione

INC.2009.50703

Libertà provvisoria

21 dicembre 2009Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

29 ottobre 2009 dalla Polizia cantonale, unitamente ad altre tre persone, su

ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di rapina, sequestro di

persona ed infrazione alla LF sulle armi e munizioni, in relazione ad una

rapina, con sequestro di persona, avvenuta il 28 ottobre 2009 in danno della gioielleria __________ di __________, per opera di 4 rapinatori, che ha procurato

una refurtiva in denaro contante, gioielli ed orologi del valore di oltre 1,2

mio di CHF.

Con richiesta di conferma

dell’arresto del 30 ottobre 2009 (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 1) il Procuratore

pubblico ha promosso l’accusa a __________ per i reati summenzionati, chiedendo

la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione

e pericolo di fuga.

Questo giudice, il 29 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione - al

fine di accertare le sue responsabilità, di procedere ai confronti con i correi

ed eventuali favoreggiatori, recuperare il maltolto e procedere ad accertamenti

tecnici (impronte DNA e controlli telefonici) - pericolo di collusione con i

coaccusati ed i correi e complici ancora da identificare e pericolo di fuga, in

quanto cittadino straniero senza legami con la Svizzera.

A verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha negato ogni

coinvolgimento nella rapina in danno della gioielleria __________ di __________.

Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti, e cioè quella di essere venuto

a __________, nel pomeriggio del 29 ottobre, con un suo conoscente di nome __________

(il coaccusato __________, N.d.R.) che aveva incontrato in un bar a __________

e al quale avrebbe proposto di fare una passeggiata in macchina sino in

Svizzera “purtroppo siamo arrivati che erano le 17.00. Quando ho abbordato

il lungo lago e ho capito che cominciava a fare buio ho pensato che era meglio

ritornare. Al limite sarei ripassato dalla __________ a __________ a vedere se

c’era qualche vecchio amico” (verb. GIAR di __________ del 30 ottobre 2009,

p. 2).

Egli ha mantenuto tale versione

sino al 18 novembre 2009, quando ha ammesso davanti alla Polizia di avere

portato __________ a __________ già il 28 ottobre 2009 (il giorno della rapina,

N.d.R.) con la propria vettura __________ “il ritrovo era in __________ a __________,

eravamo solo io e lui” (verb. PG __________ del 18 novembre 2009).

Giova rilevare che __________ è

stato arrestato dalla Polizia cantonale, verso le 17.30 del 29 ottobre 2009,

unitamente a __________, mentre erano a bordo del veicolo di __________ in

territorio di __________ dopo essere partiti da __________. Altre due persone

accusate della rapina, __________ e __________, sono invece state arrestate in

territorio di __________, verso le 16.30, a bordo di un veicolo condotto dalla __________.

Giova altresì rilevare che nel

frattempo la Polizia cantonale ha potuto recuperare gran parte della refurtiva,

che era stata nascosta a __________.

L’11 dicembre 2009 il PP ha

esteso a __________ l’accusa per titolo di favoreggiamento (cfr. verb. PP 11

dicembre 2009 di __________, p. 1).

B.

Il 12 dicembre 2009 __________,

con l’istanza in discussione giunta la MP il 14 dicembre successivo (inc. GIAR

507.2009.3, doc. 1) e per il tramite del proprio difensore, chiede di essere

posto in libertà provvisoria.

La difesa, dopo avere contestato

l’esistenza dei seri indizi di colpevolezza per tutti i reati contestati

all’accusato, osserva che i reati di rapina e sequestro di persona sarebbero

avvenuti mentre l’istante si trovava a __________ mentre che, per quanto

riguarda il reato di favoreggiamento, l’istante non avrebbe saputo il motivo

della presenza a __________ del conoscente __________ per il quale avrebbe

funto unicamente da autista. Egli avrebbe negato di avere accompagnato __________

il giorno prima a __________, in quanto così richiesto da __________ nei

frenetici attimi in auto prima dell’arresto, quando __________ gli avrebbe

intimato di dire alla Polizia che erano arrivati in giornata da __________, ma

mai l’istante avrebbe pensato che tale richiesta aveva come scopo quello di

nascondere la commissione di una rapina con sequestro di persona di cui nulla

sapeva.

Inesistenti i bisogni

dell’istruzione ed il pericolo di collusione, in quanto nel lungo periodo di

carcerazione preventiva sin qui sofferto da __________, gli inquirenti hanno

potuto compiere gli accertamenti del caso. Le verifiche tecniche in corso (CT e

DNA) non sarebbero suscettibili di essere inquinate in caso di messa in libertà

provvisoria di __________ e non vi sarebbe più pericolo di collusione con gli

altri coaccusati, dal momento che essi si trovano tutti in detenzione

preventiva.

Non vi sarebbe più pericolo di

fuga, essendo l’accusato incensurato, e considerato che in caso di condanna la

pena che potrebbe venirgli inflitta sarebbe sospesa condizionalmente, egli

quindi non avrebbe alcun interesse a non presentarsi a processo. Egli non è

neppure in grado di prestare una cauzione vista la sua situazione finanziaria

precaria, ma al massimo, potrebbe lasciare in deposito il proprio veicolo del

valore di circa € 10'000.-/15'000.-.

Non sarebbe più rispettato il

principio di proporzionalità.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 17 dicembre 2009 (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 2) ribadisce

l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza in capo all’accusato per

i reati ascrittigli, indizi che emergerebbero dal susseguirsi cronologico dei

verbali, suoi e dei coaccusati, e dal contenuto delle sue dichiarazioni. Egli

ha sempre dichiarato di avere accompagnato __________ a __________ il 29

ottobre 2009, sottacendo di averlo invece accompagnato il giorno prima e di

essere ritornato a prenderlo il 29 ottobre 2009 allo scopo di fornirgli un

alibi. L’alibi è poi stato fornito quando il qui istante veniva interrogato in

generale sulla sua presenza in suolo svizzero, senza che ancora gli fosse stata

contestata dagli inquirenti la rapina di __________. Egli ricondurrebbe tale

suo agire allo stato di panico dell’arresto, ma non spiegherebbe per quale

motivo avrebbe continuato a mantenere tale versione anche con il GIAR e nei

successivi verbali di Polizia, anche a fronte della contestazione dei suoi

tabulati telefonici che attestavano la sua presenza in Svizzera già il 28

ottobre 2009. Solo a seguito delle contestazioni dei dati oggettivi (tabulati

telefonici) e dopo avere parlato con il suo legale, ha ammesso di avere portato

__________ a __________ già il 28 ottobre e di essere ritornato il 29 a riprenderlo su sua richiesta telefonica. Egli ha comunque continuato a negare di aver saputo

della rapina.

Il coaccusato __________ ha

invece dichiarato, a verbale 16 dicembre 2009 davanti al PP, di essere partito

alla volta di __________, con __________, sull’automobile condotta da __________,

a dimostrazione che __________ avrebbe mentito sino ad ora, dichiarando alla

Polizia e al PP di avere portato in Svizzera, il 28 ottobre 2009, unicamente __________.

A suo carico vi sarebbero quindi

gravi indizi di reato di favoreggiamento.

Il mantenimento della

carcerazione preventiva si giustifica con oggettivi bisogni istruttori

consistenti in nuovi interrogatori dell’accusato e dei correi in merito alle

nuove risultanze ed a confronti tra loro. Vi sono poi da contestare le

risultanze della rogatoria inviata in Italia e quelle delle analisi del DNA sul

luogo della rapina. Sussiste pericolo di collusione con gli altri correi che

hanno preso parte alla rapina e che devono ancora essere identificati e anche

con i coaccusati in detenzione. Presente un concreto pericolo di fuga,

improponibili le misure sostitutive dell’arresto proposte, essendo inefficaci a

fronte dei motivi di interesse pubblico menzionati. Rispettato il principio di

proporzionalità.

D.

Con osservazioni 18 dicembre 2009

la difesa si riconferma nella propria istanza, sostenendo che il PP, in sede di

preavviso, non ha potuto portare alcun elemento che giustifichi il protrarsi

del carcere preventivo. La difesa ribadisce che il proprio patrocinato, non

appena ha avuto la possibilità di parlare liberamente con il difensore, ha voluto

chiarire con gli inquirenti la data del viaggio di andata in Svizzera. Le

dichiarazioni di __________, che sarebbe venuto in Svizzera sull’auto di __________

unitamente a __________, anche se confermata, non apporta alcun elemento

ulteriore in merito ai gravi e concreti indizi di colpevolezza a carico

dell’istante, dal momento che lo stesso __________ avrebbe affermato che __________

sarebbe stato all’oscuro di tutto.

In ogni caso, dal momento che il

PP ha già previsto un verbale di __________ la mattina del 18 dicembre al fine

di contestargli le novità istruttorie, al termine del verbale non vi saranno

più i motivi istruttori che giustifichino il perdurare del carcere preventivo.

Il mantenimento del carcere preventivo dell’istante, giustificato con il pericolo

di collusione con i partecipanti alla rapina ancora da identificare, non

rispetta il principio di proporzionalità. Per quanto riguarda il residuo

pericolo di fuga, lo stesso potrà essere ovviato dal deposito cauzionale della

vettura dell’accusato.

Per quanto riguarda il principio

di proporzionalità, l’unico reato per cui secondo il PP persistono concreti

indizi di colpevolezza, sarebbe quello di favoreggiamento, il quale non

giustifica il perdurare ulteriore della carcerazione. A mente della difesa non

vi sarebbe, nel nostro cantone, almeno negli ultimi 10 anni, una sentenza di

condanna per il reato di favoreggiamento superiore al carcere preventivo sinora

sofferto da __________, senza contare che quest’ultimo può ambire, in caso di

condanna, ad una pena sospesa condizionalmente.

E.

Il 18 dicembre 2009 il PP ha

trasmesso a questo ufficio il verbale di stessa data (ore 08.30) di __________.

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è

pacificamente legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del

Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 14 dicembre 2009, è

tempestivo scadendo il termine di 3 giorni, giovedì 17 dicembre 2009 (ex art.

20.

cpv. 1 CPP), e avendo il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso

negativo il 17 dicembre, brevi manu, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine

di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra

unitamente all’incarto penale giovedì 17 dicembre 2009, scade lunedì 21

dicembre 2009 (ex. art. 20 cpv. 1 e 3 CPP).

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

"L’art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga del

carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico dello

stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un

delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico,

quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare

riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove che, sia detto

qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al pubblico dibattimento

(sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale del 23 marzo

2000.

in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in

esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP

non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la

revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri possibili,

essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n. 105).

L’eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali – nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la

restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle

indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi

penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP 1980 pag. 128)."

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza

di questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente,

a questo stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la

presenza di seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________,

per i reati ascrittigli perlomeno relativi all’ipotesi accusatoria di rapina,

sub. complicità in rapina, (relativa al trasporto nel __________, il giorno

della rapina, di due rapinatori e al successivo trasferimento, il 29 ottobre

2009, da __________ a __________ al fine di recuperare almeno uno dei

rapinatori al fine di riportarlo in Italia) rispettivamente di favoreggiamento

(relativa alle dichiarazioni rilasciate alla Polizia, a questo giudice e al PP,

finalizzate a fornire un alibi a __________).

È indubbio che __________ (cfr.

dichiarazioni di __________, nel verb. PG 18.11.2009, tabulati telefonici

contestati all’accusato, dichiarazioni di __________ nel verb. PP del 16

dicembre 2009) ha accompagnato in auto a __________, il 28 ottobre 2009, due

dei rapinatori della rapina avvenuta lo stesso giorno in danno della

gioielleria __________ di __________. Egli si è poi recato nuovamente, il

giorno successivo, a __________ per recuperare e portare in Italia __________,

con il quale è poi stato arrestato.

Egli, in occasione del verbale

d’arresto, quando ancora non gli era stata contestata la rapina avvenuta in

danno della gioielleria __________, ha pensato bene di dichiarare che si era

recato a __________ con il conoscente __________, quel pomeriggio (29 ottobre

2009), unicamente per fare una passeggiata e vedere le barche ormeggiate al

porto, ma di non essersi fermato molto dal momento che, una volta arrivati a __________,

cominciava ad imbrunire.

In un verbale successivo (verb.

PG del 2 novembre 2009) ha poi modificato la propria versione dei fatti,

dichiarando di avere ricevuto una telefonata da __________, la mattina del 29

ottobre 2009, che gli chiedeva se poteva andare a prenderlo in Svizzera, a __________;

egli ha poi aggiunto che quella sarebbe stata la prima volta che __________ gli

chiedeva di fargli da autista. __________ ha poi descritto agli inquirenti la

strada percorsa per raggiungere __________ (via __________). Una volta

ripartito da __________ con __________ a bordo alla volta di __________, prima

di scendere dalla vettura dopo essere stati fermati dalla Polizia, __________

avrebbe intimato all’istante di dire agli inquirenti che i due erano giunti

assieme da __________ quel pomeriggio. Il qui istante avrebbe acconsentito e

avrebbe capito solo dopo aver saputo della rapina del “patatrac” in cui si era

cacciato con queste dichiarazioni. Egli è arrivato a dichiarare, al termine di

questo verbale del 2 novembre 2009 “grazie all’interrogatorio di oggi mi

sono liberato di un peso che mi portavo dentro” (p. 7).

E dopo essersi così “liberato”,

per avere “finalmente raccontato la verità”, l’accusato qui istante, nuovamente

sentito dalla Polizia in data 11 novembre 2009, alla contestazione secondo cui

l’utenza telefonica in suo uso, il 28 ottobre 2009, risultava agganciata ad

un’antenna in territorio di __________, ha ribadito di non essere assolutamente

venuto in Svizzera quel giorno, ma all’ora indicata dai tabulati retroattivi

contestatigli dagli inquirenti egli si sarebbe trovato a casa sua a __________,

affermando di non avere altresì prestato il suo telefono a terzi (verb. PG di __________

dell’11 novembre 2009, p. 3).

Come detto, solo dopo avere

parlato con il proprio difensore, l’istante si è deciso a “correggere alcune

mie dichiarazioni” e meglio di avere portato, mercoledì 28 ottobre 2009, __________

da __________ a __________ con la propria vettura, aggiungendo che il ritrovo

era in piazza __________ a __________ e che “eravamo solo io e lui”

(verb. PG 18 novembre 2009, p. 1). A precisa domanda degli inquirenti sullo

scopo del viaggio l’accusato istante ha risposto che il __________ non gli

avrebbe spiegato i motivi esatti del viaggio, ma gli avrebbe detto che aveva da

fare in Svizzera e che si sarebbe fermato da amici o parenti, insomma che aveva

delle persone da vedere. Il __________, a dire di __________, avrebbe avuto con

sé unicamente un sacchettino di plastica che sembrava leggerissimo. __________

ha dichiarato che sarebbero arrivati in Svizzera dal valico autostradale di __________.

Alla domanda degli inquirenti volta a sapere il motivo per cui non avrebbe

raccontato la verità in precedenza, egli ha risposto di avere avuto paura e di

essere andato in panico quando aveva capito che si trattava di una rapina.

L’istante ha dichiarato di essersi sbloccato dopo il colloquio libero con

l’avvocato (avvenuto prima del 18 novembre), di non avere parlato prima per

paura di aggravare la propria situazione. (verb. PG di __________ del 18

novembre 2009).

L’istante ha poi mantenuto la

propria versione dei fatti nei successivi verbali di Polizia e anche davanti

alla PP e al suo difensore, in occasione del verbale 11 dicembre 2009.

Risentito a verbale dal

magistrato inquirente in data 18 dicembre 2009 (alla presenza del

patrocinatore, che aveva appreso dal preavviso negativo le novità istruttorie,

e meglio la dichiarazione di __________ in merito al viaggio di andata __________

del 28 ottobre 2009), __________ ha, dapprima, ribadito che quanto dichiarato

sinora sarebbe stata la verità e, solo dopo che il suo difensore lo ha invitato

a “pensarci bene e di pensare al viaggio di andata” e di raccontare in

quanti sarebbero stati, egli ha affermato che il 28 ottobre 2009, durante il

viaggio di andata da __________ a __________, erano in tre. __________ ha

quindi ammesso di essere partito da __________ con __________ e di avere fatto

una deviazione a __________ per andare a prendere un’altra persona, che non

conoscerebbe, verosimilmente __________, uno dei quattro rapinatori materiali.

In occasione di quest’ultimo verbale __________ ha anche cambiato versione in

merito al tragitto eseguito, non più tramite il valico autostradale di __________,

bensì i tre sarebbero arrivati in __________, su richiesta non meglio motivata

di __________, passando da __________ per entrare in Svizzera da un valico

sopra __________.

Visto le risultanze

summenzionate, appare piuttosto verosimile che __________ fosse perlomeno

informato, il 28 ottobre scorso, in occasione della trasferta a tre in quel di __________,

dello scopo del viaggio. In caso contrario non si spiega il suo comportamento

processuale o, per meglio dire, le bugie che ha ripetutamente raccontato agli

inquirenti, anche dopo che il suo legale sarebbe riuscito, a suo dire, a

tranquillizzarlo.

A parte il fatto che __________

non ricorda assolutamente di avere chiesto a __________, nell’imminenza

dell’arresto, di dichiarare agli inquirenti che erano venuti insieme quel

giorno a __________ (anche perché __________, che si è avvalso lungamente del

diritto di rifiutarsi di rispondere, se avesse realmente chiesto questo

“favore” a __________, avrebbe perlomeno confermato tale informazione agli

inquirenti), appare per giunta poco comprensibile che, se __________ fosse

stato veramente all’oscuro di tutto, __________ abbia atteso l’arresto per

chiedere un tale favore al proprio autista e non abbia invece concordato con __________,

già in precedenza, una versione di comodo sulla loro presenza in Svizzera, da

eventualmente raccontare in Dogana o a un controllo di Polizia estemporaneo,

oltre che in caso di arresto come è avvenuto. Non si spiega, se non con un

coinvolgimento nei fatti inquisiti o con la volontà di favoreggiare __________,

neppure il motivo per cui __________ non ha raccontato la verità agli

inquirenti. Il suo atteggiamento non si è limitato a non collaborare con gli

inquirenti, egli ha raccontato storie di comodo, negando anche l’evidenza: vi

sono quindi concreti indizi che egli abbia partecipato in qualche modo alla

rapina in danno della gioielleria __________ di __________, perlomeno

occupandosi di portare due dei rapinatori a Locarno e di andare a recuperarne

almeno uno il giorno successivo al fine di riportarlo in __________, come pure

di avere agito con l’intento di favoreggiare __________. Sarà l’inchiesta a

dover stabilire con più precisione le sue responsabilità e il grado di

coinvolgimento nella rapina di __________, come pure i motivi che l’hanno

spinto a “coprire” con le sue dichiarazioni __________.

4.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a

giustificare la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare

che questi non s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto

tali, o con gli accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di

collusione o d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la

corretta raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale

suisse, ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697

ss.; RDAT 1988 no. 24). In

quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in corso non è, di per sé,

decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass noch nicht alle Beweise

erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht werden konnten oder dass der

Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht" (N. Schmid, op.

cit., no. 701a). Occorre che l'indagato,

se posto in libertà, possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto

svolgimento e, conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento

della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti

istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà

dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione

delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,

quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano

essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle

prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare

l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,

ecc.

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

A mente del PP, alla luce delle

nuove risultanze istruttorie occorrerà procedere con nuovi interrogatori degli

accusati, anche __________ dovrà essere interrogato in merito alle nuove dichiarazione

di __________ in merito alla consapevolezza di __________. Occorre inoltre

attendere le risultanze delle analisi DNA e la risposta della rogatoria in

Italia (inviata il 19 novembre scorso). Sussisterebbe inoltre un concreto

pericolo di collusione con gli altri correi che hanno preso parte alla rapina e

che devono ancora essere identificati, lo stesso dicasi per i coaccusati in

detenzione, stante le dichiarazioni discrepanti rilasciate sino ad oggi dai

vari coaccusati.

A mente della difesa gli inquirenti

hanno avuto tutto il tempo di eseguire gli atti istruttori necessari al fine di

limitare il pericolo di collusione. Per quanto riguarda i coaccusati non vi

sarebbe più pericolo di collusione in quanto essi si trovano in detenzione

preventiva, mentre che per le persone ancora da identificare, attendere una

loro identificazione con l’istante in carcere violerebbe il principio di

proporzionalità. Egli non sarebbe inoltre nella possibilità di inquinare le

prove raccolte tecnicamente.

In concreto questo giudice

osserva come l’inchiesta è in pieno svolgimento, con ripetuti interrogatori dei

coaccusati in detenzione in Svizzera, l’analisi di tabulati telefonici, la

richiesta di controlli impronte e analisi DNA e la richiesta di tabulati

retroattivi tramite richiesta di assistenza giudiziaria in Italia. Di fronte ad

un atteggiamento poco collaborativo di tutti i coaccusati, ritenute le versioni

in parte divergenti, a ragione il PP sostiene che le novità istruttorie

andranno contestate ai coaccusati senza che essi possano parlarsi tra loro,

neppure per interposta persona.

Appare quindi necessario, per

l’inchiesta in corso, procedere a nuovi interrogatori di __________, __________,

__________ e __________ e, se del caso, a confronti tra loro. Occorrerà

contestare anche le risultanze istruttorie ottenute tramite l’analisi delle

impronte sulla refurtiva e del DNA sui luoghi della rapina, con tutti i

coaccusati in carcere al fine di evitare che possano concordare una versione di

comodo sulle varie partecipazioni, contattando anche i compartecipi alla rapina

non identificati, o modificare la propria versione dei fatti a proprio

vantaggio.

Ciò posto e ritenuto che il

rischio di collusione può aumentare in presenza di un accusato che abbia legami

con un'organizzazione criminale con membri ancora in libertà ed ancora da

identificare, come nella fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA,

op. cit., n. 25 ad art. 95 CPP), la scarcerazione di __________ appare quindi

senz'altro prematura, tanto più che un accusato può dovere, in qualche modo,

sopportare le eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di

avere avuto a che fare con persone che hanno commesso una rapina di sicura

gravità in Svizzera, con correi residenti in Italia e che hanno riparato all'estero,

potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi dell'istruttoria; è notorio, ad

esempio, che per l'evasione di rogatorie all'estero occorre un certo tempo,

ritenuto inoltre le bugie raccontate sino almeno al 18 dicembre 2009.

5.

È pure dato, e sufficientemente

concreto, almeno a questo stadio del procedimento, il pericolo di fuga.

Il pericolo di fuga, per

giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una

certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto

in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento

penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena

presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare

l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale,

i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e

tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF

19.

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino italiano

senza legami con la Svizzera, ma con forti legami con l’Italia, dove vive e

dove vive la sua famiglia. La difesa afferma inesistenza del pericolo di fuga,

ritenuta la lieve pena, sicuramente sospesa condizionalmente, che rischia di

essergli inflitta in caso di condanna. A parte il fatto che l’inchiesta non è

ancora conclusa e le responsabilità dell’istante potrebbero aggravarsi (con

conseguente decisione di non più presentarsi alle autorità svizzere per il

proseguimento dell’inchiesta e per il processo), il comportamento processuale

dell’accusato, che ha raccontato bugie, anche davanti all’evidenza dei tabulati

telefonici contestatigli, e che ha parzialmente ammesso alcuni fatti solo dopo

suggerimento del suo legale, la dice lunga sulla volontà di sottostare ai

bisogni degli inquirenti ticinesi per la conclusione dell’inchiesta e di

presentarsi davanti ad una corte per l’eventuale processo che si dovrà

celebrare.

A questo punto __________, se

posto in libertà provvisoria, potrebbe facilmente decidere di disertare

definitivamente la Svizzera, per l’Italia, e non più presentarsi per gli

incombenti processuali. Così facendo non dovrebbe neppure più essere chiamato

ad esprimersi su fatti che potrebbero maggiormente mettere nei guai __________.

Se le accuse dovessero essere

confermate - egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità - il

rischio di una pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa

l’accusa prevedono massimi edittali importanti e, quello di favoreggiamento una

pena pecuniaria o una pena detentiva sino a tre anni).

Visto quanto sopra appare perciò

verosimile che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, possa preferire

rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità

istruttorie, anche nell’interesse non solo proprio, ma del coaccusato __________.

Tale pericolo appare quindi

concreto e non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali

quella proposte dalla difesa. A parte il fatto che il deposito della vettura di

__________ non appare misura idonea a mitigare o scongiurare l’accertato

pericolo di collusione, la stessa appare inoltre foriera di costi per lo Stato

(bisognerebbe pagare l’affitto di un parcheggio, calcolare l’inevitabile

deprezzamento dell’auto, vegliare che non venga danneggiata e che rimanga

sempre in grado di circolare) e vi è da chiedersi chi pagherebbe gli oneri

assicurativi e le tasse di bollo, senza dimenticare che la vettura risulta, per

stessa dichiarazione dell’accusato, acquistata a credito, non si sa quindi se

già soggetta a qualche forma di messa a pegno in Italia.

6.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta

con più accusati e diverse persone comunque coinvolte, sia in Italia, che

Svizzera, è data, considerate le versioni discordanti dei vari coaccusati. Il

PP ha proceduto con sufficiente celerità inoltrando pure una rogatoria in

Italia e avendo richiesto analisi tecniche come il DNA e le analisi delle

impronte digitali sull’ingente refurtiva ritrovata (analisi che, come noto,

richiedono un certo tempo per essere svolte).

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________, anche in considerazione di recenti decisioni di

condanna di una corte ticinese proprio per il reato di favoreggiamento (cfr.

Sentenza 17 dicembre 2009 della Corte delle Assise correzionali di Mendrisio in

re S.S., inc. TPC 72.2009.135, che ha inflitto 27 mesi di detenzione da espiare

per favoreggiamento, infrazione semplice alla Lstup e altri imputazioni

minori).

L’accusato è stato arrestato il

29.

ottobre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da meno di due mesi. In

questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità.

I reati imputati all’accusato

sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente

superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella

presumibilmente da soffrire per terminare l’inchiesta con gli atti istruttori

necessari e summenzionati, in pieno rispetto del principio della

proporzionalità.

7.

In conclusione, constata l’esistenza

di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione ed

inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché rispetto del

principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini

suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

4.

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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