INC.2009.50704
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga
3 marzo 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
INC.2009.50704
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga
PERICOLO DI FUGA
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.50704
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 22/23 febbraio 2010 da
__________ attualmente c/o carcere giudiziario La Farera
(patr. dall’__________)
e qui trasmessa con preavviso negativo del 26 febbraio/1°
marzo 2010 dal
Procuratore pubblico Rosa Item, Lugano
viste le osservazioni 2 gennaio
1980 (recte 2 marzo 2010) della difesa;
visto l’incarto MP__________;
ritenuto
Fatti
A.
__________ è stato arrestato il
29 ottobre 2009 dalla Polizia cantonale, unitamente ad altre tre persone, su
ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di rapina, sequestro di
persona ed infrazione alla LF sulle armi e munizioni, in relazione ad una
rapina, con sequestro di persona, avvenuta il 28 ottobre 2009 in danno della gioielleria __________ di __________, per opera di 4 rapinatori, che ha procurato
una refurtiva in denaro contante, gioielli ed orologi del valore di oltre 1,2
mio di CHF.
Con richiesta di conferma
dell’arresto del 30 ottobre 2009 (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 1) il Procuratore
pubblico ha promosso l’accusa a __________ per i reati summenzionati, chiedendo
la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione
e pericolo di fuga.
Questo giudice, il 29 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di
gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione - al
fine di accertare le sue responsabilità, di procedere ai confronti con i correi
ed eventuali favoreggiatori, recuperare il maltolto e procedere ad accertamenti
tecnici (impronte DNA e controlli telefonici) - pericolo di collusione con i
coaccusati ed i correi e complici ancora da identificare e pericolo di fuga, in
quanto cittadino straniero senza legami con la __________.
A verbale di conferma
dell’arresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha negato ogni
coinvolgimento nella rapina in danno della gioielleria__________ di __________.
Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti, e cioè quella di essere venuto
a __________, nel pomeriggio del 29 ottobre, con un suo conoscente di nome __________
(il coaccusato __________, N.d.R.) che aveva incontrato in un bar a __________
e al quale avrebbe proposto di fare una passeggiata in macchina sino in __________
“purtroppo siamo arrivati che erano le 17.00. Quando ho abbordato il lungo
lago e ho capito che cominciava a fare buio ho pensato che era meglio
ritornare. Al limite sarei ripassato dalla __________ a __________ a vedere se
c’era qualche vecchio amico” (verb. GIAR di __________ del 30 ottobre 2009,
p. 2).
Egli ha mantenuto tale versione
sino al 18 novembre 2009, quando ha ammesso davanti alla Polizia di avere
portato __________ a __________ già il 28 ottobre 2009 (il giorno della rapina,
N.d.R.) con la propria vettura __________ “il ritrovo era in __________ a __________,
eravamo solo io e lui” (verb. PG __________ del 18 novembre 2009).
Solo a verbale PP del 18 dicembre
2009, dopo avere ribadito al PP che quanto raccontato sinora agli inquirenti
era la verità (“quello che ho detto è la verità”), imboccato dal suo
difensore, che aveva preso atto il giorno precedente delle dichiarazioni del
coaccusato __________ – “il mio difensore mi invita a pensarci bene e di
pensare al viaggio di andata. E dica in quanti eravate, lo dica.” – ha
ammesso di avere portato, con la propria autovettura, due persone a __________
il 28 ottobre 2009.
Giova rilevare che __________ è
stato arrestato dalla Polizia cantonale, verso le 17.30 del 29 ottobre 2009,
unitamente a __________, mentre erano a bordo del veicolo di __________ in
territorio di __________ dopo essere partiti da __________. Altre due persone
accusate della rapina, __________ (pure lui giunto a __________ sul veicolo di __________
unitamente a __________ il 28 ottobre 2009) e __________, sono invece state
arrestate in territorio di __________, verso le 16.30, a bordo di un veicolo
condotto dalla __________.
Giova altresì rilevare che la Polizia cantonale ha potuto recuperare gran parte della refurtiva, che era stata nascosta a __________.
L’11 dicembre 2009 il PP ha
esteso a __________ l’accusa per titolo di favoreggiamento (cfr. verb. PP 11
dicembre 2009 di __________, p. 1).
Il 21 dicembre 2009 è stata
respinta da questo giudice una prima istanza di libertà provvisoria presentata
il 12/14 dicembre 2009 dal qui istante, ritenuta la presenza di concreti indizi
di colpevolezza, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e pericolo di
fuga (inc. GIAR 2009.507.3, doc. 7).
B.
Il 22 febbraio 2010 __________,
con l’istanza in discussione giunta la MP il giorno successivo (inc. GIAR
507.2009.4, doc. 1) e per il tramite del proprio difensore, chiede di essere
posto in libertà provvisoria.
La difesa contesta l’esistenza
dei seri indizi di colpevolezza per tutti i reati imputati all’accusato
(sebbene egli abbia omesso di riferire agli inquirenti alcune circostanze
nonché, inizialmente, mentito su altre), dal momento che la rapina e sequestro
di persona sarebbero avvenuti mentre l’istante si trovava a __________ mentre
che, per quanto riguarda il reato di favoreggiamento, l’istante non avrebbe
saputo il motivo della presenza a __________ del conoscente __________ per il
quale avrebbe funto unicamente da autista. Egli avrebbe negato di avere
accompagnato __________ il giorno prima a __________, in quanto così richiesto
da quest’ultimo nei frenetici attimi prima dell’arresto, quando __________
avrebbe intimato a __________ di dire alla Polizia che erano arrivati in
giornata da __________, ma mai l’istante avrebbe pensato che tale richiesta
aveva come scopo quello di nascondere la commissione di una rapina con sequestro
di persona di cui nulla sapeva. Egli si sarebbe comportato così in quanto
spinto da un sentimento di panico che lo ha assalito nel momento in cui ha
capito il pasticcio in cui si era cacciato. (istanza, p. 5)
Non vi sarebbero più bisogni
istruttori dal momento che il PP non ha ritenuto di dovere procedere al
confronto tra __________ e __________ e dal momento che il suo patrocinato non
è più stato interrogato da dicembre scorso. La difesa ne deduce che gli esami
tecnici fatti esperire dal PP non hanno portato alcun elemento utile alla tesi
accusatoria. Non vi sarebbe più pericolo di collusione con gli altri
coaccusati, dal momento che essi si trovano tutti in detenzione preventiva,
mentre che per quanto riguarda i partecipanti alla rapina a piede libero non vi
sono elementi che rendano perlomeno possibile una loro individualizzazione. Di
conseguenza non è pensabile, non ché rispettoso del principio di
proporzionalità, attendere che sino al loro arresto l’accusato rimanga in
carcere.
Non vi sarebbe più pericolo di
fuga, essendo l’accusato incensurato, e considerato che in caso di condanna la
pena che potrebbe venirgli inflitta sarebbe sospesa condizionalmente, egli
quindi non avrebbe alcun interesse a non presentarsi a processo.
Non sarebbe più rispettato il
principio di proporzionalità, vista la lunga carcerazione preventiva sofferta
in regime di parziale isolamento e il precario stato di salute di__________.
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 26 febbraio 2010 (inc. GIAR 507.2009.4, doc. 2), giunto a
questo ufficio il 1° marzo 2010, ribadisce l’esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza in capo all’accusato per i reati ascrittigli, indizi che
emergerebbero dal susseguirsi cronologico dei verbali, suoi e dei coaccusati, e
dal contenuto delle sue dichiarazioni. Egli ha sempre dichiarato di avere
accompagnato__________ a __________ il 29 ottobre 2009, sottacendo di averlo
invece accompagnato il giorno prima e di essere ritornato a prenderlo il 29
ottobre 2009 allo scopo di fornirgli un alibi. L’alibi è poi stato fornito
quando il qui istante veniva interrogato in generale sulla sua presenza in
suolo svizzero, senza che ancora gli fosse stata contestata dagli inquirenti la
rapina di __________. Qualora egli fosse stato in buona fede non vi sarebbe
stato alcun motivo per sottacere di avere accompagnato __________ a __________
il 28 ottobre 2009, lo stesso dicasi per quanto riguarda l’accompagnamento a __________
di __________, ammesso unicamente a verbale 18 dicembre 2009 solo su sollecitazione
del suo difensore, che aveva appreso delle dichiarazioni a questo proposito di __________.
L’ammissione di __________ ha quindi reso superflua la necessità di un
confronto con i coaccusati.
La rogatoria è stata in parte
evasa dalle __________ con scritto giunto il 25 gennaio 2010 (trascrizione di
diverse telefonate intercorse tra gli autori e gli organizzatori della rapina).
L’esito della rogatoria non coinvolge direttamente __________. Il PP è invece
ancora in attesa del rapporto dell’ACO sull’elaborazione dei tabulati delle
utenze degli accusati e delle altre persone coinvolte nella rapina (tra cui
quelle di __________) che sono state trasmesse con la medesima rogatoria: i
risultati di questo lavoro di elaborazione dovrebbero essere disponibili a
giorni.
Le risultanze del DNA e del
controllo impronte per tracce reperite sul luogo della rapina non hanno portato
ad evidenze a carico di __________.
A mente del PP, il mantenimento
della carcerazione preventiva dell’accusato istante si giustifica per il
permanere di un concreto pericolo di collusione con gli altri correi a piede
libero che hanno preso parte alla rapina e per il permanere del pericolo di
fuga.
Non appena giungerà l’esame dei
tabulati telefonici dalla sezione ACO e la documentazione richiesta al
difensore, fatte salve richieste di complemento, l’inchiesta verrà chiusa con
la successiva emanazione di un atto d’accusa. La carcerazione subita, e quella
da subire in attesa del processo, è ampiamente rispettosa del principio di
proporzionalità, considerato l’atteggiamento processuale dell’accusato.
D.
Con osservazioni datate
02.01.1980, ma giunte a questo ufficio il 2 marzo 2010 (inc. GIAR 459.2009.4,
doc. 4) la difesa si riconferma nella propria istanza. Gli accertamenti
telefonici e le risultanze del DNA non hanno portato ad alcuna evidenza a
carico di __________. Le risultanze dell’elaborazione dei tabulati telefonici
che attende il PP sarebbero di minor importanza rispetto alle trascrizioni, ben
più esplicite, di telefonate, giunte in via rogatoriale dall’Italia.
La PP non si esprime poi sull’evocata nullità del primo interrogatorio dell’istante, “in cui gli organi di
Polizia neppure informano il __________ in merito ai motivi del suo fermo”
(osservazioni, p. 2). Ininfluenti pure le contestazioni del PP a verbale 25
febbraio 2010: __________ ha dichiarato di non avere discusso sul valico scelto
da __________ per venire in __________ il 28 ottobre 2009, avendo egli
semplicemente “preso atto delle direttive del compagni di viaggio”.
Anche per quanto riguarda le affermazioni di __________ secondo cui a __________
sarebbe spettato un compenso di € 3'000.-, lo stesso __________ ha affermato
che __________ non era stato messo al corrente di tale compenso. Tutti i
compartecipi alla rapina hanno confermato che __________ era all’oscuro delle
loro intenzioni. Per quanto attiene alle condizioni personali dell’accusato, la
difesa osserva che oltre allo stato precario di salute di __________ si
aggiunga che gli è recentemente deceduta la madre, di conseguenza il principio
di proporzionalità non appare più rispettato.
Considerandi
1.
L’accusato, detenuto, è
legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso negativo del
Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 23 febbraio 2010, è
tempestivo scadendo il termine di 3 giorni, venerdì 26 febbraio 2010, e avendo
il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo, per invio
raccomandato, il 26 febbraio 2010, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine
di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra
unitamente all’incarto penale lunedì 1° marzo 2010, scade giovedì 4 marzo 2010
(ex. art. 20 cpv. 1 CPP).
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
"L’art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993.
- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)
proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a
carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un
crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di
interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione,
con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle
prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105).
L’eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
Preliminarmente,
per quanto riguarda il verbale di Polizia 29 ottobre 2009 (sottoposto per
lettura e conferma all’accusato e al difensore l’11 dicembre 2009 dal PP, cfr.
verb. PP di __________ dell’11 dicembre 2009) lo stesso non appare, già ad un
prima lettura, irrito, non emergendo dal suo contenuto irregolarità o
violazioni del CPP, le censure dell’istante sono quindi sollevate a torto nel
merito ed anche tardivamente rispetto alle norme della buona fede.
La difesa ritiene nullo il
verbale di Polizia 29 ottobre 2009 di __________, con riferimento al mancato
ossequio dell’art. 118 CPP e più in particolare per non avergli reso noto il
fatto che gli viene addebitato, con le osservazioni la difesa afferma che gli
organi di Polizia non avrebbero informato il __________ in merito ai motivi del
suo fermo.
Sulla base degli atti questo
giudice ha potuto constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia
correttamente chiarendo alla persona interrogata che viene interrogata in
merito alla sua presenza di quel giorno su suolo svizzero, in particolare nel __________,
ed in merito alla presenza sulla sua vettura di oggetti di gomma tipo guanti di
lattice, guanti in pelle, un guanto in gomma, guanti invernali, un bastone
tattico, del nastro isolante e una pinza blitz; gli è stato subito ricordato il
suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.
Chiaramente, al momento del
fermo, gli inquirenti stavano cercando gli autori della rapina avvenuta il
giorno prima ad __________. Il verbale in questione è il primo interrogatorio
dell’inchiesta, volto a capire lo scopo della presenza di __________ e
passeggero nella zona dove era avvenuta la rapina e volto a conoscere i suoi
contatti con il passeggero che trasportava sul suo veicolo, nonché la presenza
di oggetti (guanti di lattice, bastone tattico, nastro isolante, ecc.) che
potevano far pensare ad un reato contro il patrimonio (come furto o rapina). __________,
dopo avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto
a tutte le domande che gli sono state poste, raccontando una versione di
comodo, per lo più raccontando bugie, ma non di non volere rispondere alle
domande degli inquirenti. Nel verbale non sono annotate contestazioni
specifiche, che neppure l’accusato ha espresso a questo giudice il giorno successivo.
In occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto __________ non ha
comunicato eventuali contestazioni a questo giudice, in particolare di non
avere capito perché era stato fermato e per cosa veniva interrogato dalla
Polizia. A precisa domanda di questo giudice __________ ha dichiarato che la Polizia gli aveva spiegato che veniva arrestato perché sospettato di avere partecipato ad una
rapina avvenuta il 28 ottobre 2009. Egli ha poi semplicemente confermato a
questo giudice che quanto è scritto nel verbale di Polizia è corretto e che
confermava integralmente le sue dichiarazioni. In grandi linee, nel verbale di
questo giudice, __________ ha esplicitamente ripreso le dichiarazioni già
rilasciate alla Polizia, il giorno precedente, a proposito dell’aver
accompagnato __________, il 29 ottobre 2009 a __________ di essere stato lui a proporgli di fare una passeggiata a __________ dopo averlo incontrato a __________,
nel bar da loro frequentato, e di essere giunti a __________ verso le ore
17.00
Ora, non solo __________ nulla ha
obiettato il 30 ottobre 2009 davanti a questo giudice, ma neppure la difesa,
che in occasione del verbale 11 dicembre 2009, quando ha preso atto
espressamente dalla PP, oltre che per averlo letto, dell’incipit del verbale di
Polizia, e cioè che l’accusato veniva interrogato in merito alla sua presenza
su suolo svizzero, ecc., (cfr. verb. PP di__________ dell’11 dicembre 2009, p.
1.
e 2), ha avuto qualcosa da obiettare al proposito.
La difesa non ha neppure chiesto
al PP l’estromissione dell’atto istruttorio in quanto tale in un termine
congruo, anche perché l’accusato non si è limitato a fornire tali dichiarazioni
unicamente in occasione del verbale del 29 ottobre 2009, ma le ha ribadite
davanti a questo giudice (conscio di essere stato arrestato per essere
sospettato di avere partecipato alla rapina del 28 ottobre 2009) e nei
successivi verbali di Polizia. Ne discende che il verbale di Polizia di __________
del 29 ottobre 2009 non può essere ritenuto irrito e quindi dichiarato nullo.
4.
Per quanto riguarda l’esistenza
di gravi e concreti indizi di reato si può far capo alle conclusioni cui è
giunto questo giudice nella decisione 21 dicembre 2009, con la quale è stata
respinta la prima istanza di libertà provvisoria presentata dal qui istante
(inc. GIAR 507.2009.3, doc. 7).
“L’esistenza di gravi e concreti indizi
di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di
questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare
l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della
libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.
Con verosimiglianza sufficiente, a questo
stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di
seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, per i reati
ascrittigli perlomeno relativi all’ipotesi accusatoria di rapina, sub.
complicità in rapina, (relativa al trasporto __________, il giorno della
rapina, di due rapinatori e al successivo trasferimento, il 29 ottobre 2009, da
__________ a __________ al fine di recuperare almeno uno dei rapinatori al fine
di riportarlo in __________) rispettivamente di favoreggiamento (relativa alle
dichiarazioni rilasciate alla Polizia, a questo giudice e al PP, finalizzate a
fornire un alibi a __________).
È indubbio che __________ (cfr.
dichiarazioni di __________, nel verb. PG 18.11.2009, tabulati telefonici
contestati all’accusato, dichiarazioni di __________ nel verb. PP del 16
dicembre 2009) ha accompagnato in auto a __________, il 28 ottobre 2009, due
dei rapinatori della rapina avvenuta lo stesso giorno in danno della
gioielleria __________ di__________. Egli si è poi recato nuovamente, il giorno
successivo, a _____ per recuperare e portare in __________ __________, con il
quale è poi stato arrestato.
Egli, in occasione del verbale d’arresto,
quando ancora non gli era stata contestata la rapina avvenuta in danno della
gioielleria __________, ha pensato bene di dichiarare che si era recato a __________
con il conoscente __________, quel pomeriggio (29 ottobre 2009), unicamente per
fare una passeggiata e vedere le barche ormeggiate al porto, ma di non essersi
fermato molto dal momento che, una volta arrivati a __________, cominciava ad
imbrunire.
In un verbale successivo (verb. PG del 2
novembre 2009) ha poi modificato la propria versione dei fatti, dichiarando di
avere ricevuto una telefonata da __________, la mattina del 29 ottobre 2009,
che gli chiedeva se poteva andare a prenderlo in __________, a __________; egli
ha poi aggiunto che quella sarebbe stata la prima volta che __________ gli
chiedeva di fargli da autista. __________ ha poi descritto agli inquirenti la
strada percorsa per raggiungere __________ (via __________). Una volta ripartito
da __________ con __________ a bordo alla volta di __________, prima di
scendere dalla vettura dopo essere stati fermati dalla Polizia, __________
avrebbe intimato all’istante di dire agli inquirenti che i due erano giunti
assieme da __________ quel pomeriggio. Il qui istante avrebbe acconsentito e
avrebbe capito solo dopo aver saputo della rapina del “patatrac” in cui si era
cacciato con queste dichiarazioni. Egli è arrivato a dichiarare, al termine di
questo verbale del 2 novembre 2009 “grazie all’interrogatorio di oggi mi
sono liberato di un peso che mi portavo dentro” (p. 7).
E dopo essersi così “liberato”,
per avere “finalmente raccontato la verità”, l’accusato qui istante, nuovamente
sentito dalla Polizia in data 11 novembre 2009, alla contestazione secondo cui
l’utenza telefonica in suo uso, il 28 ottobre 2009, risultava agganciata ad
un’antenna in territorio di __________, ha ribadito di non essere assolutamente
venuto in __________ quel giorno, ma all’ora indicata dai tabulati retroattivi
contestatigli dagli inquirenti egli si sarebbe trovato a casa sua a __________,
affermando di non avere altresì prestato il suo telefono a terzi (verb. PG di __________
dell’11 novembre 2009, p. 3).
Come detto, solo dopo avere parlato con
il proprio difensore, l’istante si è deciso a “correggere alcune mie
dichiarazioni” e meglio di avere portato, mercoledì 28 ottobre 2009, __________
da __________ a __________ con la propria vettura, aggiungendo che il ritrovo
era in __________ a __________ e che “eravamo solo io e lui” (verb. PG
18.
novembre 2009, p. 1). A precisa domanda degli inquirenti sullo scopo del
viaggio l’accusato istante ha risposto che il __________ non gli avrebbe
spiegato i motivi esatti del viaggio, ma gli avrebbe detto che aveva da fare in
__________ e che si sarebbe fermato da amici o parenti, insomma che aveva delle
persone da vedere. Il __________, a dire di __________, avrebbe avuto con sé
unicamente un sacchettino di plastica che sembrava leggerissimo. __________ ha
dichiarato che sarebbero arrivati in __________ dal valico autostradale di __________.
Alla domanda degli inquirenti volta a sapere il motivo per cui non avrebbe
raccontato la verità in precedenza, egli ha risposto di avere avuto paura e di
essere andato in panico quando aveva capito che si trattava di una rapina.
L’istante ha dichiarato di essersi sbloccato dopo il colloquio libero con
l’avvocato (avvenuto prima del 18 novembre), di non avere parlato prima per
paura di aggravare la propria situazione. (verb. PG di __________ del 18 novembre
2009).
L’istante ha poi mantenuto la propria
versione dei fatti nei successivi verbali di Polizia e anche davanti alla PP e
al suo difensore, in occasione del verbale 11 dicembre 2009.
Risentito a verbale dal magistrato
inquirente in data 18 dicembre 2009 (alla presenza del patrocinatore, che aveva
appreso dal preavviso negativo le novità istruttorie, e meglio la dichiarazione
di __________ in merito al viaggio di andata __________-__________ del 28
ottobre 2009), __________ ha, dapprima, ribadito che quanto dichiarato sinora
sarebbe stata la verità e, solo dopo che il suo difensore lo ha invitato a “pensarci
bene e di pensare al viaggio di andata” e di raccontare in quanti sarebbero
stati, egli ha affermato che il 28 ottobre 2009, durante il viaggio di andata
da __________ a __________, erano in tre. __________ ha quindi ammesso di
essere partito da __________ con __________ e di avere fatto una deviazione a __________
per andare a prendere un’altra persona, che non conoscerebbe, verosimilmente __________,
uno dei quattro rapinatori materiali. In occasione di quest’ultimo verbale __________
ha anche cambiato versione in merito al tragitto eseguito, non più tramite il
valico autostradale di __________, bensì i tre sarebbero arrivati in __________,
su richiesta non meglio motivata di __________, passando da __________ per
entrare in __________ da un valico sopra __________.
Visto le risultanze summenzionate, appare
piuttosto verosimile che ____ __________ perlomeno informato, il 28 ottobre
scorso, in occasione della trasferta a tre in quel di __________, dello scopo
del viaggio. In caso contrario non si spiega il suo comportamento processuale
o, per meglio dire, le bugie che ha ripetutamente raccontato agli inquirenti,
anche dopo che il suo legale sarebbe riuscito, a suo dire, a tranquillizzarlo.
A parte il fatto che __________ non
ricorda assolutamente di avere chiesto a __________, nell’imminenza
dell’arresto, di dichiarare agli inquirenti che erano venuti insieme quel
giorno a __________ (anche perché __________, che si è avvalso lungamente del
diritto di rifiutarsi di rispondere, se avesse realmente chiesto questo
“favore” a __________, avrebbe perlomeno confermato tale informazione agli
inquirenti), appare per giunta poco comprensibile che, se __________ fosse
stato veramente all’oscuro di tutto, __________ abbia atteso l’arresto per
chiedere un tale favore al proprio autista e non abbia invece concordato con __________,
già in precedenza, una versione di comodo sulla loro presenza in __________, da
eventualmente raccontare in __________ o a un controllo di Polizia
estemporaneo, oltre che in caso di arresto come è avvenuto. Non si spiega, se
non con un coinvolgimento nei fatti inquisiti o con la volontà di favoreggiare __________,
neppure il motivo per cui __________ non ha raccontato la verità agli
inquirenti. Il suo atteggiamento non si è limitato a non collaborare con gli
inquirenti, egli ha raccontato storie di comodo, negando anche l’evidenza: vi
sono quindi concreti indizi che egli abbia partecipato in qualche modo alla
rapina in danno della gioielleria __________ di __________, perlomeno
occupandosi di portare due dei rapinatori a __________ e di andare a
recuperarne almeno uno il giorno successivo al fine di riportarlo in __________,
come pure di avere agito con l’intento di favoreggiare __________. Sarà
l’inchiesta a dover stabilire con più precisione le sue responsabilità e il
grado di coinvolgimento nella rapina di __________, come pure i motivi che
l’hanno spinto a “coprire” con le sue dichiarazioni __________.”
A ciò si aggiunga che, per quanto
riguarda la scelta di arrivare a __________ passando da __________, __________
e entrando in __________ da un valico poco frequentato del __________, in
orario di entrata in __________ dei frontalieri (tragitto che ad un autista in
pensione, quale è __________, doveva sembrare perlomeno poco razionale),__________
ha dichiarato al PP di avere indicato lui quella strada a __________, “ho
scelto di passare da quel valico perché è un valico meno controllato. Non ho
parlato espressamente con __________ di questo motivo ma aggiungo che non c’era
bisogno di dirlo” (verb. PP di __________ del 18 dicembre 2009). Per quanto
riguarda il compenso di __________, __________ ha dichiarato che “ad esempio
se avessimo incassato € 153'350.- in totale per tutta la refurtiva, gli €
150'000.- diviso per 4 autori della rapina, fa € 37'500.- a testa. I restanti €
3'350.- potevano andare divisi tra __________ ed il proprietario del furgone
bianco. È evidente che questo era alla condizione che la refurtiva si riusciva
a portarla in __________” (verb. PP di __________ del 18 dicembre 2009, p.
2). Ora, malgrado __________ avrebbe chiaramente spiegato che si trattava di
una sua intenzione, appare legittimo chiedersi per quale motivo i rapinatori
avrebbero dovuto destinare oltre € 1'500.- (degli € 3'350.- valutati da __________
come eccedenza, salvo buon fine, da destinare a __________ e tale __________) a
__________ se quest’ultimo fosse stato realmente convinto di avere effettuato
unicamente un trasporto di persone da __________ a __________ e ritorno. Si
aggiunga che da un veloce calcolo risulta che quanto approssimativamente
destinato a compenso di __________ e al proprietario del furgone bianco da __________,
equivale a circa il 9% del provento della rapina (vendita della refurtiva) di
ognuno dei 4 rapinatori materiali.
Va infine osservato, per quanto
riguarda la consapevolezza di __________, che il giorno dell’arresto è stato
visto, a __________, conversare al telefono poco prima di salire a bordo della
propria vettura per partire. Richiesto di spiegarsi al proposito, e meglio con
chi stesse conversando, l’accusato ha dichiarato di avere sì ricevuto una
telefonata in quel momento, ma di non avere risposto per non pagare le spese di
roaming (verb. PG 29 ottobre 2009, p. 4 e 5). Questa dichiarazione è in netto
contrasto con gli accertamenti tecnici agli atti, e cioè con le numerose
telefonate intercorse tra __________ e __________, su suolo elvetico, il 29
ottobre 2010, a partire da quella delle ore 15:59:13 con standort __________, a
quella delle 16:29:54 con standort __________ e delle 16:52.23 con standort __________
per finire con quella delle 17:18:23 (cfr. allegati 9 e 10 al rapporto di
Polizia giudiziaria del 24 febbraio 2010). Non si spiega la necessità di tutti
questi contatti telefonici, se non con la cautela di __________ e __________ di
muoversi facendo ben attenzione a possibili posti di blocco o ad eludere
controlli della Polizia al momento del “recupero” del rapinatore __________,
come peraltro è accaduto con l’altra persona che, giunta per il tramite delle __________,
doveva riportare in ____________________ l’altro rapinatore accompagnato il
giorno prima a __________ da __________ e cioè __________ (cfr. a proposito
della necessità dello scambio di telefonate, verb. PP di __________ del 26
gennaio 2010, p. 2).
5.
Quanto alle necessità istruttorie
atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è
inutile ricordare i seguenti principi:
"
- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare
la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non
s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli
accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o
d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta
raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,
ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;
RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in
corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass
noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht
werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht"
(N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà,
possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,
conseguentemente, l'esito.
- E', inoltre, necessario che questa
possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su
elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in
Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die
Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen
vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).
- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno
individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e
nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad
esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non
può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della
misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del
teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza
d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.
438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego
dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."
(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)
Riassumendo, per il mantenimento
della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti
istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà
dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione
delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,
quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano
essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle
prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare
l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,
ecc.
Va da sé che i criteri sopra
esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la
detenzione) é in corso da un certo tempo.
A mente del PP bisogna ora solo
acquisire agli atti l’elaborazione dei tabulati telefonici trasmessi dalle __________
(compresi i tabulati di __________) che saranno disponibili a giorni, dopo di
che si procederà al deposito degli atti. Permarrebbe il pericolo di collusione
con i correi a piede libero.
A mente della difesa non vi sono
più necessità istruttorie e neppure il pericolo di collusione essendo i
coaccusati in detenzione preventiva mentre che gli altri partecipanti alla
rapina ancora a piede libero, non sarebbero neppure stati individuati.
Effettivamente la raccolta di
atti istruttori appare terminata, attendendo il PP unicamente il rapporto
sull’elaborazione dei dati telefonici giunti dall’Italia.
Appare però necessario permettere
anche quest’ultima verifica, le cui risultanze dovranno, se del caso, perlomeno
essere contestate all’accusato qui istante. Egli dovrà rispondere senza la
possibilità di accordarsi con le persone attualmente a piede libero e coinvolte
a vario titolo nella rapina. A torto la difesa osserva la minor importanza di
tabulati retroattivi rispetto alle trascrizioni di controlli in diretta già
effettuati in __________, e trasmessi per rogatoria alle Autorità penali
ticinesi. Si osserva che le Autorità inquirenti __________ non disponevano, al
momento dei controlli in diretta che hanno portato alle trascrizioni trasmesse
con rogatoria, di tutte le utenze delle persone coinvolte nella rapina. Per
questo motivo i controlli in diretta effettuati non sono certo esaustivi e
vanno completati con gli accertamenti sui tabulati retroattivi chiesti
successivamente per rogatoria dal PP.
Come già ribadito in occasione
della precedente istanza di libertà provvisoria il rischio di collusione può
aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione
criminale con membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella
fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95
CPP), ne discende che la scarcerazione di __________ appare senz'altro
prematura, tanto più che un accusato può dovere, in qualche modo, sopportare le
eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere avuto a
che fare con persone che hanno commesso una rapina di sicura gravità in __________
(a mano armata e con sequestro di persona), con correi residenti in __________
e che hanno riparato all'estero, potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi
dell'istruttoria, ricordando che l’atteggiamento processuale di __________ non
ha di certo permesso di velocizzare la procedura.
6.
È pure dato, e sufficientemente
concreto, il pericolo di fuga.
A questo proposito si può fare
integrale riferimento a quanto espresso nella decisione 21 dicembre 2009 di
questo giudice (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 7).
“Il pericolo di fuga, per giustificare
carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa
probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in
libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale
ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile
non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme
delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami
famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti
quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19
gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,
Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet
sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino __________ senza
legami con la Svizzera, ma con forti legami con l’__________, dove vive e dove
vive la sua famiglia. La difesa afferma inesistenza del pericolo di fuga,
ritenuta la lieve pena, sicuramente sospesa condizionalmente, che rischia di
essergli inflitta in caso di condanna. A parte il fatto che l’inchiesta non è
ancora conclusa e le responsabilità dell’istante potrebbero aggravarsi (con
conseguente decisione di non più presentarsi alle autorità svizzere per il
proseguimento dell’inchiesta e per il processo), il comportamento processuale
dell’accusato, che ha raccontato bugie, anche davanti all’evidenza dei tabulati
telefonici contestatigli, e che ha parzialmente ammesso alcuni fatti solo dopo
suggerimento del suo legale, la dice lunga sulla volontà di sottostare ai
bisogni degli inquirenti ticinesi per la conclusione dell’inchiesta e di
presentarsi davanti ad una corte per l’eventuale processo che si dovrà
celebrare.
A questo punto __________, se posto in
libertà provvisoria, potrebbe facilmente decidere di disertare definitivamente la Svizzera, per l’__________, e non più presentarsi per gli incombenti processuali. Così
facendo non dovrebbe neppure più essere chiamato ad esprimersi su fatti che potrebbero
maggiormente mettere nei guai __________.
Se le accuse dovessero essere confermate
- egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità - il rischio di una
pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono
massimi edittali importanti e, quello di favoreggiamento una pena pecuniaria o
una pena detentiva sino a tre anni).
Visto quanto sopra appare perciò
verosimile che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, possa preferire
rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità
istruttorie, anche nell’interesse non solo proprio, ma del coaccusato __________.
Tale pericolo appare quindi concreto e
non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali quella
proposte dalla difesa. A parte il fatto che il deposito della vettura di __________
non appare misura idonea a mitigare o scongiurare l’accertato pericolo di
collusione, la stessa appare inoltre foriera di costi per lo Stato
(bisognerebbe pagare l’affitto di un parcheggio, calcolare l’inevitabile
deprezzamento dell’auto, vegliare che non venga danneggiata e che rimanga
sempre in grado di circolare) e vi è da chiedersi chi pagherebbe gli oneri
assicurativi e le tasse di bollo, senza dimenticare che la vettura risulta, per
stessa dichiarazione dell’accusato, acquistata a credito, non si sa quindi se
già soggetta a qualche forma di messa a pegno in __________.”
A ciò si aggiunga che la PP ha recentemente fatto prendere atto a __________ che “l’aver portato da __________ a __________
il 28 ottobre 2009, due degli autori materiali della rapina commessa quello
stesso giorno in danno della __________ di__________ ed il fatto di essere
ritornato il giorno successivo 29 ottobre 2009 a riprendere__________ per riportarlo in Italia, comporta che io ho aiutato __________ e __________
a commettere la rapina fungendo loro da autista. La PP pertanto richiamata la promozione d’accusa già promossa nei miei confronti per titolo di
rapina, precisa l’accusa nei miei confronti per titolo di complicità in rapina”
(cfr. verb. PP 25 febbraio 2010, p. 1). L’accusa principale, essendo quindi
quella di rapina (seppur nella forma della complicità), rende ancor più
concreta la possibilità che l’accusato, temendo una pena di una certa
importanza, in caso di libertà provvisoria preferisca riparare in __________,
per sottrarsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti ed alla pena
in caso di condanna.
7.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta
con più accusati e diverse persone comunque coinvolte, sia in __________, che
Svizzera, è data, considerate le versioni discordanti dei vari coaccusati. Il
PP ha proceduto con sufficiente celerità procedendo attraverso l’inoltro di una
rogatoria in Italia con analisi tecniche come il DNA e le analisi delle
impronte digitali sull’ingente refurtiva ritrovata (analisi che, come noto,
richiedono un certo tempo per essere svolte). L’inchiesta appare ormai volta
alla sua conclusione e, una volta acquisito agli atti il rapporto di Polizia
(gruppo ACO), la PP procederà con gli incombenti procedurali del caso (deposito
atti, chiusura e atto d’accusa).
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli
reati imputati a __________, ritenuta l’accusa di complicità in rapina ritenuta
dalla PP.
L’accusato è stato arrestato il
29.
ottobre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di quattro
mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità.
I reati imputati all’accusato
sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente
superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella
presumibilmente da soffrire sino al dibattimento (visto l’imminente termine
dell’istruzione) in pieno rispetto del principio della proporzionalità.
8.
In conclusione, constata
l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di
collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché
rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini
suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche
esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione
personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare
della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di
libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente
decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)
e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale
d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
-
Intimazione:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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