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Decisione

INC.2009.50704

Istanza di libertà provvisoria, respinta per pericolo di fuga

3 marzo 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato il

29 ottobre 2009 dalla Polizia cantonale, unitamente ad altre tre persone, su

ordine d’arresto di stessa data del PP, per titolo di rapina, sequestro di

persona ed infrazione alla LF sulle armi e munizioni, in relazione ad una

rapina, con sequestro di persona, avvenuta il 28 ottobre 2009 in danno della gioielleria __________ di __________, per opera di 4 rapinatori, che ha procurato

una refurtiva in denaro contante, gioielli ed orologi del valore di oltre 1,2

mio di CHF.

Con richiesta di conferma

dell’arresto del 30 ottobre 2009 (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 1) il Procuratore

pubblico ha promosso l’accusa a __________ per i reati summenzionati, chiedendo

la conferma dell’arresto per i bisogni dell’istruzione, pericolo di collusione

e pericolo di fuga.

Questo giudice, il 29 ottobre 2009, ha confermato l’arresto dell’accusato (inc. GIAR 507.2009.1, doc. 4) considerata la presenza di

gravi e concreti indizi di colpevolezza e per i bisogni dell’istruzione - al

fine di accertare le sue responsabilità, di procedere ai confronti con i correi

ed eventuali favoreggiatori, recuperare il maltolto e procedere ad accertamenti

tecnici (impronte DNA e controlli telefonici) - pericolo di collusione con i

coaccusati ed i correi e complici ancora da identificare e pericolo di fuga, in

quanto cittadino straniero senza legami con la __________.

A verbale di conferma

dell’arresto, così come già davanti alla Polizia, __________ ha negato ogni

coinvolgimento nella rapina in danno della gioielleria__________ di __________.

Egli ha mantenuto la propria versione dei fatti, e cioè quella di essere venuto

a __________, nel pomeriggio del 29 ottobre, con un suo conoscente di nome __________

(il coaccusato __________, N.d.R.) che aveva incontrato in un bar a __________

e al quale avrebbe proposto di fare una passeggiata in macchina sino in __________

“purtroppo siamo arrivati che erano le 17.00. Quando ho abbordato il lungo

lago e ho capito che cominciava a fare buio ho pensato che era meglio

ritornare. Al limite sarei ripassato dalla __________ a __________ a vedere se

c’era qualche vecchio amico” (verb. GIAR di __________ del 30 ottobre 2009,

p. 2).

Egli ha mantenuto tale versione

sino al 18 novembre 2009, quando ha ammesso davanti alla Polizia di avere

portato __________ a __________ già il 28 ottobre 2009 (il giorno della rapina,

N.d.R.) con la propria vettura __________ “il ritrovo era in __________ a __________,

eravamo solo io e lui” (verb. PG __________ del 18 novembre 2009).

Solo a verbale PP del 18 dicembre

2009, dopo avere ribadito al PP che quanto raccontato sinora agli inquirenti

era la verità (“quello che ho detto è la verità”), imboccato dal suo

difensore, che aveva preso atto il giorno precedente delle dichiarazioni del

coaccusato __________ – “il mio difensore mi invita a pensarci bene e di

pensare al viaggio di andata. E dica in quanti eravate, lo dica.” – ha

ammesso di avere portato, con la propria autovettura, due persone a __________

il 28 ottobre 2009.

Giova rilevare che __________ è

stato arrestato dalla Polizia cantonale, verso le 17.30 del 29 ottobre 2009,

unitamente a __________, mentre erano a bordo del veicolo di __________ in

territorio di __________ dopo essere partiti da __________. Altre due persone

accusate della rapina, __________ (pure lui giunto a __________ sul veicolo di __________

unitamente a __________ il 28 ottobre 2009) e __________, sono invece state

arrestate in territorio di __________, verso le 16.30, a bordo di un veicolo

condotto dalla __________.

Giova altresì rilevare che la Polizia cantonale ha potuto recuperare gran parte della refurtiva, che era stata nascosta a __________.

L’11 dicembre 2009 il PP ha

esteso a __________ l’accusa per titolo di favoreggiamento (cfr. verb. PP 11

dicembre 2009 di __________, p. 1).

Il 21 dicembre 2009 è stata

respinta da questo giudice una prima istanza di libertà provvisoria presentata

il 12/14 dicembre 2009 dal qui istante, ritenuta la presenza di concreti indizi

di colpevolezza, bisogni dell’istruzione e pericolo di collusione e pericolo di

fuga (inc. GIAR 2009.507.3, doc. 7).

B.

Il 22 febbraio 2010 __________,

con l’istanza in discussione giunta la MP il giorno successivo (inc. GIAR

507.2009.4, doc. 1) e per il tramite del proprio difensore, chiede di essere

posto in libertà provvisoria.

La difesa contesta l’esistenza

dei seri indizi di colpevolezza per tutti i reati imputati all’accusato

(sebbene egli abbia omesso di riferire agli inquirenti alcune circostanze

nonché, inizialmente, mentito su altre), dal momento che la rapina e sequestro

di persona sarebbero avvenuti mentre l’istante si trovava a __________ mentre

che, per quanto riguarda il reato di favoreggiamento, l’istante non avrebbe

saputo il motivo della presenza a __________ del conoscente __________ per il

quale avrebbe funto unicamente da autista. Egli avrebbe negato di avere

accompagnato __________ il giorno prima a __________, in quanto così richiesto

da quest’ultimo nei frenetici attimi prima dell’arresto, quando __________

avrebbe intimato a __________ di dire alla Polizia che erano arrivati in

giornata da __________, ma mai l’istante avrebbe pensato che tale richiesta

aveva come scopo quello di nascondere la commissione di una rapina con sequestro

di persona di cui nulla sapeva. Egli si sarebbe comportato così in quanto

spinto da un sentimento di panico che lo ha assalito nel momento in cui ha

capito il pasticcio in cui si era cacciato. (istanza, p. 5)

Non vi sarebbero più bisogni

istruttori dal momento che il PP non ha ritenuto di dovere procedere al

confronto tra __________ e __________ e dal momento che il suo patrocinato non

è più stato interrogato da dicembre scorso. La difesa ne deduce che gli esami

tecnici fatti esperire dal PP non hanno portato alcun elemento utile alla tesi

accusatoria. Non vi sarebbe più pericolo di collusione con gli altri

coaccusati, dal momento che essi si trovano tutti in detenzione preventiva,

mentre che per quanto riguarda i partecipanti alla rapina a piede libero non vi

sono elementi che rendano perlomeno possibile una loro individualizzazione. Di

conseguenza non è pensabile, non ché rispettoso del principio di

proporzionalità, attendere che sino al loro arresto l’accusato rimanga in

carcere.

Non vi sarebbe più pericolo di

fuga, essendo l’accusato incensurato, e considerato che in caso di condanna la

pena che potrebbe venirgli inflitta sarebbe sospesa condizionalmente, egli

quindi non avrebbe alcun interesse a non presentarsi a processo.

Non sarebbe più rispettato il

principio di proporzionalità, vista la lunga carcerazione preventiva sofferta

in regime di parziale isolamento e il precario stato di salute di__________.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 26 febbraio 2010 (inc. GIAR 507.2009.4, doc. 2), giunto a

questo ufficio il 1° marzo 2010, ribadisce l’esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza in capo all’accusato per i reati ascrittigli, indizi che

emergerebbero dal susseguirsi cronologico dei verbali, suoi e dei coaccusati, e

dal contenuto delle sue dichiarazioni. Egli ha sempre dichiarato di avere

accompagnato__________ a __________ il 29 ottobre 2009, sottacendo di averlo

invece accompagnato il giorno prima e di essere ritornato a prenderlo il 29

ottobre 2009 allo scopo di fornirgli un alibi. L’alibi è poi stato fornito

quando il qui istante veniva interrogato in generale sulla sua presenza in

suolo svizzero, senza che ancora gli fosse stata contestata dagli inquirenti la

rapina di __________. Qualora egli fosse stato in buona fede non vi sarebbe

stato alcun motivo per sottacere di avere accompagnato __________ a __________

il 28 ottobre 2009, lo stesso dicasi per quanto riguarda l’accompagnamento a __________

di __________, ammesso unicamente a verbale 18 dicembre 2009 solo su sollecitazione

del suo difensore, che aveva appreso delle dichiarazioni a questo proposito di __________.

L’ammissione di __________ ha quindi reso superflua la necessità di un

confronto con i coaccusati.

La rogatoria è stata in parte

evasa dalle __________ con scritto giunto il 25 gennaio 2010 (trascrizione di

diverse telefonate intercorse tra gli autori e gli organizzatori della rapina).

L’esito della rogatoria non coinvolge direttamente __________. Il PP è invece

ancora in attesa del rapporto dell’ACO sull’elaborazione dei tabulati delle

utenze degli accusati e delle altre persone coinvolte nella rapina (tra cui

quelle di __________) che sono state trasmesse con la medesima rogatoria: i

risultati di questo lavoro di elaborazione dovrebbero essere disponibili a

giorni.

Le risultanze del DNA e del

controllo impronte per tracce reperite sul luogo della rapina non hanno portato

ad evidenze a carico di __________.

A mente del PP, il mantenimento

della carcerazione preventiva dell’accusato istante si giustifica per il

permanere di un concreto pericolo di collusione con gli altri correi a piede

libero che hanno preso parte alla rapina e per il permanere del pericolo di

fuga.

Non appena giungerà l’esame dei

tabulati telefonici dalla sezione ACO e la documentazione richiesta al

difensore, fatte salve richieste di complemento, l’inchiesta verrà chiusa con

la successiva emanazione di un atto d’accusa. La carcerazione subita, e quella

da subire in attesa del processo, è ampiamente rispettosa del principio di

proporzionalità, considerato l’atteggiamento processuale dell’accusato.

D.

Con osservazioni datate

02.01.1980, ma giunte a questo ufficio il 2 marzo 2010 (inc. GIAR 459.2009.4,

doc. 4) la difesa si riconferma nella propria istanza. Gli accertamenti

telefonici e le risultanze del DNA non hanno portato ad alcuna evidenza a

carico di __________. Le risultanze dell’elaborazione dei tabulati telefonici

che attende il PP sarebbero di minor importanza rispetto alle trascrizioni, ben

più esplicite, di telefonate, giunte in via rogatoriale dall’Italia.

La PP non si esprime poi sull’evocata nullità del primo interrogatorio dell’istante, “in cui gli organi di

Polizia neppure informano il __________ in merito ai motivi del suo fermo”

(osservazioni, p. 2). Ininfluenti pure le contestazioni del PP a verbale 25

febbraio 2010: __________ ha dichiarato di non avere discusso sul valico scelto

da __________ per venire in __________ il 28 ottobre 2009, avendo egli

semplicemente “preso atto delle direttive del compagni di viaggio”.

Anche per quanto riguarda le affermazioni di __________ secondo cui a __________

sarebbe spettato un compenso di € 3'000.-, lo stesso __________ ha affermato

che __________ non era stato messo al corrente di tale compenso. Tutti i

compartecipi alla rapina hanno confermato che __________ era all’oscuro delle

loro intenzioni. Per quanto attiene alle condizioni personali dell’accusato, la

difesa osserva che oltre allo stato precario di salute di __________ si

aggiunga che gli è recentemente deceduta la madre, di conseguenza il principio

di proporzionalità non appare più rispettato.

Considerandi

1.

L’accusato, detenuto, è

legittimato a presentare istanza di libertà provvisoria.

Il preavviso negativo del

Procuratore pubblico, ritenuta ricezione dell’istanza il 23 febbraio 2010, è

tempestivo scadendo il termine di 3 giorni, venerdì 26 febbraio 2010, e avendo

il PP trasmesso a questo ufficio istanza e preavviso negativo, per invio

raccomandato, il 26 febbraio 2010, nel termine quindi di 3 giorni. Il termine

di cui all'art. 108 cpv. 2 CPP, avendo questo ufficio ricevuto quanto sopra

unitamente all’incarto penale lunedì 1° marzo 2010, scade giovedì 4 marzo 2010

(ex. art. 20 cpv. 1 CPP).

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

"L’art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993.

- dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso)

proroga del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a

carico dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un

crimine o un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di

interesse pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione,

con particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle

prove che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.

105).

L’eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali – nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

Preliminarmente,

per quanto riguarda il verbale di Polizia 29 ottobre 2009 (sottoposto per

lettura e conferma all’accusato e al difensore l’11 dicembre 2009 dal PP, cfr.

verb. PP di __________ dell’11 dicembre 2009) lo stesso non appare, già ad un

prima lettura, irrito, non emergendo dal suo contenuto irregolarità o

violazioni del CPP, le censure dell’istante sono quindi sollevate a torto nel

merito ed anche tardivamente rispetto alle norme della buona fede.

La difesa ritiene nullo il

verbale di Polizia 29 ottobre 2009 di __________, con riferimento al mancato

ossequio dell’art. 118 CPP e più in particolare per non avergli reso noto il

fatto che gli viene addebitato, con le osservazioni la difesa afferma che gli

organi di Polizia non avrebbero informato il __________ in merito ai motivi del

suo fermo.

Sulla base degli atti questo

giudice ha potuto constatare che il verbale di Polizia di __________ inizia

correttamente chiarendo alla persona interrogata che viene interrogata in

merito alla sua presenza di quel giorno su suolo svizzero, in particolare nel __________,

ed in merito alla presenza sulla sua vettura di oggetti di gomma tipo guanti di

lattice, guanti in pelle, un guanto in gomma, guanti invernali, un bastone

tattico, del nastro isolante e una pinza blitz; gli è stato subito ricordato il

suo diritto di rifiutarsi di rispondere ai sensi dell’art. 118 CPP.

Chiaramente, al momento del

fermo, gli inquirenti stavano cercando gli autori della rapina avvenuta il

giorno prima ad __________. Il verbale in questione è il primo interrogatorio

dell’inchiesta, volto a capire lo scopo della presenza di __________ e

passeggero nella zona dove era avvenuta la rapina e volto a conoscere i suoi

contatti con il passeggero che trasportava sul suo veicolo, nonché la presenza

di oggetti (guanti di lattice, bastone tattico, nastro isolante, ecc.) che

potevano far pensare ad un reato contro il patrimonio (come furto o rapina). __________,

dopo avere preso atto del suo diritto di rifiutarsi di rispondere, ha risposto

a tutte le domande che gli sono state poste, raccontando una versione di

comodo, per lo più raccontando bugie, ma non di non volere rispondere alle

domande degli inquirenti. Nel verbale non sono annotate contestazioni

specifiche, che neppure l’accusato ha espresso a questo giudice il giorno successivo.

In occasione dell’udienza per la conferma dell’arresto __________ non ha

comunicato eventuali contestazioni a questo giudice, in particolare di non

avere capito perché era stato fermato e per cosa veniva interrogato dalla

Polizia. A precisa domanda di questo giudice __________ ha dichiarato che la Polizia gli aveva spiegato che veniva arrestato perché sospettato di avere partecipato ad una

rapina avvenuta il 28 ottobre 2009. Egli ha poi semplicemente confermato a

questo giudice che quanto è scritto nel verbale di Polizia è corretto e che

confermava integralmente le sue dichiarazioni. In grandi linee, nel verbale di

questo giudice, __________ ha esplicitamente ripreso le dichiarazioni già

rilasciate alla Polizia, il giorno precedente, a proposito dell’aver

accompagnato __________, il 29 ottobre 2009 a __________ di essere stato lui a proporgli di fare una passeggiata a __________ dopo averlo incontrato a __________,

nel bar da loro frequentato, e di essere giunti a __________ verso le ore

17.00

Ora, non solo __________ nulla ha

obiettato il 30 ottobre 2009 davanti a questo giudice, ma neppure la difesa,

che in occasione del verbale 11 dicembre 2009, quando ha preso atto

espressamente dalla PP, oltre che per averlo letto, dell’incipit del verbale di

Polizia, e cioè che l’accusato veniva interrogato in merito alla sua presenza

su suolo svizzero, ecc., (cfr. verb. PP di__________ dell’11 dicembre 2009, p.

1.

e 2), ha avuto qualcosa da obiettare al proposito.

La difesa non ha neppure chiesto

al PP l’estromissione dell’atto istruttorio in quanto tale in un termine

congruo, anche perché l’accusato non si è limitato a fornire tali dichiarazioni

unicamente in occasione del verbale del 29 ottobre 2009, ma le ha ribadite

davanti a questo giudice (conscio di essere stato arrestato per essere

sospettato di avere partecipato alla rapina del 28 ottobre 2009) e nei

successivi verbali di Polizia. Ne discende che il verbale di Polizia di __________

del 29 ottobre 2009 non può essere ritenuto irrito e quindi dichiarato nullo.

4.

Per quanto riguarda l’esistenza

di gravi e concreti indizi di reato si può far capo alle conclusioni cui è

giunto questo giudice nella decisione 21 dicembre 2009, con la quale è stata

respinta la prima istanza di libertà provvisoria presentata dal qui istante

(inc. GIAR 507.2009.3, doc. 7).

“L’esistenza di gravi e concreti indizi

di colpevolezza deve essere verificata d’ufficio nei limiti di competenza di

questo giudice derivanti dalla sua funzione che è quella di esaminare

l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura restrittiva della

libertà personale e non di valutare nella sostanza l’esistenza di un reato.

Con verosimiglianza sufficiente, a questo

stadio del procedimento ed in questa sede, si può concludere per la presenza di

seri e di concreti indizi di colpevolezza a carico di __________, per i reati

ascrittigli perlomeno relativi all’ipotesi accusatoria di rapina, sub.

complicità in rapina, (relativa al trasporto __________, il giorno della

rapina, di due rapinatori e al successivo trasferimento, il 29 ottobre 2009, da

__________ a __________ al fine di recuperare almeno uno dei rapinatori al fine

di riportarlo in __________) rispettivamente di favoreggiamento (relativa alle

dichiarazioni rilasciate alla Polizia, a questo giudice e al PP, finalizzate a

fornire un alibi a __________).

È indubbio che __________ (cfr.

dichiarazioni di __________, nel verb. PG 18.11.2009, tabulati telefonici

contestati all’accusato, dichiarazioni di __________ nel verb. PP del 16

dicembre 2009) ha accompagnato in auto a __________, il 28 ottobre 2009, due

dei rapinatori della rapina avvenuta lo stesso giorno in danno della

gioielleria __________ di__________. Egli si è poi recato nuovamente, il giorno

successivo, a _____ per recuperare e portare in __________ __________, con il

quale è poi stato arrestato.

Egli, in occasione del verbale d’arresto,

quando ancora non gli era stata contestata la rapina avvenuta in danno della

gioielleria __________, ha pensato bene di dichiarare che si era recato a __________

con il conoscente __________, quel pomeriggio (29 ottobre 2009), unicamente per

fare una passeggiata e vedere le barche ormeggiate al porto, ma di non essersi

fermato molto dal momento che, una volta arrivati a __________, cominciava ad

imbrunire.

In un verbale successivo (verb. PG del 2

novembre 2009) ha poi modificato la propria versione dei fatti, dichiarando di

avere ricevuto una telefonata da __________, la mattina del 29 ottobre 2009,

che gli chiedeva se poteva andare a prenderlo in __________, a __________; egli

ha poi aggiunto che quella sarebbe stata la prima volta che __________ gli

chiedeva di fargli da autista. __________ ha poi descritto agli inquirenti la

strada percorsa per raggiungere __________ (via __________). Una volta ripartito

da __________ con __________ a bordo alla volta di __________, prima di

scendere dalla vettura dopo essere stati fermati dalla Polizia, __________

avrebbe intimato all’istante di dire agli inquirenti che i due erano giunti

assieme da __________ quel pomeriggio. Il qui istante avrebbe acconsentito e

avrebbe capito solo dopo aver saputo della rapina del “patatrac” in cui si era

cacciato con queste dichiarazioni. Egli è arrivato a dichiarare, al termine di

questo verbale del 2 novembre 2009 “grazie all’interrogatorio di oggi mi

sono liberato di un peso che mi portavo dentro” (p. 7).

E dopo essersi così “liberato”,

per avere “finalmente raccontato la verità”, l’accusato qui istante, nuovamente

sentito dalla Polizia in data 11 novembre 2009, alla contestazione secondo cui

l’utenza telefonica in suo uso, il 28 ottobre 2009, risultava agganciata ad

un’antenna in territorio di __________, ha ribadito di non essere assolutamente

venuto in __________ quel giorno, ma all’ora indicata dai tabulati retroattivi

contestatigli dagli inquirenti egli si sarebbe trovato a casa sua a __________,

affermando di non avere altresì prestato il suo telefono a terzi (verb. PG di __________

dell’11 novembre 2009, p. 3).

Come detto, solo dopo avere parlato con

il proprio difensore, l’istante si è deciso a “correggere alcune mie

dichiarazioni” e meglio di avere portato, mercoledì 28 ottobre 2009, __________

da __________ a __________ con la propria vettura, aggiungendo che il ritrovo

era in __________ a __________ e che “eravamo solo io e lui” (verb. PG

18.

novembre 2009, p. 1). A precisa domanda degli inquirenti sullo scopo del

viaggio l’accusato istante ha risposto che il __________ non gli avrebbe

spiegato i motivi esatti del viaggio, ma gli avrebbe detto che aveva da fare in

__________ e che si sarebbe fermato da amici o parenti, insomma che aveva delle

persone da vedere. Il __________, a dire di __________, avrebbe avuto con sé

unicamente un sacchettino di plastica che sembrava leggerissimo. __________ ha

dichiarato che sarebbero arrivati in __________ dal valico autostradale di __________.

Alla domanda degli inquirenti volta a sapere il motivo per cui non avrebbe

raccontato la verità in precedenza, egli ha risposto di avere avuto paura e di

essere andato in panico quando aveva capito che si trattava di una rapina.

L’istante ha dichiarato di essersi sbloccato dopo il colloquio libero con

l’avvocato (avvenuto prima del 18 novembre), di non avere parlato prima per

paura di aggravare la propria situazione. (verb. PG di __________ del 18 novembre

2009).

L’istante ha poi mantenuto la propria

versione dei fatti nei successivi verbali di Polizia e anche davanti alla PP e

al suo difensore, in occasione del verbale 11 dicembre 2009.

Risentito a verbale dal magistrato

inquirente in data 18 dicembre 2009 (alla presenza del patrocinatore, che aveva

appreso dal preavviso negativo le novità istruttorie, e meglio la dichiarazione

di __________ in merito al viaggio di andata __________-__________ del 28

ottobre 2009), __________ ha, dapprima, ribadito che quanto dichiarato sinora

sarebbe stata la verità e, solo dopo che il suo difensore lo ha invitato a “pensarci

bene e di pensare al viaggio di andata” e di raccontare in quanti sarebbero

stati, egli ha affermato che il 28 ottobre 2009, durante il viaggio di andata

da __________ a __________, erano in tre. __________ ha quindi ammesso di

essere partito da __________ con __________ e di avere fatto una deviazione a __________

per andare a prendere un’altra persona, che non conoscerebbe, verosimilmente __________,

uno dei quattro rapinatori materiali. In occasione di quest’ultimo verbale __________

ha anche cambiato versione in merito al tragitto eseguito, non più tramite il

valico autostradale di __________, bensì i tre sarebbero arrivati in __________,

su richiesta non meglio motivata di __________, passando da __________ per

entrare in __________ da un valico sopra __________.

Visto le risultanze summenzionate, appare

piuttosto verosimile che ____ __________ perlomeno informato, il 28 ottobre

scorso, in occasione della trasferta a tre in quel di __________, dello scopo

del viaggio. In caso contrario non si spiega il suo comportamento processuale

o, per meglio dire, le bugie che ha ripetutamente raccontato agli inquirenti,

anche dopo che il suo legale sarebbe riuscito, a suo dire, a tranquillizzarlo.

A parte il fatto che __________ non

ricorda assolutamente di avere chiesto a __________, nell’imminenza

dell’arresto, di dichiarare agli inquirenti che erano venuti insieme quel

giorno a __________ (anche perché __________, che si è avvalso lungamente del

diritto di rifiutarsi di rispondere, se avesse realmente chiesto questo

“favore” a __________, avrebbe perlomeno confermato tale informazione agli

inquirenti), appare per giunta poco comprensibile che, se __________ fosse

stato veramente all’oscuro di tutto, __________ abbia atteso l’arresto per

chiedere un tale favore al proprio autista e non abbia invece concordato con __________,

già in precedenza, una versione di comodo sulla loro presenza in __________, da

eventualmente raccontare in __________ o a un controllo di Polizia

estemporaneo, oltre che in caso di arresto come è avvenuto. Non si spiega, se

non con un coinvolgimento nei fatti inquisiti o con la volontà di favoreggiare __________,

neppure il motivo per cui __________ non ha raccontato la verità agli

inquirenti. Il suo atteggiamento non si è limitato a non collaborare con gli

inquirenti, egli ha raccontato storie di comodo, negando anche l’evidenza: vi

sono quindi concreti indizi che egli abbia partecipato in qualche modo alla

rapina in danno della gioielleria __________ di __________, perlomeno

occupandosi di portare due dei rapinatori a __________ e di andare a

recuperarne almeno uno il giorno successivo al fine di riportarlo in __________,

come pure di avere agito con l’intento di favoreggiare __________. Sarà

l’inchiesta a dover stabilire con più precisione le sue responsabilità e il

grado di coinvolgimento nella rapina di __________, come pure i motivi che

l’hanno spinto a “coprire” con le sue dichiarazioni __________.”

A ciò si aggiunga che, per quanto

riguarda la scelta di arrivare a __________ passando da __________, __________

e entrando in __________ da un valico poco frequentato del __________, in

orario di entrata in __________ dei frontalieri (tragitto che ad un autista in

pensione, quale è __________, doveva sembrare perlomeno poco razionale),__________

ha dichiarato al PP di avere indicato lui quella strada a __________, “ho

scelto di passare da quel valico perché è un valico meno controllato. Non ho

parlato espressamente con __________ di questo motivo ma aggiungo che non c’era

bisogno di dirlo” (verb. PP di __________ del 18 dicembre 2009). Per quanto

riguarda il compenso di __________, __________ ha dichiarato che “ad esempio

se avessimo incassato € 153'350.- in totale per tutta la refurtiva, gli €

150'000.- diviso per 4 autori della rapina, fa € 37'500.- a testa. I restanti €

3'350.- potevano andare divisi tra __________ ed il proprietario del furgone

bianco. È evidente che questo era alla condizione che la refurtiva si riusciva

a portarla in __________” (verb. PP di __________ del 18 dicembre 2009, p.

2). Ora, malgrado __________ avrebbe chiaramente spiegato che si trattava di

una sua intenzione, appare legittimo chiedersi per quale motivo i rapinatori

avrebbero dovuto destinare oltre € 1'500.- (degli € 3'350.- valutati da __________

come eccedenza, salvo buon fine, da destinare a __________ e tale __________) a

__________ se quest’ultimo fosse stato realmente convinto di avere effettuato

unicamente un trasporto di persone da __________ a __________ e ritorno. Si

aggiunga che da un veloce calcolo risulta che quanto approssimativamente

destinato a compenso di __________ e al proprietario del furgone bianco da __________,

equivale a circa il 9% del provento della rapina (vendita della refurtiva) di

ognuno dei 4 rapinatori materiali.

Va infine osservato, per quanto

riguarda la consapevolezza di __________, che il giorno dell’arresto è stato

visto, a __________, conversare al telefono poco prima di salire a bordo della

propria vettura per partire. Richiesto di spiegarsi al proposito, e meglio con

chi stesse conversando, l’accusato ha dichiarato di avere sì ricevuto una

telefonata in quel momento, ma di non avere risposto per non pagare le spese di

roaming (verb. PG 29 ottobre 2009, p. 4 e 5). Questa dichiarazione è in netto

contrasto con gli accertamenti tecnici agli atti, e cioè con le numerose

telefonate intercorse tra __________ e __________, su suolo elvetico, il 29

ottobre 2010, a partire da quella delle ore 15:59:13 con standort __________, a

quella delle 16:29:54 con standort __________ e delle 16:52.23 con standort __________

per finire con quella delle 17:18:23 (cfr. allegati 9 e 10 al rapporto di

Polizia giudiziaria del 24 febbraio 2010). Non si spiega la necessità di tutti

questi contatti telefonici, se non con la cautela di __________ e __________ di

muoversi facendo ben attenzione a possibili posti di blocco o ad eludere

controlli della Polizia al momento del “recupero” del rapinatore __________,

come peraltro è accaduto con l’altra persona che, giunta per il tramite delle __________,

doveva riportare in ____________________ l’altro rapinatore accompagnato il

giorno prima a __________ da __________ e cioè __________ (cfr. a proposito

della necessità dello scambio di telefonate, verb. PP di __________ del 26

gennaio 2010, p. 2).

5.

Quanto alle necessità istruttorie

atte a giustificare la misura cautelare di privazione della libertà, non è

inutile ricordare i seguenti principi:

"

- In relazione ai bisogni istruttori, atti a giustificare

la misura restrittiva della libertà personale, occorre ricordare che questi non

s'identificano semplicemente con gli atti istruttori in quanto tali, o con gli

accertamenti (ancora) da effettuare, bensì con il pericolo di collusione o

d'inquinamento delle prove che (eventualmente) espone a rischio la corretta

raccolta (o conservazione) di tali atti (G. Piquerez, Procédure pénale suisse,

ZH 2000, nos. 2344 ss.; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, nos. 697 ss.;

RDAT 1988 no. 24). In quest'ottica il fatto che l'inchiesta sia tuttora in

corso non è, di per sé, decisivo, in quanto "Die Tatsache allein, dass

noch nicht alle Beweise erhoben bzw. die Mitverdächtigen dingfest gemacht

werden konnten oder dass der Angeschuldigte die Aussage verweigert, genügt nicht"

(N. Schmid, op. cit., no. 701a). Occorre che l'indagato, se posto in libertà,

possa pregiudicarne (o comprometterne) il corretto svolgimento e,

conseguentemente, l'esito.

- E', inoltre, necessario che questa

possibilità di pregiudicare la raccolta di elementi di prova si fondi su

elementi concreti: "Jedoch genügt nach der Rechtsprechung des

Bundesgerichtes die theoretische Möglichhkeit, dass der Angeschuldigte in

Freheit kolludieren könnte, nicht, um die Fortsetzung der Haft oder die

Nichtgewährung von Urlauben unter diesem Titel zu rechtfertigen. Es mussen

vielmehr konkrete Indizien für eine solche Gefahr sprechen." (DTF 117 Ia 257, cons. 4 c.).

- Gli elementi di concretezza del pericolo vanno

individuati, di volta in volta, quantomeno nella specifica prova da assumere e

nel rapporto (oggettivo e soggettivo) dell'accusato con il mezzo di prova. Ad

esempio, trattandosi di audizione testimoniale, il pericolo di collusione non

può essere invocato in modo astratto a giustificazione del mantenimento della

misura cautelare, occorre che un'influenza (dell'accusato nei confronti del

teste) sia possibile, rispettivamente che vi sia una possibile convergenza

d'interessi (tra i due) in relazione al contenuto della deposizione (SJ 1990 p.

438; DTF 117 Ia 257; ZR 72 no. 77 p. 19). Il semplice atteggiamento di diniego

dell’accusato, in sé, non costituisce indice in tal senso (DTF 90 IV 66;

Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, BS 1999, § 68 no 13)."

(GIAR 23 settembre 2002 in re Y.)

Riassumendo, per il mantenimento

della carcerazione preventiva dell'accusato, non basta che vi siano ancora atti

istruttori da esperire, ma è necessario che la prematura rimessa in libertà

dell'accusato possa essere di documento proprio nell'ottica dell'assunzione

delle prove che ancora mancano, e meglio in presenza di pericolo di collusione,

quando cioè è lecito temere l'intervento dell'accusato su terze persone (siano

essi correi, parti lese o semplici testi), o pericolo di inquinamento delle

prove, termine più ampio che indica altri atteggiamenti suscettibili di falsare

l'assetto probatorio, come la soppressione o l'alterazione di mezzi di prova,

ecc.

Va da sé che i criteri sopra

esposti richiedono applicazione più restrittiva allorquando l'inchiesta (e la

detenzione) é in corso da un certo tempo.

A mente del PP bisogna ora solo

acquisire agli atti l’elaborazione dei tabulati telefonici trasmessi dalle __________

(compresi i tabulati di __________) che saranno disponibili a giorni, dopo di

che si procederà al deposito degli atti. Permarrebbe il pericolo di collusione

con i correi a piede libero.

A mente della difesa non vi sono

più necessità istruttorie e neppure il pericolo di collusione essendo i

coaccusati in detenzione preventiva mentre che gli altri partecipanti alla

rapina ancora a piede libero, non sarebbero neppure stati individuati.

Effettivamente la raccolta di

atti istruttori appare terminata, attendendo il PP unicamente il rapporto

sull’elaborazione dei dati telefonici giunti dall’Italia.

Appare però necessario permettere

anche quest’ultima verifica, le cui risultanze dovranno, se del caso, perlomeno

essere contestate all’accusato qui istante. Egli dovrà rispondere senza la

possibilità di accordarsi con le persone attualmente a piede libero e coinvolte

a vario titolo nella rapina. A torto la difesa osserva la minor importanza di

tabulati retroattivi rispetto alle trascrizioni di controlli in diretta già

effettuati in __________, e trasmessi per rogatoria alle Autorità penali

ticinesi. Si osserva che le Autorità inquirenti __________ non disponevano, al

momento dei controlli in diretta che hanno portato alle trascrizioni trasmesse

con rogatoria, di tutte le utenze delle persone coinvolte nella rapina. Per

questo motivo i controlli in diretta effettuati non sono certo esaustivi e

vanno completati con gli accertamenti sui tabulati retroattivi chiesti

successivamente per rogatoria dal PP.

Come già ribadito in occasione

della precedente istanza di libertà provvisoria il rischio di collusione può

aumentare in presenza di un accusato che abbia legami con un'organizzazione

criminale con membri ancora in libertà ed ancora da identificare, come nella

fattispecie (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 25 ad art. 95

CPP), ne discende che la scarcerazione di __________ appare senz'altro

prematura, tanto più che un accusato può dovere, in qualche modo, sopportare le

eventuali conseguenze che le sue scelte, in concreto quelle di avere avuto a

che fare con persone che hanno commesso una rapina di sicura gravità in __________

(a mano armata e con sequestro di persona), con correi residenti in __________

e che hanno riparato all'estero, potrebbero avere sull'evoluzione ed i tempi

dell'istruttoria, ricordando che l’atteggiamento processuale di __________ non

ha di certo permesso di velocizzare la procedura.

6.

È pure dato, e sufficientemente

concreto, il pericolo di fuga.

A questo proposito si può fare

integrale riferimento a quanto espresso nella decisione 21 dicembre 2009 di

questo giudice (inc. GIAR 507.2009.3, doc. 7).

“Il pericolo di fuga, per giustificare

carcerazione preventiva, deve essere concreto e rivestire di una certa

probabilità: in altri termini lo si ammette quando l’accusato, se posto in

libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al perseguimento penale

ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità della pena presumibile

non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre valutare l’insieme

delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua morale, i legami

famigliari, il domicilio, la professione, la situazione economica e tutti

quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19

gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid,

Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet

sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino __________ senza

legami con la Svizzera, ma con forti legami con l’__________, dove vive e dove

vive la sua famiglia. La difesa afferma inesistenza del pericolo di fuga,

ritenuta la lieve pena, sicuramente sospesa condizionalmente, che rischia di

essergli inflitta in caso di condanna. A parte il fatto che l’inchiesta non è

ancora conclusa e le responsabilità dell’istante potrebbero aggravarsi (con

conseguente decisione di non più presentarsi alle autorità svizzere per il

proseguimento dell’inchiesta e per il processo), il comportamento processuale

dell’accusato, che ha raccontato bugie, anche davanti all’evidenza dei tabulati

telefonici contestatigli, e che ha parzialmente ammesso alcuni fatti solo dopo

suggerimento del suo legale, la dice lunga sulla volontà di sottostare ai

bisogni degli inquirenti ticinesi per la conclusione dell’inchiesta e di

presentarsi davanti ad una corte per l’eventuale processo che si dovrà

celebrare.

A questo punto __________, se posto in

libertà provvisoria, potrebbe facilmente decidere di disertare definitivamente la Svizzera, per l’__________, e non più presentarsi per gli incombenti processuali. Così

facendo non dovrebbe neppure più essere chiamato ad esprimersi su fatti che potrebbero

maggiormente mettere nei guai __________.

Se le accuse dovessero essere confermate

- egli è confrontato con imputazioni di una certa gravità - il rischio di una

pena non lieve esiste (i reati per i quali è stata promossa l’accusa prevedono

massimi edittali importanti e, quello di favoreggiamento una pena pecuniaria o

una pena detentiva sino a tre anni).

Visto quanto sopra appare perciò

verosimile che l’accusato, se posto in libertà provvisoria, possa preferire

rendersi irreperibile alle autorità inquirenti, per le ulteriori necessità

istruttorie, anche nell’interesse non solo proprio, ma del coaccusato __________.

Tale pericolo appare quindi concreto e

non può essere scongiurato neppure con misure meno incisive, quali quella

proposte dalla difesa. A parte il fatto che il deposito della vettura di __________

non appare misura idonea a mitigare o scongiurare l’accertato pericolo di

collusione, la stessa appare inoltre foriera di costi per lo Stato

(bisognerebbe pagare l’affitto di un parcheggio, calcolare l’inevitabile

deprezzamento dell’auto, vegliare che non venga danneggiata e che rimanga

sempre in grado di circolare) e vi è da chiedersi chi pagherebbe gli oneri

assicurativi e le tasse di bollo, senza dimenticare che la vettura risulta, per

stessa dichiarazione dell’accusato, acquistata a credito, non si sa quindi se

già soggetta a qualche forma di messa a pegno in __________.”

A ciò si aggiunga che la PP ha recentemente fatto prendere atto a __________ che “l’aver portato da __________ a __________

il 28 ottobre 2009, due degli autori materiali della rapina commessa quello

stesso giorno in danno della __________ di__________ ed il fatto di essere

ritornato il giorno successivo 29 ottobre 2009 a riprendere__________ per riportarlo in Italia, comporta che io ho aiutato __________ e __________

a commettere la rapina fungendo loro da autista. La PP pertanto richiamata la promozione d’accusa già promossa nei miei confronti per titolo di

rapina, precisa l’accusa nei miei confronti per titolo di complicità in rapina”

(cfr. verb. PP 25 febbraio 2010, p. 1). L’accusa principale, essendo quindi

quella di rapina (seppur nella forma della complicità), rende ancor più

concreta la possibilità che l’accusato, temendo una pena di una certa

importanza, in caso di libertà provvisoria preferisca riparare in __________,

per sottrarsi al procedimento penale in corso nei suoi confronti ed alla pena

in caso di condanna.

7.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e delle dimensioni dell’inchiesta

con più accusati e diverse persone comunque coinvolte, sia in __________, che

Svizzera, è data, considerate le versioni discordanti dei vari coaccusati. Il

PP ha proceduto con sufficiente celerità procedendo attraverso l’inoltro di una

rogatoria in Italia con analisi tecniche come il DNA e le analisi delle

impronte digitali sull’ingente refurtiva ritrovata (analisi che, come noto,

richiedono un certo tempo per essere svolte). L’inchiesta appare ormai volta

alla sua conclusione e, una volta acquisito agli atti il rapporto di Polizia

(gruppo ACO), la PP procederà con gli incombenti procedurali del caso (deposito

atti, chiusura e atto d’accusa).

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerate le comminatorie di pena per i singoli

reati imputati a __________, ritenuta l’accusa di complicità in rapina ritenuta

dalla PP.

L’accusato è stato arrestato il

29.

ottobre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di quattro

mesi. In questo lasso di tempo l’inchiesta è avanzata con la dovuta celerità.

I reati imputati all’accusato

sono di sicura gravità e, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente

superiore alla detenzione preventiva sin qui sofferta e a quella

presumibilmente da soffrire sino al dibattimento (visto l’imminente termine

dell’istruzione) in pieno rispetto del principio della proporzionalità.

8.

In conclusione, constata

l’esistenza di gravi indizi di reato, bisogni dell’istruzione, pericolo di

collusione ed inquinamento delle prove e concreto pericolo di fuga, nonché

rispetto del principio di proporzionalità, della carcerazione sofferta, nei termini

suesposti si può concludere che sufficienti presupposti di legge, come anche

esplicitati dalla prassi e dalla giurisprudenza, sono presenti nella situazione

personale e processuale di __________ a legittimare e giustificare il perdurare

della cautelare privazione della sua libertà. Di conseguenza, l’istanza di

libertà provvisoria in discussione deve essere respinta con la presente

decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario)

e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale

d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

-

Intimazione:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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