INC.2009.5104
Proroga carcere preventivo
18 settembre 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.5104
Data decisione, Autorità:
18.09.2009, GIAR
Titolo:
Proroga carcere preventivo
PERICOLO DI FUGA
art. 103 cpv. 1 let. a CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.5104
Lugano
18 settembre 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia
Solcà
sedente per statuire sull'istanza di proroga del carcere
preventivo presentata l’11/14 settembre 2009 dal
Procuratore pubblico Mario Branda, MP Bellinzona
nei confronti di
__________, __________, attualmente c/o
Carcere giudiziario __________, __________
(rappr. dall'avv. __________, __________)
accusato di infrazione aggravata
alla LStup;
viste le osservazioni 18
settembre 2009 presentate dalla difesa;
visto l'incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
che:
-
__________ è stato arrestato il 27 gennaio 2009 dalla Polizia
cantonale su ordine d’arresto 22 gennaio 2009 del PP Mario Branda per titolo di
infrazione aggravata alla LStup, in quanto da un procedimento penale già aperto
contro altre presone risultava il suo coinvolgimento in un’organizzazione
dedita ad importanti traffici di cocaina dal __________ alla __________ e alla __________.
In occasione del suo arresto è stata eseguita una perquisizione al suo
domicilio e gli agenti hanno avuto modo di reperire e sequestrare CHF 4'350.-, 117.5 grammi lordi di cocaina (con una purezza di almeno il 67%, cfr. allegato 102 al rapporto di
Polizia giudiziaria), 195.8 grammi lordi di canapa, una bilancia elettronica e
svariate decine di sacchettini minigrip. Il 28 gennaio 2009 il PP Mario Branda
ha richiesto a questo giudice la conferma dell’arresto di __________
promuovendo l’accusa nei suoi confronti per titolo di infrazione aggravata alla
LStup e considerata l’esistenza di motivi di interesse pubblico quali i bisogni
dell’istruzione e il pericolo di collusione (Inc. GIAR 51.2009.1);
-
il 28 gennaio 2009 l'arresto di __________ è stato confermato da
questo giudice ritenuti presenti gravi e concreti indizi di colpevolezza,
nonché necessità istruttorie in relazione con il pericolo di collusione, come a
richiesta di conferma dell’arresto (doc. 3 inc. GIAR 51.2009.1);
-
il 27 luglio 2009 questo giudice ha accolto una prima istanza di
proroga del carcere preventivo del 16 luglio 2009, prorogando il termine della
carcerazione preventiva sino al 27 settembre 2009, considerati presenti i seri
indizi di reato, bisogni istruttori e pericolo di collusione ed inquinamento
delle prove, pericolo di recidiva e pericolo di fuga, ritenuto inoltre
rispettato il principio di proporzionalità (Inc. GIAR 51.2009.3, doc. 5);
-
nel frattempo l’inchiesta, con la conclusione dell’inchiesta di
Polizia, la consegna del relativo rapporto e alcuni verbali davanti al PP, si è
conclusa ed il PP ha provveduto ad ordinare, in data 9 settembre 2009 (AI
3.62), il deposito degli atti, che verrà a scadere il 28 settembre prossimo;
-
approssimandosi il termine di scadenza della detenzione ex art.
102 cpv. 2 CPP, il magistrato inquirente ha inoltrato richiesta per una proroga
di 1 (uno) mese, sino al 27 ottobre 2009 (Istanza 11 settembre 2009), al fine
di permettere la conclusione del deposito degli atti ed eventualmente evadere
richieste di complemento istruttorio, con il formale impegno a procedere
indilatamente alla chiusura del procedimento penale, allo scadere del deposito
atti, se le parti non presenteranno complementi istruttori; ritenuti dati i
gravi indizi di colpevolezza, il pericolo di fuga, quello di recidiva e
ritenuto ancora rispettato il principio di proporzionalità (Istanza, pag. 3);
-
la difesa, con osservazioni 18 settembre 2009, si oppone alla
richiesta di proroga nei termini formulati dal PP, non contesta l’esistenza
degli indizi di colpevolezza anche se ritiene che, a questo proposito, occorre
tenere conto di tutte le risultanze dell’inchiesta e quindi anche delle
dichiarazioni di coimputati e testimoni in procedimenti penali esteri che non anno
potuto essere interrogati dalla difesa; la difesa contesta poi l’esistenza,
oltre che delle necessità istruttorie, anche del rischio di recidiva – avendo
l’accusato potuto riflettere in questo periodo di carcerazione – e del pericolo
di fuga, trattandosi di cittadino svizzero con vita famigliare stabile in __________
e, se del caso, potrà essere mitigato con la misura sostitutiva del deposito
del passaporto o con il versamento di una cauzione di CHF 10'000.- (raccolta
con l’aiuto di parenti ed amici); non sarebbe neppure più rispettato il
principio della proporzionalità e quello della parità di trattamento, sia con
riferimento a coaccusati in __________, attualmente in libertà provvisoria, sia
con riferimento alle condanne di coaccusati in __________;
-
l'istanza, presentata dall'autorità competente, ed entro un
termine ragionevole per rapporto alla scadenza di cui all'art. 102 cpv. 2 CPP,
è ricevibile;
-
Fatti
i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato
inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si
aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di
interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP
1980 pag. 128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)
-
per quanto riguarda gli indizi di reato è sufficiente far
riferimento a quanto constatato a questo proposito nella precedente decisione
di proroga del carcere preventivo:
- “nel caso in
esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi
indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti
qui ricordare quanto segue:
al momento dell’arresto __________ era in
possesso di 117 grammi di cocaina, una bilancia elettronica e numerosi
sacchettini minigrip, oltre a quasi due etti di canapa e a CHF 4'000.- (cfr.
rapporto d’arresto 26, recte 27, gennaio 2009);
egli avrebbe reclutato __________,
andando con lui in __________, senza trasportare personalmente cocaina, ma
garantendo per il lavoro di __________ (cfr. verb. PP __________ 04.02.2009, p.
10, AI 2.3; verb. PP __________ 08.07.2009, p. 2-7, AI 2.16; “confermo e
ribadisco che uno dei viaggi da me eseguiti in __________, l’ho effettuato con __________.
Confermo pure che questo viaggio aveva per scopo di trasportare della cocaina
dal __________ in __________ e questo era anche il senso della presenza di __________
in quell’occasione. Per il suo servizio ossia il trasporto di cocaina, __________
avrebbe ricevuto un compenso di Euro 5'000.- Questo era quanto io gli avevo
riferito e che sapevo da mio precedente viaggio. __________ era al corrente del
fatto che il trasporto che avrebbe dovuto fare riguarda alcuni kg di cocaina. È
vero che il quantitativo preciso non gli è stato indicato. Del resto neppure io
conoscevo il quantitativo preciso che sarebbe stato caricato nelle sue valige.
Era però chiaro che doveva trattarsi di alcuni kg dal momento che non si va in __________
per quantitativi inferiori. Io per rassicurare __________ gli avevo detto che
in occasione del precedente viaggio era andato tutto bene e gli avevo detto che
la cocaina veniva confezionata in un doppio fondo.”, p. 2;
__________ lo accusa di avergli venduto,
in due occasioni, tra l’estate 2008 e il capodanno successivo, un quantitativo
complessivo di 20 grammi di cocaina, per CHF 800.- o 900.- per 10 grammi (verb. PP __________ del 10 giugno 2009, p. 1, AI 2.14), lo accusa inoltre di avergli
chiesto, nel corso dell’estate 2008, se conosceva delle persone disposte a
recarsi in __________ per effettuare dei trasporti di cocaina in __________
(verb. cit. p. 2);
egli è accusato dai coaccusati
all’estero (verb. PP __________ 16.04.2007, p. 6, AI 2.1 e Verb. PP __________
17.04.2007, p. 4, AI 2.2) di avere effettuato un viaggio in __________
(antecedente a quello con __________), a __________, nel mese di luglio 2007,
rientrando in __________ con della cocaina (due valigie contenenti occultata
della cocaina), ricevendo un compenso di CHF 5'000.-;
agli atti si trova documentazione
attestante la spedizione, ripetuta, in __________, di denaro (personalmente o
tramite __________, come risulta dalla documentazione sequestrata);
egli è stato chiamato in correità dai
fratelli __________ e __________ per avere tentato di reclutarli per dei viaggi
in __________ (a __________), destinati all’importazione in __________,
all’interno di valige, di cocaina e di avere proposto a __________ di vendere
della cocaina per suo conto (verb. PG di __________ e __________ del 10 e 14
luglio 2009);
egli avrebbe offerto, nell’estate 2008, dai
2 a 5 grammi di cocaina a __________ (verb. PG __________ dell’11 maggio 2009,
p. 5)”
(cfr. inc GIAR 51.2009.3, doc. 5);
a ciò si
aggiungano le risultanze emerse successivamente alla decisione 27 luglio 2009
di questo giudice di proroga della carcerazione preventiva, in particolare con
i verbali di __________ e __________, di Polizia e davanti al PP, dell’8
settembre 2009;
-
lo stesso dicasi per quanto riguarda l’esistenza di un concreto
pericolo di recidiva:
- “per quanto riguarda l’esistenza di un concreto pericolo
di recidiva che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà
commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato
arrestato, come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva
deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia
26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa:
l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come
non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano
stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b;
Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato,
Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle
circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);
- __________ è
stato condannato nel 2005 a 7 mesi di detenzione in quanto riconosciuto
colpevole di lesioni semplici, pena sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di tre anni: i gravi fatti di cui è accusato sono stati commessi in gran
parte durante il periodo di prova. Egli, al di là della pubblica assistenza
(che non gli permette certo di vivere con il tenore di vita descritto
dall’amico __________ nel suo verbale di Polizia 11 maggio 2009) non ha alcun
reddito da attività lucrativa, è da poco diventato padre di una bimba nata da
una donna residente in __________, che non ha nessun legame né famigliare né
professionale con la __________ e di cui nulla si sa sulla sua situazione
patrimoniale (“devo dire che in questi ultimi tre anni non ho svolto alcuna
attività lavorativa remunerata. …Circa un anno fa ho conosciuto __________
detta __________ che è diventata la mia compagna. Lei sta di casa a __________.
Fa avanti e indietro dalla __________, rispettivamente anche io vado in __________
quando posso per vederla e stare insieme. Dal nostro rapporto sta per nascere
un figlio il prossimo mese di maggio …, cfr. verb. PP __________ del 4
febbraio 2009, p. 2). Occorre poi ricordare che sebbene i fatti di cui lo si
accusa sono iniziati nel 2007 (il primo importante trasporto risale a tale
anno), egli è accusato di avere continuato a trafficare o cercare di
organizzare viaggi in __________ allo scopo di importare cocaina ancora nel
2008, nonché di avere venduto personalmente della cocaina nel 2008, tanto che
al momento dell’arresto, avvenuto a gennaio 2009, egli era in possesso di 117 grammi di cocaina, bustine minigrip e una bilancia elettronica, emergenze istruttorie che rendono
sufficientemente concreto il timore che l’accusato, se posto in libertà
provvisoria, per permettersi un tenore di vita superiore a quello che potrebbe
offrirgli la pubblica assistenza (già solo pensando ai numerosi viaggi in __________
dove risiede la sua compagna) e senza ulteriori entrate lecite, potrebbe
facilmente ricadere nell’importazione di cocaina dal _____ (di cui bene conosce
i canali); l’accusato non esprime neppure buoni propositi per il futuro e non
sembra che sia particolarmente intenzionato né a cercarsi un lavoro (nessun
cenno a tal proposito emerge dagli atti, dai verbali e neppure dalle
osservazioni all’istanza di proroga) o, perlomeno, a terminare gli studi
ottenendo almeno un diploma professionale (all’età di ormai 25 anni);”
(cfr. inc GIAR 51.2009.3, doc. 5);
nulla mutano in queste conclusioni le osservazioni 18 settembre 2009
della difesa, dal momento che l’asserita volontà di trovarsi un lavoro e, se
possibile, di completare gli studi, non è supportata da nessun elemento
oggettivo e non è neppure meglio precisata o sostanziata;
-
anche per quanto riguarda il pericolo di fuga non si può che far
altro che rifarsi alla precedente decisione di proroga del carcere preventivo:
- “essendo dati già
due dei motivi di ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si
potrebbe prescindere dall’esaminare se, in casu, sia pure dato un concreto
pericolo di fuga che, come noto, per giustificare carcerazione preventiva, deve
essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si
ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa
verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della
pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.
701).Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni
d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine
konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);
- l'accusato è
cittadino svizzero, egli è nato e cresciuto in __________ dove ha frequentato
le scuole dell’obbligo; va comunque considerato che, malgrado le asserzioni
della difesa sulla paura di lasciare la __________ dei rifugiati iraniani (i
genitori dell’accusato sono fuggiti dall’__________ a seguito della rivoluzione
__________), l’accusato ha dimostrato non poca dimestichezza con aerei e
bagagli, per trasferimenti sia in Europa che in Sudamerica. Egli stesso ha
dichiarato di raggiungere con regolarità quella che è diventata la madre di sua
figlia a __________, dove avrebbe anche più volte soggiornato; dal suo
curriculum vitae emerge che dopo avere abbandonato il secondo anno della
formazione quale elettronico multimediale a __________, è partito per l’__________,
dove ha dei parenti, e dove avrebbe frequentato una scuola di inglese e
dove avrebbe pure lavorato per un certo periodo; in __________ ha rapporti
unicamente con la madre e la sorella (vedendo il padre solo saltuariamente),
egli potrebbe quindi tranquillamente spostare il centro dei propri interessi in
__________ (dove la madre di sua figlia risiede e dove ha i propri parenti) o
trasferirsi nuovamente in __________, paese che già conosce (e di cui conosce
la lingua) e dove ha dei parenti a cui appoggiarsi; tutto ciò premesso, e
considerata la gravità delle imputazioni, e la possibile pena in caso di
condanna, il pericolo che __________ __________, peraltro senza un’attività
lavorativa in __________ e senza prospettive in tal senso (cfr. curriculum
vitae in verb. PP 4 febbraio 2009, p. 1 e 2, AI 2.3), se posto in libertà
provvisoria, si sottragga al procedimento, riparando all’estero (in __________,
in __________ o in __________) appare quindi sufficientemente concreto;”
(cfr. inc GIAR 51.2009.3, doc. 5);
-
tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato
neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d’identità, non
potendosi escludere con sufficiente verosimiglianza che l’accusato potrebbe
lasciare la __________ anche senza documenti d’identità per un altro paese
confinante o dell’area __________ (dove procurarsi in qualche modo dei
documenti) e raggiungere per esempio la __________ (dove risiede la famiglia
della sua compagna; per quanto riguarda il deposito di un cauzione – il cui
importo proposto dalla difesa appare, di primo acchito, insufficiente per
rapporto alla gravità delle imputazioni – si osserva che l’entità della stessa
deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e
all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione
economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare
cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389), ora questi elementi non sono stati
portati a conoscenza di questo giudice che, in siffatte circostanze, è
impossibilitato a procedere con una seria analisi della proposta e ad
eventualmente prendere una decisione favorevole; si osserva inoltre che il
deposito dei documenti o quello di una cauzione non potrebbero né scongiurare
né mitigare l’accertato pericolo di recidiva;
-
nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in
libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso
atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro
responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il
pericolo di collusione, di recidiva e di fuga per quanto li riguarda;
-
ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e pericolo di
recidiva e di fuga, resta da determinare se la proroga richiesta (fino al 27
ottobre compreso), sia rispettosa del principio di proporzionalità.
Determinanti a tale proposito sono la detenzione sofferta, o eventualmente
quella ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena
ipotizzabile), nonché il rispetto dell’art. 102 CPP (secondo cui l’inchiesta
deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF
16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 282 e citazioni); in concreto si osserva
che la detenzione si qui sofferta e quella da soffrire in caso di concessione
della proroga richiesta (breve ed adeguata per eventualmente analizzare ed
evadere o respingere eventuali richieste di complemento istruttorio) è
certamente rispettosa del principio di proporzionalità per rapporto al rischio
di pena in caso di condanna (ritenuta la comminatoria minima di una anno di
detenzione per l’infrazione aggravata alla LStup, già per il solo stupefacente
rinvenuto a casa dell’accusato il giorno dell’arresto);
va poi tenuto
conto della ampiezza del procedimento e dei numerosi accusati in __________ e
all’estero, nonché all’estensione temporale dei fatti oggetto d’inchiesta,
ritenuto che si tratta ancora del tempo necessario per permettere la
conclusione del deposito degli atti (1 giorno) e per procedere all’analisi
(accoglimento o respingimento) di eventuali domande di complemento istruttorio
(ritenuta la formale assicurazione del PP di procedere indilatamente con la
chiusura dell’istruzione formale, e con quanto ne consegue, in caso non vi
fossero domande di complemento); non sono poi presenti (né indicati) momenti di
stallo ingiustificati e non bisogna dimenticare che chi delinque in correità
con altri deve sopportare, almeno in parte, anche le necessità istruttorie che
valgono nei loro confronti e non soltanto quelle legate alle sua posizione personale
(cfr. sentenza 21 febbraio 2001, GIAR 516.2000.4);
-
in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, pericolo
di recidiva e pericolo di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità
della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta
ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di
un mese, cioè sino al 27 ottobre 2009 compreso, ricordato il formale impegno
del PP a procedere con la chiusura dell’istruzione formale a scadere del
termine del deposito degli atti ed in assenza di richieste di complementi
istruttori.
P.Q.M
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,
decide
1. L'istanza è parzialmente
accolta.
§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________
è prorogato di 1 (uno) mese e verrà a scadere il 27 ottobre 2009 (compreso).
Considerandi
2.
Non si
prelevano tasse e spese.
3.
Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi
penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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