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Decisione

INC.2009.5104

Proroga carcere preventivo

18 settembre 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

i principi che reggono la materia, pur se noti al magistrato

inquirente ed al difensore, vengono qui brevemente richiamati:

"L'art. 95 CPP - corrispondente

all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio

1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di

regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere

preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso

accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e

nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si

aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di

interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP

1980 pag. 128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc. 520.2001.5)

-

per quanto riguarda gli indizi di reato è sufficiente far

riferimento a quanto constatato a questo proposito nella precedente decisione

di proroga del carcere preventivo:

- “nel caso in

esame non occorre dilungarsi più di tanto per confermare l'esistenza di gravi

indizi di reato in capo all'accusato per i fatti che gli sono imputati, basti

qui ricordare quanto segue:

al momento dell’arresto __________ era in

possesso di 117 grammi di cocaina, una bilancia elettronica e numerosi

sacchettini minigrip, oltre a quasi due etti di canapa e a CHF 4'000.- (cfr.

rapporto d’arresto 26, recte 27, gennaio 2009);

egli avrebbe reclutato __________,

andando con lui in __________, senza trasportare personalmente cocaina, ma

garantendo per il lavoro di __________ (cfr. verb. PP __________ 04.02.2009, p.

10, AI 2.3; verb. PP __________ 08.07.2009, p. 2-7, AI 2.16; “confermo e

ribadisco che uno dei viaggi da me eseguiti in __________, l’ho effettuato con __________.

Confermo pure che questo viaggio aveva per scopo di trasportare della cocaina

dal __________ in __________ e questo era anche il senso della presenza di __________

in quell’occasione. Per il suo servizio ossia il trasporto di cocaina, __________

avrebbe ricevuto un compenso di Euro 5'000.- Questo era quanto io gli avevo

riferito e che sapevo da mio precedente viaggio. __________ era al corrente del

fatto che il trasporto che avrebbe dovuto fare riguarda alcuni kg di cocaina. È

vero che il quantitativo preciso non gli è stato indicato. Del resto neppure io

conoscevo il quantitativo preciso che sarebbe stato caricato nelle sue valige.

Era però chiaro che doveva trattarsi di alcuni kg dal momento che non si va in __________

per quantitativi inferiori. Io per rassicurare __________ gli avevo detto che

in occasione del precedente viaggio era andato tutto bene e gli avevo detto che

la cocaina veniva confezionata in un doppio fondo.”, p. 2;

__________ lo accusa di avergli venduto,

in due occasioni, tra l’estate 2008 e il capodanno successivo, un quantitativo

complessivo di 20 grammi di cocaina, per CHF 800.- o 900.- per 10 grammi (verb. PP __________ del 10 giugno 2009, p. 1, AI 2.14), lo accusa inoltre di avergli

chiesto, nel corso dell’estate 2008, se conosceva delle persone disposte a

recarsi in __________ per effettuare dei trasporti di cocaina in __________

(verb. cit. p. 2);

egli è accusato dai coaccusati

all’estero (verb. PP __________ 16.04.2007, p. 6, AI 2.1 e Verb. PP __________

17.04.2007, p. 4, AI 2.2) di avere effettuato un viaggio in __________

(antecedente a quello con __________), a __________, nel mese di luglio 2007,

rientrando in __________ con della cocaina (due valigie contenenti occultata

della cocaina), ricevendo un compenso di CHF 5'000.-;

agli atti si trova documentazione

attestante la spedizione, ripetuta, in __________, di denaro (personalmente o

tramite __________, come risulta dalla documentazione sequestrata);

egli è stato chiamato in correità dai

fratelli __________ e __________ per avere tentato di reclutarli per dei viaggi

in __________ (a __________), destinati all’importazione in __________,

all’interno di valige, di cocaina e di avere proposto a __________ di vendere

della cocaina per suo conto (verb. PG di __________ e __________ del 10 e 14

luglio 2009);

egli avrebbe offerto, nell’estate 2008, dai

2 a 5 grammi di cocaina a __________ (verb. PG __________ dell’11 maggio 2009,

p. 5)”

(cfr. inc GIAR 51.2009.3, doc. 5);

a ciò si

aggiungano le risultanze emerse successivamente alla decisione 27 luglio 2009

di questo giudice di proroga della carcerazione preventiva, in particolare con

i verbali di __________ e __________, di Polizia e davanti al PP, dell’8

settembre 2009;

-

lo stesso dicasi per quanto riguarda l’esistenza di un concreto

pericolo di recidiva:

- “per quanto riguarda l’esistenza di un concreto pericolo

di recidiva che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà

commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato

arrestato, come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva

deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia

26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa:

l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come

non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano

stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b;

Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato,

Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma, che l'insieme delle

circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004);

- __________ è

stato condannato nel 2005 a 7 mesi di detenzione in quanto riconosciuto

colpevole di lesioni semplici, pena sospesa condizionalmente per un periodo di

prova di tre anni: i gravi fatti di cui è accusato sono stati commessi in gran

parte durante il periodo di prova. Egli, al di là della pubblica assistenza

(che non gli permette certo di vivere con il tenore di vita descritto

dall’amico __________ nel suo verbale di Polizia 11 maggio 2009) non ha alcun

reddito da attività lucrativa, è da poco diventato padre di una bimba nata da

una donna residente in __________, che non ha nessun legame né famigliare né

professionale con la __________ e di cui nulla si sa sulla sua situazione

patrimoniale (“devo dire che in questi ultimi tre anni non ho svolto alcuna

attività lavorativa remunerata. …Circa un anno fa ho conosciuto __________

detta __________ che è diventata la mia compagna. Lei sta di casa a __________.

Fa avanti e indietro dalla __________, rispettivamente anche io vado in __________

quando posso per vederla e stare insieme. Dal nostro rapporto sta per nascere

un figlio il prossimo mese di maggio …, cfr. verb. PP __________ del 4

febbraio 2009, p. 2). Occorre poi ricordare che sebbene i fatti di cui lo si

accusa sono iniziati nel 2007 (il primo importante trasporto risale a tale

anno), egli è accusato di avere continuato a trafficare o cercare di

organizzare viaggi in __________ allo scopo di importare cocaina ancora nel

2008, nonché di avere venduto personalmente della cocaina nel 2008, tanto che

al momento dell’arresto, avvenuto a gennaio 2009, egli era in possesso di 117 grammi di cocaina, bustine minigrip e una bilancia elettronica, emergenze istruttorie che rendono

sufficientemente concreto il timore che l’accusato, se posto in libertà

provvisoria, per permettersi un tenore di vita superiore a quello che potrebbe

offrirgli la pubblica assistenza (già solo pensando ai numerosi viaggi in __________

dove risiede la sua compagna) e senza ulteriori entrate lecite, potrebbe

facilmente ricadere nell’importazione di cocaina dal _____ (di cui bene conosce

i canali); l’accusato non esprime neppure buoni propositi per il futuro e non

sembra che sia particolarmente intenzionato né a cercarsi un lavoro (nessun

cenno a tal proposito emerge dagli atti, dai verbali e neppure dalle

osservazioni all’istanza di proroga) o, perlomeno, a terminare gli studi

ottenendo almeno un diploma professionale (all’età di ormai 25 anni);”

(cfr. inc GIAR 51.2009.3, doc. 5);

nulla mutano in queste conclusioni le osservazioni 18 settembre 2009

della difesa, dal momento che l’asserita volontà di trovarsi un lavoro e, se

possibile, di completare gli studi, non è supportata da nessun elemento

oggettivo e non è neppure meglio precisata o sostanziata;

-

anche per quanto riguarda il pericolo di fuga non si può che far

altro che rifarsi alla precedente decisione di proroga del carcere preventivo:

- “essendo dati già

due dei motivi di ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si

potrebbe prescindere dall’esaminare se, in casu, sia pure dato un concreto

pericolo di fuga che, come noto, per giustificare carcerazione preventiva, deve

essere concreto e rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si

ammette quando l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa

verosimiglianza al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della

pena. La gravità della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell’accusato, la sua morale, i legami famigliari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981 135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

701).Ritenuto che a poco valgono, per quest'analisi, le semplici dichiarazioni

d'intenti dell'accusato stesso (per tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo di fuga può essere accertata "Auch wenn keine

konkrete Flüchtpläne u.ä. gefordet sind, …" (Schmid, ibidem);

- l'accusato è

cittadino svizzero, egli è nato e cresciuto in __________ dove ha frequentato

le scuole dell’obbligo; va comunque considerato che, malgrado le asserzioni

della difesa sulla paura di lasciare la __________ dei rifugiati iraniani (i

genitori dell’accusato sono fuggiti dall’__________ a seguito della rivoluzione

__________), l’accusato ha dimostrato non poca dimestichezza con aerei e

bagagli, per trasferimenti sia in Europa che in Sudamerica. Egli stesso ha

dichiarato di raggiungere con regolarità quella che è diventata la madre di sua

figlia a __________, dove avrebbe anche più volte soggiornato; dal suo

curriculum vitae emerge che dopo avere abbandonato il secondo anno della

formazione quale elettronico multimediale a __________, è partito per l’__________,

dove ha dei parenti, e dove avrebbe frequentato una scuola di inglese e

dove avrebbe pure lavorato per un certo periodo; in __________ ha rapporti

unicamente con la madre e la sorella (vedendo il padre solo saltuariamente),

egli potrebbe quindi tranquillamente spostare il centro dei propri interessi in

__________ (dove la madre di sua figlia risiede e dove ha i propri parenti) o

trasferirsi nuovamente in __________, paese che già conosce (e di cui conosce

la lingua) e dove ha dei parenti a cui appoggiarsi; tutto ciò premesso, e

considerata la gravità delle imputazioni, e la possibile pena in caso di

condanna, il pericolo che __________ __________, peraltro senza un’attività

lavorativa in __________ e senza prospettive in tal senso (cfr. curriculum

vitae in verb. PP 4 febbraio 2009, p. 1 e 2, AI 2.3), se posto in libertà

provvisoria, si sottragga al procedimento, riparando all’estero (in __________,

in __________ o in __________) appare quindi sufficientemente concreto;”

(cfr. inc GIAR 51.2009.3, doc. 5);

-

tale pericolo appare quindi concreto e non può essere scongiurato

neppure con misure meno incisive, quali il deposito dei documenti d’identità, non

potendosi escludere con sufficiente verosimiglianza che l’accusato potrebbe

lasciare la __________ anche senza documenti d’identità per un altro paese

confinante o dell’area __________ (dove procurarsi in qualche modo dei

documenti) e raggiungere per esempio la __________ (dove risiede la famiglia

della sua compagna; per quanto riguarda il deposito di un cauzione – il cui

importo proposto dalla difesa appare, di primo acchito, insufficiente per

rapporto alla gravità delle imputazioni – si osserva che l’entità della stessa

deve essere determinata soprattutto in relazione alla gravità del reato e

all’importanza del pericolo di fuga; occorre pure considerare la situazione

economica dell’accusato e delle persone eventualmente chiamate a prestare

cauzione (DTF 105 Ia 186; Sj 1980 389), ora questi elementi non sono stati

portati a conoscenza di questo giudice che, in siffatte circostanze, è

impossibilitato a procedere con una seria analisi della proposta e ad

eventualmente prendere una decisione favorevole; si osserva inoltre che il

deposito dei documenti o quello di una cauzione non potrebbero né scongiurare

né mitigare l’accertato pericolo di recidiva;

-

nulla muta la circostanza che altri coaccusati sono ormai in

libertà provvisoria: tale situazione essendo sicuramente motivata dal diverso

atteggiamento processuale dei coaccusati, dall’avvenuto accertamento delle loro

responsabilità, o dal fatto che si potesse ragionevolmente scongiurare il

pericolo di collusione, di recidiva e di fuga per quanto li riguarda;

-

ritenuta la presenza di gravi indizi di reato e pericolo di

recidiva e di fuga, resta da determinare se la proroga richiesta (fino al 27

ottobre compreso), sia rispettosa del principio di proporzionalità.

Determinanti a tale proposito sono la detenzione sofferta, o eventualmente

quella ancora da soffrire, e la gravità dei reati (o meglio la pena

ipotizzabile), nonché il rispetto dell’art. 102 CPP (secondo cui l’inchiesta

deve procedere con celerità; cfr. anche DTF 4.5.2005, 1P.194.2005; DTF

16.11.2004,1P.630/2004; SJ 1981 p. 282 e citazioni); in concreto si osserva

che la detenzione si qui sofferta e quella da soffrire in caso di concessione

della proroga richiesta (breve ed adeguata per eventualmente analizzare ed

evadere o respingere eventuali richieste di complemento istruttorio) è

certamente rispettosa del principio di proporzionalità per rapporto al rischio

di pena in caso di condanna (ritenuta la comminatoria minima di una anno di

detenzione per l’infrazione aggravata alla LStup, già per il solo stupefacente

rinvenuto a casa dell’accusato il giorno dell’arresto);

va poi tenuto

conto della ampiezza del procedimento e dei numerosi accusati in __________ e

all’estero, nonché all’estensione temporale dei fatti oggetto d’inchiesta,

ritenuto che si tratta ancora del tempo necessario per permettere la

conclusione del deposito degli atti (1 giorno) e per procedere all’analisi

(accoglimento o respingimento) di eventuali domande di complemento istruttorio

(ritenuta la formale assicurazione del PP di procedere indilatamente con la

chiusura dell’istruzione formale, e con quanto ne consegue, in caso non vi

fossero domande di complemento); non sono poi presenti (né indicati) momenti di

stallo ingiustificati e non bisogna dimenticare che chi delinque in correità

con altri deve sopportare, almeno in parte, anche le necessità istruttorie che

valgono nei loro confronti e non soltanto quelle legate alle sua posizione personale

(cfr. sentenza 21 febbraio 2001, GIAR 516.2000.4);

-

in conclusione, constatata l'esistenza di gravi indizi di reato, pericolo

di recidiva e pericolo di fuga, nonché rispetto dei principi di proporzionalità

della carcerazione (sofferta e da soffrire) nei termini suesposti, l'istanza è accolta

ed è concessa una proroga del carcere preventivo a cui è astretto __________ di

un mese, cioè sino al 27 ottobre 2009 compreso, ricordato il formale impegno

del PP a procedere con la chiusura dell’istruzione formale a scadere del

termine del deposito degli atti ed in assenza di richieste di complementi

istruttori.

P.Q.M

viste le norme applicabili, in

particolare gli artt. 19 cifra 2 LFStup., 95 ss., 102, 103, 280ss e 284 CPP,

decide

1. L'istanza è parzialmente

accolta.

§. Di conseguenza, il carcere preventivo cui è astretto __________

è prorogato di 1 (uno) mese e verrà a scadere il 27 ottobre 2009 (compreso).

Considerandi

2.

Non si

prelevano tasse e spese.

3.

Contro la presente decisione è dato reclamo alla Camera dei ricorsi

penali, Lugano, entro 10 (dieci) giorni dall'intimazione.

4.

Intimazione a:

giudice

Claudia Solcà

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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