INC.2009.58303
Libertà provvisoria
17 febbraio 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.58303
Data decisione, Autorità:
17.02.2010, GIAR
Titolo:
Libertà provvisoria
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95ss CPP-TI
art. 107 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
art. 280ss CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.58303
Lugano
17 febbraio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sull’istanza di libertà provvisoria
presentata il 9/10 febbraio 2010 da
__________,
attualmente detenuto c/o __________
patr. d’ufficio dal lic. iur. __________
e qui trasmessa con preavviso negativo 15 febbraio 2010 dal
Procuratore pubblico Chiara Borelli, Lugano
preso atto delle osservazioni 16
febbraio 2010 della difesa;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
Fatti
A.
__________ è stato arrestato,
unitamente a __________ e __________, il 13 dicembre 2009 con contestuale
promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto (tentato e consumato),
violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla LStr., falsità in
certificati, falsità in documenti e circolazione senza licenza di condurre
(cfr. doc. inc. GIAR 583.2009.1).
L’arresto è stato confermato dal
GIAR il giorno successivo, ritenuti dati, oltre che seri e concreti indizi di
colpevolezza, bisogni dell’istruzione, pericolo di fuga e pericolo di recidiva
(cfr. doc. inc. GIAR 583.2009.1).
Il 3 febbraio 2010 il Procuratore
pubblico ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 22 febbraio p.v..
B.
Il 9 febbraio 2010 __________,
con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di
essere immediatamente posto in libertà provvisoria.
La difesa, evidenzia innanzitutto
l’atteggiamento collaborativo dell’accusato sin dall’inizio dell’inchiesta e
l’esistenza di un unico precedente risalente al 1996, ciò che escluderebbe
l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva. Sarebbe inoltre da escludersi
anche il pericolo di fuga: __________ avrebbe infatti collaborato, mostrato
sincero pentimento per quanto da lui commesso e non avrebbe alcuna intenzione
di non partecipare la dibattimento. Il pericolo di fuga sarebbe da escludere
anche in considerazione della prospettiva concreta di una pena sospesa. Da
ultimo, ritenuto che la fattispecie non sarebbe né grave né complessa e che “la
pena presumibile non supererà qualche mese di carcere sospeso con la
condizionale”, il mantenimento della carcerazione preventiva violerebbe il
principio di proporzionalità.
C.
Il magistrato inquirente, con
preavviso negativo 15 febbraio 2010, indicati i seri e concreti indizi di
colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittigli, evidenzia la
sussistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva, rilevando nel contempo
che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna richiesta di complementi istruttori.
Da ultimo il Procuratore pubblico
evidenzia che il mantenimento della carcerazione preventiva, sarebbe rispettoso
del principio di proporzionalità, in particolare per rapporto alla pena che gli
verrà comminata (e ciò anche se la stessa sarà posta al beneficio della
sospensione condizionale).
In sede di osservazioni la difesa
si è riconfermata nell’istanza 9/10 febbraio 2010, contestando l’esistenza sia
del pericolo di fuga che di quello di recidiva. La difesa, dopo aver
contestato, in assenza di riscontro agli atti, il fatto che il 7 dicembre 2009
l’accusato si sarebbe apprestato ad entrare in __________ per commettere furti,
ha inoltre rilevato che il valore della refurtiva del furto avvenuto in data 11
dicembre 2009 sarebbe inferiore a quella denunciata, non si tratterebbe quindi
di un reato grave, e che al momento dell’arresto l’accusato ha subito
comunicato le proprie generalità, sulla base delle quali il Procuratore
pubblico ha pure ottenuto l’estratto del casellario giudiziario italiano.
Considerandi
1.
L'istanza, presentata dalla
difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.
Il preavviso e l'incarto,
contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati trasmessi
tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il preavviso e
l'incarto sono stati recapitati "brevi manu" nella mattina di lunedì
15.
febbraio 2010 (art. 108 cpv. 1 in correlazione con art. 20 cpv. 1 e 3 CPP).
Il termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP scade giovedì 18 febbraio 2010 ex art. 20 cpv. 1 CPP.
2.
I principi che reggono la
materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.
L’art. 95 CPP - corrispondente all’art.
33.
scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -
dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola
in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga
del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico
dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o
un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse
pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con
particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove
che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al
pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale
federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con
riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico
nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991
concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri
possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.
105).
L’eccezione della cautelare privazione
della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale
(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a
superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi
penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il
rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;
DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la
Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP
1980.
pag. 128).
(per tutte:
sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).
3.
L'esistenza di gravi e concreti
indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di
competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è
quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della
misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta
con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito
premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.
Nel caso in esame, come peraltro
riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a
carico di __________ sono senz’altro dati. In particolare, l’accusato, nel
corso del verb. PP 14 gennaio 2010 (AI 43) ha ammesso di avere commesso, in
correità con __________ e __________, un furto nel __________ in data 11
dicembre 2009 - la refurtiva denunciata e non recuperata, comunque riconosciuta
dall’accusato, era di oltre fr. 17'500.00 -, nonché di essere rientrato, con i
due correi, in __________ il 13 dicembre 2009, giorno dell’arresto, per
commettere ulteriori furti, e che in tale occasione hanno messo in atto due
tentativi, l’ultimo dei quali ha condotto all’arresto del trio. __________ ha
pure ammesso di avere condotto l’auto seppure in possesso unicamente di una
licenza di condurre falsa, nonché di essere entrato in __________ con una carta
d’identità falsa (essendo in possesso unicamente di un passaporto serbo scaduto
che, a suo dire, ha lasciato al proprio domicilio).
La prima (e cumulativa) condizione
per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.
4.
Dal profilo
istruttorio basti qui evidenziare che in data 3 febbraio 2010 il Procuratore
pubblico, ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 22 febbraio 2010,
dopodiché, riservati eventuali complementi istruttori da parte dei coaccusati,
procederà alla chiusura dell’istruzione. In sede di preavviso il Procuratore
pubblico ha comunque precisato che a quel momento non era pervenuta alcuna
istanza di complementi istruttori.
5.
Per quanto riguarda il pericolo
di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e
rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando
l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza
al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità
della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre
valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua
morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione
economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma
probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981
135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).
Ritenuto che a poco valgono, per
quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per
tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo
di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.
gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).
L'accusato è cittadino straniero
e risiede a __________ in __________ con la famiglia (genitori, moglie e 3
figli). Egli non ha alcun legame, né famigliare né lavorativo, con la __________,
Paese in cui entrava unicamente per commettere furti. In siffatte circostanze,
il rischio che l’istante se messo in libertà provvisoria, si sottragga
procedimento facendo rientro in Italia appare sufficientemente concreto.
6.
Essendo dato uno dei motivi di
ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si potrebbe
prescindere dall’esaminare se in casu sia pure dato un concreto pericolo di
recidiva - che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà
commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato
arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva
deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia
26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa:
l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come
non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano
stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,
pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.
Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,
Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5
ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti
oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,
1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,
che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,
personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale
carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di
reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21
gennaio 2005,1P.750/2004).
Occorre comunque ricordare che __________
nell’arco di pochi giorni è venuto in __________ per almeno due volte con
l’intenzione di commettere furti. Il correo __________ fa pure riferimento ad
una terza volta: nel corso del verb. Pol. 30.12.2009 egli, dopo aver preso atto
che la propria utenza telefonica è risultata allacciata ad antenne svizzere il
7.
dicembre 2009, ha infatti dichiarato che verosimilmente si trattava di quella
“volta” che unitamente a __________ e __________ era intenzionato, ad entrare
in __________ per commettere furti, per poi desistere a causa della presenza
della Polizia alla dogana.
Inoltre, non può essere
trascurata la precaria situazione finanziaria dell’accusato ed il fatto che
egli ha moglie e tre figli piccoli a carico.
Così stando le cose il pericolo
di recidiva appare sufficientemente concreto. I buoni intenti e la
collaborazione fornita dall’accusato nel corso dell’inchiesta, alla luce delle
circostanze sopradescritte, non appaiono tali da sovvertire tale conclusione.
7.
La proporzionalità di una
carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un
lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la
gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro
occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383
e citazioni; art. 102 CPP).
La proporzionalità della
carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della
presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e
il fatto che l’inchiesta appare ormai conclusa (almeno per l’autorità
inquirente), essendo già in corso il deposito degli atti, è sicuramente data.
Rispettato quindi il principio di celerità.
Pure va ammessa nella sua
eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva
ed il rischio di pena se considerata la comminatoria di pena già per la sola
imputazione di furto.
L’accusato è stato arrestato il
13.
dicembre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di due mesi.
In questo lasso di tempo l’inchiesta, come detto, è avanzata con celerità -
essa non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure
vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004) -,
l’imputazione di cui è accusato __________ è di sicura gravità (essendo il
furto un crimine) ed, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente
superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da
soffrire per esperire eventuali atti istruttori (cioè eventuali complementi
istruttori richiesti dagli accusati ed accolti dal magistrato inquirente)
necessari alla completazione dell’inchiesta, e per far fronte alle altre
formalità del procedimento, in pieno rispetto del principio della
proporzionalità. Occorre inoltre ricordare che il beneficio della sospensione
condizionale, dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. CP) di competenza del
giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel
momento, rispettivamente che questa eventualità, perlomeno allorquando le
condizioni non sono manifestamente adempiute, di regola non può essere
considerata in questa sede (DTF 125 I 60).
8.
In conclusione sufficienti
presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla
giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________
a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua
libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini
suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il
principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,
l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la
presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e
contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del
Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati i citati articoli di
legge, e meglio gli art. 139, 144, 186, 251 e 252 CP, 115 LStr. 95ss e 280 ss
CPP
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi
penali entro dieci giorni dall’intimazione.
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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