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Decisione

INC.2009.58303

Libertà provvisoria

17 febbraio 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

A.

__________ è stato arrestato,

unitamente a __________ e __________, il 13 dicembre 2009 con contestuale

promozione dell’accusa per titolo di ripetuto furto (tentato e consumato),

violazione di domicilio, danneggiamento, infrazione alla LStr., falsità in

certificati, falsità in documenti e circolazione senza licenza di condurre

(cfr. doc. inc. GIAR 583.2009.1).

L’arresto è stato confermato dal

GIAR il giorno successivo, ritenuti dati, oltre che seri e concreti indizi di

colpevolezza, bisogni dell’istruzione, pericolo di fuga e pericolo di recidiva

(cfr. doc. inc. GIAR 583.2009.1).

Il 3 febbraio 2010 il Procuratore

pubblico ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 22 febbraio p.v..

B.

Il 9 febbraio 2010 __________,

con l’istanza in discussione e per il tramite del suo difensore, chiede di

essere immediatamente posto in libertà provvisoria.

La difesa, evidenzia innanzitutto

l’atteggiamento collaborativo dell’accusato sin dall’inizio dell’inchiesta e

l’esistenza di un unico precedente risalente al 1996, ciò che escluderebbe

l’esistenza di un concreto pericolo di recidiva. Sarebbe inoltre da escludersi

anche il pericolo di fuga: __________ avrebbe infatti collaborato, mostrato

sincero pentimento per quanto da lui commesso e non avrebbe alcuna intenzione

di non partecipare la dibattimento. Il pericolo di fuga sarebbe da escludere

anche in considerazione della prospettiva concreta di una pena sospesa. Da

ultimo, ritenuto che la fattispecie non sarebbe né grave né complessa e che “la

pena presumibile non supererà qualche mese di carcere sospeso con la

condizionale”, il mantenimento della carcerazione preventiva violerebbe il

principio di proporzionalità.

C.

Il magistrato inquirente, con

preavviso negativo 15 febbraio 2010, indicati i seri e concreti indizi di

colpevolezza a carico di __________ per i reati ascrittigli, evidenzia la

sussistenza di concreto pericolo di fuga e di recidiva, rilevando nel contempo

che a tutt’oggi non è pervenuta alcuna richiesta di complementi istruttori.

Da ultimo il Procuratore pubblico

evidenzia che il mantenimento della carcerazione preventiva, sarebbe rispettoso

del principio di proporzionalità, in particolare per rapporto alla pena che gli

verrà comminata (e ciò anche se la stessa sarà posta al beneficio della

sospensione condizionale).

In sede di osservazioni la difesa

si è riconfermata nell’istanza 9/10 febbraio 2010, contestando l’esistenza sia

del pericolo di fuga che di quello di recidiva. La difesa, dopo aver

contestato, in assenza di riscontro agli atti, il fatto che il 7 dicembre 2009

l’accusato si sarebbe apprestato ad entrare in __________ per commettere furti,

ha inoltre rilevato che il valore della refurtiva del furto avvenuto in data 11

dicembre 2009 sarebbe inferiore a quella denunciata, non si tratterebbe quindi

di un reato grave, e che al momento dell’arresto l’accusato ha subito

comunicato le proprie generalità, sulla base delle quali il Procuratore

pubblico ha pure ottenuto l’estratto del casellario giudiziario italiano.

Considerandi

1.

L'istanza, presentata dalla

difesa di __________, accusato detenuto, è ricevibile in ordine.

Il preavviso e l'incarto,

contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, sono stati trasmessi

tempestivamente ai sensi dell'art. 108 CPP. In particolare, il preavviso e

l'incarto sono stati recapitati "brevi manu" nella mattina di lunedì

15.

febbraio 2010 (art. 108 cpv. 1 in correlazione con art. 20 cpv. 1 e 3 CPP).

Il termine di cui all'art. 108

cpv. 2 CPP scade giovedì 18 febbraio 2010 ex art. 20 cpv. 1 CPP.

2.

I principi che reggono la

materia, pur se noti alle parti, vengono qui di seguito riproposti.

L’art. 95 CPP - corrispondente all’art.

33.

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 -

dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l’accusato si trova di regola

in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e (poi, se del caso) proroga

del carcere preventivo ai sensi dell’art. 103 CPP, quando esistono a carico

dello stesso accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o

un delitto e nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse

pubblico, quali - per quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con

particolare riguardo al pericolo di collusione e di inquinamento delle prove

che, sia detto qui a futura memoria - può continuare ad esistere fino al

pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto pubblico del Tribunale

federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con

riferimento al caso in esame, che l’elenco dei motivi di interesse pubblico

nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio aggiuntivo del 20 marzo 1991

concernente la revisione del CPP, ad art. 27 , pag. 32, nota 3), tra altri

possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine pubblico (REP 1998 n.

105).

L’eccezione della cautelare privazione

della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale

(di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 consid. 3) in corrispondenza ed a

superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi

penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il

rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413;

DTF 102 Ia 381).

I menzionati presupposti vanno

approfonditi con maggiore rigore nella loro valutazione, quanto più si è

protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione

delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la

Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all’arbitrio (REP

1980.

pag. 128).

(per tutte:

sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., Inc. 520.2001.5).

3.

L'esistenza di gravi e concreti

indizi di colpevolezza deve essere verificata d'ufficio, pur nei limiti di

competenza di questo giudice derivanti da un lato dalla sua funzione - che è

quella di esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della

misura restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato -, e dall’altro - ma in maniera strettamente congiunta

con quanto si viene di dire - dall’inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio.

Nel caso in esame, come peraltro

riconosciuto dalla difesa, sufficienti e concreti indizi di colpevolezza a

carico di __________ sono senz’altro dati. In particolare, l’accusato, nel

corso del verb. PP 14 gennaio 2010 (AI 43) ha ammesso di avere commesso, in

correità con __________ e __________, un furto nel __________ in data 11

dicembre 2009 - la refurtiva denunciata e non recuperata, comunque riconosciuta

dall’accusato, era di oltre fr. 17'500.00 -, nonché di essere rientrato, con i

due correi, in __________ il 13 dicembre 2009, giorno dell’arresto, per

commettere ulteriori furti, e che in tale occasione hanno messo in atto due

tentativi, l’ultimo dei quali ha condotto all’arresto del trio. __________ ha

pure ammesso di avere condotto l’auto seppure in possesso unicamente di una

licenza di condurre falsa, nonché di essere entrato in __________ con una carta

d’identità falsa (essendo in possesso unicamente di un passaporto serbo scaduto

che, a suo dire, ha lasciato al proprio domicilio).

La prima (e cumulativa) condizione

per l'eventuale mantenimento della carcerazione preventiva è pertanto presente.

4.

Dal profilo

istruttorio basti qui evidenziare che in data 3 febbraio 2010 il Procuratore

pubblico, ha ordinato il deposito degli atti con scadenza al 22 febbraio 2010,

dopodiché, riservati eventuali complementi istruttori da parte dei coaccusati,

procederà alla chiusura dell’istruzione. In sede di preavviso il Procuratore

pubblico ha comunque precisato che a quel momento non era pervenuta alcuna

istanza di complementi istruttori.

5.

Per quanto riguarda il pericolo

di fuga, per giustificare carcerazione preventiva, deve essere concreto e

rivestire di una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando

l’accusato, se posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza

al perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena. La gravità

della pena presumibile non basta, da sola, a motivare la carcerazione; occorre

valutare l’insieme delle circostanze, tra cui il carattere dell’accusato, la sua

morale, i legami famigliari, il domicilio, la professione, la situazione

economica e tutti quegli elementi che rendono la fuga non solo possibile ma

probabile (DTF 19 gennaio 1999 in re G.S.; DTF 117 Ia 69; SJ 1980 186; SJ 1981

135; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no. 701).

Ritenuto che a poco valgono, per

quest'analisi, le semplici dichiarazioni d'intenti dell'accusato stesso (per

tutte: sentenza GIAR 27 maggio 2002 in re P.) e che la concretezza del pericolo

di fuga può essere accertata "Auch wenn keine konkrete Flüchtpläne u.ä.

gefordet sind, …" (Schmid, ibidem).

L'accusato è cittadino straniero

e risiede a __________ in __________ con la famiglia (genitori, moglie e 3

figli). Egli non ha alcun legame, né famigliare né lavorativo, con la __________,

Paese in cui entrava unicamente per commettere furti. In siffatte circostanze,

il rischio che l’istante se messo in libertà provvisoria, si sottragga

procedimento facendo rientro in Italia appare sufficientemente concreto.

6.

Essendo dato uno dei motivi di

ordine pubblico per il mantenimento del carcere preventivo si potrebbe

prescindere dall’esaminare se in casu sia pure dato un concreto pericolo di

recidiva - che, come noto, consiste nel rischio che l'accusato in libertà

commetta ulteriori reati o continui la commissione di quelli per cui è stato

arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche il pericolo di recidiva

deve essere concreto e risultare dall'insieme delle circostanze (DTF 105 Ia

26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione relativamente estesa:

l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad escluderlo, così come

non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima dell'arresto siano

stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981,

pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure pénale suisse, n. 2358; N.

Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b; Rusca/Salmina/Verda,

Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato, Losanna 2004, nota 2.2.5

ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti

oggetto d’accusa e di cui si teme reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,1P.750/2004; DTF 25.4.2006,

1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154); occorre, insomma,

che l'insieme delle circostanze (precedenti, comportamento in istruttoria,

personalità, modalità di commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale

carattere deterrente del procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di

reato ecc.) concorrano ad imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21

gennaio 2005,1P.750/2004).

Occorre comunque ricordare che __________

nell’arco di pochi giorni è venuto in __________ per almeno due volte con

l’intenzione di commettere furti. Il correo __________ fa pure riferimento ad

una terza volta: nel corso del verb. Pol. 30.12.2009 egli, dopo aver preso atto

che la propria utenza telefonica è risultata allacciata ad antenne svizzere il

7.

dicembre 2009, ha infatti dichiarato che verosimilmente si trattava di quella

“volta” che unitamente a __________ e __________ era intenzionato, ad entrare

in __________ per commettere furti, per poi desistere a causa della presenza

della Polizia alla dogana.

Inoltre, non può essere

trascurata la precaria situazione finanziaria dell’accusato ed il fatto che

egli ha moglie e tre figli piccoli a carico.

Così stando le cose il pericolo

di recidiva appare sufficientemente concreto. I buoni intenti e la

collaborazione fornita dall’accusato nel corso dell’inchiesta, alla luce delle

circostanze sopradescritte, non appaiono tali da sovvertire tale conclusione.

7.

La proporzionalità di una

carcerazione (preventiva) deve essere analizzata da angolature diverse. Da un

lato occorre mettere in relazione la durata del carcere preventivo con la

gravità e complessità della fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro

occorre anche verificare il rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383

e citazioni; art. 102 CPP).

La proporzionalità della

carcerazione sin qui sofferta, alla luce della gravità delle accuse, della

presenza di concreti indizi di colpevolezza, e degli atti istruttori compiuti e

il fatto che l’inchiesta appare ormai conclusa (almeno per l’autorità

inquirente), essendo già in corso il deposito degli atti, è sicuramente data.

Rispettato quindi il principio di celerità.

Pure va ammessa nella sua

eccezione più generale di rapporto tra la durata della carcerazione preventiva

ed il rischio di pena se considerata la comminatoria di pena già per la sola

imputazione di furto.

L’accusato è stato arrestato il

13.

dicembre 2009 e ad oggi è in detenzione preventiva da poco più di due mesi.

In questo lasso di tempo l’inchiesta, come detto, è avanzata con celerità -

essa non si trova, né si è mai trovata, in una situazione di stallo e neppure

vi sono stati ritardi ingiustificati (cfr. DTF 16.11.2004, 1P630/2004) -,

l’imputazione di cui è accusato __________ è di sicura gravità (essendo il

furto un crimine) ed, in caso di condanna, il rischio di pena è certamente

superiore alla detenzione preventiva sofferta e a quella presumibilmente da

soffrire per esperire eventuali atti istruttori (cioè eventuali complementi

istruttori richiesti dagli accusati ed accolti dal magistrato inquirente)

necessari alla completazione dell’inchiesta, e per far fronte alle altre

formalità del procedimento, in pieno rispetto del principio della

proporzionalità. Occorre inoltre ricordare che il beneficio della sospensione

condizionale, dipenderà dalla prognosi (ex art. 42 ss. CP) di competenza del

giudice del merito e basata su tutto quanto sarà emerso (o accertato) a quel

momento, rispettivamente che questa eventualità, perlomeno allorquando le

condizioni non sono manifestamente adempiute, di regola non può essere

considerata in questa sede (DTF 125 I 60).

8.

In conclusione sufficienti

presupposti di legge, come anche esplicitati dalla prassi e dalla

giurisprudenza, sono presenti nella situazione personale e processuale di __________

a legittimare e giustificare il perdurare della cautelare privazione della sua

libertà, nel rispetto dei principi di proporzionalità e celerità nei termini

suesposti. La detenzione sin qui sofferta non viola (al momento attuale) il

principio di proporzionalità, né l’obbligo di celerità. Di conseguenza,

l’istanza di libertà provvisoria in discussione, deve essere respinta con la

presente decisione, esente da tassa e spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e

contrario) e impugnabile entro dieci giorni alla Camera dei ricorsi penali del

Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1 let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati i citati articoli di

legge, e meglio gli art. 139, 144, 186, 251 e 252 CP, 115 LStr. 95ss e 280 ss

CPP

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è dato ricorso alla Camera dei ricorsi

penali entro dieci giorni dall’intimazione.

giudice

Ursula Züblin

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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