INC.2009.903
Reclamo contro decisione PP di estromettere la parte civile nel procedimento. Costituzione di parte civile. Danno indiretto
29 gennaio 2010Italiano21 min
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AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
INC.2009.903
Data decisione, Autorità:
29.01.2010, GIAR
Titolo:
Reclamo contro decisione PP di estromettere la parte civile nel procedimento. Costituzione di parte civile. Danno indiretto
ESTROMISSIONE
art. 69 CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.903
Lugano
29 gennaio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Claudia Solcà
sedente per statuire sul reclamo presentato il 29 dicembre
2009 da
__________(patrocinata dall'__________)
contro
la decisione 23 dicembre 2009 con la quale il Procuratore
pubblico Manuela Minotti Perucchi ha deciso l’estromissione della reclamante
quale parte civile nel procedimento a carico di __________ di cui all’incarto
MP __________;
viste le osservazioni del
Procuratore pubblico dell’11 gennaio 2010;
preso atto che le altre parti
interessate, e alle quali il reclamo è stato notificato, non hanno presentato
osservazioni nel termine assegnato;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
che:
- il
15 gennaio 2008 la banca __________, ha denunciato __________ per titolo di
truffa, per i fatti si può far capo alla decisione 26 febbraio 2008 della
Camera dei Ricorsi penali:
__________, all’inizio del mese di maggio
2007, sarebbe stato contattato telefonicamente dall’avv. __________ – collega,
nello Studio legale __________, __________, dell’avv. __________, suo amico –
che gli avrebbe presentato il denunciato quale importante produttore cinematografico
e figlio di un importante cliente dello Studio. Il legale gli avrebbe
comunicato che il suo cliente avrebbe concluso un accordo con un investitore,
che avrebbe finanziato la società di __________ con USD 15 milioni;
quest’ultimo avrebbe dovuto corrispondere alla persona che gli aveva presentato
l’investitore Euro 360'000.--, in banconote da Euro 500.--. Il predetto Studio
si sarebbe occupato del coordinamento dell’operazione. Il legale gli avrebbe
chiesto di organizzare i servizi bancari per finalizzare l’affare. __________
le avrebbe detto che l’istituto bancario non aveva uffici in __________, dove
avrebbe dovuto concludersi l’operazione. L’avv. __________ avrebbe nondimeno
ripetutamente insistito, sostenendo che la conclusione del contratto era imminente
e che necessitava assolutamente ed urgentemente il suo aiuto. Il direttore
generale, ritenute la pretesa urgenza e le buone relazioni intrattenute con lo
Studio legale grazie all’amicizia con l’avv. __________, avrebbe quindi
proposto di rivolgersi a __________, __________, vista la vicinanza geografica
con l’__________. __________ avrebbe pertanto contattato __________, direttore
della predetta succursale, invitandolo a preparare la documentazione per
l’apertura di un conto a nome di __________.
Il
denunciato avrebbe chiesto insistentemente all’istituto bancario se poteva
essergli concesso un limite di credito in conto corrente di Euro 360'000.--;
avrebbe inoltre comunicato che verosimilmente l’importo di USD 15 milioni non
era ancora stato accreditato sul suo conto. Il direttore generale di __________,
in considerazione della personalità di __________ e della sua famiglia e dei
suoi legami con lo Studio legale __________, avrebbe acconsentito alla domanda,
comunicando il tutto a __________.
Il 4.6.2007
__________ si sarebbe recato presso la succursale, dove avrebbe sottoscritto i
documenti per l’apertura del conto n. __________, precisando di essere il
beneficiario economico.
Il giorno
successivo avrebbe chiesto all’istituto bancario di mettergli a disposizione
Euro 360'000.-- in contanti, come concordato. Il medesimo giorno sarebbe giunto
in banca accompagnato da una persona presentata quale rappresentante del suo
investitore. I cassieri di __________ avrebbero effettuato il conteggio di Euro
360'000.-- in loro presenza; l’importo sarebbe quindi stato rimesso a __________,
che – a sua richiesta – sarebbe stato lasciato solo, con il suo accompagnatore,
in un locale della banca per procedere ad un secondo conteggio. Il denunciato
avrebbe infatti spiegato ai funzionari dell’istituto bancario di voler depositare
Fatti
i contanti in una busta, che avrebbe sigillato alla presenza del (solo)
rappresentante dell’investitore e consegnato a __________, per essere in grado
– in qualsiasi momento – di procedere al versamento della somma. La busta
sarebbe quindi stata depositata nella cassaforte dell’istituto bancario, che
avrebbe detto al suo cliente che declinava ogni responsabilità per il suo
contenuto rispettivamente che il conto sarebbe restato in debito fino al rimborso
effettivo (che sarebbe dovuto avvenire in tempi brevi con l’accredito della
somma di USD 15 milioni).
Dopo
alcune settimane __________ avrebbe contattato l’avv. __________ comunicandole
che l’importo di USD 15 milioni non era ancora pervenuto e che __________ non
aveva ancora pagato gli interessi debitori per il prestito; il 20.8.2007 il
denunciato avrebbe comunicato alla banca che avrebbe proceduto al versamento di
USD 5,000.00 quali interessi sul prestito. Con email 25.10.2007 __________ avrebbe
invitato __________ a cercare, con google, il nominativo di tale __________,
dicendo che questi avrebbe ingannato un produttore cinematografico. __________,
informato di questa comunicazione, avrebbe capito che il contratto di
investimento non era stato concluso. Avrebbe pertanto contattato l’avv. __________,
che gli avrebbe confermato che l’investimento non era stato finalizzato e che
gli avrebbe detto che __________ autorizzava l’istituto bancario ad aprire la
busta depositata nella cassaforte per rimborsare l’importo di Euro 360'000.--.
Il direttore generale avrebbe di seguito informato la succursale __________,
presso la quale – il 5.11.2007 – __________, alla presenza dei colleghi __________
e __________, avrebbe aperto la busta. Essa non avrebbe tuttavia contenuto la
predetta somma, ma soltanto plichi di carta bianca. __________ avrebbe
immediatamente contattato l’avv. __________, che – sconcertata – gli avrebbe
assicurato di intervenire subito con il suo cliente e di richiamarlo senza
indugio, cosa che tuttavia non avrebbe fatto.
__________,
sempre il 5.11.2007, avrebbe allora interpellato l’avv. __________
raccontandogli gli avvenimenti. Questi, la sera stessa, gli avrebbe comunicato
che lo Studio legale avrebbe preteso da __________ il versamento dell’importo
in questione sul conto clienti, somma che sarebbe poi stata corrisposta a __________.
Due giorni dopo il legale avrebbe informato __________ che __________
contestava ogni sua responsabilità rispettivamente il suo debito verso
l’istituto bancario.”;
- con decisione 16 gennaio 2008 il Procuratore pubblico allora
incaricato dell’inchiesta ha decretato il non luogo a procedere in assenza
dell’elemento dell’inganno astuto giusta l’art. 146 CP; la decisione del PP,
impugnata dalla parte civile banca __________, è stata confermata dalla Camera
dei ricorsi penali (AI 6) e, in ultima istanza, dal Tribunale federale (AI 8);
- con lettera 3 giugno 2009 il legale della banca __________
comunicava al PP di avere appreso dalla stampa dell’imminente processo contro
il responsabile di truffe commesse in banca mediante il sistema del “pacco con
nastro adesivo”, trasmetteva al magistrato inquirente la denuncia penale della
banca e il decreto di non luogo a procedere chiedendo che “qualora dovesse
sussistere il minimo indizio che permetta di riaprire quel procedimento penale,
la prego di darmene comunicazione perché provvederei immediatamente ad
inoltrare un’istanza formale in conformità dell’art. 187 CPP” (AI 9);
- il 18 giugno 2009 la Corte delle assise criminali di Lugano
riconosceva __________ – che era giunto in estradizione dalla __________ il 5
gennaio 2009 per altro procedimento penale – autore di furto aggravato,
condannandolo alla pena detentiva di tre anni e sei mesi di detenzione per
fatti sostanzialmente analoghi a quelli denunciati dalla banca __________ il 26
febbraio 2008;
- con scritto 23 giugno 2009 (AI 13) il PP comunicava all’Ufficio
federale di Giustizia l’esito del processo contro __________ nonché la scoperta
che egli avrebbe commesso un altro rip-deal, a __________, il 5 giugno 2007,
presso un salottino della __________, ai danni del cittadino __________, con
istanza di richiedere alle Autorità __________ l’estensione dell’estradizione
ai sensi dell’art. 14 cifra 1 lett. a) della Convenzione europea di
estradizione, per il reato di furto aggravato ai sensi dell’art. 139 cifra 2 e
3 CP, affinché il Ministero pubblico di Lugano potesse procedere nei confronti
dell’accusato anche per questi reati;
- con ordine di perquisizione e sequestro 23 giugno 2009 il PP,
dopo avere informato il rappresentante legale della __________ sugli sviluppi
del caso, ha ordinato la perquisizione e sequestro delle relazioni
riconducibili a __________ e della relativa documentazione (AI 14);
- l’11 agosto 2009 il PP ha interrogato __________ che ha ammesso
essere l’autore del reato contestatogli dal PP e al quale, al termine del
verbale, il magistrato inquirente ha promosso l’accusa per titolo di furto
aggravato siccome commesso in banda e per mestiere (art. 139 cifra 2 e 3 CP) e
per riciclaggio aggravato (art. 305 bis cifra 2 lett. b e c CP), (AI1 ); il 12
agosto 2009 ne ha dato comunicazione al rappresentante della Banca __________
inviandogli copia del verbale (AI 20);
- il 21 dicembre 2009 il PP ha interrogato una seconda volta
l’accusato __________, alla presenza, oltre che del suo difensore, del
rappresentante legale della Banca __________, che ha potuto porre una serie di
domande all’accusato, volte soprattutto a scandagliare l’eventuale
coinvolgimento penale di __________ nella vicenda; al termine dell’udienza il
PP ha consegnato ai presenti copia del verbale, mentre che l’accusato, da parte
sua, ha rinunciato al deposito degli atti dichiarandosi d’accordo che il PP
inoltrasse al più presto l’atto di accusa a sua carico;
- il
23 dicembre 2009 il PP ha emanato un decreto di non luogo a procedere a favore
di __________, sostenendo sostanzialmente che quest’ultimo “appare come
vittima del furto aggravato perpetrato ai suoi danni da __________ in correità
con terze persone non ancora compiutamente identificate. Non sussistono
elementi per ritenere che egli abbia in qualche modo agito in correità con __________
e i di lui correi per danneggiare Banque __________ che aveva concesso un
credito di Eur 360'000.- a __________ per questa operazione. Lo stesso __________
l’ha escluso in termini del tutto credibili. Ne viene che occorre decretare il
non luogo a procedere nei confronti di __________ per l’ipotesi di
correità/complicità in furto aggravato. Neppure sono emersi elementi differenti
rispetto a quelli precedentemente emersi e che avevano portato al decreto di
non luogo a procedere dell’allora PP Muschietti, per poter procedere nei suoi
confronti per il reato di truffa”; nell’ambito della stesso decreto il PP
ha poi concluso che “il procedimento a carico di __________ comporterà il
deferimento a breve davanti ad una Corte correzionale. La Banque __________ in quanto banca finanziatrice delle banconote da Eur 500.-
sottratte da__________ il giorno 5 giugno 2007, non è direttamente lesa, nella
misura in cui si è limitata a concedere un credito a __________, il quale
risulta essere l’unico leso dal reato perpetrato da __________. Ne consegue che
Banque __________ deve essere estromessa come parte civile dall’incarto
processuale nei confronti di __________” (AI 37);
- il
28 dicembre 2009 il PP ha intimato all’accusato __________ la chiusura
dell’istruzione formale (AI 38) e, il giorno stesso, ha deferito l’accusato
davanti alla corte della Assise correzionali di Lugano con atto d’accusa __________;
- con
reclamo 29 dicembre 2009 Banque __________ si aggrava contro l’estromissione
della parte civile dal procedimento penale a carico di __________, decisa
mediante decreto di non luogo a procedere del PP il __________; giova ricordare
che lo stesso giorno la qui reclamante ha presentato alla Camera dei ricorsi
penali un istanza di apertura dell’istruzione formale, subordinatamente di
complemento istruttorio contro il decreto di non luogo a procedere a favore di __________;
a mente della reclamante le è stata riconosciuta dal PP la qualità di parte
civile, permettendole di partecipare all’interrogatorio del 22 dicembre 2009
con facoltà di presentare domande; dopo l’interrogatorio del 22 dicembre 2009
non sarebbe intervenuto alcun elemento che permettesse di modificare il
riconoscimento della reclamante quale parte civile, è quindi contraddittorio il
comportamento del PP che il 23 dicembre nega tale riconoscimento; la reclamante
osserva che la negazione di parte civile le ha impedito di chiedere
l’acquisizione dei mezzi di prova che è poi stata costretta a richiedere alla
CRP, così come l’estensione dell’accusa per il reato di truffa; la reclamante
si china poi sulla carente motivazione della decisione di estromissione della
parte civile contenuta del decreto di non luogo a procedere in capo a __________;
se __________ dovesse essere accusato dalla CRP o riconosciuto colpevole dalla
Corte che lo giudicherà, di reati commessi in partecipazione con __________,
quale correo o complice, la Banque __________ sarebbe danneggiata poiché __________
agì compiendo atti di pregiudizio dei diritti personali, patrimoniali e
repuazionali della reclamante, che sarebbe pertanto parte civile; anche
nell’ipotesi accusatoria del furto aggravato commesso da __________, la
reclamante deve essere riconosciuta parte lesa, in quanto la consumazione di un
crimine all’interno dell’edificio della Banque __________ ha cagionato alla
reclamante un danno patrimoniale consistente nelle ore impiegate dal personale
della banca per ricostruire l’accaduto e della necessità di far capo a legali
esterni alla banca “a causa della complessità della qualifica giuridica sia
dal punto di vista del diritto penale sia dal punto di vista del diritto civile”;
a mente della difesa la reclamante potrebbe poi essere oggetto di un’azione di
risarcimento del danno patito da __________ che, secondo l’ipotesi accusatoria
del PP, sarebbe vittima dei reati commessi da __________; il nome della banca
verrà poi menzionato nell’ambito del processo che subirà__________ causando un
danno all’immagine della stessa;
- con osservazioni 11/12 gennaio 2010 il PP postula la reiezione
del reclamo in quanto, a mente dell’art. 69 cpv. 1 CPP può costituirsi parte
civile soltanto chi è attualmente direttamente e personalmente leso dagli
illeciti; l’ipotesi accusatoria che si fonda sulle ammissioni dell’accusato __________
e sulle concordi risultanze istruttorie, è circoscritta al furto aggravato
messo in atto da __________ ai danni di __________ il 5 giugno 2007 presso un
salottino di Banque __________ quando, con destrezza, egli sottrasse una busta
scontente € 360'000.- a contanti. Le banconote sottratte erano di __________,
che si era appositamente fatto concedere un credito in bianco dalla banca.
Danneggiato del furto è stato direttamente __________ e non certo la banca; nei
confronti di __________ non è stata promossa l’accusa per titolo di truffa, non
sussistendone i presupposti; per quanto riguarda i danni asseritamente subiti
dalla banca (per dispendio di personale per ricostruire l’accaduto e per
patrocinio legale) trattasi di pregiudizi indiretti che non legittimano la sua
costituzione quale parte civile, lo stesso dicasi per un’eventuale azione di
risarcimento di __________ contro la banca, non potendosi ammettere una
costituzione di parte civile per un danno eventuale che verrebbe fatto valere in
via di regresso, qualora il cliente decidesse di agire nei confronti della qui
reclamante; non vi è neppure alcun danno morale o reputazionale che possa
assurgere a danno diretto;
- per
il diritto procedurale del Cantone Ticino è abilitata a costituirsi parte
civile “ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un reato” (art.
69 cpv. 1 CPP; v. anche DTF 21 dicembre 1993 in re T. [Inc. 1P/567. 1993],
consid. 2b p. 8). Secondo il Tribunale federale, che ha esaminato le
corrispondenti norme del Canton Zurigo tenendo conto della regolamentazione
della questione in altri Cantoni, è da considerarsi parte lesa (con facoltà di
costituirsi parte civile) il titolare del bene giuridico che la norma
sostanziale concretamente applicabile intende essenzialmente tutelare (DTF 120
Ia 220, consid. 3b p. 223, con rinvii). “Secondo la dottrina e la
giurisprudenza può costituirsi parte civile solo la persona fisica o giuridica
attualmente, direttamente e personalmente lesa nel suo bene giuridico” (Rusca,
Salmina, Verda, Commento del CPP, Lugano 1997, nota 1 ad art. 69 CPP, con
rinvii). Questa interpretazione dell’art. 69 cpv. 1 CPP è confortata dalla
genesi del medesimo: esso riprende infatti l’art. 64 cpv. 1 CPP nella versione
del 23 settembre 1992, che a sua volta aveva ripreso il tenore letterale della
medesima norma nella versione del 1941 (v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991
concernente la revisione totale del CPP 1941, ad art. 61 Prog., p. 100 nota 1),
per cui torna di soccorso la giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del
Tribunale di appello sul vecchio diritto (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit.,
nota 5). In particolare, il danno di chi vuole costituirsi parte civile deve
essere diretto, anche se ciò non emerge esplicitamente né dalla norma medesima,
né dai lavori preparatori (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 3). Non è
sufficiente, invece, un danno indiretto, quand’anche di natura patrimoniale:
non potranno costituirsi parte civile le assicurazioni chiamate a risarcire il
danno patito dalla vittima, né i creditori o cessionari della vittima medesima
(v. Schmid, loc. cit., margin. 505 e nota 104 ibid.; Rusca, Salmina, Verda,
loc. cit., nota 4, che attribuiscono tale conseguenza non tanto all’assenza di
un danno diretto, quanto al fatto che tali terzi non sono lesi personalmente),
più in generale la persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex
contractu (come qui, testualmente, Piquerez, Précis de procédure pénale suisse,
2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1618; Rusca, Salmina, Verda, op. cit., nota 4
ad art. 69 CPP; sic, nella citata decisione 25 marzo 1998, consid. 4d, in: Rep.
131 [1998] n. 101 p. 332);
- a seguito della lettera 3 giugno 2009 del legale della
reclamante, il PP ha formalmente riaperto il procedimento penale per i fatti
segnalati dalla qui reclamante, ai sensi dell’art. 187 CPP, in quanto era stato
identificato l’autore del reato in __________; il procedimento è stato aperto
per titolo di furto aggravato e riciclaggio aggravato e, per questi reati, è
stata infatti promossa l’accusa a __________ al termine del verbale 11 agosto
2009 ed era stata chiesta l’estensione dell’estradizione dell’accusato alle
Autorità __________ in data 23 giugno 2009 (AI 13); sempre il 23 giugno 2009 la PP aveva informato la difesa della reclamante di avere richiesto l’estensione
dell’estradizione per la nuova fattispecie per i due reati summenzionati,
escludendo quindi evidentemente il reato di truffa (AI 14); anche la Polizia giudiziaria aveva contattato via e-mail __________, informandolo dell’avvenuta
identificazione dell’autore del rep-deal di cui era stato vittima e
chiedendogli di presentarsi in Ticino al fine di essere interrogato come
testimone nel procedimento penale in corso (AI 19); il 12 agosto 2009 il PP ha
inviato al patrocinatore della Banque __________ copia del verbale 11 agosto
2009 di __________, ribadendo l’avvenuta promozione dell’accusa per i reati di
furto e riciclaggio aggravati, nonché di avere chiesto all’UFG di postulare
l’estensione dell’estradizione di __________ anche per questi fatti e titoli di
reato (AI 20); anche il rapporto di Polizia dl 26 ottobre 2009 (AI 26) prevede
il solo __________ quale parte lesa dell’agire dell’accusato __________;
- con
lettera 14 dicembre 2009 (AI 32) la PP rispondeva alla difesa della reclamante
comunicando che avrebbe provveduto ad interrogare l’accusato anche su di un
eventuale coinvolgimento nei fatti di __________, verbale avvenuto il 22
dicembre 2009;
- dagli atti, dalla decisione impugnata, e dalla lettura del
reclamo e delle osservazioni, risulta oltremodo evidente che il PP ritiene, o
meglio, afferma, di avere riaperto l’inchiesta per la fattispecie segnalata a
suo tempo dalla reclamante e, laddove avvenuto, promosso l’accusa unicamente
per accertare la commissione di reati in danno del cliente __________ (in caso
contrario non si capirebbe la promozione dell’accusa per i soli reati di furto
aggravato e riciclaggio aggravato e la richiesta dell’estensione
dell’estradizione di __________ (AI 13) unicamente per tale fattispecie e
reati), mentre l’ipotesi di reato in danno della Banque __________ non è
praticamente mai stata contemplata dal magistrato inquirente, neppure a titolo
concorrente o alternativo per rapporto alle ipotesi di reato indicate negli
atti, se non per permettere alla difesa della reclamante di porre domande
all’accusato __________ su di un eventuale partecipazione, o consapevolezza, di
__________ nei fatti imputati a __________ (eventualità, come detto, neppure
considerata dagli inquirenti);
- nel contempo è altrettanto evidente che la reclamante ritiene
valida l’ipotesi di reato di cui all’art. 146 CP, commesso in suo danno da __________
con l’aiuto di __________ e che tali ipotesi andrebbe istruita (cfr. istanza 29
dicembre 2009 della qui reclamante alla CRP);
- ne
discende che la reclamante chiede il riconoscimento della qualità di parte
civile (ai sensi dell’art. 69 CPP) per ipotesi di reato (fatti e diritto) che
per il magistrato inquirente non sono mai state contemplate dall’istruttoria
formale da lui avviata (art. 188 lett. b CPP) e neppure, a quanto par di
comprendere, da informazioni preliminari, malgrado il decreto di non luogo a
procedere a favore di __________ del __________ per titolo di truffa e
correità/complicità in furto (l’ipotesi di truffa non è neppure mai stata
contestata nell’ambito di tutto il procedimento penale né all’accusato né a __________,
che è invece stato considerato parte lesa dell’agire di __________);
- la
determinazione delle ipotesi di reato (fatti e diritto) oggetto del perseguimento
penale (questione ovviamente preliminare a quella del riconoscimento di parte
lesa/civile nel procedimento stesso) è di competenza del magistrato inquirente;
dal profilo formale egli provvede a manifestare tali intenzioni, a seconda del
momento e delle circostanze, mediante atti quali il non luogo a procedere (art.
185 CPP), la promozione o estensione dell’accusa (art. 188 e 199 CPP),
l’abbandono o il rinvio a giudizio (art. 198 ss., 214 CPP); tutti questi atti
sono impugnabili dalle parti interessate (accusato, denunciante, parte civile)
davanti alla CRP (artt. 186, 191, 201, 216); il reclamo ex art. 280 CPP non è
dato per ottenere precisazione, completazione o estensione della promozione
d’accusa (e, prima ancora, delle informazioni preliminari):
“Questo giudice non ha competenza per
imporre al titolare dell'azione penale una promozione d'accusa, un non luogo,
un abbandono o un rinvio a giudizio di qualsiasi tipo (REP 1997 n. 104).”
(GIAR 21 settembre 2004, 380.2004.1),
solo può ritenersi la competenza a (eventualmente) determinare se
l’omissione di uno di questi atti da parte del magistrato inquirente
costituisca una ritardata o denegata giustizia, rispettivamente se sia abusiva
e/o se concorra alla violazione dei diritti delle parti al procedimento (L.
Marazzi, op. cit., pag. 18 e citazioni; G. Piquerez, op. cit., pag. 271, nota
25); (GIAR 19 giugno 2007, 348.2006.7);
- il
presente reclamo sembra quindi riconducibile ad un fraintendimento della
reclamante che parrebbe aver dato per scontato che l’inchiesta condotta dal PP
considerasse anche fatti ed ipotesi di reato nei suoi confronti e che, nel
corso della stessa, si sarebbe proceduto (o potuto procedere) anche
all’estensione dell’accusa in relazione all’ipotesi di truffa nei confronti di __________;
- è
ben vero che il magistrato inquirente non ha tempestivamente proceduto alla
verifica del ruolo di parte lesa/civile della qui reclamante, in relazione a
quella che egli riteneva e ritiene unico oggetto dell’inchiesta, e che ha
integrato la decisone di rifiuto, in modo perlomeno discutibile, non in una
decisione a se stante, nell’ambito del procedimento penale contro __________,
bensì nell’ambito del decreto di non luogo a procedere a favore di __________;
d’altro canto la difesa della qui reclamante è sempre stata informata che il PP
stava procedendo contro __________ per titolo di furto aggravato e riciclaggio
aggravato, reati commessi in danno di __________, e non per altre fattispecie o
altri reati;
- il
chiarimento dei fatti su cui si fonda il procedimento penale contro __________
(definizione dell’oggetto e delle ipotesi di reato oggetto d’inchiesta) non può
avvenire in questa sede, altre sono le autorità di ricorso competenti, peraltro
già adite, in contemporanea, dalla reclamante per il tramite di un’istanza di
apertura di istruzione formale e di complemento istruttorio formulata il 29
dicembre 2009 alla CRP contro il solo __________, volta ad ottenere il
riconoscimento di parte civile per delle ipotesi di fatto e di diritto che il
magistrato inquirente non ritiene oggetto dell’istruttoria da lui condotta;
- la
reclamante sostiene la sua qualità di parte lesa, e quindi la possibilità di
costituirsi parte civile nei confronti di __________, per il danno patrimoniale
patito consistente nelle ore impiegate dal personale della banca per
ricostruire l’accaduto e della necessità di far capo a legali esterni alla
banca “a causa della complessità della qualifica giuridica sia dal punto di
vista del diritto penale sia dal punto di vista del diritto civile”; per la
possibilità che __________ avvii un’azione di risarcimento nei confronti della
banca e per il danno d’immagine che subirà la banca nel corso del pubblico
dibattimento;
- a
parte il fatto che la banca ha fatto capo a legali esterni per la causa civile
volta al recupero del credito vantato nei confronti di __________, tale spesa,
come pure il tempo impiegato dai dipendenti per analizzare quanto successo e
far fronte alle richieste degli inquirenti, non solo non costituisce danno
diretto, ma neppure in connessione con la fattispecie di cui al procedimento
penale sfociato nell’atto d’accusa __________ del __________; lo stesso dicasi
per l’asserito danno d’immagine, del tutto ipotetico, e che, se esistente, deve
essere comunque addebitato a quello che il primo PP che si è occupato
dell’incarto ha definito il pirandelliano modus operandi dell’istituto di
credito (cfr. NLP __________ del __________) e non certo all’ipotesi di reato
al vaglio degli inquirenti; la reclamante è comunque libera di sottoporre tale
questione, sollevata per la prima volta in questa sede, alla Corte del merito
che giudicherà __________ per l’atto d’accusa __________ del __________;
- in conclusione il reclamo, nella misura in cui è ricevibile, deve
essere considerato privo d’oggetto e, comunque, respinto ai sensi dei
considerandi;
P.Q.M.
Viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 3 cpv. 1, 68 cpv. 3, 70 cpv. 1, 78, 199ss., 265, 280 ss,
284 CPP;
decide
1. Il reclamo é evaso ai sensi dei considerandi.
Considerandi
2.
La tassa di giustizia di CHF 800.- e le spese per CHF
200.
- sono a carico della reclamante.
3.
La presente
decisione è definitiva a livello cantonale.
4.
Intimazione (con
copia delle osservazioni di tutte le parti) a:
giudice
Claudia Solcà
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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