INC.2009.9901
Parte civile - Rifiuto costituzione parte civile
9 marzo 2009Italiano8 min
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Numero d'incarto:
INC.2009.9901
Data decisione, Autorità:
Fatti
09.03.2009, GIAR
Titolo:
Parte civile - Rifiuto costituzione parte civile
PARTE CIVILE
art. 69 CPP-TI
art. 280ss CPP-TI
Incarto n.
INC.2009.9901
Lugano
9 marzo 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Ursula Züblin
sedente per statuire sul reclamo presentato il 19/20
febbraio 2009 da
__________, __________
contro
la decisione 4 febbraio 2009 con la quale il Procuratore
pubblico Monica Galliker gli ha rifiutato la costituzione di parte civile nel
procedimento di cui all’inc. MP __________;
viste le osservazioni 2 marzo
2009 del Procuratore pubblico, concludenti per la conferma della decisione
impugnata;
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato,
in fatto ed in
diritto
1.
A seguito della denuncia, con
contestuale costituzione di parte civile, presentata il 12 ottobre 2008 da __________,
il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale nei confronti di __________
per i reati di infrazione alla LADI ed infrazione alla LAVS.
Considerandi
2.
Con decisione 4 febbraio 2009 il
Procuratore pubblico ha negato a __________ la costituzione di parte civile, in
quanto danneggiato soltanto indirettamente dai reati ipotizzati non essendo
avente diritto economico del bene patrimoniale tutelato dagli art. 105 LADI e
68.
LAVS.
3.
Ha fatto seguito il reclamo 19
febbraio 2009, con il quale __________ si riconferma nella sua richiesta di
costituzione di parte civile. In particolare, egli sostiene di essere stato
leso direttamente dall’agire della moglie e meglio “1. Gli alimenti che io
ho dovuto pagare alla moglie calcolati senza considerare il suo reddito dal lavoro
“nero. 2. La sottrazione di metà dei contributi a carico della moglie e dei
suoi datori di lavoro che spettano a me per tutti gli anni di matrimonio
(compresi quelli dal 1.11.2002 e fino a crescita in giudicato del divorzio).
4.
In sede di osservazioni il
Procuratore pubblico si è riconfermato nella decisione impugnata con
argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, nel seguito.
5.
Il reclamo, introdotto entro il
termine di 10 giorni dall’intimazione (per posta), è tempestivo. La reclamante,
destinataria della decisione impugnata, è legittimata a presentare reclamo.
6.
Per il diritto procedurale del
Cantone Ticino è abilitata a costituirsi parte civile “ogni persona
danneggiata moralmente o materialmente da un reato” (art. 69 cpv. 1 CPP; v.
anche DTF 21 dicembre 1993 in re T. [Inc. 1P/567. 1993], consid. 2b p. 8).
Secondo il Tribunale federale, che ha esaminato le corrispondenti norme del
Canton __________ tenendo conto della regolamentazione della questione in altri
Cantoni, è da considerarsi parte lesa (con facoltà di costituirsi parte civile)
il titolare del bene giuridico che la norma sostanziale concretamente
applicabile intende essenzialmente tutelare (DTF 120 Ia 220, consid. 3b p. 223,
con rinvii). “Secondo la dottrina e la giurisprudenza può costituirsi parte
civile solo la persona fisica o giuridica attualmente, direttamente e
personalmente lesa nel suo bene giuridico” (Rusca, Salmina, Verda, Commento
del CPP, Lugano 1997, nota 1 ad art. 69 CPP, con rinvii).
Questa interpretazione dell’art.
69.
cpv. 1 CPP è confortata dalla genesi del medesimo: esso riprende infatti
l’art. 64 cpv. 1 CPP nella versione del 23 settembre 1992, che a sua volta
aveva ripreso il tenore letterale della medesima norma nella versione del 1941
(v. Messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 concernente la revisione totale del CPP
1941, ad art. 61 Prog., p. 100 nota 1), per cui torna di soccorso la
giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali del Tribunale di appello sul
vecchio diritto (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 5). In particolare,
il danno di chi vuole costituirsi parte civile deve essere diretto, anche se
ciò non emerge esplicitamente né dalla norma medesima, né dai lavori
preparatori (v. Rusca, Salmina, Verda, loc. cit., nota 3).
Il concetto di danno diretto è
inscindibilmente legato alla fattispecie giuridica applicabile: solo il
titolare del bene giuridico protetto da una determinata norma può farlo valere
(v. Schmid, loc. cit., margin. 503). “In caso di violazione di norme penali
che difendono interessi collettivi (si pensi ai reati di falso documentale o
contro i doveri d’ufficio), sono da considerare danneggiati e legittimati a
costituirsi parte civile coloro che sono stati effettivamente lesi nei loro
diritti da tali delitti, sempre che il pregiudizio patito sia conseguenza
diretta dell’azione delittuosa” (Rusca, Salmina, Verda, nota 5 ad art. 69
CPP, con rinvii).
Non è sufficiente, invece, un
danno indiretto, quand’anche di natura patrimoniale: non potranno costituirsi
parte civile le assicurazioni chiamate a risarcire il danno patito dalla
vittima, né i creditori o cessionari della vittima medesima (v. Schmid,
loc. cit., margin. 505 e nota 104 ibid.; Rusca, Salmina, Verda, loc.
cit., nota 4, che attribuiscono tale conseguenza non tanto all’assenza di un
danno diretto, quanto al fatto che tali terzi non sono lesi personalmente), più
in generale la persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex
contractu (come qui, testualmente, Piquerez, Précis de procédure
pénale suisse, 2ème éd. Lausanne 1994, margin. 1618; Rusca, Salmina, Verda,
op. cit., nota 4 ad art. 69 CPP; sic, nella citata decisione 25 marzo
1998, consid. 4d, in: Rep. 131 [1998] n. 101 p. 332). Vittima, e dunque parte
civile, può essere anche una persona giuridica; in tal caso, i suoi
partecipanti, azionisti o simili non sono direttamente parte lesa (Schmid,
loc. cit., margin. 504 e nota 103; Piquerez, loc. cit.;
Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. Aufl. Basel/Genf/München 2002, § 38 margin. 3 in fine).
Val la pena ricordare che
l'espressione "danneggiata moralmente o materialmente"
contenuta nel CPP, non è riducibile al solo danno patrimoniale e che “l’interpretazione
del concetto di danno, in particolare di danno morale, non deve essere troppo
restrittiva” (cfr. CRP 304/89 del 7.12.1989 in re V.I.SA).
7.
Come evidenziato sopra, è leso
personalmente (e direttamente) dal reato chi lo subisce in prima persona: in
altre parole, determinante è l’esistenza di un danno personale diretto ed
attuale sia nel caso in cui il bene giuridico tutelato dalle norme pretese lese
sia di natura individuale sia nel caso in cui il bene giuridico tutelato dalle
norme pretese lese sia di natura collettiva (Rusca, Salmina, Verda, op.
cit., n. 4 e 5 ad art. 69 CPP), .
In concreto, i reati oggetto del
procedimento a carico di __________ sono quelli di cui all’art. 105 cpv. 1 LADI
(secondo cui è punibile chiunque, mediante indicazioni inveritiere o incomplete
o in altro modo, ottiene indebitamente per sé o per altri una prestazione
assicurativa) e all’art. 68 cpv. 1 LAVS (secondo cui è punito chiunque,
mediante indicazioni inesatte o incomplete o in qualsiasi altro modo, ottiene
per sé o per altri una prestazione a norma di legge che non gli spetta). In
particolare, dalla denuncia inoltrata da __________ emerge che la denunciata
avrebbe usufruito delle indennità di disoccupazione al 50% per il periodo 1
novembre 2002-31 ottobre 2003, svolgendo nel contempo un’attività lavorativa in
ragione di alcune ore mensili e percependo un importo medio di fr. 300.--
mensili, senza informare la cassa di tale guadagno, incassato dalla cassa
disoccupazione gli assegni per i figli senza averne diritto, rispettivamente
che avrebbe richiesto all’istituto delle assicurazioni sociali, ottenendoli, gli
assegni integrativi a favore dei figli, importi che non le spettavano (e che
peraltro sembrerebbero essere stati restituiti).
E’ evidente che il denunciante
non può essere ritenuto titolare del bene giuridico che le suddette norme
intendono tutelare e quindi neppure essere ritenuto direttamente leso dai reati
ipotizzati, ciò che esclude la sua qualità di parte civile. Infatti, come
evidenziato sopra, ove i diritti sono asseritamente patrimoniali, può
costituirsi parte civile unicamente l’avente diritto economico dei beni
direttamente oggetto di reato, ad esclusione di terzi.
Del resto, i contributi
alimentari versati da __________ ad __________ sono stati fissati dal Pretore
con decreto 17 febbraio 2004 (con effetto a far tempo dal 1 aprile 2003), nel
quale veniva effettuata una stima prudenziale del potenziale reddito mensile
medio di __________ “a prescindere da qualsiasi considerazione relativa ai
presunti redditi che la moglie avrebbe percepito o percepirebbe tuttora con
attività di aiuto domestico dichiarate al fisco o meno” (cfr. ad 4.2.2).
Appare quindi difficile sostenere
che, a causa del fatto che la denunciata avrebbe omesso di dichiarare quanto
percepito con il lavoro “in nero”, __________ avrebbe versato contributi
alimentari in maniera maggiore. In ogni caso anche se così fosse (stato) - per
il periodo dal novembre 2002 al 1 aprile 2003 - si tratterebbe comunque di un
danno derivato indirettamente dai reati di cui agli art. 105 LADI e 68 LAVS.
Per quanto concerne l’agire di __________
in relazione agli assegni per i figli - i contributi alimentari “assegni
famigliari compresi” sono stati fissati dal Pretore con decreto 17 febbraio
2004.
a partire dal 1 aprile 2003 (ad 1.1.), mentre che gli assegni
integrativi, dagli atti sembrerebbe evincersi in fase di restituzione e/o già
restituiti dalla denunciata -, non è ravvisabile alcun danno diretto e/o
indiretto per il denunciante.
La decisione impugnata deve
quindi essere confermata, con la presente decisione definitiva a livello
cantonale. La tassa e le spese di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
viste le norme applicabili, in
particolare gli artt. 68 LAVS e 105 LADI, 69, 280, 284 CPP,
decide
1.
Il
reclamo presentato il 19/20 febbraio 2009 da __________ è respinto.
2.
La
tassa di giustizia, fissata in FRS 200.--, e le spese, fissate in FRS 50.--,
sono poste a carico del reclamante.
3.
La
presente decisione è definitiva
4.
Intimazione:
giudice
Ursula Züblin
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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