INC.2010.6803
Istanza di libertà. Pericolo di collusione, fuga e recidiva
3 marzo 2010Italiano19 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
INC.2010.6803
Data decisione, Autorità:
03.03.2010, GIAR
Titolo:
Istanza di libertà. Pericolo di collusione, fuga e recidiva
PERICOLO DI COLLUSIONE
PERICOLO DI FUGA
PERICOLO DI RECIDIVA
art. 95 CPP-TI
art. 108 CPP-TI
Incarto n.
INC.2010.6803
Lugano
3 marzo 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Giudice
dell'istruzione e dell'arresto
Edy
Meli
sedente per statuire
sull’istanza di libertà provvisoria presentata il 23/25 febbraio 2010 da
__________, attualmente detenuto
patrocinato
dall’__________
e
qui trasmessa con preavviso negativo del 1/2 marzo da
Procuratore
pubblico Nicola Respini, Lugano
viste le osservazioni della difesa (2 marzo 2010);
visto l’incarto MP __________;
ritenuto e considerato
in fatto ed in diritto
1.
__________ è stato arrestato (in quasi flagranza di
reato) il 3 febbraio 2010; nei suoi confronti è stata promossa l’accusa per le
ipotesi di ripetuto furto, ripetuto danneggiamento e ripetuta violazione di
domicilio (doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 69.2010.1).
L’arresto è stato confermato da questo giudice il
giorno successivo, ritenuta la presenza di gravi e concreti indizi di reato,
pericolo di fuga e pericolo di collusione (doc. 5, inc. GIAR 69.2010.1).
2.
Al momento della conferma dell’arresto, gli indizi di
reato nei confronti dell’accusato erano relativi a due furti avvenuti lo stesso
giorno e nella stessa zona (doc. 1, 2 e 3, inc. GIAR 68.2010.1).
Contemporaneamente a __________, nella stessa
situazione e per le identiche imputazioni, sono stati arrestati anche __________
e __________ (inc. GIAR 69.2010.1 e 67.2010.1).
3.
L’inchiesta si è sviluppata mediante interrogatori, acquisizione
di elementi relativi a furti denunciati, accertamenti tecnici (telefonia, DNA,
altre tracce) e altre acquisizioni di dati relativi agli accusati (informazioni
da altre autorità, notifiche di polizia), sopralluoghi, ecc., come meglio
emerge dall’incarto e relativo elenco atti.
4.
Dagli atti d’inchiesta esperiti sarebbero (secondo le
indicazioni dell’inquirente: Preavviso pag. 2) emersi ulteriori elementi a
carico di __________, per rapporto a quelli indiziati inizialmente. In sostanza
egli avrebbe, ora, ammesso sei (6) furti, tre ulteriori (da lui negati,
quantomeno non riconosciuti) sarebbero indiziati dalle dichiarazioni di uno o
l'altro dei coaccusati.
5.
Con istanza del 23 febbraio 2010 (doc. 2, inc. GIAR 68.2010.3)
__________ chiede di essere posto in libertà provvisoria.
Ribadito il principio della libertà dell’accusato
durante il procedimento, __________ non nega l’esistenza di indizi per i furti
ammessi (che egli indica in quattro, in quanto ulteriori ammissioni sono
avvenute lo stesso giorno dell'istanza: cfr. Verbale 23.2.2010) ma li nega per
gli altri che gli inquirenti ipotizzano (Istanza, punto 2.1).
Di seguito, nega l’esistenza di un pericolo di
collusione (in ragione dell’assenza di elementi indizianti la presenza di altri
correi, oltre a quelli arrestati) e dal fatto che sin qui egli è stato
interrogato una sola volta, e mai dal PP nonostante formale richiesta, desume
che la sua detenzione sia finalizzata ad ottenere “una più ampia confessione”
e violerebbe, comunque, il principio di proporzionalità (punto 2.2).
Anche il pericolo di fuga e quello di recidiva sono
ritenuti non presenti. Il primo perché può essere limitato dal deposito di
documenti e dal versamento di una cauzione di FRS 10'000.- (punto 2.3); il
secondo perché nulla indica l’esistenza di un tale pericolo neppure ritenuto
dal GIAR al momento della conferma dell’arresto (punto 2.4).
6.
Diverso (e opposto) l’avviso del magistrato inquirente
(doc. 1, inc. GIAR 68.2010.3).
Riassunti gli indizi di reato, anche per i furti “non
ammessi” (con la precisazione dell’esistenza di indizi, per un agire in
correità dei tre detenuti in relazione ad almeno nove (9) furti; pag. 2), il
magistrato inquirente indica gli atti ancora da esperire in base alle emergenze
dell’inchiesta che evidenziano presenza in Ticino (ulteriori sopralluoghi e
verifica tracce), rispettivamente la necessità di effettuare confronti tra i
correi, prima di procedere al deposito atti (pag. 3).
Per l’inquirente, a giustificazione della carcerazione
preventiva sono ancora dati sia il pericolo di collusione con i coaccusati, sia
il pericolo di recidiva (per la disponibilità a delinquere dimostrata ed i
precedenti) così come il pericolo di fuga (cittadinanza estera, assenza totale
di legami con il territorio utilizzato solo per commettere furti), non
limitabile dalle misure sostitutive proposte (pag. 3 e 4).
7.
Con osservazioni del 2 marzo 2010 (doc. 5, inc. GIAR
68.2010.3), la difesa afferma collaborazione dell’accusato (sui furti ammessi)
e irrilevanza delle dichiarazioni dei coaccusati, così come dei riscontri di
presenza derivanti dai controlli telefonici, per le tesi di difesa circa il
fondamento della messa in libertà provvisoria.
Aggiunge che per la refurtiva debbono essere ritenuti
Fatti
i valori indicati dagli accusati in relazione ai furti ammessi.
8.
Delle altre indicazioni, considerazioni o
argomentazioni delle parti si dirà, se necessario, nei considerandi che
seguono.
9.
La persona accusata e detenuta è certamente
legittimata a presentare istanza di libertà provvisoria.
Il preavviso del Procuratore pubblico, ricevuto da
questo ufficio il 2 marzo 2010, è rispettoso del termine di cui all'art. 108
cpv. 2 CPP (ritenuta la ricezione dell’istanza il 25 febbraio 2010 e la
scadenza in un festivo: art. 20 CPP).
10.
I principi che reggono la materia, sebbene noti al
difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:
"L'art. 95 CPP - corrispondente
all’art. 33 scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio
1993 - dopo evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di
regola in libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere
preventivo a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso
accusato gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e
nel contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per
quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al
pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare
ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto
pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei
motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio
aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.
32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine
pubblico (REP 1998 n. 105).
L'eccezione della cautelare
privazione della libertà personale ha così trovato codificazione in una chiara
base legale (di diritto cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza
ed a superamento di quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei
ricorsi penali - nel solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito
il rispetto della proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag.
413; DTF 102 Ia 381).
I menzionati presupposti vanno
approfonditi con maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è
protratta la restrizione della libertà e quanto più si avvicina la conclusione
delle indagini (REP 1988 pag. 416; 1989 pag. 287 ss).
Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.
128)."
(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.
520.2001.5)
11.
a)
L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve
essere verificata d’ufficio (anche in assenza di contestazioni da parte
dell’accusato), pur nei limiti di competenza di questo giudice che è quella di
esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura
restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza
l’esistenza di un reato, con conseguente inopportunità di considerazioni di
merito premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15
marzo 2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005,
60.2005.357).
b)
Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni
per ritenere l’esistenza, in capo a __________, di gravi e concreti indizi in
relazione ai reati ascritti.
Basta rinviare alle sue stesse ammissioni (in
evoluzione: verbali 3.2.2010, 8.2.2010 e 23.2.2010), alle chiamate in correità
(verbale __________ 24.2.2010 e __________ 8.2.2010 e 16.2.2010), elementi
rafforzati dagli elementi indizianti ulteriori presenze sul territorio nel
periodo in cui si collocano i reati indiziati (AI 10).
E tali indizi concreti, sia detto a scanso di
equivoci, riguardano anche furti da lui negati (se si preferisce, non
riconosciuti) e indicati dai coaccusati come da tutti e tre commessi (cfr.
verbali __________ e __________ già indicati e quanto rilevabile dal riassunto
schematico riportato nella tabella in Classificatore Querele). Per quanto
concerne il furto avvenuto a __________ il 18.12.2009 (AI 17) e non ancora
compreso nella tabella di cui si è detto, va detto che se è vero che sul luogo
è stata ritrovata una traccia DNA di __________ (il solo ad averla già
“schedata” causa i precedenti in Svizzera) il suo telefonino risulta essersi
collegato ad una antenna in Svizzera proprio quel giorno (AI 10) e tutto indica
(verbali) che i tre coaccusati solitamente agivano assieme (col che i furti
gravemente indiziati potrebbero essere dieci).
12.
E' indubbio che l’inchiesta si trovi nel suo pieno
svolgimento.
La tabella di cui si è detto al considerando
precedente (redatta tenendo conto anche delle dichiarazioni dei tre coaccusati)
evidenzia le date di nove furti (tra il 10.10.2009 ed il 3.2.2010) ammessi
dall’uno o dall’altro, ma tutti almeno da uno di loro con dichiarazione di aver
agito in correità. Inoltre, per quanto concerne il furto di __________ del
18.12.2009 (dove è stata rilevata una traccia DNA del qui accusato), i dati
relativi ai telefoni in possesso dei tre accusati evidenziano collegamenti ad
antenne in Ticino proprio in quella data (cfr. AI 10 separazione __________, AI
9 separazione __________, AI 10 separazione __________).
Alla luce degli indizi relativi all’attività
delittuosa anche precedente quella relativa al giorno dell’arresto, la sua
estensione temporale, le precedenti presenze in Svizzera e l’agire in correità,
vi sono indizi per ritenere che i tre accusati agissero prevalentemente di
concerto ed operassero delle vere e proprie scorribande (riparando poi in __________).
In simile situazione una verifica ed un approfondimento, anche non limitato ai
furti fortemente indiziati, ed esteso a fatti (furti denunciati) svoltisi nei
periodi e nei luoghi da loro “frequentati”, appare più che giustificata (e ciò
sia detto indipendentemente dalla prospettata, ma non ancora avvenuta,
estensione dell’accusa alle ipotesi aggravate dell’art. 139 CP: cfr. Preavviso,
punto 2).
Inoltre, è indubbio che l’accusato non ha ammesso le
sue responsabilità in modo particolarmente spontaneo (cfr. verbale GIAR
4.2.2010) e che queste sono fortemente indiziate essere superiori alle
ammissioni.
Le ulteriori necessità dell’inchiesta sono evidenti e
gli atti indicati dal magistrato inquirente come ancora da esperire e
finalizzati a tale completazione, appaiono come essenziali per il suo buon esito.
Il loro espletamento, quindi, giustificato (GIAR 19 agosto 1999, 386.99.9).
Si tratta ora di verificare se il mantenimento della
detenzione cautelare in corso d’inchiesta sia giustificata da (almeno) uno dei
motivi di interesse pubblico che il Procuratore pubblico ha indicato.
13.
Il magistrato inquirente, come già indicato nel
riassunto dei fatti e degli allegati, ha indicato i motivi per cui ritiene
dati, in capo a __________, sia il pericolo di fuga che quelli di collusione e
recidiva.
a)
Il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire
una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se
posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al
perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità
della pena presumibile (comunque, elemento "indiziante"
importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di
fuga, il quale secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di
merito), in caso di eventuale condanna non basta, da sola, a motivare la
carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il
carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la
professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la
fuga non solo possibile ma probabile (DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; DTF 14.1.2005,
1S.15/2004, e riferimenti; DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.;.SJ 1980 186; CEDU Vol. A IX p. 44;
SJ 1981 p. 377; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre
2006, 345.2006.3).
Nel caso in esame, non vi è dubbio che nei confronti
Considerandi
dell’accusato vi siano concreti e sufficienti elementi che permettano di
presumere che egli possa ritenere le conseguenze di una fuga (nel senso di un
rientro nel paese d’origine e di attuale dimora) come male minore per rapporto
a quello derivante dalla ulteriore carcerazione e/o dalle conseguenze del
seguito del procedimento.
Egli è cittadino __________, residente in __________,
senza legami con il territorio al di fuori dell’attività che gli viene imputata
(e che l’ha condotto in carcere). Tutti i suoi legami personali e famigliari si
trovano in quel paese (si veda anche TPF 25.4.2008, BH 2007.17).
Il rischio di pena in caso di condanna (tenuto conto
del numero di reati imputati, e tutt’ora in “evoluzione”, delle modalità
d’esecuzione e del valore della refurtiva ipotizzata; cfr. a questo proposito
l’elenco delle querele relative ai furti indiziati, ma anche le stesse
dichiarazioni dell’accusato __________ in Verbale 8.2.2010 pag. 3) non può
essere seriamente ritenuto limitato al carcere preventivo sin qui sofferto: il
furto è un crimine, per il quale è prevista una pena privativa della libertà
fino a cinque anni; nel caso in esame, inoltre, i reati sono ripetuti (cfr.
artt. 47 e 49 CP).
Va anche ricordato che, la determinazione di un rischio concreto di fuga non concerne
unicamente il problema dell'espiazione di una (eventuale) pena, bensì anche la
garanzia che l'accusato non si sottragga al processo. In quest'ultimo concetto
non rientra unicamente l'istruttoria ma anche (se non soprattutto) il
dibattimento/giudizio (DTF 109 Ia 320; DTF 22 luglio 1996,1P.156/1996, cons. 3
b.; Hauser/Schweri, op. cit., n. 1 § 68). Sotto questo profilo non è
irrilevante il fatto che l'accusato respinga parte delle accuse (Istanza, punto
2, p. 3). Per l'accertamento di tutte le circostanze (in particolare di quelle
indiziate e respinte dall’accusato), la sua presenza davanti al giudice di
merito può essere (meglio: è) determinante per il giudizio. Egli potrebbe,
pertanto, ritenere preferibile una sua assenza al dibattimento, che limiterebbe
le possibilità di accertamento della Corte.
In virtù delle considerazioni esposte, il pericolo di
fuga deve essere ritenuto concreto (DTF 125 I 60; DTF 10 giugno 2003,
1P.304/2003; DTF 12 febbraio 2004,1P.32/2004).
b)
I rischi di collusione e di inquinamento delle prove
sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di
evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la
“verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi
o complici, dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in
libertà sui mezzi di prova non ancora (o non ancora definitivamente) in
possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a
suo vantaggio (CRP 16.9.2004, 60.2004.297). Tale
rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice
fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257;
N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).
Occorre tener conto, sia della tipologia
dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005,1S.3/2005), sia
dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così
come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi tra questi e
i terzi, “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone”
(CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15; TPF 7.2.2007, BB 2005.106).
Nel caso in esame, in considerazione dello stadio
degli accertamenti (certamente non ancora debitamente completati) e delle
versioni non convergenti tra gli accusati (che hanno, in molti casi, agito in
correità) in relazione alle fattispecie già prospettate, il pericolo di
collusione (tra gli accusati stessi) appare concreto (TPF 26.2.2007, BH
2007.
).
c)
Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che
l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di
quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche
il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle
circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione
relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad
escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima
dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure
pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b;
Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato,
Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme
reiterazione), condizione la
cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),
da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere
debitamente considerata (DTF 21.1.2005,
1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).
Occorre che l'insieme delle circostanze
(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di
commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del
procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad
imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).
Sempre nel caso in esame, e per quanto
concerne la posizione di __________, considerato il numero di reati indiziati,
la loro collocazione temporale, il fatto che dopo ogni (presunta) azione
delittuosa l’accusato rientrava in __________ (con i coaccusati laddove
presenti), lo stadio attuale dell’inchiesta (che non permette ancora di
delineare l’esatta estensione dell’agire dell’accusato, rispettivamente dei
coaccusati), deve pure essere ritenuto (foss’anche a titolo abbondanziale) un
pericolo di recidiva.
A questo proposito, è opportuno precisare
come sia irrilevante il fatto che in sede di conferma dell’arresto questo elemento
(tra quelli di interesse pubblico) non sia stato indicato, infatti:
“Per quanto concerne l'analisi delle
condizioni alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente
sottolineata l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa
alla decisione di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato
perché l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto
(senza necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati
motivi), dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al
momento dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.”
(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)
d)
In capo all’accusato qui istante sono
quindi ritenuti presenti tutti e tre i motivi di interesse pubblico che
giustificano (alternativamente, invero) il mantenimento della carcerazione.
14.
Ritenuto che la carcerazione preventiva non appare
giustificata dal solo pericolo di fuga non sarebbe necessario esprimersi, oggi
e in questa sede, sulla questione delle misure sostitutive (proposte).
Comunque, per quanto concerne il deposito di
documenti, non si vede quale effetto deterrente (in relazione al pericolo di
fuga) possa avere tale misura nei confronti di cittadino straniero residente
nel suo paese d’origine (confinante).
Quanto alla cauzione, va detto che la
stessa non potrebbe comunque essere seriamente presa in considerazione
nell’entità e modalità proposte. Infatti, la sua entità deve essere determinata
soprattutto in relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo
di fuga; occorre pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica
dell’accusato e/o delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF
105.
Ia 186; SJ 1981 p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht,
ZH 1997, no. 719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zürich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i
necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ
1980.
181 e 586).
Nel caso in esame, e alla luce di quanto sommariamente
indicato nei considerandi che precedono (11 e 13.a. in particolare), è di
meridiana evidenza come l’importo indicato non sia assolutamente congruo (CRP
17.11
, n. 60.2005.357, cons. 7) e la proposta neppure accompagnata da quel
minimo di indicazioni necessarie ad una verifica della situazione economica
dell’accusato o di chi sarebbe chiamato a prestarla. In tali circostanze non è
neppure possibile una verifica del fatto che la cauzione proposta non sia
costituita da possibile provento di reato (sequestrabile), magari tramite
prestanome o prestiti da terzi (non si può dimenticare che per uno dei furti
ammessi, a fine 2009, la refurtiva ammonterebbe, secondo le dichiarazioni
dell’accusato __________, a FRS 24'000.-: Verbale 8.2.2010 pag. 3).
15.
La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)
deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in
relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della
fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il
rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).
Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di
condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (ca. un
mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente
conclusa e gli atti formali ancora da esperire, riservate eventuali richieste
di complemento d’inchiesta, non richiedono tempi lunghi): il reato principale
imputato è un crimine e prevede minimi edittali a partire dal corrispondente di
tre mesi. Si ricorda, inoltre, che l’eventualità di una sospensione
condizionale, di principio non ha da essere analizzata per l’applicazione del
criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).
Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e
non si rilevano “tempi morti”. Non possono di certo essere i soli interrogatori
del Procuratore pubblico (o gli interrogatori in genere) a fungere da elemento
valutativo della celerità di una inchiesta. In un’inchiesta che coinvolge più
persone (che avrebbero agito in correità), ognuno deve sopportare le esigenze
derivanti dagli accertamenti anche nei confronti dei terzi.
16.
In conclusione sufficienti presupposti di legge sono
presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e
giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà.
In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, sono (ancora) presenti, e
concreti, il pericolo di collusione, quello di fuga e quello di recidiva.
Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in
discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e
spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci
giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1
let. a CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 47, 49, 139, 144, 186 CP, gli
artt. 95 ss., 102, 108, 28 cpv. 1 lett. a CPP, 29 Cost. fed., 5 CEDU ed ogni
altro citato,
decide:
1.
L’istanza di libertà provvisoria
presentata da __________ è respinta.
2.
Non si percepiscono né tasse né
spese giudiziarie.
3.
Contro la presente decisione è
dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni
dall’intimazione.
4.
Intimazione a:
giudice
Edy Meli
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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