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Decisione

INC.2010.6903

Istanza di libertà. Detenzione preventiva. Pericolo di collusione, di fuga e recidiva

3 marzo 2010Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

I principi che reggono la materia, sebbene noti al

difensore ed al magistrato inquirente, possono essere così riassunti:

"L'art. 95 CPP - corrispondente all’art. 33

scaturito dalla revisione parziale 23 settembre 1992 / 1. gennaio 1993 - dopo

evidenza al cpv. 1 del principio secondo cui l'accusato si trova di regola in

libertà, consente al cpv. 2 arresto, perdurare e proroga del carcere preventivo

a' sensi dell'art. 103 CPP, quando esistono a carico dello stesso accusato

gravi e concreti indizi di colpabilità per un crimine o un delitto e nel

contempo sono presenti preminenti motivi di interesse pubblico, quali - per

quanto qui concerne - i bisogni dell’istruzione, con particolare riguardo al

pericolo di collusione che, - sia detto qui a futura memoria - può continuare

ad esistere sino al pubblico dibattimento (sentenza della I Corte di diritto

pubblico del Tribunale federale del 23 marzo 2000 in re S.B., consid. 4a). Si aggiunge, sempre con riferimento al caso in esame, che l’elenco dei

motivi di interesse pubblico nell’art. 95 cpv. 2 CPP non è esaustivo (Messaggio

aggiuntivo del 20 marzo 1991 concernente la revisione del CPP, ad art. 27, pag.

32, nota 3), tra altri possibili, essendovi quello della tutela dell’ordine

pubblico (REP 1998 n. 105).

L'eccezione della cautelare privazione della libertà

personale ha così trovato codificazione in una chiara base legale (di diritto

cantonale: DTF 114 Ia 283 cons. 3), in corrispondenza ed a superamento di

quanto già dettato dalla giurisprudenza della Camera dei ricorsi penali - nel

solco di quella del Tribunale federale -, ritenuto implicito il rispetto della

proporzionalità (REP 1980 pag. 44; 1986 pag. 158; 1988 pag. 413; DTF 102 Ia

381).

I menzionati presupposti vanno approfonditi con

maggior rigore nella loro valutazione, quanto più si è protratta la restrizione

della libertà e quanto più si avvicina la conclusione delle indagini (REP 1988

pag. 416; 1989 pag. 287 ss).

Ed anche questo giudice, come già la Camera dei ricorsi penali, non restringe la sua cognizione all'arbitrio (REP 1980 pag.

128)."

(per tutte: sentenza GIAR 21.12.2001 in re G., inc.

520.2001.5)

11.

a)

L'esistenza di gravi indizi di colpevolezza deve

essere verificata d’ufficio (anche in assenza di contestazioni da parte

dell’accusato), pur nei limiti di competenza di questo giudice che è quella di

esaminare l’esistenza dei presupposti per il mantenimento della misura

restrittiva della libertà personale, e non di valutare nella sostanza

l’esistenza di un reato, con conseguente inopportunità di considerazioni di merito

premature e, soprattutto, di competenza delle sedi di giudizio (GIAR 15 marzo

2007, 28.2007.3; si veda, nello stesso senso, CRP 17.11.2005, 60.2005.357).

b)

Nel caso in esame, non occorrono grandi disquisizioni

per ritenere l’esistenza, in capo a __________, di gravi e concreti indizi per

i reati ascritti.

Basta rinviare alle sue stesse ammissioni (in costante

evoluzione: verbali 3.2.2010, 8.2.2010 e 16.2.2010), alle chiamate in correità

(verbale __________ 24.2.2010), ai riscontri scientifici (AI 17 relativo a __________,

alias da lui utilizzato: verbale 8.2.2010 pag. 1), ulteriormente rafforzati

(per quanto necessario) dagli elementi indizianti una sua presenza sul

territorio (AI 8, 9, 17).

E tali indizi concreti, sia detto a scanso di

equivoci, riguardano anche furti da lui negati (se si preferisce, non

riconosciuti) e indicati dai coaccusati come da tutti e tre commessi (cfr.

verbale __________ già indicato e quanto rilevabile dal riassunto schematico

riportato nella tabella in Classificatore Querele), rispettivamente quello

avvenuto a __________ il 18.12.2009 (AI 17), oggetto di

accertamenti/sopralluoghi proprio in questi giorni (cfr. Preavviso PP, pag. 3)

e non ancora compreso nella tabella di cui si è detto (col che i furti

gravemente indiziati sarebbero dieci).

c)

A proposito della situazione (accertamenti e stato)

dell’inchiesta, si prende atto della lamentela della difesa, in sede di

osservazioni, circa conoscenza ed accesso agli atti.

Tuttavia, si constata che l’incarto trasmesso non

evidenzia decisioni limitative ex art. 60 cpv. 2 ultima frase (invero neppure

richieste formali della difesa in tal senso), né sono noti a questo ufficio

reclami in merito.

12.

E' indubbio che l’inchiesta si trovi nel suo pieno

svolgimento.

La tabella di cui si è detto al considerando

precedente (redatta tenendo conto anche delle dichiarazioni dei tre coaccusati)

evidenzia le date di nove furti (tra il 10.10.2009 ed il 3.02.2010) ammessi

dall’uno o dall’altro, ma tutti almeno da uno di loro con dichiarazione di aver

agito in correità. Inoltre, per quanto concerne il furto di __________ del

18.12.2009 (dove è stata rilevata una traccia DNA del qui accusato), i dati

relativi ai telefoni in possesso dei tre accusati evidenziano collegamento ad

antenne in Ticino proprio in quella data (cfr. AI 10 separazione __________, AI

9 separazione __________, AI 9 separazione __________).

Alla luce degli indizi relativi all’attività

delittuosa, anche precedente a quella relativa il giorno dell’arresto, la sua

estensione temporale, le precedenti presenze in Svizzera e l’agire in correità,

vi sono indizi per ritenere che i tre accusati agissero prevalentemente di

concerto ed operassero delle vere e proprie scorribande (riparando poi in __________).

In simile situazione una verifica ed un approfondimento, anche non limitato ai

furti fortemente indiziati, ed esteso a fatti (furti denunciati) svoltisi nei

periodi e nei luoghi da loro “frequentati”, appare più che giustificata (e ciò

sia detto indipendentemente dalla prospettata, ma non ancora avvenuta,

estensione dell’accusa alle ipotesi aggravate dell’art. 139 CP: cfr. Preavviso,

punto 2).

Inoltre, è indubbio che l’accusato abbia ammesso le

sue responsabilità a spizzichi e bocconi (cfr. l’evoluzione che risulta dai

vari verbali), spesso solo a fronte di contestazioni (cfr. verbale 8.2.2010) e

che gli indizi nei suoi confronti vadano oltre quanto da lui sin qui ammesso.

Le ulteriori necessità dell’inchiesta sono evidenti e

gli atti indicati dal magistrato inquirente come ancora da esperire e

finalizzati a tale completazione, appaiono come essenziali per il suo buon

esito. Il loro espletamento, quindi, giustificato (GIAR 19 agosto 1999,

386.99.9).

Si tratta ora di verificare se il mantenimento della

detenzione cautelare in corso d’inchiesta sia giustificata da (almeno) uno dei

motivi di interesse pubblico che il Procuratore ha indicato.

13.

Il magistrato inquirente, come già indicato nel

riassunto dei fatti e degli allegati, ha indicato i motivi per cui ritiene

dati, in capo a __________, sia il pericolo di fuga che quelli di collusione e

recidiva.

a)

Il pericolo di fuga deve essere concreto e rivestire

una certa probabilità: in altri termini lo si ammette quando l'accusato, se

posto in libertà, si sottrarrebbe con una certa verosimiglianza al

perseguimento penale ed alla (eventuale) esecuzione della pena; la gravità

della pena presumibile (comunque, elemento "indiziante"

importante che va considerato attentamente per la valutazione del pericolo di

fuga, il quale secondo la prassi, aumenta più ci si avvicina al giudizio di

merito), in caso di eventuale condanna non basta, da sola, a motivare la

carcerazione; occorre valutare l'insieme delle circostanze, tra cui il

carattere dell'accusato, la sua morale, i legami familiari, il domicilio, la

professione, la situazione economica e tutti quegli elementi che rendono la

fuga non solo possibile ma probabile (DTF 106 la 404; DTF 117 la 69; DTF 14.1.2005,

1S.15/2004, e riferimenti; DTF 19 gennaio 1999 in re G. S.;.SJ 1980 186; CEDU Vol. A IX p. 44;

SJ 1981 p. 377; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n° 701; GIAR 16 novembre

2006, 345.2006.3).

Nel caso in esame, non vi è dubbio che nei confronti

dell’accusato vi siano concreti e sufficienti elementi che permettono di

presumere che egli possa ritenere le conseguenze di una fuga (nel senso di un

rientro nel paese d’origine e di attuale dimora) come male minore per rapporto

a quello derivante dalla ulteriore carcerazione e/o dalle conseguenze del

seguito del procedimento.

Egli è cittadino __________, residente in __________,

senza legami con il territorio al di fuori dell’attività che gli viene imputata

(e che l’ha condotto in carcere). Tutti i suoi legami personali e famigliari,

anche di sostentamento, si trovano in quel paese (verbale 3.2.2010, pag. 4).

Il rischio di pena in caso di condanna (tenuto conto

del numero di reati imputati, e tutt’ora in “evoluzione”, delle modalità

d’esecuzione e del valore della refurtiva ipotizzata; cfr. a questo proposito

Considerandi

l’elenco delle querele relative ai furti indiziati, ma anche le stesse

dichiarazioni dell’accusato in Verbale 8.2.2010 pag. 3) non può essere

seriamente ritenuto contenibile in un decreto: il furto è un crimine, per il

quale è prevista una pena privativa della libertà fino a cinque anni; nel caso

in esame, inoltre, i reati sono ripetuti (cfr. artt. 47 e 49 CP).

Va anche ricordato che la determinazione di un rischio concreto di fuga non concerne

unicamente il problema dell'espiazione di una (eventuale) pena, bensì anche la

garanzia che l'accusato non si sottragga al processo. In quest'ultimo concetto

non rientra unicamente l'istruttoria ma anche (se non soprattutto) il

dibattimento/giudizio (DTF 109 Ia 320; DTF 22 luglio 1996,1P.156/1996, cons. 3

b.; Hauser/Schweri, op. cit., n. 1 § 68). Sotto questo profilo non è

irrilevante il fatto che l'accusato respinga parte delle accuse (Istanza, punto

2, p. 3). Per l'accertamento di tutte le circostanze (in particolare di quelle

indiziate e respinte dall’accusato), la sua presenza davanti al giudice di

merito può essere (meglio: è) determinante per il giudizio. Egli potrebbe,

pertanto, ritenere preferibile una sua assenza al dibattimento, che limiterebbe

le possibilità di accertamento della Corte.

In virtù delle considerazioni esposte, il pericolo di

fuga deve essere ritenuto concreto (DTF 125 I 60; DTF 10 giugno 2003,

1P.304/2003; DTF 12 febbraio 2004,1P.32/2004; TPF 25.4.2008, BH 2007.17).

b)

I rischi di collusione e di inquinamento delle prove

sono strettamente legati ai bisogni dell’istruttoria. Si tratta da un lato di

evitare e prevenire accordi (messi in atto per nascondere o modificare la

“verità”) tra l’accusato e testimoni, rispettivamente tra l’accusato e i correi

o complici, dall’altro di impedire interventi fraudolenti del prevenuto in

libertà sui mezzi di prova non ancora (o non ancora definitivamente) in

possesso dell’autorità giudiziaria, allo scopo di distruggerli o alterarli a

suo vantaggio (CRP 16.9.2004, 60.2004.297). Tale

rischio deve avere un certo grado di concretezza e non è dato dal semplice

fatto che la raccolta delle prove non è ancora terminata (cfr. DTF 117 Ia 257;

N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, n. 701a).

Occorre tener conto, sia della tipologia

dell’inchiesta e del suo stadio (DTF 7.2.2005,1S.3/2005), sia

dell’atteggiamento dell’accusato prima e dopo l’avvio del procedimento, così

come dei rapporti, rispettivamente della convergenza di interessi tra questi e

i terzi, “con particolare attenzione ai casi che toccano più persone”

(CRP 11.10.1995, 60.2005.323, cons. 15; TPF 7.2.2007, BB 2005.106).

Nel caso in esame, in considerazione dello stadio

degli accertamenti (certamente non ancora debitamente completati) e delle

versioni non convergenti tra gli accusati (che hanno, in molti casi, agito in

correità) in relazione alle fattispecie già prospettate, il pericolo di

collusione (tra gli accusati stessi) appare concreto (TPF 26.2.2007, BH

2007.

).

c)

Il pericolo di recidiva consiste nel rischio che

l'accusato in libertà commetta ulteriori reati o continui la commissione di

quelli per cui è stato arrestato; come per gli altri motivi di arresto, anche

il pericolo di recidiva deve essere concreto e risultare dall'insieme delle

circostanze (DTF 105 Ia 26). Il pericolo di recidiva ex art. 95 CPP è nozione

relativamente estesa: l'assenza di precedenti specifici non basta, da sola, ad

escluderlo, così come non basta, sempre da solo, a fondarlo il fatto che prima

dell'arresto siano stati commessi più reati (DTF 12 agosto 1981 in re C.; DTF 123 I 268; SJ 1981, pag. 380 a 382; BJP 1989 n. 671; CRP 17 novembre 2005 in re M., 60.2005.357; G. Piquerez, Procédure

pénale suisse, n. 2358; N. Schmid, Strafprozessrecht, 4. Auflage, n. 701b;

Rusca/Salmina/Verda, Commentario CPP, pag. 327 ss.; CPP Vaudoise annotato,

Losanna 2004, nota 2.2.5 ad art. 59). La gravità del reato (se si preferisce la gravità dei fatti oggetto d’accusa e di cui si teme

reiterazione), condizione la

cui assenza è comunque determinante (G. Piquerez , op. cit., n. 2358, nota 84),

da sola non basta (sentenza CRP citata, cons. 8 e riferimenti) ma deve essere

debitamente considerata (DTF 21.1.2005,

1P.750/2004; DTF 25.4.2006,1P.198/2006; CRP 16.5.2006, 60.2006.154).

Occorre che l'insieme delle circostanze

(precedenti, comportamento in istruttoria, personalità, modalità di

commissione, condizioni socio-famigliari, eventuale carattere deterrente del

procedimento in corso, fatti oggetto dell’ipotesi di reato ecc.) concorrano ad

imporre una prognosi molto sfavorevole (DTF 21 gennaio 2005,1P.750/2004).

Sempre nel caso in esame, e per quanto concerne

la posizione di __________, considerato il numero di reati indiziati, la loro

collocazione temporale, il fatto che dopo ogni (presunta) azione delittuosa

l’accusato rientrava in __________ (con i correi laddove presenti), il

procedimento già subito in Svizzera per reati analoghi (ancorché da minorenne),

la perlomeno dichiarata (anche se non ancora dimostrata) disastrosa situazione

economica (con asserita, ma non ancora dimostrata, presenza di debiti verso

terzi: cfr. verbale 3.2.2010 e Istanza di gratuito patrocinio del 8.2.2010) e

lo stadio attuale dell’inchiesta (che non permette ancora di delineare l’esatta

estensione dell’agire dell’accusato, rispettivamente dei correi), deve pure

essere ritenuto (foss’anche a titolo abbondanziale) un pericolo di recidiva.

A questo proposito, è opportuno precisare

come sia irrilevante il fatto che in sede di conferma dell’arresto questo

elemento non sia stato indicato, infatti:

“Per quanto concerne l'analisi delle condizioni

alternative a giustificazione dell'arresto, va preliminarmente sottolineata

l'ininfluenza (di principio) del riferimento fatto della difesa alla decisione

di conferma che riteneva uno solo di questi elementi. Da un lato perché

l'esistenza di un solo elemento è sufficiente a giustificare l'arresto (senza

necessità di esprimersi su tutti in sede di conferma, per svariati motivi),

dall'altro perché elementi non individuati (o anche non presenti) al momento

dell'arresto possono emergere nel seguito della procedura.”

(GIAR 7 novembre 2005, 308.2005.2)

d)

In capo all’accusato qui istante sono

quindi ritenuti presenti tutti e tre i motivi di interesse pubblico che

giustificano (alternativamente, invero) il mantenimento della carcerazione.

14.

Ritenuto che la carcerazione preventiva non appare

giustificata dal solo pericolo di fuga non sarebbe necessario esprimersi, oggi

e in questa sede, sulla questione delle misure sostitutive (proposte).

Comunque, per quanto concerne il deposito di

documenti, non si vede quale effetto deterrente (in relazione al pericolo di

fuga) possa avere tale misura nei confronti di cittadino straniero residente

nel suo paese d’origine (confinante).

Quanto alla cauzione (anche volendo

prescindere dal fatto che, alla luce delle osservazioni, neppure è dato sapere

se l’importo proposto sia disponibile), va detto che la stessa non potrebbe

comunque essere seriamente presa in considerazione nell’entità e modalità

proposte. Infatti, la sua entità deve essere determinata soprattutto in

relazione alla gravità del reato e all’importanza del pericolo di fuga. Occorre

pure (entro certi limiti) considerare la situazione economica dell’accusato e/o

delle persone eventualmente chiamate a prestare cauzione (DTF 105 Ia 186; SJ

1981.

p. 389 e relative citazioni; N. Schmid, Strafprozessrecht, ZH 1997, no.

719; Donatsch/Schmid, Kommentar StPO Zurich, nos. 21 a 23 ad art. 73), ritenuto che spetta all’accusato, e a chi è disposto ad intervenire, fornire i

necessari elementi per una corretta e completa valutazione della situazione (SJ

1980.

181 e 586).

Nel caso in esame, e alla luce di quanto sommariamente

indicato nei considerandi che precedono (11 e 13.a. in particolare), è di

meridiana evidenza come l’importo indicato non sia assolutamente congruo ai

reati imputati (numerosi, ripetuti e con refurtiva denunciata importante) ed

alla gravità del pericolo di fuga, in parte conseguente,(CRP 17.11.2005, n.

60.2005

, cons. 7); la proposta neppure accompagnata da quel minimo di

indicazioni necessarie ad una verifica della situazione economica dei terzi che

dovrebbero prestarla (ammesso e non concesso che quella dell’accusato sia come

dichiarata; cfr. Verbale 3.2.2010 p. 4, Istanza GP inc. GIAR 69.2010.2.), con

conseguente impossibilità a verificare che la cauzione proposta non sia

costituita da possibile provento di reato (sequestrabile), magari tramite

prestanome o prestiti da terzi (non si può dimenticare che per uno dei furti

ammessi, a fine 2009, la refurtiva ammonterebbe, secondo le dichiarazioni

dell’accusato, a FRS 24'000.-: Verbale 8.2.2010 pag. 3).

15.

La proporzionalità di una carcerazione (preventiva)

deve essere analizzata da angolature diverse. Da un lato occorre mettere in

relazione la durata del carcere preventivo con la gravità e complessità della

fattispecie e con la pena presumibile e dall’altro occorre anche verificare il

rispetto del principio di celerità (SJ 1981 p. 383 e citazioni; art. 102 CPP).

Nel caso in esame, il rischio di pena in caso di

condanna è certamente superiore al carcere preventivo sin qui sofferto (circa

un mese) e quello eventualmente ancora da soffrire (l’inchiesta è praticamente

conclusa e gli atti formali ancora da esperire, riservate eventuali richieste

di complemento d’inchiesta, non richiedono tempi lunghi): il reato principale

imputato è un crimine e prevede minimi edittali a partire dal corrispondente di

tre mesi. Si ricorda, inoltre, che l’eventualità di una sospensione

condizionale, di principio non ha da essere analizzata per l’applicazione del

criterio di proporzionalità della carcerazione preventiva (DTF 125 I 60).

Gli inquirenti hanno sinora proceduto con celerità e

non si rilevano “tempi morti”. Non possono di certo essere i soli interrogatori

del Procuratore pubblico (o gli interrogatori in genere) a fungere da elemento

valutativo della celerità di una inchiesta.

Non appare il caso di fissare termini al magistrato

inquirente per l’espletamento di verbali, in particolare di verbali di “conferma”

(recte “chiarimento” ex art. 61 cpv. 2 CPP).

Spetta a lui determinare il modo di condurre

l’inchiesta, rispettivamente scegliere il momento opportuno per effettuare un

determinato atto (si ricorda che per le prove richieste dalle parti il

magistrato inquirente è tenuto a decidere entro il deposito degli atti e non

prima - Rep 1997 n. 97 - e che per il chiarimento dei verbali di polizia, atto

obbligatorio ai fini del loro successivo utilizzo solo se richiesto, non è

necessariamente utile alla celerità dell’inchiesta un chiarimento “di volta in

volta”, salvo motivi particolari qui non evidenti, né evidenziati - cfr. AI 14);

il magistrato sa che deve comunque agire ex art. 102 cpv. 1 CPP ed evitare

ingiustificati ritardi (ciò che qui non appare ancora il caso).

16.

In conclusione sufficienti presupposti di legge sono

presenti nella situazione personale e processuale di __________ a legittimare e

giustificare il perdurare della misura cautelare di privazione della libertà.

In particolare, oltre ai gravi indizi di reato, sono (ancora) presenti, e

concreti, il pericolo di collusione, quello di fuga e quello di recidiva.

Di conseguenza, l’istanza di libertà provvisoria in

discussione, deve essere respinta con la presente decisione, esente da tassa e

spese giudiziarie (art. 39 let. f TG e contrario) e impugnabile entro dieci

giorni alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d’appello (art. 284 cpv. 1

let. a CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 47, 49, 139, 144, 186 CP, gli

artt. 95 ss., 102, 108, 28° cpv. 1 lett. a CPP, 29 Cost. fed., 5 CEDU ed ogni

altro citato,

decide:

1.

L’istanza di libertà provvisoria

presentata da __________ è respinta.

2.

Non si percepiscono né tasse né

spese giudiziarie.

3.

Contro la presente decisione è

dato ricorso alla Camera dei ricorsi penali entro dieci giorni

dall’intimazione.

4. Intimazione a:

giudice

Edy Meli

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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