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0.101.06

Protocollo n. 6
alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali relativo all’abolizione della pena di morte

RU 1987 1807; FF 1986 II 417

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 28 aprile 1983
Approvato dall’Assemblea federale il 20 marzo 19871
Strumenti di ratificazione depositati dalla Svizzera il 13 ottobre 1987
Entrato in vigore per la Svizzera il 1° novembre 1987
Emendato dal Prot. n. 11 dell’11 mag. 19942

(Stato 29 giugno 2020)

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari del presente Protocollo alla Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’uomo e delle Libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 3 (qui di seguito denominata «la Convenzione»),

considerando che gli sviluppi verificatisi in vari Stati membri del Consiglio d’Europa esprimono una tendenza generale a favore dell’abolizione della pena di morte:

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Abolizione della pena di morte

La pena di morte è abolita. Nessuno può essere condannato a tale pena, né giustiziato.

Art. 2 Pena di morte in tempo di guerra

Uno Stato può prevedere nella sua legislazione la pena di morte per atti commessi in tempo di guerra o di pericolo imminente di guerra; una tale pena sarà applicata solo nei casi previsti dalla detta legislazione e conformemente alle sue disposizioni. Questo Stato comunicherà al Segretario Generale del Consiglio d’Europa le disposizioni in materia della suddetta legislazione.

Art. 3 Divieto di deroghe

Non è autorizzata alcuna deroga alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 15 della Convenzione.

Art. 4 Divieto di riserve

Non è ammessa alcuna riserva alle disposizioni del presente Protocollo ai sensi dell’articolo 57 della Convenzione.

Art. 5 Applicazione territoriale

Ciascuno Stato può, al momento della firma o del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, indicare il o i territori ai quali sarà applicato il presente Protocollo.

Ciascuno Stato può, in qualsiasi momento successivo, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa, estendere l’applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Il Protocollo entrerà in vigore riguardo a questo territorio il primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

Ogni dichiarazione effettuata ai termini dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata, per quanto riguarda ciascun territorio indicato nella dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale.

Art. 6 Rapporti con la Convenzione

Gli Stati Parte considerano gli articoli 1 a 5 del presente Protocollo come articoli addizionali alla Convenzione e si applicano di conseguenza tutte le disposizioni della Convenzione.

Art. 7 Firma e ratifica

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d’Europa, firmatari della Convenzione. Esso sarà sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non potrà ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo a meno che non abbia contemporaneamente o in precedenza ratificato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 8 Entrata in vigore

Il presente Protocollo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui cinque Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dal Protocollo, in conformità alle disposizioni dell’articolo 7.

Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso ad essere vincolato dal Protocollo, questo entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 9 Funzioni del depositario

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo in conformità ai suoi articoli 5 e 8;
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa al presente Protocollo.

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 28 aprile 1983, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne darà copia conforme ad ogni Stato membro del Consiglio d’Europa.

(Seguono le firme)

Campo d’applicazione il 29 giugno 20204

Stati partecipanti

Ratifica
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

21 settembre

2000

1° ottobre

2000

Andorra

22 gennaio

1996

1° febbraio

1996

Armenia

29 settembre

2003

1° ottobre

2003

Austria

5 gennaio

1984

1° marzo

1985

Azerbaigian*

15 aprile

2002

1° maggio

2002

Belgio

10 dicembre

1998

1° gennaio

1999

Bosnia e Erzegovina

12 luglio

2002

1° agosto

2002

Bulgaria

29 settembre

1999

1° ottobre

1999

Ceca, Repubblica

18 marzo

1992

1° gennaio

1993

Cipro

19 gennaio

2000

1° febbraio

2000

Croazia

5 novembre

1997

1° dicembre

1997

Danimarca

1° dicembre

1983

1° marzo

1985

Estonia

17 aprile

1998

1° maggio

1998

Finlandia

10 maggio

1990

1° giugno

1990

Francia

17 febbraio

1986

1° marzo

1986

Georgia

13 aprile

2000

1° maggio

2000

Germania*

5 luglio

1989

1° agosto

1989

Grecia

8 settembre

1998

1° ottobre

1998

Irlanda

24 giugno

1994

1° luglio

1994

Islanda

22 maggio

1987

1° giugno

1987

Italia

29 dicembre

1988

1° gennaio

1989

Lettonia

7 maggio

1999

1° giugno

1999

Liechtenstein

15 novembre

1990

1° dicembre

1990

Lituania

8 luglio

1999

1° agosto

1999

Lussemburgo

19 febbraio

1985

1° marzo

1985

Macedonia del Nord

10 aprile

1997

1° maggio

1997

Malta

26 marzo

1991

1° aprile

1991

Moldova

12 settembre

1997

1° ottobre

1997

Monaco

30 novembre

2005

1° dicembre

2005

Montenegro

6 giugno

2006 S

6 giugno

2006

Norvegia

25 ottobre

1988

1° novembre

1988

Paesi Bassi*

  1. Aruba

25 aprile

1986

1° maggio

1986

  1. Curaçao

25 aprile

1986

1° maggio

1986

  1. Parte caraibica (Bonaire,
  2. Sant’Eustachio e Saba)

25 aprile

1986

1° maggio

1986

  1. Sint Maarten

25 aprile

1986

1° maggio

1986

Polonia

30 ottobre

2000

1° novembre

2000

Portogallo

2 ottobre

1986

1° novembre

1986

Regno Unito

20 maggio

1999

1° giugno

1999

  1. Guernesey

20 maggio

1999

1° giugno

1999

  1. Isola di Man

20 maggio

1999

1° giugno

1999

  1. Jersey

20 maggio

1999

1° giugno

1999

Romania

20 giugno

1994

1° luglio

1994

San Marino

22 marzo

1989

1° aprile

1989

Serbia

3 marzo

2004

1° aprile

2004

Slovacchia

18 marzo

1992

1° gennaio

1993

Slovenia

28 giugno

1994

1° luglio

1994

Spagna

14 gennaio

1985

1° marzo

1985

Svezia

9 febbraio

1984

1° marzo

1985

Svizzera

13 ottobre

1987

1° novembre

1987

Turchia

12 novembre

2003

1° dicembre

2003

Ucraina*

4 aprile

2000

1° maggio

2000

Ungheria

5 novembre

1992

1° dicembre

1992

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
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