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0.101.095

Protocollo n. 15
recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali

RU 2021 461; FF 2015 1935

Traduzione

Concluso il 24 giugno 2013

Approvato dall’Assemblea federale il 18 marzo 20161

Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera l’8 luglio 2016

Entrato in vigore per la Svizzera il 1° agosto 2021

(Stato 16 marzo 2022)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa e le Alte Parti contraenti della Conven zione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 2 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo,

viste la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell’uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a Izmir il 26 e il 27 aprile 2011;

visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa il 26 aprile 2013;

considerata la necessità di provvedere affinché la Corte europea dei diritti dell’uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell’uomo in Europa,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell’uomo istituita dalla presente Convenzione,»

Art. 2

All’articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all’Assemblea parlamentare in virtù dell’articolo 22».

I paragrafi 2 e 3 dell’articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell’articolo 21.

Il paragrafo 2 dell’articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell’articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 23.

Art. 3

All’articolo 30 della Convenzione, la locuzione «a meno che una delle Parti non si opponga» è soppressa.

Art. 4

All’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, la locuzione «entro un periodo di sei mesi» è sostituita da «entro un periodo di quattro mesi».

Art. 5

All’articolo 35 paragrafo 3 lettera b della Convenzione, la locuzione «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» è soppressa.

Disposizioni finali e transitorie

Art. 6

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d’Europa.

1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzioni, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante:

  1. firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o
  2. firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Art. 7

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 6.

Art. 8

1. Gli emendamenti introdotti dall’articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all’Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell’articolo 22 della Convenzione, dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo. 2. L’emendamento introdotto dall’articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell’entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera. 3. L’articolo 4 del presente Protocollo entra in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L’articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell’articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell’articolo 4 del presente Protocollo. 4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7.

Art. 9

In fede di che , i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo. Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione. (Seguono le firme)

Il Segretario generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione:

  1. ogni firma;
  2. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;
  3. la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all’articolo 7; e
  4. ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

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Campo d’applicazione il 16 marzo 20223

Stati partecipanti

Ratifica

Entrata in vigore

Albania

17 dicembre

2015

1° agosto

2021

Andorra

27 maggio

2015

1° agosto

2021

Armenia

30 agosto

2016

1° agosto

2021

Austria

19 ottobre

2017

1° agosto

2021

Azerbaigian

3 luglio

2014

1° agosto

2021

Belgio

4 aprile

2018

1° agosto

2021

Bosnia ed Erzegovina

18 settembre

2020

1° agosto

2021

Bulgaria

11 gennaio

2016

1° agosto

2021

Cipro

16 giugno

2015

1° agosto

2021

Croazia

9 gennaio

2018

1° agosto

2021

Danimarca*

22 luglio

2016

1° agosto

2021

Estonia

30 aprile

2014

1° agosto

2021

Finlandia

17 aprile

2015

1° agosto

2021

Francia

3 febbraio

2016

1° agosto

2021

Georgia

6 luglio

2015

1° agosto

2021

Germania

15 aprile

2015

1° agosto

2021

Grecia

5 ottobre

2018

1° agosto

2021

Irlanda

24 giugno

2013

1° agosto

2021

Islanda

3 luglio

2017

1° agosto

2021

Italia

21 aprile

2021

1° agosto

2021

Lettonia

4 dicembre

2017

1° agosto

2021

Liechtenstein

26 novembre

2013

1° agosto

2021

Lituania

2 settembre

2015

1° agosto

2021

Lussemburgo

21 dicembre

2017

1° agosto

2021

Macedonia del Nord

16 giugno

2016

1° agosto

2021

Moldova

14 agosto

2014

1° agosto

2021

Monaco

13 novembre

2013

1° agosto

2021

Montenegro

8 novembre

2013

1° agosto

2021

Norvegia

17 giugno

2014

1° agosto

2021

Paesi Bassi*

1° ottobre

2015

1° agosto

2021

  1. Aruba
  1. 1° ottobre
  1. 2015
  1. 1° agosto
  1. 2021
  1. Curaçao
  1. 1° ottobre
  1. 2015
  1. 1° agosto
  1. 2021
  1. Parte caraibica (Bonaire, Sant’Eustachio e Saba)
  1. 1° ottobre
  1. 2015
  1. 1° agosto
  1. 2021
  1. Sint Maarten
  1. 1° ottobre
  1. 2015
  1. 1° agosto
  1. 2021

Polonia

10 settembre

2015

1° agosto

2021

Portogallo

16 gennaio

2017

1° agosto

2021

Regno Unito

10 aprile

2015

1° agosto

2021

Repubblica Ceca

18 marzo

2015

1° agosto

2021

Romania

28 maggio

2015

1° agosto

2021

San Marino

6 novembre

2013

1° agosto

2021

Serbia

29 maggio

2015

1° agosto

2021

Slovacchia

7 febbraio

2014

1° agosto

2021

Slovenia

4 luglio

2017

1° agosto

2021

Spagna*

20 settembre

2018

1° agosto

2021

Svezia

29 marzo

2016

1° agosto

2021

Svizzera

15 luglio

2016

1° agosto

2021

Turchia

2 maggio

2016

1° agosto

2021

Ucraina

22 marzo

2018

1° agosto

2021

Ungheria

30 novembre

2015

1° agosto

2021

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. I testi, francese ed inglese, possono essere consultati sul sito Internet del Consiglio d’Europa: www.coe.int > Explorer > Bureau des Traités > Liste complète, oppure ottenuti presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna