Il presente Accordo si applica alle seguenti persone:
- gli agenti delle Parti Contraenti, i consulenti e gli avvocati che li assistono;
- ogni persona che partecipa alla procedura davanti alla Commissione in virtù dell’articolo 25 della Convenzione, sia in nome proprio che come rappresentante di uno degli istanti enumerati in detto articolo 25;
- gli avvocati, difensori o professori di diritto che partecipano alla procedura onde assistere una delle persone enumerate al paragrafo (b) qui sopra;
- le persone scelte dai delegati della Commissione per assisterli nella procedura davanti alla Corte;
- i testimoni, i periti e le altre persone chiamate, dalla Commissione o dalla Corte, a partecipare alla procedura davanti alla Commissione o alla Corte.
Per l’applicazione del presente Accordo, le parole «Commissione» e «Corte» designano ugualmente una sottocommissione, una camera o membri di questi due organi, agenti nell’esercizio delle funzioni che loro attribuisce, secondo i casi, la Convenzione o i regolamenti della Commissione o della Corte; l’espressione «partecipare alla procedura» designa altresì ogni comunicazione preliminare relativa all’introduzione di un’istanza diretta contro uno Stato che ha riconosciuto il diritto di ricorso individuale giusta l’articolo 25 della Convenzione.
Ove, nel corso dell’esercizio, da parte del Comitato dei Ministri, delle funzioni che gli sono devolute in applicazione dell’articolo 32 della Convenzione, una persona, designata nel primo paragrafo del presente articolo, sia chiamata a comparire davanti al Comitato o a sottoporgli dichiarazioni scritte, le disposizioni del presente Accordo si applicheranno ugualmente a questa persona.