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0.103.22

Secondo Protocollo facoltativo
al Patto internazionale relativo ai diritti civili
e politici, volto ad abolire la pena di morte

RU 1994 2202; FF 1993 I 787

Traduzione

Concluso a Nuova York il 15 dicembre 1989
Approvato dall’Assemblea federale il 17 dicembre 19931
Istrumento di adesione depositato dalla Svizzera il 16 giugno 1994
Entrato in vigore per la Svizzera il 16 settembre 1994

(Stato 4 giugno 2024)

Gli Stati parte al presente Protocollo,

persuasi che l’abolizione della pena di morte contribuisca a promuovere la dignità umana e lo sviluppo progressivo dei diritti dell’uomo;

richiamando l’articolo 3 della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo adottata il 10 dicembre 1948 come pure l’articolo 6 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966 2 ;

rilevando che l’articolo 6 dei Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici fa riferimento all’abolizione della pena di morte in termini che ne suggeriscono inecluivocabilmente l’auspicabilità;

persuasi che ogni misura adottata in vista dell’abolizione della pena di morte è da considerare un progresso riguardo alla tutela del diritto alla vita;

animati dal desiderio d’assumere, con il presente Protocollo, l’impegno internazionale per l’abolizione della pena di morte,

hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Nessuna persona soggetta alla giurisdizione di uno Stato parte al presente Protocollo può essere giustiziata.

Ogni Stato parte adotta tutte le misure necessarie ai fini dell’abolizione della pena di morte nella sua giurisdizione.

Art. 2

Non è ammessa alcuna riserva al presente Protocollo, fatta salva quella formulata in occasione della ratifica o dell’adesione, che prevede l’applicazione della pena di morte in tempo di guerra a seguito di una condanna per un crimine di carattere militare, di estrema gravità, commesso in tempo di guerra.

Lo Stato parte che formula tale riserva comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, in occasione della ratifica o dell’adesione, le pertinenti disposizioni della sua legislazione interna che trovano applicazione in tempo di guerra.

Lo Stato parte che formula tale riserva notificherà al Segretario generale delle Nazioni Unite la dichiarazione o la revoca dello stato di guerra sul proprio territorio.

Art. 3

Gli Stati parte al presente Protocollo menzioneranno, nei rapporti che presentano in virtù dell’articolo 40 del Patto al Comitato dei diritti dell’uomo 3 le misure che hanno adottato ai fini dell’esecuzione del presente Protocollo.

Art. 4

Per quanto concerne gli Stati parte al Patto 4 che hanno fatto la dichiarazione prevista all’articolo 41, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni nelle quali uno Stato parte pretenda che un altro Stato parte non adempie i propri obblighi si estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.

Art. 5

Per quanto concerne gli Stati parte al primo Protocollo facoltativo al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966, la competenza del Comitato dei diritti dell’uomo di ricevere ed esaminare comunicazioni di privati cittadini soggetti alla loro giurisdizione s’estende alle disposizioni del presente Protocollo, a meno che lo Stato parte in causa non abbia fatto una dichiarazione in senso contrario al momento della ratifica o dell’adesione.

Art. 6

Le disposizioni del presente Protocollo s’applicano in quanto disposizioni aggiuntive al Patto 5 .

Impregiudicata la possibilità di formulare la riserva ai sensi dell’articolo 2 del presente Protocollo, il diritto garantito dall’articolo 1 paragrafo 1 del presente Protocollo non può essere oggetto di nessuna delle deroghe contemplate dall’articolo 4 del Patto.

Art. 7

Il presente Protocollo è aperto alla firma di ogni Stato firmatario del Patto 6 .

Il presente Protocollo è soggetto alla ratifica di ogni Stato fra quelli che abbiano ratificato o aderito al Patto. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il presente Protocollo sarà aperto all’adesione di ogni Stato che abbia ratificato il Patto o che vi abbia aderito.

L’adesione si effettuerà mediante deposito di uno strumento d’adesione presso il Segretario generale delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati che hanno firmato o aderito al presente Protocollo del deposito di ogni strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 8

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data dei deposito presso il Segretario generale delle Nazioni Unite del secondo strumento di ratifica o d’adesione.

Per ogni Stato che procederà alla ratifica o adesione successivamente al deposito del secondo strumento di ratifica o d’adesione, il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data dei deposito dello strumento di ratifica o d’adesione.

Art. 9

Le disposizioni del presente Protocollo s’applicano senza eccezione o limitazione alcuna a tutte le unità costitutive degli Stati federali.

Art. 10

Il Segretario generale delle Nazioni Unite informerà tutti gli Stati indicati all’articolo 48 paragrafo 1 del Patto7:

  1. delle riserve, comunicazioni e notifiche ricevute secondo l’articolo 2 del presente Protocollo;
  2. delle dichiarazioni fatte in virtù degli articoli 4 e 5 del presente Protocollo;
  3. delle firme apposte al presente Protocollo e degli strumenti di ratifica e d’adesione depositati conformemente all’articolo 7 del presente Protocollo;
  4. della data in cui il presente Protocollo entrerà in vigore in conformità all’articolo 8.

Art. 11

Il presente Protocollo, di cui i testi arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo fanno egualmente fede, sarà depositato negli archivi delle Nazioni Unite.

Il Segretario generale delle Nazioni Unite trasmetterà copie autenticate del presente Protocollo a tutti gli Stati indicati all’articolo 48 del Patto 8 .

(Seguono le firme)

0.103.22

Campo d’applicazione il 4 giugno 20249

Stati partecipanti

Ratifica
Adesione (A)
Dichiarazione di
successione (S)

Entrata in vigore

Albania

17 ottobre

2007 A

17 ottobre

2008

Andorra

22 settembre

2006

22 dicembre

2006

Angola

2 ottobre

2019

2 gennaio

2020

Argentina

2 settembre

2008

2 dicembre

2008

Armenia

18 marzo

2021

18 giugno

2021

Australia

2 ottobre

1990 A

11 luglio

1991

Austria**

2 marzo

1993

2 giugno

1993

Azerbaigian*

22 gennaio

1999 A

22 aprile

1999

Belgio

8 dicembre

1998

8 marzo

1999

Benin

5 luglio

2012 A

5 ottobre

2012

Bolivia

12 luglio

2013 A

12 ottobre

2013

Bosnia e Erzegovina

16 marzo

2001

16 giugno

2001

Brasile*

25 settembre

2009 A

25 dicembre

2009

Bulgaria

10 agosto

1999

10 novembre

1999

Canada

25 novembre

2005 A

25 febbraio

2006

Capo Verde

19 maggio

2000 A

19 agosto

2000

Ceca, Repubblica

15 giugno

2004 A

15 settembre

2004

Cile*

26 settembre

2008

26 dicembre

2008

Cipro

10 settembre

1999 A

10 dicembre

1999

Colombia

5 agosto

1997 A

5 novembre

1997

Costa d’Avorio

3 maggio

2024 A

3 agosto

2024

Costa Rica

5 giugno

1998

5 settembre

1998

Croazia

12 ottobre

1995 A

12 gennaio

1996

Danimarca

24 febbraio

1994

24 maggio

1994

Dominicana, Repubblica

21 settembre

2016 A

21 dicembre

2016

Ecuador

23 febbraio

1993 A

23 maggio

1993

El Salvador*

8 aprile

2014 A

8 luglio

2014

Estonia

30 gennaio

2004 A

30 aprile

2004

Filippine

20 novembre

2007

20 febbraio

2008

Finlandia**

4 aprile

1991

11 luglio

1991

Francia**

2 ottobre

2007 A

2 gennaio

2008

Gabon

2 aprile

2014 A

2 luglio

2014

Gambia

28 settembre

2018

28 dicembre

2018

Georgia

22 marzo

1999 A

22 giugno

1999

Germania**

18 agosto

1992

18 novembre

1992

Gibuti

5 novembre

2002 A

5 febbraio

2003

Grecia*

5 maggio

1997 A

5 agosto

1997

Guinea-Bissau*

24 settembre

2013

24 dicembre

2013

Honduras

1° aprile

2008

1° luglio

2008

Irlanda**

18 giugno

1993 A

18 settembre

1993

Islanda

2 aprile

1991

11 luglio

1991

Italia**

14 febbraio

1995

14 maggio

1995

Kazakistan

24 marzo

2022

24 giugno

2022

Kirghizistan

6 dicembre

2010 A

6 marzo

2011

Lettonia

19 aprile

2013 A

19 luglio

2013

Liberia

16 settembre

2005 A

16 dicembre

2005

Liechtenstein

10 dicembre

1998 A

10 marzo

1999

Lituania

27 marzo

2002

27 giugno

2002

Lussemburgo

12 febbraio

1992

12 maggio

1992

Macedonia del Nord

26 gennaio

1995 A

26 aprile

1995

Madagascar

21 settembre

2017

21 dicembre

2017

Malta

29 dicembre

1994 A

29 marzo

1995

Messico

26 settembre

2007 A

26 dicembre

2007

Moldova*

20 settembre

2006 A

20 dicembre

2006

Monaco

28 marzo

2000 A

28 giugno

2000

Mongolia

13 marzo

2012 A

13 giugno

2012

Montenegro

23 ottobre

2006 S

3 giugno

2006

Mozambico

21 luglio

1993 A

21 ottobre

1993

Namibia

28 novembre

1994 A

28 febbraio

1995

Nepal

4 marzo

1998 A

4 giugno

1998

Nicaragua

25 febbraio

2009

25 maggio

2009

Norvegia**

5 settembre

1991

5 dicembre

1991

Nuova Zelanda

22 febbraio

1990

11 luglio

1991

Paesi Bassi** a

26 marzo

1991

11 luglio

1991

Curaçao

26 marzo

1991

11 luglio

1991

Parte caraibica (Bonaire,
Sant’Eustachio e Saba)

26 marzo

1991

11 luglio

1991

Sint Maarten

26 marzo

1991

11 luglio

1991

Palestina

18 marzo

2019 A

18 giugno

2019

Panama

21 gennaio

1993 A

21 aprile

1993

Paraguay

18 agosto

2003 A

18 novembre

2003

Polonia**

25 aprile

2014

25 luglio

2014

Portogallo**

17 ottobre

1990

11 luglio

1991

Regno Unito

10 dicembre

1999

10 marzo

2000

Guernesey

10 dicembre

1999

10 marzo

2000

Isola di Man

10 dicembre

1999

10 marzo

2000

Jersey

10 dicembre

1999

10 marzo

2000

Romania

27 febbraio

1991

11 luglio

1991

Ruanda

15 dicembre

2008 A

15 marzo

2009

San Marino

17 agosto

2004

17 novembre

2004

São Tomé e Príncipe

10 gennaio

2017

10 aprile

2017

Seicelle

15 dicembre

1994 A

15 marzo

1995

Serbia

6 settembre

2001 A

6 dicembre

2001

Slovacchia

22 giugno

1999

22 settembre

1999

Slovenia

10 marzo

1994

10 giugno

1994

Spagna**

11 aprile

1991

11 luglio

1991

Sudafrica

28 agosto

2002 A

28 novembre

2002

Svezia**

11 maggio

1990

11 luglio

1991

Svizzera**

16 giugno

1994 A

16 settembre

1994

Timor-Leste

18 settembre

2003 A

18 dicembre

2003

Togo**

14 settembre

2016 A

14 dicembre

2016

Turchia

2 marzo

2006

2 giugno

2006

Turkmenistan

11 gennaio

2000 A

11 aprile

2000

Ucraina

25 luglio

2007 A

25 ottobre

2007

Ungheria

24 febbraio

1994 A

24 maggio

1994

Uruguay

21 gennaio

1993

21 aprile

1993

Uzbekistan

23 dicembre

2008 A

23 marzo

2009

Venezuela

22 febbraio

1993

22 maggio

1993

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Obiezioni.
  3. Le riserve, dichiarazioni ed obiezioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, francese ed inglese, può essere consultato sul sito Internet dell’Organizzazione delle Nazioni Unite: http://treaties.un.org, oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Al Regno in Europa.