È istituito il Comitato sulle sparizioni forzate (di seguito «il Comitato») a cui è affidato il compito di svolgere le funzioni previste nella presente Convenzione. Il Comitato è formato da dieci esperti di alta moralità e di riconosciuta competenza nel campo del diritti dell’uomo, che partecipano a titolo personale e svolgono la loro funzione in modo indipendente e imparziale. I membri del Comitato sono eletti dagli Stati Parte secondo un criterio di equa distribuzione geografica. Occorre tenere conto dell’opportunità di far partecipare alle attività del Comitato persone con spiccata esperienza in campo giuridico, nonché vegliare a rispettare una bilanciata rappresentanza di genere.
I membri del Comitato sono eletti a scrutinio segreto da una lista di candidati designati dagli Stati Parte tra i propri cittadini, in occasione di un’assemblea biennale degli Stati Parte convocata a tale scopo dal Segretario generale delle Nazioni Unite. A queste assemblee, per la cui validità è richiesta la presenza di almeno due terzi degli Stati Parte, sono eletti a membri del Comitato i candidati che ottengono il maggior numero di voti e la maggioranza assoluta dei voti dei rappresentati degli Stati Parte presenti e votanti.
La prima elezione ha luogo entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente Convenzione. Quattro mesi prima della data di ogni elezione, il Segretario generale delle Nazioni Unite invia una lettera agli Stati Parte invitandoli a proporre i loro candidati entro un termine di tre mesi. Il Segretario generale compila una lista in ordine alfabetico di tutti i candidati, indicando gli Stati che li hanno proposti, e sottopone la lista a tutti gli Stati Parte.
I membri del Comitato sono eletti per un mandato di quattro anni. Possono essere rieletti soltanto per un secondo mandato. Il mandato di cinque membri tra quelli eletti alla prima elezione scade tuttavia al termine del secondo anno; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi cinque membri saranno estratti a sorte dal presidente dell’assemblea di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Se un membro del Comitato muore, si dimette o per una qualsiasi ragione non può più svolgere le proprie funzioni nell’ambito del Comitato, lo Stato Parte che lo ha designato nomina, secondo le modalità di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un proprio cittadino quale candidato per il periodo rimanente del mandato, previa approvazione della maggioranza degli Stati Parte. Tale approvazione si considera ottenuta, tranne nel caso in cui la metà degli Stati Parte o un numero superiore si pronunci in modo sfavorevole entro un termine di sei settimane dal momento in cui il Segretario generale delle Nazioni Unite li ha informati della nomina proposta.
l Comitato stabilisce il proprio regolamento interno.
Il Segretario generale delle Nazioni Unite fornisce al Comitato le risorse, il personale e le strutture necessarie per adempiere efficacemente le proprie funzioni. Il Segretario generale delle Nazioni Unite convoca la prima riunione del Comitato.
I membri del Comitato godono delle facilitazioni, dei privilegi e delle immunità riconosciuti agli esperti in missione delle Nazioni Unite, come previsto nelle pertinenti disposizioni della Convenzione sui privilegi e le immunità delle Nazioni Unite.
Ogni Stato Parte collabora con il Comitato e assiste i suoi membri nell’adempimento del loro mandato, nei limiti in cui lo Stato Parte ha accettato le funzioni del Comitato.