Se il Comitato riceve informazioni attendibili da cui si evince che uno Stato parte ha violato gravemente o sistematicamente i diritti enunciati nella Convenzione, nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo concernente la vendita di fanciulli, la prostituzione infantile e la pedopornografia o nel Protocollo facoltativo alla Convenzione sui diritti del fanciullo relativo alla partecipazione di fanciulli a conflitti armati, invita detto Stato a cooperare all’esame delle informazioni e, a tale fine, a presentare senza indugio le proprie osservazioni in merito.
Il Comitato, fondandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato parte interessato, nonché su qualsiasi altra informazione attendibile a sua disposizione, può incaricare uno o più dei suoi membri di effettuare un’inchiesta e di riferire in proposito senza indugio. Tale inchiesta può, ove giustificato e con l’accordo dello Stato parte, comportare visite sul territorio dello Stato in questione.
L’inchiesta è confidenziale; in tutte le fasi della procedura è sollecitata la cooperazione dello Stato parte.
Dopo avere verificato i risultati dell’inchiesta, il Comitato li trasmette senza indugio allo Stato parte interessato corredati, se del caso, di osservazioni e raccomandazioni.
Dopo essere stato informato dei risultati dell’inchiesta e aver ricevuto le osservazioni e le raccomandazioni del Comitato, lo Stato parte presenta a quest’ultimo il prima possibile, in ogni caso entro sei mesi, le proprie osservazioni in merito.
Una volta conclusa la procedura d’inchiesta condotta in virtù del paragrafo 2 e dopo essersi consultato con lo Stato parte interessato, Il Comitato può decidere di inserire un breve resoconto dei risultati della procedura nel suo rapporto di cui all’articolo 16.
Ogni Stato parte può, all’atto della firma o della ratifica del presente Protocollo o quando vi aderisce, dichiarare di non riconoscere al Comitato la competenza di cui al presente articolo rispetto ai diritti enunciati in alcuni o in tutti gli strumenti indicati al paragrafo 1.
Lo Stato parte che ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 7 può ritirarla in ogni momento mediante notifica al Segretario generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite.