0.122.1
Scambio di note del 28/30 gennaio 2020
tra la Svizzera e l’Unione europea concernente la continuazione dell’applicazione degli accordi tra la Svizzera e l’Unione europea al
Regno Unito durante il periodo di transizione dopo il suo recesso dall’Unione europea il 31 gennaio 2020
RU 2020 435
Concluso il 30 gennaio 2020
Entrato in vigore il 1° febbraio 2020
(Stato 1° febbraio 2020)
Traduzione
Dipartimento federale |
Berna, 30 gennaio 2020 Delegazione dell’Unione europea in Svizzera Berna |
Il Dipartimento federale degli affari esteri presenta i suoi complimenti alla Delegazione dell’Unione europea in Svizzera e con la presente conferma di aver ricevuto la nota verbale 011 della Delegazione, compreso l’allegato, datata 28 gennaio 2020 relativa all’Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (di seguito: «l’Accordo di recesso»). Il contenuto dell’allegato della nota verbale è il seguente:
- «1. In data 29 marzo 2017 il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Regno Unito») ha notificato al Consiglio europeo, conformemente all’articolo 50 del trattato sull’Unione europea, l’intenzione del Regno Unito di recedere dall’Unione europea («Unione») e dalla Comunità europea dell’energia atomica («Euratom»). In data 22 marzo 2019 il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare il termine previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea fino al 12 aprile 2019. In data 10 aprile 2019 il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare il termine previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea fino al 31 ottobre 2019. In data 29 ottobre 2019 il Consiglio europeo, d’intesa con il Regno Unito, ha deciso di prorogare il termine previsto all’articolo 50, paragrafo 3, del trattato sull’Unione europea fino al 31 gennaio 2020. Il Regno Unito cesserà pertanto di essere uno Stato membro dell’Unione europea e dell’Euratom il 1° febbraio 2020.
- 2. Il 24 gennaio 2020 l’Unione e l’Euratom, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, hanno firmato a norma dell’articolo 50, paragrafo 2, del trattato sull’Unione europea un accordo volto a definire le modalità del recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom («accordo di recesso»)1. L’accordo di recesso entrerà in vigore il 1° febbraio 2020, previa ratifica da parte del Regno Unito e previa conclusione da parte dell’Unione e dell’Euratom.
- 3. Vista la peculiare situazione del recesso del Regno Unito dall’Unione e dall’Euratom, l’accordo di recesso prevede un periodo di transizione limitato nel tempo durante il quale, salvo pochissime eccezioni, il diritto dell’Unione è applicabile al Regno Unito e nel Regno Unito e i riferimenti agli Stati membri contenuti nel diritto dell’Unione, compreso come attuato e applicato negli Stati membri, si intendono fatti anche al Regno Unito.
- 4. L’Unione e l’Euratom, da un lato, e il Regno Unito, dall’altro, hanno convenuto che il diritto dell’Unione ai sensi dell’accordo di recesso comprende gli accordi internazionali conclusi dall’Unione (o dall’Euratom), o dagli Stati membri a nome dell’Unione (o dell’Euratom), o dall’Unione (o dall’Euratom) e dagli Stati membri congiuntamente.
- 5. Previa ratifica e conclusione tempestiva dell’accordo di recesso, l’Unione e l’Euratom notificano alle parti degli accordi internazionali di cui al punto 4 che durante il periodo di transizione il Regno Unito è considerato Stato membro dell’Unione e dell’Euratom ai fini di detti accordi internazionali.
- 6. Resta inteso che i principi esposti nel presente allegato si estendono anche agli strumenti e alle intese internazionali stipulati dall’Unione o dall’Euratom che non hanno forza giuridicamente vincolante, e agli accordi internazionali di cui al punto 4 che si applicano in via provvisoria.
- 7. Le disposizioni relative al periodo di transizione figurano nella parte quarta (articoli da 126 a 132) dell’accordo di recesso, da leggersi in combinato disposto con le altre pertinenti disposizioni dell’accordo stesso, in particolare la parte prima.
- 8. Il periodo di transizione inizia il 1° febbraio 2020 e termina il 31 dicembre 2020 ma l’accordo di recesso prevede la possibilità di adottare una decisione unica che proroga il periodo di transizione di un periodo fino a 24 mesi. Nell’eventualità di una proroga, l’Unione e l’Euratom ne daranno informazione con un’ulteriore nota verbale.
- 9. Al termine del periodo di transizione gli accordi internazionali di cui ai punti 4 e 6 non riguarderanno più il Regno Unito. È fatto salvo lo status del Regno Unito in relazione ad accordi multilaterali di cui è parte a sé stante».
Il Dipartimento federale degli affari esteri ha l’onore di notificare alla Delegazione che la Svizzera accetta il contenuto dell’allegato della nota verbale. L’allegato della nota verbale della Delegazione e la presente nota costituiscono un accordo tra la Svizzera e l’Unione europea. La Svizzera prende atto che la nota verbale della Delegazione, compreso l’allegato, è stata approvata dagli Stati membri dell’Unione europea, compreso il Regno Unito.
Il Dipartimento federale degli affari esteri constata che nel frattempo l’accordo di recesso è stato ratificato e concluso. In virtù di quanto sopra, il presente accordo entrerà in vigore il 1° febbraio 2020.
Una volta entrato in vigore l’accordo, per quanto riguarda la legislazione svizzera il termine «Stato membro dell’UE» continuerà a includere il Regno Unito durante il periodo di transizione.
Una copia della presente nota è trasmessa all’Ambasciata del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a Berna.
Il Dipartimento federale degli affari esteri coglie l’occasione per rinnovare alla Delegazione dell’Unione europea in Svizzera l’espressione della sua profonda stima.