Lexipedia

0.131.12

Protocollo n. 2
alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione
transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali
relativo alla cooperazione interterritoriale

RU 2004 833; FF 2002 2829

Traduzione

Concluso a Strasburgo il 5 maggio 1998
Approvato dall’Assemblea federale il 4 ottobre 20021
Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il 26 febbraio 2003
Entrato in vigore per la Svizzera il 27 maggio 2003

(Stato 23 gennaio 2018)

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d’Europa firmatari del presente Protocollo n. 2 alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali 2 ,

considerata la conclusione, il 9 novembre 1995 3 , del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro relativo agli effetti giuridici degli atti posti in essere nell’ambito della cooperazione transfrontaliera e allo statuto giuridico degli organismi di cooperazione eventualmente creati mediante accordi di cooperazione transfrontaliera;

considerato che per un più efficace adempimento delle proprie funzioni, le collettività o autorità territoriali collaborano sempre più non solo con le collettività confinanti di altri Stati (cooperazione transfrontaliera), ma anche con le collettività estere non limitrofe che presentino una comunanza di interessi (cooperazione interterritoriale) e ciò non solo nell’ambito di organismi di cooperazione transfrontaliera e di associazioni di collettività o autorità territoriali, ma anche sul piano bilaterale;

tenendo a mente la Dichiarazione di Vienna del 1993, nella quale i Capi di Stato e di Governo degli Stati membri riconoscono il ruolo svolto dal Consiglio d’Europa nella creazione di un’Europa tollerante e prospera attraverso la cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali;

preso atto che nel settore della cooperazione interterritoriale non esiste alcuno strumento paragonabile alla Convenzione-quadro;

desiderosi di dare alla cooperazione interterritoriale un quadro giuridico sul piano internazionale,

hanno concordato le seguenti disposizioni:

Art. 1

Ai sensi del presente Protocollo, per «cooperazione interterritoriale» si intende qualsiasi concertazione volta ad instaurare rapporti tra collettività o autorità territoriali di due o più Parti contraenti, diversi da quelli di cooperazione transfrontaliera fra collettività confinanti, compresa la conclusione di accordi con le collettività o autorità territoriali di altri Stati.

Art. 2

Ogni Parte contraente riconosce e rispetta il diritto delle collettività o autorità territoriali sottoposte alla propria giurisdizione ed indicate negli articoli 1 e 2 della Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali (in appresso denominata «Convenzione-quadro») di mantenere rapporti e concludere, nei settori di competenza comuni, accordi di cooperazione interterritoriale secondo le procedure previste dai rispettivi statuti, conformemente alla legislazione nazionale e nel rispetto degli impegni internazionali assunti dalla Parte contraente in questione.

Un accordo di cooperazione interterritoriale ricade esclusivamente sotto la responsabilità delle collettività o autorità territoriali che lo hanno concluso.

Art. 3

Le Parti contraenti del presente Protocollo applicano mutatis mutandis la Convenzione-quadro alla cooperazione interterritoriale.

Art. 4

Le Parti contraenti del presente Protocollo che sono anche Parti contraenti del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro (in appresso denominato «Protocollo aggiuntivo») applicano mutatis mutandis detto Protocollo alla cooperazione interterritoriale.

Art. 5

Ai sensi del presente Protocollo, l’espressione «mutatis mutandis» sta ad indicare che nella Convenzione-quadro e nel Protocollo aggiuntivo il termine «cooperazione transfrontaliera» deve intendersi come «cooperazione interterritoriale» e che gli articoli della Convenzione-quadro e del Protocollo aggiuntivo saranno applicabili salvo diversamente disposto dal presente Protocollo.

Art. 6

Ogni Parte contraente della Convenzione-quadro e del Protocollo aggiuntivo indica, al momento della firma del presente Protocollo o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se intende applicare, conformemente a quanto previsto dall’articolo 4 del presente Protocollo, le disposizioni degli articoli 4 e 5 del Protocollo aggiuntivo o di uno solo di essi.

Questa dichiarazione può sempre essere modificata in seguito, mediante dichiarazione inviata al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 7

Non è ammessa riserva alcuna alle disposizioni del presente Protocollo.

Art. 8

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati firmatari della Convenzione-quadro, i quali possono esprimere il loro consenso ad essere vincolati:

  1. dalla firma senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; o
  2. dalla firma, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

Uno Stato membro del Consiglio d’Europa non può firmare il presente Protocollo senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione, o depositare uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, se non ha già depositato o se non deposita contestualmente uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione della Convenzione-quadro.

Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 9

Il presente Protocollo entrerà in vigore tre mesi dopo la data in cui quattro Stati membri del Consiglio d’Europa avranno espresso, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8, il loro consenso a considerarsi vincolati dal Protocollo.

Per ogni Stato membro che esprimerà in seguito il proprio consenso a considerarsi vincolato dal presente Protocollo, lo stesso entrerà in vigore tre mesi dopo la data della firma o del deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Art. 10

Dopo l’entrata in vigore del presente Protocollo, potrà aderirvi ogni Stato che abbia aderito alla Convenzione-quadro.

L’adesione avverrà con il deposito, presso il Segretario Generale del Consiglio d’Europa, di uno strumento di adesione con effetto tre mesi dopo la data del deposito stesso.

Art. 11

Ogni Parte contraente può, in qualsiasi momento, denunciare il presente Protocollo mediante notifica al Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

La denuncia avrà effetto dopo sei mesi dal ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d’Europa.

Art. 12

Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d’Europa ed ad ogni Stato che avrà aderito al presente Protocollo:

  1. ogni dichiarazione notificata da una Parte contraente conformemente all’articolo 6;
  2. ogni firma del presente Protocollo;
  3. il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  4. ogni data di entrata in vigore del presente Protocollo, in conformità all’articolo 9 o all’articolo 10;
  5. ogni altro atto, notifica o comunicazione concernente il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 5 maggio 1998, in francese e in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d’Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d’Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d’Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire al presente Protocollo.

(Seguono le firme)

0.131.12

Campo d’applicazione il 23 gennaio 20184

Stati partecipanti

Ratifica

Firmato senza riserva di ratificazione (F)

Entrata in vigore

Albania a

11 dicembre

2001

12 marzo

2002

Armenia a

31 ottobre

2003

1° febbraio

2004

Austria b

22 settembre

2006

23 dicembre

2006

Azerbaigian b

30 marzo

2004

1° luglio

2004

Belgio* a

12 giugno

2009

13 settembre

2009

Bosnia e Erzegovina a

7 ottobre

2008

8 gennaio

2009

Bulgaria b

30 giugno

2005

1° ottobre

2005

Cipro*

17 aprile

2014

18 luglio

2014

Francia b

7 maggio

2007

8 agosto

2007

Germania b

2 ottobre

2001 F

3 gennaio

2002

Lituania a

26 novembre

2002

27 febbraio

2003

Lussemburgo a

2 luglio

1999

1° febbraio

2001

Moldova

27 giugno

2001 F

28 settembre

2001

Monaco b

18 settembre

2007

19 dicembre

2007

Montenegro*

8 dicembre

2010

9 marzo

2011

Paesi Bassic

11 agosto

1999

1° febbraio

2001

Russia a

27 novembre

2008

28 febbraio

2009

Slovacchia b

31 ottobre

2000

1° febbraio

2001

Slovenia a

17 settembre

2003

18 dicembre

2003

Svezia b

5 maggio

1998 F

1° febbraio

2001

Svizzera b

26 febbraio

2003

27 maggio

2003

Ucraina a

4 novembre

2004

5 febbraio

2005

  1. Riserve e dichiarazioni.
  2. Le riserve e le dichiarazioni non sono pubblicate nella RU. Il testo, in francese e inglese, può essere consultato sul sito Internet del Consiglio d’Europa: http://conventions.coe.int oppure ottenuto presso la Direzione del diritto internazionale pubblico (DDIP), Sezione Trattati internazionali, 3003 Berna.
  1. Conformemente all’art. 6 par. 1 del Prot. n. 2, tale Parte contraente ha dichiarato che applicherà le disposizioni degli art. 4 e 5 del Prot. aggiuntivo.
  1. Conformemente all’art. 6 par. 1 del Prot. n. 2, tale Parte contraente ha dichiarato che applicherà soltanto le disposizioni dell’art. 4 del Prot. aggiuntivo.
  1. Il Prot. n. 2 si applica al Regno in Europa.