Lexipedia

0.131.245.4

Accordo quadro
tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana
per la cooperazione transfrontaliera delle collettività
ed autorità regionali e locali

RU 1993 2072

Testo originale

Concluso il 24 febbraio 1993
Entrato in vigore mediante scambio di note il 26 aprile 1993

(Stato 26 aprile 1993)

Il Consiglio federale svizzero
e
il Governo della Repubblica italiana,

nell’intento di agevolare l’applicazione della Convenzione quadro europea del 21 maggio 1980 1 sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività e autorità territoriali

e consci dei vantaggi legati alla cooperazione transfrontaliera delle collettività

e degli enti regionali e locali per una sempre più stretta cooperazione europea,

convengono quanto segue:

Art. 1

Le Parti si adopereranno per favorire le iniziative delle collettività e degli enti regionali e locali volte ad instaurare e sviluppare la collaborazione transfrontaliera.

Art. 2

Ai sensi del presente Accordo si intendono per collettività ed enti regionali e locali:

  1. per quanto riguarda l’Italia: le regioni, le provincie, i comuni, le comunità montane, i consorzi comunali e provinciali di servizi e d’opere.
  2. La profondità della fascia, entro la quale devono essere situati gli enti locali italiani abilitati a stipulare i suddetti accordi ed intese e che non siano direttamente confinanti con la Svizzera, è di 25 chilometri dalla frontiera italo‑svizzera;
  3. per quanto riguarda la Svizzera: i Cantoni Crigioni, Ticino e Vallese, nonché i loro comuni, i consorzi e le associazioni di Comuni, i consorzi di regioni, i patriziati, le regioni di montagna e i consorzi di servizi e d’opere.

Art. 3

Le materie che potranno formare oggetto di accordi ed intese ai sensi del presente Accordo sono le seguenti:

  1. sviluppo urbano e regionale;
  2. trasporti e comunicazioni;
  3. energia;
  4. protezione della natura e dell’ambiente;
  5. insegnamento e cooperazione scientifica e tecnologica nei settori di loro competenza;
  6. formazione, orientamento e riqualificazione professionale;
  7. igiene e sanità;
  8. cultura e sport;
  9. protezione civile e aiuto reciproco in caso di catastrofe;
  10. turismo;
  11. problemi dei lavoratori frontalieri;
  12. promozione di attività economiche e commerciali;
  13. attività inerenti ai parchi transfrontalieri, al trattamento dei rifiuti, alla costruzione di fogne e di canalizzazioni;
  14. miglioramento delle strutture agrarie;
  15. infrastrutture sociali.

In tale ambito e nei limiti delle competenze attribuite dal diritto interno di ciascuna Parte, le collettività e gli enti regionali e locali potranno stipulare accordi ed intese di collaborazione transfrontaliera.

Le Parti concorderanno l’eventuale seguito da dare per procedere all’ampliamento della predetta lista, tenendo conto degli sviluppi che potrebbero intervenire sul piano interno.

Art. 4

Gli accordi e le intese saranno stipulati nel rispetto delle procedure previste da ognuna delle Parti.

Gli accordi e le intese non possono essere interpretati in modo tale da modificare o rendere privi d’effetto gli accordi di cooperazione transfrontaliera già esistenti sotto diverse forme tra le Parti del presente Accordo, né incidere sulla facoltà delle Parti stesse di concludere accordi in materia.

Gli oneri finanziari derivanti dagli anzidetti accordi e intese e dalle conseguenti iniziative di attuazione non sono a carico delle amministrazioni centrali delle Parti.

Art. 5

Eventuali questioni concernenti l’applicazione e l’interpretazione degli accordi e delle intese stipulate dalle collettività ed enti regionali e locali ai sensi del presente Accordo potranno essere esaminate dalle Parti facendo ricorso alla via diplomatica.

Art. 6

Il presente Accordo ha durata illimitata, salvo denuncia di una delle due Parti con preavviso di sei mesi.

L’Accordo entrerà in vigore alla data in cui le Parti si saranno notificate l’avvenuto perfezionamento degli adempimenti costituzionali previsti dai rispettivi ordinamenti interni. Fatto a Berna il 24 febbraio 1993 in due esemplari in lingua italiana.

Per il
Consiglio federale svizzero:

Mathias Krafft

Per il
Governo della Repubblica italiana:

Franco Ferretti